TRIB
Ordinanza 16 aprile 2025
Ordinanza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, ordinanza 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Terza Sezione Civile
*******
Il Giudice Designato
Visti gli atti del procedimento cautelare iscritto al n. 4602/2025 R.G.
promosso da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Luca PACCOTTI e dall'Avv. Stefania Parte_1
LAMURA;
-PARTE RICORRENTE-
contro
: personalmente e quale titolare della ditta individuale Controparte_1
CSELETTRONICAITALIA di UO GI;
-PARTE RESISTENTE-
avente ad oggetto: Ricorso cautelare per provvedimento d'urgenza ante causam, ex artt. 700 -
669 bis e segg. c.p.c.;
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Pagina 1
1. Premessa.
1.1. Con ricorso cautelare per provvedimento d'urgenza ante causam, ex artt. 700 - 669 bis e segg.
c.p.c. datato 4.03.2025, depositato telematicamente presso il Tribunale di Torino in data 5.03.2025, il sig. ha chiesto, nei confronti del sig. Parte_1 Controparte_1
personalmente e quale titolare della ditta individuale CSELETTRONICAITALIA di
UO GI, l'accoglimento delle seguenti domande cautelari:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
Con provvedimento inaudita altera parte:
- Ordinare con provvedimento assunto ex art. 669 sexies comma 2 c.p.c, al sig.
[...]
personalmente e quale titolare della ditta individuale CSELETTRONICAITALIA CP_1 di UO GI di restituire immediatamente l'azienda summenzionata e compravenduta, corrente in Caselle Torinese (TO) Via Generale Guibert 4/6/8 al sig.
[...]
mediante rilascio dell'immobile e dei beni aziendali descritti nel contratto di Parte_1 cessione ordinando che la licenza per l'esercizio dell'attività sia reintestata al ricorrente;
- adottare in ogni caso gli opportuni provvedimenti idonei a non pregiudicare l'efficacia del procedimento cautelare
IN VIA PRINCIPALE
Previa conferma dei provvedimenti inaudita altera parte, ordinare al sig. Controparte_1
personalmente e quale titolare della ditta individuale CSELETTRONICAITALIA di di restituire l'azienda summenzionata e compravenduta, corrente in Controparte_1
Caselle Torinese (TO) Via Generale Guibert 4/6/8 al sig. , immettendo Parte_1 quest'ultimo nel possesso dell'azienda medesima nonché mediante rilascio dell'immobile e dei beni aziendali descritti nel contratto di cessione ed ordinando altresì che la licenza per l'esercizio dell'attività sia nuovamente intestata al ricorrente.
Con il pieno favore di spese e competenze del giudizio, oltre maggiorazioni di legge, oltre CPA ed iva ed oltre le spese di CTU.
In via istruttoria
Ammettere la resistente alla prova contraria a quella articolata ed eventualmente ammessa nel proposto ricorso sui medesimi capi per interrogatorio formale e testi, nonché alla prova diretta sulle circostanze di fatto in premessa dedotte in premessa;
INDICA A PERSONE INFORMATE SUI FATTI:
- domiciliato in Torino (TO), Testimone_1
- residente in [...].” Testimone_2
Pagina 2 1.2. Con provvedimento in data 8.03.2025, il Presidente della suddetta Sezione civile, ai sensi dell'art 669-ter c.p.c., ha designato il presente Giudice per la trattazione del procedimento.
1.3. Con Decreto in data 10.03.2025, il Giudice Designato:
➢ ha rigettato l'istanza proposta dalla parte ricorrente di provvedere con decreto inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 669 sexies, 2° comma, c.p.c.;
➢ ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
➢ ha assegnato alla parte ricorrente termine sino al 14 marzo 2025 per il perfezionamento della notifica alla controparte del ricorso e del decreto;
➢ ha assegnato alla parte resistente termine fino al 07 aprile 2025 per il deposito di memoria difensiva e la produzione di documenti;
➢ ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 10 aprile 2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte” di cui all'art 127 ter c.p.c.;
➢ ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte;
➢ ha formulato la seguente proposta conciliativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 185-bis
c.p.c.:
§ restituzione spontanea entro il 04 aprile 2025, da parte del resistente, dell'azienda indicata nel ricorso corrente in CASELLE TORINESE (TO) via Generale Guibert n. 4/6/8 al ricorrente, con:
-l'immissione di quest'ultimo nel possesso dell'azienda medesima;
-il rilascio da parte del resistente dell'immobile e dei beni aziendali descritti nel contratto di cessione;
-la prestazione del consenso da parte del resistente all'intestazione della licenza per
l'esercizio dell'attività al ricorrente;
§ con spese del presente giudizio compensate;
§ il tutto a saldo e stralcio delle rispettive pretese;
1.4. La parte resistente, cui il ricorso è stato regolarmente notificato da parte ricorrente, nel rispetto del termine assegnato dal Giudice, ha omesso di costituirsi nel presente procedimento.
1.5. La parte ricorrente ha depositato le proprie note scritte in data 10.04.2025.
Pagina 3
2. Sull'ammissibilità del ricorso.
2.1. Invero, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., “fuori dai casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.”
2.2. Preliminarmente, va rilevato che il ricorso ex art. 700 c.p.c. risulta ammissibile, sussistendo tutti i presupposti negativi e positivi di ammissibilità e, in primo luogo, quello della “sussidiarietà”, non apparendo invocabile alcun'altra tutela cautelare prevista dalle sezioni I, II e III del capo del codice di rito dedicato ai procedimenti cautelari ovvero da leggi speciali.
2.3. In particolare, il “sequestro giudiziario” ex art. 670 n. 1) c.p.c. non sarebbe idoneo a tutelare le ragioni della parte ricorrente, in quanto un tale sequestro, con l'affidamento della ordinaria gestione temporanea ad un custode nominato dal Tribunale, non assicurerebbe adeguate valutazioni circa le potenzialità di smercio e di rifornimento del prodotto concorrenziali con quelle di altre aziende del medesimo settore ubicate nel centro commerciale, con pericolo di negative ripercussioni sull'immagine e sul marchio a diffusione nazionale ed internazionale (cfr. in tal senso: Tribunale
Civitavecchia, 25 maggio 2009 in Redazione Giuffrè 2009).
Deve condividersi l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui lo strumento del provvedimento d'urgenza di cui all'art. 700 c.p.c. si distingue rispetto alla cautela del sequestro giudiziario disciplinato dall'art. 670 c.p.c. in quanto, da una parte, consente al beneficiario della misura preventiva di disporre liberamente del proprio bene e, quindi, di sfruttarlo pienamente e senza alcun vincolo e, dall'altra parte, permette di evitare l'instaurazione del giudizio di merito e mantenere, ciò nonostante, l'efficacia del provvedimento cautelare, come previsto dall'art. 669 octies, comma 6,
c.p.c., con il beneficio ulteriore di non ostacolare la negoziazione del bene con terzi, che non saranno preoccupati dalla pendenza di un giudizio vertente su quel bene;
conseguentemente il provvedimento di rilascio immediato dell'azienda ex art. 700 c.p.c. rispetto al rimedio di cui all'art. 670 c.p.c. può garantire al meglio le esigenze aziendali nel loro complesso, sia sul piano produttivo che su quello concorrenziale (cfr. in tal senso: Tribunale Teramo, 11 febbraio 2010, n. 2546 in
Giurisprudenza locale - Teramo 2010).
In particolare, può richiamarsi la seguente pronuncia: “È ammissibile il provvedimento d'urgenza richiesta a cautela del diritto alla restituzione dell'azienda oggetto di un contratto d'affitto, non
Pagina 4 ostandovi il principio di sussidiarietà e residualità della tutela ex art. 700 c.p.c., atteso che la riacquisizione del compendio aziendale offre al concedente utilità diverse ed ulteriori rispetto a quelle conseguibili per il tramite del sequestro giudiziario (ossia la mera custodia o gestione temporanea dell'azienda), consentendo al titolare dell'azienda di riottenere il bene nel più breve tempo possibile, e la ripresa di una piena funzionalità ed operatività (mentre la nomina di un custode giudiziario può garantire solo la conservazione dello status quo), permettendogli di evitare
l'instaurazione del giudizio di merito e mantenere, ciononostante, l'efficacia del provvedimento cautelare, come previsto dall'art. 669 octies, co. 6, c.p.c., favorendo in definitiva anche la conclusione di nuovi contratti di affitto di azienda” (Tribunale di Padova, 26 maggio 2016 in www.ilcaso.it).
Secondo la giurisprudenza prevalente, deve dunque ritenersi ammissibile la richiesta di provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. volta a conseguire l'immediato rilascio di un'azienda o di un ramo d'azienda (cfr. in tal senso: Tribunale Ascoli Piceno, 24 marzo 2006 in Foro it. 2007, 5
1621; Tribunale Ascoli Piceno, 13 febbraio 2006 in Toga picena 2006, 1-2 100).
Come ancora chiarito in giurisprudenza, in determinate circostanze solo il provvedimento d'urgenza
(non anche il sequestro conservativo) sarebbe in grado di salvaguardare la continuità aziendale, evitando il tracollo dell'azienda medesima (Tribunale di Genova, 17 ottobre 2016, in Quotidiano
Giuridico, 2017) oppure lo smembramento o depauperamento dei beni, ivi compreso, in particolare,
l'avviamento (Tribunale di Milano, 27 dicembre 2016 in banca dati Dejure).
2.4. Inoltre, va rilevato che la situazione giuridica dedotta appare qualificabile come “diritto soggettivo”.
Pagina 5
3. Sul fumus boni iuris.
3.1. Nel caso di specie, sussiste poi il requisito del fumus boni iuris, risultando innanzitutto documentalmente provato quanto segue:
- in data 4.10.2023 il sig. titolare dell'omonima ditta individuale (P.IVA Parte_1
, con sede in Caselle Torinese (TO) Via Generale Guibert 4/6/8), cedeva con riserva di P.IVA_1
proprietà al sig. personalmente e quale titolare della ditta individuale Controparte_1
CSELETTRONICAITALIA di P.IVA corrente in Caselle Controparte_1 P.IVA_2
Torinese Via Generale Guibert 4/6/8), il quale si obbligava all'acquisto, la propria azienda avente ad oggetto il “commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca” (cfr. doc. 1 del ricorrente - Atto a rogito Notaio in data 4.10.2023, Rep. 99336 Racc. 30005-; doc. 2 del Persona_1
ricorrente - Visura impresa CSELETTRONICAITALIA di GUADAGNOLO GI);
- in tale scrittura era previsto che “la parte cessionaria acquisterà la proprietà dell'azienda col pagamento dell'ultima rata di prezzo, secondo quanto previsto dagli art. 1523 e seguenti del codice civile” (cfr. doc. 1 del ricorrente);
- il prezzo veniva pattuito in complessivi Euro 35.000,00, di cui (cfr. sempre il doc. 1 del ricorrente):
• Euro 2.000,00 già pagati in precedenza dal cessionario al cedente;
• Euro 25.000,00 da pagarsi a mezzo di 20 rate mensili di Euro 1.250,00 ciascuna con scadenza il primo di ogni mese a decorrere dal 1.11.2023 e sino al 1.6.2025;
• Euro 8.000,00 da pagarsi un'unica rata, a smobilizzo della quale sarebbe stato pagato un corrispondente effetto cambiario scadente in data 1.07.2025;
- le parti prevedevano altresì che “il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive tra loro, o dell'ultima rata (superando la stessa un ottavo del prezzo, come stabilito dall'art. 1525
C.C.) comporta la risoluzione del contratto, con acquisizione di quanto pagato sino a quel momento” (cfr. sempre il doc. 1 del ricorrente all'art. 2);
- nel contratto si dava altresì atto del fatto che la parte cessionaria sarebbe subentrata nel contratto di locazione in essere tra il cedente ed il locatore sig.ra (c.f. Persona_2
) dell'immobile presso il quale aveva sede l'attività (cfr. doc. 3 del C.F._1
ricorrente - Contratto di locazione -).
3.2. La parte ricorrente ha quindi dedotto:
- che il cessionario nulla corrispondeva per le rate di acquisto dell'azienda dei mesi di giugno e luglio 2024, nonché pe tutte le successive rate dal settembre 2024 compreso al momento attuale;
Pagina 6 - che a decorrere dal mese di ottobre 2023 il cessionario nulla corrispondeva al locatore per l'affitto dei locali siti in Caselle Torinese, Via Guibert 4/6/8.
La parte resistente, non costituitasi, non ha ovviamente dedotto né fornito prova di alcuna fattispecie estintiva, modificativa o impeditiva del diritto di credito di controparte e, in particolare, dell'avvenuto pagamento (totale o parziale) delle rate e dei canoni di affitto in questione;
ora, secondo l'orientamento seguito dalla più recente giurisprudenza, pienamente condiviso da questo
Tribunale, “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass. Sez. unite 30 ottobre 2001 n.
13533, in Guida al dir. n. 45/2001 pag. 40; Cass. Sez. II 14 gennaio 2002 n. 341 in Guida al dir. n.
8/2002 pag. 94; Cass. civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615 in Giust. civ. Mass. 2006, 4;
Tribunale Torino, Sent. 15 giugno 2007 n. 4134/07 in Il Foro Padano 2007 n. 1, I, pag. 239;
Tribunale Torino, Sent. 06 novembre 2008 n. 7297/08 in Il Foro Padano 2009 n. 1, I, pag. 122, in Il
Caso.it on line, sez. I, documento 1411/2008 sul sito www.ilcaso.it).
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha sufficientemente provato l'esistenza del titolo, fonte negoziale del credito fatto valere nel presente giudizio, mentre la controparte, non ancora costituita, non ha ovviamente allegato né fornito prova di alcuna fattispecie estintiva, modificativa o impeditiva del diritto di credito di controparte.
3.3. Tutto ciò chiarito, come dedotto e documentato dalla parte ricorrente:
- in conseguenza di detto inadempimento, il cedente comunicava di volersi avvalere degli effetti della predetta clausola risolutiva espressa con comunicazione PEC in data 24.9.2023 (cfr. doc. 4 del ricorrente - comunicazione PEC del 24.9.2023);
- inoltre, in data 22.1.2025 il locatore sig.ra inviava per il tramite dei propri legali di fiducia Per_2
comunicazione PEC tanto al sig. quanto al sig. , al fine di Parte_1 CP_1
richiedere la corresponsione dei canoni locatizi arretrati (cfr. doc. 5 del ricorrente – richiesta di pagamento canoni locatizi) per un importo pari ad Euro 13.300,00.
3.4. Dunque, dalla risoluzione stragiudiziale del contratto discende il diritto del ricorrente di ottenere la restituzione dell'azienda ceduta, ai sensi dell'art. 1458 c.c.
Pagina 7
4. Sul periculum in mora.
4.1. Sussiste, infine, il requisito del periculum in mora, tenuto conto che, nel tempo necessario alla parte ricorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, potrebbero derivare alla medesima gravi ed irreparabili danni.
Invero, nel caso di specie la parte ricorrente ha evidenziato le seguenti condivisibili circostanze:
- l'invocata tutela cautelare appare necessaria per evitare il grave danno che sarebbe arrecato al ricorrente dall'azzeramento dell'avviamento commerciale, tenuto conto sia del mancato adempimento delle obbligazioni da parte della resistente tanto nei confronti del sig. cedente quanto nei confronti del locatore sia dell'attuale chiusura dei locali in cui dovrebbe svolgersi l'attività;
- con particolare riguardo al fatto che il resistente non sta più adempiendo al pagamento dei canoni nei confronti del proprietario dei locai, il ricorrente corre il pericolo di essere gravemente danneggiato economicamente, potendo essere chiamato a rispondere in solido per i debiti che la negligenza dell'attuale locatario sta accumulando;
sussiste, inoltre, la possibilità che il locatore promuova un'azione di sfratto in ragione del grave e documentato inadempimento del resistente;
- oltre tali costi da sostenere, si verificherebbe una perdita della clientela abituale e dell'avviamento, nonché la necessità di sostenere nuove spese per informare la clientela dell'apertura della nuova sede.
5. Conclusioni.
5.1. In conclusione, dalla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la concessione del provvedimento cautelare consegue l'accoglimento della domanda proposta dal ricorrente e, per l'effetto, deve ordinarsi al sig. personalmente e quale titolare della ditta Controparte_1
individuale CSELETTRONICAITALIA di UO GI, di restituire l'azienda compravenduta, corrente in Caselle Torinese (TO) Via Generale Guibert 4/6/8 al sig.
immettendo quest'ultimo nel possesso dell'azienda medesima nonché Parte_1 mediante rilascio dell'immobile e dei beni aziendali descritti nel contratto di cessione ed ordinando altresì che la licenza per l'esercizio dell'attività sia nuovamente intestata al ricorrente.
5.2. Si deve osservare che, ai sensi dell'art. 669 octies , 6° comma, c.p.c.:
“Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell'articolo 669 novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da
Pagina 8 leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell'articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito”.
In base alla riforma, quindi, ed in accoglimento delle istanze della più accorta dottrina, è stato attenuato il cosiddetto vincolo di strumentalità necessaria tra fase della cautela e fase del merito, che prevedeva necessariamente la prosecuzione nella fase di merito a seguito dell'accoglimento della domanda cautelare, a pena di perdita di efficacia del provvedimento cautelare stesso ex art. 669 novies, 1° comma, c.p.c.
A seguito della riforma, invece, tale necessaria prosecuzione nel merito viene confermata solo per alcuni provvedimenti cautelari, mentre per la rimanente parte si esclude il necessario passaggio alla fase di merito, che diviene solo eventuale ed è quindi lasciato alla libera scelta della parte laddove essa intende richiedere la riforma del provvedimento cautelare.
5.3. Ai sensi dell'art. 669 octies , 7° comma, c.p.c. (inserito dall'art. 50 Legge 18 giugno 2009 n.
69), “il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare”.
Nel caso di specie, tenuto conto della soccombenza della parte resistente, quest'ultima, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., dev'essere dichiarata tenuta e condanna a rimborsare alla controparte le spese processuali del presente procedimento cautelare, così come liquidate in dispositivo, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55.
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 10) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori medi di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 26.000,01 ad Euro
52.000,00”, trattandosi di procedimento di “valore indeterminabile” (tenuto conto dell'art. 5, comma 6, D.M. 10.03.2014 n. 55, ai sensi del quale “Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola di valore non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro
260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia”):
Euro 1.175,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 851,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 1.202,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 3.228,00, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Pagina 9
P.Q.M.
visti gli artt. 669 bis e segg. e 700 c.p.c., in accoglimento del predetto ricorso:
ORDINA al resistente sig. personalmente e quale titolare della ditta individuale Controparte_1
CSELETTRONICAITALIA di UO GI, di restituire l'azienda compravenduta, corrente in Caselle Torinese (TO) Via Generale Guibert 4/6/8 al ricorrente sig. Parte_1
, immettendo quest'ultimo nel possesso dell'azienda medesima nonché mediante rilascio
[...] dell'immobile e dei beni aziendali descritti nel contratto di cessione ed ordinando altresì che la licenza per l'esercizio dell'attività sia nuovamente intestata al ricorrente.
DICHIARA tenuto e condanna il resistente sig. personalmente e quale titolare della Controparte_1
ditta individuale CSELETTRONICAITALIA di UO GI, al rimborso delle spese processuali del presente procedimento in favore del ricorrente, liquidate in complessivi Euro
3.228,00 per compensi ed Euro 286,00 per spese documentate, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
MANDA alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza.
Torino, lì 16 aprile 2025
IL GIUDICE DESIGNATO
Dott. Edoardo DI CAPUA
Pagina 10
Terza Sezione Civile
*******
Il Giudice Designato
Visti gli atti del procedimento cautelare iscritto al n. 4602/2025 R.G.
promosso da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Luca PACCOTTI e dall'Avv. Stefania Parte_1
LAMURA;
-PARTE RICORRENTE-
contro
: personalmente e quale titolare della ditta individuale Controparte_1
CSELETTRONICAITALIA di UO GI;
-PARTE RESISTENTE-
avente ad oggetto: Ricorso cautelare per provvedimento d'urgenza ante causam, ex artt. 700 -
669 bis e segg. c.p.c.;
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Pagina 1
1. Premessa.
1.1. Con ricorso cautelare per provvedimento d'urgenza ante causam, ex artt. 700 - 669 bis e segg.
c.p.c. datato 4.03.2025, depositato telematicamente presso il Tribunale di Torino in data 5.03.2025, il sig. ha chiesto, nei confronti del sig. Parte_1 Controparte_1
personalmente e quale titolare della ditta individuale CSELETTRONICAITALIA di
UO GI, l'accoglimento delle seguenti domande cautelari:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
Con provvedimento inaudita altera parte:
- Ordinare con provvedimento assunto ex art. 669 sexies comma 2 c.p.c, al sig.
[...]
personalmente e quale titolare della ditta individuale CSELETTRONICAITALIA CP_1 di UO GI di restituire immediatamente l'azienda summenzionata e compravenduta, corrente in Caselle Torinese (TO) Via Generale Guibert 4/6/8 al sig.
[...]
mediante rilascio dell'immobile e dei beni aziendali descritti nel contratto di Parte_1 cessione ordinando che la licenza per l'esercizio dell'attività sia reintestata al ricorrente;
- adottare in ogni caso gli opportuni provvedimenti idonei a non pregiudicare l'efficacia del procedimento cautelare
IN VIA PRINCIPALE
Previa conferma dei provvedimenti inaudita altera parte, ordinare al sig. Controparte_1
personalmente e quale titolare della ditta individuale CSELETTRONICAITALIA di di restituire l'azienda summenzionata e compravenduta, corrente in Controparte_1
Caselle Torinese (TO) Via Generale Guibert 4/6/8 al sig. , immettendo Parte_1 quest'ultimo nel possesso dell'azienda medesima nonché mediante rilascio dell'immobile e dei beni aziendali descritti nel contratto di cessione ed ordinando altresì che la licenza per l'esercizio dell'attività sia nuovamente intestata al ricorrente.
Con il pieno favore di spese e competenze del giudizio, oltre maggiorazioni di legge, oltre CPA ed iva ed oltre le spese di CTU.
In via istruttoria
Ammettere la resistente alla prova contraria a quella articolata ed eventualmente ammessa nel proposto ricorso sui medesimi capi per interrogatorio formale e testi, nonché alla prova diretta sulle circostanze di fatto in premessa dedotte in premessa;
INDICA A PERSONE INFORMATE SUI FATTI:
- domiciliato in Torino (TO), Testimone_1
- residente in [...].” Testimone_2
Pagina 2 1.2. Con provvedimento in data 8.03.2025, il Presidente della suddetta Sezione civile, ai sensi dell'art 669-ter c.p.c., ha designato il presente Giudice per la trattazione del procedimento.
1.3. Con Decreto in data 10.03.2025, il Giudice Designato:
➢ ha rigettato l'istanza proposta dalla parte ricorrente di provvedere con decreto inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 669 sexies, 2° comma, c.p.c.;
➢ ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
➢ ha assegnato alla parte ricorrente termine sino al 14 marzo 2025 per il perfezionamento della notifica alla controparte del ricorso e del decreto;
➢ ha assegnato alla parte resistente termine fino al 07 aprile 2025 per il deposito di memoria difensiva e la produzione di documenti;
➢ ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 10 aprile 2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte” di cui all'art 127 ter c.p.c.;
➢ ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte;
➢ ha formulato la seguente proposta conciliativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 185-bis
c.p.c.:
§ restituzione spontanea entro il 04 aprile 2025, da parte del resistente, dell'azienda indicata nel ricorso corrente in CASELLE TORINESE (TO) via Generale Guibert n. 4/6/8 al ricorrente, con:
-l'immissione di quest'ultimo nel possesso dell'azienda medesima;
-il rilascio da parte del resistente dell'immobile e dei beni aziendali descritti nel contratto di cessione;
-la prestazione del consenso da parte del resistente all'intestazione della licenza per
l'esercizio dell'attività al ricorrente;
§ con spese del presente giudizio compensate;
§ il tutto a saldo e stralcio delle rispettive pretese;
1.4. La parte resistente, cui il ricorso è stato regolarmente notificato da parte ricorrente, nel rispetto del termine assegnato dal Giudice, ha omesso di costituirsi nel presente procedimento.
1.5. La parte ricorrente ha depositato le proprie note scritte in data 10.04.2025.
Pagina 3
2. Sull'ammissibilità del ricorso.
2.1. Invero, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., “fuori dai casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.”
2.2. Preliminarmente, va rilevato che il ricorso ex art. 700 c.p.c. risulta ammissibile, sussistendo tutti i presupposti negativi e positivi di ammissibilità e, in primo luogo, quello della “sussidiarietà”, non apparendo invocabile alcun'altra tutela cautelare prevista dalle sezioni I, II e III del capo del codice di rito dedicato ai procedimenti cautelari ovvero da leggi speciali.
2.3. In particolare, il “sequestro giudiziario” ex art. 670 n. 1) c.p.c. non sarebbe idoneo a tutelare le ragioni della parte ricorrente, in quanto un tale sequestro, con l'affidamento della ordinaria gestione temporanea ad un custode nominato dal Tribunale, non assicurerebbe adeguate valutazioni circa le potenzialità di smercio e di rifornimento del prodotto concorrenziali con quelle di altre aziende del medesimo settore ubicate nel centro commerciale, con pericolo di negative ripercussioni sull'immagine e sul marchio a diffusione nazionale ed internazionale (cfr. in tal senso: Tribunale
Civitavecchia, 25 maggio 2009 in Redazione Giuffrè 2009).
Deve condividersi l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui lo strumento del provvedimento d'urgenza di cui all'art. 700 c.p.c. si distingue rispetto alla cautela del sequestro giudiziario disciplinato dall'art. 670 c.p.c. in quanto, da una parte, consente al beneficiario della misura preventiva di disporre liberamente del proprio bene e, quindi, di sfruttarlo pienamente e senza alcun vincolo e, dall'altra parte, permette di evitare l'instaurazione del giudizio di merito e mantenere, ciò nonostante, l'efficacia del provvedimento cautelare, come previsto dall'art. 669 octies, comma 6,
c.p.c., con il beneficio ulteriore di non ostacolare la negoziazione del bene con terzi, che non saranno preoccupati dalla pendenza di un giudizio vertente su quel bene;
conseguentemente il provvedimento di rilascio immediato dell'azienda ex art. 700 c.p.c. rispetto al rimedio di cui all'art. 670 c.p.c. può garantire al meglio le esigenze aziendali nel loro complesso, sia sul piano produttivo che su quello concorrenziale (cfr. in tal senso: Tribunale Teramo, 11 febbraio 2010, n. 2546 in
Giurisprudenza locale - Teramo 2010).
In particolare, può richiamarsi la seguente pronuncia: “È ammissibile il provvedimento d'urgenza richiesta a cautela del diritto alla restituzione dell'azienda oggetto di un contratto d'affitto, non
Pagina 4 ostandovi il principio di sussidiarietà e residualità della tutela ex art. 700 c.p.c., atteso che la riacquisizione del compendio aziendale offre al concedente utilità diverse ed ulteriori rispetto a quelle conseguibili per il tramite del sequestro giudiziario (ossia la mera custodia o gestione temporanea dell'azienda), consentendo al titolare dell'azienda di riottenere il bene nel più breve tempo possibile, e la ripresa di una piena funzionalità ed operatività (mentre la nomina di un custode giudiziario può garantire solo la conservazione dello status quo), permettendogli di evitare
l'instaurazione del giudizio di merito e mantenere, ciononostante, l'efficacia del provvedimento cautelare, come previsto dall'art. 669 octies, co. 6, c.p.c., favorendo in definitiva anche la conclusione di nuovi contratti di affitto di azienda” (Tribunale di Padova, 26 maggio 2016 in www.ilcaso.it).
Secondo la giurisprudenza prevalente, deve dunque ritenersi ammissibile la richiesta di provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. volta a conseguire l'immediato rilascio di un'azienda o di un ramo d'azienda (cfr. in tal senso: Tribunale Ascoli Piceno, 24 marzo 2006 in Foro it. 2007, 5
1621; Tribunale Ascoli Piceno, 13 febbraio 2006 in Toga picena 2006, 1-2 100).
Come ancora chiarito in giurisprudenza, in determinate circostanze solo il provvedimento d'urgenza
(non anche il sequestro conservativo) sarebbe in grado di salvaguardare la continuità aziendale, evitando il tracollo dell'azienda medesima (Tribunale di Genova, 17 ottobre 2016, in Quotidiano
Giuridico, 2017) oppure lo smembramento o depauperamento dei beni, ivi compreso, in particolare,
l'avviamento (Tribunale di Milano, 27 dicembre 2016 in banca dati Dejure).
2.4. Inoltre, va rilevato che la situazione giuridica dedotta appare qualificabile come “diritto soggettivo”.
Pagina 5
3. Sul fumus boni iuris.
3.1. Nel caso di specie, sussiste poi il requisito del fumus boni iuris, risultando innanzitutto documentalmente provato quanto segue:
- in data 4.10.2023 il sig. titolare dell'omonima ditta individuale (P.IVA Parte_1
, con sede in Caselle Torinese (TO) Via Generale Guibert 4/6/8), cedeva con riserva di P.IVA_1
proprietà al sig. personalmente e quale titolare della ditta individuale Controparte_1
CSELETTRONICAITALIA di P.IVA corrente in Caselle Controparte_1 P.IVA_2
Torinese Via Generale Guibert 4/6/8), il quale si obbligava all'acquisto, la propria azienda avente ad oggetto il “commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca” (cfr. doc. 1 del ricorrente - Atto a rogito Notaio in data 4.10.2023, Rep. 99336 Racc. 30005-; doc. 2 del Persona_1
ricorrente - Visura impresa CSELETTRONICAITALIA di GUADAGNOLO GI);
- in tale scrittura era previsto che “la parte cessionaria acquisterà la proprietà dell'azienda col pagamento dell'ultima rata di prezzo, secondo quanto previsto dagli art. 1523 e seguenti del codice civile” (cfr. doc. 1 del ricorrente);
- il prezzo veniva pattuito in complessivi Euro 35.000,00, di cui (cfr. sempre il doc. 1 del ricorrente):
• Euro 2.000,00 già pagati in precedenza dal cessionario al cedente;
• Euro 25.000,00 da pagarsi a mezzo di 20 rate mensili di Euro 1.250,00 ciascuna con scadenza il primo di ogni mese a decorrere dal 1.11.2023 e sino al 1.6.2025;
• Euro 8.000,00 da pagarsi un'unica rata, a smobilizzo della quale sarebbe stato pagato un corrispondente effetto cambiario scadente in data 1.07.2025;
- le parti prevedevano altresì che “il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive tra loro, o dell'ultima rata (superando la stessa un ottavo del prezzo, come stabilito dall'art. 1525
C.C.) comporta la risoluzione del contratto, con acquisizione di quanto pagato sino a quel momento” (cfr. sempre il doc. 1 del ricorrente all'art. 2);
- nel contratto si dava altresì atto del fatto che la parte cessionaria sarebbe subentrata nel contratto di locazione in essere tra il cedente ed il locatore sig.ra (c.f. Persona_2
) dell'immobile presso il quale aveva sede l'attività (cfr. doc. 3 del C.F._1
ricorrente - Contratto di locazione -).
3.2. La parte ricorrente ha quindi dedotto:
- che il cessionario nulla corrispondeva per le rate di acquisto dell'azienda dei mesi di giugno e luglio 2024, nonché pe tutte le successive rate dal settembre 2024 compreso al momento attuale;
Pagina 6 - che a decorrere dal mese di ottobre 2023 il cessionario nulla corrispondeva al locatore per l'affitto dei locali siti in Caselle Torinese, Via Guibert 4/6/8.
La parte resistente, non costituitasi, non ha ovviamente dedotto né fornito prova di alcuna fattispecie estintiva, modificativa o impeditiva del diritto di credito di controparte e, in particolare, dell'avvenuto pagamento (totale o parziale) delle rate e dei canoni di affitto in questione;
ora, secondo l'orientamento seguito dalla più recente giurisprudenza, pienamente condiviso da questo
Tribunale, “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass. Sez. unite 30 ottobre 2001 n.
13533, in Guida al dir. n. 45/2001 pag. 40; Cass. Sez. II 14 gennaio 2002 n. 341 in Guida al dir. n.
8/2002 pag. 94; Cass. civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615 in Giust. civ. Mass. 2006, 4;
Tribunale Torino, Sent. 15 giugno 2007 n. 4134/07 in Il Foro Padano 2007 n. 1, I, pag. 239;
Tribunale Torino, Sent. 06 novembre 2008 n. 7297/08 in Il Foro Padano 2009 n. 1, I, pag. 122, in Il
Caso.it on line, sez. I, documento 1411/2008 sul sito www.ilcaso.it).
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha sufficientemente provato l'esistenza del titolo, fonte negoziale del credito fatto valere nel presente giudizio, mentre la controparte, non ancora costituita, non ha ovviamente allegato né fornito prova di alcuna fattispecie estintiva, modificativa o impeditiva del diritto di credito di controparte.
3.3. Tutto ciò chiarito, come dedotto e documentato dalla parte ricorrente:
- in conseguenza di detto inadempimento, il cedente comunicava di volersi avvalere degli effetti della predetta clausola risolutiva espressa con comunicazione PEC in data 24.9.2023 (cfr. doc. 4 del ricorrente - comunicazione PEC del 24.9.2023);
- inoltre, in data 22.1.2025 il locatore sig.ra inviava per il tramite dei propri legali di fiducia Per_2
comunicazione PEC tanto al sig. quanto al sig. , al fine di Parte_1 CP_1
richiedere la corresponsione dei canoni locatizi arretrati (cfr. doc. 5 del ricorrente – richiesta di pagamento canoni locatizi) per un importo pari ad Euro 13.300,00.
3.4. Dunque, dalla risoluzione stragiudiziale del contratto discende il diritto del ricorrente di ottenere la restituzione dell'azienda ceduta, ai sensi dell'art. 1458 c.c.
Pagina 7
4. Sul periculum in mora.
4.1. Sussiste, infine, il requisito del periculum in mora, tenuto conto che, nel tempo necessario alla parte ricorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, potrebbero derivare alla medesima gravi ed irreparabili danni.
Invero, nel caso di specie la parte ricorrente ha evidenziato le seguenti condivisibili circostanze:
- l'invocata tutela cautelare appare necessaria per evitare il grave danno che sarebbe arrecato al ricorrente dall'azzeramento dell'avviamento commerciale, tenuto conto sia del mancato adempimento delle obbligazioni da parte della resistente tanto nei confronti del sig. cedente quanto nei confronti del locatore sia dell'attuale chiusura dei locali in cui dovrebbe svolgersi l'attività;
- con particolare riguardo al fatto che il resistente non sta più adempiendo al pagamento dei canoni nei confronti del proprietario dei locai, il ricorrente corre il pericolo di essere gravemente danneggiato economicamente, potendo essere chiamato a rispondere in solido per i debiti che la negligenza dell'attuale locatario sta accumulando;
sussiste, inoltre, la possibilità che il locatore promuova un'azione di sfratto in ragione del grave e documentato inadempimento del resistente;
- oltre tali costi da sostenere, si verificherebbe una perdita della clientela abituale e dell'avviamento, nonché la necessità di sostenere nuove spese per informare la clientela dell'apertura della nuova sede.
5. Conclusioni.
5.1. In conclusione, dalla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la concessione del provvedimento cautelare consegue l'accoglimento della domanda proposta dal ricorrente e, per l'effetto, deve ordinarsi al sig. personalmente e quale titolare della ditta Controparte_1
individuale CSELETTRONICAITALIA di UO GI, di restituire l'azienda compravenduta, corrente in Caselle Torinese (TO) Via Generale Guibert 4/6/8 al sig.
immettendo quest'ultimo nel possesso dell'azienda medesima nonché Parte_1 mediante rilascio dell'immobile e dei beni aziendali descritti nel contratto di cessione ed ordinando altresì che la licenza per l'esercizio dell'attività sia nuovamente intestata al ricorrente.
5.2. Si deve osservare che, ai sensi dell'art. 669 octies , 6° comma, c.p.c.:
“Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell'articolo 669 novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da
Pagina 8 leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell'articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito”.
In base alla riforma, quindi, ed in accoglimento delle istanze della più accorta dottrina, è stato attenuato il cosiddetto vincolo di strumentalità necessaria tra fase della cautela e fase del merito, che prevedeva necessariamente la prosecuzione nella fase di merito a seguito dell'accoglimento della domanda cautelare, a pena di perdita di efficacia del provvedimento cautelare stesso ex art. 669 novies, 1° comma, c.p.c.
A seguito della riforma, invece, tale necessaria prosecuzione nel merito viene confermata solo per alcuni provvedimenti cautelari, mentre per la rimanente parte si esclude il necessario passaggio alla fase di merito, che diviene solo eventuale ed è quindi lasciato alla libera scelta della parte laddove essa intende richiedere la riforma del provvedimento cautelare.
5.3. Ai sensi dell'art. 669 octies , 7° comma, c.p.c. (inserito dall'art. 50 Legge 18 giugno 2009 n.
69), “il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare”.
Nel caso di specie, tenuto conto della soccombenza della parte resistente, quest'ultima, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., dev'essere dichiarata tenuta e condanna a rimborsare alla controparte le spese processuali del presente procedimento cautelare, così come liquidate in dispositivo, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55.
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 10) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori medi di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 26.000,01 ad Euro
52.000,00”, trattandosi di procedimento di “valore indeterminabile” (tenuto conto dell'art. 5, comma 6, D.M. 10.03.2014 n. 55, ai sensi del quale “Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola di valore non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro
260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia”):
Euro 1.175,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 851,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 1.202,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 3.228,00, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Pagina 9
P.Q.M.
visti gli artt. 669 bis e segg. e 700 c.p.c., in accoglimento del predetto ricorso:
ORDINA al resistente sig. personalmente e quale titolare della ditta individuale Controparte_1
CSELETTRONICAITALIA di UO GI, di restituire l'azienda compravenduta, corrente in Caselle Torinese (TO) Via Generale Guibert 4/6/8 al ricorrente sig. Parte_1
, immettendo quest'ultimo nel possesso dell'azienda medesima nonché mediante rilascio
[...] dell'immobile e dei beni aziendali descritti nel contratto di cessione ed ordinando altresì che la licenza per l'esercizio dell'attività sia nuovamente intestata al ricorrente.
DICHIARA tenuto e condanna il resistente sig. personalmente e quale titolare della Controparte_1
ditta individuale CSELETTRONICAITALIA di UO GI, al rimborso delle spese processuali del presente procedimento in favore del ricorrente, liquidate in complessivi Euro
3.228,00 per compensi ed Euro 286,00 per spese documentate, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
MANDA alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza.
Torino, lì 16 aprile 2025
IL GIUDICE DESIGNATO
Dott. Edoardo DI CAPUA
Pagina 10