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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 20/03/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 741/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico in funzione di Giudice di Appello Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg 741/2023 promossa DA
, con il patrocinio dell'Avv. Francesco Lioia e dell'Avv. Manlio Parte_1
Arnone, come da procura in atti APPELLANTE CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. CP_1
Umberto La Commara e dell'Avv. Stefania Lupini, come da procura in atti APPELLATA Conclusioni delle parti PARTE APPELLANTE: In via definitiva e gradata:
− riformare integralmente l'impugnata sentenza e accertare e dichiarare l'insussistenza e/o inesistenza e/o inesigibilità di tutto o parte degli indebiti addebiti di cui in narrativa, relativi alla/e fattura/e e/o servizio/i e/o ai corrispettivi di cui in premessa, disponendone la ripetizione per la somma ad oggi di € 391,34 ovvero quella maggiore o minore che verrà accertata nel corso del giudizio.
− condannare la parte appellata alla refusione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con distrazione disgiunta delle somme in favore dei procuratori entrambi antistatari.
PARTE APPELLATA A. in via principale nel merito, rigettare il gravame proposto dal sig. e, per l'effetto, Parte_1 confermare la sentenza n. 17/2023 emessa dal Giudice di Pace di Cuneo nel procedimento recante R.G.n. 2627/2022, nella persona del Giudice dott. Franceschi Luca per i motivi di cui in narrativa;
B. in via subordinata sempre nel merito, nella denegata ipotesi in cui l'on.le Tribunale adito ritenesse esperito dal sig. il tentativo di conciliazione, rigettare la domanda attorea;
C. in ogni caso, con Pt_1 vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. L'appellante ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. Parte_1
17/2023 resa dal Giudice di Pace di Cuneo il 26 gennaio 2023, con cui è stata dichiarata l'improcedibilità della domanda proposta dall'attore in primo grado, nei confronti della con cui l'attore ha stipulato un contratto di telefonia mobile, di restituzione CP_1 della somma di euro 106,93, a suo dire illegittimamente addebitata dall'operatore telefonico e di risarcimento del danno da inadempimento, quantificato in euro 500,00. Con la domanda formulata in primo grado, il , premettendo la propria qualifica Pt_1 Con di consumatore, aveva allegato che con la società aveva stipulato contratto di fornitura di servizi di telefonia, contestando l'indebita attivazione, da parte della convenuta, di servizi e prodotti non richiesti, relativi all'offerta “TIM Vision Gold”, con conseguenti addebiti, ritenuti conseguentemente illegittimi. L'attore aveva contestato di aver mai richiesto l'attivazione dei servizi connessi all'abbonamento “TIM Vision Gold”, tanto che la consegna del relativo decoder era stata rifiutata. L'indebita attivazione dei servizi era stata oggetto di reclamo sia a mezzo call center, che a mezzo PEC. Al contempo, l'attore in primo grado aveva richiesto la ripetizione dell'importo di € 106,43, oltre al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale o la corresponsione delle penali contrattuali pro die, ovvero degli indennizzi indicati nella Carta dei Servizi e nel sito web ufficiale, da quantificarsi nell'importo di € 500,00, oltre allo storno delle fatture emesse e dei corrispettivi addebitati in assenza di controprestazione, avendo lo stesso rifiutato la consegna del decoder, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 2. La convenuta in primo grado si era costituita, eccependo in via CP_1 preliminare l'improcedibilità dell'azione esperita dal per il mancato esperimento Pt_1 del tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom, nonché la nullità della citazione per indeterminatezza della domanda ex artt. 163 e 164 c.p.c.. Nel merito, aveva contestato la prospettazione attorea, allegando l'insussistenza dell'indebito, in quanto il aveva Pt_1 stipulato un contratto di telefonia in data 13 settembre 2017, rinegoziato il 15 ottobre 2021 mediante accesso alla propria area personale del sito della società di telefonia, con adesione dell'utente all'offerta Tim Vision Gold. La convenuta aveva CP_1 pertanto allegato di di aver provveduto all'invio, al cliente, del riepilogo delle condizioni contrattuali contestualmente all'accettazione dell'offerta da parte dell'attore in primo grado.
2.1. Nondimeno, l'utente aveva inoltrato reclamo verbale mediante il servizio clienti della società convenuta, lamentando l'attivazione di servizi in assenza di pattuizione e la cui efficacia, ai fini dell'interruzione del servizio offerto era stata contestata dalla società convenuta, non avendo il mai esercitato formale recesso dal contratto, Pt_1 conformemente alle condizioni contrattuali, e avendo invece provveduto ad attivare la piattaforma streaming Netflix, servizio incluso nell'offerta Tim Vision Gold, in data 15 ottobre 2021 a seguito dell'accettazione della proposta di Altresì, la CP_1 convenuta in primo grado aveva contestato l'ammissibilità della domanda di parte attrice in ordine alla quantificazione del danno, in quanto generica e infondata. La convenuta
2 aveva pertanto concluso chiedendo in via preliminare la dichiarazione di improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione e la declaratoria di nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza della domanda ex artt. 163 e 164 c.p.c., nonché, nel merito, il rigetto delle domande attoree.
3. All'udienza di trattazione del 29 novembre 2022, svoltasi con la modalità della trattazione scritta mediante il deposito di note in sostituzione dell'udienza, il Giudice di prime cure aveva rilevato il mancato esperimento del tentativo di conciliazione di cui all'art. 1 L. 249/1997, assegnando termine per l'esperimento della mediazione. Alla successiva udienza, il Giudice aveva dichiarato l'improcedibilità dell'azione esperita da parte attrice, con condanna di quest'ultima al pagamento dele spese di giudizio, ritenendo che l'attore non avesse assolto la condizione di procedibilità, in quanto risultante in atti la produzione della pec attestante la sola avvenuta consegna, e non anche l'accettazione, di una domanda di attivazione della conciliazione presso un organismo di mediazione con sede in Alcamo ed un verbale redatto in pari data in cui si era dato atto della mancata conciliazione. Il giudice di prime cure aveva pertanto ritenuto “non valida” la conciliazione promossa dall'attore e inconferente la giurisprudenza da questi richiamata in ordine alla insussistenza dell'obbligo di promuovere il tentativo di conciliazione, dichiarando la domanda improcedibile e condannando l'attore alla rifusione delle spese di lite.
4. Con l'atto di impugnazione, l'appellante ha previamente individuato la parte di sentenza oggetto di censura, in ordine alla pronuncia di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione, evidenziando altresì la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in ragione del travisamento dei documenti allegati nel giudizio di primo grado. Parte appellante ha altresì premesso il proprio interesse ad agire, trattandosi di materia rientrante tra quelle tutelabili con class action, invocando altresì il principio di non contestazione, in ordine alle difese svolte da parte convenuta nel proprio atto di costituzione di primo grado, quanto ai fatti dedotti dall'attore e posti a fondamento della propria domanda.
4.1. Nel merito, ha chiesto la riforma della pronuncia di primo grado, ritenendo di aver esperito il tentativo di conciliazione presso ente accreditato presso il Ministero della Giustizia, conclusosi con la mancata adesione della società telefonica senza giustificato motivo, avendo l'attore in ogni caso fornito la prova dell'esperimento del tentativo di conciliazione mediante la pec e rilevando l'erronea valutazione del giudice di prime cure, che aveva rilevato il deposito del verbale negativo di conciliazione nella stessa data della richiesta di tentativo di conciliazione. Nel merito, l'attore in primo grado ha altresì insistito nella insussistenza del rapporto contrattuale, con conseguente onere della prova a carico della convenuta, in ordine alla sussistenza del titolo su cui fonda la pretesa creditoria di pagamento delle fatture per il servizio non richiesto. L'appellante, richiamando pertanto le risultanze del giudizio di primo grado, ha concluso chiedendo la riforma integrale della sentenza resa dal giudice di pace, con conseguente valutazione nel merito, richiamando le argomentazioni svolte in primo grado quanto alla domanda di accertamento dell'inesistenza e/o inesigibilità di tutto o parte degli indebiti addebiti,
3 concludendo per la ripetizione della somma di € 391,34, ovvero quella maggiore o minore accertanda nel corso del giudizio, con conseguente condanna della convenuta alla rifusione delle spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
5. La società appellata si è costituita invocando la legittimità della sentenza impugnata, avendo l'appellante presentato domanda di conciliazione presso un organismo di mediazione con sede in Sicilia, in violazione delle regole sulla competenza di cui al “Regolamento di procedura relativo alle controversie fra organismi di telecomunicazioni”, posto che la procedura di conciliazione doveva essere promossa presso il Corecom Piemonte. Ciò posto, l'appellante ha reiterato in appello l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per genericità e indeterminatezza del contenuto, ribadendo altresì le difese svolte in primo grado con riguardo all'insussistenza dell'indebito e al quantum debeatur richiesto da parte appellante a titolo di risarcimento del danno. Nel merito, ha contestato la fondatezza dell'appello, con conseguente conferma della sentenza n. 17/2023 emessa dal Giudice di Pace di Cuneo e rigetto della domanda attorea, con condanna dell'appellante alla rifusione di spese, competenze e onorari per entrambi i gradi di giudizio. All'udienza, svolta mediante lo scambio e il deposito di note, fissata per la trattazione, entrambe le parti hanno chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Sciolta la riserva, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e la causa è quindi passata in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
6. Venendo all'esame dei motivi di impugnazione, parte appellante censura, in primo luogo, la decisione del giudice di pace nella parte in cui ha dichiarato la domanda attorea improcedibile, ritenendo sostanzialmente che il tentativo obbligatorio di conciliazione fosse stato promosso dinanzi a organismo di conciliazione territorialmente incompetente. A sostegno, parte appellante richiama, in primo luogo, la documentazione depositata a sostegno della propria prospettazione, attestante la introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione a seguito della rilevata improcedibilità della domanda, da parte del giudice di pace ed entro il termine da questi assegnato, e il verbale negativo di conciliazione reso dall'organismo adito. Correlativamente, richiama giurisprudenza di legittimità, a mente della quale, il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall'art. 1 l. 249/1997, dà luogo a improcedibilità e non a improcedibilità della domanda, con la conseguenza che il giudizio non si conclude con una pronuncia in rito, ma il giudice deve assegnare termine per consentire l'introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione.
6.1. La controversia concerne, come già innanzi ampiamente rilevato, un contratto di telefonia fissa stipulato dall'odierno appellante con la società convenuta, relativamente al quale l'attore in primo grado aveva contestato l'attivazione di un servizio in abbonamento non richiesto e i correlativi addebiti effettuati dalla convenuta, ritenuti conseguentemente illegittimi. Relativamente a tali controversie, l'art. 1 co. 11 l. 249/1997, istitutiva dell'Autorità Garante delle Telecomunicazioni, AGCOM, ha previsto che l'Autorità “disciplini con propri provvedimenti le modalità per la soluzione
4 non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro.
6.2. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione”. Con delibera dell'AGCOM n. 173/2007 e successive modifiche, l'Autorità ha previsto, all'art. 2, lo svolgimento del tentativo avanti al CORECOM regionale, stabilendo l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione per tutte le controversie tra gestori ed utenti;
il Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazione elettroniche, All. A alla delibera n. 203/18/CONS, come modificato dalla delibera n. 390/21/CONS, stabilisce, all'art. 3, che per le controversie in materia di comunicazioni elettroniche tra l'utente e l'operatore, l'improcedibilità del ricorso giurisdizionale fino a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, dinanzi al Corecom competente, a organismi di negoziazione paritetica che prevedono la partecipazione delle Associazioni dei consumatori, iscritti nell'elenco di cui alla delibera n. 661/15/CONS; presso gli organismi ADR iscritti nell'elenco di cui alla delibera n. 661/15/CONS o dinanzi alle Camere di conciliazione istituite presso le Camere di commercio e aderenti al protocollo d'intesa stipulato tra l'Autorità e
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6.3. Il mancato esperimento del tentativo di conciliazione, secondo la giurisprudenza di legittimità – pure richiamata da parte appellante – non dà luogo a improcedibilità sanabile, atteso che la sopravvenienza del tentativo è idonea a sanare il vizio, sicchè il giudice deve all'uopo sospendere il giudizio e assegnare termine per la proposizione del tentativo di conciliazione (C. Civ. n. 23072/2022). Nel caso di specie, il giudice di pace si era conformato a tale orientamento, disponendo la sospensione del processo e assegnando termine all'odierno appellante per la proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione, che aveva fatto seguito a diversi reclami inoltrati presso la compagnia telefonica convenuta e rimasti privi di esito. Parte attrice aveva pertanto promosso il tentativo di conciliazione dinanzi all'organismo Media.Con – con sede in CP_3
Alcamo, come attestato dalla ricevuta di consegna della domanda a mezzo pec del 4 febbraio 2022 e dal verbale negativo del successivo 14 febbraio 2022. In disparte l'evidente errore in cui è incorso il giudice di prime cure, si deve osservare che il tentativo obbligatorio di conciliazione deve ritenersi validamente esperito.
6.4. Ciò in quanto, oltre che davanti ai Corecom, competenti territorialmente, il tentativo obbligatorio di conciliazione può essere validamente esperito anche presso Contr organismi iscritti nell'elenco AGCOM, per i quali non sussiste alcun vincolo di competenza territoriale, diversamente da quanto previsto per i Corecom e come peraltro affermato dalla più recente giurisprudenza di merito (Trib. Ascoli Piceno, n. 469/2024; Trib. Siena, 19 gennaio 2024), così come alcun vincolo territoriale è previsto per gli
5 organismi ADR iscritti nell'elenco di cui alla delibera n. 661/15/CONS; diversamente, tale ipotesi sarebbe stata espressamente contemplata nella delibera allo stesso modo di quanto previsto per i Corecom. Il motivo di censura è pertanto fondato;
conseguentemente, la pronuncia deve essere riformata sul punto, con conseguente decisione nel merito della controversia. 7. Nel merito, parte appellante ha allegato di essere titolare dell'utenza telefonica fissa n. 0171214572 e di aver appreso nell'ottobre 2021, della attivazione di servizi non richiesti, rientranti nel pacchetto “Tim Vision Gold” offerto dalla convenuta, che aveva pertanto inviato di volta in volta le fatture di pagamento relative a tali servizi, nonostante reiterati reclami proposti dall'attore, il quale pertanto ha invocato la insussistenza degli addebiti effettuati dalla convenuta, relativi al servizio di cui trattasi, con conseguente richiesta di restituzione della somma di euro 106,43, e la condanna della convenuta all'indennizzo previsto dal contratto o dalla carta dei servizi dell'operatore di telefonia, per il complessivo importo di euro 500,00. 7.1. La convenuta, nel contestare le ragioni attoree aveva rappresentato che il
, già titolare dell'abbonamento relativo alla propria utenza telefonica fissa, aveva Pt_1 richiesto l'attivazione del servizio tramite accesso alla propria area personale del sito della compagnia telefonica, aderendo all'offerta “Tim Vision Gold” che, oltre ai normali di servizi di telefonia, offre la possibilità di usufruire di piattaforme streaming. All'esito dell'attivazione, la convenuta aveva pertanto inviato le condizioni contrattuali all'attore, il quale tuttavia non aveva mai esercitato il recesso nei termini previsti dal Codice del Consumo, attivando peraltro uno dei servizi di streaming compresi nell'offerta. La convenuta, invocando pertanto la legittimità del proprio operato e contestando la richiesta risarcitoria formulata dall'attore, aveva concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea.
7.2. Sotto il profilo della distribuzione dell'onere probatorio, parte attrice invoca l'onere della prova a carico della convenuta: posto che l'attore assume di non aver mai sottoscritto alcun contratto per l'abbonamento Tim Vision Gold, sarebbe pertanto onere della convenuta provare la conclusione di detto contratto, in conformità ai canoni probatori, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, ed in forza dei quali incombe sul creditore che agisce per l'adempimento o la risoluzione del contratto, provare la fonte del proprio diritto di credito, dimostrando l'esistenza del titolo su cui fonda la pretesa creditoria, allegando l'inadempimento del debitore, il quale, a sua volta deve dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa (C. Civ. Sez. Un. n. 13533/2001).
7.3. Invero, parte appellante richiama – con argomentazioni e richiami giurisprudenziali ulteriori rispetto a quanto già dedotto in primo grado – i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di distribuzione dell'onere probatorio in materia di responsabilità contrattuale, posto che, avendo svolto azione di accertamento negativo e avendo negato di aver richiesto il servizio in abbonamento di cui trattasi, è a carico della convenuta la dimostrazione del titolo su cui fonda la pretesa di pagamento, avanzata mediante l'invio delle fatture mensili. Sotto altro profilo,
6 richiama altresì le norme del codice del consumo e, in particolare, l'art. 66 quinquies, a mente del quale il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta e richiamando altresì la disposizione dell'art. art. 51, co. 6, del medesimo Codice, che pone l'obbligo, per il professionista, quando il contratto è concluso per telefono, di confermare l'offerta al consumatore, che sarà obbligato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto.
7.4. Nel caso di specie, occorre in primo luogo rilevare l'inapplicabilità della disciplina prevista dall'art. 51 co. 6, posto che non si verte di contratto stipulato a mezzo del telefono, ma di un abbonamento concluso tramite la modalità del contratto c.d. “point and click”, pratica commerciale ormai diffusissima per effetto dell'utilizzo sempre più massiccio di tecnologie informatiche anche nella prassi commerciale. Trattasi, in sintesi, di un contratto rientrante nel genus dei contratti elettronici e in cui la volontà del contraente si esprime attraverso la compilazione di moduli online predisposti dal professionista e cliccando sul pulsante di accettazione, presente generalmente sulla pagina web dell'operatore professionale, ai fini della sua conclusione. Il contratto è pertanto pienamente valido e rispondente al principio di libertà delle forme. La fattispecie, come correttamente evidenziato dalla appellata, trova la disciplina nel d.lgs. 70/2003, di attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico.
7.5. In particolare, l'art. 13 del richiamato decreto legislativo prevede al comma 1 l'applicabilità delle norme sulla conclusione del contratto anche nei casi in cui il destinatario dei beni o dei servizi abbia inoltrato l'ordine in via telematica e, correlativamente, al comma 2, che il prestatore, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, accusi ricevuta dell'ordine del destinatario contenente un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio e l'indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili.
7.6. Sotto tale profilo, parte appellata ha dimostrato la sussistenza di tutti i requisiti innanzi indicati, per quanto emergente dalla documentazione in atti: la conclusione del contratto è avvenuta tramite accesso all'area personale dell'attore della pagina web della società convenuta, come attestato dalla produzione in atti di parte convenuta (doc. 2 fascicolo parte convenuta), così come risulta che, all'esito dell'ordine, la convenuta in primo grado aveva immediatamente comunicato la sintesi delle condizioni contrattuali, riversate nel relativo documento recante il numero d'ordine EC-1634289951164-470 e la data del 15 ottobre 2021, ore 11.26 (doc.
1.3 fascicolo parte appellante e doc. 3 fascicolo parte appellata). Il documento contiene la sintesi delle condizioni economiche dell'offerta, i servizi e i prodotti oggetto dell'abbonamento, i costi specificamente e dettagliatamente indicati, la durata dell'abbonamento e la disciplina del recesso, che è possibile esercitare “in qualunque momento”.
7.7. Il rilievo attoreo è pertanto infondato, trattandosi di contratto che, nell'ambito della disciplina consumeristica, rientrerebbe al più nella fattispecie individuata al comma
7 2 della medesima norma dell'art. 51, che disciplina i contratti a distanza conclusi con mezzi elettronici e che impongono al consumatore l'obbligo di pagamento. In tal caso, il professionista comunica al consumatore in modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all'art. 49 co. 1, lett. a), e), q) ed r), ovvero: le caratteristiche principali dei beni o servizi, il prezzo totale dei medesimi, la durata del contratto o, in caso di contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere e, ove applicabile, la durata minima degli obblighi del consumatore. Anche in questo caso, è sufficiente richiamare quanto innanzi si è osservato in ordine alla conclusione del contratto: è di tutta evidenza che tali informazioni sono chiaramente comunicate al momento dell'accesso alla pagina web, contenente il link per l'attivazione dell'abbonamento, sul pulsante “attiva ora”, posto che la pagina indica il contenuto del servizio Tim Vision Gold, il costo mensile per i primi sei mesi, di euro 40,99 e il costo di euro 45,99 dopo i primi sei mesi (doc. 2 fascicolo parte convenuta).
7.8. All'esito dell'attivazione del servizio, il cliente ha ricevuto quindi la richiamata sintesi delle condizioni contrattuali, riversate nel richiamato documento recante il numero d'ordine e la data del 15 ottobre 2021 (doc.
1.3 fascicolo parte appellante e doc. 3 fascicolo parte appellata), contenente, come già innanzi rilevato, i richiamati elementi relativi a prezzo, servizi offerti, durata dell'abbonamento e diritto di recesso, che è possibile esercitare “in qualunque momento”. Si deve pertanto ritenere che la documentazione depositata da parte convenuta e poc'anzi richiamata sia idonea ad attestare la valida conclusione del contratto di abbonamento ai servizi di intrattenimento denominato Tim Vision Gold, essendo rispettate le condizioni previste sia dal d.lgs. 70/2003 che dalle norme del codice del consumo innanzi richiamate. Parte appellata ha pertanto assolto l'onere probatorio posto a suo carico, relativo alla dimostrazione della sussistenza del titolo posto a fondamento dei pretesi pagamenti, nei termini innanzi descritti e non avendo l'attore nemmeno provveduto ad esercitare il recesso che, come innanzi rilevato, è esercitabile in qualsiasi momento.
7.9. Da ultimo, non coglie nel segno il richiamo dell'appellante alla norma dell'art. 67 quinquies del Codice del Consumo, che prevede l'esonero, per il consumatore, dell'obbligo di fornire prestazioni corrispettive in caso di forniture non richieste di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi, in quanto la norma presuppone che il professionista abbia posto in essere attività vietata di pratiche commerciali scorrette, ovvero quelle pratiche che, ai sensi dell'art. 20 co. 2 Cod. Cons., sono volte o idonee a falsare “in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo, qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori”. Le osservazioni innanzi svolte, in ordine alla sussistenza dei requisiti per la valida conclusione del contratto, escludono che si sia in presenza di una pratica scorretta nel senso inteso dalla norma e, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 67 quinquies. Per tutti i motivi fin qui esposti, la domanda di primo grado dell'attore non può essere accolta, risultando la prova della valida conclusione del contratto di abbonamento e la correlativa legittima
8 richiesta di pagamento da parte della convenuta in primo grado. Assorbita la domanda risarcitoria. 7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenendo conto dell'esito della lite, con la riforma della sentenza di primo grado e il rigetto della domanda attorea nel merito;
per l'effetto, l'appellante soccombente è tenuto alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado in favore della convenuta per il complessivo importo di euro 346,00, oltre CP_1 accessori di legge. Quanto alle spese del presente giudizio di appello, la riforma integrale della sentenza e il rigetto nel merito della domanda dell'appellante, induce alla compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo, restando i residui 2/3 a carico dell'attore soccombente, che, pertanto, sarà tenuto a rifondere alla convenuta le spese del presente giudizio che si liquidano, già compensate per un terzo, nel complessivo importo di euro 221,00 per compensi, oltre accessori di legge.
PQM
Il Tribunale di Cuneo, in composizione monocratica in grado di appello, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda disattesa ed assorbita, in riforma della sentenza n. 17/2023 resa dal Giudice di Pace di Cuneo il 26 gennaio 2023, rigetta la domanda attorea;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in Parte_1 complessivi euro 346,00 per compensi del primo grado di giudizio ed euro 221,00 per compensi del presente giudizio, già compensate per 1/3, il tutto oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Cuneo, 18 marzo 2025
Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico in funzione di Giudice di Appello Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg 741/2023 promossa DA
, con il patrocinio dell'Avv. Francesco Lioia e dell'Avv. Manlio Parte_1
Arnone, come da procura in atti APPELLANTE CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. CP_1
Umberto La Commara e dell'Avv. Stefania Lupini, come da procura in atti APPELLATA Conclusioni delle parti PARTE APPELLANTE: In via definitiva e gradata:
− riformare integralmente l'impugnata sentenza e accertare e dichiarare l'insussistenza e/o inesistenza e/o inesigibilità di tutto o parte degli indebiti addebiti di cui in narrativa, relativi alla/e fattura/e e/o servizio/i e/o ai corrispettivi di cui in premessa, disponendone la ripetizione per la somma ad oggi di € 391,34 ovvero quella maggiore o minore che verrà accertata nel corso del giudizio.
− condannare la parte appellata alla refusione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con distrazione disgiunta delle somme in favore dei procuratori entrambi antistatari.
PARTE APPELLATA A. in via principale nel merito, rigettare il gravame proposto dal sig. e, per l'effetto, Parte_1 confermare la sentenza n. 17/2023 emessa dal Giudice di Pace di Cuneo nel procedimento recante R.G.n. 2627/2022, nella persona del Giudice dott. Franceschi Luca per i motivi di cui in narrativa;
B. in via subordinata sempre nel merito, nella denegata ipotesi in cui l'on.le Tribunale adito ritenesse esperito dal sig. il tentativo di conciliazione, rigettare la domanda attorea;
C. in ogni caso, con Pt_1 vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. L'appellante ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. Parte_1
17/2023 resa dal Giudice di Pace di Cuneo il 26 gennaio 2023, con cui è stata dichiarata l'improcedibilità della domanda proposta dall'attore in primo grado, nei confronti della con cui l'attore ha stipulato un contratto di telefonia mobile, di restituzione CP_1 della somma di euro 106,93, a suo dire illegittimamente addebitata dall'operatore telefonico e di risarcimento del danno da inadempimento, quantificato in euro 500,00. Con la domanda formulata in primo grado, il , premettendo la propria qualifica Pt_1 Con di consumatore, aveva allegato che con la società aveva stipulato contratto di fornitura di servizi di telefonia, contestando l'indebita attivazione, da parte della convenuta, di servizi e prodotti non richiesti, relativi all'offerta “TIM Vision Gold”, con conseguenti addebiti, ritenuti conseguentemente illegittimi. L'attore aveva contestato di aver mai richiesto l'attivazione dei servizi connessi all'abbonamento “TIM Vision Gold”, tanto che la consegna del relativo decoder era stata rifiutata. L'indebita attivazione dei servizi era stata oggetto di reclamo sia a mezzo call center, che a mezzo PEC. Al contempo, l'attore in primo grado aveva richiesto la ripetizione dell'importo di € 106,43, oltre al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale o la corresponsione delle penali contrattuali pro die, ovvero degli indennizzi indicati nella Carta dei Servizi e nel sito web ufficiale, da quantificarsi nell'importo di € 500,00, oltre allo storno delle fatture emesse e dei corrispettivi addebitati in assenza di controprestazione, avendo lo stesso rifiutato la consegna del decoder, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 2. La convenuta in primo grado si era costituita, eccependo in via CP_1 preliminare l'improcedibilità dell'azione esperita dal per il mancato esperimento Pt_1 del tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom, nonché la nullità della citazione per indeterminatezza della domanda ex artt. 163 e 164 c.p.c.. Nel merito, aveva contestato la prospettazione attorea, allegando l'insussistenza dell'indebito, in quanto il aveva Pt_1 stipulato un contratto di telefonia in data 13 settembre 2017, rinegoziato il 15 ottobre 2021 mediante accesso alla propria area personale del sito della società di telefonia, con adesione dell'utente all'offerta Tim Vision Gold. La convenuta aveva CP_1 pertanto allegato di di aver provveduto all'invio, al cliente, del riepilogo delle condizioni contrattuali contestualmente all'accettazione dell'offerta da parte dell'attore in primo grado.
2.1. Nondimeno, l'utente aveva inoltrato reclamo verbale mediante il servizio clienti della società convenuta, lamentando l'attivazione di servizi in assenza di pattuizione e la cui efficacia, ai fini dell'interruzione del servizio offerto era stata contestata dalla società convenuta, non avendo il mai esercitato formale recesso dal contratto, Pt_1 conformemente alle condizioni contrattuali, e avendo invece provveduto ad attivare la piattaforma streaming Netflix, servizio incluso nell'offerta Tim Vision Gold, in data 15 ottobre 2021 a seguito dell'accettazione della proposta di Altresì, la CP_1 convenuta in primo grado aveva contestato l'ammissibilità della domanda di parte attrice in ordine alla quantificazione del danno, in quanto generica e infondata. La convenuta
2 aveva pertanto concluso chiedendo in via preliminare la dichiarazione di improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione e la declaratoria di nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza della domanda ex artt. 163 e 164 c.p.c., nonché, nel merito, il rigetto delle domande attoree.
3. All'udienza di trattazione del 29 novembre 2022, svoltasi con la modalità della trattazione scritta mediante il deposito di note in sostituzione dell'udienza, il Giudice di prime cure aveva rilevato il mancato esperimento del tentativo di conciliazione di cui all'art. 1 L. 249/1997, assegnando termine per l'esperimento della mediazione. Alla successiva udienza, il Giudice aveva dichiarato l'improcedibilità dell'azione esperita da parte attrice, con condanna di quest'ultima al pagamento dele spese di giudizio, ritenendo che l'attore non avesse assolto la condizione di procedibilità, in quanto risultante in atti la produzione della pec attestante la sola avvenuta consegna, e non anche l'accettazione, di una domanda di attivazione della conciliazione presso un organismo di mediazione con sede in Alcamo ed un verbale redatto in pari data in cui si era dato atto della mancata conciliazione. Il giudice di prime cure aveva pertanto ritenuto “non valida” la conciliazione promossa dall'attore e inconferente la giurisprudenza da questi richiamata in ordine alla insussistenza dell'obbligo di promuovere il tentativo di conciliazione, dichiarando la domanda improcedibile e condannando l'attore alla rifusione delle spese di lite.
4. Con l'atto di impugnazione, l'appellante ha previamente individuato la parte di sentenza oggetto di censura, in ordine alla pronuncia di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione, evidenziando altresì la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in ragione del travisamento dei documenti allegati nel giudizio di primo grado. Parte appellante ha altresì premesso il proprio interesse ad agire, trattandosi di materia rientrante tra quelle tutelabili con class action, invocando altresì il principio di non contestazione, in ordine alle difese svolte da parte convenuta nel proprio atto di costituzione di primo grado, quanto ai fatti dedotti dall'attore e posti a fondamento della propria domanda.
4.1. Nel merito, ha chiesto la riforma della pronuncia di primo grado, ritenendo di aver esperito il tentativo di conciliazione presso ente accreditato presso il Ministero della Giustizia, conclusosi con la mancata adesione della società telefonica senza giustificato motivo, avendo l'attore in ogni caso fornito la prova dell'esperimento del tentativo di conciliazione mediante la pec e rilevando l'erronea valutazione del giudice di prime cure, che aveva rilevato il deposito del verbale negativo di conciliazione nella stessa data della richiesta di tentativo di conciliazione. Nel merito, l'attore in primo grado ha altresì insistito nella insussistenza del rapporto contrattuale, con conseguente onere della prova a carico della convenuta, in ordine alla sussistenza del titolo su cui fonda la pretesa creditoria di pagamento delle fatture per il servizio non richiesto. L'appellante, richiamando pertanto le risultanze del giudizio di primo grado, ha concluso chiedendo la riforma integrale della sentenza resa dal giudice di pace, con conseguente valutazione nel merito, richiamando le argomentazioni svolte in primo grado quanto alla domanda di accertamento dell'inesistenza e/o inesigibilità di tutto o parte degli indebiti addebiti,
3 concludendo per la ripetizione della somma di € 391,34, ovvero quella maggiore o minore accertanda nel corso del giudizio, con conseguente condanna della convenuta alla rifusione delle spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
5. La società appellata si è costituita invocando la legittimità della sentenza impugnata, avendo l'appellante presentato domanda di conciliazione presso un organismo di mediazione con sede in Sicilia, in violazione delle regole sulla competenza di cui al “Regolamento di procedura relativo alle controversie fra organismi di telecomunicazioni”, posto che la procedura di conciliazione doveva essere promossa presso il Corecom Piemonte. Ciò posto, l'appellante ha reiterato in appello l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per genericità e indeterminatezza del contenuto, ribadendo altresì le difese svolte in primo grado con riguardo all'insussistenza dell'indebito e al quantum debeatur richiesto da parte appellante a titolo di risarcimento del danno. Nel merito, ha contestato la fondatezza dell'appello, con conseguente conferma della sentenza n. 17/2023 emessa dal Giudice di Pace di Cuneo e rigetto della domanda attorea, con condanna dell'appellante alla rifusione di spese, competenze e onorari per entrambi i gradi di giudizio. All'udienza, svolta mediante lo scambio e il deposito di note, fissata per la trattazione, entrambe le parti hanno chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Sciolta la riserva, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e la causa è quindi passata in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
6. Venendo all'esame dei motivi di impugnazione, parte appellante censura, in primo luogo, la decisione del giudice di pace nella parte in cui ha dichiarato la domanda attorea improcedibile, ritenendo sostanzialmente che il tentativo obbligatorio di conciliazione fosse stato promosso dinanzi a organismo di conciliazione territorialmente incompetente. A sostegno, parte appellante richiama, in primo luogo, la documentazione depositata a sostegno della propria prospettazione, attestante la introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione a seguito della rilevata improcedibilità della domanda, da parte del giudice di pace ed entro il termine da questi assegnato, e il verbale negativo di conciliazione reso dall'organismo adito. Correlativamente, richiama giurisprudenza di legittimità, a mente della quale, il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall'art. 1 l. 249/1997, dà luogo a improcedibilità e non a improcedibilità della domanda, con la conseguenza che il giudizio non si conclude con una pronuncia in rito, ma il giudice deve assegnare termine per consentire l'introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione.
6.1. La controversia concerne, come già innanzi ampiamente rilevato, un contratto di telefonia fissa stipulato dall'odierno appellante con la società convenuta, relativamente al quale l'attore in primo grado aveva contestato l'attivazione di un servizio in abbonamento non richiesto e i correlativi addebiti effettuati dalla convenuta, ritenuti conseguentemente illegittimi. Relativamente a tali controversie, l'art. 1 co. 11 l. 249/1997, istitutiva dell'Autorità Garante delle Telecomunicazioni, AGCOM, ha previsto che l'Autorità “disciplini con propri provvedimenti le modalità per la soluzione
4 non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro.
6.2. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione”. Con delibera dell'AGCOM n. 173/2007 e successive modifiche, l'Autorità ha previsto, all'art. 2, lo svolgimento del tentativo avanti al CORECOM regionale, stabilendo l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione per tutte le controversie tra gestori ed utenti;
il Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazione elettroniche, All. A alla delibera n. 203/18/CONS, come modificato dalla delibera n. 390/21/CONS, stabilisce, all'art. 3, che per le controversie in materia di comunicazioni elettroniche tra l'utente e l'operatore, l'improcedibilità del ricorso giurisdizionale fino a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, dinanzi al Corecom competente, a organismi di negoziazione paritetica che prevedono la partecipazione delle Associazioni dei consumatori, iscritti nell'elenco di cui alla delibera n. 661/15/CONS; presso gli organismi ADR iscritti nell'elenco di cui alla delibera n. 661/15/CONS o dinanzi alle Camere di conciliazione istituite presso le Camere di commercio e aderenti al protocollo d'intesa stipulato tra l'Autorità e
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6.3. Il mancato esperimento del tentativo di conciliazione, secondo la giurisprudenza di legittimità – pure richiamata da parte appellante – non dà luogo a improcedibilità sanabile, atteso che la sopravvenienza del tentativo è idonea a sanare il vizio, sicchè il giudice deve all'uopo sospendere il giudizio e assegnare termine per la proposizione del tentativo di conciliazione (C. Civ. n. 23072/2022). Nel caso di specie, il giudice di pace si era conformato a tale orientamento, disponendo la sospensione del processo e assegnando termine all'odierno appellante per la proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione, che aveva fatto seguito a diversi reclami inoltrati presso la compagnia telefonica convenuta e rimasti privi di esito. Parte attrice aveva pertanto promosso il tentativo di conciliazione dinanzi all'organismo Media.Con – con sede in CP_3
Alcamo, come attestato dalla ricevuta di consegna della domanda a mezzo pec del 4 febbraio 2022 e dal verbale negativo del successivo 14 febbraio 2022. In disparte l'evidente errore in cui è incorso il giudice di prime cure, si deve osservare che il tentativo obbligatorio di conciliazione deve ritenersi validamente esperito.
6.4. Ciò in quanto, oltre che davanti ai Corecom, competenti territorialmente, il tentativo obbligatorio di conciliazione può essere validamente esperito anche presso Contr organismi iscritti nell'elenco AGCOM, per i quali non sussiste alcun vincolo di competenza territoriale, diversamente da quanto previsto per i Corecom e come peraltro affermato dalla più recente giurisprudenza di merito (Trib. Ascoli Piceno, n. 469/2024; Trib. Siena, 19 gennaio 2024), così come alcun vincolo territoriale è previsto per gli
5 organismi ADR iscritti nell'elenco di cui alla delibera n. 661/15/CONS; diversamente, tale ipotesi sarebbe stata espressamente contemplata nella delibera allo stesso modo di quanto previsto per i Corecom. Il motivo di censura è pertanto fondato;
conseguentemente, la pronuncia deve essere riformata sul punto, con conseguente decisione nel merito della controversia. 7. Nel merito, parte appellante ha allegato di essere titolare dell'utenza telefonica fissa n. 0171214572 e di aver appreso nell'ottobre 2021, della attivazione di servizi non richiesti, rientranti nel pacchetto “Tim Vision Gold” offerto dalla convenuta, che aveva pertanto inviato di volta in volta le fatture di pagamento relative a tali servizi, nonostante reiterati reclami proposti dall'attore, il quale pertanto ha invocato la insussistenza degli addebiti effettuati dalla convenuta, relativi al servizio di cui trattasi, con conseguente richiesta di restituzione della somma di euro 106,43, e la condanna della convenuta all'indennizzo previsto dal contratto o dalla carta dei servizi dell'operatore di telefonia, per il complessivo importo di euro 500,00. 7.1. La convenuta, nel contestare le ragioni attoree aveva rappresentato che il
, già titolare dell'abbonamento relativo alla propria utenza telefonica fissa, aveva Pt_1 richiesto l'attivazione del servizio tramite accesso alla propria area personale del sito della compagnia telefonica, aderendo all'offerta “Tim Vision Gold” che, oltre ai normali di servizi di telefonia, offre la possibilità di usufruire di piattaforme streaming. All'esito dell'attivazione, la convenuta aveva pertanto inviato le condizioni contrattuali all'attore, il quale tuttavia non aveva mai esercitato il recesso nei termini previsti dal Codice del Consumo, attivando peraltro uno dei servizi di streaming compresi nell'offerta. La convenuta, invocando pertanto la legittimità del proprio operato e contestando la richiesta risarcitoria formulata dall'attore, aveva concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea.
7.2. Sotto il profilo della distribuzione dell'onere probatorio, parte attrice invoca l'onere della prova a carico della convenuta: posto che l'attore assume di non aver mai sottoscritto alcun contratto per l'abbonamento Tim Vision Gold, sarebbe pertanto onere della convenuta provare la conclusione di detto contratto, in conformità ai canoni probatori, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, ed in forza dei quali incombe sul creditore che agisce per l'adempimento o la risoluzione del contratto, provare la fonte del proprio diritto di credito, dimostrando l'esistenza del titolo su cui fonda la pretesa creditoria, allegando l'inadempimento del debitore, il quale, a sua volta deve dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa (C. Civ. Sez. Un. n. 13533/2001).
7.3. Invero, parte appellante richiama – con argomentazioni e richiami giurisprudenziali ulteriori rispetto a quanto già dedotto in primo grado – i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di distribuzione dell'onere probatorio in materia di responsabilità contrattuale, posto che, avendo svolto azione di accertamento negativo e avendo negato di aver richiesto il servizio in abbonamento di cui trattasi, è a carico della convenuta la dimostrazione del titolo su cui fonda la pretesa di pagamento, avanzata mediante l'invio delle fatture mensili. Sotto altro profilo,
6 richiama altresì le norme del codice del consumo e, in particolare, l'art. 66 quinquies, a mente del quale il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta e richiamando altresì la disposizione dell'art. art. 51, co. 6, del medesimo Codice, che pone l'obbligo, per il professionista, quando il contratto è concluso per telefono, di confermare l'offerta al consumatore, che sarà obbligato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto.
7.4. Nel caso di specie, occorre in primo luogo rilevare l'inapplicabilità della disciplina prevista dall'art. 51 co. 6, posto che non si verte di contratto stipulato a mezzo del telefono, ma di un abbonamento concluso tramite la modalità del contratto c.d. “point and click”, pratica commerciale ormai diffusissima per effetto dell'utilizzo sempre più massiccio di tecnologie informatiche anche nella prassi commerciale. Trattasi, in sintesi, di un contratto rientrante nel genus dei contratti elettronici e in cui la volontà del contraente si esprime attraverso la compilazione di moduli online predisposti dal professionista e cliccando sul pulsante di accettazione, presente generalmente sulla pagina web dell'operatore professionale, ai fini della sua conclusione. Il contratto è pertanto pienamente valido e rispondente al principio di libertà delle forme. La fattispecie, come correttamente evidenziato dalla appellata, trova la disciplina nel d.lgs. 70/2003, di attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico.
7.5. In particolare, l'art. 13 del richiamato decreto legislativo prevede al comma 1 l'applicabilità delle norme sulla conclusione del contratto anche nei casi in cui il destinatario dei beni o dei servizi abbia inoltrato l'ordine in via telematica e, correlativamente, al comma 2, che il prestatore, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, accusi ricevuta dell'ordine del destinatario contenente un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio e l'indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili.
7.6. Sotto tale profilo, parte appellata ha dimostrato la sussistenza di tutti i requisiti innanzi indicati, per quanto emergente dalla documentazione in atti: la conclusione del contratto è avvenuta tramite accesso all'area personale dell'attore della pagina web della società convenuta, come attestato dalla produzione in atti di parte convenuta (doc. 2 fascicolo parte convenuta), così come risulta che, all'esito dell'ordine, la convenuta in primo grado aveva immediatamente comunicato la sintesi delle condizioni contrattuali, riversate nel relativo documento recante il numero d'ordine EC-1634289951164-470 e la data del 15 ottobre 2021, ore 11.26 (doc.
1.3 fascicolo parte appellante e doc. 3 fascicolo parte appellata). Il documento contiene la sintesi delle condizioni economiche dell'offerta, i servizi e i prodotti oggetto dell'abbonamento, i costi specificamente e dettagliatamente indicati, la durata dell'abbonamento e la disciplina del recesso, che è possibile esercitare “in qualunque momento”.
7.7. Il rilievo attoreo è pertanto infondato, trattandosi di contratto che, nell'ambito della disciplina consumeristica, rientrerebbe al più nella fattispecie individuata al comma
7 2 della medesima norma dell'art. 51, che disciplina i contratti a distanza conclusi con mezzi elettronici e che impongono al consumatore l'obbligo di pagamento. In tal caso, il professionista comunica al consumatore in modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all'art. 49 co. 1, lett. a), e), q) ed r), ovvero: le caratteristiche principali dei beni o servizi, il prezzo totale dei medesimi, la durata del contratto o, in caso di contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere e, ove applicabile, la durata minima degli obblighi del consumatore. Anche in questo caso, è sufficiente richiamare quanto innanzi si è osservato in ordine alla conclusione del contratto: è di tutta evidenza che tali informazioni sono chiaramente comunicate al momento dell'accesso alla pagina web, contenente il link per l'attivazione dell'abbonamento, sul pulsante “attiva ora”, posto che la pagina indica il contenuto del servizio Tim Vision Gold, il costo mensile per i primi sei mesi, di euro 40,99 e il costo di euro 45,99 dopo i primi sei mesi (doc. 2 fascicolo parte convenuta).
7.8. All'esito dell'attivazione del servizio, il cliente ha ricevuto quindi la richiamata sintesi delle condizioni contrattuali, riversate nel richiamato documento recante il numero d'ordine e la data del 15 ottobre 2021 (doc.
1.3 fascicolo parte appellante e doc. 3 fascicolo parte appellata), contenente, come già innanzi rilevato, i richiamati elementi relativi a prezzo, servizi offerti, durata dell'abbonamento e diritto di recesso, che è possibile esercitare “in qualunque momento”. Si deve pertanto ritenere che la documentazione depositata da parte convenuta e poc'anzi richiamata sia idonea ad attestare la valida conclusione del contratto di abbonamento ai servizi di intrattenimento denominato Tim Vision Gold, essendo rispettate le condizioni previste sia dal d.lgs. 70/2003 che dalle norme del codice del consumo innanzi richiamate. Parte appellata ha pertanto assolto l'onere probatorio posto a suo carico, relativo alla dimostrazione della sussistenza del titolo posto a fondamento dei pretesi pagamenti, nei termini innanzi descritti e non avendo l'attore nemmeno provveduto ad esercitare il recesso che, come innanzi rilevato, è esercitabile in qualsiasi momento.
7.9. Da ultimo, non coglie nel segno il richiamo dell'appellante alla norma dell'art. 67 quinquies del Codice del Consumo, che prevede l'esonero, per il consumatore, dell'obbligo di fornire prestazioni corrispettive in caso di forniture non richieste di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi, in quanto la norma presuppone che il professionista abbia posto in essere attività vietata di pratiche commerciali scorrette, ovvero quelle pratiche che, ai sensi dell'art. 20 co. 2 Cod. Cons., sono volte o idonee a falsare “in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo, qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori”. Le osservazioni innanzi svolte, in ordine alla sussistenza dei requisiti per la valida conclusione del contratto, escludono che si sia in presenza di una pratica scorretta nel senso inteso dalla norma e, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 67 quinquies. Per tutti i motivi fin qui esposti, la domanda di primo grado dell'attore non può essere accolta, risultando la prova della valida conclusione del contratto di abbonamento e la correlativa legittima
8 richiesta di pagamento da parte della convenuta in primo grado. Assorbita la domanda risarcitoria. 7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenendo conto dell'esito della lite, con la riforma della sentenza di primo grado e il rigetto della domanda attorea nel merito;
per l'effetto, l'appellante soccombente è tenuto alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado in favore della convenuta per il complessivo importo di euro 346,00, oltre CP_1 accessori di legge. Quanto alle spese del presente giudizio di appello, la riforma integrale della sentenza e il rigetto nel merito della domanda dell'appellante, induce alla compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo, restando i residui 2/3 a carico dell'attore soccombente, che, pertanto, sarà tenuto a rifondere alla convenuta le spese del presente giudizio che si liquidano, già compensate per un terzo, nel complessivo importo di euro 221,00 per compensi, oltre accessori di legge.
PQM
Il Tribunale di Cuneo, in composizione monocratica in grado di appello, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda disattesa ed assorbita, in riforma della sentenza n. 17/2023 resa dal Giudice di Pace di Cuneo il 26 gennaio 2023, rigetta la domanda attorea;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in Parte_1 complessivi euro 346,00 per compensi del primo grado di giudizio ed euro 221,00 per compensi del presente giudizio, già compensate per 1/3, il tutto oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Cuneo, 18 marzo 2025
Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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