Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 16/05/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. 827/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Emanuela Luciani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 827 dell'anno 2021
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Renato Parte_1 C.F._1
Rizzi e Pasquale Rizzi, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Campobasso, Corso Bucci n. 78/C
attrice
E
(C.F. , in persona del l.r.p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Salvatore Di Pardo, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Campobasso, via Crispi n. 70/A
convenuto
Fatto e Diritto
Con atto di citazione notificato in data 29.04.2021 ha convenuto in giudizio il Parte_1
affinché fosse condannato al pagamento della somma di euro Controparte_1
107.600,00, a titolo di risarcimento dei danni da lei subiti in ragione del sinistro occorsole in data 18.08.2018, mentre si trovava nell'area pubblica comunale adiacente al Corso Vittorio Emanuele di . CP_1
Ha riferito nello specifico che in tali circostanze di tempo e di luogo il piano stradale di calpestio aveva ceduto, e che si era aperta sotto i suoi piedi una profonda buca, nella quale ella era finita con il piede destro, riportando una frattura trimalleolare della caviglia destra, per la cui ricomposizione si era dovuta sottoporre ad un intervento chirurgico.
Con comparsa del 26.07.2021 si è costituito in giudizio il che ha Controparte_1 insistito per il rigetto della domanda attorea, assumendo che alcun profilo di responsabilità potesse essergli contestato.
Ha in particolare rappresentato che il piano di calpestio oggetto di cedimento era stato abusivamente realizzato, anche sulla predetta area comunale, dai proprietari delle abitazioni site nei pressi della stessa, realizzando un solaio per agevolare l'ingresso nelle loro case, utilizzando travi di ferro e pignatte.
1
Ha precisato di aver provveduto, con ordinanza n. 1/2021 prot. n. 3673, ad ordinare ai privati proprietari confinanti dell'area in questione la demolizione dell'opera, abusivamente realizzata sia sull'area privata che su quella pubblica.
Ha in definitiva sostenuto che l'evento dannoso si sarebbe verificato per un caso fortuito, rappresentato dal fatto del terzo, costituito dalla costruzione abusiva del solaio di cui si è detto.
La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, anche mediante l'escussione di testimoni, nonché attraverso una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
Al termine dell'istruttoria la causa è stata rinviata all'udienza del 20.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nei rispettivi atti, e quindi trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Nella comparsa conclusionale l'attrice ha chiesto, in via subordinata, che il
[...]
fosse condannato al risarcimento dei danni secondo la regola generale prescritta CP_1 dall'art. 2043 c.c.
***
Ai sensi dell'art. 2051 c.c. ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Trattasi di responsabilità oggettiva, in quanto fondata esclusivamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, che il caso fortuito, quale fattore esterno generatore del danno concretamente verificatosi, può interrompere.
Grava sull'attore l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare non già di essere esente da colpa o di aver usato la comune diligenza e prudenza nella custodia del bene, bensì l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva e obiettivamente imprevedibile, idoneo ad interrompere la relazione eziologica.
Può trattarsi di un fatto naturale, ma anche del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (ex pluribus Cass. n. 12663/2024; Cass. n. 26142/2023; Sez. U, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
La Suprema Corte ha altresì ritenuto che l'accertamento della sussistenza di una irregolarità costruttiva, sotto il profilo di un'insanabile mancanza di ius aedificandi, è certamente in grado di determinare l'effetto di esclusiva efficienza causale sul piano degli eventi causativi del danno da risarcire, stante la natura "conformativa" dei vincoli di edificabilità.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente pubblico territoriale può essere dunque esclusa qualora l'abuso risulti avere aggravato la posizione di garanzia assegnata alla Pubblica
Amministrazione nella custodia dei propri beni, e si riveli dunque come un fatto in grado di recidere, ex art. 1227, comma 1, c.c., in concreto, il nesso causale tra il bene in custodia della Pubblica Amministrazione e il danno subito dal privato (Cass. n. 20312/2019).
Ebbene, nel caso di specie risulta essere stata provato dall'attrice la dinamica dei fatti da lei descritti in citazione, ossia la caduta (con annessa frattura della caviglia) avvenuta in data 18.08.2018 nell'area pubblica adiacente al Corso Vittorio Emanuele del Comune di
, a sua volta causata dal cedimento del piano di calpestio e dall'apertura di una CP_1 profonda buca sotto i suoi piedi.
La circostanza risulta avvalorata dalle testimonianze acquisite in corso di causa: il teste ha invero riferito di aver rinvenuto la madre, odierna attrice, con la gamba Testimone_1
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bloccata nella buca apertasi sotto i suoi piedi, dalla quale la avrebbe aiutata ad uscire (ud. del
5.10.2022), mentre il teste , vigile urbano del ha Testimone_2 Controparte_1 dichiarato di essersi recato sui luoghi interessati nell'immediatezza del sinistro (ud. del 1.02.2023).
Il teste , tecnico di parte, ha poi provveduto a confermare, all'udienza del Testimone_3
22.06.2023, di aver redatto la consulenza in atti, nella quale è stato tra le altre cose accertato, tramite misure monografiche, il punto esatto in cui è avvenuto il cedimento della pavimentazione stradale (e dunque il sinistro), affermando che in tale punto “si è creata una buca sul vuoto, in prossimità della ringhiera, avente una dimensione di cm.30x40 (dove ci può entrare un piede con tutta la gamba) che si colloca graficamente ”sulla proprietà delle strade pubbliche” ricadenti sul foglio di mappa numero 7 del Comune di e non su proprietà privata”. CP_1
Pertanto, essendo stata adeguatamente dimostrata la relazione eziologica tra la cosa e l'evento lesivo, può ritenersi soddisfatto l'onere della prova gravante sull'attrice danneggiata.
Anche parte convenuta ha tuttavia adeguatamente adempiuto all'onere della prova, su di lei gravante, relativo alla ricorrenza di un fattore esterno, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere il suddetto nesso di causalità materiale, integrante il caso fortuito.
Trattasi della dedotta abusività del solaio - da definirsi tale in quanto realizzato da terzi in assenza di titoli abilitativi - sul quale si è verificato il sinistro.
La circostanza è avvalorata dall'ordinanza n. 1/2021, allegata alla memoria di costituzione, con la quale il Comune di ha ingiunto ai proprietari della particella identificata CP_1 catastalmente al foglio 7 mappale 142 di provvedere alla demolizione dell'opera - “un solaio in latero-cemento di superficie di circa 35 mq con relativa struttura portante, funzionale all'accesso ai fabbricati di proprietà privata” - in ragione della sua abusività.
Risulta infatti dalla stessa che non è stato rinvenuto negli archivi comunali alcun titolo abilitativo relativo alla realizzazione di detto manufatto;
si fa quindi riferimento alla relazione dell'ufficio tecnico, dalla quale si evince che detto solaio si estende, senza soluzione di continuità, per una piccolissima superficie di forma triangolare, circa mq 1, anche su proprietà comunale.
Sul punto parte attrice si è limitata a rappresentare (nonchè a provare, per il tramite del teste
, escusso all'udienza del 5.10.2022), che l'opera è presente sull'area di proprietà Testimone_4 comunale “da almeno cinquanta anni”, ma non ha contestato l'avversa deduzione in merito alla non conformità edilizia del manufatto, che deve dunque a maggior ragione ritenersi un dato acquisito nell'ambito del presente giudizio.
Di conseguenza, nessun profilo di responsabilità è ascrivibile al in Controparte_1 quanto, conformemente al disposto dell'art. 2051 c.c., nonché agli insegnamenti giurisprudenziali sopra richiamati, il carattere abusivo del solaio sul quale si è verificato il sinistro ha reciso il nesso di causalità materiale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo.
Per tutte le ragioni sinora esposte, la domanda attorea di condanna del Controparte_1 ex art. 2051 c.c. deve essere rigettata.
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E' inammissibile la domanda formulata dall'attrice, per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, volta ad ottenere la condanna del , in via subordinata, al Controparte_1 risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
Giova infatti rammentare che le comparse conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e pertanto non possono contenere domande o eccezioni nuove, che comportino l'ampliamento del
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thema decidendum, non rilevando neanche l'accettazione del contraddittorio da parte della controparte, che è attività consentita solo fino al momento della rimessione della causa al collegio per la decisione (Cass. n. 20723/2018; Cass. n. 98/2016; Cass. n. 5478/ 2006; Cass. n. 315/2012).
Invero nell'atto introduttivo del giudizio l'attrice ha prospettato la sussistenza di una responsabilità dell'ente comunale in base al regime speciale tipizzato dall'art. 2051 c.c. (né la domanda è stata diversamente precisata nella prima memoria ex art. 183 comma 1 c.p.c., non depositata da parte attrice), sicchè la richiesta formulata solo in sede di comparsa conclusionale, volta a riqualificare la responsabilità del secondo la disciplina generale dell'art. 2043 CP_1
c.c., appare inammissibilmente tardiva. L'attrice ha infatti inteso proporre una domanda diversa, caratterizzata da una distinta causa petendi, e dunque una domanda nuova.
Il divieto di introdurre domande nuove è stato espressamente affermato anche dalla Suprema
Corte, sebbene nel caso inverso, in cui l'attore aveva invocato in primo grado la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 c.c., e poi, solo in sede di appello, quella ex art. 2051 c.c. La
Corte ha sul punto osservato che ciò non è consentito, a meno che egli non abbia sin dall'atto introduttivo del giudizio enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, perché compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata dall'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 14732 del 10/05/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 29212 del 06/12/2017).
E' appena il caso di rilevare che ciò non è avvenuto nel caso di specie, essendosi l'attrice limitata, come visto, ad invocare la responsabilità del quale proprietario dell'area ove si è CP_1 verificato il sinistro, e quindi custode della stessa ex art. 2051 c.c.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, facendo applicazione dei valori minimi per ciascuna fase tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare.
Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico dell'attrice, stante il rigetto integrale della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni altra difesa ed eccezione, così decide:
- RIGETTA la domanda proposta da;
Parte_1
- CONDANNA al pagamento in favore del delle Parte_1 Controparte_1 spese del presente giudizio, che liquida in euro 7.052,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfettarie del 15%;
- PONE definitivamente a carico di le spese di CTU. Parte_1
Così deciso in Campobasso, in data 15/05/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Luciani
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