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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 23/09/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Roberta Bonaudi Presidente rel dott. Elisa Einaudi Giudice dott. Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 32-1//2025 promosso da:
(avv. G.L. Graneris e P. Graneris) Parte_1 nei confronti di
) con sede in Mondovì rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Stefano Barzelloni;
Rilevato che
La in data 11.04.2025 instava per la apertura della Parte_1 liquidazione giudiziale nei confronti di con sede legale in Mondovì corso Controparte_1
Statuto n. 28, allegando di essere creditrice nei suoi confronti della somma di euro 10.196,38 in forza di decreto ingiuntivo n. 210/2024 notificato il 29.07.2024 e di decreto ingiuntivo n. 365/24 notificato il 29.12.2024 non opposti emessi dal Giudice del Lavoro di di avere ricevuto in Pt_1 data 13.08.2024 un acconto di euro 5.000,00 in relazione al primo titolo esecutivo, ma di non aver potuto procedere esecutivamente, essendo infruttuosa la ricerca ex art. 492bis c.p.c.
In data 5.05.2025 il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cuneo, letto il ricorso per liquidazione giudiziale presentato dalla , chiedeva la dichiarazione di apertura Parte_1 della liquidazione giudiziale della società.
In data 10.06.2025 si costituiva la società debitrice eccependo di essere impresa minore e come tale non assoggettabile alla liquidazione giudiziale.
La prima udienza del 17.06.2025 veniva differita al 16.09.2025 su istanza congiunta delle parti essendo in corso trattative per il pagamento del debito.
All'udienza del 16.09.2025 la stessa parte debitrice dava atto che le trattative non avevano avuto buon esito e che la sua assistita non aveva fatto alcun versamento;
chiedeva comunque un differimento di un mese;
il creditore, rilevato che la debitrice non aveva pagato neppure in parte il credito, insisteva nel ricorso, chiedendo il rigetto dell'eccezione sollevata.
1 Il G.R. rimetteva la decisione al collegio.
OSSERVA
La richiesta di un ulteriore rinvio della comparizione va respinta, atteso che le trattative non si sono neppure avviate e la società debitrice non ha effettuato alcun versamento neppure in acconto concordando un pagamento rateale, sicché ogni rinvio avrebbe soltanto effetto dilatorio.
Sussiste la competenza del Tribunale adito, atteso che l'impresa debitrice ha la sede nel circondario di questo Ufficio.
La società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI svolgendo attività commerciale e, in particolare, attività edile (costruzione di edifici residenziali e non residenziali).
L'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia prevista dall'art. 49, 5° comma, CCII (euro
30.000) laddove si tenga conto che il credito della ricorrente ammonta già a euro 10.196,38
(precetto) e che dalle indagini esperite di ufficio risultano debiti erariali per euro 27.697,98 di cui
22.002,74 verso l' . CP_2
La debitrice ha eccepito di essere qualificabile come “impresa minore” ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d), producendo i mastrini anni 2023 e 2024, il registro Iva stessi anni ei bilanci provvisori 2023 e 2024.
L'eccezione va respinta.
In diritto va osservato che nel procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale, come già in quello per la dichiarazione di fallimento il debitore può fornire la prova della insussistenza dei presupposti soggettivi anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci depositati degli ultimi tre esercizi, non assurgendo i bilanci depositati a prova legale;
a tal riguardo, il debitore può avvalersi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass., n. 35381/2022; Cass., n. 25025/2020), documentazione da ritenersi alternativa alla produzione dei bilanci depositati (Cass., n.
24138/2019). L'omesso deposito dei bilanci in sede prefallimentare non ha rilievo, di per sé, al fine di ritenere non assolto l'onere della prova in ordine al possesso dei requisiti dimensionali
(Cass., n. 11218/2021); ciò in quanto rimane «del tutto estranea alla logica della norma in discorso una funzione sanzionatoria dell'imprenditore che non ha redatto e depositato presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio» (Cass., n. 30541/2018). Il giudice del merito ha, pertanto, l'onere di valutare ai fini di quanto prevede l'art. 1, secondo comma, l. fall. (ora art. 2 comma 1 lett. d) la documentazione prodotta dal debitore (Cass. n. 10576/2025). Va tuttavia osservato che, in difetto di approvazione e deposito dei bilanci (che si configurano come il compendio delle scritture contabili di periodo), le scritture contabili offerte a dimostrazione delle dimensioni della impresa devono essere complete e attendibili (così come, in assenza di scritture contabili, i bilanci che ne sono il compendio possono essere valutati non attendibili- vedi App.
Ancona n. 1607 dell'11.11.2024). Va aggiunto che i requisiti dimensionali per l'esonero dalla
2 fallibilità dell'imprenditore devono sussistere anche al tempo dell'istanza e della dichiarazione di fallimento, avendo il compito di esprimere una caratteristica sostanzialmente stabile dell'impresa, senza che abbia rilievo il fatto che, per l'esercizio in corso, non sia ancora depositato il bilancio, potendo l'imprenditore avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla sua impresa, come pure di qualunque altra documentazione, formata anche da terzi, che possa nel concreto risultare utile (Cass. n.
21188/21).
Nel caso di specie la società costituita il 12.05.2023 e tuttora in attività, non solo non ha depositato nessun bilancio di esercizio (sicché quelli “provvisori” versati in atti non assumono rilevanza in sé; vedi Cass. n. 33091/2018: In tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall., sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 c.c., sicchè, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità) ma non ha mai neppure presentato le dichiarazioni dei redditi.
La documentazione contabile depositata è parziale perché si riferisce ai soli anni 2023 e 2024 e consta dei mastrini e dei registri IVA. I primi sono registri che dettagliano le movimentazioni di ogni singola voce di bilancio, come cassa, banche, clienti, fornitori, per le quali registrano entrate e uscite, sicché dagli stessi non emerge il dato dell'attivo patrimoniale;
tale dato non emerge neppure dai registri IVA (anch'essi relativi ai soli anni 2023/2024) nei quali sono registrate le fatture ricevute e quelle emesse, ma non l'indebitamento complessivo né, appunto, l'attivo patrimoniale.
Non si ritiene pertanto raggiunta la prova dell'esenzione dalla liquidazione giudiziale.
Quanto allo stato di insolvenza -che si identifica in uno stato di impotenza patrimoniale non temporanea che determina l'incapacità dell'imprenditore di adempiere, con mezzi normali, le obbligazioni assunte- appare sufficiente rilevare che la società debitrice non ha opposto i decreti ingiuntivi ottenuti dalla , non lo ha saldato limitandosi a versare un acconto di Parte_1 euro 5.000,00 nel 2024 e neppure a seguito del rinvio della udienza di comparizione è stata in grado di concordare una rateazione e di effettuare un altro pagamento anche parziale (pur risultando dal bilancio provvisorio esercizio 2024 una cassa contanti di euro 14.810,00 e un deposito bancario di euro 2.266,00 che evidentemente non corrispondono alla realtà).
Sussistono pertanto i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
nella nomina del Curatore sono assunti i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII. visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della Liquidazione Giudiziale nei confronti di con sede legale Controparte_1 in Mondovì corso Statuto n. 28 (C.F. ), avente ad oggetto l'attività di costruzione di P.IVA_1
3 edifici residenziali e non residenziali;
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Roberta Bonaudi e Curatore il dr. con studio in Persona_1 corso Nizza n. 22 Pt_1 ritenuto che il Curatore, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213
CCI, con invito, entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, far pervenire in cancelleria la propria accettazione, verificata la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione e dandone atto nell'accettazione, e contestualmente a rendere la dichiarazione di cui all'art 35, commi 1 e 4 bis, d.lgs 159/2011 modificato dal d.lgs 54/2018, richiamato dall'art
125, comma 3, CCI;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
visto l'art. 201 comma 10 CCII
STABILISCE (entro 120 giorni) il giorno 20 gennaio 2026 alle ore 10,00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle
4 stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, 3° comma, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società posta in liquidazione;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02,
n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore e al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, 4° comma, CCI.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del giorno 18/09/2025
Il Presidente estensore
Dott. Roberta Bonaudi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Roberta Bonaudi Presidente rel dott. Elisa Einaudi Giudice dott. Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 32-1//2025 promosso da:
(avv. G.L. Graneris e P. Graneris) Parte_1 nei confronti di
) con sede in Mondovì rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Stefano Barzelloni;
Rilevato che
La in data 11.04.2025 instava per la apertura della Parte_1 liquidazione giudiziale nei confronti di con sede legale in Mondovì corso Controparte_1
Statuto n. 28, allegando di essere creditrice nei suoi confronti della somma di euro 10.196,38 in forza di decreto ingiuntivo n. 210/2024 notificato il 29.07.2024 e di decreto ingiuntivo n. 365/24 notificato il 29.12.2024 non opposti emessi dal Giudice del Lavoro di di avere ricevuto in Pt_1 data 13.08.2024 un acconto di euro 5.000,00 in relazione al primo titolo esecutivo, ma di non aver potuto procedere esecutivamente, essendo infruttuosa la ricerca ex art. 492bis c.p.c.
In data 5.05.2025 il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cuneo, letto il ricorso per liquidazione giudiziale presentato dalla , chiedeva la dichiarazione di apertura Parte_1 della liquidazione giudiziale della società.
In data 10.06.2025 si costituiva la società debitrice eccependo di essere impresa minore e come tale non assoggettabile alla liquidazione giudiziale.
La prima udienza del 17.06.2025 veniva differita al 16.09.2025 su istanza congiunta delle parti essendo in corso trattative per il pagamento del debito.
All'udienza del 16.09.2025 la stessa parte debitrice dava atto che le trattative non avevano avuto buon esito e che la sua assistita non aveva fatto alcun versamento;
chiedeva comunque un differimento di un mese;
il creditore, rilevato che la debitrice non aveva pagato neppure in parte il credito, insisteva nel ricorso, chiedendo il rigetto dell'eccezione sollevata.
1 Il G.R. rimetteva la decisione al collegio.
OSSERVA
La richiesta di un ulteriore rinvio della comparizione va respinta, atteso che le trattative non si sono neppure avviate e la società debitrice non ha effettuato alcun versamento neppure in acconto concordando un pagamento rateale, sicché ogni rinvio avrebbe soltanto effetto dilatorio.
Sussiste la competenza del Tribunale adito, atteso che l'impresa debitrice ha la sede nel circondario di questo Ufficio.
La società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI svolgendo attività commerciale e, in particolare, attività edile (costruzione di edifici residenziali e non residenziali).
L'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia prevista dall'art. 49, 5° comma, CCII (euro
30.000) laddove si tenga conto che il credito della ricorrente ammonta già a euro 10.196,38
(precetto) e che dalle indagini esperite di ufficio risultano debiti erariali per euro 27.697,98 di cui
22.002,74 verso l' . CP_2
La debitrice ha eccepito di essere qualificabile come “impresa minore” ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d), producendo i mastrini anni 2023 e 2024, il registro Iva stessi anni ei bilanci provvisori 2023 e 2024.
L'eccezione va respinta.
In diritto va osservato che nel procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale, come già in quello per la dichiarazione di fallimento il debitore può fornire la prova della insussistenza dei presupposti soggettivi anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci depositati degli ultimi tre esercizi, non assurgendo i bilanci depositati a prova legale;
a tal riguardo, il debitore può avvalersi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass., n. 35381/2022; Cass., n. 25025/2020), documentazione da ritenersi alternativa alla produzione dei bilanci depositati (Cass., n.
24138/2019). L'omesso deposito dei bilanci in sede prefallimentare non ha rilievo, di per sé, al fine di ritenere non assolto l'onere della prova in ordine al possesso dei requisiti dimensionali
(Cass., n. 11218/2021); ciò in quanto rimane «del tutto estranea alla logica della norma in discorso una funzione sanzionatoria dell'imprenditore che non ha redatto e depositato presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio» (Cass., n. 30541/2018). Il giudice del merito ha, pertanto, l'onere di valutare ai fini di quanto prevede l'art. 1, secondo comma, l. fall. (ora art. 2 comma 1 lett. d) la documentazione prodotta dal debitore (Cass. n. 10576/2025). Va tuttavia osservato che, in difetto di approvazione e deposito dei bilanci (che si configurano come il compendio delle scritture contabili di periodo), le scritture contabili offerte a dimostrazione delle dimensioni della impresa devono essere complete e attendibili (così come, in assenza di scritture contabili, i bilanci che ne sono il compendio possono essere valutati non attendibili- vedi App.
Ancona n. 1607 dell'11.11.2024). Va aggiunto che i requisiti dimensionali per l'esonero dalla
2 fallibilità dell'imprenditore devono sussistere anche al tempo dell'istanza e della dichiarazione di fallimento, avendo il compito di esprimere una caratteristica sostanzialmente stabile dell'impresa, senza che abbia rilievo il fatto che, per l'esercizio in corso, non sia ancora depositato il bilancio, potendo l'imprenditore avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla sua impresa, come pure di qualunque altra documentazione, formata anche da terzi, che possa nel concreto risultare utile (Cass. n.
21188/21).
Nel caso di specie la società costituita il 12.05.2023 e tuttora in attività, non solo non ha depositato nessun bilancio di esercizio (sicché quelli “provvisori” versati in atti non assumono rilevanza in sé; vedi Cass. n. 33091/2018: In tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall., sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 c.c., sicchè, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità) ma non ha mai neppure presentato le dichiarazioni dei redditi.
La documentazione contabile depositata è parziale perché si riferisce ai soli anni 2023 e 2024 e consta dei mastrini e dei registri IVA. I primi sono registri che dettagliano le movimentazioni di ogni singola voce di bilancio, come cassa, banche, clienti, fornitori, per le quali registrano entrate e uscite, sicché dagli stessi non emerge il dato dell'attivo patrimoniale;
tale dato non emerge neppure dai registri IVA (anch'essi relativi ai soli anni 2023/2024) nei quali sono registrate le fatture ricevute e quelle emesse, ma non l'indebitamento complessivo né, appunto, l'attivo patrimoniale.
Non si ritiene pertanto raggiunta la prova dell'esenzione dalla liquidazione giudiziale.
Quanto allo stato di insolvenza -che si identifica in uno stato di impotenza patrimoniale non temporanea che determina l'incapacità dell'imprenditore di adempiere, con mezzi normali, le obbligazioni assunte- appare sufficiente rilevare che la società debitrice non ha opposto i decreti ingiuntivi ottenuti dalla , non lo ha saldato limitandosi a versare un acconto di Parte_1 euro 5.000,00 nel 2024 e neppure a seguito del rinvio della udienza di comparizione è stata in grado di concordare una rateazione e di effettuare un altro pagamento anche parziale (pur risultando dal bilancio provvisorio esercizio 2024 una cassa contanti di euro 14.810,00 e un deposito bancario di euro 2.266,00 che evidentemente non corrispondono alla realtà).
Sussistono pertanto i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
nella nomina del Curatore sono assunti i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII. visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della Liquidazione Giudiziale nei confronti di con sede legale Controparte_1 in Mondovì corso Statuto n. 28 (C.F. ), avente ad oggetto l'attività di costruzione di P.IVA_1
3 edifici residenziali e non residenziali;
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Roberta Bonaudi e Curatore il dr. con studio in Persona_1 corso Nizza n. 22 Pt_1 ritenuto che il Curatore, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213
CCI, con invito, entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, far pervenire in cancelleria la propria accettazione, verificata la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione e dandone atto nell'accettazione, e contestualmente a rendere la dichiarazione di cui all'art 35, commi 1 e 4 bis, d.lgs 159/2011 modificato dal d.lgs 54/2018, richiamato dall'art
125, comma 3, CCI;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
visto l'art. 201 comma 10 CCII
STABILISCE (entro 120 giorni) il giorno 20 gennaio 2026 alle ore 10,00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle
4 stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, 3° comma, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società posta in liquidazione;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02,
n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore e al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, 4° comma, CCI.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del giorno 18/09/2025
Il Presidente estensore
Dott. Roberta Bonaudi
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