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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/03/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6227/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con all'udienza dell'11 marzo 2025, promossa da:
(C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. TOGNI GIUSEPPE ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attore contro
(C.F. nato in [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio
Conclusioni: per come da conclusioni precisate all'udienza dell'11.03.2025; Parte_1
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE premesso di aver contratto matrimonio con rito civile con Parte_1 CP_1 in ALBANO SANT'ALESSANDRO, in data 04/10/2007 (anno 2007, atto n. 11, reg.
[...]
1 ALBANO SANT'ALESSANDRO, parte I), dalla cui unione non sono nati figli, si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di pronunciare la separazione personale e il divorzio. on si costituiva in giudizio, né compariva personalmente in udienza. Controparte_1
All'udienza di comparizione dell'11 marzo 2025 il Giudice relatore, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di autorizzava i coniugi a vivere separati;
invitate le parti Controparte_1
a precisare le conclusioni, il Giudice relatore ordinava la discussione orale della causa alla medesima udienza e tratteneva la causa in decisione.
Ciò premesso, come risulta dagli atti e dai documenti prodotti, la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti di causa risulta che ed Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio con rito civile, in ALBANO SANT'ALESSANDRO, in data
[...]
04/10/2007 (anno 2007, atto n. 11, reg. ALBANO SANT'ALESSANDRO, parte I).
Dalla loro unione non sono nati figli.
Dagli atti del processo, invero, è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza
è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto. Orbene, nel caso di specie, l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, anche a fronte del contegno processuale del convenuto, porta a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile, con la conseguenza che ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia sullo status.
Considerato che, col ricorso introduttivo, la parte attrice ha domandato al Tribunale anche la pronuncia del divorzio, si osserva che la domanda di divorzio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970, con la conseguenza che la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi, decorsi dodici mesi dalla data dell'udienza di prima comparizione, e accertato il passaggio in giudicato della presente sentenza, provveda ad acquisire, mediante lo scambio di note scritte, la volontà delle parti di non volersi riconciliare ai sensi dell'art. 2 della legge n. 898/1970.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, in composizione collegiale, non definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide: dichiara la separazione personale di e i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con rito civile, in ALBANO SANT'ALESSANDRO, in data 04/10/2007 (anno 2007, atto n. 11, reg. ALBANO SANT'ALESSANDRO, parte I). provvede come da separata ordinanza alla remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore, dott.ssa Liboria Maria Stancampiano, per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio;
spese al definitivo.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di ALBANO
SANT'ALESSANDRO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 13 marzo 2025.
Il Presidente
Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con all'udienza dell'11 marzo 2025, promossa da:
(C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. TOGNI GIUSEPPE ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attore contro
(C.F. nato in [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio
Conclusioni: per come da conclusioni precisate all'udienza dell'11.03.2025; Parte_1
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE premesso di aver contratto matrimonio con rito civile con Parte_1 CP_1 in ALBANO SANT'ALESSANDRO, in data 04/10/2007 (anno 2007, atto n. 11, reg.
[...]
1 ALBANO SANT'ALESSANDRO, parte I), dalla cui unione non sono nati figli, si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di pronunciare la separazione personale e il divorzio. on si costituiva in giudizio, né compariva personalmente in udienza. Controparte_1
All'udienza di comparizione dell'11 marzo 2025 il Giudice relatore, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di autorizzava i coniugi a vivere separati;
invitate le parti Controparte_1
a precisare le conclusioni, il Giudice relatore ordinava la discussione orale della causa alla medesima udienza e tratteneva la causa in decisione.
Ciò premesso, come risulta dagli atti e dai documenti prodotti, la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti di causa risulta che ed Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio con rito civile, in ALBANO SANT'ALESSANDRO, in data
[...]
04/10/2007 (anno 2007, atto n. 11, reg. ALBANO SANT'ALESSANDRO, parte I).
Dalla loro unione non sono nati figli.
Dagli atti del processo, invero, è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza
è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto. Orbene, nel caso di specie, l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, anche a fronte del contegno processuale del convenuto, porta a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile, con la conseguenza che ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia sullo status.
Considerato che, col ricorso introduttivo, la parte attrice ha domandato al Tribunale anche la pronuncia del divorzio, si osserva che la domanda di divorzio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970, con la conseguenza che la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi, decorsi dodici mesi dalla data dell'udienza di prima comparizione, e accertato il passaggio in giudicato della presente sentenza, provveda ad acquisire, mediante lo scambio di note scritte, la volontà delle parti di non volersi riconciliare ai sensi dell'art. 2 della legge n. 898/1970.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, in composizione collegiale, non definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide: dichiara la separazione personale di e i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con rito civile, in ALBANO SANT'ALESSANDRO, in data 04/10/2007 (anno 2007, atto n. 11, reg. ALBANO SANT'ALESSANDRO, parte I). provvede come da separata ordinanza alla remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore, dott.ssa Liboria Maria Stancampiano, per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio;
spese al definitivo.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di ALBANO
SANT'ALESSANDRO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 13 marzo 2025.
Il Presidente
Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano
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