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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 5384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5384 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA PIA MAZZOCCA in funzione di
Giudice del Lavoro all'udienza del 3.6.2025, tenutasi ex art. 127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 18248/2024
Tra
nata a [...] il [...] ( ), rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avvocato Francesco Cirillo ( , presso il cui studio sito C.F._2
in Napoli alla Via B. Cariteo, 8, elett.te domicilia
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.8.2024 e ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe ricorreva in giudizio deducendo: - che il Tribunale di Napoli con sentenza n. 1063/2024: “
1. Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto dichiara il diritto dei ricorrenti all'inquadramento nel IV° livello del CCNL telecomunicazioni con profilo di
"operatore di call center/customer care" con decorrenza dal terzo mese successivo alla data di assunzione del 17/7/2009 per i ricorrenti , Pt_2
, , e del 28/11/2009 per e dal Pt_3 Parte_4 Pt_5 Parte_1 Per_1
28.11.2009 per i ricorrenti e;
2. Condanna Pt_6 Parte_7 [...]
ad inquadrare i ricorrenti nel superiore livello 4° del CCNL con CP_1
decorrenza normativa dalle date indicate al punto 1. del presente dispositivo, nonché al pagamento delle differenze retributive maturate, tra quanto spettante a tale titolo e quanto percepito, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo, da quantificarsi in separato giudizio;
3. Condanna, altresì, Controparte_1
al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, che liquida in €
[...]
4800,00 oltre IVA CPA e rimborso generale come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.”;
- Che la convenuta non provvedeva al pagamento delle riconosciute differenze retributive;
Quantificava le differenze retributive in € € 5.716,90 e concludeva: “1) Accertare e dichiarare, per i titoli e le causali di cui alla premessa, il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive per la somma specificata in premessa di €
5.716,90 e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della relativa somma €
5.716,90 in favore del ricorrente, ovvero per quella diversa, maggiore e/o minore somma che stabilirà il giudicante il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2)
Condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, diritti, onorari, rimborso spese generali, CPA ed Iva con attribuzione al procuratore antistatario”.
Pur ritualmente evocata in giudizio non si costituiva Controparte_1
All'udienza del 3.6.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza contestuale.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della società Controparte_1
In merito va fatta una premessa. La contumacia, ovvero la mancata costituzione in giudizio, comporta l'impossibilità di presentare le proprie difese rispetto alle pretese attoree. Ciononostante, contrariamente a quanto avviene negli ordinamenti stranieri, il codice non considera la contumacia del convenuto quale ammissione implicita dei fatti a lui contestati, ma al contrario un contegno processuale di carattere neutro che non esonera l'attore dall'onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto. Come stabilito dalla
Suprema Corte di Cassazione, la contumacia non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non solleva, cioè, l'attore dal dovere di dimostrare i fatti che asserisce. Dal fatto della contumacia il giudice non può neppure trarre argomento di prova: essa non è infatti una sanzione per il contumace. Tuttavia, se valutata insieme ad altri elementi, la contumacia può contribuire a formare il convincimento del giudice
(Cass 22461/2015 del 4.11.2015).
Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. Il presente giudizio di quantificazione trae origine dal pregresso riconoscimento in sede giudiziale con sentenza n. 1063/2024, del diritto all'inquadramento nella posizione parametrale superiore, sicché tende solo alla determinazione del quantum.
In merito soccorrono i conteggi forniti da parte ricorrente e non contestati, attesa la contumacia di parte resistente. Si osserva in proposito che i dati contabili sui quali è stato quantificato il credito retributivo azionato, in dipendenza del superiore livello di inquadramento giudizialmente riconosciuto, sono stati ricavati dalle buste paga e pertanto da documentazione di provenienza aziendale. Ne consegue che, trattandosi di documentazione di provenienza aziendale, la società convenuta ne aveva piena conoscenza con la conseguenza che restando contumace non ha ritenuto di muovere contestazioni.
La domanda deve dunque essere accolta conformemente ai conteggi elaborati in ricorso con conseguente condanna della società convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 5.716,90 a titolo di differenze retributive, compresa la differenza a titolo di TFR, come da conteggi allegati al ricorso.
Su tali somme vanno computati gli interessi legali sugli importi rivalutati dalla maturazione delle singole componenti del credito al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, definitivamente pronunciando:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente della somma di € 5.716,90, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi al saggio legale sulla somma via via rivalutata dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
2. Condanna, altresì, al pagamento delle spese di Controparte_1 lite in favore della ricorrente, che liquida in € 2.000,00 oltre IVA CPA e rimborso generale come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, 3.6.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Pia Mazzocca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA PIA MAZZOCCA in funzione di
Giudice del Lavoro all'udienza del 3.6.2025, tenutasi ex art. 127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 18248/2024
Tra
nata a [...] il [...] ( ), rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avvocato Francesco Cirillo ( , presso il cui studio sito C.F._2
in Napoli alla Via B. Cariteo, 8, elett.te domicilia
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.8.2024 e ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe ricorreva in giudizio deducendo: - che il Tribunale di Napoli con sentenza n. 1063/2024: “
1. Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto dichiara il diritto dei ricorrenti all'inquadramento nel IV° livello del CCNL telecomunicazioni con profilo di
"operatore di call center/customer care" con decorrenza dal terzo mese successivo alla data di assunzione del 17/7/2009 per i ricorrenti , Pt_2
, , e del 28/11/2009 per e dal Pt_3 Parte_4 Pt_5 Parte_1 Per_1
28.11.2009 per i ricorrenti e;
2. Condanna Pt_6 Parte_7 [...]
ad inquadrare i ricorrenti nel superiore livello 4° del CCNL con CP_1
decorrenza normativa dalle date indicate al punto 1. del presente dispositivo, nonché al pagamento delle differenze retributive maturate, tra quanto spettante a tale titolo e quanto percepito, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo, da quantificarsi in separato giudizio;
3. Condanna, altresì, Controparte_1
al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, che liquida in €
[...]
4800,00 oltre IVA CPA e rimborso generale come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.”;
- Che la convenuta non provvedeva al pagamento delle riconosciute differenze retributive;
Quantificava le differenze retributive in € € 5.716,90 e concludeva: “1) Accertare e dichiarare, per i titoli e le causali di cui alla premessa, il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive per la somma specificata in premessa di €
5.716,90 e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della relativa somma €
5.716,90 in favore del ricorrente, ovvero per quella diversa, maggiore e/o minore somma che stabilirà il giudicante il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2)
Condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, diritti, onorari, rimborso spese generali, CPA ed Iva con attribuzione al procuratore antistatario”.
Pur ritualmente evocata in giudizio non si costituiva Controparte_1
All'udienza del 3.6.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza contestuale.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della società Controparte_1
In merito va fatta una premessa. La contumacia, ovvero la mancata costituzione in giudizio, comporta l'impossibilità di presentare le proprie difese rispetto alle pretese attoree. Ciononostante, contrariamente a quanto avviene negli ordinamenti stranieri, il codice non considera la contumacia del convenuto quale ammissione implicita dei fatti a lui contestati, ma al contrario un contegno processuale di carattere neutro che non esonera l'attore dall'onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto. Come stabilito dalla
Suprema Corte di Cassazione, la contumacia non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non solleva, cioè, l'attore dal dovere di dimostrare i fatti che asserisce. Dal fatto della contumacia il giudice non può neppure trarre argomento di prova: essa non è infatti una sanzione per il contumace. Tuttavia, se valutata insieme ad altri elementi, la contumacia può contribuire a formare il convincimento del giudice
(Cass 22461/2015 del 4.11.2015).
Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. Il presente giudizio di quantificazione trae origine dal pregresso riconoscimento in sede giudiziale con sentenza n. 1063/2024, del diritto all'inquadramento nella posizione parametrale superiore, sicché tende solo alla determinazione del quantum.
In merito soccorrono i conteggi forniti da parte ricorrente e non contestati, attesa la contumacia di parte resistente. Si osserva in proposito che i dati contabili sui quali è stato quantificato il credito retributivo azionato, in dipendenza del superiore livello di inquadramento giudizialmente riconosciuto, sono stati ricavati dalle buste paga e pertanto da documentazione di provenienza aziendale. Ne consegue che, trattandosi di documentazione di provenienza aziendale, la società convenuta ne aveva piena conoscenza con la conseguenza che restando contumace non ha ritenuto di muovere contestazioni.
La domanda deve dunque essere accolta conformemente ai conteggi elaborati in ricorso con conseguente condanna della società convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 5.716,90 a titolo di differenze retributive, compresa la differenza a titolo di TFR, come da conteggi allegati al ricorso.
Su tali somme vanno computati gli interessi legali sugli importi rivalutati dalla maturazione delle singole componenti del credito al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, definitivamente pronunciando:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente della somma di € 5.716,90, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi al saggio legale sulla somma via via rivalutata dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
2. Condanna, altresì, al pagamento delle spese di Controparte_1 lite in favore della ricorrente, che liquida in € 2.000,00 oltre IVA CPA e rimborso generale come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, 3.6.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Pia Mazzocca