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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/07/2025, n. 3105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3105 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 15108/2024 R.G.
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via San Tommaso d'Aquino n.36, presso lo studio dell'avv. Pasquale Fuschino, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente-
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/11/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo il Controparte_1 pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Di essere stata dichiarata in possesso del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 08/07/2022 a seguito di decreto di omologa del luglio
2024 del Tribunale di Napoli Nord;
b) Che l' non ha provveduto al pagamento della prestazione. CP_2
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha il rigetto della domanda avendo CP_2 provveduto al pagamento. Nelle note di trattazione scritta assegnate alle parti pe parte ricorrente ha confermato l'intervenuto pagamento, ma ha allegato che il pagamento degli arretrati è avvenuto in data successiva al deposito del ricorso, chiedendo il pagamento delle spese di lite.
Alla luce delle allegazioni delle parti deve essere dichiarata la cessata materia del contendere rispetto agli arretrati della prestazione.
Parte ricorrente ha infatti confermato che l' ha provveduto al pagamento delle CP_2 spettanze richieste nel presente giudizio.
La pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere è determinata dalla sopraggiunta carenza di interesse delle parti ad ottenere una pronuncia del giudice quanto all'oggetto del giudizio, in forza di accadimenti successivi rispetto alla sua instaurazione.
È noto, infatti che “la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale” (cfr. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020 (Rv. 657307 - 01)), ed è altresì pacifico in giurisprudenza che “il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Cass. sez. II, 29/11/2016, n.24234).
La domanda deve essere invece rigettata per il resto, avendo l' dato prova di aver CP_2 inoltrato la comunicazione di liquidazione già nell'agosto 2024, e di aver provveduto al pagamento a partire da tale data.
Per le ragioni indicate, essendo il pagamento degli arretrati avvenuto in data successiva al ricorso, ma essendo la prestazione in liquidazione da data antecedente, dunque, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere quanto agli arretrati della prestazione;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese.
Si comunichi.
Aversa, 12.07.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 15108/2024 R.G.
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via San Tommaso d'Aquino n.36, presso lo studio dell'avv. Pasquale Fuschino, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente-
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/11/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo il Controparte_1 pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Di essere stata dichiarata in possesso del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 08/07/2022 a seguito di decreto di omologa del luglio
2024 del Tribunale di Napoli Nord;
b) Che l' non ha provveduto al pagamento della prestazione. CP_2
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha il rigetto della domanda avendo CP_2 provveduto al pagamento. Nelle note di trattazione scritta assegnate alle parti pe parte ricorrente ha confermato l'intervenuto pagamento, ma ha allegato che il pagamento degli arretrati è avvenuto in data successiva al deposito del ricorso, chiedendo il pagamento delle spese di lite.
Alla luce delle allegazioni delle parti deve essere dichiarata la cessata materia del contendere rispetto agli arretrati della prestazione.
Parte ricorrente ha infatti confermato che l' ha provveduto al pagamento delle CP_2 spettanze richieste nel presente giudizio.
La pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere è determinata dalla sopraggiunta carenza di interesse delle parti ad ottenere una pronuncia del giudice quanto all'oggetto del giudizio, in forza di accadimenti successivi rispetto alla sua instaurazione.
È noto, infatti che “la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale” (cfr. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020 (Rv. 657307 - 01)), ed è altresì pacifico in giurisprudenza che “il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Cass. sez. II, 29/11/2016, n.24234).
La domanda deve essere invece rigettata per il resto, avendo l' dato prova di aver CP_2 inoltrato la comunicazione di liquidazione già nell'agosto 2024, e di aver provveduto al pagamento a partire da tale data.
Per le ragioni indicate, essendo il pagamento degli arretrati avvenuto in data successiva al ricorso, ma essendo la prestazione in liquidazione da data antecedente, dunque, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere quanto agli arretrati della prestazione;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese.
Si comunichi.
Aversa, 12.07.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo