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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 30/10/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di IVREA
Sezione Procedure Concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Rossella Mastropietro – Presidente dott.ssa Stefania Frojo – Giudice dott.ssa Federica Lorenzatti – Giudice rel. nel procedimento unitario R.G. n. 123-1/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso ex art. 37 co. 2 e 38 del D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (c.d.
CCII) depositato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea, volto ad ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale della società
, Controparte_1 nonché del socio accomandatario (C.F. Controparte_1
); C.F._1 ritenuta la propria competenza, atteso che la società debitrice ha sede legale nel Comune di Brandizzo (TO), ricadente nella circoscrizione del Tribunale di
Ivrea; osservato che ricorrono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente e, in particolare, che:
-I debiti non risultato contestati;
-I debiti risultano suggellati in titoli esecutivi divenuti definitivi quali il D.I.
984/2024 del 24.09.2024 emesso dal Tribunale di Ivrea per la somma di euro
17.544,75;
― il debitore è imprenditore commerciale;
― il debitore non risulta, né ha dichiarato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co 1, lett. d), CCII;
2
― accertato, altresì, il reale stato di insolvenza della parte resistente, in quanto la stessa società in scioglimento e liquidazione non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni, risulta essere cancellata dall'Albo impresa artigiana a partire dal 15.11.2024 ed è risultata destinataria di provvedimenti interdittivi antimafia e di amministrazione giudiziaria, con scioglimento anticipato e messa in liquidazione volontaria nel maggio 2024;
― osservato, più in particolare, che la stessa parte debitrice deve ritenersi in stato di decozione, evincibile dall'esposizione debitoria vantata da Agenzia
Entrate , ammontante alla data del 09.10.2025 ad euro CP_2
774.247,84, come da certificazioni in atti;
― dato atto che tali evidenze emergono palesi dalle informative depositata dalla Procura della Repubblica di Ivrea;
dall'analisi degli atti emerge una situazione di grave insolvenza della società, con debiti tributari crescenti
(fino a oltre 700.000 euro verso l'Agenzia delle Entrate), un progressivo aumento dei crediti verso soci (prelievi non garantiti), e un patrimonio netto completamente eroso;
― osservato come la società Controparte_1
non si sia costituita in giudizio, non
[...] assolvendo, dunque, all'onere probatorio sulla Società gravante;
― richiamato l'orientamento giurisprudenziale delle Suprema Corte, a tenore del quale: “ nessuno statuto speciale separa l'impresa in stato di liquidazione rispetto all'impresa in attività quanto ai presupposti soggettivi della fallibilità: né quanto alla loro identificazione (saldamente ancorata al possesso congiunto di attivi, ricavi e indebitamento sotto le soglie di cui all'art.1 co.2 1.f., rispettivamente nel triennio anteriore per i primi due e al momento della decisione per il terzo), né quanto alla ripartizione dell'onere della prova (a carico del debitore che intenda così sottrarsi alla regolazione concorsuale della sua insolvenza ex r.d. n. 267 del 1942) (Cass.
25167/2016);”
― ritenuto, quindi, che il mancato deposito dalla parte della società debitrice della documentazione attestante il mancato superamento delle soglie individuate dall'art 2 co. I lett. d) del CCII non possa mutare l'onere 3
probatorio gravante sulla parte sottraendosi così all'allegazione difensiva fermamente posta dall'art.15 1.f. a corredo necessario della difesa di merito
(Cass. 14790/2014) principi applicabili ovviamente anche al novellato
Codice della Crisi;
― osservato ancora che la valutazione della patrimonializzazione della società in liquidazione -idonea a circoscrivere il giudizio di decozione della società-
è sempre e solo quella da svolgersi con riguardo ai beni facilmente aggredibili e di pronta liquidazione;
― richiamato l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, il quale ha chiarito con riguardo all'indagine qui svolta che: “Quando una società è in liquidazione la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione della L. Fall., art. 5, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, in quanto non proponendosi
l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte.” (in senso conforme vedasi Cass. n. 10516 del
2022, Cass. n. 18137 del 2018 Cass. n. 28193 del 2020).
― osservato che, nel caso di specie, non è stata prodotta alcuna documentazione riferita alla società e al suo patrimonio in liquidazione,
― considerato che deve ritenersi comprovato che la parte debitrice eserciti attività commerciale ed abbia maturato debiti, ivi inclusi quelli di cui all'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, di entità superiore alla soglia normativamente prevista, circostanza sintomatica dell'impossibilità di adempiere le proprie obbligazioni e, quindi, dell'esistenza di un patrimonio in dissesto e non già di una volontaria inadempienza o di una illiquidità transeunte, come emerge dall'epoca di esigibilità e dalla natura dei crediti azionati, e suggellati nei vari titoli esecutivi divenuti definitivi;
4
― osservato conclusivamente che la situazione sopra enunciata e gli elementi che risultano dal corredo documentale fornito, valutati sia singolarmente che nell'insieme, depongono dunque, oggettivamente, per la sussistenza dello stato di insolvenza di Controparte_1
e quindi per l'apertura della liquidazione
[...] giudiziale, posto che sussistono tutti i presupposti previsti dagli articoli 37,
38 e 121 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale:
• Attività commerciale esercitata dalla società
• Società non ancora cancellata dal Registro delle Imprese.
• Requisiti dimensionali e sintomi di insolvenza (debiti erariali rilevanti, patrimonio netto negativo).
― osservato che appare conclamata l'impossibilità per la società di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
― ricorrendone evidenti gli estremi;
― ritenuto che, in base agli artt. 356 e 358 CCII si nomina Curatore il dott.
; Persona_1
P.Q.M.
visti gli artt. 49 e 121 CCII
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE della società Controparte_1
(P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_1 sede legale in Brandizzo (TO) in Via Vacca n.9 e del socio accomandatario illimitatamente responsabile (c.f. Controparte_1
) C.F._1
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Federica Lorenzatti.
NOMINA
Curatore il Dott. Persona_1
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è 5
tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
in mancanza di tale deposito il Curatore ne darà comunicazione al P.M.
ORDINA al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, provvederà il Curatore dandone, contestualmente, notizia al P.M.
INVITA il Curatore ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni.
AUTORIZZA il Curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni.
AVVISA il Curatore che, ai sensi dell'art. 126, co. 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione, dando atto di aver verificato la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi allo svolgimento della propria funzione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro Curatore. 6
AVVISA il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35, co. 4-bis, D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della L. 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
INVITA il Curatore, nella medesima dichiarazione, a comunicare alla cancelleria ed al registro delle imprese il domicilio digitale della procedura ai sensi dell'art. 126, co. 2, CCII e dare atto dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, co. 2, CCII.
ORDINA
― al Curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal Codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il Curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.;
― al Curatore di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal Codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale 7
delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
― al Curatore di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché́ l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
― al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, co. 4 e 5,
CCII;
― al Curatore ad attivare il domicilio digitale della procedura, per fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal
Ministero della giustizia;
― al Curatore di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'art. 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
8
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, co. 3, CCII nonché́ della sussistenza dell'onere previsto dall'art. 201, co. 3, lett. e),
CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'art. 232, co. 4;
e) il domicilio digitale della procedura.
FISSA la data del 30.01.2026 h. 10.00 l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo innanzi al Giudice delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito.
AVVISA
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, co. 1-bis, ovvero 22, co. 3, D. Lgs. 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale. Il ricorso contiene:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, co. 1, CCII;
9
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al Curatore.
ORDINA alla Cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza:
― entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al
Curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
― entro il giorno successivo al suo deposito sia trasmessa per estratto
(contenente il nome del debitore, il nome del Curatore, il dispositivo e la data del deposito) presso l'Ufficio del Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e per l'ipotesi in cui la sede effettiva si trovi nel circondario del presente tribunale anche presso l'ufficio del registro delle imprese di Torino, ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30.05.02 n. 115.
Così deciso in Ivrea, 23.10.2025
Il Presidente
(Dott.ssa Rossella Mastropietro)
Il Giudice rel.
(Dott.ssa Federica Lorenzatti) 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di IVREA
Sezione Procedure Concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Rossella Mastropietro – Presidente dott.ssa Stefania Frojo – Giudice dott.ssa Federica Lorenzatti – Giudice rel. nel procedimento unitario R.G. n. 123-1/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso ex art. 37 co. 2 e 38 del D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (c.d.
CCII) depositato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea, volto ad ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale della società
, Controparte_1 nonché del socio accomandatario (C.F. Controparte_1
); C.F._1 ritenuta la propria competenza, atteso che la società debitrice ha sede legale nel Comune di Brandizzo (TO), ricadente nella circoscrizione del Tribunale di
Ivrea; osservato che ricorrono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente e, in particolare, che:
-I debiti non risultato contestati;
-I debiti risultano suggellati in titoli esecutivi divenuti definitivi quali il D.I.
984/2024 del 24.09.2024 emesso dal Tribunale di Ivrea per la somma di euro
17.544,75;
― il debitore è imprenditore commerciale;
― il debitore non risulta, né ha dichiarato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co 1, lett. d), CCII;
2
― accertato, altresì, il reale stato di insolvenza della parte resistente, in quanto la stessa società in scioglimento e liquidazione non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni, risulta essere cancellata dall'Albo impresa artigiana a partire dal 15.11.2024 ed è risultata destinataria di provvedimenti interdittivi antimafia e di amministrazione giudiziaria, con scioglimento anticipato e messa in liquidazione volontaria nel maggio 2024;
― osservato, più in particolare, che la stessa parte debitrice deve ritenersi in stato di decozione, evincibile dall'esposizione debitoria vantata da Agenzia
Entrate , ammontante alla data del 09.10.2025 ad euro CP_2
774.247,84, come da certificazioni in atti;
― dato atto che tali evidenze emergono palesi dalle informative depositata dalla Procura della Repubblica di Ivrea;
dall'analisi degli atti emerge una situazione di grave insolvenza della società, con debiti tributari crescenti
(fino a oltre 700.000 euro verso l'Agenzia delle Entrate), un progressivo aumento dei crediti verso soci (prelievi non garantiti), e un patrimonio netto completamente eroso;
― osservato come la società Controparte_1
non si sia costituita in giudizio, non
[...] assolvendo, dunque, all'onere probatorio sulla Società gravante;
― richiamato l'orientamento giurisprudenziale delle Suprema Corte, a tenore del quale: “ nessuno statuto speciale separa l'impresa in stato di liquidazione rispetto all'impresa in attività quanto ai presupposti soggettivi della fallibilità: né quanto alla loro identificazione (saldamente ancorata al possesso congiunto di attivi, ricavi e indebitamento sotto le soglie di cui all'art.1 co.2 1.f., rispettivamente nel triennio anteriore per i primi due e al momento della decisione per il terzo), né quanto alla ripartizione dell'onere della prova (a carico del debitore che intenda così sottrarsi alla regolazione concorsuale della sua insolvenza ex r.d. n. 267 del 1942) (Cass.
25167/2016);”
― ritenuto, quindi, che il mancato deposito dalla parte della società debitrice della documentazione attestante il mancato superamento delle soglie individuate dall'art 2 co. I lett. d) del CCII non possa mutare l'onere 3
probatorio gravante sulla parte sottraendosi così all'allegazione difensiva fermamente posta dall'art.15 1.f. a corredo necessario della difesa di merito
(Cass. 14790/2014) principi applicabili ovviamente anche al novellato
Codice della Crisi;
― osservato ancora che la valutazione della patrimonializzazione della società in liquidazione -idonea a circoscrivere il giudizio di decozione della società-
è sempre e solo quella da svolgersi con riguardo ai beni facilmente aggredibili e di pronta liquidazione;
― richiamato l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, il quale ha chiarito con riguardo all'indagine qui svolta che: “Quando una società è in liquidazione la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione della L. Fall., art. 5, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, in quanto non proponendosi
l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte.” (in senso conforme vedasi Cass. n. 10516 del
2022, Cass. n. 18137 del 2018 Cass. n. 28193 del 2020).
― osservato che, nel caso di specie, non è stata prodotta alcuna documentazione riferita alla società e al suo patrimonio in liquidazione,
― considerato che deve ritenersi comprovato che la parte debitrice eserciti attività commerciale ed abbia maturato debiti, ivi inclusi quelli di cui all'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, di entità superiore alla soglia normativamente prevista, circostanza sintomatica dell'impossibilità di adempiere le proprie obbligazioni e, quindi, dell'esistenza di un patrimonio in dissesto e non già di una volontaria inadempienza o di una illiquidità transeunte, come emerge dall'epoca di esigibilità e dalla natura dei crediti azionati, e suggellati nei vari titoli esecutivi divenuti definitivi;
4
― osservato conclusivamente che la situazione sopra enunciata e gli elementi che risultano dal corredo documentale fornito, valutati sia singolarmente che nell'insieme, depongono dunque, oggettivamente, per la sussistenza dello stato di insolvenza di Controparte_1
e quindi per l'apertura della liquidazione
[...] giudiziale, posto che sussistono tutti i presupposti previsti dagli articoli 37,
38 e 121 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale:
• Attività commerciale esercitata dalla società
• Società non ancora cancellata dal Registro delle Imprese.
• Requisiti dimensionali e sintomi di insolvenza (debiti erariali rilevanti, patrimonio netto negativo).
― osservato che appare conclamata l'impossibilità per la società di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
― ricorrendone evidenti gli estremi;
― ritenuto che, in base agli artt. 356 e 358 CCII si nomina Curatore il dott.
; Persona_1
P.Q.M.
visti gli artt. 49 e 121 CCII
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE della società Controparte_1
(P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_1 sede legale in Brandizzo (TO) in Via Vacca n.9 e del socio accomandatario illimitatamente responsabile (c.f. Controparte_1
) C.F._1
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Federica Lorenzatti.
NOMINA
Curatore il Dott. Persona_1
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è 5
tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
in mancanza di tale deposito il Curatore ne darà comunicazione al P.M.
ORDINA al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, provvederà il Curatore dandone, contestualmente, notizia al P.M.
INVITA il Curatore ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni.
AUTORIZZA il Curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni.
AVVISA il Curatore che, ai sensi dell'art. 126, co. 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione, dando atto di aver verificato la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi allo svolgimento della propria funzione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro Curatore. 6
AVVISA il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35, co. 4-bis, D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della L. 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
INVITA il Curatore, nella medesima dichiarazione, a comunicare alla cancelleria ed al registro delle imprese il domicilio digitale della procedura ai sensi dell'art. 126, co. 2, CCII e dare atto dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, co. 2, CCII.
ORDINA
― al Curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal Codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il Curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.;
― al Curatore di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal Codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale 7
delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
― al Curatore di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché́ l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
― al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, co. 4 e 5,
CCII;
― al Curatore ad attivare il domicilio digitale della procedura, per fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal
Ministero della giustizia;
― al Curatore di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'art. 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
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c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, co. 3, CCII nonché́ della sussistenza dell'onere previsto dall'art. 201, co. 3, lett. e),
CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'art. 232, co. 4;
e) il domicilio digitale della procedura.
FISSA la data del 30.01.2026 h. 10.00 l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo innanzi al Giudice delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito.
AVVISA
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, co. 1-bis, ovvero 22, co. 3, D. Lgs. 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale. Il ricorso contiene:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, co. 1, CCII;
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b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al Curatore.
ORDINA alla Cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza:
― entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al
Curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
― entro il giorno successivo al suo deposito sia trasmessa per estratto
(contenente il nome del debitore, il nome del Curatore, il dispositivo e la data del deposito) presso l'Ufficio del Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e per l'ipotesi in cui la sede effettiva si trovi nel circondario del presente tribunale anche presso l'ufficio del registro delle imprese di Torino, ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30.05.02 n. 115.
Così deciso in Ivrea, 23.10.2025
Il Presidente
(Dott.ssa Rossella Mastropietro)
Il Giudice rel.
(Dott.ssa Federica Lorenzatti) 10