Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 19/12/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
534/2025 Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente
In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 80169/pensioni civili del registro di Segreteria,
TRA
la Sig.ra XX (C.F. omissis), nata a omissis il omissis e residente in omissis, omissis, n omissis, rappresentata e difesa, giusta delega allegata al ricorso, dall’Avv. Marina Pace (C.F.
[...]) ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima sito in Roma, via Oderisi da Gubbio, n. 62, che chiede di ricevere tutte le comunicazioni all’indirizzo p.e.c.
pacemarina@legalmail.it e/o al n. fax 06-55368967;
- ricorrente -
CONTRO
- l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)
(C.F. 80078750587) con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21 – in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura generale alle liti per atto del Notaio Dott. Roberto Fantini in data 22.03.2024 (Repertorio n.37875 Raccolta n.7313),
allegata all’atto di costituzione in giudizio In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 dall’Avv. Andrea Botta (CF[...]) p.e.c.
avv.andrea.botta@postacert.inps.gov.it, ed elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29, fax n. 06-94527716;
- resistente -
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi all’udienza del 17.12.2025, celebrata con l’assistenza del segretario d’udienza Sig.ra Paola Venanzini, l’Avv. Tommaso Chiarelli (su delega orale)
per la parte ricorrente e l’Avv. Filippo Mangiapane per l’INPS, come da verbale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Parte ricorrente ha proposto ricorso, in via principale per l’accertamento, previa disapplicazione del verbale del competente organo medico-legale e del provvedimento di diniego dell’INPS (all. 5 al ricorso), dello stato di invalidità civile pari o superiore al 75% ai fini del conseguimento dei benefici previsti dalla legge n. 118 del 1971 e dall’art. 80, comma 3, legge n. 388 del 2000, a far data dalla domanda amministrativa o da quella diversa data che sarà ritenuta di giustizia, con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 1.1. In punto di fatto ha rappresentato:
a. di essere dipendente dell’amministrazione pubblica, quale collaboratore scolastico, addetta al servizio di portineria in scuola primaria/secondaria;
b. in data 13.04.2023 veniva convocata a visita medico legale di revisione sull’invalidità e in tale sede veniva declassata dal 75% al 67%, percentuale insufficiente a qualunque trattamento, in particolare per i diritti previsti dalla l. n. 118 del 1971 e l.
n. 388 del 2000;
c. il verbale della Commissione contenente il parere suddetto perveniva all’odierna istante in data 28.04.2023;
d. di avere presentato, in data 14.6.2023, all’INPS la domanda amministrativa per ottenere i benefici di cui all’art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000(doc.4);
e. l’Ente ha negato il beneficio, affermando che nessun beneficio può esserle accordato laddove manchi, come presupposto imprescindibile e necessario, il previo riconoscimento dello stato di invalida in misura pari o superiore al 75%;
1.2. In punto di diritto ha rappresentato:
a. l’erroneità del giudizio della Commissione di I istanza, in quanto, in primo luogo, non ha indicato In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 i codici per ciascuna patologia e non ha tenuto conto della gravità delle malattie (doc.2) della permanenza e gravità delle malattie di cui è affetta la signora XX, (ovvero: artrite reumatoide, fibromialgia, depressione, ipoacusia, sofferenze articolari in particolare alle anche, disturbi del sonno ecc., di cui è affetta la ricorrente) che comportano una condizione invalidante ai sensi delle leggi richiamate e vigenti in materia (come da doc. medica allegata);
b. la competenza a decidere sulla presente controversia, in tesi, alla Corte dei Conti, in quanto la ricorrente è in atto dipendente dell’amministrazione pubblica;
c. che la ricorrente possiede tutti i requisiti socioeconomici per ottenere il riconoscimento dei diritti previsti dalla normativa in favore degli invalidi ex l. n. 118 del 1971 e quella relativa all’art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000, in quanto le patologie rientrano nelle previsioni normative;
d. pertanto, è interesse della ricorrente pervenire a tale riconoscimento con il presente giudizio.
1.2 In conclusione, chiede:
I. di accertare lo stato di invalidità civile pari o superiore al 75% così da consentire alla ricorrente In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 di usufruire di tutti i diritti e benefici, anche non economici, previsti dalle l. n. 118 del 1971 e dall’art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000, a far data dalla domanda amministrativa o da quella diversa data che sarà ritenuta di giustizia, con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del procuratore che si dichiara antistatario.
In via istruttoria, chiede ammettersi consulenza tecnica d’ufficio sulla persona della ricorrente, onde accertare l’invalidità pari o superiore al 75%
ex l. n. 118 del 1971 e art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000.
2. Si è costituito l’INPS con memoria di costituzione.
2.1 In dettaglio:
a. eccepisce l’inammissibilità della domanda, non essendo stata prodotta in giudizio alcuna documentazione medica successiva alla visita di revisione né essendo state mosse dalla ricorrente specifiche contestazioni avverso la certificazione negativa;
b. sul presupposto che si debba escludere che la domanda possa riferirsi alla pensione di inabilità o all’assegno ordinario di invalidità, ritiene che la domanda medesima sia limitata ai benefici non In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
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196/03 economici di cui all’art. 3 della l. n. 118 del 1971 e, al riguardo, eccepisce il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore di quella del Giudice Ordinario.
2.2 In conclusione, chiede:
I. in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla domanda relativa ai benefici di cui alla l. n. 118 del 1971 in favore di quella del Giudice ordinario;
II. nel merito, respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con ogni conseguenza di legge con riferimento alle spese di lite.
3. In esito all’udienza del 13.11.2024, con ordinanza n. 174/2024 in data 15.11.2024, questo Giudice, ordinava alla parte ricorrente di depositare, nel termine di 90 giorni dalla data di comunicazione dell’ordinanza, copia dell’istanza di in data 1.9.2020 e all’INPS di depositare nello stesso termine il fascicolo amministrativo della parte ricorrente, in particolare con riguardo alla documentazione relativa sia all’istanza di riconoscimento di invalidità civile, e successiva revisione, sia all’istanza in data 14.6.2023 di riconoscimento dei benefici ex art. 80 l. n. 388 del In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
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196/03 2000, rinviando all’udienza odierna.
4. Parte ricorrente ha eseguito detta ordinanza mediante deposito in data 12.2.2025, depositando altresì ulteriore documentazione medica, mentre l’INPS non ha ottemperato all’obbligo del deposito del fascicolo amministrativo.
5. In esito all’udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.
DIRITTO
1. Deve in parte dichiararsi il difetto di giurisdizione e, per il resto, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
2. Parte ricorrente ha proposto ricorso, in via principale, per l’accertamento dello stato di invalidità civile pari o superiore al 75% ai fini del conseguimento dei benefici previsti dalla legge n.
118 del 1971 e dall’art. 80, comma 3, legge n. 388 del 2000, a far data dalla domanda amministrativa o da quella diversa data che sarà ritenuta di giustizia, con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del procuratore che dichiaratosi antistatario.
3. Preliminarmente, è opportuno dare atto che In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 l’INPS non ha compiutamente ottemperato all’obbligo, incombente sulla medesima parte resistente ai sensi dell’art. 155, comma 3, c.g.c. e della conseguente ordinanza emanata da questo Giudice, di depositare il fascicolo amministrativo relativo al ricorrente.
Nondimeno, fermo restando che detta parte ha così assunto il rischio di eventuali conseguenze processuali da ciò derivanti, la causa può essere decisa, atteso che è pacifico tra le parti lo svolgimento dei fatti, come sopra descritti.
4. In via pregiudiziale, anche alla luce dell’eccezione della parte resistente, in relazione al riconoscimento dell’invalidità civile e dei connessi benefici, ivi compresi quelli di cui alla l.
n. 118 del 1971, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario (cfr. Cass. civ., SS.UU.,
23.10.2014, n. 22550) innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine perentorio di cui all’articolo 17, comma 2, c.g.c..
Ed infatti nella nota dell’INPS di comunicazione dell’esito della visita, con cui viene trasmesso il primo verbale del 2020 è testualmente riportato che
“contro tale decisione, (la destinataria, ndr) può presentare ricorso innanzi all’autorità giudiziaria In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
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196/03 ordinaria entro il termine di sei mesi dalla data di ricevimento di questa comunicazione”.
Ne consegue che anche il verbale di revisione, in quanto avente la medesima natura del primo, afferisca alla giurisdizione del giudice ordinario.
Peraltro, ad abundatiam, si osserva che, non essendo stata introdotta da parte ricorrente specifica istanza di accertamento tecnico preventivo in tal senso, non si verte in un’ipotesi di domanda di accertamento delle condizioni sanitarie preordinate al riconoscimento dell'assegno di invalidità introdotta con procedimento ex art. 445-bis c.p.c.,
che, viceversa, radicherebbe la giurisdizione della Corte dei conti (cfr. Cass. civ., SS.UU., 13.5.2021, n. 12903; id., 14.4.2020, n. 7830).
5. Rientra, invece, nella giurisdizione della Corte dei conti la domanda giudiziale relativa all’accesso
ai benefici di cui all’art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000.
6. Peraltro, l’affermazione della giurisdizione contabile lascia impregiudicata ogni valutazione circa eventuali cause di inammissibilità della domanda.
7. Sussiste un profilo di inammissibilità, che concerne la carenza di interesse ad agire ex art. 100 In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
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196/03 c.p.c..
7.1 Infatti, la Corte di cassazione (SS.UU. civ.
21903/2021 par.19; nonché sez. lav., 2911.2019, n.
31284; id, 9.4.2019, n. 9877) sulla scorta di un orientamento già consolidato, ha affermato che per fruire dei benefici qui richiesti occorre la contestuale presentazione dell'istanza di pensione, nei seguenti termini: “Il beneficio è, infatti, strettamente collegato al diritto ed alla misura di un trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, per cui può essere richiesto e riconosciuto solo a questi fini, e solo in sede di domanda di pensione, mentre il mero riconoscimento della invalidità superiore al 74%, da solo considerato non comporta il riconoscimento di alcun diritto.”
Tale orientamento peraltro è stato condiviso sia dalla giurisprudenza di appello di questa Corte (cfr.
Cdc, sez. I app., 9.6.2023, n. 253, che ha evidenziato come sia isolata la pronuncia in senso diverso di Cass. civ., sez. lav., n. 30636/2022), sia da questa Sezione con sentenza 2.4.2021, n. 314/2021, con motivazioni che questo Giudice condivide, pur nella consapevolezza dell’esistenza di diverso orientamento In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 nella giurisprudenza di primo grado.
7.2 Nel caso di specie, parte ricorrente, tuttora in servizio, non ha ancora presentato domanda di pensione, sicché deve presumersi che non abbia ancora maturato i relativi requisiti pensionistici, su cui fondare la accessoria richiesta del beneficio figurativo.
7.3 Da ciò, alla stregua della predetta giurisprudenza, consegue l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire.
8. Ferma detta preliminare causa di inammissibilità, ad abundatiam, si nota, altresì, che, nel merito, comunque, la domanda sarebbe infondata, poiché comunque, difetta il requisito, necessario, di una percentuale di invalidità superiore al 74%, alla stregua degli accertamenti svolti dalla competente Commissione medica.
Al riguardo, le censure svolte da parte ricorrente si appalesano apodittiche, tenendo anche conto della circostanza che la parte non ha corredato il ricorso di perizia medico-legale, successiva al provvedimento di diniego oggi impugnato, che esternasse censure medico-legali su detto provvedimento (che si è conformato al parere della Commissione medica), così venendo meno la parte stessa agli oneri di In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 allegazione, da un lato, e, dall’altro, probatorio, su di essa incombente ex art. 2697 c.c., anche nell’ambito del processo pensionistico, dove i poteri istruttori del giudice non possono derogare all’onere probatorio incombente sulle parti.
9. Conclusivamente, in relazione al riconoscimento dell’invalidità civile, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario, mentre per il resto, il ricorso è inammissibile.
10. Posto che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su questioni pregiudiziali - tali devono ritenersi la questione di giurisdizione e quella di inammissibilità del ricorso -, si dispone, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle spese del giudizio.
11. Nulla per le spese della sentenza di cui all’art.
31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:
- in relazione al riconoscimento dell’invalidità In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 civile, dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine perentorio di cui all’art. 17, comma 2, c.g.c.;
- per il resto, dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa le spese legali;
- nulla per le spese della sentenza.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17.12.2025.
Il Giudice Monocratico Cons. Saverio Galasso f.to digitalmente
DECRETO
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Il Giudice Monocratico Cons. Saverio Galasso f.to digitalmente Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 19.12.2025 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA SA VINICOLA CORTE DEI CONTI 19.12.2025 16:05:26 GMT+01:00