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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 127/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente
SS TR, EL
ALASSIO GIAN PAOLO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 437/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 952/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2
e pubblicata il 30/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 241T002583000P002 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si richiama agli atti.
Resistente/Appellato: si richiama agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 952 del 29.10.2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, resa in composizione monocratica, rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di liquidazione emesso dal Comune di Chiavari che disconosceva il vincolo di pertinenzialità tra il locale ad uso box, sito in Luogo_1, Indirizzo_1 e l'appartamento sito in Luogo_1, Indirizzo_2. Le spese venivano compensate.
Ricorreva in appello la contribuente proponendo i seguenti motivi:
1) Erroneità della sentenza per difetto assoluto dei presupposti e per erronea motivazione.
Mancata individuazione dell'illegittimità dell'avviso di liquidazione per violazione e falsa applicazione dell'art. 817 c.c. e violazione e/o falsa applicazione della Legge Regionale 6.6.2008 n. 16, dell'art. 9 della L. 24.3.1989
n. 122 e dell'art. 16.7 delle norme di attuazione di ambiti e distretti del P.U. del Comune di Chiavari.
Infondatezza della pretesa portata nell'avviso di liquidazione impugnato.
Così concludeva: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, Sez. II, in data 29 ottobre 2024, n. 952, depositata in data 30.10.2024, resa nel ricorso n. 695/2024, non notificata, siccome errata, ingiusta e gravatoria:
1) accogliere il presente appello e, per l'effetto, dichiarare nulla e/o annullare l'avviso di liquidazione dell'imposta n. 24/1T/002583/000/P002, emesso da Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Genova, ufficio Territoriale di Genova, in data 4 marzo 2024 e notificato il 12 marzo successivo, siccome illegittimo ed infondato per le motivazioni di cui in narrativa;
2) con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova, sostenendo l'infondatezza dell'appello e l'assenza di prove certe e di documentazione sufficiente.
Osservava come l'agevolazione in questione è regolata da normative nazionali per cui il P.U.C. non ha alcuna rilevanza col caso in discussione.
Ribadisce l'assenza dei requisiti necessari per la costituzione del vincolo pertinenziale con riguardo sia a quello soggettivo che a quello oggettivo e il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul soggetto che chiede l'agevolazione.
Così conclude: “Piaccia all'onorevole Collegio adito, contrariis reiectis, voler disporre come segue:
- rigettare l'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza di I grado;
- condannare la parte ricorrente alle spese ed onorari ex art. 15 d. lgs. 546/92, per entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano come da nota spese che si deposita unitamente alle presenti controdeduzioni”.
Parte contribuente ha depositato memoria con la quale insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalle difese svolte e dai documenti offerti risulta la seguente situazione di fatto:
- La distanza in “linea d'aria” tra il box e l'appartamento è di 650 metri.
- La distanza da percorrere per raggiungere gli immobili è di 1,8 Km. con impiego di 24 minuti a piedi e di 6 minuti in auto.
- Le norme cui occorre far riferimento per stabilire la sussistenza o meno della pertinenzialità sono l'art. 817
c.c. (richiamato da entrambe le parti).
- L'art. 16.7 del Piano Urbanistico del Comune (richiamato dalla parte contribuente mentre il Comune ne esclude la rilevanza).
I requisiti necessari sono rappresentati da quello soggettivo, vale a dire la volontà di destinare l'autorimessa a pertinenza di un altro immobile di cui si è proprietari, e quello oggettivo, che consiste nella effettiva possibilità di destinarlo al servizio dell'altro bene.
Sul primo requisito non vi è discussione.
La prova dell'utilizzo è rinvenibile già nello stesso atto d'acquisto e neppure l'Ufficio sembra porlo in dubbio.
Infatti ha rilevato che “nel caso di specie, come evidenziato nella motivazione dell'avviso di accertamento, non sussiste il requisito oggettivo” (pag. 8 delle controdeduzioni).
La soluzione relativa a tale requisito non è di facile soluzione posto che, come rilevato sempre dall'Ufficio, non vi è un limite di distanza fissato per legge. E' evidente, infatti, che la distanza costituisce un elemento di riferimento fondamentale: pacifico che se la distanza è minima il requisito è automaticamente riscontrabile.
L'art. 817 c.c. è alquanto generico posto che la norma fa riferimento a “cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa”.
L'appellante eccepisce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9 della L. 24.3.1989 n.122 ma non sviluppa in alcun modo le ragioni della sua doglianza.
Parimenti in relazione all'art. 19 Legge Regionale 6.6.2008 n. 16.
Diversamente per quanto riguarda l'eccepita violazione dell'art. 16.7 del PUC di Chiavari, ricordando come lo stesso stabilisca la distanza minima tra la pertinenza e l'edificio principale in 1.100 metri calcolati in line d'aria, condizione ricorrente nel caso in esame, come dimostrato con il deposito dell'estratto di mappa estrapolato da Google Earth (Prod. n. 4 in primo grado) da cui risulta la distanza di m. 650,00.
V'è da dire che il riferimento alla distanza andrebbe esaminato né col percorso stradale, né con quello aereo ma con quello che solitamente si segue per pervenire al box o per rientrare nell'abitazione, usufruendo di eventuali passaggi e scorciatoie che rendono il percorso più breve, rispetto a quello stradale, o più lungo rispetto a quello aereo.
Va poi considerata anche la località e la difficoltà di parcheggio della zona per cui diventa interessante un box anche se posto ad una distanza comunque affrontabile con percorso pedonale. Per le stesse ragioni la possibilità di utilizzo di un box influisce positivamente anche sul valore dell'appartamento in caso di vendita o di locazione.
In tal senso pare proprio orientata la Sentenza della Cassazione n. 5050/2021 che ha riconosciuto l'esonero dall'ICI prima casa in una situazione in cui la distanza tra il garage e l'abitazione superava i 2 chilometri.
Anche se appare riferita a diversa pretesa erariale, il principio appare applicabile. Si ritiene pertanto sussistente anche il presupposto oggettivo per il riconoscimento della pertinenzialità.
Le spese vengono compensate vista l'effettiva controvertibilità della questione.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Spese compensate.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente
SS TR, EL
ALASSIO GIAN PAOLO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 437/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 952/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2
e pubblicata il 30/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 241T002583000P002 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si richiama agli atti.
Resistente/Appellato: si richiama agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 952 del 29.10.2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, resa in composizione monocratica, rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di liquidazione emesso dal Comune di Chiavari che disconosceva il vincolo di pertinenzialità tra il locale ad uso box, sito in Luogo_1, Indirizzo_1 e l'appartamento sito in Luogo_1, Indirizzo_2. Le spese venivano compensate.
Ricorreva in appello la contribuente proponendo i seguenti motivi:
1) Erroneità della sentenza per difetto assoluto dei presupposti e per erronea motivazione.
Mancata individuazione dell'illegittimità dell'avviso di liquidazione per violazione e falsa applicazione dell'art. 817 c.c. e violazione e/o falsa applicazione della Legge Regionale 6.6.2008 n. 16, dell'art. 9 della L. 24.3.1989
n. 122 e dell'art. 16.7 delle norme di attuazione di ambiti e distretti del P.U. del Comune di Chiavari.
Infondatezza della pretesa portata nell'avviso di liquidazione impugnato.
Così concludeva: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, Sez. II, in data 29 ottobre 2024, n. 952, depositata in data 30.10.2024, resa nel ricorso n. 695/2024, non notificata, siccome errata, ingiusta e gravatoria:
1) accogliere il presente appello e, per l'effetto, dichiarare nulla e/o annullare l'avviso di liquidazione dell'imposta n. 24/1T/002583/000/P002, emesso da Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Genova, ufficio Territoriale di Genova, in data 4 marzo 2024 e notificato il 12 marzo successivo, siccome illegittimo ed infondato per le motivazioni di cui in narrativa;
2) con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova, sostenendo l'infondatezza dell'appello e l'assenza di prove certe e di documentazione sufficiente.
Osservava come l'agevolazione in questione è regolata da normative nazionali per cui il P.U.C. non ha alcuna rilevanza col caso in discussione.
Ribadisce l'assenza dei requisiti necessari per la costituzione del vincolo pertinenziale con riguardo sia a quello soggettivo che a quello oggettivo e il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul soggetto che chiede l'agevolazione.
Così conclude: “Piaccia all'onorevole Collegio adito, contrariis reiectis, voler disporre come segue:
- rigettare l'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza di I grado;
- condannare la parte ricorrente alle spese ed onorari ex art. 15 d. lgs. 546/92, per entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano come da nota spese che si deposita unitamente alle presenti controdeduzioni”.
Parte contribuente ha depositato memoria con la quale insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalle difese svolte e dai documenti offerti risulta la seguente situazione di fatto:
- La distanza in “linea d'aria” tra il box e l'appartamento è di 650 metri.
- La distanza da percorrere per raggiungere gli immobili è di 1,8 Km. con impiego di 24 minuti a piedi e di 6 minuti in auto.
- Le norme cui occorre far riferimento per stabilire la sussistenza o meno della pertinenzialità sono l'art. 817
c.c. (richiamato da entrambe le parti).
- L'art. 16.7 del Piano Urbanistico del Comune (richiamato dalla parte contribuente mentre il Comune ne esclude la rilevanza).
I requisiti necessari sono rappresentati da quello soggettivo, vale a dire la volontà di destinare l'autorimessa a pertinenza di un altro immobile di cui si è proprietari, e quello oggettivo, che consiste nella effettiva possibilità di destinarlo al servizio dell'altro bene.
Sul primo requisito non vi è discussione.
La prova dell'utilizzo è rinvenibile già nello stesso atto d'acquisto e neppure l'Ufficio sembra porlo in dubbio.
Infatti ha rilevato che “nel caso di specie, come evidenziato nella motivazione dell'avviso di accertamento, non sussiste il requisito oggettivo” (pag. 8 delle controdeduzioni).
La soluzione relativa a tale requisito non è di facile soluzione posto che, come rilevato sempre dall'Ufficio, non vi è un limite di distanza fissato per legge. E' evidente, infatti, che la distanza costituisce un elemento di riferimento fondamentale: pacifico che se la distanza è minima il requisito è automaticamente riscontrabile.
L'art. 817 c.c. è alquanto generico posto che la norma fa riferimento a “cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa”.
L'appellante eccepisce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9 della L. 24.3.1989 n.122 ma non sviluppa in alcun modo le ragioni della sua doglianza.
Parimenti in relazione all'art. 19 Legge Regionale 6.6.2008 n. 16.
Diversamente per quanto riguarda l'eccepita violazione dell'art. 16.7 del PUC di Chiavari, ricordando come lo stesso stabilisca la distanza minima tra la pertinenza e l'edificio principale in 1.100 metri calcolati in line d'aria, condizione ricorrente nel caso in esame, come dimostrato con il deposito dell'estratto di mappa estrapolato da Google Earth (Prod. n. 4 in primo grado) da cui risulta la distanza di m. 650,00.
V'è da dire che il riferimento alla distanza andrebbe esaminato né col percorso stradale, né con quello aereo ma con quello che solitamente si segue per pervenire al box o per rientrare nell'abitazione, usufruendo di eventuali passaggi e scorciatoie che rendono il percorso più breve, rispetto a quello stradale, o più lungo rispetto a quello aereo.
Va poi considerata anche la località e la difficoltà di parcheggio della zona per cui diventa interessante un box anche se posto ad una distanza comunque affrontabile con percorso pedonale. Per le stesse ragioni la possibilità di utilizzo di un box influisce positivamente anche sul valore dell'appartamento in caso di vendita o di locazione.
In tal senso pare proprio orientata la Sentenza della Cassazione n. 5050/2021 che ha riconosciuto l'esonero dall'ICI prima casa in una situazione in cui la distanza tra il garage e l'abitazione superava i 2 chilometri.
Anche se appare riferita a diversa pretesa erariale, il principio appare applicabile. Si ritiene pertanto sussistente anche il presupposto oggettivo per il riconoscimento della pertinenzialità.
Le spese vengono compensate vista l'effettiva controvertibilità della questione.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Spese compensate.