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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 16/04/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 1772/2024, avente ad oggetto
Mantenimento del figlio maggiorenne, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], sia in proprio che quale amministratrice Parte_1
di sostegno del figlio , nato a [...] il [...], residente in Controparte_1
Napoli alla via Salita Miradois n.62, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alessio Celli, presso lo studio del quale elegge domicilio in
Montecatini Terme alla via Ugolino da Montecatini n. 5;
Ricorrente
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...] al Controparte_2
viale Guglielmo Marconi n.75;
Resistente
E
Co
in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 23.9.2024, in proprio e quale Parte_1
amministratrice di sostegno del figlio , riassumeva il giudizio Controparte_1
già introdotto dinanzi al Tribunale di Napoli.
Con precedente ricorso, depositato il 28.9.2023 dinanzi al Tribunale di Napoli, la ricorrente, difatti, deduceva di avere intrattenuto una relazione con
[...]
, dalla quale nasceva il figlio (nato il [...]). CP_2 CP_1
La relazione, dopo circa vent'anni, si interrompeva, e la ricorrente richiedeva la regolamentazione del mantenimento del figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente.
La ricorrente è casalinga e corrisponde canone di locazione pari ad € 484,61. Il figlio maggiorenne è invalido civile nella misura dell'82% con status di handicap grave;
egli ha conseguito il diploma di maturità in Meccanica e
Idraulica, ma, a causa del suo stato di handicap, non riusciva a reperire un'occupazione; la madre veniva nominata amministratrice di sostegno del figlio, come da decreto del Tribunale di Pistoia.
Il resistente contribuisce al mantenimento del figlio in modo discontinuo, e il figlio è totalmente a carico della madre.
La ricorrente, quindi, richiedeva che il resistente versasse, a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne, la somma mensile di € 350, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n.3510/2024, dichiarava l'incompetenza del Tribunale di Napoli in favore del Tribunale di Pistoia.
Riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Pistoia, il convenuto rimaneva contumace.
All'udienza del 12.12.2024, il Giudice emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti e, in particolare, disponeva l'obbligo del resistente di corrispondere la somma di € 200 mensili, a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Istruita la causa a mezzo di indagini di Polizia Tributaria, la stessa giungeva all'udienza del 10.4.2025, nella quale veniva riservata al Collegio per la decisione.
2 2. Occorre premettere che, a fronte di sentenza di incompetenza del Tribunale di Napoli del 29.3.2024, il ricorso in riassunzione è stato depositato, tardivamente, in data 23.9.2024.
Il ricorso in riassunzione sarebbe, quindi, tardivo, ma va, però, considerato che la ricorrente ben avrebbe potuto depositare il ricorso in via autonoma, e non già in riassunzione del procedimento incardinato dinanzi al Tribunale di Napoli, atteso che permane il proprio diritto di ottenere un contributo di mantenimento per il figlio non autosufficiente.
Ne consegue che il Tribunale ben può qualificare il ricorso proposto quale autonomo, e non in riassunzione, con la specifica, però, che gli effetti della pronuncia decorrono unicamente dalla domanda proposta dinanzi al Tribunale di Pistoia, e non retroagiscono alla data della domanda proposta dinanzi al
Tribunale di Napoli.
3. Le parti hanno un figlio, , di anni 26, non economicamente CP_1
autosufficiente.
Occorre osservare che è affetto da “encefalopatia congenita con ritardo CP_1
mentale di media gravità; epilessia eredofamiliare, al momento stabilizzata, ma con importanti effetti collaterali da farmacoterapia;
stato depressivo-ansioso” e gli è stata riconosciuta una invalidità civile pari all'82% (cfr. doc. 4 allegato al ricorso, ovvero ctu del dott. nell'ambito del procedimento previdenziale Per_1
n.r.g. 455/2020, dal quale risulta che il ragazzo necessita un intervento assistenziale permanente da parte dei genitori, e che le sue problematiche non gli hanno consentito di frequentare con profitto corsi di formazione finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro;
doc. 5 allegato al ricorso, decreto di omologa dell'accertamento del requisito sanitario del 30.5.2021). , CP_1
difatti, è beneficiario di amministrazione di sostegno, giusto decreto del Giudice
Tutelare del 15.3.2022 (cfr. doc. 6 allegato al ricorso), e amministratrice di sostegno è la madre Parte_1
Considerato che il figlio maggiorenne, portatore di handicap, abita a Napoli insieme alla madre, quest'ultima ha diritto di ottenere un contributo di mantenimento da parte del padre.
La ricorrente non svolge attività lavorativa, fatto, questo, comprensibile, considerati gli oneri di assistenza del figlio maggiorenne.
3 La stessa corrisponde canone di locazione pari ad € 484,61 mensili (cfr. doc.4 allegato al ricorso).
percepisce assegno di invalidità civile pari a circa € 320 mensili (cfr. CP_1
doc. 7 allegato al ricorso).
In merito alle condizioni reddituali del resistente, si osserva quanto segue.
Dalle indagini di Guardia di Finanza in atti, è emerso che il resistente svolge attività lavorativa per la Comind Meccanica s.r.l., e ha percepito redditi di lavoro dipendente pari ad € 22.218 nel 2022, pari ad € 25.285 nel 2023, pari ad
€ 26.500 nel 2024 (vedi estratto ). CP_4
Tenuto conto della situazione reddituale del resistente, appare congruo porre a suo carico contributo di mantenimento pari ad € 300 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
4. Le spese di lite sono compensate per un terzo, tenuto conto del solo parziale accoglimento della pretesa economica;
per i residui due terzi sono poste a carico del resistente, secondo soccombenza sulla domanda di mantenimento, e sono liquidate secondo i parametri di cui al dm 55/2014, giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale, scaglione indeterminabile – complessità bassa, parametri medi per le fasi di studia e introduttiva, parametri minimi per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dispone l'obbligo di di versare ad a titolo di Controparte_2 Parte_1 mantenimento del figlio maggiorenne, la somma di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, entro il giorno 25 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda (settembre 2024);
2) le spese straordinarie, così come individuate dal protocollo 2018 stipulato tra il
COA ed il Tribunale di Pistoia, dovranno essere ripartite fra i genitori in percentuale pari al 50% :
Spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a
4 contatto, ortopediche ed acustiche);
b) scolastiche: iscrizione e retta dell'asilo infantile;
tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori e relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida);
Spese straordinarie che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture privato non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post-universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: baby sitter dopo la separazione;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); festeggiamenti dedicati ai figli;
- per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà
5 manifestare un motivato dissenso scritto, entro 20gg. dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa;
ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta;
3) condanna alla refusione di due terzi (2/3) delle spese di lite Controparte_2 in favore di liquidate in € 2.905,33 (2/3) per compensi di avvocato, Parte_1
oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 10.4.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 1772/2024, avente ad oggetto
Mantenimento del figlio maggiorenne, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], sia in proprio che quale amministratrice Parte_1
di sostegno del figlio , nato a [...] il [...], residente in Controparte_1
Napoli alla via Salita Miradois n.62, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alessio Celli, presso lo studio del quale elegge domicilio in
Montecatini Terme alla via Ugolino da Montecatini n. 5;
Ricorrente
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...] al Controparte_2
viale Guglielmo Marconi n.75;
Resistente
E
Co
in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 23.9.2024, in proprio e quale Parte_1
amministratrice di sostegno del figlio , riassumeva il giudizio Controparte_1
già introdotto dinanzi al Tribunale di Napoli.
Con precedente ricorso, depositato il 28.9.2023 dinanzi al Tribunale di Napoli, la ricorrente, difatti, deduceva di avere intrattenuto una relazione con
[...]
, dalla quale nasceva il figlio (nato il [...]). CP_2 CP_1
La relazione, dopo circa vent'anni, si interrompeva, e la ricorrente richiedeva la regolamentazione del mantenimento del figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente.
La ricorrente è casalinga e corrisponde canone di locazione pari ad € 484,61. Il figlio maggiorenne è invalido civile nella misura dell'82% con status di handicap grave;
egli ha conseguito il diploma di maturità in Meccanica e
Idraulica, ma, a causa del suo stato di handicap, non riusciva a reperire un'occupazione; la madre veniva nominata amministratrice di sostegno del figlio, come da decreto del Tribunale di Pistoia.
Il resistente contribuisce al mantenimento del figlio in modo discontinuo, e il figlio è totalmente a carico della madre.
La ricorrente, quindi, richiedeva che il resistente versasse, a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne, la somma mensile di € 350, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n.3510/2024, dichiarava l'incompetenza del Tribunale di Napoli in favore del Tribunale di Pistoia.
Riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Pistoia, il convenuto rimaneva contumace.
All'udienza del 12.12.2024, il Giudice emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti e, in particolare, disponeva l'obbligo del resistente di corrispondere la somma di € 200 mensili, a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Istruita la causa a mezzo di indagini di Polizia Tributaria, la stessa giungeva all'udienza del 10.4.2025, nella quale veniva riservata al Collegio per la decisione.
2 2. Occorre premettere che, a fronte di sentenza di incompetenza del Tribunale di Napoli del 29.3.2024, il ricorso in riassunzione è stato depositato, tardivamente, in data 23.9.2024.
Il ricorso in riassunzione sarebbe, quindi, tardivo, ma va, però, considerato che la ricorrente ben avrebbe potuto depositare il ricorso in via autonoma, e non già in riassunzione del procedimento incardinato dinanzi al Tribunale di Napoli, atteso che permane il proprio diritto di ottenere un contributo di mantenimento per il figlio non autosufficiente.
Ne consegue che il Tribunale ben può qualificare il ricorso proposto quale autonomo, e non in riassunzione, con la specifica, però, che gli effetti della pronuncia decorrono unicamente dalla domanda proposta dinanzi al Tribunale di Pistoia, e non retroagiscono alla data della domanda proposta dinanzi al
Tribunale di Napoli.
3. Le parti hanno un figlio, , di anni 26, non economicamente CP_1
autosufficiente.
Occorre osservare che è affetto da “encefalopatia congenita con ritardo CP_1
mentale di media gravità; epilessia eredofamiliare, al momento stabilizzata, ma con importanti effetti collaterali da farmacoterapia;
stato depressivo-ansioso” e gli è stata riconosciuta una invalidità civile pari all'82% (cfr. doc. 4 allegato al ricorso, ovvero ctu del dott. nell'ambito del procedimento previdenziale Per_1
n.r.g. 455/2020, dal quale risulta che il ragazzo necessita un intervento assistenziale permanente da parte dei genitori, e che le sue problematiche non gli hanno consentito di frequentare con profitto corsi di formazione finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro;
doc. 5 allegato al ricorso, decreto di omologa dell'accertamento del requisito sanitario del 30.5.2021). , CP_1
difatti, è beneficiario di amministrazione di sostegno, giusto decreto del Giudice
Tutelare del 15.3.2022 (cfr. doc. 6 allegato al ricorso), e amministratrice di sostegno è la madre Parte_1
Considerato che il figlio maggiorenne, portatore di handicap, abita a Napoli insieme alla madre, quest'ultima ha diritto di ottenere un contributo di mantenimento da parte del padre.
La ricorrente non svolge attività lavorativa, fatto, questo, comprensibile, considerati gli oneri di assistenza del figlio maggiorenne.
3 La stessa corrisponde canone di locazione pari ad € 484,61 mensili (cfr. doc.4 allegato al ricorso).
percepisce assegno di invalidità civile pari a circa € 320 mensili (cfr. CP_1
doc. 7 allegato al ricorso).
In merito alle condizioni reddituali del resistente, si osserva quanto segue.
Dalle indagini di Guardia di Finanza in atti, è emerso che il resistente svolge attività lavorativa per la Comind Meccanica s.r.l., e ha percepito redditi di lavoro dipendente pari ad € 22.218 nel 2022, pari ad € 25.285 nel 2023, pari ad
€ 26.500 nel 2024 (vedi estratto ). CP_4
Tenuto conto della situazione reddituale del resistente, appare congruo porre a suo carico contributo di mantenimento pari ad € 300 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
4. Le spese di lite sono compensate per un terzo, tenuto conto del solo parziale accoglimento della pretesa economica;
per i residui due terzi sono poste a carico del resistente, secondo soccombenza sulla domanda di mantenimento, e sono liquidate secondo i parametri di cui al dm 55/2014, giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale, scaglione indeterminabile – complessità bassa, parametri medi per le fasi di studia e introduttiva, parametri minimi per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dispone l'obbligo di di versare ad a titolo di Controparte_2 Parte_1 mantenimento del figlio maggiorenne, la somma di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, entro il giorno 25 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda (settembre 2024);
2) le spese straordinarie, così come individuate dal protocollo 2018 stipulato tra il
COA ed il Tribunale di Pistoia, dovranno essere ripartite fra i genitori in percentuale pari al 50% :
Spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a
4 contatto, ortopediche ed acustiche);
b) scolastiche: iscrizione e retta dell'asilo infantile;
tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori e relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida);
Spese straordinarie che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture privato non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post-universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: baby sitter dopo la separazione;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); festeggiamenti dedicati ai figli;
- per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà
5 manifestare un motivato dissenso scritto, entro 20gg. dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa;
ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta;
3) condanna alla refusione di due terzi (2/3) delle spese di lite Controparte_2 in favore di liquidate in € 2.905,33 (2/3) per compensi di avvocato, Parte_1
oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 10.4.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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