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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 23/07/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE PROCEDIMENTO N.3014 /2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice Massimo
Ginesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 3014/2017 del Ruolo Generale dell'anno
2017, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
promossa da rappresentato e difeso dall'avv. RICCIOTTI Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore per mandato in atti _
Attore
contro
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
SPEDIACCI CHIARA e Giuseppe del Papa ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio del difensore per delega in atti _
Convenuto
OGGETTO: annullamento contratto
_
CONCLUSIONI DELLE PARTI, COME PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 17.2.2025
AI SENSI DELL'ART. 45 L.18.6.2009 N. 69 SI OMETTE L' ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata da è risultata infondata e deve essere respinta.
1 L'attore richiede che il Tribunale pronunci annullamento di contratto di compravendita per dolo o errore, sull'unico assunto che il prezzo di vendita dei beni praticato da Pt_1
sarebbe manifestamente sproporzionato al loro valore effettivo (tant'è che chi li ha acquistati li ha poi rivenduti a prezzo notevolmente superiore).
In virtù della ragione più liquida si può omettere la disamina delle diverse eccezioni sollevate dal convenuto, rilevando che l'attore non ha adempiuto all'onere della prova che allo stesso incombeva ex art 2697 comma I c.c.: quanto al dolo, affinché si possa giungere ad una pronuncia di annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri,
o anche semplici menzogne, che abbiano comunque un'efficacia causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima (Cass.
31731/2021); quanto alla rilevanza dell'errore come causa di annullamento del negozio,
la giurisprudenza di legittimità ne sottolinea il duplice profilo della sua essenzialità e della riconoscibilità, intesa, quest'ultima, come capacità di rilevazione di esso da parte di una persona di media diligenza, in relazione sia alle circostanze del contratto che alle qualità dei contraenti. A tale riconoscibilità è legittimamente assimilabile, “quoad effectum”, la concreta ed effettiva conoscenza dell'errore da parte dell'altro contraente,
attesa la “ratio” della norma di cui all'art. 1431 c.c., volta a tutelare il solo affidamento incolpevole del destinatario della dichiarazione negoziale viziata nel processo formativo della sottostante determinazione volitiva, e la relativa valutazione del giudice di merito si risolve in un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente e correttamente motivato, è
incensurabile in sede di legittimità. (Cass 31078/2019).
Ebbene l'attore nulla ha addotto sotto tali due profili, poiché non è dato comprendere quali siano state le vicende negoziali e le trattative pre negoziali che hanno condotto al perfezionamento della compravendita.
I due testi escussi all'udienza del 20.9.2021, e nulla hanno saputo Tes_1 Tes_2
riferire sul punto, in quanto la prima non ha assistito direttamente ai colloqui fra e Pt_1
2 e il secondo riferisce genericamente di un colloquio per l'acquisto, senza CP_1
alcuna connotazione ulteriore, così che non è dato desumere alcuno dei profili sopra delineati e possibile fonte di vizio del negozio.
A tal fine non soccorre neanche la circostanza estremamente generica, riferita da che avrebbe ascoltato un riferimento alla possibile necessità di messa in Tes_2
sicurezza, che da sola non è idonea a qualificare in alcun modo la condotta soggettiva e oggettiva delle parti. LA risposta al capitolo 3 è parimenti inconferente, poiché riferisce de relato su quanto ascoltato dalla parte stessa, né – per come è formulato il capitolo –
appare dirimente in rodine alla sussistenza di un errore vizio determinante.
Alcun rilievo probatorio può assumere, in assenza degli elementi suddetti, l'accertata sproporzione fra valore effettivo e valore di vendita: in assenza di alcuna prova su dolo o errore vizio il potrebbe essersi determinato a vendere a quel prezzo in forza di una Pt_1
infinta serie di ragioni, tutte astrattamente legittime e non necessariamente riconducibili a vizio della volontà (endogeno o esogeno), che rimane del tutto non provato.
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, vengono liquidate secondo i valori minimi di scaglione ex dm 147/2022
Non si ravvisano ragioni per condanna ex art 97 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe
Respinge la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
Condanna a rifondere a e spese di lite del presente Parte_1 Controparte_1
giudizio, che liquida in euro 2.540,00 oltre accessori di legge.
Pone le spese di ctu definitivamente a carico di parte attrice
Così deciso dal Tribunale di Massa il 23/07/2025
3 Il Giudice
Massimo Ginesi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice Massimo
Ginesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 3014/2017 del Ruolo Generale dell'anno
2017, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
promossa da rappresentato e difeso dall'avv. RICCIOTTI Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore per mandato in atti _
Attore
contro
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
SPEDIACCI CHIARA e Giuseppe del Papa ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio del difensore per delega in atti _
Convenuto
OGGETTO: annullamento contratto
_
CONCLUSIONI DELLE PARTI, COME PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 17.2.2025
AI SENSI DELL'ART. 45 L.18.6.2009 N. 69 SI OMETTE L' ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata da è risultata infondata e deve essere respinta.
1 L'attore richiede che il Tribunale pronunci annullamento di contratto di compravendita per dolo o errore, sull'unico assunto che il prezzo di vendita dei beni praticato da Pt_1
sarebbe manifestamente sproporzionato al loro valore effettivo (tant'è che chi li ha acquistati li ha poi rivenduti a prezzo notevolmente superiore).
In virtù della ragione più liquida si può omettere la disamina delle diverse eccezioni sollevate dal convenuto, rilevando che l'attore non ha adempiuto all'onere della prova che allo stesso incombeva ex art 2697 comma I c.c.: quanto al dolo, affinché si possa giungere ad una pronuncia di annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri,
o anche semplici menzogne, che abbiano comunque un'efficacia causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima (Cass.
31731/2021); quanto alla rilevanza dell'errore come causa di annullamento del negozio,
la giurisprudenza di legittimità ne sottolinea il duplice profilo della sua essenzialità e della riconoscibilità, intesa, quest'ultima, come capacità di rilevazione di esso da parte di una persona di media diligenza, in relazione sia alle circostanze del contratto che alle qualità dei contraenti. A tale riconoscibilità è legittimamente assimilabile, “quoad effectum”, la concreta ed effettiva conoscenza dell'errore da parte dell'altro contraente,
attesa la “ratio” della norma di cui all'art. 1431 c.c., volta a tutelare il solo affidamento incolpevole del destinatario della dichiarazione negoziale viziata nel processo formativo della sottostante determinazione volitiva, e la relativa valutazione del giudice di merito si risolve in un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente e correttamente motivato, è
incensurabile in sede di legittimità. (Cass 31078/2019).
Ebbene l'attore nulla ha addotto sotto tali due profili, poiché non è dato comprendere quali siano state le vicende negoziali e le trattative pre negoziali che hanno condotto al perfezionamento della compravendita.
I due testi escussi all'udienza del 20.9.2021, e nulla hanno saputo Tes_1 Tes_2
riferire sul punto, in quanto la prima non ha assistito direttamente ai colloqui fra e Pt_1
2 e il secondo riferisce genericamente di un colloquio per l'acquisto, senza CP_1
alcuna connotazione ulteriore, così che non è dato desumere alcuno dei profili sopra delineati e possibile fonte di vizio del negozio.
A tal fine non soccorre neanche la circostanza estremamente generica, riferita da che avrebbe ascoltato un riferimento alla possibile necessità di messa in Tes_2
sicurezza, che da sola non è idonea a qualificare in alcun modo la condotta soggettiva e oggettiva delle parti. LA risposta al capitolo 3 è parimenti inconferente, poiché riferisce de relato su quanto ascoltato dalla parte stessa, né – per come è formulato il capitolo –
appare dirimente in rodine alla sussistenza di un errore vizio determinante.
Alcun rilievo probatorio può assumere, in assenza degli elementi suddetti, l'accertata sproporzione fra valore effettivo e valore di vendita: in assenza di alcuna prova su dolo o errore vizio il potrebbe essersi determinato a vendere a quel prezzo in forza di una Pt_1
infinta serie di ragioni, tutte astrattamente legittime e non necessariamente riconducibili a vizio della volontà (endogeno o esogeno), che rimane del tutto non provato.
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, vengono liquidate secondo i valori minimi di scaglione ex dm 147/2022
Non si ravvisano ragioni per condanna ex art 97 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe
Respinge la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
Condanna a rifondere a e spese di lite del presente Parte_1 Controparte_1
giudizio, che liquida in euro 2.540,00 oltre accessori di legge.
Pone le spese di ctu definitivamente a carico di parte attrice
Così deciso dal Tribunale di Massa il 23/07/2025
3 Il Giudice
Massimo Ginesi
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