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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/10/2025, n. 3757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3757 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, composto dai sigg.ri magistrati: dott.ssa IE IA Presidente rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice nella causa iscritta al n. 9380/2023 R.G., vertente tra
, nata in [...] il [...] (C.F.: , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso l'avv. Francesca Zappulla, rappresentante e difensore;
e
, nato a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso l'avv. Michela La Manna, rappresentante e difensore;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
scaduto il termine del 12/9/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per la discussione e decisione della causa;
ha emesso la seguente
SENTENZA
1. Breve excursus del giudizio e delle domande delle parti.
Con ricorso depositato il 13/7/2023, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
premettendo di aver instaurato una convivenza more uxorio con dal 2019, in Controparte_1 costanza della quale è nata la LI (il 20/11/2020), ed ha esposto: che il padre si è Per_1
disinteressato della LI fin dalla nascita;
che il resistente ha assunto nei propri confronti comportamenti fisicamente violenti, anche in presenza della LI;
di aver sporto una prima querela a carico del , cui sono seguiti il procedimento penale n. 5771/21 R.G.N.R. per il CP_1
reato di maltrattamenti ed il procedimento n. 613/21 V.G. presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, archiviato nel mese di luglio del 2022; di aver lasciato la casa familiare e di essere
1 stata collocata in una comunità protetta;
che, ripresa la convivenza, nonostante il proprio stato di gravidanza, in data 27/6/2023 ha subito un'aggressione fisica da parte del resistente;
che in tale occasione è stato trovato in stato alcolemico dalle forze dell'ordine Controparte_1 intervenute ed è stato tradotto in carcere;
che, in data 28/6/2023, ha sporto una seconda querela a carico del resistente, alla quale è seguito il procedimento penale n. 8290/23 R.G.N.R. per il reato di maltrattamenti, lesioni e minacce gravi;
che il resistente non contribuisce al mantenimento della LI;
di farsi carico in via esclusiva della bambina, anche sotto il profilo materiale.
Sulla base di quanto esposto, ha chiesto: in via preliminare ed urgente, l'affidamento esclusivo della minore nella forma rafforzata;
di porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere il contributo per il mantenimento ordinario della LI nella misura di € 250,00; di emettere ogni ulteriore provvedimento nell'interesse della minore.
Con memoria depositata telematicamente il 22/9/2023, si è costituito , Controparte_1
contestando quanto dedotto dalla ricorrente ed esponendo: che il nucleo familiare ha convissuto in un immobile di proprietà dei propri genitori, sito a Giardinello;
che la convivenza si è incrinata dopo la nascita della LI;
che, dopo il lieto evento, la ricorrente ha Per_1 manifestato il desiderio di trasferirsi in Germania;
di essere venuto a conoscenza, nel mese di febbraio del 2021, di messaggi scambiati dalla con un'amica, la quale le aveva suggerito Pt_1
di denunciare il compagno per superare il di lui rifiuto di trasferirsi in Germania con la minore;
che in data 21/4/2021, dopo un diverbio tra le parti alla presenza dei genitori del resistente, sono giunte presso l'abitazione le forze dell'ordine, allertate dal padre della ricorrente, alle quali la ha riferito di essere stata vittima di un'aggressione fisica da parte del compagno;
Pt_1 che per tale episodio la ricorrente ha sporto querela nei suoi confronti, cui è seguito il procedimento penale n. 5771/21 R.G.N.R.; che, parallelamente, è stato incardinato il procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni n. 613/21 R.G., definito con decreto di archiviazione del 18/7/2022; che, nelle more, nonostante le dichiarazioni rese in sede penale a carico del resistente, ha tentato di riappacificarsi con quest'ultimo; di essere Parte_1 sottoposto a misura cautelare che gli vieta ogni contatto con la ricorrente;
che nell'ambito del procedimento innanzi al Tribunale per il Minorenni, ha ridimensionato le Parte_1
accuse a suo carico;
di non far uso di sostanze alcolemiche, come accertato dal Sert nel corso del procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni;
di essere stato un padre presente ed
2 affettuoso;
che la ricorrente, dopo la seconda querela sporta nei suoi confronti, si è trasferita in
Germania con la LI e non gli fornisce alcuna notizia sulle condizioni di vita della minore;
di essere privo di occupazione lavorativa, mentre la ricorrente sembrerebbe percepire aiuti statali.
Ha chiesto, pertanto: di disporre l'affidamento provvisorio della bambina ai Servizi Sociali, con collocamento della minore in idonea struttura;
la regolamentazione degli incontri padre- LI e, in via gradata, l'affidamento condiviso della bambina e la regolamentazione dei tempi di permanenza con il genitore non collocatario;
di porre a proprio carico l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma mensile di € 170,00 a titolo di contributo al mantenimento della LI, nonché il 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza del 2/10/2023, emessa ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., il Giudice delegato ha: disposto l'affidamento esclusivo rafforzato della minore alla madre;
posto a carico Per_1 di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma mensile di € 200,00 a Controparte_1
titolo di contributo al mantenimento ordinario della LI, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con successiva ordinanza del 6/3/2024, il Giudice delegato ha disposto accertamenti sulle condizioni di vita della minore , ai sensi degli artt. 76 e ss. del Regolamento UE Per_1
2019/1111(c.d. Bruxelles II ter), conferendo all'Autorità Centrale in Germania, coincidente con il Ministero Federale della Giustizia (Bundesamt für Justiz), l'incarico di eseguire un
“approfondimento in merito alle condizioni di vita socio-familiari della minore con Persona_2 particolare riferimento ai rapporti con la madre – con la quale la stessa convive – e con i familiari e/o altre figure di riferimento della stessa, indicando se la madre sia in possesso di adeguate capacità genitoriali e se sussistano eventuali situazioni di rischio o di pregiudizio, attuale e/o potenziale, per la predetta minore”.
Disposte le necessarie traduzioni degli atti ed acquisite le predette informazioni, scaduto il termine del 12/9/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Sul regime di affidamento e collocamento della LI minore Per_1
Com'è noto, la disciplina sull'affidamento dei figli minori è retta dal principio della bigenitorialità, consacrato dall'art. 337 ter c.c. La normativa vigente concepisce l'affido condiviso quale regime ordinario di affidamento, derogabile in favore di un diverso modello solo in casi eccezionali, quando uno dei genitori non sia idoneo a svolgere il proprio ruolo educativo ed abbia manifestato un disinteresse grave nei confronti del figlio.
3 Nel caso di specie, ha chiesto l'affidamento c.d. super esclusivo della minore Parte_1
, lamentando un totale disinteresse da parte del padre, . Inoltre, la Per_1 Controparte_1
ricorrente ha posto a fondamento della domanda gli episodi di violenza fisica perpetrati a proprio danno da parte del resistente, alla presenza della LI minore.
Come esposto in premessa, con riferimento agli allegati episodi di maltrattamento,
[...]
ha sporto una prima querela a carico di in data 21/4/2021, cui è Pt_1 Controparte_1
seguito il procedimento penale n. 5771/2021 R.G.N.R., nel quale il Pubblico Ministero ha chiesto il rinvio a giudizio per il reato di cui all'art. 572 comma II c.p., commesso anche alla presenza della minore, giudizio ad oggi pendente. Inoltre, è stato incardinato su ricorso del
PM un procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni, n. 613/2021 V.G., nell'ambito del quale sono stati attivati i competenti servizi al fine di offrire supporto al nucleo. Nelle more, la ricorrente e la LI sono state inserite in una comunità ad indirizzo segreto per 15 mesi, durante i quali ha incontrato la LI minore presso il Servizio Spazio Neutro. Controparte_1
Successivamente, la convivenza tra le parti è ripresa, per interrompersi nuovamente dopo l'episodio verificatosi il 27/6/2023, in relazione al quale la ha sporto nuovamente Pt_1
querela a carico del resistente ed è stato avviato il procedimento penale n. 8290/2023 R.G.N.R. per i reati di cui all'art. 572 commi I e II c.p. e all'art. 582 in relazione agli artt. 577 comma I n.
1 e 576 n. 5 c.p.
Tale ultimo procedimento si è concluso con l'emissione della sentenza n. 4766/2024 del
24/6/2024, con la quale è stato condannato alla pena di anni 3 e mesi 10 di Controparte_1
reclusione per i reati lui ascritti. Avverso la predetta pronuncia il resistente ha proposto appello, che è stato rigettato dalla Corte d'Appello, la quale ha confermato la sentenza di primo grado.
A seguito degli episodi che hanno condotto alla seconda querela, la ricorrente, insieme alla LI ed in attesa della seconda LI, si è recata in Germania presso i propri genitori, Per_1
ove attualmente vive.
Come già accennato, nel corso del giudizio sono state disposte indagini tramite i Servizi sociali territorialmente competenti al fine di verificare il contesto in cui la piccola vive Per_1
in Germania.
Dalla relazione dei Servizi Sociali di OR (Youth Welfare Office, YWO) e del
Dipartimento della Giustizia Minorile, redatta sulla base delle informazioni pervenute
4 all'Autorità Centrale della Germania da parte dei predetti Servizi, non risulta alcuna situazione di pregiudizio per il benessere della bambina.
I Servizi coinvolti hanno, invero, riscontrato una situazione assolutamente serena per la piccola , la quale frequenta anche la scuola materna dal mese di agosto 2024. Inoltre, gli Per_1
Operatori hanno confermato come sia apparsa amorevole e premurosa e come Parte_1
abbia un forte legame affettivo con la LI. Anche la situazione abitativa è risultata pienamente idonea per la bambina.
Orbene, l'indagine svolta dai Servizi Sociali di OR consente di escludere la sussistenza di una situazione di pregiudizio per la minore. I Servizi Sociali, sulla scia di quanto già constatato nell'ambito del procedimento dinnanzi al Tribunale per i Minorenni, pur dando atto delle fragilità riscontrate in capo alla ricorrente per il proprio vissuto personale, hanno invero confermato l'idoneità genitoriale di . Parte_1
Con riferimento a , invece, va evidenziato come, nell'ambito del Controparte_1
procedimento penale n. 8290/2023 R.G.N.R., definito con sentenza di condanna n. 4766/2024 del 24/6/2024, confermata in appello, sia stato accertato che le condotte di maltrattamenti perpetrati a danno di sono avvenute spesso alla presenza della piccola . Parte_1 Per_1
Tale circostanza rappresenta un fatto di gravità tale da legittimare e confermare la deroga al regime ordinario di affidamento, essendo più confacente all'interesse di mantenere Per_1
l'affidamento esclusivo alla madre, , nella forma rafforzata di cui all'art. 337 Parte_1 quater comma III c.c. (affidamento c.d. super esclusivo), ossia coinvolgente anche le decisioni di maggior interesse che riguardano la bambina, come già disposto in via provvisoria ed urgente con ordinanza del Giudice delegato del 2/10/2023.
Deve parimenti essere confermata la collocazione della minore presso la madre.
In relazione, invece, al regime degli incontri padre-LI, può osservarsi come, nel corso del procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni, poi archiviato, sia stato disposto che questi avvenissero in ambiente protetto, con successiva esternalizzazione. Difatti, in quella sede, era stato riscontrato un andamento positivo della relazione di con la LI . Controparte_1 Per_1
Ebbene, nonostante la gravità del comportamento accertato in capo al resistente nel procedimento penale sopra indicato, deve comunque essere garantita alla piccola , pur Per_1
con le opportune cautele, la presenza del padre nella propria vita, onde evitare che la distanza geografica ed il notevole lasso di tempo trascorso dall'ultimo incontro compromettano
5 definitivamente il loro rapporto. Gli stessi assistenti sociali, come emerge dalla relazione in atti, hanno suggerito alla ricorrente che “il padre della bambina è stato una parte essenziale nella vita di e potrebbe esserlo possibilmente anche in futuro”. Per_1
Pertanto, tenuto conto del fatto che vive stabilmente in Germania con la madre e Per_1
considerati gli accertamenti compiuti in sede penale a carico di , come dianzi Controparte_1
evidenziati, deve disporsi che gli incontri padre-LI avvengano in ambiente protetto, secondo le indicazioni e le modalità dei Servizi Sociali territorialmente competenti, che potranno essere attivati su impulso del padre secondo la procedura di cui agli artt. 42 e ss. del
Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori.
3. Domande di contenuto economico. Contributo al mantenimento della prole.
Quanto alle statuizioni di natura economica, va anzitutto osservato che l'art. 316 bis c.c. dispone che i genitori devono adempiere ai loro obblighi, nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Inoltre, secondo l'art. 337 ter c.c., il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinare valutando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascun genitore.
In merito alla condizione economica delle parti, , all'udienza del 18/1/2024, Parte_1
ha dichiarato: “ricevo un sussidio dallo Stato per le bambine e per me di circa € 2.000,00 mensili, importo che tiene conto dell'affitto di € 850,00, della mia precedente busta paga e della mia attuale impossibilità a svolgere attività lavorativa in quanto in maternità”.
, invece, ha esposto di non svolgere alcuna attività lavorativa e di versare Controparte_1
in precarie condizioni economiche.
Tenuto conto di quanto risulta agli atti, osservato che ogni genitore deve concorrere al mantenimento della prole a prescindere dalla proprie sostanze economiche e considerata la collocazione di presso la madre, va confermato a carico di l'obbligo di Per_1 Controparte_1
corrispondere a la somma mensile di € 200,00 a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento ordinario della LI, entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto alla rivalutazione
6 annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra-assegno sostenute nel loro interesse secondo il Protocollo del 2/7/2019, in vigore presso il Tribunale di Palermo.
4. Spese di lite.
In ragione della peculiarità degli interessi e della natura della controversia, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare integralmente le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così provvede:
• dispone l'affidamento esclusivo della minore alla madre, , Persona_2 Parte_1
nella forma di cui all'art. 337 quater comma III c.c. (c.d. super esclusivo), con conseguente collocamento prevalente presso la stessa;
• dispone che gli incontri padre-LI avvengano in ambiente protetto, come indicato in parte motiva;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1
di € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della LI entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra-assegno, secondo il Protocollo del 2/7/2019, in vigore presso il Tribunale di Palermo;
• compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Palermo, camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Presidente rel. ed est.
IE IA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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