Articolo 2 della Legge 10 dicembre 1980, n. 845
Articolo 1Articolo 3
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17 dicembre 1980
Art. 2.

Per i fini di cui al precedente articolo il Ministero dei lavori pubblici coordina l'attuazione del piano generale di interventi organici per la costruzione di acquedotti, di fognature, di opere di difesa dei litorali e degli abitati, di opere di interesse del comprensorio agricolo, di strade e di manufatti al loro servizio, di opere di risanamento e consolidamento del patrimonio edilizio demaniale, di opere di rialzo e sistemazione di banchine ed aree portuali di uso pubblico, di opere di risanamento e consolidamento di immobili di interesse storico, artistico, monumentale, nonche' di quant'altro sara' programmato ai sensi della presente legge.
Gli interventi sono attuati secondo competenza dal Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero della marina mercantile per le opere di rialzo e sistemazione di banchine ed aree portuali, dai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dei beni culturali, dalla regione Emilia-Romagna, dal comune di Ravenna e dagli altri enti preposti specificamente alla difesa del suolo ed alla regolamentazione delle acque.
Il piano degli interventi per le opere di interesse del comprensorio agricolo del Ravennate da attuare ai sensi del primo comma, nonche' per il ripristino delle officiosita' delle chiuse demaniali "S. Bartolo", "Rasponi" e "S. Marco", e' predisposto dalla regione Emilia-Romagna, di intesa col Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
E' istituito un comitato di sovrintendenza col compito di predisporre ed approvare il piano generale degli interventi.
Il comitato e' cosi' composto:
dal provveditore alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna, che lo presiede;
dall'ingegnere capo del genio civile per le opere marittime di Ravenna;
dal comandante del porto di Ravenna in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;
da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
dal soprintendente ai monumenti per le province di Ravenna, Forli', Ferrara in rappresentanza del Ministero dei beni culturali; da tre rappresentanti della regione Emilia-Romagna, dei quali uno in rappresentanza delle minoranze;
da tre rappresentanti del comune di Ravenna.
Gli studi, le indagini e i rilevamenti nonche' la progettazione e la realizzazione delle opere sono di norma eseguiti dagli enti ed uffici competenti e possono essere affidati in concessione ad enti pubblici, ad imprese o gruppi di imprese specializzate.
In caso di inerzia di uno o piu' degli enti preposti all'attuazione degli interventi previsti nel piano generale, il Ministero dei lavori pubblici puo' invitare gli enti stessi a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale, all'attuazione degli interventi provvede il Ministero dei lavori pubblici stesso, direttamente a attraverso affidamento in concessione.
Per le finalita' di cui alla presente legge, alle sedute del comitato tecnico amministrativo presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna partecipano, con voto deliberativo, due rappresentanti designati dalla regione Emilia-Romagna, due rappresentanti designati dal comune di Ravenna, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Ministero della marina mercantile, un rappresentante del Ministero dei beni culturali.
Entrata in vigore il 17 dicembre 1980