Articolo 1 della Legge 27 febbraio 1955, n. 67
Articolo 2
Versione
30 marzo 1955
Art. 1.
La spesa di complessive lire 30 milioni autorizzata dall' art. 20 del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330 , convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 245 , per la sistemazione delle strutture previste dall'art. 6 del medesimo regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330 , sulle navi mercantili di cui al secondo comma dell'art. 25 del decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836 , convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147 , e' elevata a lire 230 milioni.
Entrata in vigore il 30 marzo 1955