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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 20/10/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1773/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1773/2024 promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Lugo (RA), Via Risorgimento n. 62 int. 2, con il patrocinio dell'avv. ELISA POGGIOLI, ed elettivamente domiciliato nel suo studio, sito a Ravenna, Viale della Lirica n. 61
- ATTORE -
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], con il patrocinio dell'avv. ELISA POGGIOLI, ed elettivamente domiciliata nel suo studio, sito a Ravenna, Viale della Lirica n. 61
- ATTORE -
e con il parere obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da note scritte depositate telematicamente in data 16.03.2025.
In data 23.05.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio ex artt. 473-bis.47 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 01.05.2024, e adivano l'intestato Parte_1 Controparte_1
Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio concordatario a Ragusa in data 02.03.1991, con opzione per il regime di separazione dei beni, che, dalla loro unione, erano nati a Ragusa i figli Per_1
in data 01.08.1991 e in data 19.07.1993, che, in data 21.10.2002, il Tribunale
[...] Persona_2 di Ravenna, con decreto cron n. 22342 del 21.10.2002, omologava la loro separazione consensuale alle condizioni da loro concordate, che, con successiva sentenza n. 1100/2008 emessa in data 25.09.2008, il Tribunale di Ravenna dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto e che le condizioni di divorzio prevedevano l'affidamento dei due figli ad entrambi i genitori, la collocazione del figlio presso il padre e del figlio presso la madre e che il sig. Per_1 Per_2
corrispondesse alla madre a titolo di contributo al mantenimento del figlio l'importo Pt_1 Per_2 mensile di euro 200,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie di carattere scolastico, con accollo integrale delle spese di mantenimento ordinario e straordinario del figlio . Per_1
Le parti deducevano altresì che, nelle more, il figlio era diventato maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente, avendo costituito nel mese di dicembre 2021 la ditta individuale CO e convivendo stabilmente con la compagna , dalla cui unione era nata in [...] CP_2
13.09.2023 la figlia che anche il figlio da tempo aveva reperito Persona_3 Per_2 un'occupazione lavorativa che l'aveva reso economicamente autosufficiente, tanto che non conviveva più con la madre e aveva contratto matrimonio con la sig.ra in data 24.06.2023 e che Parte_2 il sig. aveva costituito un nuovo nucleo familiare con la sig.ra dalla cui Parte_1 Parte_3 unione era nata la figlia , nei cui confronti ha degli oneri di mantenimento. Per_4
Alla luce delle dette circostanze, le parti chiedevano congiuntamente al Tribunale, previa fissazione di udienza e sua sostituzione con il deposito di note scritte, di modificare le condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1100/2008 emessa in data 25.09.2008 dal Tribunale di Ravenna come segue: “
1. Si dà atto che e sono maggiorenni e, pertanto, si accorderanno Persona_1 Persona_2 autonomamente e direttamente con i genitori circa la frequentazione degli stessi.
2. In considerazione del fatto che è diventato economicamente autosufficiente e Persona_2 capace di provvedere al proprio sostentamento dal punto di vista economico, revocare l'obbligo di contribuzione mensile nel mantenimento ordinario e straordinario del figlio in capo al NO Parte_1
;
[...]
3. In considerazione del fatto che è diventato economicamente autosufficiente e Persona_1 capace di provvedere al proprio sostentamento dal punto di vista economico, revocare l'obbligo di accollo integrale del mantenimento ordinario e straordinario del figlio in capo al NO Parte_1
;
[...]
4. Essendo revocato l'obbligo di contribuzione nel mantenimento dei figli e in capo Per_2 Per_1 al NO , revocare l'invito alla società C.F. Parte_1 CP_3 P.IVA_1
, con sede legale in 00144 Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1 ed indirizzo pec PartitaIVA_2
a corrispondere direttamente alla NOa , entro il 5 di ogni Email_1 Controparte_1
pagina 2 di 3 mese, l'importo mensile di €. 219,68, così come oggi rivalutato secondo aggiornamento ISTAT, detraendolo dallo stipendio mensile del NO Parte_1
5. Le spese relative al presente procedimento saranno integralmente a carico del NO ”. Pt_1
Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 17.05.2024, il Giudice delegato fissava udienza in data 23.10.2024, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 24.05.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso. Con ordinanza emessa in data 18.12.2024, il Giudice delegato, lette le note scritte depositate dalle parti e preso atto del parere favorevole del Pubblico Ministero, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Con successiva ordinanza emessa in data 30.01.2025, a revoca della precedente ordinanza di rimessione della causa al Collegio, il Giudice delegato, dopo aver rilevato che i due figli e Per_1
non risultavano più residenti con i genitori con la conseguenza per cui le parti non erano più Per_2 legittimate processualmente in relazione alle domande relative al loro mantenimento, invitava le stesse a produrre dichiarazioni di adesione dei figli alle conclusioni di cui al ricorso dai medesimi sottoscritte, con in allegato fotocopie dei loro documenti di identità, e rinviava il processo all'udienza del 26.03.2025, disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. In data 16.03.2025, le parti provvedevano a depositare le dichiarazioni di adesione dei figli e le note scritte in cui insistevano per la modifica delle condizioni di divorzio come da ricorso. Con ordinanza emessa in data 24.07.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, alla luce della documentazione prodotta e considerato come i figli e abbiano dichiarato di aderire alle conclusioni di cui al Per_1 Per_2 ricorso, deve ritenersi provato il raggiungimento della loro autosufficienza economica. Non vi sono pertanto motivi ostativi all'omologa delle condizioni contenute nel ricorso a modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1100/2008 emessa dal Tribunale di Ravenna. Il Collegio prende atto dell'accordo delle parti sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico , visti gli artt. 473-bis.29 e 473-bis.51 c.p.c., a parziale modifica della sentenza di Parte_4 cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1100/2008 del 25.09.2008, così decide:
- OMOLOGA le condizioni contenute nel ricorso congiunto, come riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
- PRENDE ATTO dell'accordo delle parti sulle spese di lite. Così deciso in Ravenna, nella Camera di Consiglio del 20 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Elena Orlandi dott. Giovanni Treré pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1773/2024 promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Lugo (RA), Via Risorgimento n. 62 int. 2, con il patrocinio dell'avv. ELISA POGGIOLI, ed elettivamente domiciliato nel suo studio, sito a Ravenna, Viale della Lirica n. 61
- ATTORE -
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], con il patrocinio dell'avv. ELISA POGGIOLI, ed elettivamente domiciliata nel suo studio, sito a Ravenna, Viale della Lirica n. 61
- ATTORE -
e con il parere obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da note scritte depositate telematicamente in data 16.03.2025.
In data 23.05.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio ex artt. 473-bis.47 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 01.05.2024, e adivano l'intestato Parte_1 Controparte_1
Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio concordatario a Ragusa in data 02.03.1991, con opzione per il regime di separazione dei beni, che, dalla loro unione, erano nati a Ragusa i figli Per_1
in data 01.08.1991 e in data 19.07.1993, che, in data 21.10.2002, il Tribunale
[...] Persona_2 di Ravenna, con decreto cron n. 22342 del 21.10.2002, omologava la loro separazione consensuale alle condizioni da loro concordate, che, con successiva sentenza n. 1100/2008 emessa in data 25.09.2008, il Tribunale di Ravenna dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto e che le condizioni di divorzio prevedevano l'affidamento dei due figli ad entrambi i genitori, la collocazione del figlio presso il padre e del figlio presso la madre e che il sig. Per_1 Per_2
corrispondesse alla madre a titolo di contributo al mantenimento del figlio l'importo Pt_1 Per_2 mensile di euro 200,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie di carattere scolastico, con accollo integrale delle spese di mantenimento ordinario e straordinario del figlio . Per_1
Le parti deducevano altresì che, nelle more, il figlio era diventato maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente, avendo costituito nel mese di dicembre 2021 la ditta individuale CO e convivendo stabilmente con la compagna , dalla cui unione era nata in [...] CP_2
13.09.2023 la figlia che anche il figlio da tempo aveva reperito Persona_3 Per_2 un'occupazione lavorativa che l'aveva reso economicamente autosufficiente, tanto che non conviveva più con la madre e aveva contratto matrimonio con la sig.ra in data 24.06.2023 e che Parte_2 il sig. aveva costituito un nuovo nucleo familiare con la sig.ra dalla cui Parte_1 Parte_3 unione era nata la figlia , nei cui confronti ha degli oneri di mantenimento. Per_4
Alla luce delle dette circostanze, le parti chiedevano congiuntamente al Tribunale, previa fissazione di udienza e sua sostituzione con il deposito di note scritte, di modificare le condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1100/2008 emessa in data 25.09.2008 dal Tribunale di Ravenna come segue: “
1. Si dà atto che e sono maggiorenni e, pertanto, si accorderanno Persona_1 Persona_2 autonomamente e direttamente con i genitori circa la frequentazione degli stessi.
2. In considerazione del fatto che è diventato economicamente autosufficiente e Persona_2 capace di provvedere al proprio sostentamento dal punto di vista economico, revocare l'obbligo di contribuzione mensile nel mantenimento ordinario e straordinario del figlio in capo al NO Parte_1
;
[...]
3. In considerazione del fatto che è diventato economicamente autosufficiente e Persona_1 capace di provvedere al proprio sostentamento dal punto di vista economico, revocare l'obbligo di accollo integrale del mantenimento ordinario e straordinario del figlio in capo al NO Parte_1
;
[...]
4. Essendo revocato l'obbligo di contribuzione nel mantenimento dei figli e in capo Per_2 Per_1 al NO , revocare l'invito alla società C.F. Parte_1 CP_3 P.IVA_1
, con sede legale in 00144 Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1 ed indirizzo pec PartitaIVA_2
a corrispondere direttamente alla NOa , entro il 5 di ogni Email_1 Controparte_1
pagina 2 di 3 mese, l'importo mensile di €. 219,68, così come oggi rivalutato secondo aggiornamento ISTAT, detraendolo dallo stipendio mensile del NO Parte_1
5. Le spese relative al presente procedimento saranno integralmente a carico del NO ”. Pt_1
Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 17.05.2024, il Giudice delegato fissava udienza in data 23.10.2024, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 24.05.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso. Con ordinanza emessa in data 18.12.2024, il Giudice delegato, lette le note scritte depositate dalle parti e preso atto del parere favorevole del Pubblico Ministero, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Con successiva ordinanza emessa in data 30.01.2025, a revoca della precedente ordinanza di rimessione della causa al Collegio, il Giudice delegato, dopo aver rilevato che i due figli e Per_1
non risultavano più residenti con i genitori con la conseguenza per cui le parti non erano più Per_2 legittimate processualmente in relazione alle domande relative al loro mantenimento, invitava le stesse a produrre dichiarazioni di adesione dei figli alle conclusioni di cui al ricorso dai medesimi sottoscritte, con in allegato fotocopie dei loro documenti di identità, e rinviava il processo all'udienza del 26.03.2025, disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. In data 16.03.2025, le parti provvedevano a depositare le dichiarazioni di adesione dei figli e le note scritte in cui insistevano per la modifica delle condizioni di divorzio come da ricorso. Con ordinanza emessa in data 24.07.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, alla luce della documentazione prodotta e considerato come i figli e abbiano dichiarato di aderire alle conclusioni di cui al Per_1 Per_2 ricorso, deve ritenersi provato il raggiungimento della loro autosufficienza economica. Non vi sono pertanto motivi ostativi all'omologa delle condizioni contenute nel ricorso a modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1100/2008 emessa dal Tribunale di Ravenna. Il Collegio prende atto dell'accordo delle parti sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico , visti gli artt. 473-bis.29 e 473-bis.51 c.p.c., a parziale modifica della sentenza di Parte_4 cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1100/2008 del 25.09.2008, così decide:
- OMOLOGA le condizioni contenute nel ricorso congiunto, come riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
- PRENDE ATTO dell'accordo delle parti sulle spese di lite. Così deciso in Ravenna, nella Camera di Consiglio del 20 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Elena Orlandi dott. Giovanni Treré pagina 3 di 3