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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/02/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
r.g. 3492/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Angelo Baffa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3492/2020 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CELANI FRANCESCA;
Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE (opponente) contro
(C.F ) con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. PANNUNZIO VALENTINA
APPELLATA (opposto)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.05.2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace di Velletri n. 1372 Parte_1 del 25.11.2019 con cui è stata rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3114/2015 del 23.09.2015, incardinata dall'Ente. L'appellante, in sostanza, censura l'erroneità della sentenza di primo grado, rilevando: la violazione in rito dell'art. 75 c.p.c. in ordine al vizio di procura apposta ricorso monitorio, in quanto non rilasciata da tutti e tre i commissari straordinari;
la violazione dell'art. 2697 c.c. non avendo il giudice valutato l'estinzione del credito in ragione dei mandati di pagamento prodotti dal Pt_1 ha resistito come da comparsa, reiterando le eccezioni già formulate in primo grado. CP_1 E' infondata l'eccezione pregiudiziale relativa all'invalidità della procura posta a margine del ricorso monitorio.
Infatti, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure in accoglimento delle eccezioni dell'opposto, la procura è stata rilasciata a margine del ricorso monitorio da due dei tre commissari straordinari legittimati a deliberare a maggioranza, ai sensi dell'art. 38 TU d. lgs. 270 del 1999. Nel merito l'appello è fondato nei limiti che seguono. Quanto alla circostanza che il giudice di prime cure non abbia fatto buon governo di principi in tema di onere probatorio previsti dall'art. 2697 c.c., in quanto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la fattura commerciale non è idonea a costituire prova del credito, si osserva quanto segue.
Se non sussiste alcun dubbio in ordine al fatto che, nel giudizio a cognizione piena, spetti al creditore provare il fatto costitutivo del credito nei modi ordinari, allegando l'inadempimento del debitore, sul quale grava la prova liberatoria, deve ulteriormente osservarsi che, nel caso in esame, l'ingiunto non contesta l'esistenza delle prestazioni contrattuali relative alle fatture emesse, eccependo, piuttosto, di averle regolarmente adempiute, mediante la produzione in giudizio dei mandati di pagamento. L'appellato, dal canto suo, oltre ad aver prodotto in giudizio il contratto intervenuto tra le parti, ha depositato le fatture emesse in conformità alle scritture contabili, come da autentica notarile. Il quindi, non ha contestato né l'esistenza del contratto tra le parti, né che le prestazioni Pt_1 oggetto di fattura non siano state prestate, ovvero siano state prestate in modalità di inesatto adempimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 c.c., da parte dell' . CP_1
Inconferente è pertanto al richiamo alla giurisprudenza di legittimità (in particolare Cass. n.
19944/2023 effettuato in comparsa conclusionale del , in quanto in tal caso era stata Pt_1 specificamente contestata dal debitore la fornitura delle merci di cui era stato richiesto il pagamento mediante ingiunzione. Sotto tale profilo, pertanto, in virtù della documentazione depositata dall'opposto e fatta applicazione del principio di non specifica contestazione, previsto dall'art. 115 c.p.c., deve senz'altro ritenersi raggiunta la prova del fatto costitutivo del credito, con onere in capo al debitore di averlo estinto. Sul punto, l'appellante invoca l'erronea valutazione del giudice di pace, per non aver costui valutato i mandati di pagamento depositati. A tal proposito deve osservarsi che l'emissione del mandato di pagamento, di per sé, non costituisce prova dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione, traducendosi, in un obbligo ad effettuare il pagamento. L'atto solutorio, pertanto, non potrà che provarsi mediante la documentazione attestante l'avvenuto pagamento, in conformità al mandato emesso. Il ha prodotto la seguente documentazione: Parte_1 con riferimento alle fatture nn. 147994 e 114802, rispettivamente di importi pari ad Euro 745,94 e
760,30, risulta emesso il mandato di pagamento n. 5459 del 13.07.2010, per Euro 3.814,66 recante la seguente causale: “pag. fatt. nn. 12863-48629-81153-147994-114802 più N.C.NN 1055-1058). Dall'estratto conto corrente (07601/14100000058632282), corrispondente al conto del beneficiario di cui al menzionato mandato di pagamento, in data 15.07.2010 risulta pervenuto bonifico dal per Euro 3.807,16. Parte_1 Con riferimento alla fattura n. 226316, di importo pari ad Euro 143,40, risulta emesso il mandato di pagamento n. 7872 del 23.11.2011, per Euro 295,23 recante la seguente causale: “pag. fatt. nn. 226316-176518-10002/2011 Linea ADLS ANNO 2011). Dall'estratto conto corrente (07601/14100000058632282), corrispondente al conto del beneficiario di cui al menzionato mandato di pagamento, risulta pervenuto bonifico dal per Euro Parte_1 294,13 (sostanzialmente corrispondente all'importo del mandato di pagamento n. 7872 del 23.11.2011) con causale pagamento fatture n. 10002 del 6.01.2011 e 176519 del 6.07.2011. Con riferimento alla fattura nr. 128671 dell'8.06.2012, per l'importo di Euro 117,83 risulta emesso il mandato di pagamento n. 4844 del 8.08.2012, per Euro 117,83 recante la seguente causale: “pag. fatt. nn. 128671/2012 SERVIZI EUTELIA – MAG. 2012), per il quale risulta, in data 14.08.2012, effettuato bonifico per Euro 113,33. Alla luce della documentazione prodotta, deve ritenersi provata l'estinzione del credito nei limiti di seguito indicati. Quanto alle fatture nn. 114802 e 14799, l'importo di complessivi Euro 1.506,24, è stato pagato mediante il pagamento dell'importo di Euro 3.807,14, sostanzialmente coincidente con l'importo del mandato di pagamento nn. 5459 del 13.07.2010 e comprensivo di tali fatture. Non è condivisibile l'assunto della parte appellata, secondo cui “il pagamento del 13/15 luglio 2010 (mandato n. 5459), dedotto da controparte, avveniva in realtà a mezzo di due bonifici, uno per € 422,12, ed uno per € 3.807,16, e dunque per un totale di € 4.229,29 (cfr. doc. 9 del fascicolo di primo grado). Solo il primo bonifico era specificamente diretto a saldare fatture determinate (ossia, le fatture nn. 81154, 114803 e 147995) che tuttavia non sono tra quelle reclamate dalla Procedura ed oggetto del Decreto Ing” in quanto la causa del bonifico di Euro 422,12 è relativo a fatture (fatture nn. 81554-114803-147995) che non hanno alcuna corrispondenza con quelle indicate nel mandato di pagamento n. 5459 (ossia le fatture nn. 12863-48629-81153-147994-114802 più N.C.NN 1055-
1058. Il bonifico del 15.07.2010 per l'importo di Euro 3.807,16 e recante la causale “da Parte_1 per FT diverse) non può che essere letto, quanto all'imputazione di cui all'art. 1193 c.c., in uno con la causale del mandato di pagamento n. 5459 del 13.07.2010 che reca espresso riferimento alle fatture nr. 114802 e 147994. E' poi senz'altro provata la parziale estinzione del credito avuto riguardo alla fattura n. 128671 dell'8.06.2012, emessa per l'importo di Euro 117,83, risultando prova dell'avvenuta accredito di Euro 113,33 (cfr. doc. all. 13, fascicolo di primo grado ). Residua, con riferimento a tale fattura, CP_1 l'importo di Euro 4,50. Non sussiste dubbio sull'imputazione ex art. 1193 c.c., risultando l'indicazione della fattura in questione nella causale del bonifico, nonché la sostanziale coincidenza degli importi rispetto al mandato di pagamento.
Con riferimento alla fattura n. 22616 del 6.09.2011 deve ritenersi estinta la pretesa creditoria per intervenuta prova del pagamento. Non è condivisibile l'assunto di parte appellata, secondo cui “il pagamento del 23 novembre/2 dicembre 2011 (mandato 7872), dedotto da controparte, avveniva in realtà a mezzo di tre bonifici: uno per € 1.528,27, uno per € 294,13 ed uno per € 1.419,70, dunque per un totale di € 3.242,10”, posto che il mandato di pagamento n. 7872 del 23.11.2011 è stato emesso per Euro 295,23 in relazione alle fatture nn. 226316-176518-10002. L'importo di Euro 143,40 (contenuto nei 295,23) è da ritenersi imputabile alla fattura n. 226316 e non alla fattura (di pari importo) nr. 176519 del 6.07.2019, come invece sostenuto da , posto che tale fattura risulta pagata con bonifico del 2.12.2011 (cfr. doc. CP_1 all. 11).
Conclusivamente, la documentazione in atti contenuta nel fascicolo di primo grado consente di ritenere estinto il credito pressoché per la sua totalità residuando, in capo alla l'esiguo CP_1 credito di Euro 4,50 (quattroeurovirgolacinquantacentestimi). Il decreto ingiuntivo dev'essere pertanto revocato, con condanna dell'opponente, in favore dell'opposto, al pagamento di Euro 4,50 (residuo credito della fattura n. 128671). Le spese di entrambi i gradi di giudizio, stante l'esistenza di un pur minimo credito in capo all'opposto, devono compensarsi integralmente tra le parti.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- In riforma della sentenza impugnata accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo nr. 3114/2015 emesso dal giudice di pace di Velletri l'8.10.2015, in relazione al ricorso monitorio r.g.n. 4149/2015.
- Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta di Euro 4,50 oltre interessi legali.
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si comunichi.
Velletri, lì 06/02/2025
Il Giudice
Angelo Baffa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Angelo Baffa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3492/2020 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CELANI FRANCESCA;
Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE (opponente) contro
(C.F ) con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. PANNUNZIO VALENTINA
APPELLATA (opposto)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.05.2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace di Velletri n. 1372 Parte_1 del 25.11.2019 con cui è stata rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3114/2015 del 23.09.2015, incardinata dall'Ente. L'appellante, in sostanza, censura l'erroneità della sentenza di primo grado, rilevando: la violazione in rito dell'art. 75 c.p.c. in ordine al vizio di procura apposta ricorso monitorio, in quanto non rilasciata da tutti e tre i commissari straordinari;
la violazione dell'art. 2697 c.c. non avendo il giudice valutato l'estinzione del credito in ragione dei mandati di pagamento prodotti dal Pt_1 ha resistito come da comparsa, reiterando le eccezioni già formulate in primo grado. CP_1 E' infondata l'eccezione pregiudiziale relativa all'invalidità della procura posta a margine del ricorso monitorio.
Infatti, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure in accoglimento delle eccezioni dell'opposto, la procura è stata rilasciata a margine del ricorso monitorio da due dei tre commissari straordinari legittimati a deliberare a maggioranza, ai sensi dell'art. 38 TU d. lgs. 270 del 1999. Nel merito l'appello è fondato nei limiti che seguono. Quanto alla circostanza che il giudice di prime cure non abbia fatto buon governo di principi in tema di onere probatorio previsti dall'art. 2697 c.c., in quanto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la fattura commerciale non è idonea a costituire prova del credito, si osserva quanto segue.
Se non sussiste alcun dubbio in ordine al fatto che, nel giudizio a cognizione piena, spetti al creditore provare il fatto costitutivo del credito nei modi ordinari, allegando l'inadempimento del debitore, sul quale grava la prova liberatoria, deve ulteriormente osservarsi che, nel caso in esame, l'ingiunto non contesta l'esistenza delle prestazioni contrattuali relative alle fatture emesse, eccependo, piuttosto, di averle regolarmente adempiute, mediante la produzione in giudizio dei mandati di pagamento. L'appellato, dal canto suo, oltre ad aver prodotto in giudizio il contratto intervenuto tra le parti, ha depositato le fatture emesse in conformità alle scritture contabili, come da autentica notarile. Il quindi, non ha contestato né l'esistenza del contratto tra le parti, né che le prestazioni Pt_1 oggetto di fattura non siano state prestate, ovvero siano state prestate in modalità di inesatto adempimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 c.c., da parte dell' . CP_1
Inconferente è pertanto al richiamo alla giurisprudenza di legittimità (in particolare Cass. n.
19944/2023 effettuato in comparsa conclusionale del , in quanto in tal caso era stata Pt_1 specificamente contestata dal debitore la fornitura delle merci di cui era stato richiesto il pagamento mediante ingiunzione. Sotto tale profilo, pertanto, in virtù della documentazione depositata dall'opposto e fatta applicazione del principio di non specifica contestazione, previsto dall'art. 115 c.p.c., deve senz'altro ritenersi raggiunta la prova del fatto costitutivo del credito, con onere in capo al debitore di averlo estinto. Sul punto, l'appellante invoca l'erronea valutazione del giudice di pace, per non aver costui valutato i mandati di pagamento depositati. A tal proposito deve osservarsi che l'emissione del mandato di pagamento, di per sé, non costituisce prova dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione, traducendosi, in un obbligo ad effettuare il pagamento. L'atto solutorio, pertanto, non potrà che provarsi mediante la documentazione attestante l'avvenuto pagamento, in conformità al mandato emesso. Il ha prodotto la seguente documentazione: Parte_1 con riferimento alle fatture nn. 147994 e 114802, rispettivamente di importi pari ad Euro 745,94 e
760,30, risulta emesso il mandato di pagamento n. 5459 del 13.07.2010, per Euro 3.814,66 recante la seguente causale: “pag. fatt. nn. 12863-48629-81153-147994-114802 più N.C.NN 1055-1058). Dall'estratto conto corrente (07601/14100000058632282), corrispondente al conto del beneficiario di cui al menzionato mandato di pagamento, in data 15.07.2010 risulta pervenuto bonifico dal per Euro 3.807,16. Parte_1 Con riferimento alla fattura n. 226316, di importo pari ad Euro 143,40, risulta emesso il mandato di pagamento n. 7872 del 23.11.2011, per Euro 295,23 recante la seguente causale: “pag. fatt. nn. 226316-176518-10002/2011 Linea ADLS ANNO 2011). Dall'estratto conto corrente (07601/14100000058632282), corrispondente al conto del beneficiario di cui al menzionato mandato di pagamento, risulta pervenuto bonifico dal per Euro Parte_1 294,13 (sostanzialmente corrispondente all'importo del mandato di pagamento n. 7872 del 23.11.2011) con causale pagamento fatture n. 10002 del 6.01.2011 e 176519 del 6.07.2011. Con riferimento alla fattura nr. 128671 dell'8.06.2012, per l'importo di Euro 117,83 risulta emesso il mandato di pagamento n. 4844 del 8.08.2012, per Euro 117,83 recante la seguente causale: “pag. fatt. nn. 128671/2012 SERVIZI EUTELIA – MAG. 2012), per il quale risulta, in data 14.08.2012, effettuato bonifico per Euro 113,33. Alla luce della documentazione prodotta, deve ritenersi provata l'estinzione del credito nei limiti di seguito indicati. Quanto alle fatture nn. 114802 e 14799, l'importo di complessivi Euro 1.506,24, è stato pagato mediante il pagamento dell'importo di Euro 3.807,14, sostanzialmente coincidente con l'importo del mandato di pagamento nn. 5459 del 13.07.2010 e comprensivo di tali fatture. Non è condivisibile l'assunto della parte appellata, secondo cui “il pagamento del 13/15 luglio 2010 (mandato n. 5459), dedotto da controparte, avveniva in realtà a mezzo di due bonifici, uno per € 422,12, ed uno per € 3.807,16, e dunque per un totale di € 4.229,29 (cfr. doc. 9 del fascicolo di primo grado). Solo il primo bonifico era specificamente diretto a saldare fatture determinate (ossia, le fatture nn. 81154, 114803 e 147995) che tuttavia non sono tra quelle reclamate dalla Procedura ed oggetto del Decreto Ing” in quanto la causa del bonifico di Euro 422,12 è relativo a fatture (fatture nn. 81554-114803-147995) che non hanno alcuna corrispondenza con quelle indicate nel mandato di pagamento n. 5459 (ossia le fatture nn. 12863-48629-81153-147994-114802 più N.C.NN 1055-
1058. Il bonifico del 15.07.2010 per l'importo di Euro 3.807,16 e recante la causale “da Parte_1 per FT diverse) non può che essere letto, quanto all'imputazione di cui all'art. 1193 c.c., in uno con la causale del mandato di pagamento n. 5459 del 13.07.2010 che reca espresso riferimento alle fatture nr. 114802 e 147994. E' poi senz'altro provata la parziale estinzione del credito avuto riguardo alla fattura n. 128671 dell'8.06.2012, emessa per l'importo di Euro 117,83, risultando prova dell'avvenuta accredito di Euro 113,33 (cfr. doc. all. 13, fascicolo di primo grado ). Residua, con riferimento a tale fattura, CP_1 l'importo di Euro 4,50. Non sussiste dubbio sull'imputazione ex art. 1193 c.c., risultando l'indicazione della fattura in questione nella causale del bonifico, nonché la sostanziale coincidenza degli importi rispetto al mandato di pagamento.
Con riferimento alla fattura n. 22616 del 6.09.2011 deve ritenersi estinta la pretesa creditoria per intervenuta prova del pagamento. Non è condivisibile l'assunto di parte appellata, secondo cui “il pagamento del 23 novembre/2 dicembre 2011 (mandato 7872), dedotto da controparte, avveniva in realtà a mezzo di tre bonifici: uno per € 1.528,27, uno per € 294,13 ed uno per € 1.419,70, dunque per un totale di € 3.242,10”, posto che il mandato di pagamento n. 7872 del 23.11.2011 è stato emesso per Euro 295,23 in relazione alle fatture nn. 226316-176518-10002. L'importo di Euro 143,40 (contenuto nei 295,23) è da ritenersi imputabile alla fattura n. 226316 e non alla fattura (di pari importo) nr. 176519 del 6.07.2019, come invece sostenuto da , posto che tale fattura risulta pagata con bonifico del 2.12.2011 (cfr. doc. CP_1 all. 11).
Conclusivamente, la documentazione in atti contenuta nel fascicolo di primo grado consente di ritenere estinto il credito pressoché per la sua totalità residuando, in capo alla l'esiguo CP_1 credito di Euro 4,50 (quattroeurovirgolacinquantacentestimi). Il decreto ingiuntivo dev'essere pertanto revocato, con condanna dell'opponente, in favore dell'opposto, al pagamento di Euro 4,50 (residuo credito della fattura n. 128671). Le spese di entrambi i gradi di giudizio, stante l'esistenza di un pur minimo credito in capo all'opposto, devono compensarsi integralmente tra le parti.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- In riforma della sentenza impugnata accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo nr. 3114/2015 emesso dal giudice di pace di Velletri l'8.10.2015, in relazione al ricorso monitorio r.g.n. 4149/2015.
- Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta di Euro 4,50 oltre interessi legali.
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si comunichi.
Velletri, lì 06/02/2025
Il Giudice
Angelo Baffa