Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/03/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.3.2025 , nella causa iscritta al n. 2096 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. allegata alla busta telematica di deposito, dall'avv. Angelo Falco , presso il cui Studio elettivamente domicilia in Airola (BN), alla Via Concezione, n. 14;
RICORRENTE
E
, in persona del procuratore speciale, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Caputo, in forza di mandato allegato alla memoria, elettivamente domiciliata in Afragola alla via Della Resistenza, 42;
, , in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata al presente atto, dall'avv.
Vincenzo Pescitelli presso il cui studio in Benevento alla via S. Rosa n. 5 elettivamente domicilia;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 25.5.2023 l'avv.to ha impugnato la cartella esattoriale n. Pt_1
017 2022 00066782 19 000 notificata in data 15.4.2023 con la quale è stato richiesto il pagamento di € 3.702,12 a titolo di contributi per l'anno 2021 nonché interessi e sanzioni.
Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità delle sanzioni non essendo stata la cartella preceduta da alcun preavviso di contestazione in spregio alla normativa di settore e non avendo la CP_2 contestato la sanzione nel termine di 90 giorni previsto dall'art.14 della L. 689/81.
Con memoria depositata il 9.11.2023 si è costituita l' Controparte_3 chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Si è costituita chiedendo il rigetto Controparte_4 dell'opposizione in quanto infondata e domandando in via riconvenzionale di condannare la
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1°
c.p.c.).
In linea generale, lo strumento dell'opposizione tempestiva alla cartella di pagamento è l'unico rimedio previsto dalla legge per far valere i vizi sostanziali della stessa e che, decorso il termine per l'opposizione, la cartella diviene definitiva e non più contestabile la pretesa nella stessa contenuta.
L'opposizione alla cartella esattoriale va proposta nel termine di quaranta giorni fissato, a pena di decadenza, dall'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, solo se finalizzata a contestare il merito della pretesa contributiva, ove la stessa, invece, sia diretta a contestare vizi formali del titolo, il termine cui deve farsi riferimento non sarà più quello previsto dal D.lgs. citato, bensì quello, più breve, di cui all'art. 617 c.p.c. (Cass. Civ.Sez. Lav. n. 25757/08; 18207/03; 9912/01).
Secondo il condiviso orientamento interpretativo della Corte di Cassazione, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.lgs. n. 46 del 1999,
l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, comma 2, che, per la relativa regolamentazione, rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24, del citato D.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione, con la conseguenza che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro venti giorni (modifica introdotta dal DL n. 35/2005, convertito in L. n. 80/2005) dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella esattoriale;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi del suddetto D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr, Cass., n. 21863/2004).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità, in base alla lettura degli atti (cfr, Cass., nn. 9912/2001;
11251/1996).
Si osserva, inoltre, che, in relazione alla generalità delle procedure di riscossione a mezzo di ruolo esattoriale, sussiste la possibilità per il debitore, in caso di omessa notifica della cartella esattoriale, di proporre opposizione avverso il primo atto esecutivo successivo idoneo a rendergli nota la pretesa impositiva dell'ente procedente e di far valere, in tale sede, ovvero innanzi al giudice ordinariamente competente a conoscere della opposizione a ruolo, le medesime censure che avrebbe potuto proporre ove la cartella esattoriale fosse stata regolarmente notificata (cfr. per tutte
Cass. 16464/2002).
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Al fine di verificare la legittimità della opposizione di parte ricorrente occorre ricostruire brevemente la normativa in materia.
L'art.. 74 Regolamento Unico della Previdenza Forense rubricato “Informativa all'iscritto e formale contestazione dell'inadempimento” prevede che: “
1. L'ufficio competente della , CP_2 quando riscontra un inadempimento agli obblighi indicati nell'art.63 del presente Regolamento, ne dà avviso all'interessato con PEC o lettera raccomandata da inviare all'ultimo domicilio professionale conosciuto dalla o con atto equipollente. CP_2
2. Nell'avviso vengono specificati:
a) l'inadempienza riscontrata;
b) l'indicazione degli importi dovuti a titolo di contributi, sanzioni e interessi;
c) l'invito a fornire, entro il termine di giorni sessanta dalla data di ricezione, eventuali osservazioni in merito alla contestazione;
d) l'avvertimento che, in mancanza di osservazioni, si procederà alla esazione mediante iscrizione nei ruoli esattoriali ovvero con altra modalità indicata dalla;
CP_2
e) la misura della sanzione ridotta in caso di versamento diretto in oblazione degli importi dovuti, con modalità e termini determinati dalla;
CP_2
f) l'indicazione di modalità e termini di eventuali ricorsi ex art. 79 del presente Regolamento.
3. Qualora l'interessato faccia pervenire osservazioni in merito all'inadempimento contestato
l'ufficio competente adotta gli opportuni provvedimenti con sollecitudine:
a) se l'inadempimento contestato risulta inesistente, ne dà avviso scritto all'interessato provvedendo, eventualmente, alle operazioni necessarie all'annullamento dell'accertamento; b) se le osservazioni comunicate non escludono l'inadempimento, l'ufficio determina in via definitiva l'accertamento, eventualmente correggendo quello inizialmente compiuto e ne dà comunicazione scritta all'interessato con le specificazioni di cui al secondo comma, lettere b), e) ed f).
4. Qualora l'interessato non faccia pervenire osservazioni entro il termine di cui al secondo comma, lettera c), l'avviso di cui al primo e secondo comma acquista efficacia di accertamento definitivo.Ancora , la normativa prevista dalla legge n. 689/1981 riguarda espressamente la materia delle sanzioni amministrative e, pertanto, non può essere applicata ai contributi non versati ed ai relativi interessi e sanzioni accessorie che hanno natura civile e non amministrativa .
La Corte di Cassazione con Ordinanza 22 marzo 2022, n. 9310 ha ribadito che “ anche a seguito della privatizzazione disposta dal d.lgs. n. 509/1994, l'irrogazione di sanzioni da parte della
[...] deve essere preceduta dalla contestazione Controparte_2 dell'addebito, ai sensi degli artt. 13 e 14, l. n. 689/1981, in quanto, essendo la materia soggetta alla riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost., la potestà regolamentare riconosciuta agli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie dall'art. 4, comma 6- bis, d.l. n. 79/1997 (conv. con
l. n. 140/1997), non può comunque derogare alle garanzie dettate dalla citata legge n. 689/1981 in tema di accertamento e preventiva contestazione dell'addebito (Cass. n. 17702 del 2020)”.
Nella specie la ha provato di avere diligentemente contestato l'irregolarità contributiva per CP_2
l'anno 2021 con nota trasmessa a mezzo PEC (prot. n. 2022/25864) in data 2.2.2022. La contestazione appare inoltre tempestiva considerato che il termine per il pagamento dei contributi anno 2021 scadeva il 31.12.2021. Non appaiono pertanto violati i termini previsti dalla legge
689/1981.
Quanto alla PEC, la stessa è stata acquisita legittimamente ai sensi dell'art.421 c.p.c. avendo la diligentemente fornito la prova della notifiche ma errando il formato. Invero la CP_2 CP_2 depositava con la memoria di costituzione le notifiche in formato .pdf mentre era necessario un formato differente .
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
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Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della in misura minima CP_2 attesa la natura delle questioni affrontate.
Le spese nei confronti dell' vanno compensate attesa l'estraneità Controparte_3 dell'Ente ai motivi di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della che si CP_2 liquidano in € 1.769,00 oltre spese generali Iva e cpa.
Benevento, 22.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adriana Mari