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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 6666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6666 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 27139/2024 del Ruolo Generale
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Napoli al Parte_1 C.F._1
Vico Tutti i Santi n. 3 presso lo studio dell'Avv. Antonella Verde che lo rappresenta e difende;
-OPPONENTE-
CONTRO
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Alfieri presso lo Studio del quale elegge domicilio in Lecce al Viale Michele De Pietro, 17;
Controparte_2 in persona del legale rapp. p.t., rappresentato e difeso dalle Dott.sse
[...]
Rossella Santoro e Giuseppina Aprea, con cui elettivamente domicilia nella sede territoriale di Napoli, alla Via A. Vespucci n. 172/174;
- OPPOSTE -
Oggetto: opposizione a cartella di pagamento n. 021 2024 00035304 50/000, notificata il 17 luglio 2024
Conclusioni: all'udienza dell'11 giugno 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Napoli - sezione lavoro ed iscritto al n. 17278/2024 R.G.L., proponeva opposizione avverso la cartella Parte_1 esattoriale in oggetto, notificata ad istanza dell' ed Controparte_1 emessa a suo carico per sanzioni in materia lavoro comminate dall'
[...]
di Napoli con ordinanza-ingiunzione n. OI 1870/21 del Controparte_3
28/06/2022.
A fondamento del rimedio azionato, l'opponente eccepiva: 1) la nullità della cartella derivata dall'omessa notificazione dell'ordinanza ingiunzione;
2) il difetto di motivazione della cartella;
3) l'infondatezza della pretesa. Sulla scorta di tali profili di doglianza, chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento n. 021 2024 00035304 50/000, notificata a mezzo p.e.c. il 17 /07/2024, per carenza di un valido titolo esecutivo, quindi del ruolo e degli atti impugnati ed ogni atto prodromico e successivo, per tutte le motivazioni addotte;
- accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa, di cui agli atti impositivi Con vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, calcolate secondo i parametri tabellari di cui ai D.M. Giustizia n. 55/2014 e n. 37/2018, indicati e vigenti. Il tutto oltre rimborso delle spese generali forfetarie nella misura non inferiore al 15%. ISTANZA DI SOSPENSIONE Stante i motivi sottesi alla proposta opposizione, si chiede di voler disporre la sospensione dell'atto impugnato la cui esecuzione potrebbe causare gravi danni al ricorrente”.
Si costituiva l' , contestando la fondatezza della domanda e la Controparte_4 sussistenza della propria legittimazione in relazione all'addotto vizio di notifica dell'atto presupposto e della sussistenza della pretesa esattoriale.
Del pari, si costituiva innanzi al Giudice del lavoro l' Controparte_5 quale ente impositore, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva
[...] in relazione agli addotti vizi contenutistici della cartella e prendendo compiutamente posizione circa la sussistenza della pretesa incorporata nel titolo e circa la rituale notifica dell'ordinanza ingiunzione presupposta.
Con ordinanza del 17 dicembre 2024, il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli trasmetteva gli atti al Presidente dell'Ufficio di Gabinetto per le determinazioni di competenza circa l'eventuale assegnazione ad altra Sezione del procedimento.
Iscritto al Ruolo generale degli affari contenziosi al n. 27139/2024, il procedimento è stato quindi assegnato allo scrivente che, ordinata l'acquisizione al fascicolo re- iscritto degli scritti difensivi delle parti e dei rispettivi fascicoli depositati al momento
- 2 -
dell'originaria costituzione in giudizio, ne ha disposto la rimessione in decisione all'udienza dell'11 giugno 2025, fissata ex art. 189 c.p.c.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata in virtù delle ragioni che seguono.
Innanzitutto, va dato atto che il presente giudizio risulta essere stato previamente iscritto al ruolo lavoro dell'intestato Ufficio al n. 17278/2024 R.G.L., per poi essere stato iscritto al n. 27139/2024 del R.G.A.C. ed assegnato allo scrivente a seguito di provvedimento dell'Ufficio di Gabinetto.
Ciò posto, il rimedio azionato è volto tanto a contestare vizi meramente formali dell'atto opposto e di quelli presupposti, quanto la sussistenza della pretesa esattoriale incorporata nella cartella.
Come è evidente, pertanto, si è al cospetto di una opposizione c.d. mista, che mutua i presupposti dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. e di quella ex art. 617 c.p.c.
Partendo da quest'ultima, giova primariamente rilevarne l'ammissibilità perché tempestivamente proposta.
La parte opponente, invero, su ordine di questo Giudice (cfr. ordinanza del 20 marzo 2025), ha fornito prova della tempestiva proposizione della domanda (cfr. nota di deposito dell'1 aprile 2025), iscritta al ruolo lavoro e previdenza il 26 luglio 2024 a fronte della notifica della cartella avvenuta il 17 luglio 2024.
L'erronea individuazione del ruolo al quale iscrivere la controversia, ovviamente, non inficia la tempestività della domanda, venendo in rilievo delle mere questioni di attribuzione degli affari, interne all'Ufficio.
Venendo ai profili di censura promossi, con il primo motivo di opposizione la parte si duole dell'omessa notificazione dell'atto presupposto alla cartella, ovvero dell'ordinanza ingiunzione elevata dall' . Controparte_3
Il motivo è privo di fondamento.
Dalla documentazione depositata dall'Ente impositore (cfr. la già richiamata ordinanza del 20 marzo 2025 e la nota di deposito dell'11 giugno 2025) si evince che il titolo presupposto alla cartella è stato ritualmente notificato in favore dell'opponente a mente dell'art. 143 c.p.c.
- 3 -
Nella relazione di notifica, il messo notificatore ha dato atto dell'irreperibilità del destinatario presso l'indirizzo di residenza risultante dai Registri dell'anagrafe e dell'assenza di altre persone legittimate a ricevere l'atto presso la residenza;
ha dato atto altresì delle ulteriori ricerche effettuate, attestando che la proprietaria dell'immobile sito presso il luogo di residenza anagrafica aveva dichiarato che il cespite era stato rilasciato dal Prando sin dal lontano 30.09.2015; ha dato atto dell'impossibilità di individuare altro luogo di residenza, domicilio, dimora;
ha dato atto, infine, di aver depositato il plico presso la Casa comunale dell'ultima residenza.
Dalla relazione di notifica, in definitiva, emergono il presupposto soggettivo ed oggettivo di applicazione della disposizione di cui all'art. 143 c.p.c.: il pubblico ufficiale, invero, ha attestato l'impossibilità di individuare il luogo di residenza, domicilio o dimora del notificando, malgrado l'esperimento delle indagini con l'uso della comune diligenza, non limitate alle sole ricerche estratte dai Registri dell'anagrafe, ma estese all'acquisizione di informazioni in loco.
La Suprema Corte, in proposito, è concorde nel ritenere che “L'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio (residenza o dimora)” (Cass. civ. n. 19012/2017).
A fronte della prova documentale depositata dall'Ente impositore circa la notifica del titolo, l'opponente non ha fornito elementi in grado di minare la validità del procedimento di notificazione.
La parte, invero, ha eccepito la nullità della notifica assumendo che, a fronte del mancato perfezionamento della notifica del titolo esecutivo a mente degli artt. 138 e ss., la stessa ben sarebbe dovuta avvenire a mezzo pec, al pari della modalità utilizzata per la notifica della cartella qui impugnata (cfr. comparsa conclusionale).
Tuttavia, a parte il rilievo che al momento della notifica dell'ordinanza ingiunzione
(ottobre 2022) la notifica in modalità telematica attraverso posta elettronica certificata
- 4 -
risultava meramente facoltativa, risulta dirimente rilevare come non sia stata fornita la prova circa il possesso dell'indirizzo di posta elettronica al tempo in cui l'incombente è stato effettuato.
Ancora, l'attore contesta la validità della notifica del titolo ex art. 143 c.p.c. perché - a suo dire – il notificatore avrebbe dovuto effettuare ricerche più accurate, non potendo limitarsi alla dichiarazione resa da terzi non meglio identificati.
Nondimeno, il terzo interpellato è stato indicato nella relata di notifica con le sue generalità e, in virtù delle risultanze del caso concreto, non è dato ipotizzare altre modalità di ricerca del destinatario, come evidente dal rilievo che la stessa parte opponente non è stata in grado di suggerirne di ulteriori a supporto della doglianza.
Le ragioni che precedono, pertanto, inducono a ritenere il procedimento di notifica dell'ordinanza ritualmente espletato, non potendosi pretendere in capo al notificante una ulteriore ricerca in qualunque altra possibile località, poiché incombe pur sempre al destinatario del plico che abbandoni l'originaria residenza, senza preoccuparsi di effettuare il dovuto cambio, il rischio di una declaratoria di irreperibilità, qualora non riesca a dimostrare che la propria reperibilità nel luogo eletto era nota alla controparte o facilmente conoscibile con l'ordinaria diligenza.
Anche il successivo motivo di opposizione è ascrivibile all'opposizione ex art. 617
c.p.c. e, come tale, tempestivamente proposto.
A mezzo dello stesso, l'opponente censura la cartella impugnata perché priva di adeguata motivazione circa la causale, l'importo originario delle sanzioni irrogate, la data di formazione dei ruoli.
Eppure, la cartella risulta conforme al modello legale di riferimento esplicitando, per ciò che rileva ai fini della contestazione in disamina, l'Ente impositore, il titolo presupposto, il ruolo, quando è stato reso esecutivo, il dovuto per ciascuna causale (con l'indicazione della fonte normativa di riferimento).
Con l'ultimo motivo, infine, la parte contesta la sussistenza della pretesa esattoriale.
A conforto della doglianza allega di aver definito ogni pendenza con l'Ente Impositore e di non avere notizia di ulteriori procedimenti.
La prospettazione, però, non trova alcun supporto probatorio.
Diversamente da quanto sostenuto, il titolo richiamato nella cartella opposta cristallizza la pretesa esattoriale fondata sulla comminatoria di sanzioni per
- 5 -
violazione delle prescrizioni in materia di lavoro, sanzioni delle quali la parte non ha fornito prova di avere effettuato il pagamento.
La domanda oppositoria, pertanto, va rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, a mente del d.m. n. 55/14 e ss. mm. tenuto conto del valore della controversia (€ 5.201-
26.000) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria), con l'applicazione del minimo in ragione della assenza di profili di complessità delle questioni trattate e con la riduzione di cui all'art. 9 D.Lgs. n. 149/2015 in relazione all' . CP_2
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di e Controparte_1 [...]
iscritta al n. 27139/2024 R.G., così provvede: Controparte_6
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, che liquida per Parte_1 compenso professionale in favore dell'Agente della riscossione in € 1.700,00, oltre spese generali;
iva e cpa, se dovute, come per legge;
il tutto, con distrazione in favore dell'Avv. Alberto Alfieri dichiaratosi antistatario;
3. condanna al pagamento delle spese di giudizio, che liquida per Parte_1 compenso professionale in favore dell' in € 1.361,00, Controparte_3 oltre spese generali;
iva e cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso in Napoli il 2 luglio 2025
Il Giudice (Dr. Mario Ciccarelli)
- 6 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 27139/2024 del Ruolo Generale
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Napoli al Parte_1 C.F._1
Vico Tutti i Santi n. 3 presso lo studio dell'Avv. Antonella Verde che lo rappresenta e difende;
-OPPONENTE-
CONTRO
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Alfieri presso lo Studio del quale elegge domicilio in Lecce al Viale Michele De Pietro, 17;
Controparte_2 in persona del legale rapp. p.t., rappresentato e difeso dalle Dott.sse
[...]
Rossella Santoro e Giuseppina Aprea, con cui elettivamente domicilia nella sede territoriale di Napoli, alla Via A. Vespucci n. 172/174;
- OPPOSTE -
Oggetto: opposizione a cartella di pagamento n. 021 2024 00035304 50/000, notificata il 17 luglio 2024
Conclusioni: all'udienza dell'11 giugno 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Napoli - sezione lavoro ed iscritto al n. 17278/2024 R.G.L., proponeva opposizione avverso la cartella Parte_1 esattoriale in oggetto, notificata ad istanza dell' ed Controparte_1 emessa a suo carico per sanzioni in materia lavoro comminate dall'
[...]
di Napoli con ordinanza-ingiunzione n. OI 1870/21 del Controparte_3
28/06/2022.
A fondamento del rimedio azionato, l'opponente eccepiva: 1) la nullità della cartella derivata dall'omessa notificazione dell'ordinanza ingiunzione;
2) il difetto di motivazione della cartella;
3) l'infondatezza della pretesa. Sulla scorta di tali profili di doglianza, chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento n. 021 2024 00035304 50/000, notificata a mezzo p.e.c. il 17 /07/2024, per carenza di un valido titolo esecutivo, quindi del ruolo e degli atti impugnati ed ogni atto prodromico e successivo, per tutte le motivazioni addotte;
- accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa, di cui agli atti impositivi Con vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, calcolate secondo i parametri tabellari di cui ai D.M. Giustizia n. 55/2014 e n. 37/2018, indicati e vigenti. Il tutto oltre rimborso delle spese generali forfetarie nella misura non inferiore al 15%. ISTANZA DI SOSPENSIONE Stante i motivi sottesi alla proposta opposizione, si chiede di voler disporre la sospensione dell'atto impugnato la cui esecuzione potrebbe causare gravi danni al ricorrente”.
Si costituiva l' , contestando la fondatezza della domanda e la Controparte_4 sussistenza della propria legittimazione in relazione all'addotto vizio di notifica dell'atto presupposto e della sussistenza della pretesa esattoriale.
Del pari, si costituiva innanzi al Giudice del lavoro l' Controparte_5 quale ente impositore, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva
[...] in relazione agli addotti vizi contenutistici della cartella e prendendo compiutamente posizione circa la sussistenza della pretesa incorporata nel titolo e circa la rituale notifica dell'ordinanza ingiunzione presupposta.
Con ordinanza del 17 dicembre 2024, il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli trasmetteva gli atti al Presidente dell'Ufficio di Gabinetto per le determinazioni di competenza circa l'eventuale assegnazione ad altra Sezione del procedimento.
Iscritto al Ruolo generale degli affari contenziosi al n. 27139/2024, il procedimento è stato quindi assegnato allo scrivente che, ordinata l'acquisizione al fascicolo re- iscritto degli scritti difensivi delle parti e dei rispettivi fascicoli depositati al momento
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dell'originaria costituzione in giudizio, ne ha disposto la rimessione in decisione all'udienza dell'11 giugno 2025, fissata ex art. 189 c.p.c.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata in virtù delle ragioni che seguono.
Innanzitutto, va dato atto che il presente giudizio risulta essere stato previamente iscritto al ruolo lavoro dell'intestato Ufficio al n. 17278/2024 R.G.L., per poi essere stato iscritto al n. 27139/2024 del R.G.A.C. ed assegnato allo scrivente a seguito di provvedimento dell'Ufficio di Gabinetto.
Ciò posto, il rimedio azionato è volto tanto a contestare vizi meramente formali dell'atto opposto e di quelli presupposti, quanto la sussistenza della pretesa esattoriale incorporata nella cartella.
Come è evidente, pertanto, si è al cospetto di una opposizione c.d. mista, che mutua i presupposti dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. e di quella ex art. 617 c.p.c.
Partendo da quest'ultima, giova primariamente rilevarne l'ammissibilità perché tempestivamente proposta.
La parte opponente, invero, su ordine di questo Giudice (cfr. ordinanza del 20 marzo 2025), ha fornito prova della tempestiva proposizione della domanda (cfr. nota di deposito dell'1 aprile 2025), iscritta al ruolo lavoro e previdenza il 26 luglio 2024 a fronte della notifica della cartella avvenuta il 17 luglio 2024.
L'erronea individuazione del ruolo al quale iscrivere la controversia, ovviamente, non inficia la tempestività della domanda, venendo in rilievo delle mere questioni di attribuzione degli affari, interne all'Ufficio.
Venendo ai profili di censura promossi, con il primo motivo di opposizione la parte si duole dell'omessa notificazione dell'atto presupposto alla cartella, ovvero dell'ordinanza ingiunzione elevata dall' . Controparte_3
Il motivo è privo di fondamento.
Dalla documentazione depositata dall'Ente impositore (cfr. la già richiamata ordinanza del 20 marzo 2025 e la nota di deposito dell'11 giugno 2025) si evince che il titolo presupposto alla cartella è stato ritualmente notificato in favore dell'opponente a mente dell'art. 143 c.p.c.
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Nella relazione di notifica, il messo notificatore ha dato atto dell'irreperibilità del destinatario presso l'indirizzo di residenza risultante dai Registri dell'anagrafe e dell'assenza di altre persone legittimate a ricevere l'atto presso la residenza;
ha dato atto altresì delle ulteriori ricerche effettuate, attestando che la proprietaria dell'immobile sito presso il luogo di residenza anagrafica aveva dichiarato che il cespite era stato rilasciato dal Prando sin dal lontano 30.09.2015; ha dato atto dell'impossibilità di individuare altro luogo di residenza, domicilio, dimora;
ha dato atto, infine, di aver depositato il plico presso la Casa comunale dell'ultima residenza.
Dalla relazione di notifica, in definitiva, emergono il presupposto soggettivo ed oggettivo di applicazione della disposizione di cui all'art. 143 c.p.c.: il pubblico ufficiale, invero, ha attestato l'impossibilità di individuare il luogo di residenza, domicilio o dimora del notificando, malgrado l'esperimento delle indagini con l'uso della comune diligenza, non limitate alle sole ricerche estratte dai Registri dell'anagrafe, ma estese all'acquisizione di informazioni in loco.
La Suprema Corte, in proposito, è concorde nel ritenere che “L'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio (residenza o dimora)” (Cass. civ. n. 19012/2017).
A fronte della prova documentale depositata dall'Ente impositore circa la notifica del titolo, l'opponente non ha fornito elementi in grado di minare la validità del procedimento di notificazione.
La parte, invero, ha eccepito la nullità della notifica assumendo che, a fronte del mancato perfezionamento della notifica del titolo esecutivo a mente degli artt. 138 e ss., la stessa ben sarebbe dovuta avvenire a mezzo pec, al pari della modalità utilizzata per la notifica della cartella qui impugnata (cfr. comparsa conclusionale).
Tuttavia, a parte il rilievo che al momento della notifica dell'ordinanza ingiunzione
(ottobre 2022) la notifica in modalità telematica attraverso posta elettronica certificata
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risultava meramente facoltativa, risulta dirimente rilevare come non sia stata fornita la prova circa il possesso dell'indirizzo di posta elettronica al tempo in cui l'incombente è stato effettuato.
Ancora, l'attore contesta la validità della notifica del titolo ex art. 143 c.p.c. perché - a suo dire – il notificatore avrebbe dovuto effettuare ricerche più accurate, non potendo limitarsi alla dichiarazione resa da terzi non meglio identificati.
Nondimeno, il terzo interpellato è stato indicato nella relata di notifica con le sue generalità e, in virtù delle risultanze del caso concreto, non è dato ipotizzare altre modalità di ricerca del destinatario, come evidente dal rilievo che la stessa parte opponente non è stata in grado di suggerirne di ulteriori a supporto della doglianza.
Le ragioni che precedono, pertanto, inducono a ritenere il procedimento di notifica dell'ordinanza ritualmente espletato, non potendosi pretendere in capo al notificante una ulteriore ricerca in qualunque altra possibile località, poiché incombe pur sempre al destinatario del plico che abbandoni l'originaria residenza, senza preoccuparsi di effettuare il dovuto cambio, il rischio di una declaratoria di irreperibilità, qualora non riesca a dimostrare che la propria reperibilità nel luogo eletto era nota alla controparte o facilmente conoscibile con l'ordinaria diligenza.
Anche il successivo motivo di opposizione è ascrivibile all'opposizione ex art. 617
c.p.c. e, come tale, tempestivamente proposto.
A mezzo dello stesso, l'opponente censura la cartella impugnata perché priva di adeguata motivazione circa la causale, l'importo originario delle sanzioni irrogate, la data di formazione dei ruoli.
Eppure, la cartella risulta conforme al modello legale di riferimento esplicitando, per ciò che rileva ai fini della contestazione in disamina, l'Ente impositore, il titolo presupposto, il ruolo, quando è stato reso esecutivo, il dovuto per ciascuna causale (con l'indicazione della fonte normativa di riferimento).
Con l'ultimo motivo, infine, la parte contesta la sussistenza della pretesa esattoriale.
A conforto della doglianza allega di aver definito ogni pendenza con l'Ente Impositore e di non avere notizia di ulteriori procedimenti.
La prospettazione, però, non trova alcun supporto probatorio.
Diversamente da quanto sostenuto, il titolo richiamato nella cartella opposta cristallizza la pretesa esattoriale fondata sulla comminatoria di sanzioni per
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violazione delle prescrizioni in materia di lavoro, sanzioni delle quali la parte non ha fornito prova di avere effettuato il pagamento.
La domanda oppositoria, pertanto, va rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, a mente del d.m. n. 55/14 e ss. mm. tenuto conto del valore della controversia (€ 5.201-
26.000) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria), con l'applicazione del minimo in ragione della assenza di profili di complessità delle questioni trattate e con la riduzione di cui all'art. 9 D.Lgs. n. 149/2015 in relazione all' . CP_2
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di e Controparte_1 [...]
iscritta al n. 27139/2024 R.G., così provvede: Controparte_6
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, che liquida per Parte_1 compenso professionale in favore dell'Agente della riscossione in € 1.700,00, oltre spese generali;
iva e cpa, se dovute, come per legge;
il tutto, con distrazione in favore dell'Avv. Alberto Alfieri dichiaratosi antistatario;
3. condanna al pagamento delle spese di giudizio, che liquida per Parte_1 compenso professionale in favore dell' in € 1.361,00, Controparte_3 oltre spese generali;
iva e cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso in Napoli il 2 luglio 2025
Il Giudice (Dr. Mario Ciccarelli)
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