Ordinanza cautelare 21 ottobre 2021
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 21/01/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00149/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00783/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 783 del 2021, proposto da AU AV, CA LI, LO RI, RA VE, LO RD, VA DA, RO NI, MA TT, LU SE, SE DI e LO PE, rappresentati e difesi dagli avvocati AU Demaria e Andrea Porro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bene AG, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Burlando e LO Scaparone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Torino, via San Francesco D'Assisi, 14;
Provincia di Cuneo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Annamaria Gammaidoni e Alessandro Sciolla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Azienda Agricola CC AN, rappresentata e difesa dall'avvocato Bruno Sarzotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Società Semplice Agricola La Cascina, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Pignatelli e Laura Taglienti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del permesso di costruire n. 19/2020 del 31 luglio 2020, protocollo n. 02540/2019, rilasciato dal Comune di Bene AG alla signora AN CC, in qualità di titolare dell'Azienda Agricola CC AN, per lavori di “Ampliamento e contestuale rilocalizzazione di esistente allevamento avicolo”, in Bene AG, Frazione Isola n. 155 in mappa al catasto terreni 80, numeri 170, 171, 172, 302, 303, 304 e 392. Il permesso di costruire è stato poi volturato, con nota del 15 giugno 2021, protocollo 04370/2021, alla signora AT LE CI;
- della determinazione n. 912 del 13 maggio 2021 della Provincia di Cuneo, con la quale si esprime giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto di ampliamento e contestuale rilocalizzazione di esistente allevamento avicolo, sito nel comune di Bene AG, presentato da parte della titolare dell'impresa individuale CC AN,
- dell'Autorizzazione integrata ambientale del 12 maggio 2021, riferimento pratica numero 08.02.270 del 12 maggio 2021 e del relativo allegato;
nonché per l'annullamento di ogni altro atto presupposto discendente, conseguente e connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bene AG, della Provincia di Cuneo, della Societa' Semplice Agricola La Cascina e della Sig.ra AN CC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2024 la dott.ssa Martina Arduino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I ricorrenti sono tutti proprietari di terreni e fabbricati di abitazione siti nel Comune di Bene AG, Frazione Isola, in prossimità del terreno interessato dai provvedimenti in epigrafi impugnati.
2. Vicino alle proprietà dei ricorrenti sono iniziati lavori di sbancamento del terreno, vedendo i quali i ricorrenti hanno potuto apprendere che era stato rilasciato un permesso di costruire, conosciuto a seguito di istanza di accesso agli atti al Comune di Bene AG (con ostensione avvenuta in data 29/06/2021).
3. I ricorrenti hanno, quindi, appreso che il 31.07.2020, era stato rilasciato dal Comune a favore della Sig.ra AN CC il permesso di costruire n. 19/2020 per “ampliamento e contestuale rilocalizzazione di esistente allevamento avicolo”, poi volturato in data 15.06.2021 alla Sig.ra CI, titolare dell’azienda agricola La Cascina, acquirente della proprietà sui cui insisteva il preesistente allevamento della Sig.ra CC.
4. A seguito di istanza di accesso agli atti presentata alla Provincia di Cuneo, i ricorrenti hanno potuto conoscere anche la Determina n. 912 del 13.05.2021, con allegata l’AIA del 12.05.2021, ovvero il provvedimento autorizzatorio unico, rilasciato ex art. 27 bis del d.lgs. n. 152/2006, con cui la Provincia, previa determinazione della Conferenza di servizi, ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto di ampliamento e contestuale rilocalizzazione di esistente allevamento avicolo, nonché adottato l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ex art. 29-quater del d.lgs. n.152/2006. Il provvedimento autorizzatorio provinciale è riferito a una potenzialità di allevamento di 106.768 polli di 1,7 kg di peso vivo per ciclo (suddivisi per diverse specie), diversamente da quanto previsto dal progetto alla base del permesso di costruire (29.000 polli per 1,5 kg).
5. Avverso i summenzionati provvedimenti i ricorrenti hanno proposto ricorso, notificato in data 22.09.2021 (depositato in data 30.09.2021), deducendo, con un unico motivo di censura:
- Violazione di legge. Violazione falsa applicazione dell’art.20 della N.T.A. del vigente PRGC del Comune di Bene AG. Eccesso di potere per istruttoria carente. Per travisamento. Per contradditorietà.
8. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Bene AG, la Provincia di Cuneo nonché le controinteressate CC AN e la Società semplice agricola La Cascina, eccependo la tardività del ricorso nonché l’inammissibilità dei ricorsi per carenza delle condizioni dell’azione: legittimazione ad agire ed interesse al ricorso.
9. Con ordinanza n. 419 del 21.10.2021 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare.
10. In data 19.11.2021 la Provincia di Cuneo, previo riesame dei provvedimenti rilasciati sollecitato dal Comune di Bene AG (nota dell’11.11.2021), constato che il progetto autorizzato all’esito della procedura di compatibilità ambientale prevede un allevamento con capienza pari a più del triplo di quanto consentito dalle disposizioni urbanistiche del Comune, con determinazione n. 2111 ha annullato in autotutela la determinazione n. 912 del 13.05.2021 e l’AIA del 12.05.2021.
11. Secondo quanto rappresentato dal Comune resistente e dalla controinteressata La Cascina, rispettivamente con memorie depositate in atti il 15.11.2024 e il 14.11.2024, la società La Cascina ha modificato il progetto originario con S.C.I.A del 1.9.2022 e del 9.7.2024 rinunciando alla costruzione del secondo capannone originariamente progettato e riducendo contestualmente la dimensione dell’allevamento in modo da rispettare il limite di animali previsto dall’art. 20 delle N.T.A comunali. I lavori sono stati conclusi dalla società in data 19.7.2024.
12. All’udienza del 17 dicembre 2024 la causa, dopo discussione orale, è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare il Collegio ritiene di doversi pronunciare in ordine alla sussistenza delle condizioni dell’azione, quali la legittimazione ad agire e l’interesse al ricorso, presupposti per il successivo scrutinio delle questioni, tanto di rito quanto di merito, che vengono sollevate nel presente giudizio.
Sulla legittimazione è pacifico che in capo ai ricorrenti sussiste la titolarità di una situazione giuridica soggettiva qualificata e differenziata dalla collettività indistinta in ragione della vicinitas alla zona interessata dai provvedimenti impugnati. I ricorrenti sono infatti proprietari di terreni e beni nelle vicinanze del luogo dove è previsto l’allevamento avicolo di cui è causa; ciò rende gli stessi titolari di una situazione giuridica soggettiva qualificata di interesse legittimo, nella specie oppositivo, rispetto al potere autorizzatorio esercitato dalle Amministrazioni resistenti.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (A.P. n. 22 del 9 dicembre 2021), in materia di impugnazione di titoli edilizi, ha specificato che l’interesse ad agire è una condizione dell’azione autonoma e distinta rispetto alla vicinitas, sufficiente di per sé a comprovare la sola legittimazione ad agire, che il giudice amministrativo è tenuto ad accertare in termini di specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato.
Ora il Collegio ritiene come dagli elementi fattuali e dalle ragioni di diritto sollevati dai ricorrenti sia chiaramente dedotto l’interesse al ricorso atteso che sussiste un possibile pregiudizio per gli interessi ambientali, odorigeni e di salubrità, oltre che un tema di sufficienza delle risorse idriche, per le abitazioni e i terreni circostanti l’insediamento (la stessa Adunanza Plenaria sopra menzionata ha rappresentato come l’interesse al ricorso ben possa essere accertato dal giudice dall’insieme delle argomentazioni e delle allegazioni al ricorso). Del resto, le stesse ragioni che fondano l’interesse dei proprietari vicini giustificano la sottoposizione legislativa dei progetti di allevamento intensivo al vaglio di compatibilità ambientale nonché l’esistenza di limitazioni urbanistiche per gli stessi allevamenti tanto in termini di dimensioni quanto di distanze dalle abitazioni.
Nel caso di provvedimenti lesivi dal punto di vista ambientale, la sussistenza dell’interesse al ricorso sussiste, secondo la giurisprudenza amministrativa, al cospetto della vicinitas, derivando da tale presupposto l’implicito pregiudizio alla salubrità dell’ambiente o alle altre ragioni ambientali; in tale senso “ il criterio della vicinitas - ovvero il fatto che i ricorrenti vivano abitualmente in prossimità del sito prescelto per la realizzazione dell'intervento o abbiano uno stabile e significativo collegamento con esso, tenuto conto della portata delle possibili esternalità negative - rappresenta un elemento di per sé qualificante dell'interesse a ricorrere, mentre pretendere la dimostrazione di un sicuro pregiudizio all'ambiente o alla salute, ai fini della legittimazione e dell'interesse a ricorrere, costituirebbe una probatio diabolica, tale da incidere sul diritto costituzionale di tutela in giudizio delle posizioni giuridiche soggettive” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 10 marzo 2021, n.2056; Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 febbraio 2022, n. 935).
2. Sempre in via preliminare il Collegio esamina l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalle parti resistenti e dalle controinteressate al fine di disattenderla con riferimento all’impugnazione del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Bene AG.
L’art. 41, comma 2, c.p.a. in caso di proposizione dell’azione di annullamento dispone che il ricorso debba essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati entro il termine previsto dalla legge (art. 29 c.p.a.), che decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge.
In accordo con l’articolo menzionato allorché la legge preveda la pubblicazione di un atto il decorso del termine per impugnare il provvedimento che vi sia assoggettato decorre dalla scadenza del termine di detta forma di pubblicità. La pubblicazione obbligatoria, nel caso di specie, è quella prevista dall’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 (T.U. Ambiente) per i progetti sottoposti a valutazione d’impatto ambientale ed, infatti, la data di scadenza della pubblicità dalla quale le resistenti fanno decorrere il termine per impugnare è il 29.5.2021, facendo riferimento alla pubblicazione sull’Albo on line provinciale avvenuta a partire dal 14.5.2021, per quindici giorni, fino al 29.5.2021, applicandosi i termini generali di cui all’art. 124 del d.lgs. 267/200.
Al riguardo il Collegio ritiene di non attribuire rilevanza preclusiva – al fine del decorso del termine per impugnare – al fatto che in allegato alla determina della Provincia di Cuneo n. 912 del 13.05.2021 fosse contenuto il previgente permesso di costruire rilasciato dal Comune di Bene AG il 31.07.2020.
Il Collegio intende, infatti, dare continuità all’indirizzo giurisprudenziale che in materia di impugnazione del titolo edilizio attribuisce rilevanza “al momento in cui sia materialmente apprezzabile la reale portata dell’intervento autorizzato” (cfr ex multis , Consiglio di Stato, Ad. Plen., 29 luglio 2011, n. 15; Consiglio di Stato, sez. VI, 10 dicembre 2010, n. 8705), che in questo caso non deve essere rinvenuta né nell’inizio dei lavori né nella loro conclusione bensì nell’accesso agli atti detenuti del Comune (TAR Umbria n.108/2016), che hanno permesso di addivenire alla comprensione dell’intervento progettato.
Il Permesso di costruire è infatti autonomo rispetto alla determina provinciale che è stata sottoposta alla pubblicità legale per la stessa prevista, è rilasciato da un’altra Amministrazione, il Comune, all’esito di un autonomo procedimento, definito un anno prima rispetto all’autorizzazione ambientale.
In materia di tempestività del ricorso avverso il permesso di costruire – per le ragioni anzidette, orientate ad attribuire rilevanza alla materiale apprezzabilità della portata dell’intervento - non assume rilevanza neppure la pubblicazione del titolo edilizio nell’Albo comunale, peraltro non dimostrata.
2.1 L’eccezione di tardività potrebbe quindi trovare fondamento esclusivamente per l’impugnazione del provvedimento autorizzatorio di compatibilità ambientale rilasciato dalla Provincia di Cuneo per il quale l’art. 27-bis del T.U. Ambiente prevede una pubblicità legale.
Il Collegio, tuttavia, tenuto conto dell’annullamento in autotutela dell’autorizzazione ambientale da parte della Provincia di Cuneo, ritiene di prescindere dall’eccezione di tardività in rito del ricorso per dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento a siffatta impugnazione, essendo la pretesa dei ricorrenti relativamente ai provvedimenti provinciali soddisfatta nel merito, come riconosciuto dagli stessi ricorrenti con memoria depositata in atti il 15.11.2024.
3. Tanto premesso in rito, il Collegio procede all’esame dell’unico motivo di ricorso sollevato avverso il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Bene AG.
Si osserva infatti che il potere di annullamento in autotutela esercitato dalla Provincia di Cuneo non comprende il permesso di costruire, come sostenuto dai ricorrenti. Quest’ultimo è infatti un provvedimento autonomo e distinto rispetto alle autorizzazioni ambientali annullate, rientrante nella competenza di altra Autorità (il Comune), adottato nell’esercizio di poteri pubblici diretti a perseguire il corretto assetto territoriale, estranei all’ambito delle attribuzioni provinciali.
3.1. Brevemente, i ricorrenti ritengono che il permesso di costruire sia illegittimo, siccome emesso in violazione della disciplina del piano regolatore (art. 20 N.T.A, come modificato con la variante parziale n. 4, approvata dalla Regione il 4.06.2008 e dal Consiglio comunale di Bene AG il 19.03.2009).
Il permesso è stato rilasciato per la rilocalizzazione e l’ampliamento di allevamento avicolo esistente ma secondo i ricorrenti non si tratterebbe di una “rilocalizzazione”, bensì di nuovo allevamento, con conseguente necessità di applicare le limitazioni previste dall’art. 20, poiché alla data di entrata in vigore della variante sulla proprietà della Sig.ra. CC non c’era l’allevamento avicolo bensì un allevamento suinicolo.
I ricorrenti contestano altresì la tipologia di allevamento: con riferimento agli allevamenti avicoli, la tipologia produttiva esercitata sulla proprietà della CC era descritta dai verbali ispettivi dell’ASL come “in gabbia”; ciò comproverebbe che non sono mai esistiti in quel sito allevamenti a lettiera permanente asciutta. Ne discenderebbe che la rilocalizzazione, così come autorizzata, non avrebbe potuto essere acconsentita, sia perché riferita a un allevamento non più in atto, sia perché essa è ora consentita soltanto per gli allevamenti avicoli a lettiera permanente asciutta.
Trattandosi di nuovo allevamento – in aggiunta a prescrizioni più stringenti sulle distanze – è previsto un limite quantitativo pari a (punto 4.2, art. 20 N.T.A) 400 quintali in peso vivo di bestiame; mentre solo in caso di ampliamento di allevamento esistente la quantità di cui al punto 4.2. può essere aumentata del 20% (480 q).
3.2. Il motivo è infondato.
3.3 Il Collegio rileva come costituisca punto pacifico in atti, in quanto ammesso da tutte le parti in causa, quello per cui il permesso di costruire è stato rilasciato dal Comune di Bene AG a valere su di un carico di animali pari a 29.800 polli da carne, per un totale di 447 q di peso vivo, nel rispetto del limite quantitativo previsto dalle N.T.A. per la rilocalizzazione e l’ampliamento di allevamenti già esistenti (alla data di entrata in vigore della variante del 19.03.2009).
Sicché resta solo da stabilire se l’allevamento in questione possa dirsi preesistente alla data di entrata in vigore della variante n. 4 alle N.T.A.
3.4. L’art. 20 delle N.T.A al punto 4.4. disciplina l’ampliamento di allevamenti esistenti alla data di entrata in vigore delle N.T.A., affermando che sono consentiti anche a distanze inferiori, nel rispetto delle prescrizioni previste dallo stesso punto 4.4., tra le quali il limite quantitativo di animali, individuato facendo rinvio alla soglia di cui al punto 4.2., aumentata del 20%.
3.5 Così inquadrato il quadro normativo di riferimento, il permesso di costruire risulta rilasciato al cospetto di un progetto di ampliamento di allevamento esistente alla data di entrata in vigore della variante alle N.T.A che, nel 2009, ha portato alla modifica dei punti 4.2. e 4.4. dell’art. 20.
La dimostrazione della preesistenza dell’allevamento avicolo rispetto alla data di entrata in vigore della variante n. 4 alle N.T.A. è data dai documenti depositati in giudizio dal Comune di Bene AG (all. n. 9), riferiti ai verbali di ispezione condotti dall’ASL, dai quali si legge che nella proprietà del Sig. CC SE dal 1960 sussiste allevamento di suini e che dal 6.02.2009 al 12.01.2012, cioè nel periodo temporale in cui interviene la variante parziale in questione, approvata dal Consiglio comunale in data 19.03.2009, sussisteva l’allevamento di polli.
La necessità che l’allevamento sia attivo al momento del rilascio di eventuali titoli edilizi è affermata dai ricorrenti senza che una tale conclusione sia ricavabile dalle prescrizioni contenute nelle N.T.A..
Tale interpretazione, peraltro, condurrebbe ad applicazioni incerte, basate sull’accertamento dell’effettiva presenza di animali prima del rilascio di titoli autorizzatori di interventi edilizi.
Parimenti non si rinviene alcun fondamento normativo, all’interno delle N.T.A., che attribuisca rilevanza alla distinzione tra allevamenti a gabbia e a lettiera, assumendo rilievo, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, soltanto la tipologia di animale allevato in disparte le modalità di effettiva conduzione dell’allevamento.
4. Per tutte le suesposte ragioni il ricorso avverso il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Bene AG deve essere rigettato mentre deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riferimento all’impugnazione dei provvedimenti adottati dalla Provincia di Cuneo, annullati in autotutela.
5. La peculiarità della fattispecie trattata giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo respinge in riferimento al permesso di costruire n. 19/2020 del 31 luglio 2020;
- dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla determinazione n. 912 del 13 maggio 2021 della Provincia di Cuneo e dell'Autorizzazione integrata ambientale del 12 maggio 2021.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente
Marco Costa, Referendario
Martina Arduino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Martina Arduino | Gianluca Bellucci |
IL SEGRETARIO