Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sardegna, sentenza 15/04/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sardegna |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
G.26301 Sent. N. 55/2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte dei conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione AR
composta dai seguenti magistrati:
TA AS Presidente Tommaso Parisi Consigliere GA ET Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio, iscritto al n.26301 del registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale per la AR contro la Signora CO IA IO, nata a [...] il [...], residente a [...] e domiciliata in Siniscola, nella via Livorno n. 32 - Frazione La Caletta (c.f.: [...]), rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv. Basilio Brodu del Foro di Nuoro (avv.basiliobrodu@pec.it), con domicilio eletto in Nuoro, via Matteotti n. 14, presso lo studio legale del difensore.
Visto l’atto di citazione depositato dalla Procura Regionale in data 18.12.2024.
Letti gli atti e i documenti di causa.
Uditi, all’udienza dibattimentale del 20.11.2025, celebrata con l’assistenza del Segretario, Dott.ssa Alessandra Giallara, il Magistrato relatore Cons. GA ET, il Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore Generale, dott.ssa Elisabetta Usai e l’Avv. Jacopo Fiori, su delega dell’Avv. Andrea Cossu, a sua volta delegato dall’Avv. Basilio Brodu, per la convenuta CO IA IO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato il 18.12.2024, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio la Sig.ra CO IA IO, coordinatrice delle infermiere del Poliambulatorio di Siniscola (NU) nel contesto temporale 2018 - 2019, per sentirla condannare – con imputazione a titolo di dolo - al risarcimento del pregiudizio erariale, quantificato in complessivi euro 7.200,00, asseritamente cagionato all’amministrazione sanitaria di appartenenza in conseguenza di plurime condotte assenteistiche dal luogo di lavoro.
L’organo requirente ha riferito di aver appreso la notizia sulla base di notizie di stampa e ha proceduto alla ricostruzione della fattispecie di asserita responsabilità amministrativa sulla base della documentazione istruttoria relativa al procedimento penale attualmente pendente nei confronti della convenuta presso il Tribunale di Nuoro e a seguito dell’acquisizione di una specifica relazione d’indagine da parte della Tenenza di Siniscola della Guardia di Finanza e di ulteriore documentazione dall’amministrazione sanitaria regionale (AR AR).
A sostegno della prospettazione accusatoria sono stati esposti i seguenti fatti.
1) Le condotte assenteistiche della dipendente sarebbero state accertate tramite pedinamenti, appostamenti, aggancio delle celle telefoniche e acquisizione di informazioni e documentazione i cui esiti venivano quindi confrontati con i report giornalieri delle “strisciate” del badge in entrata e in uscita della dipendente dal presidio medico.
2) Nel periodo oggetto di indagine, sarebbe stata accertata l’assenza dal servizio della convenuta per un totale di 16 giorni.
- Per le giornate del 28 e del 30 maggio 2018, la Sig.ra CO non avrebbe giustificato la propria assenza (annotata nei cartellini marcatempo come “permesso 104”, pur in assenza delle relative istanze di accesso al beneficio, presentate, invece, seppure cumulativamente e con notevole ritardo, per altre giornate di assenza).
- Nella giornata del 29 giugno 2018, si sarebbe accertata, tramite geolocalizzazione, la presenza fuori dalla sede di lavoro, successivamente regolarizzata con autocertificazione del 2 luglio 2018.
- Per le giornate del 16, 18 e 20 luglio 2018 e 20 agosto del 2018, pur risultando nei cartellini marcatempo un’assenza ai sensi della l. n. 104, la dipendente non avrebbe presentato istanze in tal senso; nella messaggistica telefonica sarebbe risultato che la convenuta informava di doversi recare a Sassari per una riunione il giorno 18.
- Il 29 agosto 2018, la Sig.ra CO veniva geolocalizzata fuori dal luogo di lavoro e avrebbe timbrato il cartellino solo in entrata (il giorno veniva cancellato da una richiesta di regolarizzazione di timbratura).
- Per il 2 e il 3 ottobre 2018, sarebbe emerso dalla messaggistica telefonica che la convenuta non era presente in sede nell’arco di tempo coperto dalla timbratura; la giustificazione per il giorno 3 non recava il timbro di ricezione da parte del datore di lavoro.
- Per i giorni 5, 9 e 11 ottobre 2018, la dipendente veniva interessata da attività di O.C.P., che consentiva di appurare la sua presenza al di fuori della sede lavorativa, con esiti corroborati, sia dall’analisi delle celle telefoniche, che collocavano la dipendente in luoghi differenti da quello di servizio, sia dai contenuti della messaggistica telefonica, sia, ancora, per la giornata del 9, dalle risultanze dei movimenti bancari, che documentavano una transazione svolta in un negozio; per tali giornate, la stessa convenuta ammetteva di essersi allontanata per ragioni familiari.
- Per la giornata del 16 ottobre 2018, in sede di interrogatorio, la Sig.ra CO dichiarava di essersi recata a Nuoro per ragioni di servizio, versione che non trovava riscontro con i successivi approfondimenti della Polizia Giudiziaria.
- Il giorno 21 febbraio 2019, veniva geolocalizzata fuori dal luogo di lavoro nell’arco di tempo coperto dalla timbratura.
- il 6 maggio 2019, non avrebbe timbrato, sebbene risultasse in servizio e veniva avvistata fuori dalla sede lavorativa.
Sulla base del riferito quadro fattuale, la Procura Regionale contestava alla convenuta di aver palesemente violato le norme previste dall’ordinamento in ordine agli obblighi dei dipendenti pubblici di assicurare la propria presenza sul luogo di lavoro tramite riscontri obiettivi ed automatici, atteso in particolare che secondo quanto previsto dal CCNL del Comparto Sanità 2016/2018 (art.37, comma 1) e per stabile orientamento giurisdizionale del Giudice Contabile, l’eventuale assenza necessiterebbe una preventiva autorizzazione da parte del datore di lavoro. La preventiva richiesta di fruizione di permessi ex Legge n.104/1992 risulterebbe parimenti necessaria, allo scopo di consentire all’amministrazione di fronteggiare l’assenza del lavoratore tramite la rimodulazione organizzativa delle attività d’istituto.
Nel caso di specie risulterebbe dimostrato che la dipendente si sarebbe indebitamente e reiteratamente allontanata dalla sede di lavoro senza previa autorizzazione e tramite l’alterazione dei sistemi di rilevamento della sua presenza in servizio, come ampiamente dimostrato dalle indagini espletate dalla Polizia Giudiziaria.
La condotta illecita avrebbe determinato un primo pregiudizio erariale, direttamente correlato alle retribuzioni percepite in assenza di prestazione lavorativa. L’organo requirente determinava il danno in via equitativa ex art.1226 c.c. ragguagliandolo alla mensilità stipendiale media percepita dalla convenuta, per una somma di euro 2.400,00. Sul punto veniva evidenziato che se è vero che le assenze concretamente accertate risultavano pari a 16, nondimeno poteva essere ragionevolmente presunto, in ragione della reiterazione degli episodi, che la convenuta avesse abitualmente dato corso ad indebiti allontanamenti, anche nei periodi non oggetto di accertamento investigativo.
La condotta illecita avrebbe inoltre cagionato un evidente danno all’immagine dell’amministrazione sanitaria, atteso in particolare che la vicenda aveva avuto ampia risonanza all’interno dell’amministrazione ed era stata oggetto di propalazione mediatica, come da documentazione allegata.
La Procura Regionale richiamava sul punto le previsioni degli artt. 55 quater, comma 3-quater e 55 quinquies, comma 2 del D.Lgs. n.165/2001 e procedeva alla quantificazione equitativa del danno erariale in misura pari al doppio del contestato danno diretto da violazione del rapporto di lavoro, per una somma di euro 2.400,00 x 2 = euro 4.800,00.
Il pregiudizio erariale – euro 2.400,00 + euro 4.800,00 = euro 7.200,00 veniva imputato ad una condotta di particolare disvalore della dipendente, avuto particolare riguardo alla rilevanza basilare delle norme violate.
Dopo aver dato conto di aver fatto precedere il deposito dell’atto di citazione dalla notificazione dell’invito a fornire deduzioni ed aver analiticamente preso posizione e confutato le eccezioni formulate dalla difesa della convenuta nella sede preprocessuale, la Procura Regionale concludeva domandando la sua condanna al risarcimento del pregiudizio erariale, pari a complessivi euro 7.200,00, in favore del Poliambulatorio di Siniscola, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del giudizio.
Con Decreto del Presidente della Sez. Giurisdizionale in data 18.12.2024, il giudizio veniva chiamato per l’odierna udienza di discussione.
Con comparsa di costituzione depositata il 29.10.2025, si è costituita in giudizio la Sig.ra CO IA IO, rappresentata e difesa dall’Avv. Basilio Brodu del Foro di Nuoro.
La difesa della convenuta procedeva all’analitico riepilogo della vicenda controversa e dopo aver richiamato le contestazioni formulate nei suoi confronti dalla Procura Regionale, eccepiva in via preliminare l’intervenuta maturazione del termine prescrizionale del credito risarcitorio azionato.
Ad avviso della difesa, il termine prescrizionale quinquennale previsto dall’art. 1, comma 2, Legge n.20/1994 sarebbe ampiamente decorso, atteso che a fronte di condotte contestate sino alla data del 6.5.2019, il primo atto interruttivo del decorso temporale prescrizionale sarebbe intervenuto soltanto in data 27.9.2024 (notificazione dell’invito a fornire deduzioni), oltre il quinquennio previsto dalla Legge. Sul punto la difesa ha evidenziato che nessun rilievo potrebbe essere attribuito ad un ipotetico ed invero indimostrato occultamento doloso del danno, avuto riguardo al fatto che le condotte oggetto di contestazione risultavano pienamente riscontrabili dall’amministrazione sanitaria sulla base dei dati obiettivi correlati al sistema di accertamento automatico delle presenze in servizio, con la conseguenza che l’asserito credito erariale risarcitorio poteva essere esercitato dalla data dell’asserita commissione degli illeciti.
In via parimenti preliminare veniva inoltre richiesta la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del procedimento penale, attualmente pendente davanti al Tribunale di Nuoro, atteso che stante l’identità soggettiva ed oggettiva dei fatti controversi, si potrebbe determinare un conflitto di giudicati, il violazione del principio del ne bis in idem sostanziale.
Nel merito la difesa premetteva che contrariamente a quanto contestato dalla Procura Regionale, la condotta della Sig.ra CO non si sarebbe discostata dai corretti canoni comportamentali del pubblico dipendente, atteso in particolare che le netta maggioranza delle giornate di ritenuta assenza ingiustificata dal lavoro (14 su un totale di 16), risultavano invero destinate alla fruizione di permessi ex Legge n.104/1992, in relazione alla cui effettività non sarebbero emerse, dalle indagini espletate, evidenze contrarie.
· Con riferimento alle giornate del 28 e 30 maggio 2018, qualificate come "assenze non giustificate", gli stessi atti della Polizia Giudiziaria attesterebbero che la convenuta si trovava a Porto Rotondo per assistere la zia disabile, circostanza pienamente coerente con la fruizione dei permessi ex art. 33 L. 104/1992. Non risulterebbe in particolare alcuna prova di attività estranee al diritto riconosciuto di assistenza, né omissione dolosa di timbratura.
· Nella giornata del 29 giugno 2018, contestata per mancanza di regolarizzazione del cartellino, la dipendente sarebbe stata localizzata fino alle 13:49 all'interno dell'area del Distretto di Siniscola; l'assenza di timbratura in uscita sarebbe spiegabile come mera dimenticanza, e in ogni caso non avrebbe prodotto alcun danno economico, trattandosi di prestazione effettivamente resa.
· Le date del 16, 18 e 20 luglio 2018 riguarderebbero parimenti l'utilizzo dei permessi ex Legge 104/1992. La documentazione aziendale e i rilievi telefonici dimostrerebbero che la Sig.ra CO si trovava regolarmente presso l'abitazione dell'assistita a La Caletta nella fascia oraria lavorativa, e che il 18 luglio si recò nel pomeriggio a Sassari per motivi familiari, fuori dall'orario di servizio. Si tratterebbe quindi di giornate di legittima fruizione del beneficio.
· Per il 20 agosto 2018, la Procura Regionale avrebbe contestato un’assenza totale. I tabulati dimostrano tuttavia uno spostamento verso Roma e rientro in giornata per motivi di cura della stessa parente disabile, attività pienamente riconducibile ai permessi ex Legge 104/1992.
· La giornata del 29 agosto 2018 evidenzierebbe una sola timbratura di entrata, ma anche in questo caso le celle telefoniche avrebbero collocato la convenuta nel presidio di Siniscola, fino al primo pomeriggio. L'omessa vidimazione in uscita non potrebbe tradursi in danno né in simulazione di presenza, mancando qualsiasi vantaggio economico indebito.
· Con riferimento alle date del 2 e 3 ottobre 2018, sarebbero emersi soltanto minimi disallineamenti tra orari di servizio e localizzazioni, del tutto spiegabili con gli spostamenti interni al distretto. Le giustificazioni scritte furono tempestivamente depositate e risulterebbero agli atti dell'amministrazione.
· Con riferimento alle giornate del 5 e 9 ottobre 2018, la Procura avrebbe ipotizzato un allontanamento non autorizzato. Gli atti di indagine mostrerebbero tuttavia che nella mattinata del 5 ottobre la convenuta avrebbe svolto regolare servizio sino alle 11:50; il successivo spostamento verso BI sarebbe stato occasionato da esigenze familiari documentate. Il 9 ottobre 2018, nonostante un pedinamento mal interpretato, la dipendente sarebbe stata effettivamente a lavoro nelle ore centrali della giornata, come dimostrato dai tracciamenti telefonici. La successiva uscita per raggiungere la figlia non integrerebbe né danno né falsificazione di badge.
· La contestazione del 16 ottobre 2018 riguarderebbe una presunta falsa dichiarazione di missione. L'attività a Nuoro sarebbe stata tuttavia di natura professionale e sarebbe rientrata tra i compiti di coordinamento affidati, come emergerebbe dalle comunicazioni interne.
· Infine, per il 21 febbraio 2019, la Procura avrebbe contestato incongruenze tra cartellino e posizione GPS. Gli stessi tabulati, tuttavia, dimostrerebbero che l'utenza telefonica fu servita per l'intera giornata dalle celle di Siniscola e solo in serata da quelle di La Caletta, compatibilmente con il normale rientro a domicilio.
Dopo aver eccepito che la quantificazione del danno erariale diretto contestato dall’organo requirente risulterebbe in ogni caso sproporzionato rispetto alle specifiche contestazioni di assenza ingiustificata dal luogo di lavoro e che l’asserito danno all’immagine sarebbe stato basato sull’intervenuta pubblicazione di un unico articolo di stampa, con quantificazione, meramente presuntiva, non sorretta da una concreta dimostrazione di pregiudizi subiti, la difesa della Sig.ra CO rimarcava che dalle evidenze fattuali non sarebbe emersa una condotta imputabile a dolo ovvero colpa grave, atteso che la convenuta avrebbe legittimamente usufruito di permessi consentiti dall’ordinamento e se anche dovessero accertarsi alcune irregolarità nella gestione delle comunicazioni all’amministrazione, esse non avrebbero determinato alcun pregiudizio e non sarebbero sufficienti a suffragare la contestazione di responsabilità erariale.
In conclusione, veniva domandata, in via preliminare, la sospensione del procedimento in attesa della definizione del parallelo procedimento penale. In via parimenti preliminare, la declaratoria di intervenuta prescrizione del credito risarcitorio azionato.
Nel merito veniva domandato il rigetto della domanda formulata dalla Procura Regionale. In via subordinata, la quantificazione dell’addebito secondo proporzionalità ed equità.
Con vittoria delle spese.
In via istruttoria veniva domandata l’acquisizione del fascicolo penale relativo al procedimento attualmente pendente davanti al Tribunale di Nuoro e l’attivazione di una consulenza tecnica d'ufficio per l'esatta determinazione degli importi salariali eventualmente dovuti in restituzione. Veniva inoltre dedotta prova per testi.
All’odierna udienza dibattimentale la Procura Regionale ha contestato le eccezioni difensive e dopo aver richiamato le conclusioni rassegnate nell’atto di citazione, ha insistito per l’accoglimento della domanda risarcitoria. Analogamente, la difesa del convenuto ha diffusamente illustrato le argomentazioni difensive contenute nella memoria di costituzione e difesa e ha concluso in conformità.
Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare deve essere vagliata la domanda, formulata dalla difesa della convenuta, di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del parallelo procedimento penale, pendente presso il Tribunale di Nuoro in merito ai medesimi fatti.
La richiesta non può trovare accoglimento.
Sulla base dei più recenti orientamenti del Giudice Contabile la sospensione (necessaria) del giudizio di responsabilità rimane possibile, nell’attuale assetto processuale, solo in presenza di un rapporto di pregiudizialità giuridica, che ricorre nel caso in cui la definizione di una controversia penale e/o civile si ponga come indispensabile antecedente logico giuridico (cfr., per tutte, Corte dei conti, Sez. Riunite, n.1/2015 sentenza n. 7/2025, in precedenza sentenza n. 5/2025 e n. 130/2024), circostanza non riscontrabile nel caso di specie.
Si osserva che in casi analoghi, la Corte dei conti ha chiarito che il processo contabile e quello penale sono reciprocamente autonomi e che la pendenza di quello penale non determina una causa di pregiudizialità nei termini definiti dall’art. 106 c.g.c. (Corte conti, Sez. Lombardia, n.138/2023; id., n.13/2025).
Si evidenzia infine che la domanda formulata dalla Procura Regionale può essere esaurientemente delibata sulla base delle allegazioni processuali acquisite agli atti del giudizio, in particolare la documentazione relativa alle indagini penali svolte dall’Arma dei Carabinieri, N.A.S. di Sassari e dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Siniscola.
2. In via parimenti preliminare deve essere inoltre analizzata l’eccezione di prescrizione del credito erariale azionato dall’organo requirente.
L’eccezione non può essere accolta, atteso che se da un lato l’ultima condotta contestata alla Sig.ra CO si è collocata temporalmente (maggio 2019) in data anteriore rispetto al quinquennio dalla costituzione in mora formalizzata con l’invito a fornire deduzioni (settembre 2024), dall’altro lato il dies a quo del decorso prescrizionale non può essere ancorato alla data delle assenze ingiustificate dal servizio, bensì a quello in cui l’attività illecita è stata pienamente disvelata. Tale momento deve essere individuato, per stabile orientamento del Giudice Contabile in fattispecie analoghe connotate dalla contestazione di attività poste in essere, come nel caso di specie, allo scopo di occultare l’illecito e il conseguente danno per l’amministrazione (cfr. Corte conti, Sez. III App., n.21/2023; id., Sez. II App., n.65/2020; id., Sez. I, n.288/2023) alla data in cui il Pubblico Ministero ha esercitato l’azione penale nei confronti del soggetto indagato.
Nella fattispecie all’esame, la piena conoscenza dell’attività illecita posta in essere dalla convenuta è intervenuta soltanto alla conclusione, nell’anno 2020, della fase delle indagini penali e al conseguente esercizio dell’azione penale. Con la conseguenza che l’azione erariale risulta esercitata tempestivamente.
3. In assenza di ulteriori questioni preliminari di rito, può essere affrontato direttamente il merito della controversia.
La domanda formulata dalla Procura Regionale è parzialmente fondata, nei limiti d’appresso indicati.
Sulla base delle allegazioni contenute nel fascicolo processuale è da ritenere dimostrato che la Sig.ra CO IA IO, nel periodo in cui è stata svolta l’attività di investigazione, abbia reiteratamente violato gli obblighi di servizio relativi alla sua presenza in servizio ed abbia conseguentemente cagionato un pregiudizio all’amministrazione sanitaria di appartenenza.
Le violazioni hanno riguardato plurime assenze dal luogo di lavoro in assenza di giustificazione, nella maggior parte dei casi ricollegate nel sistema di rilevamento delle presenze alla fruizione di permessi ex Legge n.104/1992, da ritenere, in primo luogo, del tutto irregolari in quanto non previamente autorizzati dal datore di lavoro e, in secondo luogo, non ricollegabili, in larga misura, alla cura del familiare disabile, come emerso a seguito delle attività investigative.
Con riguardo alle singole date di assenza dal servizio, si evidenzia quanto segue.
1) Giornate del 28 e 30 maggio 2018.
La convenuta faceva risultare nel cartellino marcatempo la fruizione di permessi ex Legge n.104/1992. Il Direttore del Distretto Sanitario di Siniscola escludeva tuttavia che tali permessi fossero stati autorizzati (cfr. l’Annotazione di P.G. dei NAS di Sassari del 9.3.2020, pag. 5 – file n.16944 dell’Allegato n.3 del Fascicolo di Procura).
Sia dalla messaggistica whatsapp, sia dalla geolocalizzazione dell’utenza telefonica della convenuta emerge che la medesima aveva svolto attività diverse rispetto a quelle di assistenza ex Legge n.104/1992. Il convincimento è legato alla circostanza che durante tali giornate l’utenza telefonica veniva agganciata da numerose e diverse celle in diverse località comprese nell’ambito territoriale di BI (cfr. l’Annotazione di P.G. dei NAS di Sassari del 9.3.2020, pag. 5, 6 e 7 – file n.16944 dell’Allegato n.3 del Fascicolo di Procura).
2) Giornata del 29 giugno 2018.
La convenuta non timbrava il cartellino e, successivamente regolarizzava dichiarando di aver prestato servizio dalle 7,00 alle 14,00 presso la struttura sanitaria e dalle 15,00 alle 19,00 presso la Guardia Medica.
Dalla geolocalizzazione della sua utenza telefonica emergeva tuttavia la sua presenza fuori dall’ambito territoriale del luogo di lavoro (cfr. l’Annotazione di P.G. dei NAS di Sassari del 15.10.2020, pag. 13 e ss. – file n.23427 dell’Allegato n.3 del Fascicolo di Procura).
3) Giornate del 16, 18 e 20 luglio 2018.
Nel cartellino marcatempo emergeva la fruizione di permessi ex Legge n.104/1992. Il Direttore del Distretto Sanitario di Siniscola escludeva tuttavia che tali permessi fossero stati previamente autorizzati (cfr. l’Annotazione di P.G. dei NAS di Sassari del 18.2.2020, pag. 5 – file n.16922 dell’Allegato n.3 del Fascicolo di Procura).
Con riferimento alle giornate del 16 e del 20 luglio non emergevano, dai rilievi di geolocalizzazione, elementi utili alle indagini. Con riferimento alla giornata del 18 luglio, emergeva invece che la convenuta a partire dalle 13:00 circa si recava a Sassari, dove si tratteneva sino a tarda sera (cfr. l’Annotazione di P.G. dei NAS di Sassari del 9.3.2020, pag. 10 e 11 – file n.16944 dell’Allegato n.3 del Fascicolo di Procura).
4) Giornata del 20 agosto 2018.
Nel cartellino marcatempo non veniva annotata alcuna indicazione. Dal Direttore Sanitario del Distretto di Siniscola veniva riferito che la dipendente aveva fatto successivamente istanza per la concessione di un permesso ex Legge n.104/1992.
Dai registri delle presenze del mese di agosto 2018 trasmesso da AR AR (Allegato n.5 del Fascicolo di Procura) emerge, per il giorno 20.8.2018, l’annotazione FER01.
In tale giornata la Sig.ra CO veniva geolocalizzata a Roma (cfr. l’Annotazione di P.G. dei NAS di Sassari del 9.3.2020, pag. 14 – file n.16944 dell’Allegato n.3 del Fascicolo di Procura).
5) Giornata del 29 agosto 2018.
La convenuta timbrava il cartellino soltanto in entrata alle 07:54. Dagli atti emerge inoltre una richiesta di regolarizzazione della dipendente dove la data risulta sbarrata.
Nel corso della giornata la convenuta veniva geolocalizzata in diversi luoghi del Comune di Siniscola (cfr. l’Annotazione di P.G. dei NAS di Sassari del 9.3.2020, pag. 14 e 15 – file n.16944 dell’Allegato n.3 del Fascicolo di Procura).
Dai registri delle presenze del mese di agosto 2018 trasmesso da AR AR (Allegato n.5 del Fascicolo di Procura) emerge, per il giorno 29.8.2018, l’annotazione “Timbrature irregolari”.
6) Giornate del 2 e 3 ottobre 2018.
Il registro delle presenze di ottobre 2018 riporta ingressi ed uscite regolari sia nella mattina, sia nel pomeriggio (per il solo giorno 3.10.2018).
Dalla messagistica whatsapp, in particolare le comunicazioni pervenute sull’utenza della convenuta da parte di alcune colleghe, è tuttavia emerso che la medesima non poteva essere in servizio. (cfr. l’Annotazione di P.G. dei NAS di Sassari del 18.2.2020, pag. 7 e 8 – file n.16922 dell’Allegato n.3 del Fascicolo di Procura).
7) Giornate del 5, 9 e 11 ottobre 2018.
Nonostante le timbrature formalmente regolari, la convenuta veniva sottoposta ad osservazione diretta da parte dei militari, che la individuavano fuori dalla sede di servizio. In particolare, nella data del 5.10.2026, nonostante la formale presenza in servizio, la dipendente veniva seguita sino ad BI, dove si tratteneva per tutto il pomeriggio (cfr. l’Annotazione di P.G. dei NAS di Sassari del 29.1.2019, pag. 4 e ss. – file n.16841 dell’Allegato n.3 del Fascicolo di Procura).
8) Giornata del 16 ottobre 2018.
Nella prima mattinata, nonostante timbratura in entrata alle ore 07:21 sino alle ore 13:55, la Sig.ra CO viene geolocalizzata a Nuoro.
In sede di interrogatorio (cfr. Verbale del 30.7.2020 – file n.23421 dell’Allegato n.3 del Fascicolo di Procura), la convenuta dichiarava di aver svolto una missione a Nuoro presso la struttura sanitaria c.d. “Zonchello” per sottoscrivere della documentazione ovvero per ritirare delle provette.
Dai successivi approfondimenti effettuati presso la struttura sanitaria di Nuoro, emergeva che nessuna attività poteva essere riferita alla convenuta (cfr. l’Annotazione di P.G. dei NAS di Sassari del 15.10.2020, pag. 6 e 7 – file n.23427 dell’Allegato n.3 del Fascicolo di Procura).
9) Giornata del 21 febbraio 2019.
Nonostante la timbratura formalmente regolare sia nella mattina, sia nel pomeriggio, la dipendente veniva geolocalizzata in zona diversa da quella sede di lavoro (cfr. l’Annotazione di P.G. dei NAS di Sassari del 18.2.2020, pag. 8 – file n.16922 dell’Allegato n.3 del Fascicolo di Procura).
10) Giornata del 6 maggio 2019.
La dipendente risultava in infortunio dal 15.4.2019 al 5.5.2019 e, successivamente, dal 7.5.2019 al 21.5.2019 (cfr. l’Annotazione di P.G. dei NAS di Sassari del 30.5.2019 – file n.16881 dell’Allegato n.3 del Fascicolo di Procura).
Sulla base del riferito quadro fattuale, deve accertarsi che la convenuta abbia reiteratamente violato le norme a presidio del regolare svolgimento dell’attività lavorativa, assentandosi dal lavoro nonostante risultasse in servizio ed usufruendo con modalità disordinate e in larga misura illecite dei permessi ex Legge n.104/1992.
Con specifico riferimento ai permessi ex Legge n.104/1992, si osserva che con Deliberazione A.S.S.L. di Nuoro n.713 dell’11.6.2015 (Regolamento per la fruizione dei permessi ex Legge n.104/1992) era stato previsto puntualmente (art.8, comma 2), che “Il dipendente, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività lavorativa deve concordare con il proprio Responsabile salvo dimostrate situazioni di emergenza la fruizione dei permessi con congruo anticipo con riferimento all’intero arco temporale del mese predisponendo apposito piano”. All’atto dell’ammissione ad usufruire dei permessi (nota dell’1.7.2016), la Sig.ra Colli era stata formalmente informata di tale regola basilare (cfr. l’Annotazione di P.G. dei NAS di Sassari del 18.2.2020, pag. 16 e allegato 8.1. – file n.16922 dell’Allegato n.3 del Fascicolo di Procura).
Dagli accertamenti effettuati è per contro emerso che la convenuta ha utilizzato i benefici con modalità del tutto abnormi, omettendo di programmarne per tempo la fruizione e, sulla base di quanto emerso dalle indagini effettuate dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, destinando il tempo a disposizione per attività diverse dall’assistenza della parente disabile.
L’amministrazione sanitaria Policlinico di Siniscola ha indubbiamente subito un pregiudizio dalla condotta della convenuta, sia in ordine alla mancata prestazione lavorativa, sia in relazione al danno all’immagine cagionato dalle condotte illecite, come previsto dall’art.55-quater, comma 3 quater e 55-quinques, comma 2 del D.Lgs. n.165/2001.
La Sezione ritiene tuttavia – alla luce di una complessiva valutazione della vicenda controversa - di limitare l’incidenza del danno diretto derivato dalle assenze ingiustificate della dipendente in misura pari al 50% di una mensilità stipendiale, con definitiva quantificazione del pregiudizio nella somma di euro 1.200,00.
In considerazione della rilevanza e reiterazione degli illeciti in un ampio arco temporale e dell’indubbio disdoro subito dall’amministrazione sanitaria in conseguenza della propalazione dei fatti sia nell’ambito della stessa amministrazione, sia a seguito della diffusione mediatica e del clamor fori derivante dall’incardinamento di un procedimento penale, la quantificazione del danno all’immagine può essere ragionevolmente fissata in una somma pari al doppio del danno diretto, per definitivi euro 2.400,00.
4. In conclusione si ravvisano in capo alla Sig.ra CO IA IO pienamente sussistenti gli elementi costitutivi della responsabilità per il danno erariale arrecato al patrimonio del Poliambulatorio di Siniscola (AR AR), definitivamente quantificato in complessivi euro 1.200,00 + euro 2.400,00 = euro 3.600,00:
1) il rapporto di servizio in ragione del quale si è verificato il comportamento pregiudizievole;
2) il nesso di causalità tra l’evento lesivo e le condotte poste in essere;
3) l’elemento soggettivo del dolo.
La complessiva somma risarcitoria, da intendersi già rivalutata, sarà gravata degli interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, a carico della convenuta.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione AR, definitivamente pronunciando,
Rigetta
L’istanza di sospensione del presente procedimento.
Rigetta
L’eccezione di prescrizione del credito risarcitorio azionato dalla Procura Regionale.
ON
CO IA IO, per l’addebito di responsabilità amministrativa di cui all’atto di citazione in epigrafe, al pagamento, in favore del Poliambulatorio di Siniscola (AR AR), della somma di euro 3.600,00, oltre agli interessi legali da calcolarsi come indicato in parte motiva.
Le spese di giudizio, computate dalla Segreteria in euro 423,45, devono essere poste a carico della convenuta CO IA IO e liquidate a favore dello Stato.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 20.11.2025.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
GA ET TA AS
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositato in Segreteria il 15/04/2026 Il Dirigente Dott. Paolo Carrus
(firma apposta digitalmente)