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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/10/2025, n. 3374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3374 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica ALna
Tribunale di Firenze
Sezione Imprese
In Nome del Popolo ALno il collegio nella seguente composizione:
dr.ssa Silvia Governatori Presidente
dr. Niccolò Calvani Giudice relatore dr.ssa Linda Pattonelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 8637/2020 tra le parti:
ATTORE
, cf CP_1 Parte_1 P.IVA_1
- difesa: avv. LEONARDO MASI, cf C.F._1
- domicilio: Corso AL 2, Firenze, presso il difensore
– PEC: Email_1
CONVENUTI
cf CP_2 C.F._2
- difesa: avv. ANDREA SANTINI, cf C.F._3
- domicilio: Via Guido Monaco 65, Arezzo, presso il difensore
- PEC: Email_2
, cf Parte_2 C.F._4
- difesa: avv. FRANCESCO SARDEGNA, cf C.F._5
- domicilio: Corso Cavour 25, Perugia, presso il difensore
- PEC: f Email_3
cf Parte_3 C.F._6 cf Parte_4 C.F._7
- difesa: avv. PAOLO FRATINI, cf C.F._8 avv. STEFANO TENTI, cf C.F._9
- domicilio: Via Del Trionfo 40, Arezzo, presso il difensore
- PEC: Email_4
Email_5
cf Controparte_3 C.F._10
- difesa: avv. FRANCESCO PARENTI, cf C.F._11
- domicilio: Via J. Nardi 21, Firenze, presso il difensore
- PEC: Email_6
1 DO RO, cf C.F._12
- difesa: avv. ALFREDO IRTI, cf C.F._13 avv. PAOLA DAVÌ, cf C.F._14
- domicilio: Via Scipione Ammirato 93, Firenze, presso l'avv. GIUSEPPE BAJO, cf
PEC C.F._15 Email_7
- PEC: Email_8
[...]
PAOLO TA, cf C.F._16
- difesa: avv. CRISTINA SCARPETTA, cf C.F._17 avv. MARTINA ROSATI, cf C.F._18
- domicilio: Largo Luigi Antonelli 2, Roma, presso il difensore
- PEC: Email_9
Email_10
MI PO, cf C.F._19
- difesa: avv. GIAMPIERO GHELARDINI, cf C.F._20
- domicilio: Viale Somalia 28, Roma, presso il difensore
- PEC: Email_11
AS LE, cf C.F._21
- difesa: avv. MARIA TERESA POMPOSELLI, cf C.F._22
- domicilio: Via Teodorico 3, Milano, presso il difensore
- PEC: Email_12
EL OZ, cf C.F._23
- difesa: avv. RENZO TURRI, cf C.F._24 avv. PIETRO TURRI, cf C.F._25
- domicilio: Viale Della Repubblica 243, Prato, presso il difensore
- PEC: vvocati.prato.it Em_13 Email_14 pietro vvocati.prato.it Email_14
cf Parte_5 C.F._26
cf Parte_6 C.F._27
- difesa: avv. CRISTIANA TURRI, cf C.F._28
- domicilio: Viale Della Repubblica 241, Prato, presso il difensore
- PEC: vvocati.prato.it Email_15 Email_14
cf Parte_7 C.F._29
, cf Parte_8 C.F._30
- difesa: avv. ALDO DE BELLIS, cf C.F._31
- domicilio: Via Cacciatori Delle Alpi 28, Perugia, presso il difensore
- PEC: Email_16
, cf , contumace Controparte_4 C.F._32
, p. IVA , contumace CP_5 P.IVA_2
TERZI
[...] (rischio assunto coi certificati n. 1918264 e Controparte_6 f1800005953), cf P.IVA_3
- difesa: avv. SILVIA TRAVERSO, cf C.F._33
avv. OTTAVIA PIZZO, cf C.F._34
- domicilio: Via Borra 35, Livorno, presso il difensore
- PEC: Email_17
Email_18
2 cf Controparte_7 P.IVA_4
- difesa: avv. GIUSEPPE RANIERI, cf C.F._35
- domicilio: Viale Giuseppe Mazzini 50, Firenze, presso il difensore
- PEC: Email_19
OGGETTO: Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo
INDICE
#Conclusioni_delle_parti
#Atto_di_citazione
#Costituzione_di_convenuti_e_terzi
#Vicende_del_processo
#Rinunce e transazioni
#Addebito_1_Conferimento_di_Terra
#Addebito_1_Amministratori
#Addebito_1_Professionisti
#Addebito_2_Atti_distrattivi_Premesse
#Addebito_2i_Pagamenti_a_Terra
#Addebito_2ii_AM_Sempre_Pieno
#Addebito_2iii_Anticipazioni_a_Terra
#Addebito_2iv_Pagamento_a_REVE
#Addebito_2v_Pagamenti_a_Fichimori
#Addebito_2vi_Pagamenti_a_EWO
#Addebito_2vii_Omessa_consegna_software
#Addebito_3_Prosecuzione_attività
#Il_danno
#Quote_partecipazione_individuali
#Spese_di_lite
#
PQM
Decisa nella camera di consiglio del 17/10/2025 sulle seguenti conclusioni:
BCM: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze – Sezione Specializzata in materia di
Imprese, rigettata ogni deduzione, eccezione e domanda avversaria:
- dichiarare l'estinzione del giudizio e/o la cessata materia del contendere tra la
Curatela del fallimento e il Sig. CP_1 CP_2
- accertare e dichiarare che i Sig.ri , (defunto, eredi: Controparte_4 Persona_1
SA ZI, e , SA ZI in Parte_5 Parte_6 Parte_7 proprio, LO AR, IC, , EL LI sono CP_3 Parte_8 responsabili, in qualità di amministratori di per tutti gli atti di mala gestio CP_1 loro contestati dalla Curatela attrice e partitamente indicati nell'atto di citazione e
3 quindi che tutti i suddetti soggetti sono responsabili dei danni arrecati a e CP_1 ai suoi creditori per effetto delle condotte rispettivamente tenute;
- accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2343, co. 2, c.c. dell'esperto Dott.
che ha stimato la , e quella dell'esperto Dott. Massimo Parte_2 Parte_9
AC che ne ha confermato la congruità ai sensi dell'art. 2343, co. 3, c.c., e dichiarare altresì che essi, per l'effetto, hanno concorso con gli amministratori di CP_1 all'occultamento dell'insorgenza della causa di scioglimento, e che quindi essi
[...] sono responsabili dei danni arrecati a e ai suoi creditori per effetto delle CP_1 contestate condotte, e che in ipotesi, essi sono responsabili dei danni contestati in parte motiva della citazione per aver negligentemente eseguito l'incarico conferito, o in ulteriore ipotesi, ai sensi dell'art. 2043 c.c.;
- conseguentemente, tenuto anche conto della transazione intercorsa tra la
[...]
e i convenuti e OS, nonché della transazione Parte_10 Pt_4 Pt_3 con il convenuto condannare i restanti convenuti a risarcire alla CP_2 [...]
il danno inferto per effetto delle condotte loro ascritte ed indicate Parte_11 nell'atto di citazione, e quindi condannarli, in solido tra loro, ovvero secondo le rispettive accertate responsabilità, a pagare alla le Parte_11 seguenti somme, salvo il più o il meno di giustizia: : € 1.250.000,00; Controparte_4
(e per esso i suoi eredi SA ZI, Persona_1 Parte_5 Pt_6
: € 1.250.000,00; SA ZI in proprio: € 1.250.000,00; €
[...] Parte_7
1.250.000,00; LO AR: € 1.250.000,00; € 1.250.000,00; CP_8 [...]
: € 1.250.000,00; EL LI: € 984.000,00; Massimo AC: € Parte_8
1.250.000,00; : € 1.250.000,00. Somme da intendersi già al netto Parte_2 degli importi ricevuti in esecuzione delle menzionate transazioni e delle relative quote di responsabilità dei convenuti transigenti, e quindi non decurtabili per effetto della transazione stessa. Il tutto oltre interessi dal dì del dovuto al saldo e rivalutazione monetaria.
Con compensazione delle spese e delle competenze di lite con i convenuti Dott.
Rag. CA OS e Dott. e con il convenuto Sig. Parte_3 Parte_4
CP_2
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, comprese quelle di CTU e di CTP (doc.
126 già allegato con le note di udienza del 22.4.2024 e del 9.1.2025) con riferimento
a tutti gli altri convenuti”.
In via istruttoria, si insiste per i mezzi di prova richiesti nella seconda memoria ex art.
183, co. 6, c.p.c. della Curatela, e non ammessi e quindi prova per testi e per interpello (capitoli 1, 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) - Par. II, pag. 5 ss., memoria ex art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c. della Curatela).
6. Sempre in via istruttoria, con riferimento alla CTU espletata, ci si riporta integralmente: (i) alle osservazioni alla bozza di CTU del CTP
Dott. (ii) alle osservazioni critiche effettuate dal Curatela nelle note Persona_2 autorizzate di replica del 25.11.2022. Si reitera inoltre la richiesta di chiamata a
4 chiarimenti, già formulata con note della Curatela del 25.11.2022, del CTU circa la rilevante questione della dimostrata e documentalmente provata proprietà di terzi
(NE AL Spa), e non invece della conferente (in , della CP_1 CP_5
Piattaforma oggetto di causa.
Duranti: Estinzione del rapporto processuale con il e dichiarazione Parte_11 di cessata materia del contendere nei confronti degli altri convenuti, ove non accettata la rinuncia alle domande nei loro confronti.
: Piaccia all'ecc.mo Tribunale Adito, ogni contraria istanza ed eccezione Parte_2 disattesa: nel merito in via principale: respingere perché infondata in fatto e diritto la domanda avanzata dalla curatela del fallimento per le ragioni tutte esposte in CP_1 narrativa dichiarando altresì che la Curatela ha agito in giudizio con mala fede e/o colpa grave e per l'effetto condannare la medesima al risarcimento dei danni patiti dal convenuto da quantificare nella somma ritenuta di giustizia, oltre alle spese di lite;
nel merito in via subordinata: in denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, dichiarare la Compagnia di Assicurazione Controparte_7 in persona del legale rapp.te pro tempore tenuta a manlevare e tenere indenne
[...] il convenuto da ogni e qualsivoglia onere risarcitorio anche parziale conseguente all'azione introdotta in suo danno dall'attrice e da ogni eventuale azione di regresso e per l'effetto dichiarare la in Controparte_9 persona del legale rapp.te pro tempore, obbligata al pagamento di quanto il convenuto dovesse essere tenuto a corrispondere per qualsivoglia titolo alla Curatela attrice e ai debitori solidali in forza della domanda dispiegata;
in ogni caso ed in denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, accertare e dichiarare la minor misura di apporto causale alla determinazione del danno, determinando altresì la quota di responsabilità conseguentemente ascrivibile alla condotta del convenuto e per l'effetto la quota di spettanza di ciascuno dei condebitori solidali in ragione delle rispettive responsabilità tenuto altresì conto della rinuncia ex art. 306 c.p.c. notificata ai convenuti, accettata solo da alcuni di costoro, e della revoca della suddetta rinuncia nei confronti di tutti gli altri non accettanti;
In ogni caso con vittoria di ogni spesa di lite.
Il Tribunale, dichiarata cessata la materia del contendere in Controparte_10 merito anche alle “residue” domande trasversali, ponga a carico del e dei CP_2
la refusione, in loro favore, delle spese di lite inerenti, almeno, le difese svolte CP_6 nella fase decisionale per contraddire alle suddette domande trasversali.
5 IC: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, disattesa e respinta ogni contraria domanda ed eccezione, respingere, perché così come proposte risultano infondate, le domande del nei confronti del convenuto Sig. Parte_12
IO Massimo IC. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre CAP e IVA come per legge.
OS: Il Tribunale, dichiarata cessata la materia del contendere in merito anche alle “residue” domande trasversali, ponga a carico del e dei la CP_2 CP_6 refusione, in loro favore, delle spese di lite inerenti, almeno, le difese svolte nella fase decisionale per contraddire alle suddette domande trasversali.
AR: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via principale, rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi in contesto esplicitati;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare la responsabilità dell'Avv. LO AR nei limiti delle proprie attribuzioni e del proprio periodo di nomina, laddove risulti provato in corso di causa un difetto di diligenza nello svolgimento della propria carica e che non abbia fatto quanto poteva per impedire il compimento e/o eliminare e/o attenuare le Cont conseguenze dannose per la , e per l'effetto, condannare lo stesso alla minor somma ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge.
LI: Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata, per i motivi svolti nella memoria di costituzione e risposta, respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Per l'effetto, condannare, inoltre, la parte attrice al rimborso delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.N.A. nelle misure di legge.
AC: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le esposte ragioni: In via principale: rigettare le domande svolte nei confronti del Dott. Massimo
AC in quanto inammissibili, improcedibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di compensi e spese.
ZI: Voglia il Tribunale di Firenze:
Preliminarmente ed in rito, previa – se del caso – revoca dell'ordinanza 2/11/2021 con la quale è stato dichiarato estinto il processo fra l'attore e la convenuta , CP_5 dichiarare interrotto il presente procedimento per l'intervenuto fallimento della
[...]
e disporre la necessaria riassunzione nei confronti della Curatela del predetto CP_5 fallimento.
6 Nel merito, in tesi respingere tutte le domande proposte dalla Curatela del Fallimento nei confronti di SA ZI, perché infondate e non provate sia nell' an CP_1 che nel quantum;
in ipotesi in cui fosse ritenuta una responsabilità della convenuta, in solido con altri convenuti, nella determinazione del danno, respingere le maggiori ed ingiustificate pretese della Curatela attrice accertando e dichiarando la eventuale misura del suo limitato apporto causale e determinando la quota di responsabilità, riferibile alle operazioni a lei asseritamente attribuibili e scorporando comunque, dall'ammontare complessivo del danno, le quote di responsabilità attribuibili alle parti che hanno transatto con la Curatela ritenute solidalmente responsabili con la convenuta per le specifiche condotte asseritamente ritenute fonte di danno.
Voglia il Tribunale di Firenze respingere le domande “riconvenzionali trasversali” dei convenuti che le avessero proposte e non avessero rinunciato, perché infondate e non provate.
Con vittoria di spese ed onorari di causa o comunque, in ipotesi, con condanna della
Curatela alle spese di causa che fossero conseguenti alla soccombenza anche parziale della Curatela stessa rispetto all'importo domandato con la citazione e/o comunque di quello ridotto ad € 1.600.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, come dichiarato dalla Curatela attrice con le note autorizzate per l'udienza del 22/4/2024.
Voglia il Tribunale di Firenze: CP_11
Preliminarmente ed in rito, previa – se del caso – revoca dell'ordinanza 2/11/2021 con la quale è stato dichiarato estinto il processo fra l'attore e la convenuta , CP_5 dichiarare interrotto il presente procedimento per l'intervenuto fallimento della
[...]
e disporre la necessaria riassunzione nei confronti della Curatela del predetto CP_5 fallimento.
Nel merito, in tesi respingere tutte le domande proposte dalla Curatela del Fallimento nei confronti delle comparenti, perché infondate e non provate sia nell' an CP_1 che nel quantum;
in ipotesi in cui fosse ritenuta una loro responsabilità, in solido con altri convenuti, nella determinazione del danno, respingere le maggiori ed ingiustificate pretese della
Curatela attrice accertando e dichiarando la eventuale misura del loro limitato apporto causale e determinando la quota di responsabilità, riferibile alle operazioni a loro asseritamente attribuibili e scorporando comunque, dall'ammontare complessivo del danno, le quote di responsabilità attribuibili alle parti che hanno transatto con la
Curatela ritenute solidalmente responsabili con le convenute per le specifiche condotte asseritamente ritenute fonte di danno.
7 Voglia il Tribunale di Firenze respingere le domande “riconvenzionali trasversali” dei convenuti che le avessero proposte e non avessero rinunciato, perché infondate e non provate.
Con vittoria di spese ed onorari di causa o comunque, in ipotesi, con condanna della
Curatela alle spese di causa che fossero conseguenti alla soccombenza anche parziale della Curatela stessa rispetto all'importo domandato con la citazione e/o comunque di quello ridotto ad € 1.600.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, come dichiarato dalla Curatela attrice con le note autorizzate per l'udienza del 22/4/2024.
: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, respingere, CP_12 per tutti i fatti, atti, ragioni ed eccezioni, esposti narrativa tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
In via istruttoria, come da foglio di precisazione delle conclusioni del 17/12/2024.
Estinzione del processo nei confronti di in ragione della sua CP_6 CP_2 rinuncia agli atti accettata dalla Compagnia, facendo presente di non aver svolto alcuna domanda nei confronti degli altri convenuti;
in subordine, chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere con riguardo ad altre domande, ove dovessero essere ritenute sussistenti;
accetta in ogni caso la rinuncia agli atti formulata da qualsiasi transigente.
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, previe le declaratorie del caso e gli CP_7 incombenti di rito, contrariis reiectis,
IN VIA PRELIMINARE Accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia per tutti i motivi di cui in narrativa con tutto ciò che ne deriva anche in punto di spese legali, a meno che il chiamante, Dott. rinunci all'azione nei confronti di Parte_2
sin dalla prima udienza;
Controparte_7 in caso contrario, qualora sia accertata giudizialmente l'inoperatività della garanzia
e/o la conseguente carenza di legittimazione passiva, dovrà essere sanzionata la dilatoria prosecuzione del processo ex art. 91 c.p.c. in combinato disposto dell'art. 96
c.p.c.. RIGETTARE comunque la chiamata in causa di , vista la Controparte_7 inoperatività della garanzia assicurativa, per tutti gli argomenti svolti nella pregressa narrativa. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata come sopra specificato, sia per quanto concerne l'an ed il quantum debeatur, sia per mancanza di nesso di causa, comunque interrotto.
IN VIA DI MERO SUBORDINE Nella denegata e deneganda ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda formulata dall'attore, e di ritenuta operatività della garanzia assicurativa invocata, per quanto concerne l'eventuale responsabilità del
Dott. limitare comunque la condanna del convenuto chiamante alla somma Parte_2
8 accertata in corso di causa per la propria quota di responsabilità professionale e che sarà comunque ritenuta di giustizia, e di conseguenza condannare la Controparte_7
a manlevarlo solo per la quota concernente i danni patrimoniali nei limiti del
[...] massimale di polizza di € 1.000.000,00 ed al netto dello scoperto di polizza pari al
10% con il minimo di € 500,00 senza alcun riconoscimento per le spese di lite. Con vittoria di spese e funzioni di lite.
#Indice
La lite Contr Il liquidatore giudiziale di (“ ”, o la Società), dichiarata fallita CP_1 dal Tribunale di Prato in data 4.2.2020, ha promosso azione di responsabilità nei confronti:
✓ dei suoi ex amministratori CP_2 Parte_8 [...]
SA ZI, LO AR e EL CP_3 Parte_7
LI, non citati altri consiglieri ( ) coinvolti nella CP_13 CP_14 gestione per pochi mesi,
✓ di e nonché di SA ZI, quali eredi di Pt_6 Parte_5 altro consigliere deceduto, Persona_1 per aver (1) registrato a capitale un conferimento (effettuato da ) di CP_5 valore pari a zero se non negativo, (2) eseguito pagamenti ingiustificati e distrattivi, (3) proseguito l'attività di impresa dopo l'avvenuta perdita del capitale, occultata tramite artifici contabili;
nonché nei confronti:
✓ dei suoi ex sindaci e CA OS Parte_3 Parte_4
(non citata la dr.ssa rimasta in carica pochi mesi), Pt_13 per aver consentito le condotte illecite degli amministratori, omettendo i dovuti controlli e l'adozione delle conseguenti iniziative;
e ancora, nei confronti:
, divenuta socia di controllo nel 2015, per violazione degli CP_15 obblighi di corretta direzione (art. 2497 CC);
✓ di e Massimo AC, professionisti che hanno Parte_2 stimato ex art. 2343 CC il conferimento apportato da in misura CP_5 gravemente errata;
con la precisazione che e erano, contemporaneamente, Pt_7 CP_2 Pt_8 Contr amministratori sia di che di e parimenti e CP_5 Pt_4 Pt_3 sedevano nel Collegio Sindacale di ambedue le società.
Affermata la responsabilità di tutti i convenuti, per le condotte illecite che saranno successivamente esaminate, l'attore chiede la loro condanna solidale
9 al risarcimento, quantificato in € 5.000.000 e diversamente imputato in relazione alla misura del concorso individuale in:
✓ € 5.000.000 per OS, CP_2 Pt_7 Pt_3 Pt_4
✓ € 4.812.974 per AR e CP_3
✓ € 4.354.963 per le eredi Per_1
✓ € 4.339.150 per ZI (in proprio) e CP_4
✓ € 4.100.000 per e AC, Pt_8 Parte_2
✓ € 1.638.177 per CP_5
✓ € 984.000 per LI.
#Indice
** Si sono costituiti tutti i convenuti ( e tardivamente, essendo Pt_8 Pt_7 rimasti inizialmente contumaci), con l'eccezione di e di CP_5 CP_4 chiedendo il rigetto delle domande per infondatezza e inoltre:
✓ Duranti, svolgendo domanda di malleva nei confronti degli Parte_14
e, nel merito, formulando domande subordinate di regresso nei
[...] confronti di tutti gli altri convenuti, per l'eventualità di sua condanna e di una sua escussione oltre i limiti della propria quota di responsabilità;
✓ , chiamando in causa a titolo di Parte_2 Controparte_9 garanzia;
✓ e chiamando in causa la compagnia LE UA di Pt_3 Pt_4
Assicurazioni Spa, a malleva del primo, e svolgendo domanda subordinata di regresso nei confronti di tutti gli altri convenuti (fatta eccezione per OS), in caso di condanna e pagamento oltre la quota di responsabilità;
✓ anche OS e AC svolgendo la stessa domanda subordinata di regresso;
✓ ZI facendo presente di aver rinunciato all'eredità di Persona_1
Si sono costituite le compagnie di assicurazione:
✓ chiamata in causa da CP_6 Controparte_6 CP_2 precisando in premessa di essere il soggetto autorizzato alla gestione degli adempimenti contrattuali derivanti dalle polizze 1918264 e
F1800005953, pur all'epoca stipulata con alcuni assicuratori del c.d. mercato dei , e chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in CP_6 ogni caso, il rigetto della domanda di malleva per omessa allegazione
10 delle ragioni di operatività delle polizze azionate e per intervenuta scadenza delle stesse, stipulate con clausola claims made, al momento della domanda di risarcimento;
✓ Società LE UA di Assicurazioni Spa, chiamata in causa da aderendo alle eccezioni e difese da questo svolte contro la Pt_3 Contr domanda di;
✓ , chiamata in causa da , sollevando Controparte_7 Parte_2 eccezione di inoperatività della polizza siccome esclusa dalla copertura, per espressa pattuizione, l'attività peritale e di stima e di certificazione dei bilanci e sostenendo l'infondatezza della domanda attorea.
#Indice
** Anteriormente alla prima udienza di comparizione l'attore ha comunicato l'intervenuto fallimento di e la propria conseguente decisione, già CP_5 notificata al curatore della società convenuta, di rinunciare alla domanda nei suoi confronti per coltivare ogni pretesa in sede fallimentare.
All'udienza, erroneamente, è stata dichiarata contumace;
è stata CP_5 quindi presentata da alcuni convenuti ( e istanza di Pt_3 Pt_4 correzione dell'ordinanza e di interruzione della causa;
con provvedimento del
2.11.2021 il GI, ha revocato la dichiarazione di contumacia, rilevandone l'erroneità, ma ha respinto l'istanza di interruzione del processo osservando che la rinuncia agli atti, intervenuta prima dell'udienza stessa, aveva già Contr determinato l'estinzione del rapporto processuale tra e non CP_5 occorrendo l'accettazione da parte di quest'ultima in quanto non costituita.
Va precisato che l'effetto interruttivo della dichiarazione di fallimento è stato ufficializzato nel processo unitamente alla rinuncia agli atti, ma ha preceduto l'effetto estintivo determinato da quest'ultima poiché ricollegato ipso iure all'avvenuta perdita della capacità processuale della parte;
talché, a ben vedere, l'effetto estintivo della rinuncia agli atti non si è nemmeno realizzato, poiché essa è stata formalizzata fuori dalla regolare pendenza del rapporto processuale.
Ciò detto – e pur potendosi sostenere che una ordinanza di interruzione del processo avrebbe dovuto essere adottata, ma nei soli confronti di CP_5 in quanto litisconsorte facoltativa titolare di una posizione processuale e sostanziale scindibile da quella degli altri convenuti – è da sottolineare che se l'evento interruttivo si verifica dopo la notificazione dell'atto introduttivo, a
11 carico di una parte non costituita ma per la quale i termini di costituzione sono già scaduti (come è avvenuto nel nostro caso), l'effetto di interruzione del processo non è automatico ma si verifica, ai sensi dell'art. 300 co. 4 CPC, nel momento in cui di quell'evento è data notizia in causa (Cass. 26653/2007) senza che rilevi la successiva adozione e conoscenza del provvedimento da parte del giudice (Cass. 19444/2025), e, da quello stesso momento, inizia a decorrere il termine per la riassunzione.
Poiché, nella fattispecie, nessuna parte ha mai riassunto la causa nei Contr confronti di – tantomeno , che, anzi, ha dichiarato di rinunciare CP_5 alla domanda – è da ritenere che il rapporto processuale tra l'attore e detta convenuta si sia estinto ai sensi dell'art. 307 CPC.
*
In corso di causa l'attore ha raggiunto accordi transattivi:
✓ dapprima, con i sindaci OS e con rinuncia Pt_3 Pt_4
(accettata) alle domande svolte nei loro confronti;
ha a sua Pt_3 volta rinunciato alla domanda nei confronti di LE UA, che ha anch'essa accettato;
ottenute le rinunce nei confronti di OS Pt_3
e anche da parte di altri convenuti che avevano svolto nei loro Pt_4 confronti domande cd. trasversali – ma non da parte di - il GI CP_2 ha dichiarato estinte le relative posizioni processuali, rimanendo nondimeno i predetti in causa persistendo la domanda di CP_2
✓ successivamente, già trattenuta la causa a sentenza, con nei CP_2 cui confronti ha rinunciato alle domande;
il convenuto, accettata la rinuncia, ha a sua volta rinunciato alla domanda contro , che CP_6 ha accettato;
la causa è stata rimessa sul ruolo per consentire a tutte le parti di assumere le loro determinazioni, e poi nuovamente spedita al collegio per la sentenza.
All'esito del giudizio l'attore ha ridotto la richiesta risarcitoria (“vista
l'incapienza patrimoniale dei convenuti, emersa dalle indagini catastali e ipocatastali effettuate dal Curatore”) alla somma di € 2.050.000 e, detraendo gli importi pagati dai transigenti, ha chiesto la condanna di tutti i convenuti
(esclusi OS e al pagamento della somma CP_5 Pt_3 Pt_4 CP_2 di € 1.250.000 (€ 984.000 quanto a LI).
In via istruttoria, acquisita la documentazione prodotta, è stata chiesta la consulenza contabile del dr. Persona_3
#Indice
12 La decisione
Rinunce e transazioni. Per quanto occorrer possa, si ribadisce in questa sede l'avvenuta estinzione dei rapporti processuali: Contr
- tra e senza provvedimenti sulle spese non essendosi la CP_5 convenuta mai costituita;
Contr
- tra e OS, a spese compensate;
Pt_4 Pt_3
- tra e LE UA, a spese compensate;
Pt_3
- tra OS, e da una parte, AC, , ZI, Pt_3 Pt_4 Parte_2 dall'altra, a spese compensate. CP_11 Contr Dev'essere altresì dichiarato estinto il rapporto processuale tra e e tra e , a spese compensate tra loro. CP_2 CP_2 CP_6
Sono altresì da ritenere rinunciate:
✓ le domande di regresso originariamente formulate da Pt_3 Pt_4
e OS nei confronti di tutti gli altri convenuti, non più riproposte e implicitamente assorbite dalla loro richiesta di definizione per estinzione della causa nei loro confronti;
✓ le domande trasversali originariamente formulate da AC nei confronti di tutti gli altri convenuti (compresa , ma non più CP_5 riproposte né coltivate, nemmeno implicitamente, e incompatibili con la volontà manifestata dal convenuto di rinunciare a esse.
Permangono, invece, le domande incrociate tra e OS Pt_3 Pt_4 da una parte, dall'altra. Invero, a fronte della transazione intervenuta
CP_2 Contr tra e i sindaci, all'udienza del 10/7/2024 ha dichiarato che non
CP_2 intendeva rinunciare alla sua domanda di regresso nei loro confronti, motivo per il quale questi sono ancora in giudizio e hanno dovuto espletare attività difensiva (con comparse conclusionali e di replica); e ragione per la quale, Contr allorché è stato giunto a sua volta a transazione con , a
CP_2 rinunciare alle proprie domande trasversali con richiesta di compensazione delle spese, i suddetti sindaci hanno rifiutato la compensazione, e chiedono ora a la rifusione di quelle per la fase decisionale alla quale sono stati
CP_2 da lui costretti a partecipare.
Ritiene il collegio, a questo proposito, che la volontà espressa da CP_2 di continuare a coltivare la sua domanda di regresso nei confronti dei sindaci transigenti non avesse fondamento.
Come spiegato dalla Corte di legittimità (Cass. SU 30174/2011, Cass.
26113/2016), la transazione stipulata con alcuni dei convenuti in solido ha
13 l'effetto di rompere il vincolo di solidarietà, il che significa che non vi è più una responsabilità solidale di tutti i debitori per il debito complessivo – situazione per la quale uno di essi potrebbe anche essere chiamato a pagare l'intero, a quel punto avendo diritto di agire in regresso nei confronti degli altri per la loro quota di concorso – ma una responsabilità scissa per la quale:
✓ il transigente risponde in via esclusiva della porzione di danno corrispondente alla sua quota di partecipazione (che viene risarcita nella misura concordata nella transazione), ma non può essere chiamato a rispondere pro quota anche della porzione di danno ulteriore, finendo altrimenti per dover risarcire il danno oltre la propria corresponsabilità;
✓ i non transigenti continuano a rispondere (in via solidale, ma solo tra loro) della rimanente porzione di danno, al netto di quella scissa imputata al transigente, e non possono riversare su quest'ultimo alcuna parte del debito rimasto in capo a loro, così come non possono essere chiamati a concorrere al pagamento della quota trasferita in via esclusiva sul transigente stesso.
Pertanto, la domanda (subordinata) di regresso che all'udienza del CP_2
10/7/2024 ha dichiarato di voler continuare a coltivare nei confronti dei sindaci transigenti non avrebbe potuto trovare accoglimento, quand'anche il giudizio fosse ipoteticamente sfociato in una condanna nei suoi confronti.
Ma, confermando la richiesta di regresso, ha impedito la CP_2 definizione totale del giudizio nei confronti di e OS, Pt_3 Pt_4 costringendoli ad affrontare una fase decisoria (quella precedente alla rimessione sul ruolo) e ad affrontare le relative spese, per contrastare una domanda infondata.
È poi successo che lo stesso è addivenuto a una transazione, CP_2 anch'essa intrinsecamente incompatibile con un'azione di regresso, e allora, a sua volta invocando lo scioglimento della solidarietà passiva, ha sollecitato gli altri convenuti a una “rinuncia reciproca agli atti ed all'azione a spese compensate sulle domande trasversali spiegate da e nei confronti dello CP_2 stesso”, riconoscendo l'inconfigurabilità di un qualsivoglia interesse a coltivarle, e, infine (udienza del 28/5/2025), ha formalizzato la rinuncia alle sue domande di regresso accettata da tutti gli altri convenuti ma non dai
Sindaci – nei cui confronti, pertanto, la questione rimane da definire.
14 Spiega a tale proposito la Corte di legittimità che, ai fini dell'estinzione del giudizio, l'accettazione della rinuncia non è necessaria né ove questa abbia a oggetto la domanda, né quando, pur avendo essa a oggetto gli atti di causa, la controparte non abbia un interesse alla sua prosecuzione diverso da quello di ottenere il rimborso delle spese di lite (Cass. 11384/1999, Cass. 9066/2002), che consegue normalmente alla rinuncia stessa ex art. 306.4 CPC in difetto di diverso accordo tra le parti.
Giusto quanto detto sopra, la domanda di regresso di dev'essere CP_2 dichiarata estinta per rinuncia agli atti e alla domanda.
#Indice
** Addebito 1): il conferimento di CP_5
Nel settembre 2015 la Società è passata sotto il controllo di
[...]
la quale ha sottoscritto l'aumento di capitale da € 50.000 a € CP_16
150.000 mediante conferimento di un software (la “ ”) accedente, Parte_9 secondo l'attore, a un ramo di azienda (denominato Spedire Web) avente a oggetto un'attività di e-commerce; programma periziato da , con il Parte_2 parere di congruità di AC, al valore di € 739.491, di cui € 672.000 capitalizzabili come patrimonio, con imputazione di € 100.000 a capitale ed €
572.000 a riserva da sovrapprezzo.
Detto valore sarebbe stato esorbitante, sia perché sarebbe stato ottenuto con una sovrastima della sua utilità, sia perché non sarebbe stata CP_5 proprietaria della , ma la avrebbe presa in affitto da NE AL Parte_9
Spa nel 2003, con un contratto (contemplante il divieto espresso di subaffitto o comodato) pubblicato alla CCIAA - dunque, noto a tutti;
il conferimento, pertanto, non avrebbe potuto essere effettuato e avrebbe avuto un valore di per sé nullo.
In secondo luogo il programma, fuori dal data center relativo al ramo d'azienda a cui accedeva, e senza conoscerne i codici sorgente (l'uno e gli altri nella esclusiva disponibilità della socia conferente), non poteva funzionare;
e Contr infatti, nell'ottobre 2015 ha stipulato con un OR CP_5
UA in forza del quale, nonostante il conferimento, quest'ultima ha Contr continuato a gestire la addebitando a i relativi costi, Parte_9 unilateralmente determinati dalla controllante in misura esagerata (€ 180.530)
e superiore ai flussi di cassa generati dal software, con un saldo negativo per Contr
di oltre 115.700 euro. Ciò configurerebbe una seconda condotta di mala
15 gestio per la ingiustificabilità di detti costi, riferiti a un bene che già avrebbe Contr fatto parte del patrimonio di – benché il programma non sia stato nemmeno rinvenuto dal Curatore allorché si è recato nelle sedi della Società per inventariarne l'attivo.
Secondo l'attore, ciò integrerebbe gli estremi:
- della responsabilità di e AC, per aver svolto la loro Parte_2 opera professionale con grave negligenza e imperizia, eseguendo la stima sulla base dei costi sostenuti per produrre il bene verificati con un impairment test onde compararli con il valore ricavabile sul mercato, ma, nel far ciò, assumendo i flussi di cassa attesi (poi rivelatisi del tutto irrealistici) secondo le previsioni della stessa conferente senza sottoporle a verifica critica;
e per non aver considerato che la non era di proprietà di Parte_9 CP_5
- della responsabilità gestoria degli amministratori, che erano ben consapevoli ( e per essere anche amministratori di Pt_7 CP_17 Pt_8 CP_5 del valore nullo del conferimento apportato, utile solo a occultare la perdita di Contr capitale di , e hanno poi stipulato l'OR UA a condizioni eteroimposte e inique, di cui neppure in corso di esecuzione hanno verificato l'utilità.
#Indice
* I convenuti e (congiuntamente costituiti) hanno negato che il Pt_7 Pt_8 software conferito da fosse lo stesso ricevuto in affitto da NE AL. Di CP_5 Contr questa osservazione si è limitata ad eccepire l'inammissibilità per tardività, dal momento che i suddetti convenuti si sono costituiti ben oltre il termine di legge, in coincidenza con la data di scadenza delle memorie istruttorie di replica.
Ritiene il collegio infondata l'eccezione di parte attrice, non riscontrandosi:
a) né una decadenza: la quale investe domande ed eccezioni tardivamente proposte ma non la negazione dei fatti esposti dall'attore a fondamento Contr della sua pretesa, che integra una mera difesa;
nel nostro caso, è ad aver affermato il fatto che il programma conferito sarebbe stato lo stesso ricevuto da in affitto, mentre i convenuti si CP_5 CP_12 sono limitati ad affermare il contrario, il che non costituisce fatto estintivo, né impeditivo, né modificativo del diritto azionato;
b) neppure un riconoscimento per mancata contestazione (ex art. 115
CPC): poiché la contumacia non ha effetto di ficta confessio, ma,
16 all'opposto, quello di ficta contestatio dei fatti che era onere della controparte allegare e provare;
contestazione poi, divenuta esplicita al momento della costituzione.
È poi da dire che gli altri convenuti - a parte ZI, e AC, Parte_2 per i quali vale un discorso a parte - hanno affermato di non aver avuto Contr conoscenza diretta dei rapporti tra e (d'altra parte, CP_5 CP_3
AR e nemmeno sedevano nel CdA al momento dell'aumento di Per_4 capitale sottoscritto da e e non sono mai state CP_5 Pt_5 Parte_6 Contr in , l'unico loro coinvolgimento derivando dal fatto di essere eredi di gestiti dai soli e e questa circostanza non Persona_1 CP_2 Pt_8 Pt_7
è stata smentita, avendo l'attore piuttosto affermato la sua inidoneità a sollevarli da responsabilità. Ma, prima e indipendentemente dal fatto che la suddetta ignoranza sia o meno fonte di responsabilità, essa impedisce di ravvisare un riconoscimento del fatto ex art. 115 CPC, dacché una contestazione specifica è esigibile solo da chi sia a conoscenza dei fatti posti a fondamento della domanda.
ZI, invece, si è difesa negando che la fosse ancora di Parte_9 proprietà di NE AL e, comunque, di aver legittimamente ritenuto che l'avesse già acquistata al momento del conferimento;
infatti: CP_5
✓ il contratto di affitto del 25.6.2013 attribuiva a anche un diritto CP_5 di opzione all'acquisto del ramo d'azienda e, con successiva scrittura datata 1.8.2013, (i) NE AL riconosceva un suo debito verso un terzo contraente per oltre 1,8 milioni di euro, somma pressoché pari a quella prevista per l'acquisto dell'azienda da parte dell'affittuaria, mentre (ii) si impegnava a pagare al terzo il debito di NE AL;
CP_5
✓ era in possesso di pareri rilasciati (anche pro veritate) da CP_5 avvocati che confermavano il già avvenuto acquisto della titolarità del ramo di azienda e consigliavano di agire per farlo riconoscere (verbale
CdA del 20.4.2015, doc. 12 ); talché, nel maggio 2015 Parte_2 CP_5 chiedeva al curatore del Fallimento NE AL di prendere atto dell'avvenuto trasferimento dell'azienda, essendo già stata esercitata l'opzione tramite la suddetta scrittura (in gran parte eseguita);
✓ il curatore del Fallimento NE AL, invece, contestando l'avvenuto esercizio dell'opzione, ha dichiarato di sciogliersi dal contratto di affitto e chiesto al Tribunale di Arezzo il sequestro giudiziario dell'azienda, ma il ricorso cautelare è stato rigettato sia in primo grado che in sede di
17 reclamo per difetto di periculum in mora, dopo aver quel giudice ritenuto di “non chiara lettura” la scrittura datata 1.8.2013.
Occorre, a questo punto, valutare l'impatto processuale delle differenti posizioni assunte dai convenuti, alla luce del disposto di cui all'art. 115 CPC.
Siamo, infatti, in una situazione in cui uno degli amministratori convenuti
(ZI) ha implicitamente riconosciuto l'identità tra i due programmi in parola
(quello facente parte dell'azienda affittata e quello conferito da in CP_5 Contr
), altri non hanno sostanzialmente preso posizione, sostenendo di aver ignorato la vicenda, altri la hanno esplicitamente negata.
Si contrappongono sul punto due indirizzi interpretativi, espressi pressoché esclusivamente a livello dottrinario:
a) secondo il primo, essendo il litisconsorzio tra condebitori solidali meramente facoltativo, e le domande cumulate scindibili, ciascun rapporto processuale dev'essere considerato singolarmente anche nelle risultanze processuali, talché, anche gli effetti della “specifica contestazione” o della “non contestazione” riguarderebbero unicamente la parte che ha assunto la relativa difesa;
nella fattispecie, dunque, nei confronti della ZI si dovrebbe dare per certa l'identità di quei due programmi, necessitante invece di prova nei confronti degli altri (chi ha contestato e chi, in ragione della ignoranza sul punto, non poteva contestare);
b) secondo il diverso indirizzo, trattandosi del medesimo fatto che fonderebbe la responsabilità di tutti, i principi di non contraddizione e di unitarietà della trattazione e istruzione della causa renderebbero necessaria nei confronti di tutti la prova del fatto presupposto, assumendo le contestazioni / non contestazioni operate dai singoli il rango di meri argomenti di valutazione.
È da dire che la prova dell'identità delle due piattaforme non è stata fornita: l'unico elemento di valutazione agli atti si rinviene nella perizia di parte prodotta da e dalla quale risulterebbe una radicale Pt_7 Pt_8 differenza di sviluppo del programma affittato da NE AL rispetto alla
, benché ambedue costruiti su un comune codice di base Parte_9 liberamente accessibile sul web (open source). L'attore vorrebbe invece desumere la prova della identità dei due programmi dal fatto che, nell'Allegato
B al contratto di affitto di azienda tra NE AL e TERRA, è menzionata la
“Piattaforma Spedireweb”, ma questa sola denominazione non ha efficacia
18 Contr probatoria, dal momento che quella conferita in è invece denominata
“"piattaforma di servizi e-commerce per i fornitori di servizi di logistica” e la parola “piattaforma” non identifica il bene, più di quanto lo identificherebbe il nome comune “software” o “programma digitale interattivo”.
Sul punto, i convenuti hanno anche chiesto apposita CTU atta a verificare la differenza tra i due programmi ma l'istanza è stata respinta;
e, in effetti, Contr l'indagine – alla quale si è opposta, benché suo fosse l'onere di dimostrare il fatto posto a fondamento della domanda, ossia l'identità tra i due programmi - si sarebbe rivelata di impossibile esecuzione, non essendo agli atti, e non essendone stata chiesta l'esibizione, né la né il Parte_9 programma facente parte dell'azienda SpedireWeb affittata da NE AL a
CP_5
Si può aggiungere che l'attore sottolinea come la non sia Parte_9 Contr stata rinvenuta dal Curatore tra i beni presenti presso le aziende di , ma questa circostanza ben si spiega alla luce proprio dell'OR UA stipulato dalla Società fallita con in forza del quale il software sarebbe CP_5 rimasto nel data center della socia di controllo, ove è stato rinvenuto dal curatore fallimentare di sarebbe dunque bastato che il curatore CP_5 Contr avesse chiesto alla socia di consegnare il bene conferito a – o al giudice di ordinarne l'esibizione – per averne visione, ma nessuna richiesta in tal senso è stata avanzata.
Questo collegio ritiene perciò indimostrato il fatto riferito come generatore di responsabilità – l'identità tra il programma affittato da NE AL e quello Contr conferito da in – e infondata la conseguente deduzione di illiceità CP_5 della registrazione a capitale del conferimento. Il punto è se questa conclusione possa riguardare i soli convenuti che hanno contestato la circostanza, o che si sono dichiarati non in condizione di contestarla, o anche la ZI.
È evidente che, aderendo al secondo indirizzo interpretativo sopra riportato, la conclusione varrebbe anche nei confronti di lei. Ma l'esito dell'indagine non sarebbe diverso – benché attraverso un diverso percorso argomentativo – anche laddove si aderisse al primo indirizzo.
Invero, una volta affermata – in ipotesi e nei soli confronti della ZI -
l'identità tra i due programmi, occorrerebbe ancora la dimostrazione che, al Contr momento del suo conferimento in , di esso era ancora proprietaria NE
AL; ma anche questo aspetto, che è elemento costitutivo dell'illecito e del
19 diritto esercitato dall'attore, è rimasto quanto meno indimostrato, dal momento che la scrittura privata dell'1.8.2013 sopra menzionata contiene Contr l'obbligo assunto da di pagare al terzo creditore il debito di NE AL mettendolo in relazione all'esercizio dell'opzione, il che lascia ipotizzare come probabile, semmai, l'avvenuto acquisto del programma.
In ogni caso, vi erano sufficienti elementi per ritenere scusabile l'eventuale errore della ZI, la cui prestazione come amministratrice non potrebbe essere ritenuta negligente ai sensi dell'art. 1176 CC, verso la Società, né colpevole verso i terzi creditori ai sensi dell'art. 2043 CC.
*
Ciò non esclude, astrattamente, che il conferimento possa essere stato sovrastimato e aver quindi contribuito a occultare il reale stato patrimoniale della Società, consentendo una prosecuzione dell'attività di impresa che avrebbe dovuto essere, in ipotesi, interrotta;
ma, come vedremo infra, questa ipotesi trova smentita nella relazione del CTU dr. Per_3
Neppure si ravvisa una responsabilità degli amministratori per aver stipulato l'OR UA lasciando la nella disponibilità Parte_9 di TERRA e pagando a questa i costi di gestione: l'esternalizzazione del servizio non ha in sé alcunché di illecito, tantomeno all'interno di un Gruppo di società in cui una detiene il data service ove si trovano accentrati gli applicativi riferiti alle altre;
ed è altrettanto naturale che la gestione del medesimo abbia avuto dei costi, che potrebbero considerarsi indici di una mala gestio solo ove risultassero esorbitanti. Invero, quand'anche la fosse stata Parte_9 Contr concretamente consegnata a , unitamente ai codici sorgente utili a modificarla e adattarla a un data center della Società conferitaria (tutto da realizzare), ciò avrebbe comportato la destinazione di personale alla sua gestione e manutenzione – ossia, dei costi.
Nella fattispecie l'attore si è limitato a denunciare (oltre alla ritenuta, ma qui negata illogicità della esternalizzazione) l'unilaterale quantificazione dei costi di gestione da parte di e il fatto che essi avrebbero superato i CP_5 benefici finanziari derivanti dall'utilizzo del programma (peraltro solo a partire dal 2017, fino all'anno precedente avendo invece questo generato un utile), evento che rientra però nell'alea imprenditoriale e non è qualificabile ex se come illecito.
L'addebito 1), pertanto, non è fondato nei confronti degli amministratori, dei quali resta da verificare la responsabilità in ordine agli altri addebiti.
20 #Indice
*
Per quanto riguarda i professionisti incaricati della perizia occorre preliminarmente determinare la natura della loro responsabilità: sono citate dall'attore pronunce che la ritengono “da contatto sociale qualificato”, ma questo collegio non condivide tale qualificazione: il “contatto sociale” può venire in rilievo allorché una prestazione sia resa non per obbligo contrattuale, ma in occasione di un rapporto instauratosi di fatto oppure all'interno di un rapporto contrattuale generatore di obblighi di protezione ulteriori e diversi rispetto a quelli di prestazione previsti dal programma negoziale, in ragione del quale il beneficiario della prestazione può fare legittimo affidamento sulla diligente, prudente e perita condotta di chi la rende.
Nel nostro caso, invece, la prestazione resa da e AC Parte_2 costituiva esattamente l'oggetto dell'incarico affidato loro dalla Società. Si ritiene, pertanto, che nei confronti della Società si debba fare riferimento alle norme in materia di opera intellettuale, in base alle quali il prestatore d'opera risponde dei danni solo per dolo o colpa grave, non potendosi dubitare che la prestazione implicasse la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà
(art. 2236 CC) e ciò:
✓ non solo perché, per legge, l'incarico può essere conferito unicamente a soggetti professionali specificamente abilitati tramite l'iscrizione in un apposito Registro,
✓ ma anche per il fatto che quello conferito a e AC non Parte_2 aveva a oggetto la stima di un ramo d'azienda, ma quella della
, il che rendeva necessaria, nello impairment test, Parte_9
l'estrapolazione dai flussi di cassa aziendali di quelli riferibili al solo programma,
✓ e perché la previsione di flussi di cassa futuri è di per sé operazione complessa, tanto più se lo “storico” dei flussi pregressi è limitato nel tempo, come nel caso di specie (ove la doveva ancora Parte_9 Contr trovare applicazione in seno a ), dovendosi necessariamente incrociare con le strategie imprenditoriali di spettanza degli amministratori, nel nostro caso espresse in un Business Plan di cui lo stimatore non può sindacare il merito a meno che sia manifestamente illogico.
21 Vero è che la perizia svolta ex art. 2465 CC è volta a tutelare anche i soci e i creditori della società conferitaria, ma, mentre nella presente causa il curatore non rappresenta i soci, la responsabilità verso i creditori potrebbe semmai avere natura extracontrattuale (Cass. 11642/2012), il che comporta la prova, da parte dell'attore, non solo del carattere illecito della condotta ma anche del danno e della sua derivazione causale da essa (su cui, infra).
Ciò detto, si osserva in primis che non poteva conoscere il Parte_2 contenuto degli accordi che socio e Società avrebbero preso successivamente al conferimento, in particolare su chi avrebbe gestito il data center, potendo solo presumere che il software sarebbe comunque stato utilizzato a vantaggio della conferitaria. Dunque, non può essere ascritto a responsabilità del professionista il non aver tenuto conto del fatto che, in base al successivo
OR UA, la sarebbe stata gestita da Parte_9 CP_5
Questa circostanza era invece conosciuta da AC ma essa, in ogni caso, non era incompatibile con il conferimento del programma, ben potendo la Società, come già notato, esternalizzare il servizio benché svolto per il tramite di un suo bene patrimoniale.
Né è imputabile agli esperti stimatori il fatto che, all'apertura del
Fallimento, l'inventario dei beni sociali è risultato negativo, non avendo il
Curatore rinvenuto neppure detta : vuoi perché non era loro Parte_9 incombenza conservare il software e consegnarlo al curatore, vuoi perché rientrava nei poteri e negli obblighi di quest'ultimo esigere dalla socia CP_5 la consegna del bene conferito.
Con riferimento al merito della stima, il CTU ha ritenuto che Parte_2 abbia correttamente valutato i costi pregressi, ma avrebbe dovuto procedere, in sede di impairment test, a una stima previsionale dei costi di gestione futuri.
Sebbene il CTU abbia poi applicato non i costi di gestione preventivabili al momento della redazione della perizia (agosto 2015), ma quelli desumibili dall'OR UA – criterio in sé contestabile, essendo questo successivo alla relazione (ottobre 2015); e infatti contestato dall'attore, il quale tuttavia, a sua volta, assume come costi che avrebbero dovuto essere Contr considerati quelli poi effettivamente addebitati (€ 180.530) a – perfino e significativamente maggiori di quelli poi concretamente sostenuti dalla , Pt_12 il risultato ottenuto si attesta su un valore (€ 683.448) superiore a quello infine capitalizzato (€ 672.300), benché inferiore a quello inizialmente stimato da (€ 880.648). Parte_2
22 Quanto all'intervento di revisione effettuato da AC nel marzo 2016, esso ha invece compreso sia un consuntivo dei primi mesi di funzionamento della , sia una previsione di costi di gestione futuri ancorata Parte_9 all'OR UA, portando il valore di stima a quello poi capitalizzato.
Dal punto di vista della stima economica, dunque, l'opera dei due professionisti congiuntamente intesa, né può essere qualificata illecita, tantomeno per dolo o colpa grave, né ha determinato un danno.
Ulteriormente, secondo l'attore, anche i professionisti – tenuti, ex art. 2465 CC, a “descrivere il bene in natura oggetto del conferimento” – avrebbero dovuto in primis rilevarne l'assenza di titolarità in capo alla conferente e, dunque, il valore di conferimento nullo.
Neanche questo è argomento condiviso, dovendosi premettere che non può ritenersi compreso nell'incarico di un esperto stimatore procedere a dirimere questioni giuridiche che esulano dalle sue competenze professionali, essendo al più suo obbligo segnalare – ove riscontrata – l'esistenza di un motivo di incertezza potenzialmente influente sul valore del bene da periziare;
ma dovendosi ribadire come sia già stata qui ritenuta insufficiente la prova sia della identità dei due programmi (quello affittato da NE AL e quello conferito da sia, comunque, dell'altrui proprietà della . CP_5 Parte_9
Afferma l'attore che avrebbe riconosciuto, nella sua comparsa di Parte_2 costituzione, di essere stato “pienamente informato del fatto che la Parte_9 non fosse nella pacifica disponibilità di e che addirittura l'affittante NE CP_5
AL fosse fallita”, ma, a ben vedere, ciò che ha riconosciuto è di Parte_2 essere stato a conoscenza del fatto che NE AL aveva affittato a CP_5
l'azienda a marchio SpedireWeb – non anche del fatto che la da Parte_9 periziare sarebbe stata la stessa già facente parte di quell'azienda, ricordando che oggetto della stima era solo il programma, non l'azienda.
Ritiene dunque il collegio che non possa qualificarsi doloso o gravemente colpevole (ex art. 2236 CC), o illecito (ex art. 2043 CC), il fatto che i periti non abbiano senz'altro escluso che la appartenesse a e, Parte_9 CP_5 quindi, avesse un valore di conferimento pari a zero, così risolvendo – in base a elementi ulteriori a quelli qui incidentalmente esaminati, ma non indicati dall'attore - una questione giuridica di non chiara lettura.
È da aggiungere che il danno sarebbe ravvisabile nelle conseguenze dirette dell'inadempimento o dell'illecito, tra le quali non rientrano le scelte di gestione operate dagli amministratori a distanza di anni – donde l'impossibilità
23 di ascrivere ai professionisti il cd. danno incrementale che sarebbe stato provocato dagli amministratori tra il 2018 e il fallimento del 2020; ma manca ogni diversa e ulteriore allegazione, da parte attrice, utile a individuare il pregiudizio che sarebbe stato provocato dai professionisti.
La Società stessa, oltre tutto, è tenuta, tramite i suoi organi, a controllare entro sei mesi le valutazioni nella relazione (art. 2343.2, richiamato dall'art. 2465 CC) e, se sussistono fondati motivi, a procedere alla revisione della stima, fino a quel momento restando il conferimento in una sorta di sospensione (“Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti in natura sono inalienabili e devono restare depositate presso la società”); dunque la Società, che non ha provveduto in tal senso, avrebbe contribuito alla produzione dell'ipotetico danno, con conseguente applicazione (anche d'ufficio) dell'art. 1227.1 CC.
In conclusione, la domanda proposta contro e AC è Parte_2 infondata, e dev'essere respinta. La domanda di garanzia avanzata da nei confronti di è assorbita. Parte_2 CP_18
#Indice
** Addebito 2): i pagamenti distrattivi.
In premessa, e in primo luogo, si osserva che non ogni atto costituente illecito contrattuale o extracontrattuale genera un obbligo risarcitorio, occorrendo che da quell'illecito sia conseguito un danno;
e che non è danno qualsiasi uscita di un valore attivo, quantunque non dovuta e ancorché possa aver determinato il sorgere di un credito, dacché il credito stesso può differentemente configurarsi come, ad esempio:
a) credito alla controprestazione, se nascente da un contratto, nel qual caso il creditore ha azione contrattuale contro il debitore, e, finché può fruttuosamente esercitarla, non si può dire che abbia subito un danno, per quanto il contratto sia stato stipulato in violazione di un obbligo gestorio: come nell'ipotesi del finanziamento operato dalla società ai soci, pur contro l'interesse sociale, al quale segue comunque il credito all'adempimento dell'obbligo restitutorio;
b) credito alla restituzione di un pagamento privo di causa, neppure esso integrante danno fino a che può essere soddisfatto;
laddove un pregiudizio è ravvisabile, sempre ad esempio:
24 c) allorché il credito contrattuale o da pagamento indebito non sia più recuperabile, per prescrizione o insolvenza sopravvenuta del debitore,
d) allorché il pagamento indebito sia stato esecutivo di un contratto nullo per illiceità della causa o, comunque, integrante offesa al buon costume (art. 2035 CC), tale dovendosi intendere ogni prestazione non rispondente “ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico” (Cass.
16706/2020),
e) in caso di uscita a titolo gratuito o di liberalità, non a sfondo sociale e privo di qualunque utilità promozionale o lavoristica.
In secondo luogo: avendo la responsabilità degli amministratori verso la società natura contrattuale, è sufficiente che questa, nell'azione di responsabilità, provi il rapporto gestorio, alleghi l'inadempimento (qualificato, ossia specificato con riferimento ai singoli atti di mala gestio) e provi il danno da questo prodotto. In particolare, con riferimento a pagamenti, prelievi e altri atti distrattivi, la società può limitarsi a dare prova dell'uscita di cassa e della sua irrecuperabilità, transitando a quel punto sugli amministratori la dimostrazione della sua inerenza all'interesse sociale;
ove provata l'inerenza, torna a carico dell'attore dimostrarne l'eventuale simulazione, la non rispondenza alla realtà dei rapporti intercorsi e il carattere illecito di questi, e a carico dei gestori difendersi all'interno del perimetro tracciato dalle allegazioni altrui.
Ciò detto, si passa a esaminare i singoli atti distrattivi denunciati dall'attore.
#Indice
* Contr
2.i) Nel 2016 ha pagato € 77.000 a in forza di due fatture (la CP_5
13 del 26.2.2016 per € 57.000 e la 174 del 30.6.2016 per € 20.000) le quali recano come causali “Realizzazione sistemi e-payment / set-up fee sviluppo della piattaforma per consentire l'incasso diretto di spedizioni on-line” e, rispettivamente “Implementazioni e sviluppo software / implementazione piattaforma per integrazione con nuovi spedizionieri”.
Secondo l'attore il pagamento sarebbe ingiustificato, dacché le prestazioni, per giunta indicate genericamente e di cui la Curatela non ha rinvenuto traccia, avrebbero dovuto essere già incluse nella PIATTAFORMA conferita.
25 Si osserva che servizi di implementazione e sviluppo di un software non possono considerarsi già inclusi nel programma stesso, per materiale impossibilità. Il CTU osserva però che dalla documentazione sociale non Contr risulta alcun incarico conferito da a CP_5 Parte_15
, riferendosi l'OR UA solo alla sua manutenzione. Parte_9
Tuttavia, si deve rilevare che:
a) le fatture si riferiscono a interventi operati sulla , e, Parte_9 Contr dunque, finalizzati a un beneficio di : il che porta a ravvisare nella spesa una inerenza all'interesse della Società;
b) se si postula la falsità delle fatture, di essa deve fornirsi prova, in base al principio di distribuzione dell'onere probatorio;
ma, nel caso in esame, non vi sono elementi per ritenere false le fatture emesse, che avrebbero potuto emergere da una indagine sul programma, se questa fosse stata richiesta dalla parte (attrice) interessata e onerata della relativa prova e avesse evidenziato l'inesistenza di un suo contenuto o l'assenza di implementazioni;
c) semmai, al contrario, risulta che nel corso del CdA del 29/2/2016 (doc.
8 prodotto dal sindaco OS) e quindi in stretto collegamento temporale con la data della prima fattura il Presidente (le cui CP_2 dichiarazioni sono qui richiamate nei confronti dei restanti convenuti, non del stesso) informò i consiglieri del fatto che “i tecnici di CP_2 Contr Terra hanno terminato le attività per consentire a di incassare direttamente dagli utenti finali tramite la piattaforma delle spedizioni on- Contr line e che la stessa ha perfezionato i contratti con gli Istituti e/o soggetti terzi interessati da questa attività. Quindi a far data indicativamente dal 7 marzo 2016 BCM avrà gli strumenti tecnici per attivare l'incasso diretto del transato on-line”; dichiarazione, seppur generica, dalla quale si può semmai indurre che la Società aveva conferito alla controllante l'incarico di sviluppare il programma nel senso sopra riferito.
L'addebito, di conseguenza, non risulta sorretto da adeguata prova.
#Indice
* Contr
2.ii) Negli anni 2017-2018 ha pagato a somme CP_5
(rispettivamente € 621.000 nel dicembre 2017 ed € 178.688,52 nel giugno
26 2018, oltre IVA) per l'acquisto e lo sviluppo di un ulteriore software
(denominato AM Sempre Pieno, di seguito “CSP”).
È agli atti documentazione sociale che giustifica le uscite (in particolare i docc. 84 e 85 allegati alla citazione: incarico e accettazione;
i docc. 88, 159, Contr 160: lettere di di ricezione di moduli realizzati in esecuzione Contr dell'incarico), da essa evincendosi che aveva commissionato a la CP_5 realizzazione di questa ulteriore piattaforma, il cui contenuto, per come è descritto (“software e-commerce … volto a mettere in contatto la domanda e
l'offerta di trasporto mediante la gestione di tutti i flussi esecutivi logistici e produttivi (dall'accettazione alla spedizione), tracciabilità dei lotti, avanzamento di produzione e rilevazione dei tempi delle lavorazioni (…) ottimizzazione della gestione degli spazi, della movimentazione delle merci …”), ha evidente attinenza all'attività svolta dalla Società, operativa appunto nel campo della movimentazione logistica e del trasporto.
L'attore ritiene simulata tutta l'operazione, a suo dire finalizzata a consentire a di esporre ricavi fittizi a copertura di perdite e a BCM di CP_5 registrare costi capitalizzabili, essi pure inesistenti, e sottolinea:
a) l'assenza di data certa dell'incarico, tanto che, nel gestionale della
Società, l'accettazione dello stesso (asseritamente avvenuta nel gennaio
2017) è stata registrata solo a marzo 2018, e dell'incarico medesimo è stata registrata, nel luglio 2019, solo la sua modifica (apparentemente risalente al febbraio 2017),
b) l'assenza di prove della sua esecuzione,
c) l'illeggibilità delle firme per ricevuta dei moduli consegnati (argomento, questo, speso solo nella conclusionale),
d) l'assenza di una delibera del CdA di autorizzazione all'investimento,
e) la difesa del convenuto che ha confermato come tutti i rapporti tra CP_3 Contr e fossero improntati solo a generare un flusso di cassa da CP_5 questa a quella, Parte f) l'illogicità della commessa del programma poi mai completato né utilizzato, da parte di chi avrebbe appena ricevuto in dotazione la
. Parte_9
Si osserva, in proposito, che:
a) la certezza della data di una scrittura è richiesta allorché questa sia invocata come fonte di un diritto preteso nei confronti del , il che Parte_11 non è nel nostro caso, ove è semmai quest'ultimo a sostenere la natura
27 simulata dell'atto, siccome finalizzato a creare l'apparenza di una operazione in realtà fittizia;
in questo contesto, la simulazione diventa elemento costitutivo dell'illecito fondante il diritto al risarcimento preteso ed è chi la invoca ad doverne dare prova;
la mancanza di data certa, e la discrepanza tra la datazione della scrittura e la sua registrazione nel gestionale interno, non sono però sufficienti a dimostrare la simulazione, della quale, oltre tutto,
l'esistenza dell'atto è un presupposto logico necessario;
b) d'altra parte, seppure si volesse prescindere dalla scrittura privata, si dovrebbe ugualmente ritenere esistente il contratto – che avrebbe potuto essere stipulato anche oralmente – dal momento che risulta eseguito;
invero, se il programma non è stato rinvenuto dal Curatore, ciò dipende dal fatto che anch'esso si trovava all'interno del server della socia controllante, dove – infatti
- è stato rinvenuto dal Curatore fallimentare di (doc. 3 e da CP_5 CP_12 Contr lui inserito nel suo inventario proprio come “hosting ”; a questo proposito,
l'attore replica che l'elencazione è stata redatta dalla AD e questo può Pt_8 anche essere vero, ma essa è ugualmente sottoscritta “per ricevuta” e menzionata nel verbale del curatore (doc. 2); dunque, la Società avrebbe potuto chiedere innanzitutto la consegna di CSP, trattandosi di bene di sua proprietà, e comunque la sua esibizione in causa, per verificare se il programma rinvenuto nel sistema operativo di avesse un contenuto e CP_5 fosse stato nel tempo implementato;
ma, anche qui, la prova che la creazione il programma CSP fosse un vuoto simulacro atto a far apparire una realtà fittizia incombeva su chi ha affermato la simulazione come elemento costitutivo di una asserita responsabilità risarcitoria;
Contr c) in aggiunta, l'esecuzione del contratto tra e risulta anche CP_5 dalle lettere inviate dalla Società alla sua socia (doc. 88, 159, 160 citati), nelle Parte quali si dà atto della ricezione di moduli realizzati in base al programma Contr e il fatto che quelle lettere, redatte su carta intestata e con il timbro di , portino firme illeggibili, non dimostra la simulazione di tutta l'operazione, che ben avrebbe potuto essere provata – di nuovo – attraverso l'analisi del programma rinvenuto presso per verificarne il contenuto;
CP_5
d) l'assenza di una delibera del CdA è stata affermata dall'attore, per la prima volta, con la comparsa conclusionale, dunque, non può essere esaminata;
e) la difesa di se avesse contenuto confessorio - ma in realtà non lo CP_3 ha, poiché non riferisce un fatto ma esprime un suo convincimento - lo
28 avrebbe solo per lui stesso e, in ogni caso, suona contraddittoria con la sua totale estraneità e ignoranza rispetto ai rapporti con dal medesimo CP_5 riferita;
f) quanto, infine, alla irragionevolezza della richiesta del programma CSP, Contr già disponendo della , ogni considerazione potrebbe essere Parte_9 svolta solo se di essi si conoscesse il contenuto;
mentre, se l'ordine di realizzare il software non fosse poi stato compiutamente eseguito da sì CP_5 da lasciarlo inutilizzabile, ciò rappresenterebbe un inadempimento che potrebbe legittimare la committente (tramite il suo curatore) a chiedere la risoluzione del contratto e la restituzione del pagato, ma non evidenzierebbe di Contr per sé una responsabilità risarcitoria degli amministratori di .
Non vale a smentire la conclusione il fatto che il dipendente di
[...] ha dichiarato al Curatore della Società attrice di non aver mai visto CP_19
l'applicativo CSP (laddove altro dipendente, ha invece confermato di Tes_1 averne sentito parlare, come un programma utile ad abbassare i costi di trasporto suggerendo la migliore tecnica di carico in base agli ordini ricevuti); Contr
infatti, iniziò a lavorare per nel febbraio 2019, con la Società CP_19 ormai prossima al fallimento e - si può presumere - in via di abbandono (tanto che i suoi amministratori storici, e di lì a poco uscirono dal CP_2 Pt_7
CdA), e con mansioni dirigenziali nel settore amministrativo, non in quello commerciale (doc. 126-127 attore). È dunque plausibile che egli non sia mai venuto in contatto operativo con quel programma, la cui esistenza è del resto attestata dal curatore di , così come è ipotizzabile (ma non provato) che CP_5 esso non sia stato compiutamente sviluppato dalla società incaricata e/o mai concretamente utilizzato dalla committente, senza che queste ipotesi integrino di per sé necessariamente una fattispecie di mala gestio risarcibile anziché di inadempimento o di scelta gestionale sbagliata.
Anche questo addebito, pertanto, risulta sfornito di prova.
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2.iii) Tra luglio e dicembre 2018, la Società ha versato a somme CP_5 per € 712.171 per “anticipazioni”, senza altre spiegazioni;
il debito restitutorio Contr di è stato assunto da soci di e con CP_5 Pt_17 Controparte_20 accollo non liberatorio ma rimborsato solo in parte, sicché, secondo l'attore, residuerebbe un danno pari a € 580.958,98.
29 Questi versamenti possono qualificarsi come finanziamenti integranti mala gestio, non risultando:
a) preceduti da una valutazione dell'opportunità per la controllata di operarli in favore della controllante, in un momento in cui la stessa Contr
si trovava in una situazione di grave squilibrio finanziario – il che esclude che essi possano considerarsi una normale e legittima operazione infragruppo, come sostenuto dai convenuti CP_12
b) accompagnati da una richiesta o offerta di garanzie di restituzione, dalla promessa di interessi che sarebbero stati corrisposti o di altro vantaggio compensativo – questo non potendo essere individuato nell'accollo del debito da parte di altri soggetti di incerta capacità finanziaria. Contr In corso di causa ha stipulato transazioni con gli accollanti, ricevendo altri € 100.000 da OS (doc. 6 in allegato alle note a verbale del
9.11.2022 di al quale l'attore non ha replicato) ed € 30.000 Controparte_10 da (doc. 6 allegato da alle note di udienza del 12.1.2023 Pt_17 CP_12
e doc. 123 depositato dall'attore in pari data): somme di cui deve necessariamente tenersi conto, non potendosi considerare “danno” anche gli Contr importi che ha già ricevuto in restituzione. A questo proposito, l'attore sottolinea che le transazioni prodotte dai convenuti tardivamente CP_12 costituiti, non potrebbero essere esaminate;
ma, al di là del fatto che le transazioni sono state prodotte dallo stesso attore, quegli accordi sono intervenuti in corso di causa e, dunque, la loro menzione e produzione non soggiace ai termini di preclusione dettati per l'avvio del processo, né il
Curatore ha mai negato di averli stipulati.
Il credito residuo è dunque di € 450.959, che può essere considerato danno poiché tuttora esistente nei soli confronti della debitrice principale il cui fallimento fa però presumere l'impossibilità di recuperarlo, CP_5 attesa la sua natura chirografaria.
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2.iv) Il 5.7.2018 la Società ha pagato alla propria socia Parte_18
la somma di € 18.000, oltre imposta, a fronte di una fattura
[...] emessa per un'attività, di cui non vi è traccia, di collaborazione e sviluppo del sistema CSP;
secondo il curatore, la causale rappresenterebbe solo la giustificazione formale del pagamento, ma essa stessa rimanderebbe a
30 un'operazione inesistente e rappresenterebbe, in realtà, il saldo che Pt_18
Contr aveva diritto di ricevere da (altra società riconducibile a CP_21
e famiglie e per aver ceduto a quest'ultima le azioni di CP_5 Pt_7 Per_1 Contr
, pagato dunque dalla stessa Società partecipata - come si dovrebbe desumere dalla lettera inviata dall'avv. Turri (doc. 89), contenente una indicazione del corrispettivo (€ 50.000) che la ZI, quale erede di Per_1
era disposta ad accettare per la liquidazione o la cessione della quota
[...] ereditata. L'ipotesi attorea è dunque che, nonostante la quota di sia Pt_18 stata acquistata da tra le parti sarebbe intervenuto un accordo CP_21 per il quale il pagamento del relativo prezzo sarebbe stato effettuato dall'acquirente solo in parte (€ 32.000: a tanto ammonta, infatti, il versamento operato dalla socia subentrata e dichiarato sul titolo azionario: doc. 90) e, per Contr il residuo (appunto, € 18.000), da .
È stato affermato, da parte di alcuni convenuti, che l'attore non avrebbe chiesto il risarcimento per questo illecito, ma questo assunto non coglie nel segno. È infatti vero che, a pag. 53-54 dell'atto di citazione, nell'elenco degli illeciti distrattivi di cui il Curatore chiede il risarcimento, questa fattispecie non è compresa, ma l'attore fa dipendere questa omissione dal fatto che essa è successiva al 31.12.2017, momento in cui la Società – secondo l'attore stesso – avrebbe perso il capitale;
pertanto, il danno da essa provocato non è stato conteggiato autonomamente, dacché già compreso nell'incremento del deficit patrimoniale, ma ciò non significa che l'attore lo abbia escluso dalla domanda.
Si è già detto che i costi per l'applicativo CSP sono da considerare inerenti Contr all'interesse di e giustificati, ed è da aggiungere che la lettera dell'avv.
Turri opera un riferimento alla quota nel quadro della procedura di liquidazione o cessione della stessa instaurata a seguito del decesso di talché, come noto, ove la quota non fosse stata acquistata da Persona_1 altro socio (cosa poi avvenuta, con l'acquisto da parte di essa CP_21 avrebbe dovuto essere liquidata dalla società, il che può spiegare il motivo per Contr cui la richiesta era indirizzata a .
Dell'accordo presunto dall'attore, tuttavia, non vi è prova, non potendo questa consistere nella mera identità tra i due importi e dovendosi altresì notare che il prezzo di € 50.000 era quello richiesto dall'avv. Turri, ma non è detto che, poi, sia stato quello concordato tra cedente e cessionaria.
Ciononostante, si rileva l'assenza di qualsiasi elemento dimostrativo della sussistenza di un incarico conferito dalla Società a per la collaborazione Pt_18
31 e sviluppo del programma CSP, oltre tutto difficilmente spiegabile dacché quel programma si trovava allocato nel data center di e lo stesso incarico CP_5 era già stato conferito a quest'ultima.
In aggiunta, non vi è prova di diversi titoli di debito della Società verso
: non già il rapporto di agenzia, atteso che nella stessa data (5.7.2018) Pt_18
ha emesso sia la fattura 2/18 (di complessivi € 94.605,11, di cui 18.000 Pt_18
Parte pagati) per lo sviluppo del programma sia la nota di credito 1/18 (€
72.645,11) su “provvigioni 2017”, il che esclude che anche la fattura 2/18 potesse riferirsi a diritti di agenzia.
Non resta che dedurne che quella fattura è stata emessa per un'operazione inesistente;
non vi è dubbio, pertanto, che i pagamenti effettuati siano indebiti, tuttavia, la fattispecie può integrare un'ipotesi di reato (art. 2 e 8 dLgs
74/2000, art. 79-80 dLgs 173/2024) ed è, in ogni caso, qualificabile come contraria al buon costume, il che ne rende impossibile il recupero (art. 2035
CC).
Conseguentemente, la somma versata rappresenta un danno per la
Società che espone i suoi amministratori all'obbligo risarcitorio.
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* 2.v) Parimenti inesistenti, secondo l'attore, sarebbero le operazioni per le Contr quali ha versato alla socia (società riconducibile all'ing. CP_21
, tra il 2017 e il 2020, importi per € 221.652,80, a fronte di fatture per Pt_8 complessivi € 281.875,00, oltre IVA, anch'esse emesse genericamente per consulenze, non essendovi alcun contratto né prove dell'attività svolta – oltre tutto, svolgendo ttività di mera partecipazione finanziaria ad altre CP_21 società e non avendo, quindi, alcuna competenza, né personale, per il settore Contr ove operava .
Il CTU dr. ha evidenziato che, di questi importi, Per_3
I. € 32.375, pagati nel novembre-dicembre 2017, sono stati registrati come costi afferenti all'applicativo CSP, per i quali può ripetersi quanto affermato a proposito dei rapporti con , anche in questo caso mancando ogni Pt_18 Contr evidenza di incarichi affidati da a con oggetto il programma CP_21
CSP;
II. € 249.000 sono stati registrati negli anni 2018-2020 come corrispettivo di consulenze;
all'interno di questo secondo gruppo è necessario ulteriormente distinguere:
32 a. le fatture da 1 a 6 e da 9 a 15 del 2018 (€ 140.292,00 totali) sono presumibilmente da riferire all'incarico (doc. 80 citazione) con il quale Contr
il 10.1.2018 ha affidato alla socia l'effettuazione di una due diligence per l'acquisizione di una società terza (MA Srl): depongono in tal senso i tempi di fatturazione (a cadenza mensile), coincidenti con la previsione contrattuale di pagamento a rate, appunto, in 12 mesi, e l'identità dell'importo di ciascuna di esse, tutte emesse per € 10.791,67 oltre IVA, che induce a ricondurle a un unico rapporto;
b. l'importo rimanente (€ 108.708) non sembra invece riconducibile a quell'incarico, in quanto fatturato a distanza di tempo (anni 2019 e
2020) e per importi differenti.
In conclusione:
I. la somma di € 32.375 rappresenta un danno, dovendosi affermare l'inesistenza dell'operazione fatturata, il carattere indebito della Contr somma pagata e la sua irripetibilità per la partecipazione di all'illecito contrario al buon costume;
II.a) la somma di € 140.292 non rappresenta un danno, ma il corrispettivo di un servizio richiesto: vero è che di quella due diligence non vi è traccia di esecuzione, ma da ciò non può dedursi che l'incarico non sia mai stato dato, dovendosi invece ritenere che sia rimasto inadempiuto;
di conseguenza, il curatore ben poteva, e potrebbe tuttora, agire nei confronti di per la CP_21 risoluzione del contratto per inadempimento e la restituzione dei corrispettivi versati;
II.b) la somma di € 108.708, al contrario, torna a rappresentare un danno, poiché non vi è evidenza di un incarico o rapporto che giustifichi i pagamenti: i convenuti affermano che CP_12 subentrò a non solo nella partecipazione al CP_21 Pt_18 Contr capitale di , ma anche nell'attività di agenzia svolta per suo conto, ma questa difesa non convince, dal momento che, quand'anche l'assunto di partenza potesse essere confermato, resterebbe il fatto che le fatture non sono state emesse per provvigioni, bensì per “Attività di consulenza nell'ambito dei progetti di sviluppo della società ”; per essa, dunque, si deve CP_1 nuovamente affermare l'inesistenza delle operazioni fatturate, con
33 quanto ne consegue in termini di indebito e irripetibilità ex art. 2035 CC.
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2.vi) Simulate sarebbero anche, secondo l'attore, le operazioni per le quali la Società, tra l'aprile 2016 e il giugno 2019, ha pagato € 92.826,70 a CP_22
moglie di e titolare dell'impresa individuale EWO, a fronte di
[...] CP_2 fatture emesse per “consulenza aziendale volta all'acquisizione di clienti e divulgazione brand, pubbliche relazioni ed eventi vari” ma, in realtà, celanti il compenso dovuto al presidente del CdA, al quale lui stesso aveva però rinunciato nel marzo 2016 (doc. 15). Contr In effetti, non vi è prova di alcun rapporto commerciale tra ed EWO né di alcuna prestazione resa in sua esecuzione (relazione, analisi, rendiconto, materiale promozionale o simili) che supporti le causali delle fatture, le quali:
- sono emesse a cadenza mensile per importi molto simili tra loro, nel loro totale (€ 90.737,34 secondo il CTU, poco più secondo l'attore) appena leggermente superiori a quanto la Società avrebbe pagato per compenso a e contributi previdenziali, CP_2
- iniziano a marzo/aprile 2016, all'indomani della rinuncia al compenso da amministratore formalizzata da che, a sua volta, aveva anticipato di CP_2 Contr pochi giorni il pignoramento presso terzi di detto compenso notificato a dall'Agenzia delle Entrate, creditrice di oltre 3 milioni di euro verso CP_2
- e terminano a luglio 2019, in coincidenza con l'uscita di CP_2 dall'organo amministrativo.
Vi sono, pertanto, gravi elementi tra loro concordanti – invocabili dal curatore come rappresentante della massa creditoria, quindi terzo rispetto all'accordo simulatorio e legittimato alla prova con ogni mezzo – che lasciano presumere che, effettivamente, le somme pagate a EWO altro non fossero che i compensi di versati al soggetto interposto in forza di una simulazione CP_2 Contr di cui era necessariamente parte consapevole, dacché rappresentata da quello stesso che la aveva ideata. CP_2
Ciò conduce, però, a una conclusione opposta a quella ritenuta dall'attore: infatti tutta l'operazione, evidentemente unitaria e complessa, si è necessariamente realizzata attraverso la simulazione assoluta della rinuncia di al suo compenso, la fittizia interposizione del destinatario dei CP_2 pagamenti e la falsa rappresentazione della loro causale: condotta sicuramente
34 illecita e integrante una frode ai danni dello Stato, ma non ai danni della
Società, la quale, in assenza della simulazione, avrebbe ugualmente corrisposto all'amministratore i suoi compensi, a titolo di corrispettivo del servizio prestato.
Si potrebbe al più ipotizzare un danno corrispondente all'eventuale eccedenza (autonomamente calcolata dal CTU in € 13.862) dei pagamenti Contr effettuati, rispetto a quanto avrebbe pagato direttamente a e CP_2 come contributi previdenziali se non vi fosse stata rinuncia, ma non vi sono allegazioni di parte sul punto, né la domanda è formulata in questi termini: laddove l'attore non ha denunciato una erogazione di compensi superiore alla misura autorizzata o comunque spettante all'amministratore, bensì
l'erogazione di compensi ai quali avrebbe rinunciato, ma operando CP_2 una qui non condivisa scissione dei due momenti integranti la simulazione e assumendo come vera la rinuncia e simulata solo la controprestazione.
L'addebito sul punto, pertanto, risulta infondato.
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2.vii) Omessa consegna del programma PIATTAFORMA. In astratto, si tratterebbe di addebito a sé stante, fonte di autonomo danno, che però è stato sottolineato esplicitamente solo con la comparsa conclusionale, dagli atti precedenti potendo essere solo desunto dall'affermazione di insussistenza di un attivo fallimentare;
in ogni caso, l'attore non ha inserito il valore di questo programma tra quelli distratti, avendolo considerato fin dall'inizio inesistente, in disparte il fatto che il software risulterebbe invece presente nell'inventario dei beni di terzi rinvenuti presso CP_5
Pertanto, questa circostanza non può essere considerata come fonte di responsabilità da distrazione, potendo semmai il Curatore rivendicare il bene in quanto di proprietà della Società fallita.
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** Addebito 3): prosecuzione dell'attività in assenza di capitale. Contr Secondo l'attore, avrebbe visto eroso il suo capitale fin dalla fine del
2017, ma la perdita sarebbe stata occultata nei bilanci tramite:
a. iscrizione a capitale del conferimento effettuato da viceversa CP_5 Parte di valore nullo, e capitalizzazione dei costi per e Parte_9 che avrebbero dovuto essere immediatamente e integralmente
35 svalutati e che, al contrario, sono progressivamente aumentati negli anni in forza dei pagamenti effettuati per consulenze inesistenti;
b. registrazione di costi per “lavori interni” (€ 129.834 nel 2017, €
72.894,13 nel 2018);
c. omessa svalutazione di crediti inesigibili, rimasti appostati anche dopo il fallimento dei debitori o l'infruttuoso tentativo di recupero nei loro confronti, e non adeguatamente coperti dal Fondo di svalutazione;
d. rilevazione di rimanenze inesistenti, contabilizzate nel 2018 in €
327.700,75 per “Rimanenze servizi in corso su ordinazione” in assenza di qualsiasi specificazione di quali sarebbero stati questi servizi, in contrasto con il criterio di contabilizzazione sempre seguito
(ove i servizi eseguiti ma non fatturati erano sempre stati registrati come “fatture da emettere”), e rimaste appostate senza variazioni fino al fallimento;
e. rilevazione di ricavi per operazioni inesistenti, contabilizzati come
“fatture di emettere”,
✓ per € 627.205,63 (nel 2018), poi seguiti da fatture emesse per soli € 235.824,13, oltre ad altra fattura di € 144.000 respinta dal destinatario per inesistenza della controprestazione;
✓ e per € 14.526,65 (nel 2019), successivamente stornati, con errata contabilizzazione di una nota di credito, imputata al
2019 anziché, per competenza, al 2018.
Già detto dell'assenza di elementi probatori a sostegno dell'asserita impossibilità di accettare la sottoscrizione dell'aumento di capitale operato da tramite il conferimento della , si condividono sui punti CP_5 Parte_9 che precedono le valutazioni del CTU, secondo il quale:
a. le immobilizzazioni, inizialmente corrette in quanto corrispondenti a costi aventi utilità pluriennale, avrebbero dovuto essere poi svalutate in ragione del minor valore degli investimenti, in particolare nel 2017
(€ 258.302) e nel 2018 (€ 77.545), dacché la redditività dei costi sostenuti si era rivelata inferiore a quella prevista;
b. i costi per “lavori interni” (€ 202.728 datati in parte 31.12.2017 e in parte 31.12.2917), privi di elementi identificativi e di documenti giustificativi, avrebbero dovuto essere azzerati;
36 c. nel 2015 avrebbe dovuto essere incrementato (di 42 mila euro circa, differenza poi ridottasi a meno di 30 mila euro nel 2019) il Fondo di svalutazione crediti, nella considerazione di quelli verso clienti di cui risultava l'insolvenza (per attivazione di procedura concorsuale o per essere stati inclusi dalla stessa Società in un elenco interno di debitori “insolventi di fatto” o nei cui confronti si era registrato un
“recupero negativo”);
d. la voce Rimanenze risulta correttamente contabilizzata nel bilancio
2018, nella considerazione del rapporto pluriennale con il cliente
MA (doc. 65 OS) formalizzato in una scrittura del 9.1.2019 ma nella quale si dà atto del fatto che la commessa risaliva al settembre
2018;
e. la voce Ricavi avrebbe dovuto essere ridotta, nel 2018, dell'importo di
€ 117.606,50 portato da fatture da emettere nei confronti di MA e di poi in effetti non emesse o immediatamente seguite da CP_5 note di riaddebito, e dell'importo di € 144.002 portato da fattura Contr respinta dal cliente Jindal, senza ulteriori repliche di;
e, nel
2019, dell'ulteriore somma di € 51.102 rimasta appostata invariata per un triennio (2018-2020).
Operate le rettifiche, il dr. ha rilevato che il patrimonio netto di Per_3 Contr
risultava superiore al minimo di legge ancora al termine dell'esercizio
2018 (€ + 169.720), per diventare negativo (€ - 224.930), però, già al momento
(29.4.2019) in cui il bilancio è stato portato all'approvazione dell'assemblea.
Il collegio condivide l'assunto secondo cui in occasione della presentazione di quel bilancio il CdA avrebbe dovuto rilevare l'avvenuta perdita del capitale e adottare le misure conseguenti. Infatti:
a) gli amministratori sono tenuti a conoscere le condizioni patrimoniali della società non solo al momento in cui redigono il bilancio ma continuativamente;
Contr b) nella fattispecie, ha perduto il capitale non per un evento improvviso e imprevedibile, ma per la sua progressiva erosione protrattasi negli anni, pertanto, la soglia di attenzione degli amministratori doveva essere massima, essendo prevedibile che, proseguendo lungo la china, la Società avrebbe visto azzerato il capitale poco dopo l'inizio del 2019;
37 c) nel bilancio, in particolare nella nota integrativa, gli amministratori devono dare atto anche degli eventi significativi verificatisi successivamente alla chiusura dell'esercizio ma anteriormente alla sua presentazione all'assemblea.
Ne segue che il CdA avrebbe dovuto adottare una gestione meramente conservativa fin dall'approvazione del bilancio 2018 (29.4.2019), abbandonando la prospettiva di continuità.
Il CTU ha provveduto, secondo l'incarico, a determinare il patrimonio netto esistente alla data dell'1.5.2019, sulla base del bilancio approvato ma aggiornato con le perdite del primo quadrimestre 2019 e redatto secondo criteri liquidatori, quantificandolo nella misura di € -1.656.057, per poi confrontarlo con quello esistente al momento del fallimento (€ -2.546.996).
Detratti i normali costi di liquidazione (stimati in € 202.600), ne risulta un incremento del deficit patrimoniale, da considerare danno, pari a € 688.339,00
(2.546.996 – 1.656.057 – 202.600), arrotondabile a € 688.500,00.
Non risultando un conteggio analitico dell'incremento giornaliero o mensile del deficit, tra l'1.5.2019 e il 6.2.2020, lo si può imputare proporzionalmente
(essendo la presente, in ogni caso, una liquidazione equitativa) ai due CdA che si sono susseguiti nel periodo, e pertanto:
✓ al CdA composto da e AR per € CP_2 Pt_7 Pt_8 CP_3
191.250,
✓ al CdA composto da AR, LI per € 497.250. Pt_8
#Indice
*** Il danno. Riepilogando, i danni che si ritengono qui provocati alla Società da atti di mala gestio sono:
I) € 450.954,00 (sopra, punto 2.iii), rappresentato dal credito ormai non più recuperabile residuato dal finanziamento a di CP_5 originari € 712.171, imputabile al CdA composto da CP_2 Pt_7
e AR;
Pt_8 CP_3
II) € 18.000,00 (sopra, punto 2.iv), per pagamenti ingiustificati a , Pt_18 imputabile al CdA composto da AR e CP_2 Pt_7 Pt_8
CP_3
III) € 32.375,00 (sopra, punto 2.v-I), per pagamenti ingiustificati a imputabile al CdA composto da e CP_21 CP_2 Pt_7 CP_3
AR;
38 IV) € 108.708,00 (sopra, punto 2.v-II.b), per pagamenti ingiustificati a imputabile: CP_21
a. per € 36.708,00 al CdA composto da CP_2 Pt_7 Pt_8
e AR, CP_3
b. per € 72.000,00 al CdA composto da AR e LI, Pt_8
V) € 688.500,00 (punto 3) per la prosecuzione dell'attività, di cui:
a. € 191.250,00 imputabili al CdA composto da CP_2 Pt_7
e AR, Pt_8 CP_3
b. € 497.250,00 imputabili al CdA composto da AR e Pt_8
LI.
Sono cumulabili le voci di danno sub I), II), III) e V), poiché le prime tre riguardano le gestioni fino al 2018 compreso, l'ultima le gestioni maggio 2019
- febbraio 2020; non sono invece cumulabili le voci sub IV) e V), perché questi ultimi pagamenti distrattivi sono stati effettuati nel periodo successivo alla perdita del capitale e, quindi, sono già compresi nel conteggio dell'incremento del deficit.
È però necessario tenere da conto le vicende che sono occorse durante il Contr processo. La domanda iniziale di era di risarcimento di un danno complessivo di € 5.000.000, chiesto ai convenuti in via solidale ma variamente imputato in ragione delle diverse fattispecie per le quali essi erano stati chiamati in giudizio, pur senza distinzione di quote di responsabilità all'interno delle singole vicende. Contr È poi avvenuto che ha stipulato accordi transattivi con i sindaci
OS e a ciascuno dei quali aveva addebitato la Pt_4 Pt_3 responsabilità per l'intero ammontare dei danni (€ 900.000 per atti distrattivi,
€ 4.100.000 per prosecuzione dell'attività dopo la perdita del capitale, quest'ultimo importo già in sé inglobante ulteriori uscite distrattive).
La transazione parziale, escludendo dal vincolo di solidarietà la quota di responsabilità ascrivibile al transigente, comporta la riduzione del risarcimento residuo in misura pari alla sua quota ideale - oppure in misura pari alla somma pagata, ove questa sia superiore alla quota ideale stessa, onde evitare che il danneggiato riceva un ristoro superiore al danno patito.
Nell'ipotesi in cui la transazione vada a definire una molteplicità di domande risarcitorie avanzate per una pluralità di fatti dannosi, in assenza di una diversa specificazione deve intendersi che l'importo pagato sia stato imputato dalle parti proporzionalmente a ciascuno di essi, talché il confronto
39 tra la quota ideale e la somma versata dev'essere operato fattispecie per fattispecie, non potendo il giudice operare una differente imputazione da quella voluta dalle parti.
A questo fine, è utile preliminarmente quantificare l'ammontare complessivo dei danni chiesti dall'attore in relazione a fattispecie che qui non sono state ritenute illecite o pregiudizievoli, rispetto alle quali, pertanto, una solidarietà tra i convenuti non è nemmeno configurabile, per distinguerlo dall'insieme delle vicende in relazione alle quali è stato sopra ritenuto sussistente un obbligo risarcitorio: distinzione utile al fine di escludere dal calcolo della quota ideale per ciascuna fattispecie le somme che le parti hanno imputato a quelle qui reputate lecite e perciò sottratte a ogni ragionamento sulla solidarietà.
Per la precisione, appartengono al primo gruppo gli addebiti:
i. pagamenti esecutivi dell'Accordo Quadro (€ 131.414),
ii. pagamenti a (€ 46.549), CP_22 Pt_19
iii. pagamenti a per lo sviluppo della (€ 77.000), CP_5 Parte_9 iv. pagamenti a (€ 621.000), Controparte_23 per un totale di € 875.963, pari al 17% del domandato;
mentre appartengono al secondo gruppo gli addebiti:
v. finanziamenti ingiustificati a (€ 580.959, importo compreso CP_5 però nel calcolo incrementale del deficit;
riconosciuto qui il danno nel limite inferiore di € 450.954 e scorporato dall'incremento negativo del
PN, in quanto verificatosi anteriormente alla perdita del capitale), vi. finanziamenti ingiustificati a (€ 18.000), Pt_18 vii. finanziamenti ingiustificati a € 32.375), CP_21 viii. prosecuzione dell'attività in assenza di capitale (€ 4.100.000, comprensivo però dei 18.000 pagati a e del finanziamento a Pt_18
con danno qui riconosciuto di € 688.500, al netto di quei CP_5 pagamenti indebiti, e ripartito in diversa misura tra due diversi CdA), per un totale di € 4.150.375, pari all'83% del domandato.
Nel prosieguo, la quota ideale è stata perciò determinata:
i. in relazione ai soli addebiti qui riconosciuti fondati, scorporando da ogni somma transatta il 17% da riferire ad addebiti ritenuti infondati, e distribuendo il restante 83% dell'importo pagato tra le fattispecie illecite, in proporzione al danno che è stato qui riconosciuto;
40 ii. dividendo il risultato così ottenuto per il numero di convenuti ai quali quel singolo danno è stato imputato dall'attore.
Un calcolo particolare è stato effettuato per quantificare la quota individuale relativa alla prosecuzione dell'attività in assenza di capitale:
l'addebito, infatti, è stato mosso nei confronti di tutti i convenuti fuorché di ma: CP_5
- a tutti è stato imputato l'intero danno di € 4.100.000 tranne che a al quale l'attore ha inizialmente chiesto, per questa voce, la minor CP_24 somma di € 984.000;
- a non è stato chiesto alcun risarcimento per la prosecuzione CP_5 dell'attività, tuttavia, le sono state imputate voci di danno che, per gli altri convenuti, erano comprese nel danno da incremento del deficit, consistenti in porzioni dei pagamenti operati in suo favore in esecuzione Parte dell'Accordo Quadro e per la piattaforma e i finanziamenti (per un totale di € 808.763,55); si è perciò ritenuto di:
o conteggiare separatamente queste voci di danno - anzi, la sola ritenuta fondata, quella relativa ai finanziamenti ingiustificati pari a € 580.959 - imputandola pro quota a tutti i 15 convenuti;
o quantificare il danno incrementale, per entrambi i CdA che lo hanno provocato, al netto dell'importo di cui sopra, suddividendolo tra i restanti 14 convenuti esclusa fino a CP_5 concorrenza della somma richiesta a LI (per la parte eccedente i 580.959 già conteggiati, dunque per € 403.041).
Nel nostro caso, OS ha pagato € 320.000, € 120.000 e Pt_3 Pt_4
€ 10.000; il che significa che:
- la somma versata da OS è imputata per € 54.400 alle fattispecie qui ritenute lecite e, perciò, esclusa dal calcolo, mentre il restante importo di € 265.600 è attribuita alle singole vicende illecite secondo la proporzione (x : 265.600 = danno della singola voce : insieme dei danni accertati);
- la somma versata da è imputata per € 20.400 alle fattispecie qui Pt_3 ritenute lecite e, perciò, esclusa dal calcolo, mentre il restante importo di € 99.600 è attribuito proporzionalmente tra le vicende illecite;
- la somma versata da OS è imputata per € 1.700 alle fattispecie qui ritenute lecite e, perciò, esclusa dal calcolo, mentre il restante importo di € 8.300 è attribuito proporzionalmente tra le vicende illecite.
41 Lo sviluppo dei conteggi sopra spiegati è riportato nello schema che segue.
Danno Quota individuale Pagamenti di Danno residuo riconosciuto ideale (danno OS / TE / riconosciuto, tolte accertato diviso da le quote ideali o Pt_4 n. convenuti) detrarre le somme superiori
Finanziamenti a Terra 580.959
580.959 -
9 convenuti
116.911 OS 116.911 -
43.842
64.551 - Pt_3
3.653
64.551 Pt_4 64.551 334.946 Pt_ Pagamenti a 18.000
18.000 –
8 convenuti
3.622
3.622 –
1.358
2.250 –
113
2.250
2.250
9.878
Pagamenti a 32.375
32.375 – CP_21 7 convenuti
6.515
6.515 –
2.443
4.625 –
204
4.625
4.625 16.610
Danno incrementale 191.250
191.250 –
– –
38.487
38.487 – CP_25 Pt_7 Pt_
– - AR
14.432
23.906 – CP_3
1.203
23.906
23.906 104.951
Danno incrementale 497.250
497.250 – Pt_ CdA – AR -
100.065 100.065 –
LI
37.524
82.875 –
3.127 82.875
82.875 231.435
In sede di prima spedizione a sentenza, inoltre, l'attore ha dichiarato di contenere la sua domanda nel limite di € 1.600.000, e questo non solo nella considerazione delle transazioni stipulate ma, anche, per la ritenuta
“incapienza patrimoniale dei convenuti, emersa dalle indagini catastali e ipocatastali”; il che significa che, oltre alla riduzione complessiva di € 373.458 sopra detta, l'attore ha rinunciato alla domanda per ulteriori € 3.026.542.
Questo importo è comprensivo sia dei risarcimenti per atti distrattivi che di quello per la prosecuzione dell'attività dopo la perdita del capitale, dal momento che l'attore non ha rinunciato ad alcuna delle domande – e dev'essere detratto nella proporzione (1.600.000 : 5.000.000 = x : ciascuna voce di danno al netto delle quote dei Sindaci ormai escluse) corrispondente alla riduzione spontanea.
42 Il calcolo è esposto nello schema che segue.
Danno residuo dopo Porzione della riduzione Danno residuo da detrazione quote spontanea risarcire
Sindaci
Finanziamenti a Terra 334.946 107.183 227.763 Pt_ Pagamenti a 9.878 3.161 6.717
Pagamenti a 16.610 5.315 11.295 CP_21 Danno incrementale 104.951 33.584 71.367
CdA – –
CP_2 Pt_7 Pt_
– - AR CP_3 Incremento PN CdA 231.435 74.059 157.376 Pt_
– Parte_20
Contr Spedita la causa a sentenza, ha reso noto di essere addivenuta ad accordo transattivo pro quota anche con ricevendo da questi la CP_2 somma di € 350.000 - donde la nuova riduzione del risarcimento, chiesto infine dall'attore nella misura di € 1.250.000.
Anche in questo caso, l'importo transatto può essere considerato solo per quell'83% corrispondente alle fattispecie illecite (€ 290.500) ma è comunque superiore alla quota individuale ideale residuata all'esito della riduzione spontanea della domanda (essa infatti, pari a quella dei Sindaci, si attestava su valore inferiore già se calcolata sulla domanda iniziale) e deve, perciò, essere imputato alle fattispecie illecite e dannose secondo la proporzione
[290.500 : 697.820 (ammontare complessivo dei danni arrecati dalle fattispecie illecite all'esito delle precedenti transazioni e riduzioni) = x : ciascuna voce di danno], con il seguente risultato:
Danno dopo Detrazione transazione Danno residuo da transazione Sindaci e risarcire CP_2
riduzione volontaria
Finanziamenti a Terra 227.763 94.817 132.946 Pt_ Pagamenti a 6.717 2.797 3.920
Pagamenti a 11.295 4.701 6.594 CP_21 Danno incrementale 71.367 29.711 41.656
CdA – – CP_2 Pt_7 Pt_
– - AR CP_3 Danno incrementale 157.376 65.516 91.860 Pt_ CdA – AR -
LI
Con particolare riferimento alle quattro vicende (finanziamento ingiustificato a pagamenti a;
pagamenti a CP_5 Pt_18 CP_21 prosecuzione dell'attività) per le quali è stato riconosciuto il diritto a risarcimenti, la riduzione di tutti gli addebiti determina che:
43 - la domanda relativa al finanziamento a può essere accolta nel CP_5 limite dell'importo di € 132.946;
- la domanda relativa ai pagamenti a può essere accolta nel limite Pt_18 dell'importo di € 3.920;
- la domanda relativa ai pagamenti a può essere accolta nel CP_21 limite dell'importo di € 6.594;
- la domanda relativa alla prosecuzione dell'attività può essere accolta nel limite dell'importo di € 41.656 nei confronti del CdA composto da (Duranti)
e AR, e di € 91.860 nei confronti del CdA composto da Pt_7 Pt_8 CP_3
AR e LI. Pt_8
#Indice
* È ancora da dire che i convenuti AR e LI sottolineano la CP_3 Contr loro estraneità di fatto all'amministrazione di , avendo essi deleghe – derivate dalle loro competenze – rispettivamente in materia di gestione della
Logistica (IC), giuridica (l'avv. AR) e di organizzazione delle attività (il dr. LI), ma totalmente estranei ai settori amministrativo, finanziario e contabile;
talché, investendo gli addebiti proprio questi ultimi, essi dovrebbero essere considerati amministratori non operativi, con la conseguenza che la loro responsabilità sussisterebbe solo se, in forza del principio dell'agire informati, risultassero elementi anomali e indizi di irregolarità che facessero scattare il loro obbligo di approfondire, chiedere chiarimenti, eventualmente opporsi a determinate scelte.
Ritiene il collegio:
- non compiutamente dimostrata la loro esclusione dalle scelte operative, con le prove per testi chieste dai convenuti non conferenti (cap.
1-6 IC, con i quali si vorrebbe chiedere conferma del fatto che lui aveva una limitata soglia entro cui poteva disporre pagamenti in autonomia, o che utilizzava un programma gestionale nel quale erano riportati pochi dati relativi ai fornitori;
cap.
1-5 AR, inerenti a sue richieste di prendere visione di verbali di riunioni alle quali non aveva presenziato: il che non implica che essi fossero esclusi dalle decisioni sulle operazioni da compiere), inammissibili perché valutative (cap. 7 IC, relativo a una asserita difficoltà a trovare fornitori per Contr
), o generiche (cap. 8 secondo cui lui stesso avrebbe ricevuto CP_3 direttive dalla cap. 6 AR, secondo cui egli si sarebbe opposto “a Pt_8
44 Contr decisioni del CdA di assunte senza aver avuto le specifiche relazioni tecniche);
- quanto ai pagamenti a e a che fossero comunque Pt_18 CP_21 presenti anomalie di immediata evidenza, date dalla assenza di contratti di consulenza e dalla duplicazione dei soggetti che avrebbero partecipato allo Parte sviluppo di
- quanto alla prosecuzione dell'attività, che debba affermarsi la pari responsabilità degli amministratori in ordine alla conoscenza del presupposto
(la perdita del capitale), atteso che il bilancio è atto collettivo del quale tutti gli amministratori rispondono. Contr Per ciò che riguarda LI, egli era in realtà l'unico AD di nell'ultimo
CdA e, benché non abbia contribuito alla approvazione del bilancio 2018 e potesse fare un ragionevole affidamento sulla sua regolarità, si deve ritenere che, al momento del suo ingresso nel CdA, egli fosse a esatta conoscenza della situazione patrimoniale e finanziaria di BMC determinatasi nel corso del 2019
(in particolare, del fatto che la Società era stata attinta fin dal mese di gennaio da decreti ingiuntivi e procedure esecutive, di cui dà atto il Tribunale che ha dichiarato il fallimento: doc. 139), poiché già due mesi prima della sua nomina, e cioè nel maggio 2019, aveva ricevuto l'incarico di individuare proposte di sviluppo della Società, per avanzare le quali non poteva che avere il quadro esatto della sua situazione patrimoniale e finanziaria.
Si ritiene pertanto di attribuire, con rilievo esclusivamente interno tra i condebitori, paritetiche percentuali di partecipazione tra tutti i consiglieri.
Le domande sono accolte nei limiti indicati, con l'aggiunta della rivalutazione monetaria decorrente:
- dal 31.12.2018 per i pagamenti a , CP_5
- dal 5.7.2018 per il pagamento a , Pt_18
- dal 31.12.2017 per i pagamenti a CP_21
- dall'11.7.2019 per la prosecuzione dell'attività posta in essere da Pt_7
e AR, Pt_8
- dalla dichiarazione di fallimento per la prosecuzione dell'attività posta in essere da AR e LI. Pt_8
#Indice
* Alla soccombenza segue l'addebito delle spese di lite liquidate in applicazione del DM 55/2014 modificato con DM 147/2022, scaglione di valore commisurato al decisum (fino a € 1.000.000), parametri medi.
45 L'attore ha chiesto l'aumento del compenso per la presenza di più controparti, ma occorre considerare che:
a) lo stesso attore ha considerato, come “controparti”, i tre centri di interessi degli amministratori, dei sindaci e dei periti, e la pronuncia non può andare oltre la domanda;
b) dei tre centri di interesse, poi, uno (i sindaci) è uscito dal processo in forza di transazione, e un altro (i periti) ha visto respinta la domanda nei suoi confronti;
pertanto, non si procede ad aumento, non potendosi mettere a carico dei Contr convenuti soccombenti anche le spese legali sostenute da per agire contro soggetti (i transigenti) che hanno già definito la loro posizione, comprensiva delle spese di lite, o contro soggetti mandati assolti da ogni addebito.
*
Relativamente al rapporto tra e i Sindaci OS e CP_2 Pt_3 Pt_4 la domanda di rimborso può essere accolta solo previa compensazione per metà: invero, come detto, all'udienza del 28/5/2025 i Sindaci avrebbero potuto accettare la rinuncia formalizzata da senza aderire alla CP_2 proposta di compensazione delle spese, cosa che avrebbe consentito di addivenire in quella sede all'estinzione di ogni pendenza tra loro e CP_2 pur con salvezza del loro diritto alla rifusione delle spese ex art. 306 CPC;
ciò avrebbe evitato l'ultima attività difensiva di questa seconda spedizione a sentenza, i cui costi sono perciò da considerare superflui e non rimborsabili ai sensi dell'art. 92 CPC.
I Sindaci chiedono che la stessa condanna sia estesa alla compagnia
, ma questa domanda non può essere accolta: a ben vedere, la CP_6 compagnia si era limitata a chiedere la determinazione delle rispettive quote di responsabilità, invocando un suo diritto di regresso nei soli confronti di altri assicuratori che avessero coperto lo stesso evento con polizze a primo rischio – benché con formulazione oscura: “nella denegata e non creduta ipotesi di condanna anche parziale convenuto chiamante in causa previa CP_2 valutazione circa l'operatività delle polizze nn. 1918264 e F1800005953, ripartire in quote di responsabilità tra i soggetti convenuti e/o terzi chiamati e/o eventuali altri, e dichiarare l'obbligo di manleva di Controparte_6
[...
con riferimento al rischio assunto con i certificati n. 1918264 e n.
F1800005953 a secondo rischio rispetto ad eventuali altre polizze a copertura
46 del medesimo rischio o in subordine ex art. 1910 c.c. - espressamente dichiarato il diritto di regresso di con riferimento al rischio Controparte_6 assunto con i certificati n. 1918264 e n. F1800005953 eventualmente escussi nei confronti dei detti assicuratori”.
In base al principio di causalità, dunque, reputa questo collegio che i sindaci abbiano diritto al rimborso, in ragione della metà, dei compensi professionali liquidati in base al DM 55/2014 modificato con DM 147/2022, scaglione di valore compreso tra 4 e 8 milioni di euro, fase decisoria, parametri minimi.
Le spese per e sono maggiorate ai sensi dell'art. 4 DM Pt_3 Pt_4
55/2014 in ragione della difesa congiunta ma indifferenziata, sommando ex comma 2 al compenso base spettante per il primo soggetto (€ 8.800) il 30% del compenso base a sua volta ridotto ex comma 4 del 30% (€ 1.847), per un totale di € 10.650 da compensare al 50%.
Sul punto non si ravvisa un diritto di garanzia di nei confronti CP_2 della sua compagnia di assicurazioni: non si tratta, infatti, di coprire un risarcimento rientrante nell'oggetto della polizza, né costi necessari per la difesa contro chi si è preteso danneggiato, ma di costi derivanti da una domanda che ha ritenuto - senza che ve ne fosse alcuna necessità - di CP_2 avanzare e coltivare nei confronti di terzi.
*
Sono respinte le domande
contro
AC, ZI, CP_26 [...]
con addebito delle spese di lite (escluso rimasto CP_11 CP_4 CP_4 contumace) liquidate in applicazione del DM 55/2014 modificato con DM
147/2022, scaglione di valore commisurato al domandato (superiore a €
4.000.000 per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, con parametri minimi per la prossimità della somma chiesta alla base inferiore dello scaglione;
scaglione compreso tra 1 e 2 milioni per la fase decisoria, con parametri medi); nei confronti delle DI CI si applicano i parametri minimi, posto che per
ZI la difesa non si è differenziata da quella individuale e per le figlie è stata di ridotto impegno per la dichiarata non conoscenza dei fatti da parte delle rappresentate.
*
Resta da dare disciplina alle spese di lite sostenute da per CP_27 la quale è necessario verificare se la chiamata in causa sia stata palesemente inammissibile o infondata, nel qual caso l'obbligo di rifusione farà carico a
[...]
[...] [...]
, oppure non manifestamente tale, nel qual caso l'obbligo graverà CP_28 sull'attore, rientrando la chiamata in giudizio dell'assicuratore nelle prevedibili attività difensive del convenuto.
Il collegio reputa palesemente infondata la domanda di garanzia: l'art.
5-F delle CGA chiarisce che sono escluse dalla garanzia le “perdite patrimoniali … derivanti … dall'attività peritale e di stima”, proprio quelle per le quali era stato citato in giudizio, pertanto le spese di difesa del terzo Parte_2 devono essere sopportate dal convenuto che lo ha chiamato in causa;
si ritiene di liquidarle secondo i parametri minimi, in quanto la difesa si è prevalentemente concentrata sul solo rapporto assicurativo.
*
Le spese della CTU restano a carico solidale di tutti i soccombenti, in quanto il suo risultato ha in parte suffragato la domanda attorea e, in parte altrettanto importante, le difese dei convenuti.
#Indice
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, Sezione imprese, così provvede in via definitiva:
1. dichiara estinto il rapporto processuale tra e CP_1 CP_2
, a spese compensate;
Parte_14
2. condanna LO AR e in solido tra Parte_7 Controparte_3 loro, a pagare al la somma di € 132.946,00 a titolo di Parte_11 CP_1 risarcimento dei danni per la fattispecie di cui al punto 2.iii della motivazione, oltre rivalutazione monetaria come da motivazione;
3. condanna LO AR e Parte_7 Parte_8 CP_3
in solido tra loro, a pagare al la somma di €
[...] Parte_11
3.920,00 a titolo di risarcimento dei danni per la fattispecie di cui al punto
2.iv della motivazione, oltre rivalutazione monetaria come da motivazione;
4. condanna e in solido tra loro, a pagare al Parte_7 Parte_8
la somma di € 6.594,00 a titolo di risarcimento dei Parte_11 danni per la fattispecie di cui al punto 2.v della motivazione, oltre rivalutazione monetaria come da motivazione;
5. condanna e LO Parte_7 Parte_8 Controparte_3
AR, in solido tra loro, a pagare al la somma di € Parte_11
41.656,00 a titolo di risarcimento dei danni per la fattispecie di cui al punto 3 della motivazione, oltre rivalutazione monetaria come da motivazione;
48 6. condanna LO AR e EL LI, in solido tra Parte_8 loro, a pagare al la somma di € 91.860,00 a titolo di Parte_11 risarcimento dei danni per la fattispecie di cui al punto 3 della motivazione, oltre rivalutazione monetaria come da motivazione;
7. rigetta le domande nei confronti di SA ZI, e Parte_5
quali eredi di nonché nei confronti di Parte_6 Persona_1
SA ZI in proprio, di , Massimo AC e Parte_2
e dichiara assorbita la domanda di garanzia svolta da Controparte_4
nei confronti di;
Parte_2 Controparte_9
8. dichiara estinto il rapporto processuale tra e e CP_2 Pt_3 Pt_4
OS e, compensate per metà le spese della fase decisionale,condanna a rifondere ad e OS la parte non compensata, CP_2 Pt_3 Pt_4 liquidata in € 4.400,00 in favore di CA OS e in € 5.325,00 in favore di e oltre rimborso spese generali Parte_3 Parte_4
e accessori di legge;
9. condanna LO AR, Parte_7 Parte_8 CP_3
e EL LI, in solido tra loro, a rifondere a le spese
[...] CP_1 del giudizio liquidate in 22.457,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali e accessori di legge;
10. condanna a rifondere le spese del giudizio: CP_1
- a SA ZI, e Massimo AC, liquidate per Parte_2 ciascuno in € 33.684,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali e accessori di legge;
- a ed SA ZI quali eredi di Parte_5 Parte_6
liquidate in € 28.476,00 complessivi per compensi Persona_1 professionali, oltre rimborso spese generali e accessori di legge;
11. condanna a rifondere le spese ad Parte_2 Controparte_9
liquidate in € 32.100,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese
[...] generali e accessori di legge;
12. pone le spese della CTU a definitivo carico solidale di CP_1 Pt_7
AR, e LI. Pt_8 CP_3
Firenze, 17 ottobre 2025
Il giudice estensore La presidente dr. Niccolò Calvani dr.ssa Silvia Governatori
49
Tribunale di Firenze
Sezione Imprese
In Nome del Popolo ALno il collegio nella seguente composizione:
dr.ssa Silvia Governatori Presidente
dr. Niccolò Calvani Giudice relatore dr.ssa Linda Pattonelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 8637/2020 tra le parti:
ATTORE
, cf CP_1 Parte_1 P.IVA_1
- difesa: avv. LEONARDO MASI, cf C.F._1
- domicilio: Corso AL 2, Firenze, presso il difensore
– PEC: Email_1
CONVENUTI
cf CP_2 C.F._2
- difesa: avv. ANDREA SANTINI, cf C.F._3
- domicilio: Via Guido Monaco 65, Arezzo, presso il difensore
- PEC: Email_2
, cf Parte_2 C.F._4
- difesa: avv. FRANCESCO SARDEGNA, cf C.F._5
- domicilio: Corso Cavour 25, Perugia, presso il difensore
- PEC: f Email_3
cf Parte_3 C.F._6 cf Parte_4 C.F._7
- difesa: avv. PAOLO FRATINI, cf C.F._8 avv. STEFANO TENTI, cf C.F._9
- domicilio: Via Del Trionfo 40, Arezzo, presso il difensore
- PEC: Email_4
Email_5
cf Controparte_3 C.F._10
- difesa: avv. FRANCESCO PARENTI, cf C.F._11
- domicilio: Via J. Nardi 21, Firenze, presso il difensore
- PEC: Email_6
1 DO RO, cf C.F._12
- difesa: avv. ALFREDO IRTI, cf C.F._13 avv. PAOLA DAVÌ, cf C.F._14
- domicilio: Via Scipione Ammirato 93, Firenze, presso l'avv. GIUSEPPE BAJO, cf
PEC C.F._15 Email_7
- PEC: Email_8
[...]
PAOLO TA, cf C.F._16
- difesa: avv. CRISTINA SCARPETTA, cf C.F._17 avv. MARTINA ROSATI, cf C.F._18
- domicilio: Largo Luigi Antonelli 2, Roma, presso il difensore
- PEC: Email_9
Email_10
MI PO, cf C.F._19
- difesa: avv. GIAMPIERO GHELARDINI, cf C.F._20
- domicilio: Viale Somalia 28, Roma, presso il difensore
- PEC: Email_11
AS LE, cf C.F._21
- difesa: avv. MARIA TERESA POMPOSELLI, cf C.F._22
- domicilio: Via Teodorico 3, Milano, presso il difensore
- PEC: Email_12
EL OZ, cf C.F._23
- difesa: avv. RENZO TURRI, cf C.F._24 avv. PIETRO TURRI, cf C.F._25
- domicilio: Viale Della Repubblica 243, Prato, presso il difensore
- PEC: vvocati.prato.it Em_13 Email_14 pietro vvocati.prato.it Email_14
cf Parte_5 C.F._26
cf Parte_6 C.F._27
- difesa: avv. CRISTIANA TURRI, cf C.F._28
- domicilio: Viale Della Repubblica 241, Prato, presso il difensore
- PEC: vvocati.prato.it Email_15 Email_14
cf Parte_7 C.F._29
, cf Parte_8 C.F._30
- difesa: avv. ALDO DE BELLIS, cf C.F._31
- domicilio: Via Cacciatori Delle Alpi 28, Perugia, presso il difensore
- PEC: Email_16
, cf , contumace Controparte_4 C.F._32
, p. IVA , contumace CP_5 P.IVA_2
TERZI
[...] (rischio assunto coi certificati n. 1918264 e Controparte_6 f1800005953), cf P.IVA_3
- difesa: avv. SILVIA TRAVERSO, cf C.F._33
avv. OTTAVIA PIZZO, cf C.F._34
- domicilio: Via Borra 35, Livorno, presso il difensore
- PEC: Email_17
Email_18
2 cf Controparte_7 P.IVA_4
- difesa: avv. GIUSEPPE RANIERI, cf C.F._35
- domicilio: Viale Giuseppe Mazzini 50, Firenze, presso il difensore
- PEC: Email_19
OGGETTO: Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo
INDICE
#Conclusioni_delle_parti
#Atto_di_citazione
#Costituzione_di_convenuti_e_terzi
#Vicende_del_processo
#Rinunce e transazioni
#Addebito_1_Conferimento_di_Terra
#Addebito_1_Amministratori
#Addebito_1_Professionisti
#Addebito_2_Atti_distrattivi_Premesse
#Addebito_2i_Pagamenti_a_Terra
#Addebito_2ii_AM_Sempre_Pieno
#Addebito_2iii_Anticipazioni_a_Terra
#Addebito_2iv_Pagamento_a_REVE
#Addebito_2v_Pagamenti_a_Fichimori
#Addebito_2vi_Pagamenti_a_EWO
#Addebito_2vii_Omessa_consegna_software
#Addebito_3_Prosecuzione_attività
#Il_danno
#Quote_partecipazione_individuali
#Spese_di_lite
#
PQM
Decisa nella camera di consiglio del 17/10/2025 sulle seguenti conclusioni:
BCM: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze – Sezione Specializzata in materia di
Imprese, rigettata ogni deduzione, eccezione e domanda avversaria:
- dichiarare l'estinzione del giudizio e/o la cessata materia del contendere tra la
Curatela del fallimento e il Sig. CP_1 CP_2
- accertare e dichiarare che i Sig.ri , (defunto, eredi: Controparte_4 Persona_1
SA ZI, e , SA ZI in Parte_5 Parte_6 Parte_7 proprio, LO AR, IC, , EL LI sono CP_3 Parte_8 responsabili, in qualità di amministratori di per tutti gli atti di mala gestio CP_1 loro contestati dalla Curatela attrice e partitamente indicati nell'atto di citazione e
3 quindi che tutti i suddetti soggetti sono responsabili dei danni arrecati a e CP_1 ai suoi creditori per effetto delle condotte rispettivamente tenute;
- accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2343, co. 2, c.c. dell'esperto Dott.
che ha stimato la , e quella dell'esperto Dott. Massimo Parte_2 Parte_9
AC che ne ha confermato la congruità ai sensi dell'art. 2343, co. 3, c.c., e dichiarare altresì che essi, per l'effetto, hanno concorso con gli amministratori di CP_1 all'occultamento dell'insorgenza della causa di scioglimento, e che quindi essi
[...] sono responsabili dei danni arrecati a e ai suoi creditori per effetto delle CP_1 contestate condotte, e che in ipotesi, essi sono responsabili dei danni contestati in parte motiva della citazione per aver negligentemente eseguito l'incarico conferito, o in ulteriore ipotesi, ai sensi dell'art. 2043 c.c.;
- conseguentemente, tenuto anche conto della transazione intercorsa tra la
[...]
e i convenuti e OS, nonché della transazione Parte_10 Pt_4 Pt_3 con il convenuto condannare i restanti convenuti a risarcire alla CP_2 [...]
il danno inferto per effetto delle condotte loro ascritte ed indicate Parte_11 nell'atto di citazione, e quindi condannarli, in solido tra loro, ovvero secondo le rispettive accertate responsabilità, a pagare alla le Parte_11 seguenti somme, salvo il più o il meno di giustizia: : € 1.250.000,00; Controparte_4
(e per esso i suoi eredi SA ZI, Persona_1 Parte_5 Pt_6
: € 1.250.000,00; SA ZI in proprio: € 1.250.000,00; €
[...] Parte_7
1.250.000,00; LO AR: € 1.250.000,00; € 1.250.000,00; CP_8 [...]
: € 1.250.000,00; EL LI: € 984.000,00; Massimo AC: € Parte_8
1.250.000,00; : € 1.250.000,00. Somme da intendersi già al netto Parte_2 degli importi ricevuti in esecuzione delle menzionate transazioni e delle relative quote di responsabilità dei convenuti transigenti, e quindi non decurtabili per effetto della transazione stessa. Il tutto oltre interessi dal dì del dovuto al saldo e rivalutazione monetaria.
Con compensazione delle spese e delle competenze di lite con i convenuti Dott.
Rag. CA OS e Dott. e con il convenuto Sig. Parte_3 Parte_4
CP_2
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, comprese quelle di CTU e di CTP (doc.
126 già allegato con le note di udienza del 22.4.2024 e del 9.1.2025) con riferimento
a tutti gli altri convenuti”.
In via istruttoria, si insiste per i mezzi di prova richiesti nella seconda memoria ex art.
183, co. 6, c.p.c. della Curatela, e non ammessi e quindi prova per testi e per interpello (capitoli 1, 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) - Par. II, pag. 5 ss., memoria ex art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c. della Curatela).
6. Sempre in via istruttoria, con riferimento alla CTU espletata, ci si riporta integralmente: (i) alle osservazioni alla bozza di CTU del CTP
Dott. (ii) alle osservazioni critiche effettuate dal Curatela nelle note Persona_2 autorizzate di replica del 25.11.2022. Si reitera inoltre la richiesta di chiamata a
4 chiarimenti, già formulata con note della Curatela del 25.11.2022, del CTU circa la rilevante questione della dimostrata e documentalmente provata proprietà di terzi
(NE AL Spa), e non invece della conferente (in , della CP_1 CP_5
Piattaforma oggetto di causa.
Duranti: Estinzione del rapporto processuale con il e dichiarazione Parte_11 di cessata materia del contendere nei confronti degli altri convenuti, ove non accettata la rinuncia alle domande nei loro confronti.
: Piaccia all'ecc.mo Tribunale Adito, ogni contraria istanza ed eccezione Parte_2 disattesa: nel merito in via principale: respingere perché infondata in fatto e diritto la domanda avanzata dalla curatela del fallimento per le ragioni tutte esposte in CP_1 narrativa dichiarando altresì che la Curatela ha agito in giudizio con mala fede e/o colpa grave e per l'effetto condannare la medesima al risarcimento dei danni patiti dal convenuto da quantificare nella somma ritenuta di giustizia, oltre alle spese di lite;
nel merito in via subordinata: in denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, dichiarare la Compagnia di Assicurazione Controparte_7 in persona del legale rapp.te pro tempore tenuta a manlevare e tenere indenne
[...] il convenuto da ogni e qualsivoglia onere risarcitorio anche parziale conseguente all'azione introdotta in suo danno dall'attrice e da ogni eventuale azione di regresso e per l'effetto dichiarare la in Controparte_9 persona del legale rapp.te pro tempore, obbligata al pagamento di quanto il convenuto dovesse essere tenuto a corrispondere per qualsivoglia titolo alla Curatela attrice e ai debitori solidali in forza della domanda dispiegata;
in ogni caso ed in denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, accertare e dichiarare la minor misura di apporto causale alla determinazione del danno, determinando altresì la quota di responsabilità conseguentemente ascrivibile alla condotta del convenuto e per l'effetto la quota di spettanza di ciascuno dei condebitori solidali in ragione delle rispettive responsabilità tenuto altresì conto della rinuncia ex art. 306 c.p.c. notificata ai convenuti, accettata solo da alcuni di costoro, e della revoca della suddetta rinuncia nei confronti di tutti gli altri non accettanti;
In ogni caso con vittoria di ogni spesa di lite.
Il Tribunale, dichiarata cessata la materia del contendere in Controparte_10 merito anche alle “residue” domande trasversali, ponga a carico del e dei CP_2
la refusione, in loro favore, delle spese di lite inerenti, almeno, le difese svolte CP_6 nella fase decisionale per contraddire alle suddette domande trasversali.
5 IC: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, disattesa e respinta ogni contraria domanda ed eccezione, respingere, perché così come proposte risultano infondate, le domande del nei confronti del convenuto Sig. Parte_12
IO Massimo IC. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre CAP e IVA come per legge.
OS: Il Tribunale, dichiarata cessata la materia del contendere in merito anche alle “residue” domande trasversali, ponga a carico del e dei la CP_2 CP_6 refusione, in loro favore, delle spese di lite inerenti, almeno, le difese svolte nella fase decisionale per contraddire alle suddette domande trasversali.
AR: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via principale, rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi in contesto esplicitati;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare la responsabilità dell'Avv. LO AR nei limiti delle proprie attribuzioni e del proprio periodo di nomina, laddove risulti provato in corso di causa un difetto di diligenza nello svolgimento della propria carica e che non abbia fatto quanto poteva per impedire il compimento e/o eliminare e/o attenuare le Cont conseguenze dannose per la , e per l'effetto, condannare lo stesso alla minor somma ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge.
LI: Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata, per i motivi svolti nella memoria di costituzione e risposta, respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Per l'effetto, condannare, inoltre, la parte attrice al rimborso delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.N.A. nelle misure di legge.
AC: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le esposte ragioni: In via principale: rigettare le domande svolte nei confronti del Dott. Massimo
AC in quanto inammissibili, improcedibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di compensi e spese.
ZI: Voglia il Tribunale di Firenze:
Preliminarmente ed in rito, previa – se del caso – revoca dell'ordinanza 2/11/2021 con la quale è stato dichiarato estinto il processo fra l'attore e la convenuta , CP_5 dichiarare interrotto il presente procedimento per l'intervenuto fallimento della
[...]
e disporre la necessaria riassunzione nei confronti della Curatela del predetto CP_5 fallimento.
6 Nel merito, in tesi respingere tutte le domande proposte dalla Curatela del Fallimento nei confronti di SA ZI, perché infondate e non provate sia nell' an CP_1 che nel quantum;
in ipotesi in cui fosse ritenuta una responsabilità della convenuta, in solido con altri convenuti, nella determinazione del danno, respingere le maggiori ed ingiustificate pretese della Curatela attrice accertando e dichiarando la eventuale misura del suo limitato apporto causale e determinando la quota di responsabilità, riferibile alle operazioni a lei asseritamente attribuibili e scorporando comunque, dall'ammontare complessivo del danno, le quote di responsabilità attribuibili alle parti che hanno transatto con la Curatela ritenute solidalmente responsabili con la convenuta per le specifiche condotte asseritamente ritenute fonte di danno.
Voglia il Tribunale di Firenze respingere le domande “riconvenzionali trasversali” dei convenuti che le avessero proposte e non avessero rinunciato, perché infondate e non provate.
Con vittoria di spese ed onorari di causa o comunque, in ipotesi, con condanna della
Curatela alle spese di causa che fossero conseguenti alla soccombenza anche parziale della Curatela stessa rispetto all'importo domandato con la citazione e/o comunque di quello ridotto ad € 1.600.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, come dichiarato dalla Curatela attrice con le note autorizzate per l'udienza del 22/4/2024.
Voglia il Tribunale di Firenze: CP_11
Preliminarmente ed in rito, previa – se del caso – revoca dell'ordinanza 2/11/2021 con la quale è stato dichiarato estinto il processo fra l'attore e la convenuta , CP_5 dichiarare interrotto il presente procedimento per l'intervenuto fallimento della
[...]
e disporre la necessaria riassunzione nei confronti della Curatela del predetto CP_5 fallimento.
Nel merito, in tesi respingere tutte le domande proposte dalla Curatela del Fallimento nei confronti delle comparenti, perché infondate e non provate sia nell' an CP_1 che nel quantum;
in ipotesi in cui fosse ritenuta una loro responsabilità, in solido con altri convenuti, nella determinazione del danno, respingere le maggiori ed ingiustificate pretese della
Curatela attrice accertando e dichiarando la eventuale misura del loro limitato apporto causale e determinando la quota di responsabilità, riferibile alle operazioni a loro asseritamente attribuibili e scorporando comunque, dall'ammontare complessivo del danno, le quote di responsabilità attribuibili alle parti che hanno transatto con la
Curatela ritenute solidalmente responsabili con le convenute per le specifiche condotte asseritamente ritenute fonte di danno.
7 Voglia il Tribunale di Firenze respingere le domande “riconvenzionali trasversali” dei convenuti che le avessero proposte e non avessero rinunciato, perché infondate e non provate.
Con vittoria di spese ed onorari di causa o comunque, in ipotesi, con condanna della
Curatela alle spese di causa che fossero conseguenti alla soccombenza anche parziale della Curatela stessa rispetto all'importo domandato con la citazione e/o comunque di quello ridotto ad € 1.600.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, come dichiarato dalla Curatela attrice con le note autorizzate per l'udienza del 22/4/2024.
: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, respingere, CP_12 per tutti i fatti, atti, ragioni ed eccezioni, esposti narrativa tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
In via istruttoria, come da foglio di precisazione delle conclusioni del 17/12/2024.
Estinzione del processo nei confronti di in ragione della sua CP_6 CP_2 rinuncia agli atti accettata dalla Compagnia, facendo presente di non aver svolto alcuna domanda nei confronti degli altri convenuti;
in subordine, chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere con riguardo ad altre domande, ove dovessero essere ritenute sussistenti;
accetta in ogni caso la rinuncia agli atti formulata da qualsiasi transigente.
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, previe le declaratorie del caso e gli CP_7 incombenti di rito, contrariis reiectis,
IN VIA PRELIMINARE Accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia per tutti i motivi di cui in narrativa con tutto ciò che ne deriva anche in punto di spese legali, a meno che il chiamante, Dott. rinunci all'azione nei confronti di Parte_2
sin dalla prima udienza;
Controparte_7 in caso contrario, qualora sia accertata giudizialmente l'inoperatività della garanzia
e/o la conseguente carenza di legittimazione passiva, dovrà essere sanzionata la dilatoria prosecuzione del processo ex art. 91 c.p.c. in combinato disposto dell'art. 96
c.p.c.. RIGETTARE comunque la chiamata in causa di , vista la Controparte_7 inoperatività della garanzia assicurativa, per tutti gli argomenti svolti nella pregressa narrativa. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata come sopra specificato, sia per quanto concerne l'an ed il quantum debeatur, sia per mancanza di nesso di causa, comunque interrotto.
IN VIA DI MERO SUBORDINE Nella denegata e deneganda ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda formulata dall'attore, e di ritenuta operatività della garanzia assicurativa invocata, per quanto concerne l'eventuale responsabilità del
Dott. limitare comunque la condanna del convenuto chiamante alla somma Parte_2
8 accertata in corso di causa per la propria quota di responsabilità professionale e che sarà comunque ritenuta di giustizia, e di conseguenza condannare la Controparte_7
a manlevarlo solo per la quota concernente i danni patrimoniali nei limiti del
[...] massimale di polizza di € 1.000.000,00 ed al netto dello scoperto di polizza pari al
10% con il minimo di € 500,00 senza alcun riconoscimento per le spese di lite. Con vittoria di spese e funzioni di lite.
#Indice
La lite Contr Il liquidatore giudiziale di (“ ”, o la Società), dichiarata fallita CP_1 dal Tribunale di Prato in data 4.2.2020, ha promosso azione di responsabilità nei confronti:
✓ dei suoi ex amministratori CP_2 Parte_8 [...]
SA ZI, LO AR e EL CP_3 Parte_7
LI, non citati altri consiglieri ( ) coinvolti nella CP_13 CP_14 gestione per pochi mesi,
✓ di e nonché di SA ZI, quali eredi di Pt_6 Parte_5 altro consigliere deceduto, Persona_1 per aver (1) registrato a capitale un conferimento (effettuato da ) di CP_5 valore pari a zero se non negativo, (2) eseguito pagamenti ingiustificati e distrattivi, (3) proseguito l'attività di impresa dopo l'avvenuta perdita del capitale, occultata tramite artifici contabili;
nonché nei confronti:
✓ dei suoi ex sindaci e CA OS Parte_3 Parte_4
(non citata la dr.ssa rimasta in carica pochi mesi), Pt_13 per aver consentito le condotte illecite degli amministratori, omettendo i dovuti controlli e l'adozione delle conseguenti iniziative;
e ancora, nei confronti:
, divenuta socia di controllo nel 2015, per violazione degli CP_15 obblighi di corretta direzione (art. 2497 CC);
✓ di e Massimo AC, professionisti che hanno Parte_2 stimato ex art. 2343 CC il conferimento apportato da in misura CP_5 gravemente errata;
con la precisazione che e erano, contemporaneamente, Pt_7 CP_2 Pt_8 Contr amministratori sia di che di e parimenti e CP_5 Pt_4 Pt_3 sedevano nel Collegio Sindacale di ambedue le società.
Affermata la responsabilità di tutti i convenuti, per le condotte illecite che saranno successivamente esaminate, l'attore chiede la loro condanna solidale
9 al risarcimento, quantificato in € 5.000.000 e diversamente imputato in relazione alla misura del concorso individuale in:
✓ € 5.000.000 per OS, CP_2 Pt_7 Pt_3 Pt_4
✓ € 4.812.974 per AR e CP_3
✓ € 4.354.963 per le eredi Per_1
✓ € 4.339.150 per ZI (in proprio) e CP_4
✓ € 4.100.000 per e AC, Pt_8 Parte_2
✓ € 1.638.177 per CP_5
✓ € 984.000 per LI.
#Indice
** Si sono costituiti tutti i convenuti ( e tardivamente, essendo Pt_8 Pt_7 rimasti inizialmente contumaci), con l'eccezione di e di CP_5 CP_4 chiedendo il rigetto delle domande per infondatezza e inoltre:
✓ Duranti, svolgendo domanda di malleva nei confronti degli Parte_14
e, nel merito, formulando domande subordinate di regresso nei
[...] confronti di tutti gli altri convenuti, per l'eventualità di sua condanna e di una sua escussione oltre i limiti della propria quota di responsabilità;
✓ , chiamando in causa a titolo di Parte_2 Controparte_9 garanzia;
✓ e chiamando in causa la compagnia LE UA di Pt_3 Pt_4
Assicurazioni Spa, a malleva del primo, e svolgendo domanda subordinata di regresso nei confronti di tutti gli altri convenuti (fatta eccezione per OS), in caso di condanna e pagamento oltre la quota di responsabilità;
✓ anche OS e AC svolgendo la stessa domanda subordinata di regresso;
✓ ZI facendo presente di aver rinunciato all'eredità di Persona_1
Si sono costituite le compagnie di assicurazione:
✓ chiamata in causa da CP_6 Controparte_6 CP_2 precisando in premessa di essere il soggetto autorizzato alla gestione degli adempimenti contrattuali derivanti dalle polizze 1918264 e
F1800005953, pur all'epoca stipulata con alcuni assicuratori del c.d. mercato dei , e chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in CP_6 ogni caso, il rigetto della domanda di malleva per omessa allegazione
10 delle ragioni di operatività delle polizze azionate e per intervenuta scadenza delle stesse, stipulate con clausola claims made, al momento della domanda di risarcimento;
✓ Società LE UA di Assicurazioni Spa, chiamata in causa da aderendo alle eccezioni e difese da questo svolte contro la Pt_3 Contr domanda di;
✓ , chiamata in causa da , sollevando Controparte_7 Parte_2 eccezione di inoperatività della polizza siccome esclusa dalla copertura, per espressa pattuizione, l'attività peritale e di stima e di certificazione dei bilanci e sostenendo l'infondatezza della domanda attorea.
#Indice
** Anteriormente alla prima udienza di comparizione l'attore ha comunicato l'intervenuto fallimento di e la propria conseguente decisione, già CP_5 notificata al curatore della società convenuta, di rinunciare alla domanda nei suoi confronti per coltivare ogni pretesa in sede fallimentare.
All'udienza, erroneamente, è stata dichiarata contumace;
è stata CP_5 quindi presentata da alcuni convenuti ( e istanza di Pt_3 Pt_4 correzione dell'ordinanza e di interruzione della causa;
con provvedimento del
2.11.2021 il GI, ha revocato la dichiarazione di contumacia, rilevandone l'erroneità, ma ha respinto l'istanza di interruzione del processo osservando che la rinuncia agli atti, intervenuta prima dell'udienza stessa, aveva già Contr determinato l'estinzione del rapporto processuale tra e non CP_5 occorrendo l'accettazione da parte di quest'ultima in quanto non costituita.
Va precisato che l'effetto interruttivo della dichiarazione di fallimento è stato ufficializzato nel processo unitamente alla rinuncia agli atti, ma ha preceduto l'effetto estintivo determinato da quest'ultima poiché ricollegato ipso iure all'avvenuta perdita della capacità processuale della parte;
talché, a ben vedere, l'effetto estintivo della rinuncia agli atti non si è nemmeno realizzato, poiché essa è stata formalizzata fuori dalla regolare pendenza del rapporto processuale.
Ciò detto – e pur potendosi sostenere che una ordinanza di interruzione del processo avrebbe dovuto essere adottata, ma nei soli confronti di CP_5 in quanto litisconsorte facoltativa titolare di una posizione processuale e sostanziale scindibile da quella degli altri convenuti – è da sottolineare che se l'evento interruttivo si verifica dopo la notificazione dell'atto introduttivo, a
11 carico di una parte non costituita ma per la quale i termini di costituzione sono già scaduti (come è avvenuto nel nostro caso), l'effetto di interruzione del processo non è automatico ma si verifica, ai sensi dell'art. 300 co. 4 CPC, nel momento in cui di quell'evento è data notizia in causa (Cass. 26653/2007) senza che rilevi la successiva adozione e conoscenza del provvedimento da parte del giudice (Cass. 19444/2025), e, da quello stesso momento, inizia a decorrere il termine per la riassunzione.
Poiché, nella fattispecie, nessuna parte ha mai riassunto la causa nei Contr confronti di – tantomeno , che, anzi, ha dichiarato di rinunciare CP_5 alla domanda – è da ritenere che il rapporto processuale tra l'attore e detta convenuta si sia estinto ai sensi dell'art. 307 CPC.
*
In corso di causa l'attore ha raggiunto accordi transattivi:
✓ dapprima, con i sindaci OS e con rinuncia Pt_3 Pt_4
(accettata) alle domande svolte nei loro confronti;
ha a sua Pt_3 volta rinunciato alla domanda nei confronti di LE UA, che ha anch'essa accettato;
ottenute le rinunce nei confronti di OS Pt_3
e anche da parte di altri convenuti che avevano svolto nei loro Pt_4 confronti domande cd. trasversali – ma non da parte di - il GI CP_2 ha dichiarato estinte le relative posizioni processuali, rimanendo nondimeno i predetti in causa persistendo la domanda di CP_2
✓ successivamente, già trattenuta la causa a sentenza, con nei CP_2 cui confronti ha rinunciato alle domande;
il convenuto, accettata la rinuncia, ha a sua volta rinunciato alla domanda contro , che CP_6 ha accettato;
la causa è stata rimessa sul ruolo per consentire a tutte le parti di assumere le loro determinazioni, e poi nuovamente spedita al collegio per la sentenza.
All'esito del giudizio l'attore ha ridotto la richiesta risarcitoria (“vista
l'incapienza patrimoniale dei convenuti, emersa dalle indagini catastali e ipocatastali effettuate dal Curatore”) alla somma di € 2.050.000 e, detraendo gli importi pagati dai transigenti, ha chiesto la condanna di tutti i convenuti
(esclusi OS e al pagamento della somma CP_5 Pt_3 Pt_4 CP_2 di € 1.250.000 (€ 984.000 quanto a LI).
In via istruttoria, acquisita la documentazione prodotta, è stata chiesta la consulenza contabile del dr. Persona_3
#Indice
12 La decisione
Rinunce e transazioni. Per quanto occorrer possa, si ribadisce in questa sede l'avvenuta estinzione dei rapporti processuali: Contr
- tra e senza provvedimenti sulle spese non essendosi la CP_5 convenuta mai costituita;
Contr
- tra e OS, a spese compensate;
Pt_4 Pt_3
- tra e LE UA, a spese compensate;
Pt_3
- tra OS, e da una parte, AC, , ZI, Pt_3 Pt_4 Parte_2 dall'altra, a spese compensate. CP_11 Contr Dev'essere altresì dichiarato estinto il rapporto processuale tra e e tra e , a spese compensate tra loro. CP_2 CP_2 CP_6
Sono altresì da ritenere rinunciate:
✓ le domande di regresso originariamente formulate da Pt_3 Pt_4
e OS nei confronti di tutti gli altri convenuti, non più riproposte e implicitamente assorbite dalla loro richiesta di definizione per estinzione della causa nei loro confronti;
✓ le domande trasversali originariamente formulate da AC nei confronti di tutti gli altri convenuti (compresa , ma non più CP_5 riproposte né coltivate, nemmeno implicitamente, e incompatibili con la volontà manifestata dal convenuto di rinunciare a esse.
Permangono, invece, le domande incrociate tra e OS Pt_3 Pt_4 da una parte, dall'altra. Invero, a fronte della transazione intervenuta
CP_2 Contr tra e i sindaci, all'udienza del 10/7/2024 ha dichiarato che non
CP_2 intendeva rinunciare alla sua domanda di regresso nei loro confronti, motivo per il quale questi sono ancora in giudizio e hanno dovuto espletare attività difensiva (con comparse conclusionali e di replica); e ragione per la quale, Contr allorché è stato giunto a sua volta a transazione con , a
CP_2 rinunciare alle proprie domande trasversali con richiesta di compensazione delle spese, i suddetti sindaci hanno rifiutato la compensazione, e chiedono ora a la rifusione di quelle per la fase decisionale alla quale sono stati
CP_2 da lui costretti a partecipare.
Ritiene il collegio, a questo proposito, che la volontà espressa da CP_2 di continuare a coltivare la sua domanda di regresso nei confronti dei sindaci transigenti non avesse fondamento.
Come spiegato dalla Corte di legittimità (Cass. SU 30174/2011, Cass.
26113/2016), la transazione stipulata con alcuni dei convenuti in solido ha
13 l'effetto di rompere il vincolo di solidarietà, il che significa che non vi è più una responsabilità solidale di tutti i debitori per il debito complessivo – situazione per la quale uno di essi potrebbe anche essere chiamato a pagare l'intero, a quel punto avendo diritto di agire in regresso nei confronti degli altri per la loro quota di concorso – ma una responsabilità scissa per la quale:
✓ il transigente risponde in via esclusiva della porzione di danno corrispondente alla sua quota di partecipazione (che viene risarcita nella misura concordata nella transazione), ma non può essere chiamato a rispondere pro quota anche della porzione di danno ulteriore, finendo altrimenti per dover risarcire il danno oltre la propria corresponsabilità;
✓ i non transigenti continuano a rispondere (in via solidale, ma solo tra loro) della rimanente porzione di danno, al netto di quella scissa imputata al transigente, e non possono riversare su quest'ultimo alcuna parte del debito rimasto in capo a loro, così come non possono essere chiamati a concorrere al pagamento della quota trasferita in via esclusiva sul transigente stesso.
Pertanto, la domanda (subordinata) di regresso che all'udienza del CP_2
10/7/2024 ha dichiarato di voler continuare a coltivare nei confronti dei sindaci transigenti non avrebbe potuto trovare accoglimento, quand'anche il giudizio fosse ipoteticamente sfociato in una condanna nei suoi confronti.
Ma, confermando la richiesta di regresso, ha impedito la CP_2 definizione totale del giudizio nei confronti di e OS, Pt_3 Pt_4 costringendoli ad affrontare una fase decisoria (quella precedente alla rimessione sul ruolo) e ad affrontare le relative spese, per contrastare una domanda infondata.
È poi successo che lo stesso è addivenuto a una transazione, CP_2 anch'essa intrinsecamente incompatibile con un'azione di regresso, e allora, a sua volta invocando lo scioglimento della solidarietà passiva, ha sollecitato gli altri convenuti a una “rinuncia reciproca agli atti ed all'azione a spese compensate sulle domande trasversali spiegate da e nei confronti dello CP_2 stesso”, riconoscendo l'inconfigurabilità di un qualsivoglia interesse a coltivarle, e, infine (udienza del 28/5/2025), ha formalizzato la rinuncia alle sue domande di regresso accettata da tutti gli altri convenuti ma non dai
Sindaci – nei cui confronti, pertanto, la questione rimane da definire.
14 Spiega a tale proposito la Corte di legittimità che, ai fini dell'estinzione del giudizio, l'accettazione della rinuncia non è necessaria né ove questa abbia a oggetto la domanda, né quando, pur avendo essa a oggetto gli atti di causa, la controparte non abbia un interesse alla sua prosecuzione diverso da quello di ottenere il rimborso delle spese di lite (Cass. 11384/1999, Cass. 9066/2002), che consegue normalmente alla rinuncia stessa ex art. 306.4 CPC in difetto di diverso accordo tra le parti.
Giusto quanto detto sopra, la domanda di regresso di dev'essere CP_2 dichiarata estinta per rinuncia agli atti e alla domanda.
#Indice
** Addebito 1): il conferimento di CP_5
Nel settembre 2015 la Società è passata sotto il controllo di
[...]
la quale ha sottoscritto l'aumento di capitale da € 50.000 a € CP_16
150.000 mediante conferimento di un software (la “ ”) accedente, Parte_9 secondo l'attore, a un ramo di azienda (denominato Spedire Web) avente a oggetto un'attività di e-commerce; programma periziato da , con il Parte_2 parere di congruità di AC, al valore di € 739.491, di cui € 672.000 capitalizzabili come patrimonio, con imputazione di € 100.000 a capitale ed €
572.000 a riserva da sovrapprezzo.
Detto valore sarebbe stato esorbitante, sia perché sarebbe stato ottenuto con una sovrastima della sua utilità, sia perché non sarebbe stata CP_5 proprietaria della , ma la avrebbe presa in affitto da NE AL Parte_9
Spa nel 2003, con un contratto (contemplante il divieto espresso di subaffitto o comodato) pubblicato alla CCIAA - dunque, noto a tutti;
il conferimento, pertanto, non avrebbe potuto essere effettuato e avrebbe avuto un valore di per sé nullo.
In secondo luogo il programma, fuori dal data center relativo al ramo d'azienda a cui accedeva, e senza conoscerne i codici sorgente (l'uno e gli altri nella esclusiva disponibilità della socia conferente), non poteva funzionare;
e Contr infatti, nell'ottobre 2015 ha stipulato con un OR CP_5
UA in forza del quale, nonostante il conferimento, quest'ultima ha Contr continuato a gestire la addebitando a i relativi costi, Parte_9 unilateralmente determinati dalla controllante in misura esagerata (€ 180.530)
e superiore ai flussi di cassa generati dal software, con un saldo negativo per Contr
di oltre 115.700 euro. Ciò configurerebbe una seconda condotta di mala
15 gestio per la ingiustificabilità di detti costi, riferiti a un bene che già avrebbe Contr fatto parte del patrimonio di – benché il programma non sia stato nemmeno rinvenuto dal Curatore allorché si è recato nelle sedi della Società per inventariarne l'attivo.
Secondo l'attore, ciò integrerebbe gli estremi:
- della responsabilità di e AC, per aver svolto la loro Parte_2 opera professionale con grave negligenza e imperizia, eseguendo la stima sulla base dei costi sostenuti per produrre il bene verificati con un impairment test onde compararli con il valore ricavabile sul mercato, ma, nel far ciò, assumendo i flussi di cassa attesi (poi rivelatisi del tutto irrealistici) secondo le previsioni della stessa conferente senza sottoporle a verifica critica;
e per non aver considerato che la non era di proprietà di Parte_9 CP_5
- della responsabilità gestoria degli amministratori, che erano ben consapevoli ( e per essere anche amministratori di Pt_7 CP_17 Pt_8 CP_5 del valore nullo del conferimento apportato, utile solo a occultare la perdita di Contr capitale di , e hanno poi stipulato l'OR UA a condizioni eteroimposte e inique, di cui neppure in corso di esecuzione hanno verificato l'utilità.
#Indice
* I convenuti e (congiuntamente costituiti) hanno negato che il Pt_7 Pt_8 software conferito da fosse lo stesso ricevuto in affitto da NE AL. Di CP_5 Contr questa osservazione si è limitata ad eccepire l'inammissibilità per tardività, dal momento che i suddetti convenuti si sono costituiti ben oltre il termine di legge, in coincidenza con la data di scadenza delle memorie istruttorie di replica.
Ritiene il collegio infondata l'eccezione di parte attrice, non riscontrandosi:
a) né una decadenza: la quale investe domande ed eccezioni tardivamente proposte ma non la negazione dei fatti esposti dall'attore a fondamento Contr della sua pretesa, che integra una mera difesa;
nel nostro caso, è ad aver affermato il fatto che il programma conferito sarebbe stato lo stesso ricevuto da in affitto, mentre i convenuti si CP_5 CP_12 sono limitati ad affermare il contrario, il che non costituisce fatto estintivo, né impeditivo, né modificativo del diritto azionato;
b) neppure un riconoscimento per mancata contestazione (ex art. 115
CPC): poiché la contumacia non ha effetto di ficta confessio, ma,
16 all'opposto, quello di ficta contestatio dei fatti che era onere della controparte allegare e provare;
contestazione poi, divenuta esplicita al momento della costituzione.
È poi da dire che gli altri convenuti - a parte ZI, e AC, Parte_2 per i quali vale un discorso a parte - hanno affermato di non aver avuto Contr conoscenza diretta dei rapporti tra e (d'altra parte, CP_5 CP_3
AR e nemmeno sedevano nel CdA al momento dell'aumento di Per_4 capitale sottoscritto da e e non sono mai state CP_5 Pt_5 Parte_6 Contr in , l'unico loro coinvolgimento derivando dal fatto di essere eredi di gestiti dai soli e e questa circostanza non Persona_1 CP_2 Pt_8 Pt_7
è stata smentita, avendo l'attore piuttosto affermato la sua inidoneità a sollevarli da responsabilità. Ma, prima e indipendentemente dal fatto che la suddetta ignoranza sia o meno fonte di responsabilità, essa impedisce di ravvisare un riconoscimento del fatto ex art. 115 CPC, dacché una contestazione specifica è esigibile solo da chi sia a conoscenza dei fatti posti a fondamento della domanda.
ZI, invece, si è difesa negando che la fosse ancora di Parte_9 proprietà di NE AL e, comunque, di aver legittimamente ritenuto che l'avesse già acquistata al momento del conferimento;
infatti: CP_5
✓ il contratto di affitto del 25.6.2013 attribuiva a anche un diritto CP_5 di opzione all'acquisto del ramo d'azienda e, con successiva scrittura datata 1.8.2013, (i) NE AL riconosceva un suo debito verso un terzo contraente per oltre 1,8 milioni di euro, somma pressoché pari a quella prevista per l'acquisto dell'azienda da parte dell'affittuaria, mentre (ii) si impegnava a pagare al terzo il debito di NE AL;
CP_5
✓ era in possesso di pareri rilasciati (anche pro veritate) da CP_5 avvocati che confermavano il già avvenuto acquisto della titolarità del ramo di azienda e consigliavano di agire per farlo riconoscere (verbale
CdA del 20.4.2015, doc. 12 ); talché, nel maggio 2015 Parte_2 CP_5 chiedeva al curatore del Fallimento NE AL di prendere atto dell'avvenuto trasferimento dell'azienda, essendo già stata esercitata l'opzione tramite la suddetta scrittura (in gran parte eseguita);
✓ il curatore del Fallimento NE AL, invece, contestando l'avvenuto esercizio dell'opzione, ha dichiarato di sciogliersi dal contratto di affitto e chiesto al Tribunale di Arezzo il sequestro giudiziario dell'azienda, ma il ricorso cautelare è stato rigettato sia in primo grado che in sede di
17 reclamo per difetto di periculum in mora, dopo aver quel giudice ritenuto di “non chiara lettura” la scrittura datata 1.8.2013.
Occorre, a questo punto, valutare l'impatto processuale delle differenti posizioni assunte dai convenuti, alla luce del disposto di cui all'art. 115 CPC.
Siamo, infatti, in una situazione in cui uno degli amministratori convenuti
(ZI) ha implicitamente riconosciuto l'identità tra i due programmi in parola
(quello facente parte dell'azienda affittata e quello conferito da in CP_5 Contr
), altri non hanno sostanzialmente preso posizione, sostenendo di aver ignorato la vicenda, altri la hanno esplicitamente negata.
Si contrappongono sul punto due indirizzi interpretativi, espressi pressoché esclusivamente a livello dottrinario:
a) secondo il primo, essendo il litisconsorzio tra condebitori solidali meramente facoltativo, e le domande cumulate scindibili, ciascun rapporto processuale dev'essere considerato singolarmente anche nelle risultanze processuali, talché, anche gli effetti della “specifica contestazione” o della “non contestazione” riguarderebbero unicamente la parte che ha assunto la relativa difesa;
nella fattispecie, dunque, nei confronti della ZI si dovrebbe dare per certa l'identità di quei due programmi, necessitante invece di prova nei confronti degli altri (chi ha contestato e chi, in ragione della ignoranza sul punto, non poteva contestare);
b) secondo il diverso indirizzo, trattandosi del medesimo fatto che fonderebbe la responsabilità di tutti, i principi di non contraddizione e di unitarietà della trattazione e istruzione della causa renderebbero necessaria nei confronti di tutti la prova del fatto presupposto, assumendo le contestazioni / non contestazioni operate dai singoli il rango di meri argomenti di valutazione.
È da dire che la prova dell'identità delle due piattaforme non è stata fornita: l'unico elemento di valutazione agli atti si rinviene nella perizia di parte prodotta da e dalla quale risulterebbe una radicale Pt_7 Pt_8 differenza di sviluppo del programma affittato da NE AL rispetto alla
, benché ambedue costruiti su un comune codice di base Parte_9 liberamente accessibile sul web (open source). L'attore vorrebbe invece desumere la prova della identità dei due programmi dal fatto che, nell'Allegato
B al contratto di affitto di azienda tra NE AL e TERRA, è menzionata la
“Piattaforma Spedireweb”, ma questa sola denominazione non ha efficacia
18 Contr probatoria, dal momento che quella conferita in è invece denominata
“"piattaforma di servizi e-commerce per i fornitori di servizi di logistica” e la parola “piattaforma” non identifica il bene, più di quanto lo identificherebbe il nome comune “software” o “programma digitale interattivo”.
Sul punto, i convenuti hanno anche chiesto apposita CTU atta a verificare la differenza tra i due programmi ma l'istanza è stata respinta;
e, in effetti, Contr l'indagine – alla quale si è opposta, benché suo fosse l'onere di dimostrare il fatto posto a fondamento della domanda, ossia l'identità tra i due programmi - si sarebbe rivelata di impossibile esecuzione, non essendo agli atti, e non essendone stata chiesta l'esibizione, né la né il Parte_9 programma facente parte dell'azienda SpedireWeb affittata da NE AL a
CP_5
Si può aggiungere che l'attore sottolinea come la non sia Parte_9 Contr stata rinvenuta dal Curatore tra i beni presenti presso le aziende di , ma questa circostanza ben si spiega alla luce proprio dell'OR UA stipulato dalla Società fallita con in forza del quale il software sarebbe CP_5 rimasto nel data center della socia di controllo, ove è stato rinvenuto dal curatore fallimentare di sarebbe dunque bastato che il curatore CP_5 Contr avesse chiesto alla socia di consegnare il bene conferito a – o al giudice di ordinarne l'esibizione – per averne visione, ma nessuna richiesta in tal senso è stata avanzata.
Questo collegio ritiene perciò indimostrato il fatto riferito come generatore di responsabilità – l'identità tra il programma affittato da NE AL e quello Contr conferito da in – e infondata la conseguente deduzione di illiceità CP_5 della registrazione a capitale del conferimento. Il punto è se questa conclusione possa riguardare i soli convenuti che hanno contestato la circostanza, o che si sono dichiarati non in condizione di contestarla, o anche la ZI.
È evidente che, aderendo al secondo indirizzo interpretativo sopra riportato, la conclusione varrebbe anche nei confronti di lei. Ma l'esito dell'indagine non sarebbe diverso – benché attraverso un diverso percorso argomentativo – anche laddove si aderisse al primo indirizzo.
Invero, una volta affermata – in ipotesi e nei soli confronti della ZI -
l'identità tra i due programmi, occorrerebbe ancora la dimostrazione che, al Contr momento del suo conferimento in , di esso era ancora proprietaria NE
AL; ma anche questo aspetto, che è elemento costitutivo dell'illecito e del
19 diritto esercitato dall'attore, è rimasto quanto meno indimostrato, dal momento che la scrittura privata dell'1.8.2013 sopra menzionata contiene Contr l'obbligo assunto da di pagare al terzo creditore il debito di NE AL mettendolo in relazione all'esercizio dell'opzione, il che lascia ipotizzare come probabile, semmai, l'avvenuto acquisto del programma.
In ogni caso, vi erano sufficienti elementi per ritenere scusabile l'eventuale errore della ZI, la cui prestazione come amministratrice non potrebbe essere ritenuta negligente ai sensi dell'art. 1176 CC, verso la Società, né colpevole verso i terzi creditori ai sensi dell'art. 2043 CC.
*
Ciò non esclude, astrattamente, che il conferimento possa essere stato sovrastimato e aver quindi contribuito a occultare il reale stato patrimoniale della Società, consentendo una prosecuzione dell'attività di impresa che avrebbe dovuto essere, in ipotesi, interrotta;
ma, come vedremo infra, questa ipotesi trova smentita nella relazione del CTU dr. Per_3
Neppure si ravvisa una responsabilità degli amministratori per aver stipulato l'OR UA lasciando la nella disponibilità Parte_9 di TERRA e pagando a questa i costi di gestione: l'esternalizzazione del servizio non ha in sé alcunché di illecito, tantomeno all'interno di un Gruppo di società in cui una detiene il data service ove si trovano accentrati gli applicativi riferiti alle altre;
ed è altrettanto naturale che la gestione del medesimo abbia avuto dei costi, che potrebbero considerarsi indici di una mala gestio solo ove risultassero esorbitanti. Invero, quand'anche la fosse stata Parte_9 Contr concretamente consegnata a , unitamente ai codici sorgente utili a modificarla e adattarla a un data center della Società conferitaria (tutto da realizzare), ciò avrebbe comportato la destinazione di personale alla sua gestione e manutenzione – ossia, dei costi.
Nella fattispecie l'attore si è limitato a denunciare (oltre alla ritenuta, ma qui negata illogicità della esternalizzazione) l'unilaterale quantificazione dei costi di gestione da parte di e il fatto che essi avrebbero superato i CP_5 benefici finanziari derivanti dall'utilizzo del programma (peraltro solo a partire dal 2017, fino all'anno precedente avendo invece questo generato un utile), evento che rientra però nell'alea imprenditoriale e non è qualificabile ex se come illecito.
L'addebito 1), pertanto, non è fondato nei confronti degli amministratori, dei quali resta da verificare la responsabilità in ordine agli altri addebiti.
20 #Indice
*
Per quanto riguarda i professionisti incaricati della perizia occorre preliminarmente determinare la natura della loro responsabilità: sono citate dall'attore pronunce che la ritengono “da contatto sociale qualificato”, ma questo collegio non condivide tale qualificazione: il “contatto sociale” può venire in rilievo allorché una prestazione sia resa non per obbligo contrattuale, ma in occasione di un rapporto instauratosi di fatto oppure all'interno di un rapporto contrattuale generatore di obblighi di protezione ulteriori e diversi rispetto a quelli di prestazione previsti dal programma negoziale, in ragione del quale il beneficiario della prestazione può fare legittimo affidamento sulla diligente, prudente e perita condotta di chi la rende.
Nel nostro caso, invece, la prestazione resa da e AC Parte_2 costituiva esattamente l'oggetto dell'incarico affidato loro dalla Società. Si ritiene, pertanto, che nei confronti della Società si debba fare riferimento alle norme in materia di opera intellettuale, in base alle quali il prestatore d'opera risponde dei danni solo per dolo o colpa grave, non potendosi dubitare che la prestazione implicasse la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà
(art. 2236 CC) e ciò:
✓ non solo perché, per legge, l'incarico può essere conferito unicamente a soggetti professionali specificamente abilitati tramite l'iscrizione in un apposito Registro,
✓ ma anche per il fatto che quello conferito a e AC non Parte_2 aveva a oggetto la stima di un ramo d'azienda, ma quella della
, il che rendeva necessaria, nello impairment test, Parte_9
l'estrapolazione dai flussi di cassa aziendali di quelli riferibili al solo programma,
✓ e perché la previsione di flussi di cassa futuri è di per sé operazione complessa, tanto più se lo “storico” dei flussi pregressi è limitato nel tempo, come nel caso di specie (ove la doveva ancora Parte_9 Contr trovare applicazione in seno a ), dovendosi necessariamente incrociare con le strategie imprenditoriali di spettanza degli amministratori, nel nostro caso espresse in un Business Plan di cui lo stimatore non può sindacare il merito a meno che sia manifestamente illogico.
21 Vero è che la perizia svolta ex art. 2465 CC è volta a tutelare anche i soci e i creditori della società conferitaria, ma, mentre nella presente causa il curatore non rappresenta i soci, la responsabilità verso i creditori potrebbe semmai avere natura extracontrattuale (Cass. 11642/2012), il che comporta la prova, da parte dell'attore, non solo del carattere illecito della condotta ma anche del danno e della sua derivazione causale da essa (su cui, infra).
Ciò detto, si osserva in primis che non poteva conoscere il Parte_2 contenuto degli accordi che socio e Società avrebbero preso successivamente al conferimento, in particolare su chi avrebbe gestito il data center, potendo solo presumere che il software sarebbe comunque stato utilizzato a vantaggio della conferitaria. Dunque, non può essere ascritto a responsabilità del professionista il non aver tenuto conto del fatto che, in base al successivo
OR UA, la sarebbe stata gestita da Parte_9 CP_5
Questa circostanza era invece conosciuta da AC ma essa, in ogni caso, non era incompatibile con il conferimento del programma, ben potendo la Società, come già notato, esternalizzare il servizio benché svolto per il tramite di un suo bene patrimoniale.
Né è imputabile agli esperti stimatori il fatto che, all'apertura del
Fallimento, l'inventario dei beni sociali è risultato negativo, non avendo il
Curatore rinvenuto neppure detta : vuoi perché non era loro Parte_9 incombenza conservare il software e consegnarlo al curatore, vuoi perché rientrava nei poteri e negli obblighi di quest'ultimo esigere dalla socia CP_5 la consegna del bene conferito.
Con riferimento al merito della stima, il CTU ha ritenuto che Parte_2 abbia correttamente valutato i costi pregressi, ma avrebbe dovuto procedere, in sede di impairment test, a una stima previsionale dei costi di gestione futuri.
Sebbene il CTU abbia poi applicato non i costi di gestione preventivabili al momento della redazione della perizia (agosto 2015), ma quelli desumibili dall'OR UA – criterio in sé contestabile, essendo questo successivo alla relazione (ottobre 2015); e infatti contestato dall'attore, il quale tuttavia, a sua volta, assume come costi che avrebbero dovuto essere Contr considerati quelli poi effettivamente addebitati (€ 180.530) a – perfino e significativamente maggiori di quelli poi concretamente sostenuti dalla , Pt_12 il risultato ottenuto si attesta su un valore (€ 683.448) superiore a quello infine capitalizzato (€ 672.300), benché inferiore a quello inizialmente stimato da (€ 880.648). Parte_2
22 Quanto all'intervento di revisione effettuato da AC nel marzo 2016, esso ha invece compreso sia un consuntivo dei primi mesi di funzionamento della , sia una previsione di costi di gestione futuri ancorata Parte_9 all'OR UA, portando il valore di stima a quello poi capitalizzato.
Dal punto di vista della stima economica, dunque, l'opera dei due professionisti congiuntamente intesa, né può essere qualificata illecita, tantomeno per dolo o colpa grave, né ha determinato un danno.
Ulteriormente, secondo l'attore, anche i professionisti – tenuti, ex art. 2465 CC, a “descrivere il bene in natura oggetto del conferimento” – avrebbero dovuto in primis rilevarne l'assenza di titolarità in capo alla conferente e, dunque, il valore di conferimento nullo.
Neanche questo è argomento condiviso, dovendosi premettere che non può ritenersi compreso nell'incarico di un esperto stimatore procedere a dirimere questioni giuridiche che esulano dalle sue competenze professionali, essendo al più suo obbligo segnalare – ove riscontrata – l'esistenza di un motivo di incertezza potenzialmente influente sul valore del bene da periziare;
ma dovendosi ribadire come sia già stata qui ritenuta insufficiente la prova sia della identità dei due programmi (quello affittato da NE AL e quello conferito da sia, comunque, dell'altrui proprietà della . CP_5 Parte_9
Afferma l'attore che avrebbe riconosciuto, nella sua comparsa di Parte_2 costituzione, di essere stato “pienamente informato del fatto che la Parte_9 non fosse nella pacifica disponibilità di e che addirittura l'affittante NE CP_5
AL fosse fallita”, ma, a ben vedere, ciò che ha riconosciuto è di Parte_2 essere stato a conoscenza del fatto che NE AL aveva affittato a CP_5
l'azienda a marchio SpedireWeb – non anche del fatto che la da Parte_9 periziare sarebbe stata la stessa già facente parte di quell'azienda, ricordando che oggetto della stima era solo il programma, non l'azienda.
Ritiene dunque il collegio che non possa qualificarsi doloso o gravemente colpevole (ex art. 2236 CC), o illecito (ex art. 2043 CC), il fatto che i periti non abbiano senz'altro escluso che la appartenesse a e, Parte_9 CP_5 quindi, avesse un valore di conferimento pari a zero, così risolvendo – in base a elementi ulteriori a quelli qui incidentalmente esaminati, ma non indicati dall'attore - una questione giuridica di non chiara lettura.
È da aggiungere che il danno sarebbe ravvisabile nelle conseguenze dirette dell'inadempimento o dell'illecito, tra le quali non rientrano le scelte di gestione operate dagli amministratori a distanza di anni – donde l'impossibilità
23 di ascrivere ai professionisti il cd. danno incrementale che sarebbe stato provocato dagli amministratori tra il 2018 e il fallimento del 2020; ma manca ogni diversa e ulteriore allegazione, da parte attrice, utile a individuare il pregiudizio che sarebbe stato provocato dai professionisti.
La Società stessa, oltre tutto, è tenuta, tramite i suoi organi, a controllare entro sei mesi le valutazioni nella relazione (art. 2343.2, richiamato dall'art. 2465 CC) e, se sussistono fondati motivi, a procedere alla revisione della stima, fino a quel momento restando il conferimento in una sorta di sospensione (“Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti in natura sono inalienabili e devono restare depositate presso la società”); dunque la Società, che non ha provveduto in tal senso, avrebbe contribuito alla produzione dell'ipotetico danno, con conseguente applicazione (anche d'ufficio) dell'art. 1227.1 CC.
In conclusione, la domanda proposta contro e AC è Parte_2 infondata, e dev'essere respinta. La domanda di garanzia avanzata da nei confronti di è assorbita. Parte_2 CP_18
#Indice
** Addebito 2): i pagamenti distrattivi.
In premessa, e in primo luogo, si osserva che non ogni atto costituente illecito contrattuale o extracontrattuale genera un obbligo risarcitorio, occorrendo che da quell'illecito sia conseguito un danno;
e che non è danno qualsiasi uscita di un valore attivo, quantunque non dovuta e ancorché possa aver determinato il sorgere di un credito, dacché il credito stesso può differentemente configurarsi come, ad esempio:
a) credito alla controprestazione, se nascente da un contratto, nel qual caso il creditore ha azione contrattuale contro il debitore, e, finché può fruttuosamente esercitarla, non si può dire che abbia subito un danno, per quanto il contratto sia stato stipulato in violazione di un obbligo gestorio: come nell'ipotesi del finanziamento operato dalla società ai soci, pur contro l'interesse sociale, al quale segue comunque il credito all'adempimento dell'obbligo restitutorio;
b) credito alla restituzione di un pagamento privo di causa, neppure esso integrante danno fino a che può essere soddisfatto;
laddove un pregiudizio è ravvisabile, sempre ad esempio:
24 c) allorché il credito contrattuale o da pagamento indebito non sia più recuperabile, per prescrizione o insolvenza sopravvenuta del debitore,
d) allorché il pagamento indebito sia stato esecutivo di un contratto nullo per illiceità della causa o, comunque, integrante offesa al buon costume (art. 2035 CC), tale dovendosi intendere ogni prestazione non rispondente “ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico” (Cass.
16706/2020),
e) in caso di uscita a titolo gratuito o di liberalità, non a sfondo sociale e privo di qualunque utilità promozionale o lavoristica.
In secondo luogo: avendo la responsabilità degli amministratori verso la società natura contrattuale, è sufficiente che questa, nell'azione di responsabilità, provi il rapporto gestorio, alleghi l'inadempimento (qualificato, ossia specificato con riferimento ai singoli atti di mala gestio) e provi il danno da questo prodotto. In particolare, con riferimento a pagamenti, prelievi e altri atti distrattivi, la società può limitarsi a dare prova dell'uscita di cassa e della sua irrecuperabilità, transitando a quel punto sugli amministratori la dimostrazione della sua inerenza all'interesse sociale;
ove provata l'inerenza, torna a carico dell'attore dimostrarne l'eventuale simulazione, la non rispondenza alla realtà dei rapporti intercorsi e il carattere illecito di questi, e a carico dei gestori difendersi all'interno del perimetro tracciato dalle allegazioni altrui.
Ciò detto, si passa a esaminare i singoli atti distrattivi denunciati dall'attore.
#Indice
* Contr
2.i) Nel 2016 ha pagato € 77.000 a in forza di due fatture (la CP_5
13 del 26.2.2016 per € 57.000 e la 174 del 30.6.2016 per € 20.000) le quali recano come causali “Realizzazione sistemi e-payment / set-up fee sviluppo della piattaforma per consentire l'incasso diretto di spedizioni on-line” e, rispettivamente “Implementazioni e sviluppo software / implementazione piattaforma per integrazione con nuovi spedizionieri”.
Secondo l'attore il pagamento sarebbe ingiustificato, dacché le prestazioni, per giunta indicate genericamente e di cui la Curatela non ha rinvenuto traccia, avrebbero dovuto essere già incluse nella PIATTAFORMA conferita.
25 Si osserva che servizi di implementazione e sviluppo di un software non possono considerarsi già inclusi nel programma stesso, per materiale impossibilità. Il CTU osserva però che dalla documentazione sociale non Contr risulta alcun incarico conferito da a CP_5 Parte_15
, riferendosi l'OR UA solo alla sua manutenzione. Parte_9
Tuttavia, si deve rilevare che:
a) le fatture si riferiscono a interventi operati sulla , e, Parte_9 Contr dunque, finalizzati a un beneficio di : il che porta a ravvisare nella spesa una inerenza all'interesse della Società;
b) se si postula la falsità delle fatture, di essa deve fornirsi prova, in base al principio di distribuzione dell'onere probatorio;
ma, nel caso in esame, non vi sono elementi per ritenere false le fatture emesse, che avrebbero potuto emergere da una indagine sul programma, se questa fosse stata richiesta dalla parte (attrice) interessata e onerata della relativa prova e avesse evidenziato l'inesistenza di un suo contenuto o l'assenza di implementazioni;
c) semmai, al contrario, risulta che nel corso del CdA del 29/2/2016 (doc.
8 prodotto dal sindaco OS) e quindi in stretto collegamento temporale con la data della prima fattura il Presidente (le cui CP_2 dichiarazioni sono qui richiamate nei confronti dei restanti convenuti, non del stesso) informò i consiglieri del fatto che “i tecnici di CP_2 Contr Terra hanno terminato le attività per consentire a di incassare direttamente dagli utenti finali tramite la piattaforma delle spedizioni on- Contr line e che la stessa ha perfezionato i contratti con gli Istituti e/o soggetti terzi interessati da questa attività. Quindi a far data indicativamente dal 7 marzo 2016 BCM avrà gli strumenti tecnici per attivare l'incasso diretto del transato on-line”; dichiarazione, seppur generica, dalla quale si può semmai indurre che la Società aveva conferito alla controllante l'incarico di sviluppare il programma nel senso sopra riferito.
L'addebito, di conseguenza, non risulta sorretto da adeguata prova.
#Indice
* Contr
2.ii) Negli anni 2017-2018 ha pagato a somme CP_5
(rispettivamente € 621.000 nel dicembre 2017 ed € 178.688,52 nel giugno
26 2018, oltre IVA) per l'acquisto e lo sviluppo di un ulteriore software
(denominato AM Sempre Pieno, di seguito “CSP”).
È agli atti documentazione sociale che giustifica le uscite (in particolare i docc. 84 e 85 allegati alla citazione: incarico e accettazione;
i docc. 88, 159, Contr 160: lettere di di ricezione di moduli realizzati in esecuzione Contr dell'incarico), da essa evincendosi che aveva commissionato a la CP_5 realizzazione di questa ulteriore piattaforma, il cui contenuto, per come è descritto (“software e-commerce … volto a mettere in contatto la domanda e
l'offerta di trasporto mediante la gestione di tutti i flussi esecutivi logistici e produttivi (dall'accettazione alla spedizione), tracciabilità dei lotti, avanzamento di produzione e rilevazione dei tempi delle lavorazioni (…) ottimizzazione della gestione degli spazi, della movimentazione delle merci …”), ha evidente attinenza all'attività svolta dalla Società, operativa appunto nel campo della movimentazione logistica e del trasporto.
L'attore ritiene simulata tutta l'operazione, a suo dire finalizzata a consentire a di esporre ricavi fittizi a copertura di perdite e a BCM di CP_5 registrare costi capitalizzabili, essi pure inesistenti, e sottolinea:
a) l'assenza di data certa dell'incarico, tanto che, nel gestionale della
Società, l'accettazione dello stesso (asseritamente avvenuta nel gennaio
2017) è stata registrata solo a marzo 2018, e dell'incarico medesimo è stata registrata, nel luglio 2019, solo la sua modifica (apparentemente risalente al febbraio 2017),
b) l'assenza di prove della sua esecuzione,
c) l'illeggibilità delle firme per ricevuta dei moduli consegnati (argomento, questo, speso solo nella conclusionale),
d) l'assenza di una delibera del CdA di autorizzazione all'investimento,
e) la difesa del convenuto che ha confermato come tutti i rapporti tra CP_3 Contr e fossero improntati solo a generare un flusso di cassa da CP_5 questa a quella, Parte f) l'illogicità della commessa del programma poi mai completato né utilizzato, da parte di chi avrebbe appena ricevuto in dotazione la
. Parte_9
Si osserva, in proposito, che:
a) la certezza della data di una scrittura è richiesta allorché questa sia invocata come fonte di un diritto preteso nei confronti del , il che Parte_11 non è nel nostro caso, ove è semmai quest'ultimo a sostenere la natura
27 simulata dell'atto, siccome finalizzato a creare l'apparenza di una operazione in realtà fittizia;
in questo contesto, la simulazione diventa elemento costitutivo dell'illecito fondante il diritto al risarcimento preteso ed è chi la invoca ad doverne dare prova;
la mancanza di data certa, e la discrepanza tra la datazione della scrittura e la sua registrazione nel gestionale interno, non sono però sufficienti a dimostrare la simulazione, della quale, oltre tutto,
l'esistenza dell'atto è un presupposto logico necessario;
b) d'altra parte, seppure si volesse prescindere dalla scrittura privata, si dovrebbe ugualmente ritenere esistente il contratto – che avrebbe potuto essere stipulato anche oralmente – dal momento che risulta eseguito;
invero, se il programma non è stato rinvenuto dal Curatore, ciò dipende dal fatto che anch'esso si trovava all'interno del server della socia controllante, dove – infatti
- è stato rinvenuto dal Curatore fallimentare di (doc. 3 e da CP_5 CP_12 Contr lui inserito nel suo inventario proprio come “hosting ”; a questo proposito,
l'attore replica che l'elencazione è stata redatta dalla AD e questo può Pt_8 anche essere vero, ma essa è ugualmente sottoscritta “per ricevuta” e menzionata nel verbale del curatore (doc. 2); dunque, la Società avrebbe potuto chiedere innanzitutto la consegna di CSP, trattandosi di bene di sua proprietà, e comunque la sua esibizione in causa, per verificare se il programma rinvenuto nel sistema operativo di avesse un contenuto e CP_5 fosse stato nel tempo implementato;
ma, anche qui, la prova che la creazione il programma CSP fosse un vuoto simulacro atto a far apparire una realtà fittizia incombeva su chi ha affermato la simulazione come elemento costitutivo di una asserita responsabilità risarcitoria;
Contr c) in aggiunta, l'esecuzione del contratto tra e risulta anche CP_5 dalle lettere inviate dalla Società alla sua socia (doc. 88, 159, 160 citati), nelle Parte quali si dà atto della ricezione di moduli realizzati in base al programma Contr e il fatto che quelle lettere, redatte su carta intestata e con il timbro di , portino firme illeggibili, non dimostra la simulazione di tutta l'operazione, che ben avrebbe potuto essere provata – di nuovo – attraverso l'analisi del programma rinvenuto presso per verificarne il contenuto;
CP_5
d) l'assenza di una delibera del CdA è stata affermata dall'attore, per la prima volta, con la comparsa conclusionale, dunque, non può essere esaminata;
e) la difesa di se avesse contenuto confessorio - ma in realtà non lo CP_3 ha, poiché non riferisce un fatto ma esprime un suo convincimento - lo
28 avrebbe solo per lui stesso e, in ogni caso, suona contraddittoria con la sua totale estraneità e ignoranza rispetto ai rapporti con dal medesimo CP_5 riferita;
f) quanto, infine, alla irragionevolezza della richiesta del programma CSP, Contr già disponendo della , ogni considerazione potrebbe essere Parte_9 svolta solo se di essi si conoscesse il contenuto;
mentre, se l'ordine di realizzare il software non fosse poi stato compiutamente eseguito da sì CP_5 da lasciarlo inutilizzabile, ciò rappresenterebbe un inadempimento che potrebbe legittimare la committente (tramite il suo curatore) a chiedere la risoluzione del contratto e la restituzione del pagato, ma non evidenzierebbe di Contr per sé una responsabilità risarcitoria degli amministratori di .
Non vale a smentire la conclusione il fatto che il dipendente di
[...] ha dichiarato al Curatore della Società attrice di non aver mai visto CP_19
l'applicativo CSP (laddove altro dipendente, ha invece confermato di Tes_1 averne sentito parlare, come un programma utile ad abbassare i costi di trasporto suggerendo la migliore tecnica di carico in base agli ordini ricevuti); Contr
infatti, iniziò a lavorare per nel febbraio 2019, con la Società CP_19 ormai prossima al fallimento e - si può presumere - in via di abbandono (tanto che i suoi amministratori storici, e di lì a poco uscirono dal CP_2 Pt_7
CdA), e con mansioni dirigenziali nel settore amministrativo, non in quello commerciale (doc. 126-127 attore). È dunque plausibile che egli non sia mai venuto in contatto operativo con quel programma, la cui esistenza è del resto attestata dal curatore di , così come è ipotizzabile (ma non provato) che CP_5 esso non sia stato compiutamente sviluppato dalla società incaricata e/o mai concretamente utilizzato dalla committente, senza che queste ipotesi integrino di per sé necessariamente una fattispecie di mala gestio risarcibile anziché di inadempimento o di scelta gestionale sbagliata.
Anche questo addebito, pertanto, risulta sfornito di prova.
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2.iii) Tra luglio e dicembre 2018, la Società ha versato a somme CP_5 per € 712.171 per “anticipazioni”, senza altre spiegazioni;
il debito restitutorio Contr di è stato assunto da soci di e con CP_5 Pt_17 Controparte_20 accollo non liberatorio ma rimborsato solo in parte, sicché, secondo l'attore, residuerebbe un danno pari a € 580.958,98.
29 Questi versamenti possono qualificarsi come finanziamenti integranti mala gestio, non risultando:
a) preceduti da una valutazione dell'opportunità per la controllata di operarli in favore della controllante, in un momento in cui la stessa Contr
si trovava in una situazione di grave squilibrio finanziario – il che esclude che essi possano considerarsi una normale e legittima operazione infragruppo, come sostenuto dai convenuti CP_12
b) accompagnati da una richiesta o offerta di garanzie di restituzione, dalla promessa di interessi che sarebbero stati corrisposti o di altro vantaggio compensativo – questo non potendo essere individuato nell'accollo del debito da parte di altri soggetti di incerta capacità finanziaria. Contr In corso di causa ha stipulato transazioni con gli accollanti, ricevendo altri € 100.000 da OS (doc. 6 in allegato alle note a verbale del
9.11.2022 di al quale l'attore non ha replicato) ed € 30.000 Controparte_10 da (doc. 6 allegato da alle note di udienza del 12.1.2023 Pt_17 CP_12
e doc. 123 depositato dall'attore in pari data): somme di cui deve necessariamente tenersi conto, non potendosi considerare “danno” anche gli Contr importi che ha già ricevuto in restituzione. A questo proposito, l'attore sottolinea che le transazioni prodotte dai convenuti tardivamente CP_12 costituiti, non potrebbero essere esaminate;
ma, al di là del fatto che le transazioni sono state prodotte dallo stesso attore, quegli accordi sono intervenuti in corso di causa e, dunque, la loro menzione e produzione non soggiace ai termini di preclusione dettati per l'avvio del processo, né il
Curatore ha mai negato di averli stipulati.
Il credito residuo è dunque di € 450.959, che può essere considerato danno poiché tuttora esistente nei soli confronti della debitrice principale il cui fallimento fa però presumere l'impossibilità di recuperarlo, CP_5 attesa la sua natura chirografaria.
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2.iv) Il 5.7.2018 la Società ha pagato alla propria socia Parte_18
la somma di € 18.000, oltre imposta, a fronte di una fattura
[...] emessa per un'attività, di cui non vi è traccia, di collaborazione e sviluppo del sistema CSP;
secondo il curatore, la causale rappresenterebbe solo la giustificazione formale del pagamento, ma essa stessa rimanderebbe a
30 un'operazione inesistente e rappresenterebbe, in realtà, il saldo che Pt_18
Contr aveva diritto di ricevere da (altra società riconducibile a CP_21
e famiglie e per aver ceduto a quest'ultima le azioni di CP_5 Pt_7 Per_1 Contr
, pagato dunque dalla stessa Società partecipata - come si dovrebbe desumere dalla lettera inviata dall'avv. Turri (doc. 89), contenente una indicazione del corrispettivo (€ 50.000) che la ZI, quale erede di Per_1
era disposta ad accettare per la liquidazione o la cessione della quota
[...] ereditata. L'ipotesi attorea è dunque che, nonostante la quota di sia Pt_18 stata acquistata da tra le parti sarebbe intervenuto un accordo CP_21 per il quale il pagamento del relativo prezzo sarebbe stato effettuato dall'acquirente solo in parte (€ 32.000: a tanto ammonta, infatti, il versamento operato dalla socia subentrata e dichiarato sul titolo azionario: doc. 90) e, per Contr il residuo (appunto, € 18.000), da .
È stato affermato, da parte di alcuni convenuti, che l'attore non avrebbe chiesto il risarcimento per questo illecito, ma questo assunto non coglie nel segno. È infatti vero che, a pag. 53-54 dell'atto di citazione, nell'elenco degli illeciti distrattivi di cui il Curatore chiede il risarcimento, questa fattispecie non è compresa, ma l'attore fa dipendere questa omissione dal fatto che essa è successiva al 31.12.2017, momento in cui la Società – secondo l'attore stesso – avrebbe perso il capitale;
pertanto, il danno da essa provocato non è stato conteggiato autonomamente, dacché già compreso nell'incremento del deficit patrimoniale, ma ciò non significa che l'attore lo abbia escluso dalla domanda.
Si è già detto che i costi per l'applicativo CSP sono da considerare inerenti Contr all'interesse di e giustificati, ed è da aggiungere che la lettera dell'avv.
Turri opera un riferimento alla quota nel quadro della procedura di liquidazione o cessione della stessa instaurata a seguito del decesso di talché, come noto, ove la quota non fosse stata acquistata da Persona_1 altro socio (cosa poi avvenuta, con l'acquisto da parte di essa CP_21 avrebbe dovuto essere liquidata dalla società, il che può spiegare il motivo per Contr cui la richiesta era indirizzata a .
Dell'accordo presunto dall'attore, tuttavia, non vi è prova, non potendo questa consistere nella mera identità tra i due importi e dovendosi altresì notare che il prezzo di € 50.000 era quello richiesto dall'avv. Turri, ma non è detto che, poi, sia stato quello concordato tra cedente e cessionaria.
Ciononostante, si rileva l'assenza di qualsiasi elemento dimostrativo della sussistenza di un incarico conferito dalla Società a per la collaborazione Pt_18
31 e sviluppo del programma CSP, oltre tutto difficilmente spiegabile dacché quel programma si trovava allocato nel data center di e lo stesso incarico CP_5 era già stato conferito a quest'ultima.
In aggiunta, non vi è prova di diversi titoli di debito della Società verso
: non già il rapporto di agenzia, atteso che nella stessa data (5.7.2018) Pt_18
ha emesso sia la fattura 2/18 (di complessivi € 94.605,11, di cui 18.000 Pt_18
Parte pagati) per lo sviluppo del programma sia la nota di credito 1/18 (€
72.645,11) su “provvigioni 2017”, il che esclude che anche la fattura 2/18 potesse riferirsi a diritti di agenzia.
Non resta che dedurne che quella fattura è stata emessa per un'operazione inesistente;
non vi è dubbio, pertanto, che i pagamenti effettuati siano indebiti, tuttavia, la fattispecie può integrare un'ipotesi di reato (art. 2 e 8 dLgs
74/2000, art. 79-80 dLgs 173/2024) ed è, in ogni caso, qualificabile come contraria al buon costume, il che ne rende impossibile il recupero (art. 2035
CC).
Conseguentemente, la somma versata rappresenta un danno per la
Società che espone i suoi amministratori all'obbligo risarcitorio.
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* 2.v) Parimenti inesistenti, secondo l'attore, sarebbero le operazioni per le Contr quali ha versato alla socia (società riconducibile all'ing. CP_21
, tra il 2017 e il 2020, importi per € 221.652,80, a fronte di fatture per Pt_8 complessivi € 281.875,00, oltre IVA, anch'esse emesse genericamente per consulenze, non essendovi alcun contratto né prove dell'attività svolta – oltre tutto, svolgendo ttività di mera partecipazione finanziaria ad altre CP_21 società e non avendo, quindi, alcuna competenza, né personale, per il settore Contr ove operava .
Il CTU dr. ha evidenziato che, di questi importi, Per_3
I. € 32.375, pagati nel novembre-dicembre 2017, sono stati registrati come costi afferenti all'applicativo CSP, per i quali può ripetersi quanto affermato a proposito dei rapporti con , anche in questo caso mancando ogni Pt_18 Contr evidenza di incarichi affidati da a con oggetto il programma CP_21
CSP;
II. € 249.000 sono stati registrati negli anni 2018-2020 come corrispettivo di consulenze;
all'interno di questo secondo gruppo è necessario ulteriormente distinguere:
32 a. le fatture da 1 a 6 e da 9 a 15 del 2018 (€ 140.292,00 totali) sono presumibilmente da riferire all'incarico (doc. 80 citazione) con il quale Contr
il 10.1.2018 ha affidato alla socia l'effettuazione di una due diligence per l'acquisizione di una società terza (MA Srl): depongono in tal senso i tempi di fatturazione (a cadenza mensile), coincidenti con la previsione contrattuale di pagamento a rate, appunto, in 12 mesi, e l'identità dell'importo di ciascuna di esse, tutte emesse per € 10.791,67 oltre IVA, che induce a ricondurle a un unico rapporto;
b. l'importo rimanente (€ 108.708) non sembra invece riconducibile a quell'incarico, in quanto fatturato a distanza di tempo (anni 2019 e
2020) e per importi differenti.
In conclusione:
I. la somma di € 32.375 rappresenta un danno, dovendosi affermare l'inesistenza dell'operazione fatturata, il carattere indebito della Contr somma pagata e la sua irripetibilità per la partecipazione di all'illecito contrario al buon costume;
II.a) la somma di € 140.292 non rappresenta un danno, ma il corrispettivo di un servizio richiesto: vero è che di quella due diligence non vi è traccia di esecuzione, ma da ciò non può dedursi che l'incarico non sia mai stato dato, dovendosi invece ritenere che sia rimasto inadempiuto;
di conseguenza, il curatore ben poteva, e potrebbe tuttora, agire nei confronti di per la CP_21 risoluzione del contratto per inadempimento e la restituzione dei corrispettivi versati;
II.b) la somma di € 108.708, al contrario, torna a rappresentare un danno, poiché non vi è evidenza di un incarico o rapporto che giustifichi i pagamenti: i convenuti affermano che CP_12 subentrò a non solo nella partecipazione al CP_21 Pt_18 Contr capitale di , ma anche nell'attività di agenzia svolta per suo conto, ma questa difesa non convince, dal momento che, quand'anche l'assunto di partenza potesse essere confermato, resterebbe il fatto che le fatture non sono state emesse per provvigioni, bensì per “Attività di consulenza nell'ambito dei progetti di sviluppo della società ”; per essa, dunque, si deve CP_1 nuovamente affermare l'inesistenza delle operazioni fatturate, con
33 quanto ne consegue in termini di indebito e irripetibilità ex art. 2035 CC.
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2.vi) Simulate sarebbero anche, secondo l'attore, le operazioni per le quali la Società, tra l'aprile 2016 e il giugno 2019, ha pagato € 92.826,70 a CP_22
moglie di e titolare dell'impresa individuale EWO, a fronte di
[...] CP_2 fatture emesse per “consulenza aziendale volta all'acquisizione di clienti e divulgazione brand, pubbliche relazioni ed eventi vari” ma, in realtà, celanti il compenso dovuto al presidente del CdA, al quale lui stesso aveva però rinunciato nel marzo 2016 (doc. 15). Contr In effetti, non vi è prova di alcun rapporto commerciale tra ed EWO né di alcuna prestazione resa in sua esecuzione (relazione, analisi, rendiconto, materiale promozionale o simili) che supporti le causali delle fatture, le quali:
- sono emesse a cadenza mensile per importi molto simili tra loro, nel loro totale (€ 90.737,34 secondo il CTU, poco più secondo l'attore) appena leggermente superiori a quanto la Società avrebbe pagato per compenso a e contributi previdenziali, CP_2
- iniziano a marzo/aprile 2016, all'indomani della rinuncia al compenso da amministratore formalizzata da che, a sua volta, aveva anticipato di CP_2 Contr pochi giorni il pignoramento presso terzi di detto compenso notificato a dall'Agenzia delle Entrate, creditrice di oltre 3 milioni di euro verso CP_2
- e terminano a luglio 2019, in coincidenza con l'uscita di CP_2 dall'organo amministrativo.
Vi sono, pertanto, gravi elementi tra loro concordanti – invocabili dal curatore come rappresentante della massa creditoria, quindi terzo rispetto all'accordo simulatorio e legittimato alla prova con ogni mezzo – che lasciano presumere che, effettivamente, le somme pagate a EWO altro non fossero che i compensi di versati al soggetto interposto in forza di una simulazione CP_2 Contr di cui era necessariamente parte consapevole, dacché rappresentata da quello stesso che la aveva ideata. CP_2
Ciò conduce, però, a una conclusione opposta a quella ritenuta dall'attore: infatti tutta l'operazione, evidentemente unitaria e complessa, si è necessariamente realizzata attraverso la simulazione assoluta della rinuncia di al suo compenso, la fittizia interposizione del destinatario dei CP_2 pagamenti e la falsa rappresentazione della loro causale: condotta sicuramente
34 illecita e integrante una frode ai danni dello Stato, ma non ai danni della
Società, la quale, in assenza della simulazione, avrebbe ugualmente corrisposto all'amministratore i suoi compensi, a titolo di corrispettivo del servizio prestato.
Si potrebbe al più ipotizzare un danno corrispondente all'eventuale eccedenza (autonomamente calcolata dal CTU in € 13.862) dei pagamenti Contr effettuati, rispetto a quanto avrebbe pagato direttamente a e CP_2 come contributi previdenziali se non vi fosse stata rinuncia, ma non vi sono allegazioni di parte sul punto, né la domanda è formulata in questi termini: laddove l'attore non ha denunciato una erogazione di compensi superiore alla misura autorizzata o comunque spettante all'amministratore, bensì
l'erogazione di compensi ai quali avrebbe rinunciato, ma operando CP_2 una qui non condivisa scissione dei due momenti integranti la simulazione e assumendo come vera la rinuncia e simulata solo la controprestazione.
L'addebito sul punto, pertanto, risulta infondato.
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2.vii) Omessa consegna del programma PIATTAFORMA. In astratto, si tratterebbe di addebito a sé stante, fonte di autonomo danno, che però è stato sottolineato esplicitamente solo con la comparsa conclusionale, dagli atti precedenti potendo essere solo desunto dall'affermazione di insussistenza di un attivo fallimentare;
in ogni caso, l'attore non ha inserito il valore di questo programma tra quelli distratti, avendolo considerato fin dall'inizio inesistente, in disparte il fatto che il software risulterebbe invece presente nell'inventario dei beni di terzi rinvenuti presso CP_5
Pertanto, questa circostanza non può essere considerata come fonte di responsabilità da distrazione, potendo semmai il Curatore rivendicare il bene in quanto di proprietà della Società fallita.
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** Addebito 3): prosecuzione dell'attività in assenza di capitale. Contr Secondo l'attore, avrebbe visto eroso il suo capitale fin dalla fine del
2017, ma la perdita sarebbe stata occultata nei bilanci tramite:
a. iscrizione a capitale del conferimento effettuato da viceversa CP_5 Parte di valore nullo, e capitalizzazione dei costi per e Parte_9 che avrebbero dovuto essere immediatamente e integralmente
35 svalutati e che, al contrario, sono progressivamente aumentati negli anni in forza dei pagamenti effettuati per consulenze inesistenti;
b. registrazione di costi per “lavori interni” (€ 129.834 nel 2017, €
72.894,13 nel 2018);
c. omessa svalutazione di crediti inesigibili, rimasti appostati anche dopo il fallimento dei debitori o l'infruttuoso tentativo di recupero nei loro confronti, e non adeguatamente coperti dal Fondo di svalutazione;
d. rilevazione di rimanenze inesistenti, contabilizzate nel 2018 in €
327.700,75 per “Rimanenze servizi in corso su ordinazione” in assenza di qualsiasi specificazione di quali sarebbero stati questi servizi, in contrasto con il criterio di contabilizzazione sempre seguito
(ove i servizi eseguiti ma non fatturati erano sempre stati registrati come “fatture da emettere”), e rimaste appostate senza variazioni fino al fallimento;
e. rilevazione di ricavi per operazioni inesistenti, contabilizzati come
“fatture di emettere”,
✓ per € 627.205,63 (nel 2018), poi seguiti da fatture emesse per soli € 235.824,13, oltre ad altra fattura di € 144.000 respinta dal destinatario per inesistenza della controprestazione;
✓ e per € 14.526,65 (nel 2019), successivamente stornati, con errata contabilizzazione di una nota di credito, imputata al
2019 anziché, per competenza, al 2018.
Già detto dell'assenza di elementi probatori a sostegno dell'asserita impossibilità di accettare la sottoscrizione dell'aumento di capitale operato da tramite il conferimento della , si condividono sui punti CP_5 Parte_9 che precedono le valutazioni del CTU, secondo il quale:
a. le immobilizzazioni, inizialmente corrette in quanto corrispondenti a costi aventi utilità pluriennale, avrebbero dovuto essere poi svalutate in ragione del minor valore degli investimenti, in particolare nel 2017
(€ 258.302) e nel 2018 (€ 77.545), dacché la redditività dei costi sostenuti si era rivelata inferiore a quella prevista;
b. i costi per “lavori interni” (€ 202.728 datati in parte 31.12.2017 e in parte 31.12.2917), privi di elementi identificativi e di documenti giustificativi, avrebbero dovuto essere azzerati;
36 c. nel 2015 avrebbe dovuto essere incrementato (di 42 mila euro circa, differenza poi ridottasi a meno di 30 mila euro nel 2019) il Fondo di svalutazione crediti, nella considerazione di quelli verso clienti di cui risultava l'insolvenza (per attivazione di procedura concorsuale o per essere stati inclusi dalla stessa Società in un elenco interno di debitori “insolventi di fatto” o nei cui confronti si era registrato un
“recupero negativo”);
d. la voce Rimanenze risulta correttamente contabilizzata nel bilancio
2018, nella considerazione del rapporto pluriennale con il cliente
MA (doc. 65 OS) formalizzato in una scrittura del 9.1.2019 ma nella quale si dà atto del fatto che la commessa risaliva al settembre
2018;
e. la voce Ricavi avrebbe dovuto essere ridotta, nel 2018, dell'importo di
€ 117.606,50 portato da fatture da emettere nei confronti di MA e di poi in effetti non emesse o immediatamente seguite da CP_5 note di riaddebito, e dell'importo di € 144.002 portato da fattura Contr respinta dal cliente Jindal, senza ulteriori repliche di;
e, nel
2019, dell'ulteriore somma di € 51.102 rimasta appostata invariata per un triennio (2018-2020).
Operate le rettifiche, il dr. ha rilevato che il patrimonio netto di Per_3 Contr
risultava superiore al minimo di legge ancora al termine dell'esercizio
2018 (€ + 169.720), per diventare negativo (€ - 224.930), però, già al momento
(29.4.2019) in cui il bilancio è stato portato all'approvazione dell'assemblea.
Il collegio condivide l'assunto secondo cui in occasione della presentazione di quel bilancio il CdA avrebbe dovuto rilevare l'avvenuta perdita del capitale e adottare le misure conseguenti. Infatti:
a) gli amministratori sono tenuti a conoscere le condizioni patrimoniali della società non solo al momento in cui redigono il bilancio ma continuativamente;
Contr b) nella fattispecie, ha perduto il capitale non per un evento improvviso e imprevedibile, ma per la sua progressiva erosione protrattasi negli anni, pertanto, la soglia di attenzione degli amministratori doveva essere massima, essendo prevedibile che, proseguendo lungo la china, la Società avrebbe visto azzerato il capitale poco dopo l'inizio del 2019;
37 c) nel bilancio, in particolare nella nota integrativa, gli amministratori devono dare atto anche degli eventi significativi verificatisi successivamente alla chiusura dell'esercizio ma anteriormente alla sua presentazione all'assemblea.
Ne segue che il CdA avrebbe dovuto adottare una gestione meramente conservativa fin dall'approvazione del bilancio 2018 (29.4.2019), abbandonando la prospettiva di continuità.
Il CTU ha provveduto, secondo l'incarico, a determinare il patrimonio netto esistente alla data dell'1.5.2019, sulla base del bilancio approvato ma aggiornato con le perdite del primo quadrimestre 2019 e redatto secondo criteri liquidatori, quantificandolo nella misura di € -1.656.057, per poi confrontarlo con quello esistente al momento del fallimento (€ -2.546.996).
Detratti i normali costi di liquidazione (stimati in € 202.600), ne risulta un incremento del deficit patrimoniale, da considerare danno, pari a € 688.339,00
(2.546.996 – 1.656.057 – 202.600), arrotondabile a € 688.500,00.
Non risultando un conteggio analitico dell'incremento giornaliero o mensile del deficit, tra l'1.5.2019 e il 6.2.2020, lo si può imputare proporzionalmente
(essendo la presente, in ogni caso, una liquidazione equitativa) ai due CdA che si sono susseguiti nel periodo, e pertanto:
✓ al CdA composto da e AR per € CP_2 Pt_7 Pt_8 CP_3
191.250,
✓ al CdA composto da AR, LI per € 497.250. Pt_8
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*** Il danno. Riepilogando, i danni che si ritengono qui provocati alla Società da atti di mala gestio sono:
I) € 450.954,00 (sopra, punto 2.iii), rappresentato dal credito ormai non più recuperabile residuato dal finanziamento a di CP_5 originari € 712.171, imputabile al CdA composto da CP_2 Pt_7
e AR;
Pt_8 CP_3
II) € 18.000,00 (sopra, punto 2.iv), per pagamenti ingiustificati a , Pt_18 imputabile al CdA composto da AR e CP_2 Pt_7 Pt_8
CP_3
III) € 32.375,00 (sopra, punto 2.v-I), per pagamenti ingiustificati a imputabile al CdA composto da e CP_21 CP_2 Pt_7 CP_3
AR;
38 IV) € 108.708,00 (sopra, punto 2.v-II.b), per pagamenti ingiustificati a imputabile: CP_21
a. per € 36.708,00 al CdA composto da CP_2 Pt_7 Pt_8
e AR, CP_3
b. per € 72.000,00 al CdA composto da AR e LI, Pt_8
V) € 688.500,00 (punto 3) per la prosecuzione dell'attività, di cui:
a. € 191.250,00 imputabili al CdA composto da CP_2 Pt_7
e AR, Pt_8 CP_3
b. € 497.250,00 imputabili al CdA composto da AR e Pt_8
LI.
Sono cumulabili le voci di danno sub I), II), III) e V), poiché le prime tre riguardano le gestioni fino al 2018 compreso, l'ultima le gestioni maggio 2019
- febbraio 2020; non sono invece cumulabili le voci sub IV) e V), perché questi ultimi pagamenti distrattivi sono stati effettuati nel periodo successivo alla perdita del capitale e, quindi, sono già compresi nel conteggio dell'incremento del deficit.
È però necessario tenere da conto le vicende che sono occorse durante il Contr processo. La domanda iniziale di era di risarcimento di un danno complessivo di € 5.000.000, chiesto ai convenuti in via solidale ma variamente imputato in ragione delle diverse fattispecie per le quali essi erano stati chiamati in giudizio, pur senza distinzione di quote di responsabilità all'interno delle singole vicende. Contr È poi avvenuto che ha stipulato accordi transattivi con i sindaci
OS e a ciascuno dei quali aveva addebitato la Pt_4 Pt_3 responsabilità per l'intero ammontare dei danni (€ 900.000 per atti distrattivi,
€ 4.100.000 per prosecuzione dell'attività dopo la perdita del capitale, quest'ultimo importo già in sé inglobante ulteriori uscite distrattive).
La transazione parziale, escludendo dal vincolo di solidarietà la quota di responsabilità ascrivibile al transigente, comporta la riduzione del risarcimento residuo in misura pari alla sua quota ideale - oppure in misura pari alla somma pagata, ove questa sia superiore alla quota ideale stessa, onde evitare che il danneggiato riceva un ristoro superiore al danno patito.
Nell'ipotesi in cui la transazione vada a definire una molteplicità di domande risarcitorie avanzate per una pluralità di fatti dannosi, in assenza di una diversa specificazione deve intendersi che l'importo pagato sia stato imputato dalle parti proporzionalmente a ciascuno di essi, talché il confronto
39 tra la quota ideale e la somma versata dev'essere operato fattispecie per fattispecie, non potendo il giudice operare una differente imputazione da quella voluta dalle parti.
A questo fine, è utile preliminarmente quantificare l'ammontare complessivo dei danni chiesti dall'attore in relazione a fattispecie che qui non sono state ritenute illecite o pregiudizievoli, rispetto alle quali, pertanto, una solidarietà tra i convenuti non è nemmeno configurabile, per distinguerlo dall'insieme delle vicende in relazione alle quali è stato sopra ritenuto sussistente un obbligo risarcitorio: distinzione utile al fine di escludere dal calcolo della quota ideale per ciascuna fattispecie le somme che le parti hanno imputato a quelle qui reputate lecite e perciò sottratte a ogni ragionamento sulla solidarietà.
Per la precisione, appartengono al primo gruppo gli addebiti:
i. pagamenti esecutivi dell'Accordo Quadro (€ 131.414),
ii. pagamenti a (€ 46.549), CP_22 Pt_19
iii. pagamenti a per lo sviluppo della (€ 77.000), CP_5 Parte_9 iv. pagamenti a (€ 621.000), Controparte_23 per un totale di € 875.963, pari al 17% del domandato;
mentre appartengono al secondo gruppo gli addebiti:
v. finanziamenti ingiustificati a (€ 580.959, importo compreso CP_5 però nel calcolo incrementale del deficit;
riconosciuto qui il danno nel limite inferiore di € 450.954 e scorporato dall'incremento negativo del
PN, in quanto verificatosi anteriormente alla perdita del capitale), vi. finanziamenti ingiustificati a (€ 18.000), Pt_18 vii. finanziamenti ingiustificati a € 32.375), CP_21 viii. prosecuzione dell'attività in assenza di capitale (€ 4.100.000, comprensivo però dei 18.000 pagati a e del finanziamento a Pt_18
con danno qui riconosciuto di € 688.500, al netto di quei CP_5 pagamenti indebiti, e ripartito in diversa misura tra due diversi CdA), per un totale di € 4.150.375, pari all'83% del domandato.
Nel prosieguo, la quota ideale è stata perciò determinata:
i. in relazione ai soli addebiti qui riconosciuti fondati, scorporando da ogni somma transatta il 17% da riferire ad addebiti ritenuti infondati, e distribuendo il restante 83% dell'importo pagato tra le fattispecie illecite, in proporzione al danno che è stato qui riconosciuto;
40 ii. dividendo il risultato così ottenuto per il numero di convenuti ai quali quel singolo danno è stato imputato dall'attore.
Un calcolo particolare è stato effettuato per quantificare la quota individuale relativa alla prosecuzione dell'attività in assenza di capitale:
l'addebito, infatti, è stato mosso nei confronti di tutti i convenuti fuorché di ma: CP_5
- a tutti è stato imputato l'intero danno di € 4.100.000 tranne che a al quale l'attore ha inizialmente chiesto, per questa voce, la minor CP_24 somma di € 984.000;
- a non è stato chiesto alcun risarcimento per la prosecuzione CP_5 dell'attività, tuttavia, le sono state imputate voci di danno che, per gli altri convenuti, erano comprese nel danno da incremento del deficit, consistenti in porzioni dei pagamenti operati in suo favore in esecuzione Parte dell'Accordo Quadro e per la piattaforma e i finanziamenti (per un totale di € 808.763,55); si è perciò ritenuto di:
o conteggiare separatamente queste voci di danno - anzi, la sola ritenuta fondata, quella relativa ai finanziamenti ingiustificati pari a € 580.959 - imputandola pro quota a tutti i 15 convenuti;
o quantificare il danno incrementale, per entrambi i CdA che lo hanno provocato, al netto dell'importo di cui sopra, suddividendolo tra i restanti 14 convenuti esclusa fino a CP_5 concorrenza della somma richiesta a LI (per la parte eccedente i 580.959 già conteggiati, dunque per € 403.041).
Nel nostro caso, OS ha pagato € 320.000, € 120.000 e Pt_3 Pt_4
€ 10.000; il che significa che:
- la somma versata da OS è imputata per € 54.400 alle fattispecie qui ritenute lecite e, perciò, esclusa dal calcolo, mentre il restante importo di € 265.600 è attribuita alle singole vicende illecite secondo la proporzione (x : 265.600 = danno della singola voce : insieme dei danni accertati);
- la somma versata da è imputata per € 20.400 alle fattispecie qui Pt_3 ritenute lecite e, perciò, esclusa dal calcolo, mentre il restante importo di € 99.600 è attribuito proporzionalmente tra le vicende illecite;
- la somma versata da OS è imputata per € 1.700 alle fattispecie qui ritenute lecite e, perciò, esclusa dal calcolo, mentre il restante importo di € 8.300 è attribuito proporzionalmente tra le vicende illecite.
41 Lo sviluppo dei conteggi sopra spiegati è riportato nello schema che segue.
Danno Quota individuale Pagamenti di Danno residuo riconosciuto ideale (danno OS / TE / riconosciuto, tolte accertato diviso da le quote ideali o Pt_4 n. convenuti) detrarre le somme superiori
Finanziamenti a Terra 580.959
580.959 -
9 convenuti
116.911 OS 116.911 -
43.842
64.551 - Pt_3
3.653
64.551 Pt_4 64.551 334.946 Pt_ Pagamenti a 18.000
18.000 –
8 convenuti
3.622
3.622 –
1.358
2.250 –
113
2.250
2.250
9.878
Pagamenti a 32.375
32.375 – CP_21 7 convenuti
6.515
6.515 –
2.443
4.625 –
204
4.625
4.625 16.610
Danno incrementale 191.250
191.250 –
– –
38.487
38.487 – CP_25 Pt_7 Pt_
– - AR
14.432
23.906 – CP_3
1.203
23.906
23.906 104.951
Danno incrementale 497.250
497.250 – Pt_ CdA – AR -
100.065 100.065 –
LI
37.524
82.875 –
3.127 82.875
82.875 231.435
In sede di prima spedizione a sentenza, inoltre, l'attore ha dichiarato di contenere la sua domanda nel limite di € 1.600.000, e questo non solo nella considerazione delle transazioni stipulate ma, anche, per la ritenuta
“incapienza patrimoniale dei convenuti, emersa dalle indagini catastali e ipocatastali”; il che significa che, oltre alla riduzione complessiva di € 373.458 sopra detta, l'attore ha rinunciato alla domanda per ulteriori € 3.026.542.
Questo importo è comprensivo sia dei risarcimenti per atti distrattivi che di quello per la prosecuzione dell'attività dopo la perdita del capitale, dal momento che l'attore non ha rinunciato ad alcuna delle domande – e dev'essere detratto nella proporzione (1.600.000 : 5.000.000 = x : ciascuna voce di danno al netto delle quote dei Sindaci ormai escluse) corrispondente alla riduzione spontanea.
42 Il calcolo è esposto nello schema che segue.
Danno residuo dopo Porzione della riduzione Danno residuo da detrazione quote spontanea risarcire
Sindaci
Finanziamenti a Terra 334.946 107.183 227.763 Pt_ Pagamenti a 9.878 3.161 6.717
Pagamenti a 16.610 5.315 11.295 CP_21 Danno incrementale 104.951 33.584 71.367
CdA – –
CP_2 Pt_7 Pt_
– - AR CP_3 Incremento PN CdA 231.435 74.059 157.376 Pt_
– Parte_20
Contr Spedita la causa a sentenza, ha reso noto di essere addivenuta ad accordo transattivo pro quota anche con ricevendo da questi la CP_2 somma di € 350.000 - donde la nuova riduzione del risarcimento, chiesto infine dall'attore nella misura di € 1.250.000.
Anche in questo caso, l'importo transatto può essere considerato solo per quell'83% corrispondente alle fattispecie illecite (€ 290.500) ma è comunque superiore alla quota individuale ideale residuata all'esito della riduzione spontanea della domanda (essa infatti, pari a quella dei Sindaci, si attestava su valore inferiore già se calcolata sulla domanda iniziale) e deve, perciò, essere imputato alle fattispecie illecite e dannose secondo la proporzione
[290.500 : 697.820 (ammontare complessivo dei danni arrecati dalle fattispecie illecite all'esito delle precedenti transazioni e riduzioni) = x : ciascuna voce di danno], con il seguente risultato:
Danno dopo Detrazione transazione Danno residuo da transazione Sindaci e risarcire CP_2
riduzione volontaria
Finanziamenti a Terra 227.763 94.817 132.946 Pt_ Pagamenti a 6.717 2.797 3.920
Pagamenti a 11.295 4.701 6.594 CP_21 Danno incrementale 71.367 29.711 41.656
CdA – – CP_2 Pt_7 Pt_
– - AR CP_3 Danno incrementale 157.376 65.516 91.860 Pt_ CdA – AR -
LI
Con particolare riferimento alle quattro vicende (finanziamento ingiustificato a pagamenti a;
pagamenti a CP_5 Pt_18 CP_21 prosecuzione dell'attività) per le quali è stato riconosciuto il diritto a risarcimenti, la riduzione di tutti gli addebiti determina che:
43 - la domanda relativa al finanziamento a può essere accolta nel CP_5 limite dell'importo di € 132.946;
- la domanda relativa ai pagamenti a può essere accolta nel limite Pt_18 dell'importo di € 3.920;
- la domanda relativa ai pagamenti a può essere accolta nel CP_21 limite dell'importo di € 6.594;
- la domanda relativa alla prosecuzione dell'attività può essere accolta nel limite dell'importo di € 41.656 nei confronti del CdA composto da (Duranti)
e AR, e di € 91.860 nei confronti del CdA composto da Pt_7 Pt_8 CP_3
AR e LI. Pt_8
#Indice
* È ancora da dire che i convenuti AR e LI sottolineano la CP_3 Contr loro estraneità di fatto all'amministrazione di , avendo essi deleghe – derivate dalle loro competenze – rispettivamente in materia di gestione della
Logistica (IC), giuridica (l'avv. AR) e di organizzazione delle attività (il dr. LI), ma totalmente estranei ai settori amministrativo, finanziario e contabile;
talché, investendo gli addebiti proprio questi ultimi, essi dovrebbero essere considerati amministratori non operativi, con la conseguenza che la loro responsabilità sussisterebbe solo se, in forza del principio dell'agire informati, risultassero elementi anomali e indizi di irregolarità che facessero scattare il loro obbligo di approfondire, chiedere chiarimenti, eventualmente opporsi a determinate scelte.
Ritiene il collegio:
- non compiutamente dimostrata la loro esclusione dalle scelte operative, con le prove per testi chieste dai convenuti non conferenti (cap.
1-6 IC, con i quali si vorrebbe chiedere conferma del fatto che lui aveva una limitata soglia entro cui poteva disporre pagamenti in autonomia, o che utilizzava un programma gestionale nel quale erano riportati pochi dati relativi ai fornitori;
cap.
1-5 AR, inerenti a sue richieste di prendere visione di verbali di riunioni alle quali non aveva presenziato: il che non implica che essi fossero esclusi dalle decisioni sulle operazioni da compiere), inammissibili perché valutative (cap. 7 IC, relativo a una asserita difficoltà a trovare fornitori per Contr
), o generiche (cap. 8 secondo cui lui stesso avrebbe ricevuto CP_3 direttive dalla cap. 6 AR, secondo cui egli si sarebbe opposto “a Pt_8
44 Contr decisioni del CdA di assunte senza aver avuto le specifiche relazioni tecniche);
- quanto ai pagamenti a e a che fossero comunque Pt_18 CP_21 presenti anomalie di immediata evidenza, date dalla assenza di contratti di consulenza e dalla duplicazione dei soggetti che avrebbero partecipato allo Parte sviluppo di
- quanto alla prosecuzione dell'attività, che debba affermarsi la pari responsabilità degli amministratori in ordine alla conoscenza del presupposto
(la perdita del capitale), atteso che il bilancio è atto collettivo del quale tutti gli amministratori rispondono. Contr Per ciò che riguarda LI, egli era in realtà l'unico AD di nell'ultimo
CdA e, benché non abbia contribuito alla approvazione del bilancio 2018 e potesse fare un ragionevole affidamento sulla sua regolarità, si deve ritenere che, al momento del suo ingresso nel CdA, egli fosse a esatta conoscenza della situazione patrimoniale e finanziaria di BMC determinatasi nel corso del 2019
(in particolare, del fatto che la Società era stata attinta fin dal mese di gennaio da decreti ingiuntivi e procedure esecutive, di cui dà atto il Tribunale che ha dichiarato il fallimento: doc. 139), poiché già due mesi prima della sua nomina, e cioè nel maggio 2019, aveva ricevuto l'incarico di individuare proposte di sviluppo della Società, per avanzare le quali non poteva che avere il quadro esatto della sua situazione patrimoniale e finanziaria.
Si ritiene pertanto di attribuire, con rilievo esclusivamente interno tra i condebitori, paritetiche percentuali di partecipazione tra tutti i consiglieri.
Le domande sono accolte nei limiti indicati, con l'aggiunta della rivalutazione monetaria decorrente:
- dal 31.12.2018 per i pagamenti a , CP_5
- dal 5.7.2018 per il pagamento a , Pt_18
- dal 31.12.2017 per i pagamenti a CP_21
- dall'11.7.2019 per la prosecuzione dell'attività posta in essere da Pt_7
e AR, Pt_8
- dalla dichiarazione di fallimento per la prosecuzione dell'attività posta in essere da AR e LI. Pt_8
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* Alla soccombenza segue l'addebito delle spese di lite liquidate in applicazione del DM 55/2014 modificato con DM 147/2022, scaglione di valore commisurato al decisum (fino a € 1.000.000), parametri medi.
45 L'attore ha chiesto l'aumento del compenso per la presenza di più controparti, ma occorre considerare che:
a) lo stesso attore ha considerato, come “controparti”, i tre centri di interessi degli amministratori, dei sindaci e dei periti, e la pronuncia non può andare oltre la domanda;
b) dei tre centri di interesse, poi, uno (i sindaci) è uscito dal processo in forza di transazione, e un altro (i periti) ha visto respinta la domanda nei suoi confronti;
pertanto, non si procede ad aumento, non potendosi mettere a carico dei Contr convenuti soccombenti anche le spese legali sostenute da per agire contro soggetti (i transigenti) che hanno già definito la loro posizione, comprensiva delle spese di lite, o contro soggetti mandati assolti da ogni addebito.
*
Relativamente al rapporto tra e i Sindaci OS e CP_2 Pt_3 Pt_4 la domanda di rimborso può essere accolta solo previa compensazione per metà: invero, come detto, all'udienza del 28/5/2025 i Sindaci avrebbero potuto accettare la rinuncia formalizzata da senza aderire alla CP_2 proposta di compensazione delle spese, cosa che avrebbe consentito di addivenire in quella sede all'estinzione di ogni pendenza tra loro e CP_2 pur con salvezza del loro diritto alla rifusione delle spese ex art. 306 CPC;
ciò avrebbe evitato l'ultima attività difensiva di questa seconda spedizione a sentenza, i cui costi sono perciò da considerare superflui e non rimborsabili ai sensi dell'art. 92 CPC.
I Sindaci chiedono che la stessa condanna sia estesa alla compagnia
, ma questa domanda non può essere accolta: a ben vedere, la CP_6 compagnia si era limitata a chiedere la determinazione delle rispettive quote di responsabilità, invocando un suo diritto di regresso nei soli confronti di altri assicuratori che avessero coperto lo stesso evento con polizze a primo rischio – benché con formulazione oscura: “nella denegata e non creduta ipotesi di condanna anche parziale convenuto chiamante in causa previa CP_2 valutazione circa l'operatività delle polizze nn. 1918264 e F1800005953, ripartire in quote di responsabilità tra i soggetti convenuti e/o terzi chiamati e/o eventuali altri, e dichiarare l'obbligo di manleva di Controparte_6
[...
con riferimento al rischio assunto con i certificati n. 1918264 e n.
F1800005953 a secondo rischio rispetto ad eventuali altre polizze a copertura
46 del medesimo rischio o in subordine ex art. 1910 c.c. - espressamente dichiarato il diritto di regresso di con riferimento al rischio Controparte_6 assunto con i certificati n. 1918264 e n. F1800005953 eventualmente escussi nei confronti dei detti assicuratori”.
In base al principio di causalità, dunque, reputa questo collegio che i sindaci abbiano diritto al rimborso, in ragione della metà, dei compensi professionali liquidati in base al DM 55/2014 modificato con DM 147/2022, scaglione di valore compreso tra 4 e 8 milioni di euro, fase decisoria, parametri minimi.
Le spese per e sono maggiorate ai sensi dell'art. 4 DM Pt_3 Pt_4
55/2014 in ragione della difesa congiunta ma indifferenziata, sommando ex comma 2 al compenso base spettante per il primo soggetto (€ 8.800) il 30% del compenso base a sua volta ridotto ex comma 4 del 30% (€ 1.847), per un totale di € 10.650 da compensare al 50%.
Sul punto non si ravvisa un diritto di garanzia di nei confronti CP_2 della sua compagnia di assicurazioni: non si tratta, infatti, di coprire un risarcimento rientrante nell'oggetto della polizza, né costi necessari per la difesa contro chi si è preteso danneggiato, ma di costi derivanti da una domanda che ha ritenuto - senza che ve ne fosse alcuna necessità - di CP_2 avanzare e coltivare nei confronti di terzi.
*
Sono respinte le domande
contro
AC, ZI, CP_26 [...]
con addebito delle spese di lite (escluso rimasto CP_11 CP_4 CP_4 contumace) liquidate in applicazione del DM 55/2014 modificato con DM
147/2022, scaglione di valore commisurato al domandato (superiore a €
4.000.000 per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, con parametri minimi per la prossimità della somma chiesta alla base inferiore dello scaglione;
scaglione compreso tra 1 e 2 milioni per la fase decisoria, con parametri medi); nei confronti delle DI CI si applicano i parametri minimi, posto che per
ZI la difesa non si è differenziata da quella individuale e per le figlie è stata di ridotto impegno per la dichiarata non conoscenza dei fatti da parte delle rappresentate.
*
Resta da dare disciplina alle spese di lite sostenute da per CP_27 la quale è necessario verificare se la chiamata in causa sia stata palesemente inammissibile o infondata, nel qual caso l'obbligo di rifusione farà carico a
[...]
[...] [...]
, oppure non manifestamente tale, nel qual caso l'obbligo graverà CP_28 sull'attore, rientrando la chiamata in giudizio dell'assicuratore nelle prevedibili attività difensive del convenuto.
Il collegio reputa palesemente infondata la domanda di garanzia: l'art.
5-F delle CGA chiarisce che sono escluse dalla garanzia le “perdite patrimoniali … derivanti … dall'attività peritale e di stima”, proprio quelle per le quali era stato citato in giudizio, pertanto le spese di difesa del terzo Parte_2 devono essere sopportate dal convenuto che lo ha chiamato in causa;
si ritiene di liquidarle secondo i parametri minimi, in quanto la difesa si è prevalentemente concentrata sul solo rapporto assicurativo.
*
Le spese della CTU restano a carico solidale di tutti i soccombenti, in quanto il suo risultato ha in parte suffragato la domanda attorea e, in parte altrettanto importante, le difese dei convenuti.
#Indice
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, Sezione imprese, così provvede in via definitiva:
1. dichiara estinto il rapporto processuale tra e CP_1 CP_2
, a spese compensate;
Parte_14
2. condanna LO AR e in solido tra Parte_7 Controparte_3 loro, a pagare al la somma di € 132.946,00 a titolo di Parte_11 CP_1 risarcimento dei danni per la fattispecie di cui al punto 2.iii della motivazione, oltre rivalutazione monetaria come da motivazione;
3. condanna LO AR e Parte_7 Parte_8 CP_3
in solido tra loro, a pagare al la somma di €
[...] Parte_11
3.920,00 a titolo di risarcimento dei danni per la fattispecie di cui al punto
2.iv della motivazione, oltre rivalutazione monetaria come da motivazione;
4. condanna e in solido tra loro, a pagare al Parte_7 Parte_8
la somma di € 6.594,00 a titolo di risarcimento dei Parte_11 danni per la fattispecie di cui al punto 2.v della motivazione, oltre rivalutazione monetaria come da motivazione;
5. condanna e LO Parte_7 Parte_8 Controparte_3
AR, in solido tra loro, a pagare al la somma di € Parte_11
41.656,00 a titolo di risarcimento dei danni per la fattispecie di cui al punto 3 della motivazione, oltre rivalutazione monetaria come da motivazione;
48 6. condanna LO AR e EL LI, in solido tra Parte_8 loro, a pagare al la somma di € 91.860,00 a titolo di Parte_11 risarcimento dei danni per la fattispecie di cui al punto 3 della motivazione, oltre rivalutazione monetaria come da motivazione;
7. rigetta le domande nei confronti di SA ZI, e Parte_5
quali eredi di nonché nei confronti di Parte_6 Persona_1
SA ZI in proprio, di , Massimo AC e Parte_2
e dichiara assorbita la domanda di garanzia svolta da Controparte_4
nei confronti di;
Parte_2 Controparte_9
8. dichiara estinto il rapporto processuale tra e e CP_2 Pt_3 Pt_4
OS e, compensate per metà le spese della fase decisionale,condanna a rifondere ad e OS la parte non compensata, CP_2 Pt_3 Pt_4 liquidata in € 4.400,00 in favore di CA OS e in € 5.325,00 in favore di e oltre rimborso spese generali Parte_3 Parte_4
e accessori di legge;
9. condanna LO AR, Parte_7 Parte_8 CP_3
e EL LI, in solido tra loro, a rifondere a le spese
[...] CP_1 del giudizio liquidate in 22.457,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali e accessori di legge;
10. condanna a rifondere le spese del giudizio: CP_1
- a SA ZI, e Massimo AC, liquidate per Parte_2 ciascuno in € 33.684,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali e accessori di legge;
- a ed SA ZI quali eredi di Parte_5 Parte_6
liquidate in € 28.476,00 complessivi per compensi Persona_1 professionali, oltre rimborso spese generali e accessori di legge;
11. condanna a rifondere le spese ad Parte_2 Controparte_9
liquidate in € 32.100,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese
[...] generali e accessori di legge;
12. pone le spese della CTU a definitivo carico solidale di CP_1 Pt_7
AR, e LI. Pt_8 CP_3
Firenze, 17 ottobre 2025
Il giudice estensore La presidente dr. Niccolò Calvani dr.ssa Silvia Governatori
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