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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 28/01/2026, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 480/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MB GI, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2684/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lipari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259006151787000 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: quelle di cui ad atti e verbali di causa.
Resistente (costituita solo Agenzia delle Entrate RI): quelle di cui ad atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica il 14 aprile 2025, unitamente alla attestazione di ricevimento dell'atto notificato il 4 aprile 2025 a mezzo PEC al comune di Lipari e ad Agenzia delle Entrate RI, Ricorrente_1
chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520259006151787000, notificatagli il
1° aprile 2025, di importo pari ad € 194,84, relativa all'imposta TARES dovuta al comune di Lipari per l'anno
2013.
Il ricorrente, lamentando di non avere ricevuto in precedenza alcun atto relativo all'imposta richiesta, segnatamente la cartella indicata nell'intimazione, eccepiva la conseguente nullità dell'atto impugnato.
Eccepiva ancora la prescrizione quinquennale, maturata anche con riferimento alla data della presunta notifica della cartella presupposta riportata nell'intimazione (30 ottobre 2014).
Si costituiva il 2 ottobre 2025 solamente Agenzia delle Entrate RI, che deduceva la legittimità del procedimento di riscossione e l'avvenuta notifica degli atti prodromici ed eccepiva il difetto di legittimazione passiva.
Accolta in data 11 novembre 2025 la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impegnato, infine, dopo il deposito di un'altra memoria difensiva nell'interesse del ricorrente, la Corte in data odierna ha riservato la decisione e quindi pronunciato questa sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di prescrizione è fondata e il ricorso deve essere accolto.
La notifica dell'intimazione impugnata, eseguita il 1° aprile 2025, è stata preceduta dalla notifica della cartella n. 29520140011902131000, che Agenzia delle Entrate RI ha documentato essere avvenuta, con consegna a familiare convivente, il 30 ottobre 2014, esattamente come è riportato nell'intimazione.
È pertanto evidente che, consegnato il ruolo e tempestivamente notificata la cartella, la successiva attività di riscossione si è concretizzata solo nel 2025, con la notifica dell'intimazione impugnata, ben oltre il termine quinquennale nel quale pacificamente matura la prescrizione dei tributi locali.
Consegue alla soccombenza la condanna dei resistenti in solido al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, IX sezione, in composizione monocratica, in accoglimento del ricorso annulla l'atto impugnato e condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 330,00, di cui € 30,00 per esborsi, oltre accessori.
Messina, 27 gennaio 2026
Il giudice
(dott. Giuseppe MB)
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MB GI, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2684/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lipari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259006151787000 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: quelle di cui ad atti e verbali di causa.
Resistente (costituita solo Agenzia delle Entrate RI): quelle di cui ad atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica il 14 aprile 2025, unitamente alla attestazione di ricevimento dell'atto notificato il 4 aprile 2025 a mezzo PEC al comune di Lipari e ad Agenzia delle Entrate RI, Ricorrente_1
chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520259006151787000, notificatagli il
1° aprile 2025, di importo pari ad € 194,84, relativa all'imposta TARES dovuta al comune di Lipari per l'anno
2013.
Il ricorrente, lamentando di non avere ricevuto in precedenza alcun atto relativo all'imposta richiesta, segnatamente la cartella indicata nell'intimazione, eccepiva la conseguente nullità dell'atto impugnato.
Eccepiva ancora la prescrizione quinquennale, maturata anche con riferimento alla data della presunta notifica della cartella presupposta riportata nell'intimazione (30 ottobre 2014).
Si costituiva il 2 ottobre 2025 solamente Agenzia delle Entrate RI, che deduceva la legittimità del procedimento di riscossione e l'avvenuta notifica degli atti prodromici ed eccepiva il difetto di legittimazione passiva.
Accolta in data 11 novembre 2025 la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impegnato, infine, dopo il deposito di un'altra memoria difensiva nell'interesse del ricorrente, la Corte in data odierna ha riservato la decisione e quindi pronunciato questa sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di prescrizione è fondata e il ricorso deve essere accolto.
La notifica dell'intimazione impugnata, eseguita il 1° aprile 2025, è stata preceduta dalla notifica della cartella n. 29520140011902131000, che Agenzia delle Entrate RI ha documentato essere avvenuta, con consegna a familiare convivente, il 30 ottobre 2014, esattamente come è riportato nell'intimazione.
È pertanto evidente che, consegnato il ruolo e tempestivamente notificata la cartella, la successiva attività di riscossione si è concretizzata solo nel 2025, con la notifica dell'intimazione impugnata, ben oltre il termine quinquennale nel quale pacificamente matura la prescrizione dei tributi locali.
Consegue alla soccombenza la condanna dei resistenti in solido al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, IX sezione, in composizione monocratica, in accoglimento del ricorso annulla l'atto impugnato e condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 330,00, di cui € 30,00 per esborsi, oltre accessori.
Messina, 27 gennaio 2026
Il giudice
(dott. Giuseppe MB)