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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/02/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 1400/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia di pubblico impiego iscritta al n. 1400 del R.A.C.L. dell'anno 2024 promossa da:
OR CI, elettivamente domiciliata in Biella presso lo studio dell'avvocato Giovanni
Rinaldi che la rappresenta e difende, con gli avvocati Walter Miceli, Fabio Ganci e Nicola
Zampieri in virtù di procura speciale come in atti;
Ricorrente
CONTRO
, con sede in Roma, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai funzionari delegati Antonio Cardia, Ivana
Wronka e Paolo Atzori, domiciliato in Cagliari nella Via Giudice Guglielmo n. 46 presso l'
[...]
; Controparte_3
Convenuto
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 30 aprile 2024 OR CI ha esposto di aver lavorato alle dipendenze del convenuto dall'ottobre 2018 al giugno 2022 quale docente a tempo CP_1
determinato la scuola dell'infanzia e di prestare servizio all'attualità presso l'I.C. Monsignor Saba di Iglesias.
Lamenta in questa sede la mancata percezione per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022 della cd. Retribuzione Professionale Docenti prevista dall'art. 7 del
CCNL del 15 marzo 2001 e dall'art. 25 del CCNI del 3 agosto 1999.
1 L'importo di tale voce accessoria, ha soggiunto la stessa ricorrente, è pari a 174,50 euro lordi mensili e dall'1 gennaio 2022 a 184,50 euro lordi mensili, talchè per il periodo di lavoro per cui
è causa il credito che ella intende azionare è pari ad euro 3.668,13 lordi, oltre accessori di legge.
A sostegno della domanda ha richiamato le anzidette clausole contenute negli accordi collettivi,
l'art. 6 del D.lgs. n. 368/2001 recante il principio di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato e la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, ove si prevede che il datore di lavoro pubblico o privato è tenuto ad assicurare a coloro che vengono assunti a tempo determinato un trattamento meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato con costoro comparabili, salvo ricorrano ragioni obiettive legittimanti un trattamento differenziato.
Sotto altro profilo, a sostegno delle ragioni esposte in ricorso, ha menzionato la giurisprudenza comunitaria e quella nazionale, segnatamente della Corte di Cassazione, la quale è concordemente orientata al riconoscimento del beneficio per cui è causa anche ai docenti assunti a tempo determinato.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del C.C.N.I. del 31.8.1999 in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , Controparte_1
- Per l'effetto condannare il al pagamento Controparte_1
delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti quantificabili al momento del deposito del ricorso in € 3.668,13, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Il convenuto si è costituito in giudizio onde contestare la fondatezza della avversa CP_1
domanda sia eccependo la parziale prescrizione delle ragioni di credito vantate dalla CI fino all'1 marzo 2019, posto che il primo atto interruttivo del decorso del relativo termine si colloca all'1 marzo 2024, sia contestando la stessa spettanza ai docenti a tempo determinato dell'emolumento per cui è causa salvo non siano stati assunti, circostanza non ricorrente nel caso di specie, fino al termine dell'anno scolastico ovvero delle attività didattiche.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata discussa dai difensori nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c..
*
1. Il ricorso proposto da OR CI è fondato e merita pertanto di essere accolto nei limiti
2 e per le ragioni che si passa ad esporre.
2. Non è in contestazione lo svolgimento da parte della ricorrente del servizio quale docente per i giorni per i quali ella ha agito in giudizio posto che il prospetto elaborato dalla difesa convenuta alle pagg. 5 e 6 della memoria reca un computo dei giorni rilevanti per le finalità in discorso analogo a quello inserito alla pagina 8 del ricorso.
2.1. L'importo complessivo per cui è causa è quindi pari ad euro 3.668,13 lordi, oltre accessori di legge come correttamente calcolato dalla difesa ricorrente adoperando il valore monetario della voce accessoria per cui è causa moltiplicato per i giorni di effettivo servizio.
Va osservato che la stessa difesa ricorrente ha già provveduto ad espungere dal calcolo il periodo di servizio anteriore all'1 marzo 2019 siccome interessato dagli effetti estintivi della eccepita prescrizione.
3. Con riguardo alla verifica nel merito circa la fondatezza del ricorso fin dal 2018 è intervenuta sulla materia controversa la Corte di legittimità (cfr. Cass. ord. n. 20015/2018 ed in conformità
Cass. ord. n. 6293/2020) la quale ha ritenuto che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Nella stessa decisione la Corte ha poi enunciato il principio di diritto secondo il quale l'art. 7 del
CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio.
Sulla questione in disamina è d'altronde orientata, in conformità alla tesi sostenuta dalla ricorrente, la prevalente giurisprudenza di merito (compresa quella elaborata da questo Ufficio, cfr. sul punto sentenza n. 609/2024 est. Bernardino nonché, tra le tante Tribunale Cassino, sezione lavoro sent. n. 95/2024 est. Gualtieri).
Si tratta in definitiva di un emolumento che spetta anche al personale docente che ha svolto supplenze brevi e saltuarie in ragione del divieto di trattamento differenziato, salva la ricorrenza di ragioni obiettive atte a giustificare l'applicazione di una disciplina diversa che nella specie non
3 ricorrono.
4. L'amministrazione convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento in favore di
OR CI di complessivi euro 3.668,13 lordi, oltre interessi, o rivalutazione monetaria se maggiore, fino al saldo effettivo.
5. Le spese di lite restano a carico del , convenuto tenuto conto dell'esistenza di un CP_1
orientamento interpretativo sfavorevole rispetto alle sue difese fin dal 2018 (cfr. Cass. sent. n.
2001/2018) dunque in data ben anteriore alla introduzione del ricorso nel presente giudizio e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa:
1. Condanna il al pagamento in favore di OR CI Controparte_1
di euro 3.668,13 lordi oltre accessori di legge come da parte motiva;
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
OR CI liquidandole in misura pari ad euro 1.314,00, oltre rimborso forfettario del 15
% ed oltre Iva e Cpa, ove dovute, nella misura di legge.
3. Dispone la distrazione delle spese di lite di cui al capo 2) in favore dei difensori antistatari.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cagliari, 6 febbraio 2025.
IL GIUDICE
(dott. Giorgio Murru)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia di pubblico impiego iscritta al n. 1400 del R.A.C.L. dell'anno 2024 promossa da:
OR CI, elettivamente domiciliata in Biella presso lo studio dell'avvocato Giovanni
Rinaldi che la rappresenta e difende, con gli avvocati Walter Miceli, Fabio Ganci e Nicola
Zampieri in virtù di procura speciale come in atti;
Ricorrente
CONTRO
, con sede in Roma, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai funzionari delegati Antonio Cardia, Ivana
Wronka e Paolo Atzori, domiciliato in Cagliari nella Via Giudice Guglielmo n. 46 presso l'
[...]
; Controparte_3
Convenuto
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 30 aprile 2024 OR CI ha esposto di aver lavorato alle dipendenze del convenuto dall'ottobre 2018 al giugno 2022 quale docente a tempo CP_1
determinato la scuola dell'infanzia e di prestare servizio all'attualità presso l'I.C. Monsignor Saba di Iglesias.
Lamenta in questa sede la mancata percezione per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022 della cd. Retribuzione Professionale Docenti prevista dall'art. 7 del
CCNL del 15 marzo 2001 e dall'art. 25 del CCNI del 3 agosto 1999.
1 L'importo di tale voce accessoria, ha soggiunto la stessa ricorrente, è pari a 174,50 euro lordi mensili e dall'1 gennaio 2022 a 184,50 euro lordi mensili, talchè per il periodo di lavoro per cui
è causa il credito che ella intende azionare è pari ad euro 3.668,13 lordi, oltre accessori di legge.
A sostegno della domanda ha richiamato le anzidette clausole contenute negli accordi collettivi,
l'art. 6 del D.lgs. n. 368/2001 recante il principio di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato e la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, ove si prevede che il datore di lavoro pubblico o privato è tenuto ad assicurare a coloro che vengono assunti a tempo determinato un trattamento meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato con costoro comparabili, salvo ricorrano ragioni obiettive legittimanti un trattamento differenziato.
Sotto altro profilo, a sostegno delle ragioni esposte in ricorso, ha menzionato la giurisprudenza comunitaria e quella nazionale, segnatamente della Corte di Cassazione, la quale è concordemente orientata al riconoscimento del beneficio per cui è causa anche ai docenti assunti a tempo determinato.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del C.C.N.I. del 31.8.1999 in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , Controparte_1
- Per l'effetto condannare il al pagamento Controparte_1
delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti quantificabili al momento del deposito del ricorso in € 3.668,13, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Il convenuto si è costituito in giudizio onde contestare la fondatezza della avversa CP_1
domanda sia eccependo la parziale prescrizione delle ragioni di credito vantate dalla CI fino all'1 marzo 2019, posto che il primo atto interruttivo del decorso del relativo termine si colloca all'1 marzo 2024, sia contestando la stessa spettanza ai docenti a tempo determinato dell'emolumento per cui è causa salvo non siano stati assunti, circostanza non ricorrente nel caso di specie, fino al termine dell'anno scolastico ovvero delle attività didattiche.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata discussa dai difensori nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c..
*
1. Il ricorso proposto da OR CI è fondato e merita pertanto di essere accolto nei limiti
2 e per le ragioni che si passa ad esporre.
2. Non è in contestazione lo svolgimento da parte della ricorrente del servizio quale docente per i giorni per i quali ella ha agito in giudizio posto che il prospetto elaborato dalla difesa convenuta alle pagg. 5 e 6 della memoria reca un computo dei giorni rilevanti per le finalità in discorso analogo a quello inserito alla pagina 8 del ricorso.
2.1. L'importo complessivo per cui è causa è quindi pari ad euro 3.668,13 lordi, oltre accessori di legge come correttamente calcolato dalla difesa ricorrente adoperando il valore monetario della voce accessoria per cui è causa moltiplicato per i giorni di effettivo servizio.
Va osservato che la stessa difesa ricorrente ha già provveduto ad espungere dal calcolo il periodo di servizio anteriore all'1 marzo 2019 siccome interessato dagli effetti estintivi della eccepita prescrizione.
3. Con riguardo alla verifica nel merito circa la fondatezza del ricorso fin dal 2018 è intervenuta sulla materia controversa la Corte di legittimità (cfr. Cass. ord. n. 20015/2018 ed in conformità
Cass. ord. n. 6293/2020) la quale ha ritenuto che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Nella stessa decisione la Corte ha poi enunciato il principio di diritto secondo il quale l'art. 7 del
CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio.
Sulla questione in disamina è d'altronde orientata, in conformità alla tesi sostenuta dalla ricorrente, la prevalente giurisprudenza di merito (compresa quella elaborata da questo Ufficio, cfr. sul punto sentenza n. 609/2024 est. Bernardino nonché, tra le tante Tribunale Cassino, sezione lavoro sent. n. 95/2024 est. Gualtieri).
Si tratta in definitiva di un emolumento che spetta anche al personale docente che ha svolto supplenze brevi e saltuarie in ragione del divieto di trattamento differenziato, salva la ricorrenza di ragioni obiettive atte a giustificare l'applicazione di una disciplina diversa che nella specie non
3 ricorrono.
4. L'amministrazione convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento in favore di
OR CI di complessivi euro 3.668,13 lordi, oltre interessi, o rivalutazione monetaria se maggiore, fino al saldo effettivo.
5. Le spese di lite restano a carico del , convenuto tenuto conto dell'esistenza di un CP_1
orientamento interpretativo sfavorevole rispetto alle sue difese fin dal 2018 (cfr. Cass. sent. n.
2001/2018) dunque in data ben anteriore alla introduzione del ricorso nel presente giudizio e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa:
1. Condanna il al pagamento in favore di OR CI Controparte_1
di euro 3.668,13 lordi oltre accessori di legge come da parte motiva;
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
OR CI liquidandole in misura pari ad euro 1.314,00, oltre rimborso forfettario del 15
% ed oltre Iva e Cpa, ove dovute, nella misura di legge.
3. Dispone la distrazione delle spese di lite di cui al capo 2) in favore dei difensori antistatari.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cagliari, 6 febbraio 2025.
IL GIUDICE
(dott. Giorgio Murru)
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