Articolo 214 ter del Codice della strada
Articolo 213Articolo 214
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9 ottobre 2010
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1 luglio 2018
Art. 214-ter. (Destinazione dei veicoli confiscati). 1. I veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca adottato ai sensi degli articoli 186, commi 2, lettera c), 2-bis e 7, 186-bis, comma 6, e 187, commi 1 e 1-bis, sono assegnati agli organi di polizia che ne facciano richiesta, prioritariamente per attivita' finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici che ne facciano richiesta per finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.
Qualora gli organi o enti di cui al periodo precedente non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita e' antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze e' disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene.
Il provvedimento e' comunicato ((all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale per l'aggiornamento delle iscrizioni al P.R.A.)) . Si applicano le disposizioni del comma 3-bis dell' articolo 214-bis. ((138a)) ((148)) 2. Si applicano, in quanto compatibili, l' articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni, e l'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , e successive modificazioni, concernenti la gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati.

--------------- AGGIORNAMENTO (138a)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98 , come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica di cui al comma 2 del presente articolo dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019. --------------- AGGIORNAMENTO (148)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98 , come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica di cui al comma 2 del presente articolo dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020.
Entrata in vigore il 1 luglio 2018
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