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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 19/12/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione consensuale
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 18.07.2025
da
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Piacenza, rappresentata e difesa dall'Avv. Annalisa Gandini del Foro di
Piacenza, elettivamente domiciliat a presso la stessa con studio in
Piacenza, via Scalabrini n. 8, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e 1 (C.F. ), nato il [...] a CP_1 C.F._2
AN (MN), rappresentato e difeso dall'Avv. Annalisa Gandini del Foro
di Piacenza, elettivamente domiciliato presso la stessa con studio in
Piacenza, via Scalabrini n. 8, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in AN (MN)
in data 01.03.2008 in regime di separazione dei beni, matrimonio dal quale
è nato il figlio (il 21.07.2008) Persona_1
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c.
personalmente sottoscritto e depositato in data 18.07.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se parazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1. I coniugi vivranno separati nell'obbligo del reciproco rispetto, liberi ciascuno di scegliere una propria residenza. In proposito il signor CP_1
ha già manifestato la propria intenzione di trasferirsi a AN (MN).
2. Il figlio minore nato a [...] il [...] è Persona_1
affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento
2 prevalente e residenza stabile, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione della madre.
3. La responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente dai genitori in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori tutte le decisioni di maggior interesse per il minore relative al l'istruzione, all'educazione, alla salute,
tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
4. Al padre viene riconosciuta la possibilità di vedere e tenere con sé il figlio ogni qual volta lo desideri, o lo desideri il figlio, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio stesso.
5. Al padre, salvo diverso accordo tra le parti e tenuto conto del suo imminente trasferimento in altra città, sono riconosciuti i seguenti tempi di frequentazione:
la domenica: il padre si impegna a recarsi presso il luogo di residenza del figlio, potendo permanere con lui all'interno dell'attuale casa familiare. A
tal fine, la madre si impegna a rendere disponibile l'abitazione senza la sua presenza dalle ore 11:00 alle ore 18:00, al fine di favorire la relazione padre-figlio in un ambiente familiare e sereno.
Un fine settimana alternato: il figlio si recherà presso il padre, nella sua nuova residenza a AN, dal pomeriggio del sabato fino alla sera della domenica.
3 6. Resta inteso che eventuali esigenze specifiche, di volta in volta,
potranno essere gestite tra le parti con spirito di collaborazione e nell'interesse preminente del minore.
7. Il padre potrà trascorrere con il figlio un periodo di non meno di due settimane durante l'estate, anche non consecutivo, con l'impegno di indicare alla madre il relativo periodo entro il 15 giugno di ogni anno;
per quanto riguarda le vacanze natalizie i g enitori concordano che il figlio possa trascorrere la vigilia di Natale con il padre ed il 25 dicembre con la madre e, ad anni alterni, il periodo dal 26 dicembre al 31 dicembre con un genitore e dal 1 gennaio al 6 gennaio con l'altro; per quanto riguarda,
invece, le vacanze di Pasqua i genitori concordano che il figlio starà con i genitori, ad anni alterni, per tre giorni (comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo); i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente il r elativo recapito nei periodi di vacanza con i figli.
8. Nei fine settimana in cui il figlio soggiornerà presso il padre a AN,
la madre si impegna ad accompagnarlo presso il padre il sabato pomeriggio, mentre il padre provvederà a riaccompagnarlo presso la madre la domenica sera.
9. Resta in ogni caso inteso che i tempi di frequentazione sopra indicati potranno essere modificati di volta in volta, di comune accordo, tenendo prevalentemente conto della volontà del figlio ormai prossimo alla maggiore età.
10. Il padre corrisponderà alla madre , quale CP_1 Parte_1
contributo al mantenimento del figlio minore, fino all'indipendenza
4 economica dello stesso, un assegno mensile di € 275,00
(duecentosettantacinque/zerozero), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT famiglie, da versarsi, attraverso bonifico bancario, entro il giorno 15 di ciascun mese a decorrere dal mese successivo alla cessazione della coabitazione, e contribuirà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie riguardanti il figlio.
11. Per l'individuazione, determinazione e disciplina delle spese ordinarie e straordinarie, con particolare riguardo alla suddivisione tra spese ricomprese nell'assegno di mantenimento, spese obbligatorie non ricomprese nell'assegno di mantenimento per le quali non è prevista una previa concertazione, spese non ricomprese nell'assegno di mantenimento subordinate al consenso di entrambi i genitori, modalità di rimborso al genitore anticipatario, le parti concordano di regolarle nel seguente modo:
- Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento,
contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, uscite didattiche organizzate da lla scuola in ambito giornaliero, mensa;
medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici,
antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici (parrucchiere,
estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali),
spese per la cura degli animali domestici.
- Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci
5 prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private;
spese odontoiatriche, ortodontiche, protesiche e oculistiche, spese per degenza,
interventi chirurgici, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato.
- Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori,
suddivise nelle seguenti categorie:
- Spese medico sanitarie: cicli di psicoterapia e logopedia, cure termali e fisioterapiche, farmaci omeopatici;
- Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri,
dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); spese per ripetizioni;
prescuola e doposcuola;
spese di trasporto da casa all'istituto scolastico;
gite scolastiche con pernottamento;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
- Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica,
disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto);
conseguimento della patente presso autoscuola private;
6 - Spese sportive: corsi e attività sportive, compresa la spesa per l'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività;
- Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori,
dovranno essere debitamente documentate.
Il rimborso al genitore anticipatario: in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatsapp, email, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
il rimborso pro -quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idon ea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
Deducibilità fiscale: la detrazione e deduzione delle spese straordinarie ai fini Irpef, sarà operata da entrambi i genitori in proporzione alle rispettive quote di spesa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro
Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
12. L'Assegno Unico e Universale per i figli, in aggiunta all'assegno di mantenimento, sarà attribuito alla madre, quale genitore collocatario
7 prevalente, anche se materialmente erogato dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvo diverso accordo
13. La casa di abitazione coniugale sita a Gossolengo (PC) in via Luciano
Lama n. 14 con le relative pertinenze, di intera proprietà della moglie viene assegnata a quest'ultima la quale provvederà in via Parte_1
esclusiva al pagamento di tutte le spese d i funzionamento, condominiali e di manutenzione ordinaria e straordinaria.
14. Gli arredi e le suppellettili attualmente presenti nella casa coniugale saranno in seguito divisi di comune accordo tra i coniugi. Il signor CP_1
lascerà l'abitazione coniugale portando con sé tutti i propri effetti personali entro e non oltre il 03.08. 2025.
15. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e,
pertanto, rinunciano reciprocamente a qualsiasi prestazione economica necessaria al mantenimento degli stessi.
16. I coniugi, in regime di separazione dei beni, dichiarano di aver già
regolato ogni altro rapporto di natura patrimoniale e di non avere alcuna reciproca ulteriore richiesta di carattere economico da far valere;
pertanto al verificarsi delle presenti condiz ioni di separazione i coniugi non avranno più nulla a pretendere reciprocamente per alcun titolo, ragione e/o causa, in relazione ai rapporti economico patrimoniali intercorsi tra loro.
17. I coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido ai fini dell'espatrio, anche del figlio,
impegnandosi a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti.
18. Spese legali compensate tra le parti.”
8 Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con decreto del 22.07.2025, la Presidente delegata fissava l'udienza del
23.10.2025 disponendone la trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c..
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del 23.10.2025 le Parti hanno ribadito le conclusioni già
rassegnate in sede di atto introduttivo.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è
causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni nell'interesse della prole, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4 c.p.c.)
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
9 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
CP_1
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di AN (MN) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n. 3, Parte II, Serie A, anno 2008).
- Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 17.12.2025
La Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
10 11
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 18.07.2025
da
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Piacenza, rappresentata e difesa dall'Avv. Annalisa Gandini del Foro di
Piacenza, elettivamente domiciliat a presso la stessa con studio in
Piacenza, via Scalabrini n. 8, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e 1 (C.F. ), nato il [...] a CP_1 C.F._2
AN (MN), rappresentato e difeso dall'Avv. Annalisa Gandini del Foro
di Piacenza, elettivamente domiciliato presso la stessa con studio in
Piacenza, via Scalabrini n. 8, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in AN (MN)
in data 01.03.2008 in regime di separazione dei beni, matrimonio dal quale
è nato il figlio (il 21.07.2008) Persona_1
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c.
personalmente sottoscritto e depositato in data 18.07.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se parazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1. I coniugi vivranno separati nell'obbligo del reciproco rispetto, liberi ciascuno di scegliere una propria residenza. In proposito il signor CP_1
ha già manifestato la propria intenzione di trasferirsi a AN (MN).
2. Il figlio minore nato a [...] il [...] è Persona_1
affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento
2 prevalente e residenza stabile, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione della madre.
3. La responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente dai genitori in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori tutte le decisioni di maggior interesse per il minore relative al l'istruzione, all'educazione, alla salute,
tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
4. Al padre viene riconosciuta la possibilità di vedere e tenere con sé il figlio ogni qual volta lo desideri, o lo desideri il figlio, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio stesso.
5. Al padre, salvo diverso accordo tra le parti e tenuto conto del suo imminente trasferimento in altra città, sono riconosciuti i seguenti tempi di frequentazione:
la domenica: il padre si impegna a recarsi presso il luogo di residenza del figlio, potendo permanere con lui all'interno dell'attuale casa familiare. A
tal fine, la madre si impegna a rendere disponibile l'abitazione senza la sua presenza dalle ore 11:00 alle ore 18:00, al fine di favorire la relazione padre-figlio in un ambiente familiare e sereno.
Un fine settimana alternato: il figlio si recherà presso il padre, nella sua nuova residenza a AN, dal pomeriggio del sabato fino alla sera della domenica.
3 6. Resta inteso che eventuali esigenze specifiche, di volta in volta,
potranno essere gestite tra le parti con spirito di collaborazione e nell'interesse preminente del minore.
7. Il padre potrà trascorrere con il figlio un periodo di non meno di due settimane durante l'estate, anche non consecutivo, con l'impegno di indicare alla madre il relativo periodo entro il 15 giugno di ogni anno;
per quanto riguarda le vacanze natalizie i g enitori concordano che il figlio possa trascorrere la vigilia di Natale con il padre ed il 25 dicembre con la madre e, ad anni alterni, il periodo dal 26 dicembre al 31 dicembre con un genitore e dal 1 gennaio al 6 gennaio con l'altro; per quanto riguarda,
invece, le vacanze di Pasqua i genitori concordano che il figlio starà con i genitori, ad anni alterni, per tre giorni (comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo); i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente il r elativo recapito nei periodi di vacanza con i figli.
8. Nei fine settimana in cui il figlio soggiornerà presso il padre a AN,
la madre si impegna ad accompagnarlo presso il padre il sabato pomeriggio, mentre il padre provvederà a riaccompagnarlo presso la madre la domenica sera.
9. Resta in ogni caso inteso che i tempi di frequentazione sopra indicati potranno essere modificati di volta in volta, di comune accordo, tenendo prevalentemente conto della volontà del figlio ormai prossimo alla maggiore età.
10. Il padre corrisponderà alla madre , quale CP_1 Parte_1
contributo al mantenimento del figlio minore, fino all'indipendenza
4 economica dello stesso, un assegno mensile di € 275,00
(duecentosettantacinque/zerozero), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT famiglie, da versarsi, attraverso bonifico bancario, entro il giorno 15 di ciascun mese a decorrere dal mese successivo alla cessazione della coabitazione, e contribuirà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie riguardanti il figlio.
11. Per l'individuazione, determinazione e disciplina delle spese ordinarie e straordinarie, con particolare riguardo alla suddivisione tra spese ricomprese nell'assegno di mantenimento, spese obbligatorie non ricomprese nell'assegno di mantenimento per le quali non è prevista una previa concertazione, spese non ricomprese nell'assegno di mantenimento subordinate al consenso di entrambi i genitori, modalità di rimborso al genitore anticipatario, le parti concordano di regolarle nel seguente modo:
- Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento,
contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, uscite didattiche organizzate da lla scuola in ambito giornaliero, mensa;
medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici,
antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici (parrucchiere,
estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali),
spese per la cura degli animali domestici.
- Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci
5 prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private;
spese odontoiatriche, ortodontiche, protesiche e oculistiche, spese per degenza,
interventi chirurgici, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato.
- Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori,
suddivise nelle seguenti categorie:
- Spese medico sanitarie: cicli di psicoterapia e logopedia, cure termali e fisioterapiche, farmaci omeopatici;
- Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri,
dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); spese per ripetizioni;
prescuola e doposcuola;
spese di trasporto da casa all'istituto scolastico;
gite scolastiche con pernottamento;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
- Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica,
disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto);
conseguimento della patente presso autoscuola private;
6 - Spese sportive: corsi e attività sportive, compresa la spesa per l'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività;
- Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori,
dovranno essere debitamente documentate.
Il rimborso al genitore anticipatario: in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatsapp, email, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
il rimborso pro -quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idon ea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
Deducibilità fiscale: la detrazione e deduzione delle spese straordinarie ai fini Irpef, sarà operata da entrambi i genitori in proporzione alle rispettive quote di spesa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro
Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
12. L'Assegno Unico e Universale per i figli, in aggiunta all'assegno di mantenimento, sarà attribuito alla madre, quale genitore collocatario
7 prevalente, anche se materialmente erogato dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvo diverso accordo
13. La casa di abitazione coniugale sita a Gossolengo (PC) in via Luciano
Lama n. 14 con le relative pertinenze, di intera proprietà della moglie viene assegnata a quest'ultima la quale provvederà in via Parte_1
esclusiva al pagamento di tutte le spese d i funzionamento, condominiali e di manutenzione ordinaria e straordinaria.
14. Gli arredi e le suppellettili attualmente presenti nella casa coniugale saranno in seguito divisi di comune accordo tra i coniugi. Il signor CP_1
lascerà l'abitazione coniugale portando con sé tutti i propri effetti personali entro e non oltre il 03.08. 2025.
15. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e,
pertanto, rinunciano reciprocamente a qualsiasi prestazione economica necessaria al mantenimento degli stessi.
16. I coniugi, in regime di separazione dei beni, dichiarano di aver già
regolato ogni altro rapporto di natura patrimoniale e di non avere alcuna reciproca ulteriore richiesta di carattere economico da far valere;
pertanto al verificarsi delle presenti condiz ioni di separazione i coniugi non avranno più nulla a pretendere reciprocamente per alcun titolo, ragione e/o causa, in relazione ai rapporti economico patrimoniali intercorsi tra loro.
17. I coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido ai fini dell'espatrio, anche del figlio,
impegnandosi a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti.
18. Spese legali compensate tra le parti.”
8 Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con decreto del 22.07.2025, la Presidente delegata fissava l'udienza del
23.10.2025 disponendone la trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c..
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del 23.10.2025 le Parti hanno ribadito le conclusioni già
rassegnate in sede di atto introduttivo.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è
causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni nell'interesse della prole, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4 c.p.c.)
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
9 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
CP_1
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di AN (MN) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n. 3, Parte II, Serie A, anno 2008).
- Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 17.12.2025
La Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
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