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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 9902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9902 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3203/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa IL AN ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3203/2025 promossa da:
, nato in [...] il [...] (Cf. Parte_1
residente in [...], C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. SILVIA VINTI (Cf. ); C.F._2
- ricorrente -
contro
Controparte_1
in persona del
[...] Ministro p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente-
OGGETTO: diniego visto per ricongiungimento familiare Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 27/01/2025 l'odierno ricorrente, cittadino ivoriano regolarmente residente in con permesso di soggiorno per asilo, ha impugnato CP_1 il provvedimento con cui l' a aveva rigettato la richiesta Controparte_1 CP_1 di visto per ricongiungimento familiare avanzata dalla moglie Persona_1 nata in [...] il [...]. Esponeva il ricorrente che aveva ottenuto dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Perugia il nulla osta al ricongiungimento familiare con la moglie, attualmente residente in [...]; che era stata dunque avanzata presso l'Ambasciata italiana a competente per la Guinea, domanda di rilascio del visto per
CP_1 ricongiungimento familiare;
che con provvedimento del 15/10/2024 l'
CP_1 aveva emesso un preavviso di rigetto con la motivazione “Atto di nascita da legalizzare presso l' in Costa d'Avorio”; che immediatamente Controparte_1 la moglie si era attivata per ottenere dalla Corte d'Appello di Korhogo, sezione di Bundiali, il rilascio di documentazione suppletiva dell'atto di nascita, ricevendo però una risposta negativa in quando molti registri erano andati perduti durante la crisi elettorale del 2011 in cui la sezione del Tribunale era stata assediata;
che inoltre l' italiana in Costa d'Avorio aveva rifiutato di legalizzare l'estratto di
CP_1 nascita della moglie, chiedendo la documentazione suppletiva che la Corte d'Appello aveva dichiarato essere andata distrutta;
in data 27/12/2024 l'
CP_1
a aveva notificato il provvedimento definitivo di rigetto della
[...] CP_1 richiesta di visto, lamentando la mancata integrazione del dossier con l'atto di nascita legalizzato, così come richiesto nel preavviso di rigetto;
che, tramite il legale, il ricorrente aveva rappresentato all'Ambasciata le difficoltà nell'ottenimento della legalizzazione, chiedendo di indicare gli eventuali adempimenti alternativi per ovviare a tale carenza documentale, ma non era seguita alcuna risposta;
che il provvedimento doveva ritenersi illegittimo e lesivo del diritto all'unità familiare, in quanto fondato su una carenza meramente formale che non incideva in alcun modo sul contenuto dell'atto in questione né sulla completezza della documentazione con cui si era data prova della sussistenza di tutti i requisiti per il ricongiungimento. Chiedeva dunque parte ricorrente di accertare il diritto al ricongiungimento familiare con la coniuge, ordinando all' il rilascio del relativo visto. CP_1 Il costituito in giudizio, evidenziava la correttezza Controparte_1 dell'operato della rappresentanza diplomatica chiedendo il rigetto del ricorso. Parte resistente ha fondato il rigetto esclusivamente sulla mancata legalizzazione dell'atto di nascita della sig.ra contestazione che, come rilevato Persona_1 da parte ricorrente, appare meramente formale, dal momento che la rappresentanza diplomatica non aveva invece messo in dubbio né la validità della documentazione attestante il rapporto di coniugio né la stessa identità della coniuge, elementi sufficienti ad accertare la sussistenza del diritto al ricongiungimento familiare. In ogni caso, con note scritte per l'udienza del 10/06/2025 parte ricorrente ha prodotto in giudizio il certificato di nascita della moglie regolarmente legalizzato dall' ad Abidjan;
considerato pertanto che il rigetto della Controparte_1 rappresentanza diplomatica era stato fondato esclusivamente su tale carenza documentale, il ricorso deve essere accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Accerta il diritto al ricongiungimento familiare del ricorrente e per l'effetto ordina all' a il rilascio del visto d'ingresso in favore Controparte_1 CP_1 della coniuge nata in [...] il [...]; Persona_1
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1 ricorrente, che liquida in complessivi € 2.400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15% I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2025
La GIUDICE
IL AN
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa IL AN ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3203/2025 promossa da:
, nato in [...] il [...] (Cf. Parte_1
residente in [...], C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. SILVIA VINTI (Cf. ); C.F._2
- ricorrente -
contro
Controparte_1
in persona del
[...] Ministro p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente-
OGGETTO: diniego visto per ricongiungimento familiare Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 27/01/2025 l'odierno ricorrente, cittadino ivoriano regolarmente residente in con permesso di soggiorno per asilo, ha impugnato CP_1 il provvedimento con cui l' a aveva rigettato la richiesta Controparte_1 CP_1 di visto per ricongiungimento familiare avanzata dalla moglie Persona_1 nata in [...] il [...]. Esponeva il ricorrente che aveva ottenuto dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Perugia il nulla osta al ricongiungimento familiare con la moglie, attualmente residente in [...]; che era stata dunque avanzata presso l'Ambasciata italiana a competente per la Guinea, domanda di rilascio del visto per
CP_1 ricongiungimento familiare;
che con provvedimento del 15/10/2024 l'
CP_1 aveva emesso un preavviso di rigetto con la motivazione “Atto di nascita da legalizzare presso l' in Costa d'Avorio”; che immediatamente Controparte_1 la moglie si era attivata per ottenere dalla Corte d'Appello di Korhogo, sezione di Bundiali, il rilascio di documentazione suppletiva dell'atto di nascita, ricevendo però una risposta negativa in quando molti registri erano andati perduti durante la crisi elettorale del 2011 in cui la sezione del Tribunale era stata assediata;
che inoltre l' italiana in Costa d'Avorio aveva rifiutato di legalizzare l'estratto di
CP_1 nascita della moglie, chiedendo la documentazione suppletiva che la Corte d'Appello aveva dichiarato essere andata distrutta;
in data 27/12/2024 l'
CP_1
a aveva notificato il provvedimento definitivo di rigetto della
[...] CP_1 richiesta di visto, lamentando la mancata integrazione del dossier con l'atto di nascita legalizzato, così come richiesto nel preavviso di rigetto;
che, tramite il legale, il ricorrente aveva rappresentato all'Ambasciata le difficoltà nell'ottenimento della legalizzazione, chiedendo di indicare gli eventuali adempimenti alternativi per ovviare a tale carenza documentale, ma non era seguita alcuna risposta;
che il provvedimento doveva ritenersi illegittimo e lesivo del diritto all'unità familiare, in quanto fondato su una carenza meramente formale che non incideva in alcun modo sul contenuto dell'atto in questione né sulla completezza della documentazione con cui si era data prova della sussistenza di tutti i requisiti per il ricongiungimento. Chiedeva dunque parte ricorrente di accertare il diritto al ricongiungimento familiare con la coniuge, ordinando all' il rilascio del relativo visto. CP_1 Il costituito in giudizio, evidenziava la correttezza Controparte_1 dell'operato della rappresentanza diplomatica chiedendo il rigetto del ricorso. Parte resistente ha fondato il rigetto esclusivamente sulla mancata legalizzazione dell'atto di nascita della sig.ra contestazione che, come rilevato Persona_1 da parte ricorrente, appare meramente formale, dal momento che la rappresentanza diplomatica non aveva invece messo in dubbio né la validità della documentazione attestante il rapporto di coniugio né la stessa identità della coniuge, elementi sufficienti ad accertare la sussistenza del diritto al ricongiungimento familiare. In ogni caso, con note scritte per l'udienza del 10/06/2025 parte ricorrente ha prodotto in giudizio il certificato di nascita della moglie regolarmente legalizzato dall' ad Abidjan;
considerato pertanto che il rigetto della Controparte_1 rappresentanza diplomatica era stato fondato esclusivamente su tale carenza documentale, il ricorso deve essere accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Accerta il diritto al ricongiungimento familiare del ricorrente e per l'effetto ordina all' a il rilascio del visto d'ingresso in favore Controparte_1 CP_1 della coniuge nata in [...] il [...]; Persona_1
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1 ricorrente, che liquida in complessivi € 2.400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15% I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2025
La GIUDICE
IL AN