Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/04/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 29.04.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2869/2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv.to Francesco Manzo, Parte_1 come in atti
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to Agostino Di CP_1
Feo, giusta procura generale alle liti, come in atti
-resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.03.23 parte ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'assegno di invalidità ordinario, all'esito del procedimento amministrativo conclusosi infruttuosamente. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni raggiunte in sede amministrativa. Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato il 15.05.2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza e quindi la condanna dell' al CP_1 pagamento delle prestazioni richieste dalla data della domanda o da altra accertata in corso di giudizio. L' si è costituito ed ha contestato la sussistenza del requisito sanitario, CP_1 concludendo per il rigetto della domanda con vittoria delle spese.
“...per la signora la diagnosi di “spondiloartrosi a lieve impegno Pt_1 funzionale, note di entesite plantare bilaterale, note cliniche di gonartrosi e coxartrosi cardiopatia ipertensiva, sfumate note di interstiziopatia polmonare, note di vasculopatia cerebrale cronica senza espressività clinica, sindrome vertiginosa”. Prima di procedere occorre rilevare 1) L'esame spirometrico del 14.7.2021 non è attendibile in quanto la paziente non ha collaborato alla sua effettuazione, come si evince dal Quality Control Grade pari ad F, riportato nell'esame stesso. Il recente esame TAC non ha messo in evidenza patologie che potessero giustificare il dato funzionale 2) La cardiopatia ipertensiva, per la quale la paziente è in trattamento da anni, risulta valutata in classe NYHA solo presso studi specialistici privati, cui il soggetto dovrebbe rivolgersi per diagnosi e terapia
e non, per ben due volte, per avere un inquadramento medico legale. A tal proposito va riportato che tale valutazione è clinica e si basa sull'entità degli sforzi per cui compare il sintomo dispnea e non sul riferito del soggetto ritrovato in un ecocardio. Per restare all'ultima certificazione cardiologica esibita (giugno 2023), la frase “lamenta dispnea da sforzo” non può essere compresa in una diagnosi, ma al massimo nella anamnesi, ed in tale occasione non sono stati ricercati segni clinici che potessero confermare lo scompenso cardiaco (es. turgore delle giugulari) che risulta desunto solo dal valore della frazione di eiezione. L'elemento clinico più importante è quindi quello relativo alla patologia ortopedica. Anche in questo caso vi è una netta discrepanza tra quanto asserito dallo specialista ortopedico consultato in più in riprese dalla signora e che Pt_1 ha argomentato di patologie non coerentemente Il quadro menomativo di pertinenza ortopedica è, allo stato, a lieve espressione clinica. Le restanti infermità sono di modesto rilievo funzionale, eccezion fatta per le vertigini che però sono descritte con i caratteri di parossismi e limitanti le attività del soggetto in maniera episodica. Con queste considerazioni, nonostante l'età della periziata ed il lavoro di impegno manuale svolto, non si può ritenere superata la soglia di riduzione ad 1/3 della capacità lavorativa attitudinale, confermando la valutazione espressa dal CML CP_1
Le conclusioni dell'ausiliario possono essere integralmente recepite da questo giudicante, ai fini della negativa valutazione del presupposto sanitario per il riconoscimento della prestazione qui controversa. Pertanto, deve confermarsi l'insussistenza dei requisiti sanitari fondanti le pretese qui azionate. In definitiva, le censure reiterate dalla difesa dall'istante, traducendosi sostanzialmente in un dissenso diagnostico, debbono essere disattese, non ravvisandosi elementi idonei e sufficienti ad addivenire ad una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale o a rendere opportuno il rinnovo delle operazioni peritali. L'opposizione va dunque respinta. Ex art. 152 disp.att.c.p.c., nulla per le spese. Le spese della consulenza sono poste definitivamente a carico dell' e CP_1 liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione. Nulla per le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, il 29.04.25
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Rosa Molè