Versione
9 ottobre 2010
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1 luglio 2018
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Art. 214-ter. (Destinazione dei veicoli confiscati). 1. I veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca adottato ai sensi degli articoli 186, commi 2, lettera c), 2-bis e 7, 186-bis, comma 6, e 187, commi 1 e 1-bis, sono assegnati agli organi di polizia che ne facciano richiesta, prioritariamente per attivita' finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici che ne facciano richiesta per finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.
Qualora gli organi o enti di cui al periodo precedente non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita e' antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze e' disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene.
Il provvedimento e' comunicato ((all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale per l'aggiornamento delle iscrizioni al P.R.A.)) . Si applicano le disposizioni del comma 3-bis dell' articolo 214-bis. ((138a)) ((148)) 2. Si applicano, in quanto compatibili, l' articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni, e l'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , e successive modificazioni, concernenti la gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati.
--------------- AGGIORNAMENTO (138a)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98 , come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica di cui al comma 2 del presente articolo dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019. --------------- AGGIORNAMENTO (148)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98 , come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica di cui al comma 2 del presente articolo dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020.
Qualora gli organi o enti di cui al periodo precedente non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita e' antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze e' disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene.
Il provvedimento e' comunicato ((all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale per l'aggiornamento delle iscrizioni al P.R.A.)) . Si applicano le disposizioni del comma 3-bis dell' articolo 214-bis. ((138a)) ((148)) 2. Si applicano, in quanto compatibili, l' articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni, e l'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , e successive modificazioni, concernenti la gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati.
--------------- AGGIORNAMENTO (138a)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98 , come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica di cui al comma 2 del presente articolo dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019. --------------- AGGIORNAMENTO (148)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98 , come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica di cui al comma 2 del presente articolo dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020.
Commentari • 4
- 1. Veicoli sequestrati per violazione del codice della stradaLudovico Di Benedetto · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 1
La gestione pubblica dei veicoli sequestrati per violazione del codice della strada si radica su un quadro normativo complesso e scarsamente coordinato. Dopo un imprescindibile riferimento al sistema sanzionatorio fissato nel codice, lo studio propone un'analisi dei singoli interventi normativi che si sono affastellati nel corso dei decenni, il cui archetipo – a tutt'oggi in vigore in funzione residuale – risale al dpr 571 del 1982. Tale decreto prevede che la gestione dei veicoli sequestrati sia conferita ad imprese private, autorizzate dal prefetto competente territorialmente, in cambio di un corrispettivo tariffario giornaliero. Questo primigenio intervento normativo, a causa delle …
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Giurisprudenza • 2
- 1. Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 03/05/2018, n. 1181Provvedimento: […] In termini generali, l'Amministrazione rappresenta che l'assegnazione del veicolo oggetto di confisca ad un organo di polizia può essere anticipata anche alla fase del sequestro amministrativo in virtù del rinvio, operato dall'articolo 214-ter del codice della strada alle norme della legge n. 575/1965; sebbene la predetta legge sia stata abrogata, secondo il Ministero, “si può ritenere che le disposizioni dell'articolo 2 della legge n. 575/1965 siano state sostituite dalle norme di cui al codice delle leggi antimafia in materia di gestione e destinazione dei beni sia sequestrati che confiscati”. […]Leggi di più...