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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/08/2025, n. 11777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11777 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa LE ON, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 25779 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Catania, alla Via Monfalcone n. CodiceFiscale_1
22, presso lo studio dell'Avv. Fortunato D. Creaco, che lo rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione in opposizione.
Opponente
E con sede legale in Sesto San Giovanni (MI), al Viale Ercole CP_1
Marelli n. 165 (C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1 [...]
- in qualità di procuratrice di giusta procura CP_2 Controparte_3 conferita con scrittura privata autenticata dal Notaio in data 5 Persona_1 maggio 2020 (rep. n. 188153; racc. n. 18699) – elettivamente domiciliata in Milano, alla
Via Vincenzo Monti n. 2, presso lo studio dell'Avv. Roberta Costanzo, che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore.
Opposta
OGGETTO: Opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 3018/2021, reso dal
Tribunale di Roma il 08.02.2021.
CONCLUSIONI.
1 per l'opponente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della spiegata opposizione, revocare il Decreto Ingiuntivo n.
3018/2021, con condanna della società opposta alla rifusione delle spese processuali”; per l'opposta: “Voglia il Tribunale, contrariis rejectis, rigettare l'opposizione proposta da dacché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, Parte_1 confermare integralmente il Decreto Ingiuntivo n. 3018/2021 condannando l'opponente al pagamento dell'importo di euro 73.092,42 ovvero della diversa somma accertata come dovuta in corso di causa, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento di ciascuna fattura e fino all'effettivo soddisfo.
In caso di mancato accoglimento della domanda di cui sopra, accertare e dichiarare che ha reso il servizio di somministrazione di energia elettrica Controparte_3 sopportando i costi di fornitura, di trasporto e dispacciamento ai punti di prelievo meglio indicati in atti e, per l'effetto, condannare al pagamento Parte_1 dell'importo di euro 73.092,42 ovvero della diversa somma accertata come dovuta in corso di causa, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento di ciascuna fattura e fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., la in qualità di procuratrice di CP_1 deduceva che Controparte_3
➢ aveva concluso, con , un contratto per la Controparte_3 Parte_1 somministrazione di energia elettrica a servizio dell'impresa nella titolarità del predetto “cliente”, corrente in Acireale (CT), alla Via Cantagallo n. 29 e distinta dalla ditta “Sapore di Pane”;
➢ a fronte dell'energia elettrica erogata aveva maturato un Controparte_3 credito di complessivi euro 73.092,42, portato dalle fatture n. 3080320301 del 9 dicembre 2019 e n. 4007035610 del 18 gennaio 2020;
➢ nonostante le reiterate diffide non aveva inteso provvedere al Parte_1 pagamento del dovuto per i consumi fatturati.
2 Ciò premesso, la nella dedotta qualità, chiedeva ingiungersi, a CP_1
, il pagamento della suindicata somma di euro 73.092,42, oltre Parte_1 interessi ex D.Lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento di ciascuna fattura, ed oltre, ancora, le spese del procedimento monitorio.
In accoglimento del ricorso il Tribunale di Roma emetteva il Decreto Ingiuntivo n.
3018/2021, depositato l'8 febbraio 2021 e notificato all'ingiunto il 24 febbraio 2021.
Avverso il suindicato provvedimento monitorio proponeva opposizione Parte_1
, con atto notificato il 31 marzo 2021.
[...]
L'opponente, in via preliminare, eccepiva l'estinzione per prescrizione dell'avverso credito per vano decorso del termine biennale previsto dall'art. 1, IV co., della L. n.
205/2017 (Legge di bilancio 2018); a tal proposito evidenziava che
➢ la fattura n. 3080320301, emessa, in data 9 dicembre 2019 per l'importo di euro 64.789,02, aveva ad oggetto il ricalcolo dei corrispettivi e relative imposte asseritamente dovuti per consumi del periodo compreso tra l'ottobre
2011 ed il novembre 2017;
➢ la fattura n. 4007035610, emessa, il 18 gennaio 2020 per l'importo di euro
8.359,09, conteneva il ricalcolo dei corrispettivi e relative imposte asseritamente dovuti per i consumi del periodo compreso tra dicembre 2017 ed ottobre 2018;
➢ le suindicate fatture non erano mai pervenute al suo indirizzo, onde Egli aveva avuto contezza delle stesse solo in seguito alla notifica del provvedimento monitorio e, dunque, allorquando era ormai già decorso il termine biennale di prescrizione.
L'opponente aggiungeva che, in ogni caso, nulla poteva essergli richiesto per consumi di energia elettrica relativi al punto di prelievo in contestazione atteso che Egli da tempo non esercitava più l'attività di impresa nei locali siti in Acireale (CT), alla Via
Cantagallo n. 29 e di tanto aveva dato debita comunicazione ad Controparte_3 chiedendo l'interruzione del rapporto di fornitura già in essere;
contestava, comunque, nel quantum l'avversa pretesa rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
All'esito della notifica dell'atto di citazione in opposizione si costituiva la CP_1
in qualità di procuratrice di la quale contestava
[...] Controparte_3 integralmente le avverse ragioni di opposizione deducendo, inter alia, che
3 ➢ le fatture poste a base del ricorso erano state emesse, a conguaglio, sulla scorta dei dati di consumo reali, rilevati e comunicati ad dal Controparte_3
“distributore di zona, ovvero da Enel Distribuzione S.p.A.;
➢ con riferimento al credito azionato con il ricorso monitorio trovava applicazione il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c. e non quello biennale invocato dall'opponente;
➢ inoltre, nel caso concreto il cennato termine quinquennale di prescrizione era stato più volte interrotto, anche con l'invio di diffide e richieste stragiudiziali di pagamento;
➢ con l'atto di citazione in opposizione aveva formulato Parte_1 eccezioni del tutto generiche, onde i fatti costitutivi del credito di CP_3 dovevano considerarsi acclarati;
[...]
➢ inoltre, le fatture poste a base del ricorso monitorio, corredate dell'estratto autentico delle scritture contabili di anche nel giudizio a Controparte_3 cognizione piena integravano prova del credito, in difetto di contestazioni specifiche e circostanziate.
Indi la illustrate le ragioni a fondamento delle domande svolte in CP_1 rappresentanza di rassegnava le conclusioni richiamate in Controparte_3 premessa.
Incardinatasi la lite, si provvedeva all'istruttoria con la sola acquisizione della documentazione prodotta;
infine, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., comunicata il 14 gennaio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
************************
Ritiene questo Giudice che – alla luce delle complessive emergenze in atti - debba pervenirsi all'accoglimento dell'opposizione proposta da , con Parte_1 conseguente revoca del Decreto Ingiuntivo n. 3018/2021 ed integrale rigetto della domanda di pagamento formulata con il ricorso monitorio.
4 L'odierno opponente ha, innanzitutto, eccepito l'estinzione per prescrizione sia del credito di euro 64.789,03, portato dalla fattura n. 30803203301 emessa il 9 dicembre
2019, sia dell'ulteriore credito di euro 8.359,09 portato dalla fattura n. 4007035610 del
18 gennaio 2020; ha precisato che le cennate fatture avevano ad oggetto il dovuto a conguaglio per consumi reali relativi, rispettivamente, al periodo compreso tra l'ottobre
2011 ed il novembre 2017 (la prima) ed alle mensilità comprese tra dicembre 2017 ed ottobre 2018 (la seconda).
ha anche dedotto di non aver mai ricevuto le suindicate fatture e Parte_1 di aver avuto contezza delle stesse – e, dunque, anche della richiesta di pagamento dei corrispettivi ivi indicati – solo all'atto della notifica del ricorso monitorio.
Ciò posto, anche in considerazione delle argomentazioni svolte dalla società opposta
– che, al fine di contrastare l'avversa eccezione preliminare di merito, ha dedotto, tra l'altro, che con riferimento ai crediti in contestazione operava il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c. – giova evidenziare che, in realtà, nella materia sono state apportate significative modifiche dalla Legge di bilancio 2018 (le cui previsioni – come di seguito si andrà a specificare – sono senz'altro applicabili, ratione temporis, nella fatispecie concreta).
Ed infatti, l'art. 1 della L. n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018, appunto), al quarto comma, prevede, inter alia, quanto segue: “Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni”.
Il medesimo art. 1 della L. n. 205/2017, al decimo comma, prevede poi che le disposizioni di cui al surrichiamato quarto comma “si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”.
5 Per completezza di argomentazione va rammentato che il quinto comma dell'art. 1 della citata L. n. 205/2017 così recitava: “Le disposizioni di cui al comma IV non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente”.
Il comma V da ultimo richiamato è stato, tuttavia, abrogato dall'art. 1, comma 295, della L. n. 27 dicembre 2019, n. 160, con effetto dall'1 gennaio 2020.
Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta, va preliminarmente osservato che entrambe le fatture poste a base del ricorso monitorio risultano essere state emesse dopo l'1 marzo 2018 e, comunque, recano, quale data di scadenza, rispettivamente, quella dell'8 gennaio 2020 (la n. 3080320301) e quella del 17 febbraio 2020 (la n. 4007035610); pertanto, relativamente agli importi in essa indicati, trova senz'altro applicazione la nuova disciplina in tema di prescrizione di cui al'art. 1, commi da 4 a 10, della L. n. 205/2017.
Va, poi, evidenziato che l'eccezione di prescrizione sollevata da è Parte_1 certamente fondata con riferimento all'intero credito di euro 64.789,02, portato dalla fattura n. 3080320301 del 9 dicembre 2019. Invero, la fattura in questione risulta avere ad oggetto le somme richieste a conguaglio sui consumi di energia elettrica per mensilità (da ottobre 2011 a novembre 2017) tutte antecedenti al biennio precedente la medesima data di fatturazione;
e di tanto era ben consapevole la Controparte_3 quale, non a caso, nell'incipit di detta fattura, in ossequio ai doveri di trasparenza chiarezza ed informazione gravanti a suo carico, poneva il seguente “avvertimento”:
“La presente fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che potrebbero non essere pagati qualora la responsabilità del ritardo di fatturazione di tali importo non sia a Lei attribuibile, in applicazione della Legge di bilancio 2018
(Legge n. 205/2017).
Né risulta che prima dell'emissione della suindicata fattura siano intervenuti atti idonei ad interrompere il termine biennale di prescrizione (ripetesi, già decorso alla stessa data di emissione della suindicata fattura); ed anzi l'odierna opposta – gravata dall'onere di allegare e dimostrare gli atti idonei ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2943 c.c. – pur avendo dedotto di aver più volte interrotto il corso della prescrizione, non ha né specificamente indicato né provato i numerosi atti interruttivi asseritamente
6 posti in essere, ché, invece, si è limitata a produrre una lettera di diffida datata 17 settembre 2020, inviata a mezzo lettera raccomandata pervenuta all'indirizzo di il 23 settembre 2020 ovvero, ancora una volta, allorquando il credito Parte_1 di euro 64.789,02 di cui alla fattura n. 3080320301 era da tempo già estinto per prescrizione.
Ritiene, poi, questo Giudice che, alla luce delle complessive emergenze in atti, debba ritenersi in massima parte estinto per prescrizione anche il credito di complessivi euro
8.359,09 portato dalla fattura n. 4007035610 del 18 gennaio 2020.
In proposito va rilevato che , fin dall'atto di citazione in Parte_1 opposizione, ha dedotto di non aver ricevuto le suindicate due fatture, poste a base del ricorso monitorio (fatture che, nell'intestazione, recano entrambe, quale indirizzo di destinazione, quello di Via V. Cantagallo n. 29, Acireale, sede del Parte_2
; l'odierno opponente, a motivo di quanto sopra, ha anche allegato che da anni non
[...] era più titolare dell'impresa individuale Sapore di Pane corrente in Acireale, al suindicato indirizzo.
Nonostante le cennate allegazioni e doglianze, la in qualità di CP_1 procuratrice della nulla ha specificamente opposto, avendo omesso Controparte_3 di provare l'avvenuta effettiva spedizione ed il recapito delle fatture per cui è causa a
; il che, naturalmente, rileva anche ai fini della prescrizione atteso Parte_1 che, non essendovi prova del fatto che la fattura n. 4007035610 sia effettivamente pervenuta nella sfera dell'odierno opponente già nel gennaio 2020, non può che ritenersi che il primo atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito di cui alla prefata fattura sia costituito dalla lettera raccomandata di diffida ricevuta da Parte_1 solo in data 23 settembre 2020, ovvero allorquando era già decorso il termine biennale di prescrizione per gli importi fatturati a conguaglio sui consumi rilevati per le mensilità fino a settembre 2018 o, quantomeno, fino ad agosto 2018.
Ad ogni buon conto, anche con limitato riferimento al minimo credito residuo per il quale l'eccezione di prescrizione non può trovare accoglimento, la domanda di pagamento proposta con il ricorso monitorio va rigettata;
e tanto per l'assorbente considerazione che, nonostante l'eccezione di “difetto di legittimazione passiva”
(rectius di difetto di titolarità del rapporto sostanziale dedotto in lite) sollevata
7 dall'odierno opponente fin dall'atto introduttivo del giudizio, la nella CP_1 qualità, non ha offerto univoci elementi a conforto della effettiva riferibilità, a
, dell'utenza elettrica a servizio dei locali siti in Acireale, alla Via V. Parte_1
Cantagallo n. 29, destinati all'esercizio dell'attività di panificio sotto la Parte_3
[...]
Al contrario, in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, l'odierna opposta ha prodotto copia di due contratti, aventi ad oggetto la richiesta di fornitura, da
[...]
dell'energia elettrica per il panificio Sapore di Pane corrente in CP_3
Acireale, alla Via Cantagallo n. 29, datati 15 novembre 2016 e 29 giugno 2017; ebbene, nei cennati documenti contrattuali la parte titolare dell'impresa e richiedente la somministrazione risulta essere non bensì tal Parte_1 Persona_2
Né a fornire prova della effettiva titolarità e disponibilità, in capo a Parte_1
, del rapporto di somministrazione e del POD per cui è causa, anche per i
[...] periodi considerati nelle fatture poste a base del ricorso monitorio, possono valere i documenti prodotti dalla opposta in allegato alla memoria ex art. 183, VI co., n. 2, c.p.c. ché, invece, dal documento denominato “verifica trasporto POD IT001E04853507” emerge come gli stessi dati interni nella disponibilità di fossero Controparte_3 tutt'altro che indicativi della persistente titolarità, in capo all'opponente, del POD in questione dal 2010 e fino all'ottobre 2018.
In conclusione, dunque, in accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
deve pervenirsi alla revoca del Decreto Ingiuntivo n. 3018/2021 ed all'integrale
[...] rigetto della domanda di pagamento formulata con il ricorso monitorio dalla CP_1
in qualità di procuratrice di
[...] Controparte_3
Alla soccombenza consegue la condanna della in qualità di CP_1 procuratrice di alla rifusione delle spese del presente giudizio, Controparte_3 nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali in concreto espletate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come adeguati con D.M. n. 147/2022.
8 Il pagamento delle cennate spese di lite va disposto in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002, atteso che risulta essere stato Parte_1 ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa LE ON, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 25779/2021 R.G., così provvede:
- Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Parte_1
Decreto Ingiuntivo n. 3018/2021, reso dal Tribunale di Roma in data 8 febbraio
2021, e rigetta integralmente la domanda di pagamento formulata con il ricorso monitorio.
- Condanna la in qualità di procuratrice di CP_1 Controparte_3 alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro
8.406,50 – di cui euro 406,50 per spese vive prenotate a debito ed euro 8.000,00 per compensi professionali – oltre rimborso forfetario spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
- Dispone che il pagamento delle spese processuali, come innanzi liquidate, sia eseguito in favore dello Stato, atteso che risulta ammesso al Parte_1 patrocinio di cui al D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso, in Roma, il 22 luglio 2025.
Il Giudice
LE ON
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa LE ON, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 25779 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Catania, alla Via Monfalcone n. CodiceFiscale_1
22, presso lo studio dell'Avv. Fortunato D. Creaco, che lo rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione in opposizione.
Opponente
E con sede legale in Sesto San Giovanni (MI), al Viale Ercole CP_1
Marelli n. 165 (C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1 [...]
- in qualità di procuratrice di giusta procura CP_2 Controparte_3 conferita con scrittura privata autenticata dal Notaio in data 5 Persona_1 maggio 2020 (rep. n. 188153; racc. n. 18699) – elettivamente domiciliata in Milano, alla
Via Vincenzo Monti n. 2, presso lo studio dell'Avv. Roberta Costanzo, che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore.
Opposta
OGGETTO: Opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 3018/2021, reso dal
Tribunale di Roma il 08.02.2021.
CONCLUSIONI.
1 per l'opponente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della spiegata opposizione, revocare il Decreto Ingiuntivo n.
3018/2021, con condanna della società opposta alla rifusione delle spese processuali”; per l'opposta: “Voglia il Tribunale, contrariis rejectis, rigettare l'opposizione proposta da dacché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, Parte_1 confermare integralmente il Decreto Ingiuntivo n. 3018/2021 condannando l'opponente al pagamento dell'importo di euro 73.092,42 ovvero della diversa somma accertata come dovuta in corso di causa, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento di ciascuna fattura e fino all'effettivo soddisfo.
In caso di mancato accoglimento della domanda di cui sopra, accertare e dichiarare che ha reso il servizio di somministrazione di energia elettrica Controparte_3 sopportando i costi di fornitura, di trasporto e dispacciamento ai punti di prelievo meglio indicati in atti e, per l'effetto, condannare al pagamento Parte_1 dell'importo di euro 73.092,42 ovvero della diversa somma accertata come dovuta in corso di causa, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento di ciascuna fattura e fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., la in qualità di procuratrice di CP_1 deduceva che Controparte_3
➢ aveva concluso, con , un contratto per la Controparte_3 Parte_1 somministrazione di energia elettrica a servizio dell'impresa nella titolarità del predetto “cliente”, corrente in Acireale (CT), alla Via Cantagallo n. 29 e distinta dalla ditta “Sapore di Pane”;
➢ a fronte dell'energia elettrica erogata aveva maturato un Controparte_3 credito di complessivi euro 73.092,42, portato dalle fatture n. 3080320301 del 9 dicembre 2019 e n. 4007035610 del 18 gennaio 2020;
➢ nonostante le reiterate diffide non aveva inteso provvedere al Parte_1 pagamento del dovuto per i consumi fatturati.
2 Ciò premesso, la nella dedotta qualità, chiedeva ingiungersi, a CP_1
, il pagamento della suindicata somma di euro 73.092,42, oltre Parte_1 interessi ex D.Lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento di ciascuna fattura, ed oltre, ancora, le spese del procedimento monitorio.
In accoglimento del ricorso il Tribunale di Roma emetteva il Decreto Ingiuntivo n.
3018/2021, depositato l'8 febbraio 2021 e notificato all'ingiunto il 24 febbraio 2021.
Avverso il suindicato provvedimento monitorio proponeva opposizione Parte_1
, con atto notificato il 31 marzo 2021.
[...]
L'opponente, in via preliminare, eccepiva l'estinzione per prescrizione dell'avverso credito per vano decorso del termine biennale previsto dall'art. 1, IV co., della L. n.
205/2017 (Legge di bilancio 2018); a tal proposito evidenziava che
➢ la fattura n. 3080320301, emessa, in data 9 dicembre 2019 per l'importo di euro 64.789,02, aveva ad oggetto il ricalcolo dei corrispettivi e relative imposte asseritamente dovuti per consumi del periodo compreso tra l'ottobre
2011 ed il novembre 2017;
➢ la fattura n. 4007035610, emessa, il 18 gennaio 2020 per l'importo di euro
8.359,09, conteneva il ricalcolo dei corrispettivi e relative imposte asseritamente dovuti per i consumi del periodo compreso tra dicembre 2017 ed ottobre 2018;
➢ le suindicate fatture non erano mai pervenute al suo indirizzo, onde Egli aveva avuto contezza delle stesse solo in seguito alla notifica del provvedimento monitorio e, dunque, allorquando era ormai già decorso il termine biennale di prescrizione.
L'opponente aggiungeva che, in ogni caso, nulla poteva essergli richiesto per consumi di energia elettrica relativi al punto di prelievo in contestazione atteso che Egli da tempo non esercitava più l'attività di impresa nei locali siti in Acireale (CT), alla Via
Cantagallo n. 29 e di tanto aveva dato debita comunicazione ad Controparte_3 chiedendo l'interruzione del rapporto di fornitura già in essere;
contestava, comunque, nel quantum l'avversa pretesa rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
All'esito della notifica dell'atto di citazione in opposizione si costituiva la CP_1
in qualità di procuratrice di la quale contestava
[...] Controparte_3 integralmente le avverse ragioni di opposizione deducendo, inter alia, che
3 ➢ le fatture poste a base del ricorso erano state emesse, a conguaglio, sulla scorta dei dati di consumo reali, rilevati e comunicati ad dal Controparte_3
“distributore di zona, ovvero da Enel Distribuzione S.p.A.;
➢ con riferimento al credito azionato con il ricorso monitorio trovava applicazione il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c. e non quello biennale invocato dall'opponente;
➢ inoltre, nel caso concreto il cennato termine quinquennale di prescrizione era stato più volte interrotto, anche con l'invio di diffide e richieste stragiudiziali di pagamento;
➢ con l'atto di citazione in opposizione aveva formulato Parte_1 eccezioni del tutto generiche, onde i fatti costitutivi del credito di CP_3 dovevano considerarsi acclarati;
[...]
➢ inoltre, le fatture poste a base del ricorso monitorio, corredate dell'estratto autentico delle scritture contabili di anche nel giudizio a Controparte_3 cognizione piena integravano prova del credito, in difetto di contestazioni specifiche e circostanziate.
Indi la illustrate le ragioni a fondamento delle domande svolte in CP_1 rappresentanza di rassegnava le conclusioni richiamate in Controparte_3 premessa.
Incardinatasi la lite, si provvedeva all'istruttoria con la sola acquisizione della documentazione prodotta;
infine, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., comunicata il 14 gennaio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
************************
Ritiene questo Giudice che – alla luce delle complessive emergenze in atti - debba pervenirsi all'accoglimento dell'opposizione proposta da , con Parte_1 conseguente revoca del Decreto Ingiuntivo n. 3018/2021 ed integrale rigetto della domanda di pagamento formulata con il ricorso monitorio.
4 L'odierno opponente ha, innanzitutto, eccepito l'estinzione per prescrizione sia del credito di euro 64.789,03, portato dalla fattura n. 30803203301 emessa il 9 dicembre
2019, sia dell'ulteriore credito di euro 8.359,09 portato dalla fattura n. 4007035610 del
18 gennaio 2020; ha precisato che le cennate fatture avevano ad oggetto il dovuto a conguaglio per consumi reali relativi, rispettivamente, al periodo compreso tra l'ottobre
2011 ed il novembre 2017 (la prima) ed alle mensilità comprese tra dicembre 2017 ed ottobre 2018 (la seconda).
ha anche dedotto di non aver mai ricevuto le suindicate fatture e Parte_1 di aver avuto contezza delle stesse – e, dunque, anche della richiesta di pagamento dei corrispettivi ivi indicati – solo all'atto della notifica del ricorso monitorio.
Ciò posto, anche in considerazione delle argomentazioni svolte dalla società opposta
– che, al fine di contrastare l'avversa eccezione preliminare di merito, ha dedotto, tra l'altro, che con riferimento ai crediti in contestazione operava il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c. – giova evidenziare che, in realtà, nella materia sono state apportate significative modifiche dalla Legge di bilancio 2018 (le cui previsioni – come di seguito si andrà a specificare – sono senz'altro applicabili, ratione temporis, nella fatispecie concreta).
Ed infatti, l'art. 1 della L. n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018, appunto), al quarto comma, prevede, inter alia, quanto segue: “Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni”.
Il medesimo art. 1 della L. n. 205/2017, al decimo comma, prevede poi che le disposizioni di cui al surrichiamato quarto comma “si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”.
5 Per completezza di argomentazione va rammentato che il quinto comma dell'art. 1 della citata L. n. 205/2017 così recitava: “Le disposizioni di cui al comma IV non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente”.
Il comma V da ultimo richiamato è stato, tuttavia, abrogato dall'art. 1, comma 295, della L. n. 27 dicembre 2019, n. 160, con effetto dall'1 gennaio 2020.
Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta, va preliminarmente osservato che entrambe le fatture poste a base del ricorso monitorio risultano essere state emesse dopo l'1 marzo 2018 e, comunque, recano, quale data di scadenza, rispettivamente, quella dell'8 gennaio 2020 (la n. 3080320301) e quella del 17 febbraio 2020 (la n. 4007035610); pertanto, relativamente agli importi in essa indicati, trova senz'altro applicazione la nuova disciplina in tema di prescrizione di cui al'art. 1, commi da 4 a 10, della L. n. 205/2017.
Va, poi, evidenziato che l'eccezione di prescrizione sollevata da è Parte_1 certamente fondata con riferimento all'intero credito di euro 64.789,02, portato dalla fattura n. 3080320301 del 9 dicembre 2019. Invero, la fattura in questione risulta avere ad oggetto le somme richieste a conguaglio sui consumi di energia elettrica per mensilità (da ottobre 2011 a novembre 2017) tutte antecedenti al biennio precedente la medesima data di fatturazione;
e di tanto era ben consapevole la Controparte_3 quale, non a caso, nell'incipit di detta fattura, in ossequio ai doveri di trasparenza chiarezza ed informazione gravanti a suo carico, poneva il seguente “avvertimento”:
“La presente fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che potrebbero non essere pagati qualora la responsabilità del ritardo di fatturazione di tali importo non sia a Lei attribuibile, in applicazione della Legge di bilancio 2018
(Legge n. 205/2017).
Né risulta che prima dell'emissione della suindicata fattura siano intervenuti atti idonei ad interrompere il termine biennale di prescrizione (ripetesi, già decorso alla stessa data di emissione della suindicata fattura); ed anzi l'odierna opposta – gravata dall'onere di allegare e dimostrare gli atti idonei ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2943 c.c. – pur avendo dedotto di aver più volte interrotto il corso della prescrizione, non ha né specificamente indicato né provato i numerosi atti interruttivi asseritamente
6 posti in essere, ché, invece, si è limitata a produrre una lettera di diffida datata 17 settembre 2020, inviata a mezzo lettera raccomandata pervenuta all'indirizzo di il 23 settembre 2020 ovvero, ancora una volta, allorquando il credito Parte_1 di euro 64.789,02 di cui alla fattura n. 3080320301 era da tempo già estinto per prescrizione.
Ritiene, poi, questo Giudice che, alla luce delle complessive emergenze in atti, debba ritenersi in massima parte estinto per prescrizione anche il credito di complessivi euro
8.359,09 portato dalla fattura n. 4007035610 del 18 gennaio 2020.
In proposito va rilevato che , fin dall'atto di citazione in Parte_1 opposizione, ha dedotto di non aver ricevuto le suindicate due fatture, poste a base del ricorso monitorio (fatture che, nell'intestazione, recano entrambe, quale indirizzo di destinazione, quello di Via V. Cantagallo n. 29, Acireale, sede del Parte_2
; l'odierno opponente, a motivo di quanto sopra, ha anche allegato che da anni non
[...] era più titolare dell'impresa individuale Sapore di Pane corrente in Acireale, al suindicato indirizzo.
Nonostante le cennate allegazioni e doglianze, la in qualità di CP_1 procuratrice della nulla ha specificamente opposto, avendo omesso Controparte_3 di provare l'avvenuta effettiva spedizione ed il recapito delle fatture per cui è causa a
; il che, naturalmente, rileva anche ai fini della prescrizione atteso Parte_1 che, non essendovi prova del fatto che la fattura n. 4007035610 sia effettivamente pervenuta nella sfera dell'odierno opponente già nel gennaio 2020, non può che ritenersi che il primo atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito di cui alla prefata fattura sia costituito dalla lettera raccomandata di diffida ricevuta da Parte_1 solo in data 23 settembre 2020, ovvero allorquando era già decorso il termine biennale di prescrizione per gli importi fatturati a conguaglio sui consumi rilevati per le mensilità fino a settembre 2018 o, quantomeno, fino ad agosto 2018.
Ad ogni buon conto, anche con limitato riferimento al minimo credito residuo per il quale l'eccezione di prescrizione non può trovare accoglimento, la domanda di pagamento proposta con il ricorso monitorio va rigettata;
e tanto per l'assorbente considerazione che, nonostante l'eccezione di “difetto di legittimazione passiva”
(rectius di difetto di titolarità del rapporto sostanziale dedotto in lite) sollevata
7 dall'odierno opponente fin dall'atto introduttivo del giudizio, la nella CP_1 qualità, non ha offerto univoci elementi a conforto della effettiva riferibilità, a
, dell'utenza elettrica a servizio dei locali siti in Acireale, alla Via V. Parte_1
Cantagallo n. 29, destinati all'esercizio dell'attività di panificio sotto la Parte_3
[...]
Al contrario, in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, l'odierna opposta ha prodotto copia di due contratti, aventi ad oggetto la richiesta di fornitura, da
[...]
dell'energia elettrica per il panificio Sapore di Pane corrente in CP_3
Acireale, alla Via Cantagallo n. 29, datati 15 novembre 2016 e 29 giugno 2017; ebbene, nei cennati documenti contrattuali la parte titolare dell'impresa e richiedente la somministrazione risulta essere non bensì tal Parte_1 Persona_2
Né a fornire prova della effettiva titolarità e disponibilità, in capo a Parte_1
, del rapporto di somministrazione e del POD per cui è causa, anche per i
[...] periodi considerati nelle fatture poste a base del ricorso monitorio, possono valere i documenti prodotti dalla opposta in allegato alla memoria ex art. 183, VI co., n. 2, c.p.c. ché, invece, dal documento denominato “verifica trasporto POD IT001E04853507” emerge come gli stessi dati interni nella disponibilità di fossero Controparte_3 tutt'altro che indicativi della persistente titolarità, in capo all'opponente, del POD in questione dal 2010 e fino all'ottobre 2018.
In conclusione, dunque, in accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
deve pervenirsi alla revoca del Decreto Ingiuntivo n. 3018/2021 ed all'integrale
[...] rigetto della domanda di pagamento formulata con il ricorso monitorio dalla CP_1
in qualità di procuratrice di
[...] Controparte_3
Alla soccombenza consegue la condanna della in qualità di CP_1 procuratrice di alla rifusione delle spese del presente giudizio, Controparte_3 nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali in concreto espletate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come adeguati con D.M. n. 147/2022.
8 Il pagamento delle cennate spese di lite va disposto in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002, atteso che risulta essere stato Parte_1 ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa LE ON, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 25779/2021 R.G., così provvede:
- Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Parte_1
Decreto Ingiuntivo n. 3018/2021, reso dal Tribunale di Roma in data 8 febbraio
2021, e rigetta integralmente la domanda di pagamento formulata con il ricorso monitorio.
- Condanna la in qualità di procuratrice di CP_1 Controparte_3 alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro
8.406,50 – di cui euro 406,50 per spese vive prenotate a debito ed euro 8.000,00 per compensi professionali – oltre rimborso forfetario spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
- Dispone che il pagamento delle spese processuali, come innanzi liquidate, sia eseguito in favore dello Stato, atteso che risulta ammesso al Parte_1 patrocinio di cui al D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso, in Roma, il 22 luglio 2025.
Il Giudice
LE ON
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