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Sentenza 29 maggio 2024
Sentenza 29 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 29/05/2024, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Nicola Sinisi Presidente dott. Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 1144/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti GARBAZZA ILARIA e BARIGAZZI DANIELA
e
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2
dagli Avv.ti GARBAZZA ILARIA e BARIGAZZI DANIELA
con il parere del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
IL TR I B U N A L E
vista la domanda congiunta proposta da e Parte_1 [...]
on ricorso depositato il 15/02/2024 per la cessazione degli effetti Parte_2
civili del loro matrimonio, unione celebrata a Fornovo di Taro (PR) il 25/07/1998; rilevato che dall'unione dei coniugi è nato in data [...] il figlio, ; Per_1
pagina 1 di 3 rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni posto che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge dal 11/10/2022, data dell'udienza cartolare innanzi al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del Tribunale di Parma del 13/10/2022;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
preso atto del fatto che le parti hanno ribadito nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di non volersi riconciliare e di voler sottoporre la domanda congiunta alle condizioni di cui al ricorso;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali del figlio maggiorenne;
visto il parere favorevole espresso dal P.M. in data 26/02/2024; visto l'art. 473 bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nato a [...] il Parte_1
17/08/1963, e nata a [...] il [...], Parte_2
celebrato a FORNOVO TARO il 25/07/1998 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di FORNOVO TARO al n. 15, parte 2, serie A, anno
1998;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle condizioni di cui al ricorso congiunto, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di FORNOVO TARO di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza pagina 2 di 3 e alle ulteriori incombenze di legge;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 24/05/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Nicola Sinisi
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