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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 31/03/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Manuela Saracino - Presidente
Dott.ssa Maria Giovanna Deceglie - Consigliere
Dott. Nicola Morgese - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 286 del 2023
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
E , rappresentati e difesi dagli Avv.ti
[...] Parte_4
Nicola Quinto e Marica De Pinto
APPELLANTI
E
ONroparte_1
, in persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa dall'Avv.
[...]
Anna Faretra,
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 25.10.2021 ed iscritto al
R.G. n. 10770/2021, , Parte_5 Parte_1 Parte_3
, e convenivano in giudizio l'
[...] Parte_2 Parte_4 CP_1
al fine di ottenere dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari una
[...]
1 pronuncia di accoglimento delle seguenti conclusioni: «- in via principale, accertare e dichiarare il diritto soggettivo degli odierni ricorrenti ad essere assunti, a tempo indeterminato, nel profilo di Operatore Tecnico – Autista di Ambulanza, cat. Bs, presso l' - per l'effetto, condannare ONroparte_1
l'Amministrazione resistente a corrispondere, a ciascuno dei ricorrenti, a titolo di responsabilità da inadempimento contrattuale o, in alternativa, a titolo di responsabilità aquiliana, la somma di € 35.846,75 o la maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari».
2. In particolare, i ricorrenti deducevano: - di essere stati dichiarati idonei in seguito alla partecipazione al concorso indetto dall'
[...] per l'assunzione di n. 7 Unità nel profilo di Parte_6
Operatore Tecnico Specializzato/Autista di ambulanza cat. “Bs”, giusta delibera n.1457 del 05.10.2005, che si concluse con la graduatoria approvata con deliberazione n. 536 del 20.05.2013; - che, con nota prot. n.153003/2 del
11.06.2019, l' aveva chiesto al l'autorizzazione CP_1 Parte_6 all'utilizzazione della citata graduatoria, in virtù di quanto statuito dall'Accordo tra le Aziende del SSNN della Puglia (all. n.3), per l'assunzione di n. 37 unità nel profilo di Operatori TE – Autisti di Ambulanza, non disponendo di graduatorie concorsuali in corso di validità dalle quali poter ON attingere;
- che l' in seguito alla rimodulazione del Piano Triennale del
Fabbisogno del Personale del 05.07.2019, da cui erano emersi diversi posti vacanti di operatori tecnici-autisti di ambulanza cat. Bs, aveva indetto una procedura concorsuale, alla quale avevano partecipato;
- di aver conseguito l'idoneità con la qualifica di autisti di ambulanza, come da graduatoria approvata con delibera del Direttore Generale n.1857 del 27.09.2019, che aveva disposto di procedere ad «assumere le n. 37 unità a partire dal candidato collocato al 21° posto e nell'ordine della stessa» e che, nel caso di rinunce, si sarebbe continuato «con lo scorrimento della graduatoria fino alla concorrenza delle unità richieste senza l'adozione di ulteriore provvedimento»; - di non comparire tra le prime 37 posizioni, ma di aver confidato nel successivo e sollecito reclutamento all'esito degli ulteriori scorrimenti disposti dall'
[...]
ON ; - che l' contravvenendo a quanto espressamente previsto nella CP_1
2 delibera di approvazione della graduatoria, non aveva provveduto ad assumere ulteriori candidati in sostituzione dei rinunciatari, così di fatto pregiudicando la loro posizione;
- che la citata graduatoria era stata poi utilizzata dall' con delibera generale n. ONroparte_2
719/2020 per l'assunzione a tempo indeterminato di n.2 unità di Operatore
Tecnico Specializzato – Autista di Ambulanza cat. Bs.; - che la mancata assunzione di tutti gli idonei della graduatoria del 2019 non avrebbe potuto essere impedita dalla presunta perdita di efficacia della stessa, in virtù di quanto previsto dall'art. 1 comma 147 lett. c) della legge n.160 del 27 dicembre 2019, che autorizzava l'utilizzazione delle graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 entro tre anni dalla loro approvazione, come dimostrato dalla delibera n. 672 del 21.04.2021 con cui era stata approvata la ON nomina di operatori tecnici -autisti di ambulanza, in seguito a nota dell' .
19184 del 10.02.2021 con la quale era stato richiesto a tutti i Direttori
Generali delle Aziende e degli Enti del di concedere la CP_3 disponibilità di eventuali graduatorie ancora valide;
- di aver sottoscritto formale richiesta di scorrimento di graduatoria, inviata il 26.07.2021, non ottenendo alcun riscontro, così come accaduto in seguito alla richiesta di accesso agli atti finalizzata ad ottenere una copia di ulteriori determine richiamate nella documentazione in loro possesso per ricostruire il quadro giuridico e fattuale di riferimento.
3. Si costituiva in giudizio l' che, eccepita l'incompetenza per CP_1 materia del giudice adito e contestato quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto del ricorso.
4. Con sentenza n. 2738/2022 del 17.10.2022, il Tribunale di Bari in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa l'eccezione preliminare di incompetenza per materia, ha così definito la controversia: «- rigetta le domande;
- condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese processuali sostenute da CP_1
[...
liquidate in complessivi € 3.513,00, oltre ad accessori come per legge».
5. Avverso la decisione hanno interposto appello , Parte_1
, e , con ricorso Parte_2 Parte_3 Parte_4 depositato in data 29.03.2023, chiedendone l'integrale riforma.
3 6. Con memoria del 05.01.2024 si è costituita in giudizio l' che, CP_1 contestati recisamente i motivi di gravame, ne chiedeva il rigetto con conferma della gravata sentenza.
7. All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata decisa mediante lettura e pubblicazione del dispositivo in calce trascritto.
- - - - - - - - - - - - -
I. Sulla sentenza di primo grado.
I.a. Il Tribunale di Bari ha rigetto il ricorso proposto dagli odierni appellanti sulla scorta dei seguenti punti motivazionali:
- ha riconosciuto il conseguimento dell'idoneità da parte dei ricorrenti per l'assunzione con qualifica di autisti di ambulanza ai sensi dell'art. 1, comma
362, L. 145/2018: norma che aveva esteso la validità temporale delle graduatorie approvate dal 01.01.2010 al 31.12.2013 fino al 30.09.2019, subordinatamente alla frequenza obbligatoria di corsi formativi e al superamento di un esame-colloquio;
- ricostruita la vicenda sul piano fattuale e premesso che, con Delibera n.
1857 del 27.09.2019, l aveva disposto l'assunzione di 37 unità, a CP_1 partire dal candidato collocato al 21° posto, prevedendo lo scorrimento della graduatoria in caso di rinunce fino alla concorrenza delle unità richieste, ha rilevato che i ricorrenti risultavano collocati in una posizione della graduatoria degli idonei non utile ai fini dell'assunzione;
- ha premesso che lo scorrimento della graduatoria nel pubblico impiego privatizzato presuppone l'esistenza di posti vacanti disponibili in riferimento alla specifica posizione lavorativa alla quale si riferisce la procedura concorsuale già espletata nonché l'avvenuta manifestazione della scelta dell'amministrazione di utilizzare le graduatorie degli idonei "per scorrimento", trattandosi dell'esercizio di una discrezionalità della PA – non costituendo lo scorrimento un diritto soggettivo in capo ai dipendenti;
- ha, dunque, osservato che l'art. 1, comma 147, lettera b, della L.
160/2019, invocata dai ricorrenti a fondamento della propria pretesa, dispone l'utilizzazione delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 fino al
30.09.2020, con conseguente l'impossibilità di ritenere ancora utilizzabile, alla
4 data del preteso scorrimento, la graduatoria approvata con Delibera n. 536 del
20.05.2013;
- ha evidenziato che la Delibera n. 1857 del 27.09.2019 non costituisce provvedimento di approvazione di una nuova graduatoria, bensì mero atto di utilizzo della graduatoria precedentemente approvata nel 2013, con validazione della perdurante idoneità dei candidati confermata mediante i colloqui espletati ai sensi della L. 145/2018.
- ha aggiunto che, ad ogni modo, lo scorrimento è subordinato alla permanenza, al momento dell'adozione del provvedimento di nomina, dell'assetto organizzativo degli uffici in forza del quale la delibera di scorrimento era stata emessa, condizione da escludersi qualora sopravvengano circostanze preclusive di natura normativa, organizzativa o finanziaria;
- ha, infine, rilevato l'erroneità della prospettazione attorea, considerato che l'assunzione da parte dell' mediante ONroparte_2 utilizzo della medesima graduatoria, era stata disposta il 25.09.2020, quindi in epoca anteriore al termine del 30.09.202.
In ragione di tanto, ha rigettato il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
- - - - - - - - - - - - - -
II. Sul ricorso in appello.
II.
1.a. Con il primo motivo di gravame, gli appellanti lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 commi 147 lett. b) e c) della legge n.160 del 27 dicembre 2019 nonché il travisamento dei fatti che avrebbero condotto ad una pronuncia ultra petitum da parte del Giudice di primo grado.
Sostengono, invero, che la Delibera dell n.1857 del 27.09.2019, CP_1 emessa a seguito dell'espletamento di una prova concorsuale, debba qualificarsi come approvazione di una nuova e autonoma graduatoria di merito, distinta rispetto a quella precedentemente approvata con Delibera n.
536 del 20.05.2013 e successiva ad una nuova valutazione in ordine alla perdurante idoneità dei candidati;
tanto sarebbe dimostrato dalla presenza di un nuovo ordine di posizioni nella graduatoria del 2019, a conferma del fatto
5 che l' non si fosse limitata ad assumere n. 37 unità ONroparte_1 lavorative.
Deducono ancora che il Tribunale si sarebbe pronunciato sul punto ultra petitum, asserendo di non aver mai sollevato alcuna doglianza sul punto, avendo la controparte riconosciuto che mediante la delibera del Direttore
Generale del era stata approvata la graduatoria di Autisti di Parte_6
Ambulanza in data 27.09.2019.
Gli appellanti contestano l'inquadramento giuridico operato dal giudice di prime cure, sostenendo che questi abbia erroneamente applicato l'art. 1, comma 147, lettera b) della Legge 160/2019, mentre il caso in esame dovrebbe essere ricondotto alla lettera c) della medesima disposizione normativa. Tale diversa qualificazione comporterebbe conseguenze rilevanti sul piano della utilizzabilità temporale della graduatoria, poiché in base alla lettera c), la graduatoria approvata con delibera n.1857 del 27.09.2019 sarebbe rimasta valida ed efficace sino al 2022, ossia entro il termine di tre anni dalla sua approvazione.
Questa diversa prospettiva interpretativa risulterebbe decisiva per la fondatezza della pretesa azionata, in quanto la diffida proposta dagli appellanti sarebbe stata avanzata in un periodo in cui la graduatoria era ancora pienamente efficace e utilizzabile dall'amministrazione per ulteriori assunzioni mediante scorrimento.
II.
1.b. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti lamentano la violazione e falsa applicazione del principio di trasparenza e di buon andamento ed imparzialità da parte della nonché dell'art. 421 c.p.c. da CP_1 parte del G.L. di prime cure.
La critica degli appellanti si articola su diversi profili argomentativi. In primis, essi contestano la qualificazione giuridica dell'approvazione della graduatoria operata dal giudice di prime cure. Secondo la loro prospettazione, suffragata da pronunce della Corte di Cassazione, l'approvazione della graduatoria costituirebbe il provvedimento terminale del procedimento concorsuale e un atto negoziale di individuazione del contraente, dal quale discenderebbe il diritto all'assunzione in funzione dei posti messi a concorso.
6 Gli appellanti censurano la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice avrebbe giustificato la mancata assunzione da parte dell' facendo riferimento a circostanze preclusive di natura normativa, CP_1 organizzativa o finanziaria, ovvero a modifiche normative intervenute medio tempore, senza che l' abbia fornito alcuna prova concreta ONroparte_1 dell'esistenza di tali impedimenti.
Un ulteriore profilo di doglianza riguarda la mancata trasparenza dell'azione amministrativa. Gli appellanti rilevano che, nonostante la rinuncia di quattro soggetti collocati in graduatoria, rispetto ai 37 idonei vincitori che l' aveva espressamente manifestato l'intenzione di assumere con nota CP_1 prot. n. 153003/2 dell'11.06.2019, l'amministrazione non abbia mai reso note le ragioni ostative allo scorrimento della graduatoria del 2019.
Gli appellanti argomentano che, secondo orientamento giurisprudenziale, gli idonei di una graduatoria valida vantano un diritto soggettivo all'assunzione qualora l'amministrazione decida di coprire posti vacanti. La discrezionalità amministrativa si esaurirebbe nella decisione iniziale di copertura del posto, dopodiché lo scorrimento della graduatoria costituirebbe atto dovuto, con obbligo di motivare eventuali deroghe al criterio di prevalenza delle graduatorie cronologicamente anteriori.
Infine, è impugnata la sentenza nella parte in cui il Tribunale, in violazione dell'art. 421 c.p.c., richiamando generiche ed imprecisate
«circostanze preclusive di natura normativa, organizzativa o finanziaria, come ad esempio eventi sopravvenuti …», avrebbe colmato la carenza nell'onere di allegazione e di dimostrazione gravante sull'Azienda resistente con il proprio sapere privato.
II.
1.c. Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti richiedono, in caso di riforma della pronuncia di primo grado, la condanna dell'amministrazione resistente al risarcimento del danno. Sostengono che la mancata giustificazione dell'omesso rispetto del criterio cronologico nei confronti degli idonei inseriti nella graduatoria di data anteriore costituisca violazione dei principi di correttezza e buona fede gravanti sulla Pubblica Amministrazione.
Tale condotta configurerebbe un inadempimento contrattuale suscettibile di
7 produrre un danno risarcibile, derivante dalla lesione del diritto allo scorrimento prioritario della graduatoria. Gli appellanti quantificano il pregiudizio in € 35.846,75 per ciascuno di essi, somma maturata a decorrere dall'approvazione della graduatoria di cui alla Delibera n. 1857 del
27.09.2019.
II.
1.d. Con la quarta doglianza è impugnata la sentenza in punto di spese in quanto la condanna al pagamento delle spese di lite sarebbe il frutto della violazione e falsa applicazione dell'art. 1 co. 147, della L. 160/2019.
In ragione di tanto e delle complementari argomentazioni ivi esposte, hanno dunque richiesto la riforma dell'impugnata sentenza, con integrale accoglimento della domanda proposta.
- - - - - - - - - - - - -
III.
1. I motivi di appello, da trattarsi congiuntamente in quanto logicamente e giuridicamente connessi, sono infondati e vanno rigettati sulla scorta delle ragioni di seguito esposte.
III.
1.a. Al fine di meglio inquadrare l'articolata vicenda in esame, occorre procedere ad una ricostruzione dei fatti nei seguenti termini:
- con Delibera n.536 del 20.05.2013 (all. 1 fasc. primo grado), l'
[...] ha approvato la graduatoria finale di merito del Concorso ONroparte_4
Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 7 posti di Operatore
Tecnico Specializzato – Autista di Ambulanza – cat. “Bs” indetto con delibera n. 1457 del 05.10.2005;
- con nota prot. n. 153003/2 del 11.06.2019, l ha fatto richiesta CP_1 all di poter utilizzare la sopra citata graduatoria, ONroparte_4 ai sensi dell'accordo sottoscritto tra le aziende sanitarie del servizio sanitario regionale per l'utilizzo reciproco di graduatorie (all. 3 fasc. primo grado);
- con delibera del Direttore Generale n.1187 del 05.07.2019 (all. 4 fasc. primo grado), l' ha determinato e rimodulato il Piano Triennale del CP_1 fabbisogno di personale 2018-2020 nel quale ha dato atto del numero di 99 posti vacanti e disponibili di operatori tecnici-autisti di ambulanza - cat. Bs;
- con delibera del Direttore Generale n.1857 del 27.09.2019 (all. 2 fasc. primo grado), si è ritenuto di utilizzare la graduatoria di merito del concorso
8 pubblico per operatore tecnico -autista di ambulanza – cat. Bs, approvata con la delibera n. 536 del 2013, procedendo all'assunzione a tempo indeterminato di n.37 operatori tecnici, a partire dal candidato collocato al 21° posto e nell'ordine della stessa, continuando con lo scorrimento della graduatoria, nel caso di rinunce, fino alla concorrenza delle unità richieste senza l'adozione di ulteriore provvedimento;
- con delibera del Direttore Generale n.719 del 25.09.2020 (all. 7 fasc. primo grado), l' avendo chiesto alle ONroparte_2 aziende del SSR l'eventuale disponibilità di graduatorie valide di concorso pubblico per il profilo di operatore tecnico specializzato – autista di ambulanza – cat. Bs, non disponendone essa stessa e avendo ricevuto dal la graduatoria n. 536 del 2013, ha disposto il reclutamento Parte_6
a tempo indeterminato di due unità per il profilo vacante;
- con nota prot. n.19184 del 10.02.2021 l stante l'urgenza di CP_1 reperire personale nel profilo summenzionato e la mancanza di proprie graduatorie, ha chiesto ai Direttori Generali delle la Parte_7 disponibilità di graduatorie;
- con delibera del Direttore Generale n.682 del 21.04.2021 l' , in CP_1 seguito alla detta richiesta, ricevuta la graduatoria approvata dall' Pt_8
con deliberazione n.1542 del 23.07.2020, ha proceduto ad assumere a
[...] tempo indeterminato 40 unità;
- con pec del 26.07.2021, i ricorrenti hanno chiesto all ONroparte_1 di autorizzare lo scorrimento della graduatoria approvata con la delibera del
Direttore Generale n.1857/2019.
Ricostruita la successione cronologica degli atti, va condivisa la decisione del Tribunale di ritenere legittimo l'operato dell , sul presupposto che CP_1
l'unica graduatoria finale di merito utilizzabile fino al 30 settembre 2020 – ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 147, lettera b), della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 – è quella approvata con deliberazione di D.G. del Parte_6
n. 536 del 20 maggio 2013.
[...]
La decisione del primo giudice risulta, pertanto, immune da censure, non potendosi accogliere la tesi secondo cui la graduatoria suscettibile di
9 scorrimento sarebbe quella contenuta nella successiva deliberazione n.1857 del 2019, ritenuta ancora efficace alla data della diffida del 26 luglio 2021 in applicazione dell'art. 1, comma 147, lettera c), della medesima legge n.160/2019 (che così dispone: «Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:… b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020; c) le graduatorie approvate negli anni 2018
e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione»).
Ritiene infatti il Collegio che, come evincibile per tabulas, la delibera n.1857 del 27.09.2019, lungi dal contenere una "nuova" graduatoria di merito suscettibile di scorrimento, si limita ad attestare gli esiti della procedura di accertamento della «perdurante idoneità» dei candidati inseriti nell'unica graduatoria utilizzabile dall'ente (quella approvata con delibera di D.G. n.536 del 2013), e tanto al dichiarato fine di avvalersene per procedere alle assunzioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 362, della legge n.145/2018.
Dispone infatti il richiamato articolo che: «Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati: a) la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è prorogata al 30 settembre 2019 ed esse possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente;
2) superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità».
Appare chiaro quindi che lo scopo dell'esame-colloquio richiamato nella
Delibera del 2019 non era quello di valutare ex novo i soggetti già inseriti nella graduatoria di cui alla delibera n.536 del 20.05.2013, bensì quello di verificare
10 la perduranza delle condizioni di idoneità degli stessi, già ritualmente valutati e comparati all'esito del concorso pubblico indetto dal con Parte_6 delibera n.1457 del 05.10.2005 per l'assunzione n. 7 Unità del profilo di
Operatore Tecnico Specializzato/Autista di ambulanza cat. Bs.
Quanto detto è comprovato peraltro dallo stesso contenuto testuale della
Delibera n.1857/2019, in cui si dà atto della volontà dell'ente di procedere
«all'utilizzo della graduatoria approvata dall' ONroparte_5 con deliberazione 536/2013», previo espletamento
[...] della procedura di verifica della perdurante idoneità degli idonei non vincitori prevista dalla legge n.145 del 2018. (cfr. “Preso atto del verbale della Commissione
Esaminatrice, datato 23/09/2019 ed agli atti dell'Area Gestione Risorse Umane, dal quale risulta che a seguito di un apposito colloquio è stata confermata la perdurante idoneità di tutti i n. 55 candidati presenti alla prova”).
In ragione di tanto e di quanto evincibile dal testo della citata delibera del
2019 anche alla luce della normativa richiamata, appare inconsistente la doglianza secondo cui la novità della graduatoria deriverebbe anche dalla presenza di un nuovo ordine di posizioni dei candidati: posto che la tabella ivi allegata, volta all'utilizzo della graduatoria del 2013, rispetta la collocazione dei candidati presente nella suddetta graduatoria, di cui riporta il punteggio, all'uopo non rilevando la differente numerazione ivi presente e derivante dalla necessità di individuare le unità «a partire dal candidato collocato al 21° posto».
Le suesposte considerazioni confutano quindi la tesi secondo cui, alla data della diffida del 26.07.2021, sussistesse in capo agli appellanti un diritto soggettivo all'assunzione, giacché l'unica graduatoria di merito legittimamente invocabile risultava essere quella approvata con delibera D.G. del Parte_6
n.536 del 20.05.2013 che, per espressa previsione dell'art. 1, comma
[...]
147, lett. b), aveva cessato di produrre effetti giuridici a decorrere dal 30 settembre 2020, risultando pertanto non più utilizzabile.
Trattasi peraltro di argomentazione che, diversamente da quanto ritenuto dagli appellanti, non è stata formulata dal primo giudice in asserita violazione dell'art. 112 c.p.c.; essa, infatti, oltre ad attenere direttamente al fatto ON costitutivo della pretesa, è comunque ricavabile dalle difese dell che, in
11 sede di costituzione in giudizio, ha fra l'altro ribadito che, ai sensi dell'art. 1, comma 147, della l n.160 del 2019, «le graduatorie approvate» -come quella di cui alla delibera n.536 del 20.05.2013- «negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili sino al 30 settembre 2020», e tanto a conferma della sopravvenuta inutilizzabilità, al momento in cui si erano concretizzate «le condizioni per poter procedere ad assunzione», della graduatoria del 2013.
Quanto poi alla Delibera n.1857 del 27.09.2019, se è vero che nella stessa si dà atto della volontà dell di procedere all'assunzione di n.37 CP_1
Operatori TE (mediante l'utilizzo della graduatoria di cui alla deliberazione n.536 del 2013), è anche vero che, al momento di pubblicazione della delibera, gli odierni appellanti non risultavano collocati in posizione utile all'assunzione, trovandosi al di sotto del 38° posto.
Rispetto a tale dato, non ha pregio la deduzione per cui il diritto all'assunzione sarebbe comunque derivato dalla sopravvenuta “rinuncia” di 4 soggetti collocati in posizione poziore, atteso che non risulta in alcun modo allegato e provato che tali -non meglio specificate rinunzie- siano intervenute entro il 30 settembre 2020 e comunque in un momento in cui persistevano le condizioni per l'assunzione esplicitate nella delibera del 2019.
Né può attribuirsi efficacia concludente alla mail della responsabile dell'Ufficio Concorsi e Avvisi dell del 02.10.2019, avendo la stessa CP_1 semplicemente affermato che un ulteriore scorrimento della graduatoria, comprensivo delle posizioni successive ai primi 37 sarebbe stato plausibile solo a fronte di eventuali rinunce di cui tuttavia non si dava atto.
A ciò si aggiunga, per mera completezza di esposizione, che, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di rinuncia, decadenza o dimissioni del candidato individuato all'esito dello scorrimento della graduatoria di un concorso ancora efficace, la pubblica amministrazione non ha l'obbligo di procedere ad ulteriore scorrimento della graduatoria medesima, al fine di coprire i posti restati vacanti, in quanto la precedente deliberazione di utilizzare la graduatoria ha esaurito i suoi effetti con l'individuazione del candidato, sicché, per procedere ad ulteriori assunzioni in ruolo, occorre una
12 nuova manifestazione di volontà della stessa pubblica amministrazione (Cass.
n. 31427/2021).
Alla luce di quanto esposto, risulta dunque corretta l'opzione interpretativa del Tribunale di applicare alla fattispecie l'art. 1, comma 147, lettera b) della Legge 160/2019, atteso che la graduatoria originariamente approvata con la Delibera n.536 del 20.05.2013 dell' ONroparte_4 era utilizzabile solo fino al 30 settembre 2020, in quanto ricompresa tra le
[...]
«graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017».
Di conseguenza, al momento della diffida avanzata dagli appellanti in data 26.07.2021, tale graduatoria aveva ormai perduto la propria validità, essendo spirato il termine di utilizzabilità stabilito ex lege. Parimenti, la graduatoria risultava già priva di efficacia anche all'epoca in cui l' CP_1 con nota prot. n.19184 del 10.02.2021, ha interpellato le altre
[...]
circa la disponibilità di graduatorie valide e, ONroparte_6 successivamente, ha proceduto al reclutamento di 40 unità nel medesimo profilo professionale attingendo dalla graduatoria dell' Parte_8 approvata con deliberazione n. 1542 del 23.07.2020.
L'operato dell' si configura pertanto come pienamente legittimo, CP_1 giacché l'amministrazione, trovandosi nell'impossibilità giuridica di avvalersi ulteriormente della graduatoria del 2013 ormai decaduta, ha correttamente attivato gli strumenti procedurali volti al reperimento di personale mediante altre graduatorie ancora efficaci.
Né, come correttamente rilevato dal Tribunale con argomentazioni rimaste sostanzialmente incontroverse, possono ravvisarsi profili di illegittimità nell'operato dell' rispetto all'approvazione della Delibera CP_1
n.719/2020 dell' il quale si è avvalso della graduatoria ONroparte_2 dell'A.U.O.C. di del 2013 in un momento temporale Parte_6 Pt_6 antecedente alla sopravvenuta perdita di efficacia della medesima.
In conclusione, l'appello proposto deve essere rigettato e la sentenza gravata va confermata. Resta assorbita ogni ulteriore questione tra le parti.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza degli appellanti e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
13 55/14, come modificato da ultimo dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
e , con ricorso depositato il Parte_3 Parte_4
29.03.2023, avverso la sentenza emessa in data 17.10.2022 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, nei confronti dell' ONroparte_1
così provvede:
[...]
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna gli appellanti al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in € 3.500,00, oltre accessori;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
1quater, del d.P.R. n.115 del 2002, ai fini del pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Bari, addì 31.03.2025
Il Presidente
Dott.ssa Manuela Saracino
Il Consigliere est.
Dott. Nicola Morgese
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