Art. 9. 1. Il consiglio dell'Ordine e' presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato ed e' composto da:
un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
un rappresentante del Ministero delle finanze;
un rappresentante del Ministero del tesoro;
un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;
quattro membri in rappresentanza, ciascuno, degli industriali, degli agricoltori, degli operatori del commercio, del turismo e dei servizi, delle imprese del credito e delle assicurazioni, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali o, in mancanza, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
otto cavalieri al merito del lavoro scelti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato tra un numero doppio di nomi proposti dalla Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro.
2. Il consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri non possono essere confermati per piu' di due volte.
un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
un rappresentante del Ministero delle finanze;
un rappresentante del Ministero del tesoro;
un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;
quattro membri in rappresentanza, ciascuno, degli industriali, degli agricoltori, degli operatori del commercio, del turismo e dei servizi, delle imprese del credito e delle assicurazioni, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali o, in mancanza, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
otto cavalieri al merito del lavoro scelti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato tra un numero doppio di nomi proposti dalla Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro.
2. Il consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri non possono essere confermati per piu' di due volte.