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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 21/02/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Contenzioso Civile e Volontaria
R.G. n° 1117/2021
VERBALE D'UDIENZA del 21/02/2025 nella causa promossa da
[...]
[...]
Parte_1
All'udienza del 21/02/2025, alle ore 10.22, chiamato il procedimento indicato in epigrafe, sono comparsi davanti al Giudice dott.ssa Maria Margiotta, per parte attrice, l'avv. Pietro
Siragusa, per il l'avv. Gioacchino Greco in sostituzione dell'avv. Controparte_1
Geltrude Bonura, per (già ), l'avv. Giovanni Grutta Controparte_2 Controparte_3
D'Auria in sostituzione degli avv. ti Daniela Ena e Marisa Olga Meroni;
per l'avv. CP_4
Provvidenza Di Lisi in sostituzione dell'avv. Benedetto Calpona.
Nessuno è comparso per CP_5
Tutti i difensori concludono riportandosi agli atti rispettivamente depositati e alle note conclusive da ultimo depositate, insistendo nelle domande svolte. Discutono brevemente la causa e chiedono, dunque, che sia posta in decisione-
Il Giudice
pone la causa in decisione, riservandosi di deliberare all'esito della camera di consiglio.
All'esito, alle ore 14.50, pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In persona del Giudice, dott.ssa Maria Margiotta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1117/2021 RG degli affari civili
TRA
(cf: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Siragusa, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio, sito a Termini Imerese in via V. Amedeo n. 72, è elettivamente domiciliato
ATTORE
E
(p. iva: ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Geltrude Bonura, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio, sito a Gela in via Corso Vittorio Emanuele n. 161, è elettivamente domiciliato
(p. iva: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_4 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Benedetto Calpona, giusta procura alle liti in atti, presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliata Email_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_6 rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Vullo, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio, sito a Palermo in piazza G. Amendola n. 43, è elettivamente domiciliata
CONVENUTI
(cf: ), nata a [...] il [...] CP_7 C.F._2
Parte_1
(p. iva: , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_3 tempore
CONVENUTI TU (già , in persona del legale Controparte_8 Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniela Ena e Marisa Olga
Meroni, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio, sito a Milano in via Corso Italia
n. 13, è elettivamente domiciliata
TERZA CHIAMATA
avente ad oggetto: risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale;
conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 21.2.2025 (cui si rinvia);
dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di e CP_7
, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: dichiara l'improponibilità delle domande proposte da nei confronti di Parte_1
; Controparte_6 rigetta le domande proposte dall'attore nei confronti degli altri convenuti;
condanna l'attore a rifondere al , in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, le spese di lite e le liquida in € 2.700,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge;
condanna l'attore a rifondere a in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_4 le spese di lite e le liquida in € 2.700,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge;
condanna l'attore a rifondere a , in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro tempore, le spese di lite e le liquida in € 2.200,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge;
condanna l'attore a rifondere a , in persona del legale rappresentante Controparte_8 pro tempore, le spese di lite e le liquida in € 2.550,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge;
e delle seguenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1
, in persona del Sindaco pro tempore, in persona del Controparte_1 CP_4 legale rappresentante pro tempore, , , in persona CP_7 Controparte_6 del legale rappresentante pro tempore, e Compagnia italiana di previdenza, assicurazioni e riassicurazioni spa ( ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al fine di ottenere il risarcimento del danno cagionato alla propria autovettura
Ford GA (tg. FZ314DK) in seguito al sinistro occorso ad il 12.5.2020 Controparte_1 intorno alle ore 2:45, quando (padre dell'odierno attore) era alla guida Persona_1 del medesimo veicolo e, nel percorrere l'asse viario Via Casa Nuove – Contrada Chiusa, privo di illuminazione e a doppio senso di circolazione, con direzione di marcia Palermo –
Termini Imerese, urtava con la parte anteriore laterale destra dei tubi in polietilene addossati sul lato destro della carreggiata, contro il muro di contenimento, e non segnalati, effettuando poi una rotazione verso sinistra, cosicché lo spigolo posteriore sinistro della autovettura andava ad impattare contro l'autoarticolato (tg. S307NN), di proprietà di
(assicurato per la responsabilità civile con , CP_7 Parte_1 parcheggiato contromano sul lato sinistro della carreggiata.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 22.6.2021, Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore, eccepiva preliminarmente il proprio
[...] difetto di legittimazione passiva, stante l'insussistenza dei presupposti dell'indennizzo diretto ex art. 149 cod. ass., nonché l'improponibilità della domanda per violazione del principio dell'alternatività, in base al quale il danneggiato non può avanzare domanda risarcitoria sia nei confronti della propria compagnia assicurativa che nei confronti della compagnia assicurativa del responsabile civile.
Contestava, in ogni caso, la ricostruzione del fatto fornita da imputando Parte_1 la responsabilità del sinistro alla condotta concorrente del Controparte_1
(ente titolare della strada) e di (impresa appaltatrice), sui quali, ai sensi dell'art. CP_4
2051 c.c., gravava l'obbligo di custodia dei tubi posizionati sulla carreggiata senza la necessaria segnalazione del pericolo nè idonea delimitazione.
Da parte sua, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella comparsa di CP_4 costituzione e risposta depositata il 20.7.2021, domandava di chiamare in causa
[...]
dalla quale chiedeva di essere garantita in virtù della polizza Controparte_3 assicurativa stipulata per “danni da responsabilità civile verso terzo relativamente ai lavori di realizzazione di un canale di scarico delle acque piovane provenienti dalla strada provinciale ubicata sul prolungamento della via Loreto”.
Rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva deducendo la non coincidenza tra il luogo del sinistro e il cantiere di lavori – volto alla realizzazione di un canale di scarico delle acque piovane, recintato, provvisto di segnaletica ed illuminazione –; contestava, in ogni caso, l'an e il quantum dei danni prospettati dall'attore, manifestamente eccessivi e sproporzionati.
Il , in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi con Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta depositata l'8.11.2021, eccepiva del pari il proprio difetto di legittimazione passiva, domandando il rigetto delle domande avversarie, sfornite di supporto probatorio.
Negava, in ogni caso, la configurabilità di qualsivoglia responsabilità a proprio carico, ai sensi dell'art. 2051 cc, in considerazione del corretto posizionamento dei tubi, a ridosso del muro di contenimento della strada, che non incidevano in alcun modo sulla viabilità.
Deduceva che il sinistro – da ricondurre interamente alla condotta di guida del conducente, non adeguata alle condizioni spazio-temporali – fosse tuttalpiù ascrivibile alla presenza dell'autoarticolato parcheggiato sul margine opposto della carreggiata, invocando ad ogni modo il contratto di affidamento dei lavori sottoscritto con CP_4 idoneo a trasferire sull'appaltatrice ogni dovere di custodia.
Contestava, infine, la pretesa risarcitoria di controparte, sproporzionata rispetto all'effettivo pregiudizio subito.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.4.2022, la terza chiamata
[...]
(poi divenuta ), negava l'operatività della polizza Controparte_3 Controparte_8 assicurativa sottoscritta da a coprire i danni oggetto del presente giudizio. CP_4
Domandava, comunque, il rigetto delle domande attoree deducendo, parimenti, che il primario fattore eziologico del danno andasse rintracciato nella condotta negligente ed imprudente dell'attore, eventualmente in concorso con la proprietaria dell'autoarticolato, in sosta in area non destinata a parcheggio.
Spiegava, per il resto, difese analoghe a quelle svolte dal in Controparte_1 ordine alla assenza di insidie o pericoli nel tratto di strada, contestando, in ogni caso, la quantificazione dei danni operata dall'attore sforniti peraltro di dimostrazione.
, in Controparte_9 Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, pur ritualmente evocati nel presente giudizio, non si sono costituiti.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e prove testimoniali, all'udienza del
21 febbraio 2025 è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
*************
Così prospettate le posizioni delle parti, deve innanzitutto dichiararsi la contumacia di e , in CP_7 Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitisi pur se ritualmente evocati in giudizio.
Deve, inoltre, darsi atto della procedibilità della domanda, preceduta dall'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, cui i convenuti non hanno aderito (cfr. all. 16 e 17 all'atto di citazione).
Ciò chiarito, va detto che imputa al – quale Parte_1 Controparte_1 proprietario della strada in cui è occorso il fatto dannoso –, a – quale appaltatrice CP_4 dei lavori di realizzazione di un canale di scarico delle acque piovane provenienti dalla strada provinciale ubicata sul prolungamento di via Loreto – e a – quale CP_7 proprietaria dell'autoarticolato tg. DS307NN – la responsabilità dell'evento lesivo verificatosi il 12.5.2020 intorno alle 2.45 ad , via Case Nuove – c.da Chiusa, Controparte_1 nel senso di marcia Palermo-Termini Imerese.
Nello specifico, l'ente comunale e la società appaltatrice avrebbero collocato i tubi neri in corrugato di polietilene sul margine destro della carreggiata di una strada aperta al traffico, omettendo di segnalarne la presenza e, dunque, in spregio al disposto degli artt.
20, 21, 157, 158, 161 e 162 c.d.s. e degli artt. 30, 31 e 42 del regolamento attuativo;
mentre, la convenuta avrebbe parcheggiato l'autoarticolato contromano, occupando CP_7 parte della carreggiata sinistra, violando gli artt. 157, 158, 161 e 162 c.d.s.
Dunque, secondo la prospettazione attorea l'impatto della automobile, condotta da
– padre dell'attore – con a bordo – moglie del Persona_1 Testimone_1 conducente e madre dell'attore –, sui tubi e il successivo urto contro l'autoarticolato sarebbe stato causato dal restringimento della carreggiata dovuto proprio alla presenza dei tubi e alla sosta irregolare del mezzo.
Ora, prendendo in considerazione le domande spiegate da nei confronti Parte_1 del viene in rilievo l'art. 2051 cc, soccorrendo Controparte_10 invece le previsioni normative contenute nel d.lgs. n. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni, in relazione alle domande proposte nei confronti di CP_7 CP_5
– società assicuratrice del veicolo del danneggiato, nei cui confronti lo stesso ha agito ex art. 149 cod. ass – e di – assicuratrice dell'autoarticolato di proprietà Parte_1 della convenuta , nei cui confronti l'attore ha agito ex art. 144 e 148 cod. ass –. CP_7
Soffermandosi brevemente su tale ultimo profilo, è utile osservare che “La legittimazione processuale, ai sensi dell'art. 81 c.p.c., è conferita a coloro che affermano di possedere un diritto in questione, fungendo da attori o convenuti nella causa. L'analisi si basa sulla prospettazione della domanda, richiedendo all'attore di dichiararsi titolare del diritto dedotto. La titolarità concerne il merito, mentre la mancanza di legittimazione si evidenzia quando il diritto vantato non appartiene effettivamente all'attore. Il giudice può sollevare di ufficio questioni di legittimazione e titolarità del diritto dedotto” (Cass., n. 25713/2024; vedi anche Cass., n. 23721/2021: “Le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa, in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato”).
Dunque, se legittimazione ad agire e a contraddire si fonda sulla prospettazione fatta dalla parte – sussistente nel caso di specie in relazione a tutti i convenuti –, la titolarità del diritto fatto valere costituisce una questione di merito che attiene alla fondatezza della domanda.
Ebbene, ad avviso di chi giudica, il richiamo alle due categorie giuridiche appena richiamate non coglie nel segno nel caso di specie, nel quale si pone piuttosto un problema di proponibilità della domanda di risarcimento diretto ex art. 149 cod. ass. unitamente a quella nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile, di cui agli artt. 144 e 148 cod. ass. che costituiscono due strumenti di tutela (giurisdizionale), tra loro alternativi e non concorrenti, pertanto non cumulabili (Cass., n. 8244/2024).
In tal senso, deve richiamarsi una sentenza del Tribunale di Palermo che, invocando la pronuncia n. 180/2009 della Corte Costituzionale, ha chiarito come "l'azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà, e quindi un'alternativa all'azione tradizionale per far valere la responsabilità dell'autore del danno" (Trib. Palermo, n. 3343/2019).
È stato dunque affermato che “Il potere di scelta del danneggiato, il quale ha facoltà di esercitare, alternativamente (ma non cumulativamente) azione diretta nei confronti della propria assicurazione ex art. 149, comma 6, D.Lgs. n. 209 del 2005, azione diretta nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile ex art. 144 D.Lgs. n. 209 del 2005 o azione ordinaria ex artt. 2043 e ss. c.c., si consuma soltanto con la proposizione della domanda giudiziale […].
In altri termini, la facoltà del danneggiato di scegliere tra le diverse forme di tutela apprestate dall'ordinamento vigente si pone in termini di alternatività nella sola fase giudiziale ed in termini di concorrenza nella fase stragiudiziale”.
In forza di tale assunto, deve escludersi la proponibilità della domanda nei confronti di nell'ambito del presente giudizio, atteso che, dalla lettura Controparte_6 dell'atto introduttivo – nel quale nessuna menzione si fa della procedura di cui all'art. 149 cod. ass., né invero di quella di cui agli artt. 144 e 148 cod. ass., né a monte dell'art. 2054 cc, invocandosi piuttosto gli artt. 2050, 2051 e 2043 cc – emerge come l'attore abbia rivolto le proprie pretese, da un lato, nei confronti dei soggetti “responsabili” del posizionamento dei tubi sul margine della carreggiata, dall'altro nei confronti del soggetto che ha parcheggiato, dall'altro lato della strada, l'autoarticolato (e della sua compagnia assicuratrice).
Né a diverse conclusioni può pervenirsi in forza dell'accordo card cui si fa cenno nell'atto introduttivo invocando la nota di del quale non vi è traccia nella Parte_1 documentazione offerta, non soccorrendo – ai fini della cumulabilità delle due azioni proposte nei confronti delle compagnie assicurative – l'art. 2043 cc, senza considerare che nessuna specifica allegazione difensiva a svolto l'attore sui rilievi svolti a tale riguardo da avendo solo nella memoria conclusiva ribadito la legittimazione processuale e CP_5 la proponibilità della domanda in forza degli stessi assunti contenuti nell'atto introduttivo.
Ciò chiarito e venendo alla responsabilità da cose in custodia, deve ricordarsi che è ormai consolidato il principio che “La responsabilità ex art. 2051 c.c., si fonda sulla possibilità di riscontrare a carico del chiamato a rispondere dei danni un effettivo potere di governo della cosa sussumibile nel concetto di custodia rilevante ai fini della richiamata norma. Elemento costitutivo della domanda risarcitoria è, infatti, in primo luogo la ricorrenza della figura del custode, cioè del titolare di una effettiva e non occasionale disponibilità, sia essa materiale che giuridica, della cosa, che abbia ii potere di controllare la cosa, la capacità di modificare la situazione di pericolo venutasi a creare, il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa” (cfr., da ultimo, Cass., n.
1108/2021).
In ossequio all'interpretazione ormai consolidata, la norma in esame – pacificamente applicabile a casi analoghi a quello che ci occupa (cfr. Cass., n. 2345/1977; Cass.n.
2075/2002) – delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta, dovendo colui che la invoca provare soltanto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi in alcun modo la condotta del custode e l'osservanza di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso (cfr., ex multis, Cass., ord. n. 1765/2016). Quanto alla prova liberatoria gravante sul custode, questi andrà esente da responsabilità solo dimostrando la sussistenza del caso fortuito, da intendere quale fattore eccezionale, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere il nesso causale tra la res e il danno concretamente verificatosi;
nozione nella quale va ricompreso il concorso di colpa del danneggiato, con la conseguenza che la cosiddetta prova liberatoria può essere fornita tramite la dimostrazione della colpa del danneggiato, laddove il suo comportamento ha rilevanza causale ed incidenza sulla determinazione del danno (Cass. n. 2071/2022).
Il fondamento della responsabilità del custode è insito nella valorizzazione normativa della sua capacità di impedire che la cosa produca fatti dannosi per i terzi, capacità che l'ordinamento gli riconosce essenzialmente in ragione del fatto che su di essa egli eserciti poteri di controllo;
preminente rilievo assume, nella prospettiva di una ragionata applicazione della regola presuntiva dettata dall'art. 2051 c.c., la valutazione delle modalità con cui, e dei limiti entro cui, il "custode" medesimo possa – in concreto – attendere a siffatto controllo, in relazione ai diversi tipi di evento dannoso che dalla cosa siano suscettibili di scaturire.
Ebbene, l'art. 14 C.d.S., impone agli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, di provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
Rispetto a tali soggetti è dunque configurabile la responsabilità per cosa in custodia ex art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che ai medesimi deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima (cfr. Cass., n. 24419/2009;
Cass. n. 7763/2007; Cass., n. 298/2003).
Ed è proprio alla luce delle considerazioni appena operate sul rilievo che assume, in seno alla cornice normativa delineata dall'art. 2051 c.c., l'elemento del rapporto tra i poteri di controllo del "custode" e il tipo di evento dannoso riconducibile alla "cosa" – sul presupposto della sussistenza di quell'"effettivo potere materiale" di cui parla la giurisprudenza – che il dovere di custodia e la correlata responsabilità ex art. 2051 c.c. non vengono meno neanche laddove il potere di fatto sulla cosa risulti in parte trasferito a terzi, perdurando in tal caso l'obbligo di vigilanza e controllo (v. Cass., n. 6515/2004).
A tale proposito, è stato infatti affermato che “Dalla proprietà pubblica del sulle strade CP_1
(e sulle relative pertinenze, come i marciapiedi) discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, ma anche quello della custodia con conseguente operatività nei confronti dell'Ente stesso della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., ove sussista omissione di vigilanza al fine di impedire che i lavori su di essa effettuati costituiscano potenziale fonte di danno per gli utenti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza che, con riguardo ad un'azione risarcitoria promossa da un pedone per le lesioni conseguenti ad una caduta su un tratto del marciapiede di una strada comunale sconnesso in prossimità di un tombino coperto da foglie, non aveva adeguatamente motivato circa l'estensione del marciapiedi e la sua collocazione all'interno dell'abitato, non considerando la possibile imputabilità del sinistro alla difettosa messa in opera del tombino ed escludendo, altresì, ma con argomentazioni insufficienti ed inidonee, la configurazione dei presupposti per la sussistenza dell'imprevedibilità della situazione di pericolo)”(Cass., n. 16770/2006).
Con specifico riguardo al caso sub iudice, va invocato il principio di diritto di recente espresso dal Giudice di legittimità, secondo cui “Dei danni subiti all'interno di un'area di cantiere stradale - se completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto di traffico veicolare e pedonale - risponde esclusivamente l'appaltatore, quale unico custode;
se, invece, l'area risulta adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, è configurabile la concorrente responsabilità dell'ente proprietario ex art. 2051 c.c.” (Cass. n. 26780/2023).
Nessun difetto di legittimazione passiva si profila in relazione al
[...]
che, in caso di fondatezza delle pretese azionate da Controparte_11 Parte_1
assumerebbero una responsabilità concorrente.
[...]
Quanto alle domande spiegate nei confronti di , va detto che “Il concetto di CP_7 circolazione stradale di cui all'art. 2054 c.c. include anche la posizione di arresto e di sosta del veicolo e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade” (Cass., n.
0948/2022).
Tuttavia, nel caso di specie, non si verte in materia di scontro “diretto” tra veicoli, bensì di scontro, per così dire, mediato, preceduto dalla collisione dell'automobile condotta da con i tubi posti sul margine destro della carreggiata. Parte_1
Ebbene, in simili ipotesi, la giurisprudenza – pur ammettendo l'applicabilità dell'art. 2054 cc alle ipotesi di scontro con un veicolo in arresto o in sosta (Cass., n. 11681/1993) – non ritiene automaticamente applicabile la predetta previsione normativa, né tanto meno la presunzione di colpa concorrente nella stessa contenuta.
Non è configurabile la responsabilità da circolazione stradale di cui all'art. 2054 c. c. quando il danno, prodotto da veicolo in sosta, non sia ricollegabile causalmente o in maniera diretta ad un fatto di circolazione o pregresso, del veicolo stesso, o in atto, di detto veicolo, o comunque ad un'inosservanza delle prescrizioni dei divieti e degli obblighi di guida ai quali debba sottostare anche il veicolo in sosta;
invero necessita che il fatto dannoso sia causalmente ricollegabile alla condotta degli utenti della strada e tale condotta sia riconducibile alle previsioni normative che regolano l'uso delle aree pubbliche o di uso pubblico sotto il particolare profilo del fenomeno della circolazione dei veicoli e pedoni;
in difetto di tale collegamento causale
l'obbligazione risarcitoria del danno prodotto dal veicolo in sosta, come cosa inerte rientra nella previsione normativa di cui all'art. 2051 c. c. (Trib. Milano, 17.5.1984).
D'altra parte, prima di addentrarsi in simile questione, è necessario soffermarsi sul profilo della fondatezza delle domande proposte da . Parte_1
A tale riguardo, deve osservarsi che la ricostruzione dell'occorso prospettata nell'atto di citazione non ha trovato riscontro nelle risultanze processuali.
Invero, il testimone pur avendo dichiarato che “i tubi e Testimone_2
l'autoarticolato erano messi male”, ha affermato di non aver “visto l'urto tra la macchina e i tubi”, essendo sopraggiunto dopo sono arrivato dopo.
Ad avviso di chi giudica, l'assenza di un testimone oculare non consente di ritenere raggiunta la prova in ordine al nesso eziologico tra la il posizionamento dei tubi sul margine destro della strada e lo scontro dell'automobile condotta dal padre dell'attore con i medesimi.
Degna di nota è, in ogni caso, l'affermazione del predetto testimone, secondo cui “i tubi erano immensi, quindi si vedevano” (cfr. verbale di udienza del 23.9.2024).
Ebbene, ad avviso di chi giudica, tale deposizione, in uno alla rappresentazione dei luoghi ritratta nelle immagini fotografiche offerte, consente di escludere qualsivoglia responsabilità del e di in relazione al sinistro in Controparte_1 CP_4 questione.
Nel caso sub iudice va, in ogni caso, posto l'accento su due aspetti centrali: da un lato il concetto di prevedibilità dell'evento dannoso e dall'altro il dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa (da ultimo, Cass., n. 18167/2014).
Ebbene, il Giudice di legittimità ha definito il concetto di prevedibilità come: “concreta possibilità per il danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile, come nel caso in esame, si richiede al soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza (cfr., ex multis, Cass. n. 23919/2013, Cass. n. 999/ 2014).
Le dimensioni dei tubi e la posizione del camion che emergono chiaramente dalle immagini fotografiche in atti, invero, non consentono di affermare che si trattasse di ostacoli non visibili, dovendosi al contrario dare conto delle dimensioni ampie della strada – la cui larghezza, secondo le allegazioni del Comune di , non Controparte_1 contestata specificamente dall'attore, è pari a 7 metri – e, soprattutto, della circostanza che i tubi (dal diametro di 1 metro) fossero posizionati – come di evince chiaramente dalle immagini – a ridosso del muro di contenimento della strada, occupando forse una minima parte della carreggiata, sulla quale, essendo la stessa proprio quasi unita al margine della strada, di certo nessun veicolo avrebbe potuto circolare.
Deve, per converso, affermarsi che il conducente non abbia tenuto una condotta di guida improntata alla presenza dei tubi (e dell'autoarticolato sul lato opposto della strada) all'orario notturno e alla assenza di illuminazione della strada.
Proprio l'estensione degli ostacoli e la agevole visibilità degli stessi – confermata, come si è detto, dal testimone – consentono di affermare che il sinistro fosse evitabile adottando le cautele richieste all'utente medio della strada.
Invero, secondo l'id quod plerumque accidit, chi guida un'automobile di notte su una strada non illuminata, per di più in un periodo in cui la circolazione stradale era quanto meno oggetto di restrizioni, risalendo i fatti al cd periodo covid – dovrebbe avere il pieno controllo del mezzo, prestando l'attenzione necessaria e viaggiando a velocità moderata, avvedendosi della presenza di tubi neri di dimensioni significative, accostati sul margine destro della strada (Cass. n. 9863/2023: “In materia di responsabilità per danni da cose in custodia, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, connotandosi per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
Inoltre, la posizione statica del veicolo e la circostanza che lo stesso, secondo quanto dedotto dall'attore, dopo l'urto coi tubi, abbia operato una sorta di rotazione, inducono a ritenere che l'automobile di proprietà di non percorresse la strada a velocità Pt_1 moderata, condizione che magari gli avrebbe consentito di strisciare o urtare contro i tubi, senza tuttavia terminare la corsa contro l'autoarticolato.
A differenti conclusioni, del resto, non può pervenirsi valorizzando la presenza del camion che – per quanto si trovasse in sosta irregolare – non si inserisce neanche nella sequenza causale produttiva del danno, interrotta dalla condotta imprudente dell'attore, che assurge a evento imprevedibile, idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass. n. 17443/2019: “Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale).
Nessuna incidenza a favore della tesi attorea può avere, ad avviso di chi giudica, la testimonianza resa dalla moglie del conducente, , la quale, oltre ad aver Testimone_1 dichiarato che quella sera le sue condizioni di salute non erano buone, ha fornito una descrizione dei luoghi non del tutto coincidente con quella che emerge dalle risultanze sin qui passate in rassegna, elementi che incidono notevolmente sulla sua attendibilità.
In forza delle argomentazioni che precedono, le domande spiegate da Parte_1 non sono meritevoli di accoglimento, restando assorbite le ulteriori questioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano di dispositivo, in applicazione del d.m. n. 55/2020, valori prossimi ai minimi per tutte le fasi, avuto riguardo all'attività difensiva effettivamente svolta e, dunque, riducendo sensibilmente le fasi istruttoria/di trattazione e decisoria in relazione a che non ha depositato le memorie ex art. CP_5
183, co. 6, cpc né partecipato all'udienza odierna di discussione.
Termini Imerese, 21 febbraio 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del
Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
Contenzioso Civile e Volontaria
R.G. n° 1117/2021
VERBALE D'UDIENZA del 21/02/2025 nella causa promossa da
[...]
[...]
Parte_1
All'udienza del 21/02/2025, alle ore 10.22, chiamato il procedimento indicato in epigrafe, sono comparsi davanti al Giudice dott.ssa Maria Margiotta, per parte attrice, l'avv. Pietro
Siragusa, per il l'avv. Gioacchino Greco in sostituzione dell'avv. Controparte_1
Geltrude Bonura, per (già ), l'avv. Giovanni Grutta Controparte_2 Controparte_3
D'Auria in sostituzione degli avv. ti Daniela Ena e Marisa Olga Meroni;
per l'avv. CP_4
Provvidenza Di Lisi in sostituzione dell'avv. Benedetto Calpona.
Nessuno è comparso per CP_5
Tutti i difensori concludono riportandosi agli atti rispettivamente depositati e alle note conclusive da ultimo depositate, insistendo nelle domande svolte. Discutono brevemente la causa e chiedono, dunque, che sia posta in decisione-
Il Giudice
pone la causa in decisione, riservandosi di deliberare all'esito della camera di consiglio.
All'esito, alle ore 14.50, pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In persona del Giudice, dott.ssa Maria Margiotta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1117/2021 RG degli affari civili
TRA
(cf: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Siragusa, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio, sito a Termini Imerese in via V. Amedeo n. 72, è elettivamente domiciliato
ATTORE
E
(p. iva: ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Geltrude Bonura, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio, sito a Gela in via Corso Vittorio Emanuele n. 161, è elettivamente domiciliato
(p. iva: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_4 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Benedetto Calpona, giusta procura alle liti in atti, presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliata Email_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_6 rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Vullo, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio, sito a Palermo in piazza G. Amendola n. 43, è elettivamente domiciliata
CONVENUTI
(cf: ), nata a [...] il [...] CP_7 C.F._2
Parte_1
(p. iva: , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_3 tempore
CONVENUTI TU (già , in persona del legale Controparte_8 Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniela Ena e Marisa Olga
Meroni, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio, sito a Milano in via Corso Italia
n. 13, è elettivamente domiciliata
TERZA CHIAMATA
avente ad oggetto: risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale;
conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 21.2.2025 (cui si rinvia);
dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di e CP_7
, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: dichiara l'improponibilità delle domande proposte da nei confronti di Parte_1
; Controparte_6 rigetta le domande proposte dall'attore nei confronti degli altri convenuti;
condanna l'attore a rifondere al , in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, le spese di lite e le liquida in € 2.700,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge;
condanna l'attore a rifondere a in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_4 le spese di lite e le liquida in € 2.700,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge;
condanna l'attore a rifondere a , in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro tempore, le spese di lite e le liquida in € 2.200,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge;
condanna l'attore a rifondere a , in persona del legale rappresentante Controparte_8 pro tempore, le spese di lite e le liquida in € 2.550,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge;
e delle seguenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1
, in persona del Sindaco pro tempore, in persona del Controparte_1 CP_4 legale rappresentante pro tempore, , , in persona CP_7 Controparte_6 del legale rappresentante pro tempore, e Compagnia italiana di previdenza, assicurazioni e riassicurazioni spa ( ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al fine di ottenere il risarcimento del danno cagionato alla propria autovettura
Ford GA (tg. FZ314DK) in seguito al sinistro occorso ad il 12.5.2020 Controparte_1 intorno alle ore 2:45, quando (padre dell'odierno attore) era alla guida Persona_1 del medesimo veicolo e, nel percorrere l'asse viario Via Casa Nuove – Contrada Chiusa, privo di illuminazione e a doppio senso di circolazione, con direzione di marcia Palermo –
Termini Imerese, urtava con la parte anteriore laterale destra dei tubi in polietilene addossati sul lato destro della carreggiata, contro il muro di contenimento, e non segnalati, effettuando poi una rotazione verso sinistra, cosicché lo spigolo posteriore sinistro della autovettura andava ad impattare contro l'autoarticolato (tg. S307NN), di proprietà di
(assicurato per la responsabilità civile con , CP_7 Parte_1 parcheggiato contromano sul lato sinistro della carreggiata.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 22.6.2021, Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore, eccepiva preliminarmente il proprio
[...] difetto di legittimazione passiva, stante l'insussistenza dei presupposti dell'indennizzo diretto ex art. 149 cod. ass., nonché l'improponibilità della domanda per violazione del principio dell'alternatività, in base al quale il danneggiato non può avanzare domanda risarcitoria sia nei confronti della propria compagnia assicurativa che nei confronti della compagnia assicurativa del responsabile civile.
Contestava, in ogni caso, la ricostruzione del fatto fornita da imputando Parte_1 la responsabilità del sinistro alla condotta concorrente del Controparte_1
(ente titolare della strada) e di (impresa appaltatrice), sui quali, ai sensi dell'art. CP_4
2051 c.c., gravava l'obbligo di custodia dei tubi posizionati sulla carreggiata senza la necessaria segnalazione del pericolo nè idonea delimitazione.
Da parte sua, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella comparsa di CP_4 costituzione e risposta depositata il 20.7.2021, domandava di chiamare in causa
[...]
dalla quale chiedeva di essere garantita in virtù della polizza Controparte_3 assicurativa stipulata per “danni da responsabilità civile verso terzo relativamente ai lavori di realizzazione di un canale di scarico delle acque piovane provenienti dalla strada provinciale ubicata sul prolungamento della via Loreto”.
Rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva deducendo la non coincidenza tra il luogo del sinistro e il cantiere di lavori – volto alla realizzazione di un canale di scarico delle acque piovane, recintato, provvisto di segnaletica ed illuminazione –; contestava, in ogni caso, l'an e il quantum dei danni prospettati dall'attore, manifestamente eccessivi e sproporzionati.
Il , in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi con Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta depositata l'8.11.2021, eccepiva del pari il proprio difetto di legittimazione passiva, domandando il rigetto delle domande avversarie, sfornite di supporto probatorio.
Negava, in ogni caso, la configurabilità di qualsivoglia responsabilità a proprio carico, ai sensi dell'art. 2051 cc, in considerazione del corretto posizionamento dei tubi, a ridosso del muro di contenimento della strada, che non incidevano in alcun modo sulla viabilità.
Deduceva che il sinistro – da ricondurre interamente alla condotta di guida del conducente, non adeguata alle condizioni spazio-temporali – fosse tuttalpiù ascrivibile alla presenza dell'autoarticolato parcheggiato sul margine opposto della carreggiata, invocando ad ogni modo il contratto di affidamento dei lavori sottoscritto con CP_4 idoneo a trasferire sull'appaltatrice ogni dovere di custodia.
Contestava, infine, la pretesa risarcitoria di controparte, sproporzionata rispetto all'effettivo pregiudizio subito.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.4.2022, la terza chiamata
[...]
(poi divenuta ), negava l'operatività della polizza Controparte_3 Controparte_8 assicurativa sottoscritta da a coprire i danni oggetto del presente giudizio. CP_4
Domandava, comunque, il rigetto delle domande attoree deducendo, parimenti, che il primario fattore eziologico del danno andasse rintracciato nella condotta negligente ed imprudente dell'attore, eventualmente in concorso con la proprietaria dell'autoarticolato, in sosta in area non destinata a parcheggio.
Spiegava, per il resto, difese analoghe a quelle svolte dal in Controparte_1 ordine alla assenza di insidie o pericoli nel tratto di strada, contestando, in ogni caso, la quantificazione dei danni operata dall'attore sforniti peraltro di dimostrazione.
, in Controparte_9 Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, pur ritualmente evocati nel presente giudizio, non si sono costituiti.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e prove testimoniali, all'udienza del
21 febbraio 2025 è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
*************
Così prospettate le posizioni delle parti, deve innanzitutto dichiararsi la contumacia di e , in CP_7 Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitisi pur se ritualmente evocati in giudizio.
Deve, inoltre, darsi atto della procedibilità della domanda, preceduta dall'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, cui i convenuti non hanno aderito (cfr. all. 16 e 17 all'atto di citazione).
Ciò chiarito, va detto che imputa al – quale Parte_1 Controparte_1 proprietario della strada in cui è occorso il fatto dannoso –, a – quale appaltatrice CP_4 dei lavori di realizzazione di un canale di scarico delle acque piovane provenienti dalla strada provinciale ubicata sul prolungamento di via Loreto – e a – quale CP_7 proprietaria dell'autoarticolato tg. DS307NN – la responsabilità dell'evento lesivo verificatosi il 12.5.2020 intorno alle 2.45 ad , via Case Nuove – c.da Chiusa, Controparte_1 nel senso di marcia Palermo-Termini Imerese.
Nello specifico, l'ente comunale e la società appaltatrice avrebbero collocato i tubi neri in corrugato di polietilene sul margine destro della carreggiata di una strada aperta al traffico, omettendo di segnalarne la presenza e, dunque, in spregio al disposto degli artt.
20, 21, 157, 158, 161 e 162 c.d.s. e degli artt. 30, 31 e 42 del regolamento attuativo;
mentre, la convenuta avrebbe parcheggiato l'autoarticolato contromano, occupando CP_7 parte della carreggiata sinistra, violando gli artt. 157, 158, 161 e 162 c.d.s.
Dunque, secondo la prospettazione attorea l'impatto della automobile, condotta da
– padre dell'attore – con a bordo – moglie del Persona_1 Testimone_1 conducente e madre dell'attore –, sui tubi e il successivo urto contro l'autoarticolato sarebbe stato causato dal restringimento della carreggiata dovuto proprio alla presenza dei tubi e alla sosta irregolare del mezzo.
Ora, prendendo in considerazione le domande spiegate da nei confronti Parte_1 del viene in rilievo l'art. 2051 cc, soccorrendo Controparte_10 invece le previsioni normative contenute nel d.lgs. n. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni, in relazione alle domande proposte nei confronti di CP_7 CP_5
– società assicuratrice del veicolo del danneggiato, nei cui confronti lo stesso ha agito ex art. 149 cod. ass – e di – assicuratrice dell'autoarticolato di proprietà Parte_1 della convenuta , nei cui confronti l'attore ha agito ex art. 144 e 148 cod. ass –. CP_7
Soffermandosi brevemente su tale ultimo profilo, è utile osservare che “La legittimazione processuale, ai sensi dell'art. 81 c.p.c., è conferita a coloro che affermano di possedere un diritto in questione, fungendo da attori o convenuti nella causa. L'analisi si basa sulla prospettazione della domanda, richiedendo all'attore di dichiararsi titolare del diritto dedotto. La titolarità concerne il merito, mentre la mancanza di legittimazione si evidenzia quando il diritto vantato non appartiene effettivamente all'attore. Il giudice può sollevare di ufficio questioni di legittimazione e titolarità del diritto dedotto” (Cass., n. 25713/2024; vedi anche Cass., n. 23721/2021: “Le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa, in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato”).
Dunque, se legittimazione ad agire e a contraddire si fonda sulla prospettazione fatta dalla parte – sussistente nel caso di specie in relazione a tutti i convenuti –, la titolarità del diritto fatto valere costituisce una questione di merito che attiene alla fondatezza della domanda.
Ebbene, ad avviso di chi giudica, il richiamo alle due categorie giuridiche appena richiamate non coglie nel segno nel caso di specie, nel quale si pone piuttosto un problema di proponibilità della domanda di risarcimento diretto ex art. 149 cod. ass. unitamente a quella nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile, di cui agli artt. 144 e 148 cod. ass. che costituiscono due strumenti di tutela (giurisdizionale), tra loro alternativi e non concorrenti, pertanto non cumulabili (Cass., n. 8244/2024).
In tal senso, deve richiamarsi una sentenza del Tribunale di Palermo che, invocando la pronuncia n. 180/2009 della Corte Costituzionale, ha chiarito come "l'azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà, e quindi un'alternativa all'azione tradizionale per far valere la responsabilità dell'autore del danno" (Trib. Palermo, n. 3343/2019).
È stato dunque affermato che “Il potere di scelta del danneggiato, il quale ha facoltà di esercitare, alternativamente (ma non cumulativamente) azione diretta nei confronti della propria assicurazione ex art. 149, comma 6, D.Lgs. n. 209 del 2005, azione diretta nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile ex art. 144 D.Lgs. n. 209 del 2005 o azione ordinaria ex artt. 2043 e ss. c.c., si consuma soltanto con la proposizione della domanda giudiziale […].
In altri termini, la facoltà del danneggiato di scegliere tra le diverse forme di tutela apprestate dall'ordinamento vigente si pone in termini di alternatività nella sola fase giudiziale ed in termini di concorrenza nella fase stragiudiziale”.
In forza di tale assunto, deve escludersi la proponibilità della domanda nei confronti di nell'ambito del presente giudizio, atteso che, dalla lettura Controparte_6 dell'atto introduttivo – nel quale nessuna menzione si fa della procedura di cui all'art. 149 cod. ass., né invero di quella di cui agli artt. 144 e 148 cod. ass., né a monte dell'art. 2054 cc, invocandosi piuttosto gli artt. 2050, 2051 e 2043 cc – emerge come l'attore abbia rivolto le proprie pretese, da un lato, nei confronti dei soggetti “responsabili” del posizionamento dei tubi sul margine della carreggiata, dall'altro nei confronti del soggetto che ha parcheggiato, dall'altro lato della strada, l'autoarticolato (e della sua compagnia assicuratrice).
Né a diverse conclusioni può pervenirsi in forza dell'accordo card cui si fa cenno nell'atto introduttivo invocando la nota di del quale non vi è traccia nella Parte_1 documentazione offerta, non soccorrendo – ai fini della cumulabilità delle due azioni proposte nei confronti delle compagnie assicurative – l'art. 2043 cc, senza considerare che nessuna specifica allegazione difensiva a svolto l'attore sui rilievi svolti a tale riguardo da avendo solo nella memoria conclusiva ribadito la legittimazione processuale e CP_5 la proponibilità della domanda in forza degli stessi assunti contenuti nell'atto introduttivo.
Ciò chiarito e venendo alla responsabilità da cose in custodia, deve ricordarsi che è ormai consolidato il principio che “La responsabilità ex art. 2051 c.c., si fonda sulla possibilità di riscontrare a carico del chiamato a rispondere dei danni un effettivo potere di governo della cosa sussumibile nel concetto di custodia rilevante ai fini della richiamata norma. Elemento costitutivo della domanda risarcitoria è, infatti, in primo luogo la ricorrenza della figura del custode, cioè del titolare di una effettiva e non occasionale disponibilità, sia essa materiale che giuridica, della cosa, che abbia ii potere di controllare la cosa, la capacità di modificare la situazione di pericolo venutasi a creare, il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa” (cfr., da ultimo, Cass., n.
1108/2021).
In ossequio all'interpretazione ormai consolidata, la norma in esame – pacificamente applicabile a casi analoghi a quello che ci occupa (cfr. Cass., n. 2345/1977; Cass.n.
2075/2002) – delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta, dovendo colui che la invoca provare soltanto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi in alcun modo la condotta del custode e l'osservanza di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso (cfr., ex multis, Cass., ord. n. 1765/2016). Quanto alla prova liberatoria gravante sul custode, questi andrà esente da responsabilità solo dimostrando la sussistenza del caso fortuito, da intendere quale fattore eccezionale, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere il nesso causale tra la res e il danno concretamente verificatosi;
nozione nella quale va ricompreso il concorso di colpa del danneggiato, con la conseguenza che la cosiddetta prova liberatoria può essere fornita tramite la dimostrazione della colpa del danneggiato, laddove il suo comportamento ha rilevanza causale ed incidenza sulla determinazione del danno (Cass. n. 2071/2022).
Il fondamento della responsabilità del custode è insito nella valorizzazione normativa della sua capacità di impedire che la cosa produca fatti dannosi per i terzi, capacità che l'ordinamento gli riconosce essenzialmente in ragione del fatto che su di essa egli eserciti poteri di controllo;
preminente rilievo assume, nella prospettiva di una ragionata applicazione della regola presuntiva dettata dall'art. 2051 c.c., la valutazione delle modalità con cui, e dei limiti entro cui, il "custode" medesimo possa – in concreto – attendere a siffatto controllo, in relazione ai diversi tipi di evento dannoso che dalla cosa siano suscettibili di scaturire.
Ebbene, l'art. 14 C.d.S., impone agli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, di provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
Rispetto a tali soggetti è dunque configurabile la responsabilità per cosa in custodia ex art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che ai medesimi deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima (cfr. Cass., n. 24419/2009;
Cass. n. 7763/2007; Cass., n. 298/2003).
Ed è proprio alla luce delle considerazioni appena operate sul rilievo che assume, in seno alla cornice normativa delineata dall'art. 2051 c.c., l'elemento del rapporto tra i poteri di controllo del "custode" e il tipo di evento dannoso riconducibile alla "cosa" – sul presupposto della sussistenza di quell'"effettivo potere materiale" di cui parla la giurisprudenza – che il dovere di custodia e la correlata responsabilità ex art. 2051 c.c. non vengono meno neanche laddove il potere di fatto sulla cosa risulti in parte trasferito a terzi, perdurando in tal caso l'obbligo di vigilanza e controllo (v. Cass., n. 6515/2004).
A tale proposito, è stato infatti affermato che “Dalla proprietà pubblica del sulle strade CP_1
(e sulle relative pertinenze, come i marciapiedi) discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, ma anche quello della custodia con conseguente operatività nei confronti dell'Ente stesso della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., ove sussista omissione di vigilanza al fine di impedire che i lavori su di essa effettuati costituiscano potenziale fonte di danno per gli utenti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza che, con riguardo ad un'azione risarcitoria promossa da un pedone per le lesioni conseguenti ad una caduta su un tratto del marciapiede di una strada comunale sconnesso in prossimità di un tombino coperto da foglie, non aveva adeguatamente motivato circa l'estensione del marciapiedi e la sua collocazione all'interno dell'abitato, non considerando la possibile imputabilità del sinistro alla difettosa messa in opera del tombino ed escludendo, altresì, ma con argomentazioni insufficienti ed inidonee, la configurazione dei presupposti per la sussistenza dell'imprevedibilità della situazione di pericolo)”(Cass., n. 16770/2006).
Con specifico riguardo al caso sub iudice, va invocato il principio di diritto di recente espresso dal Giudice di legittimità, secondo cui “Dei danni subiti all'interno di un'area di cantiere stradale - se completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto di traffico veicolare e pedonale - risponde esclusivamente l'appaltatore, quale unico custode;
se, invece, l'area risulta adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, è configurabile la concorrente responsabilità dell'ente proprietario ex art. 2051 c.c.” (Cass. n. 26780/2023).
Nessun difetto di legittimazione passiva si profila in relazione al
[...]
che, in caso di fondatezza delle pretese azionate da Controparte_11 Parte_1
assumerebbero una responsabilità concorrente.
[...]
Quanto alle domande spiegate nei confronti di , va detto che “Il concetto di CP_7 circolazione stradale di cui all'art. 2054 c.c. include anche la posizione di arresto e di sosta del veicolo e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade” (Cass., n.
0948/2022).
Tuttavia, nel caso di specie, non si verte in materia di scontro “diretto” tra veicoli, bensì di scontro, per così dire, mediato, preceduto dalla collisione dell'automobile condotta da con i tubi posti sul margine destro della carreggiata. Parte_1
Ebbene, in simili ipotesi, la giurisprudenza – pur ammettendo l'applicabilità dell'art. 2054 cc alle ipotesi di scontro con un veicolo in arresto o in sosta (Cass., n. 11681/1993) – non ritiene automaticamente applicabile la predetta previsione normativa, né tanto meno la presunzione di colpa concorrente nella stessa contenuta.
Non è configurabile la responsabilità da circolazione stradale di cui all'art. 2054 c. c. quando il danno, prodotto da veicolo in sosta, non sia ricollegabile causalmente o in maniera diretta ad un fatto di circolazione o pregresso, del veicolo stesso, o in atto, di detto veicolo, o comunque ad un'inosservanza delle prescrizioni dei divieti e degli obblighi di guida ai quali debba sottostare anche il veicolo in sosta;
invero necessita che il fatto dannoso sia causalmente ricollegabile alla condotta degli utenti della strada e tale condotta sia riconducibile alle previsioni normative che regolano l'uso delle aree pubbliche o di uso pubblico sotto il particolare profilo del fenomeno della circolazione dei veicoli e pedoni;
in difetto di tale collegamento causale
l'obbligazione risarcitoria del danno prodotto dal veicolo in sosta, come cosa inerte rientra nella previsione normativa di cui all'art. 2051 c. c. (Trib. Milano, 17.5.1984).
D'altra parte, prima di addentrarsi in simile questione, è necessario soffermarsi sul profilo della fondatezza delle domande proposte da . Parte_1
A tale riguardo, deve osservarsi che la ricostruzione dell'occorso prospettata nell'atto di citazione non ha trovato riscontro nelle risultanze processuali.
Invero, il testimone pur avendo dichiarato che “i tubi e Testimone_2
l'autoarticolato erano messi male”, ha affermato di non aver “visto l'urto tra la macchina e i tubi”, essendo sopraggiunto dopo sono arrivato dopo.
Ad avviso di chi giudica, l'assenza di un testimone oculare non consente di ritenere raggiunta la prova in ordine al nesso eziologico tra la il posizionamento dei tubi sul margine destro della strada e lo scontro dell'automobile condotta dal padre dell'attore con i medesimi.
Degna di nota è, in ogni caso, l'affermazione del predetto testimone, secondo cui “i tubi erano immensi, quindi si vedevano” (cfr. verbale di udienza del 23.9.2024).
Ebbene, ad avviso di chi giudica, tale deposizione, in uno alla rappresentazione dei luoghi ritratta nelle immagini fotografiche offerte, consente di escludere qualsivoglia responsabilità del e di in relazione al sinistro in Controparte_1 CP_4 questione.
Nel caso sub iudice va, in ogni caso, posto l'accento su due aspetti centrali: da un lato il concetto di prevedibilità dell'evento dannoso e dall'altro il dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa (da ultimo, Cass., n. 18167/2014).
Ebbene, il Giudice di legittimità ha definito il concetto di prevedibilità come: “concreta possibilità per il danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile, come nel caso in esame, si richiede al soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza (cfr., ex multis, Cass. n. 23919/2013, Cass. n. 999/ 2014).
Le dimensioni dei tubi e la posizione del camion che emergono chiaramente dalle immagini fotografiche in atti, invero, non consentono di affermare che si trattasse di ostacoli non visibili, dovendosi al contrario dare conto delle dimensioni ampie della strada – la cui larghezza, secondo le allegazioni del Comune di , non Controparte_1 contestata specificamente dall'attore, è pari a 7 metri – e, soprattutto, della circostanza che i tubi (dal diametro di 1 metro) fossero posizionati – come di evince chiaramente dalle immagini – a ridosso del muro di contenimento della strada, occupando forse una minima parte della carreggiata, sulla quale, essendo la stessa proprio quasi unita al margine della strada, di certo nessun veicolo avrebbe potuto circolare.
Deve, per converso, affermarsi che il conducente non abbia tenuto una condotta di guida improntata alla presenza dei tubi (e dell'autoarticolato sul lato opposto della strada) all'orario notturno e alla assenza di illuminazione della strada.
Proprio l'estensione degli ostacoli e la agevole visibilità degli stessi – confermata, come si è detto, dal testimone – consentono di affermare che il sinistro fosse evitabile adottando le cautele richieste all'utente medio della strada.
Invero, secondo l'id quod plerumque accidit, chi guida un'automobile di notte su una strada non illuminata, per di più in un periodo in cui la circolazione stradale era quanto meno oggetto di restrizioni, risalendo i fatti al cd periodo covid – dovrebbe avere il pieno controllo del mezzo, prestando l'attenzione necessaria e viaggiando a velocità moderata, avvedendosi della presenza di tubi neri di dimensioni significative, accostati sul margine destro della strada (Cass. n. 9863/2023: “In materia di responsabilità per danni da cose in custodia, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, connotandosi per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
Inoltre, la posizione statica del veicolo e la circostanza che lo stesso, secondo quanto dedotto dall'attore, dopo l'urto coi tubi, abbia operato una sorta di rotazione, inducono a ritenere che l'automobile di proprietà di non percorresse la strada a velocità Pt_1 moderata, condizione che magari gli avrebbe consentito di strisciare o urtare contro i tubi, senza tuttavia terminare la corsa contro l'autoarticolato.
A differenti conclusioni, del resto, non può pervenirsi valorizzando la presenza del camion che – per quanto si trovasse in sosta irregolare – non si inserisce neanche nella sequenza causale produttiva del danno, interrotta dalla condotta imprudente dell'attore, che assurge a evento imprevedibile, idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass. n. 17443/2019: “Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale).
Nessuna incidenza a favore della tesi attorea può avere, ad avviso di chi giudica, la testimonianza resa dalla moglie del conducente, , la quale, oltre ad aver Testimone_1 dichiarato che quella sera le sue condizioni di salute non erano buone, ha fornito una descrizione dei luoghi non del tutto coincidente con quella che emerge dalle risultanze sin qui passate in rassegna, elementi che incidono notevolmente sulla sua attendibilità.
In forza delle argomentazioni che precedono, le domande spiegate da Parte_1 non sono meritevoli di accoglimento, restando assorbite le ulteriori questioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano di dispositivo, in applicazione del d.m. n. 55/2020, valori prossimi ai minimi per tutte le fasi, avuto riguardo all'attività difensiva effettivamente svolta e, dunque, riducendo sensibilmente le fasi istruttoria/di trattazione e decisoria in relazione a che non ha depositato le memorie ex art. CP_5
183, co. 6, cpc né partecipato all'udienza odierna di discussione.
Termini Imerese, 21 febbraio 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del
Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.