Decreto cautelare 9 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 25 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 7 novembre 2024
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 06/03/2025, n. 4865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4865 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04865/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10214/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10214 del 2024, proposto da
IC Aiello, rappresentata e difesa dall’Avvocato Dario Sammarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Formez Pa, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Commissioni Esaminatrici e relative Sotto-Commissioni, non costituite in giudizio;
nei confronti
CE IA ON, EL Satriano, Ambra Cacia, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione degli effetti,
1) della Graduatoria dei vincitori del Distretto della Corte d’ Appello di Catanzaro del Concorso pubblico, per il reclutamento di 3.946 unità di personale con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia (profilo GIURI) per come da ultimo aggiornata al 09.08.2024;
2) della Graduatoria dei vincitori del Distretto della Corte d’Appello di Catanzaro del Concorso pubblico, per il reclutamento di 3.946 unità di personale con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia (profilo GIURI), pubblicata il 15.06.2024 sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica – Portale del Reclutamento InPA, nonché il relativo atto di approvazione, nella parte in cui non viene ricompreso il ricorrente;
3) dell’Avviso del 27.06.2024 di scorrimento delle Graduatorie ancora capienti di cui al provvedimento P.D.G. prot. n. prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, nelle parti di interesse, e i relativi elenchi;
4) della Graduatoria di merito comprensiva degli idonei nonché il relativo decreto di approvazione, sebbene, allo stato, non pubblicata, nelle parti di interesse;
5) dei verbali della Commissione di Esaminatrice, ancorché noti, nella parte da intendersi lesiva per la ricorrente;
6) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra i quali eventuali atti di rettifica e/o integrazione della graduatoria intervenuti nelle more, tra cui quelli da intendersi lesivi per la ricorrente;
per l’accertamento
dell’interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Catanzaro (Codice Concorso CZ), con efficacia retroattiva;
e, per l’effetto, per il riconoscimento
del punteggio finale pari a 32,225 in quanto punteggio legittimamente spettante dato dalla sommatoria di pt. 25,875 per la prova scritta + titoli pt 6,35 (Laura voto 100, pt. 1,30, raddoppiati a 2,60 per conseguimento della laurea entro i 7 anni; Master di II livello pt. 0,75; pt 3 per l’abilitazione alla professione di avvocato);
per la conseguente declaratoria
di illegittimità del modus operandi della P.a. in relazione all’errato calcolo relativamente ai titoli posseduti dalla ricorrente e consequenziale assegnazione di punti in relazione ad esso;
nonché per la condanna
delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio per titoli
conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell’elenco dei vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Catanzaro, con efficacia retroattiva;
con conseguente condanna in forma specifica
delle Amministrazioni intimate, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare alla ricorrente il punteggio positivo; in ogni caso, con l’ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente;
con richieste istruttorie.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, di Formez Pa, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e della Commissione Interministeriale Ripam;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2025 il Presidente Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con l’atto introduttivo del giudizio, la ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, concernenti il “Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia”, per il prescelto distretto di Corte d’Appello di Catanzaro, lamentando la mancata attribuzione dei 3 punti previsti dalla lex specialis per l’abilitazione all’esercizio della professione forense;
- si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti, controdeducendo alle doglianze di parte ricorrente;
- con ordinanza n. 5042 del 7 dicembre 2024, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare, stabilendo “l’obbligo per le Amministrazioni resistenti … di riconoscere alla ricorrente 3 punti per il possesso del summenzionato titolo ed all’esito di aggiornare la graduatoria di merito, con le conseguenti ulteriori determinazioni”, e ha ordinato l’integrazione del contraddittorio, incombente tempestivamente eseguito;
- all’udienza pubblica del 28 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che preliminarmente, in rito, il Collegio, come già affermato dalla Sezione in controversie analoghe relative al concorso in oggetto (cfr., ex multis , sentenza n. 14185/24), debba dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, soggetto completamente estraneo alla procedura concorsuale in esame;
Considerato che la ricorrente, in vista dell’udienza di discussione, con memoria depositata il 18 dicembre 2024, “Preso atto dell’intervenuta esecuzione dell’Ordinanza Cautelare 5042/2024 e vista la documentazione prodotta dal Ministero della Giustizia in data 29.11.2024, nonché riscontrata l’intervenuta contrattualizzazione della ricorrente in quanto collocata tra i vincitori del concorso” , ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, insistendo, tuttavia, per la refusione delle spese;
Ritenuto che:
avendo la ricorrente ottenuto il bene della vita al quale aspirava con la proposizione del ricorso in esame, esso debba essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere;
le spese di giudizio possano compensarsi integralmente tra le parti, tenuto conto della tempestiva esecuzione dell’ordinanza cautelare da parte della Commissione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- dichiara estinto, per cessazione della materia del contendere, il ricorso, come in epigrafe proposto,
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio; contributo unificato refuso, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei Magistrati:
Rita Tricarico, Presidente, Estensore
Valerio Bello, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO