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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/05/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'esito del deposito di note scritte e conclusioni ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
tra
rapp.ta e difesa, in virtù di mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Noviello Bernardino presso Parte_1 il quale è elettivamente dom.ta,
RICORRENTE
Controparte_1 Controparte_2 in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano elettivamente domiciliato presso l' , Controparte_2
RESISTENTI
CONCLUSIONI: come in atti
OGGETTO: riconoscimento periodo servizio di leva preruolo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21/09/2023 la ricorrente adiva questo giudice con ricorso ex art. 414 cpc per chiedere, previa disapplicazione dei DM n. 50/21 e DM n. 60/20 tab A, di ordinare all'amministrazione resistente di attribuirle, in ragione del servizio civile espletato prima della nomina e in applicazione dell'art. 2050 codice ordinamento militare e dell'art. 485 d.lgs. 297/1994, 6 punti nella graduatoria ATA e 12 punti nella graduatoria GPS. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. Con Il l' resistenti si costituivano in giudizio ed eccepivano in via preliminare il difetto di giurisdizione;
CP_4 chiedevano, con varie motivazioni in fatto e in diritto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. All'udienza di discussione a trattazione scritta le parti si riportavano ai propri scritti e concludeva come da note depositate, i resistenti non depositavano note e il giudice decideva con la presente sentenza.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va affermata la giurisdizione del giudice ordinario. La giurisprudenza delle SU della Cassazione ha affermato (ord. n. 17123/19) che “Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al “petitum” sostanziale dedotto in giudizio”. Non avendo la domanda ad oggetto l'annullamento dell'atto amministrativo ma il diritto ad ottenere un diverso punteggio e di conseguenza una diversa posizione nelle graduatorie, previa disapplicazione dei Dm sopra indicati, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario (Cass. Sez.U. n.
10105-2021;Cass. Sez. U. 4 aprile 2023, n. 9330; Cass SU 2277/2024 emessa in relazione alla specifica fattispecie del riconoscimento ed attribuzione di un diverso punteggio per il servizio militare svolto). CP_ In via ulteriormente preliminare, va riconosciuta la legittimazione passiva del solo , in via concorrente, dell'
[...]
(ex art.8 del D.P.R. 17/2009) nelle controversie di lavoro promosse dal personale della scuola. Controparte_2 Invero, dapprima con l'art. 7 D.P.R. 21/12/07 n. 260, successivamente con l'art. 8 D.P.R. 20/01/09 n. 17, novellato con l'art. 4 D.P.R. 03/06/11 n. 132, con l'art. 8 d.p.c.m. 11/02/14 n. 98, ed oggi con il dpcm 140/19 si è attribuita all
[...]
una specifica legittimazione passiva per il contenzioso del personale scolastico ed amministrativo. Controparte_2 In particolare, al momento del deposito del presente ricorso, il testo vigente è quello del d.p.c.m. 140/19, e cioè che l "esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di Controparte_2
1 contenzioso del personale della scuola, nonchè del personale amministrativo in servizio presso gli uffici scolastici periferici". A ciò deve comunque pur sempre aggiungersi, ad avviso del giudice adito, la concorrente legittimazione del CP_1 che è e resta il datore di lavoro pubblico. Inoltre, difetta la legittimazione passiva del singolo istituto (v. Cass. 6372/11; Cass. 3275/16; Cass. 20430/12) e dell' , trattandosi di articolazione organica dell' che non risulta possedere Controparte_5 CP_4 autonoma capacità giuridica e processuale. Pertanto va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_2
Nel merito. Preliminarmente va evidenziato che quanto allegato dalla ricorrente in punto di fatto non è contestato dal . CP_1 Va quindi ritenuto provato, pur in assenza di documentazione relativa alle graduatorie e di documenti attributivi del punteggio, che alla sia stata inserita nelle graduatorie con il punteggio indicato dai Dm ritenuti illegittimi e quindi da disapplicare, pari a 0,6 punti annui, come allegato dal , che ha precisato che la disciplina in questione implica CP_1 che il servizio civile prestato in costanza di nomina venga valutato con l'attribuzione di 0,5 punti per mese, mentre quello espletato non in costanza di nomina consente il riconoscimento di 0,6 punti per anno. La ricorrente chiede l'applicazione di 6 punti nelle graduatorie Ata e 12 punti nelle Gps (pari a punti 0,6 per ogni mese per le graduatorie Ata e punti 2 per ogni mese nelle graduatorie di Istituto); cita l'ordinanza della Suprema Corte n. 5679/2020 a sostegno della propria tesi ritenendo iniquo, alla luce dell'art. 485 d. lgs. 297/1994 e dell'art. 2050 cod. ordinamento militare, l'attribuzione di un diverso punteggio. Tuttavia detta ordinanza, nonché le sentenze che ad essa sono seguite, non conclude nel senso prospettato dalla ricorrente.
Essa infatti, al pari della giurisprudenza amministrativa, ha “solo” escluso la legittimità delle previsioni, contenute nel decreto ministeriale n. 44/2011, secondo il quale alcun punteggio doveva essere riconosciuto al servizio di leva, se non svolto in costanza di nomina. Partendo dall'analisi dell'art. 485 d. lgs. 297/1994 e dell'art. 2050 cod. ordinamento militare, e premettendo che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, l'ordinanza citata ha evidenziato che un “lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
” pertanto “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.)”. Quindi essa ha stabilito che il servizio militare obbligatorio, e quello civile ad esso equiparato, devono ricevere valutazione. La Corte ha inoltre emesso altre sentenze conformi a quanto stabilito nell'ordinanza n. 5679/2020 (sent. n. 8586/2024, in cui ha ripercorso le motivazioni dell'ordinanza n. 5679/2020 e altre sentenze analoghe (Cass. 31 maggio 2021 n. 15127, Cass. 3 giugno 2021 nr. 15467 e Cass. n. 41894/2021).
Da ultimo, nello stesso senso, la sentenza n. 8586/24. Ha affermato che l'art. 2050 riguarda anche le graduatorie ad esaurimento;
ha infatti evidenziato che anche le suddette graduatorie, pur non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), costituiscono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, ed ha pertanto affermato che non si sottraggono ad un'interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge (Cass. n. 15467/2021). Per tali ragioni ha ritenuto che debba essere disapplicata, in quanto illegittima, la previsione di rango regolamentare di cui all'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343).
Ha affermato che tali principi devono trovare applicazione anche alle graduatorie di circolo e di istituto, che hanno natura non dissimile dalle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore (sent. N.8586/2024).
Il Tribunale condivide e fa proprie le valutazioni della Suprema Corte, ormai orientata da tempo sulle suddette posizioni. Analogamente, sul punto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cds. N. 1720/22, n. 3286/22, n. 7383/22).
Tuttavia occorre distinguere la problematica della totale mancata valutazione del servizio di leva ove non espletato in costanza di nomina, affrontata dall' ordinanza e dalle sentenze sopra richiamate, dalla diversa problematica afferente il DM 50/2021, che ha valorizzato il servizio di leva e il servizio civile sostitutivo al fine della formazione delle graduatorie anche se espletati non in costanza di rapporto di lavoro, ma ha assegnato a tale ipotesi un punteggio diverso ed inferiore rispetto al servizio di leva o equiparato prestato in costanza di rapporto di lavoro.
2 Diversa questione quindi è quella sottoposta al Tribunale, afferente alla modalità della valutazione di detto periodo di servizio svolto non in costanza di nomina. Come evidenziato dalla ricorrente, il D.M. n. 50 del 2021 - relativo alla costituzione delle graduatorie del personale ATA valide per il triennio 2021/2024 –prevede all' “Allegato A”, che:
“Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”. Lo stesso prevede il Dm 60/21 per le GPS, graduatorie provinciali biennali. Il DM 50/2021, come il DM 60/20, al pari del DM 717/2014 per il triennio 2014-2017, assegna una valutazione anche a tale servizio parificandolo a quello svolto presso enti pubblici e differenziandolo dal servizio di leva o civile sostitutivo svolto in costanza di nomina, che viene, al contrario, parificato al servizio prestato nel profilo specifico per il quale viene stilata la graduatoria. La ricorrente chiede la disapplicazione dei decreti ministeriali nella parte in cui assegnano un punteggio diverso ai canditati per il servizio militare prestato durante e rispettivamente al di fuori del rapporto di lavoro (come il servizio civile prestato dalla ricorrente), in quanto ne deriverebbe una disparità di trattamento. Invoca l'ordinanza della Corte n.
5679/2020. Tuttavia l'ordinanza n. 5679/2020 richiamata dalla ricorrente è afferente alla problematica relativa alla mancata totale valutazione del servizio prestato prima della nomina, e non rileva nel caso di specie. Non si riscontra nell'ordinamento una norma di fonte primaria che riconosca l'equiparazione tra il servizio prestato prima e il servizio prestato in costanza di nomina. Sia l'art. 485 d.lgs. 297/1994 che l'art. 2050 l. 66/2010 stabiliscono la valutazione “piena” del servizio solo nel caso in cui il servizio sia prestato in costanza di nomina. Invero, secondo l'art. 485, comma 7, D. Lgs. n. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"; dunque, per i docenti, una volta immessi in ruolo, il servizio di leva (o sostitutivo) è valutabile come servizio prestato specifico ai fini della ricostruzione di carriera. L'art. 2050 del D. Lgs. n. 66/2000, riguardante la "valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici" stabilisce, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e, al comma 2, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".
Inoltre, a contrario, valutando allo stesso modo le due situazioni si tratterebbero in modo uguale due situazioni profondamente differenti;
nel caso di servizio prestato durante il rapporto di lavoro vi è, infatti, la necessità di non pregiudicare (e non discriminare) un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'Amministrazione scolastica sia, poi, costretto a sospenderlo per adempiere al dovere di cui all'art. 52, secondo comma, Cost.; per la seconda, la valutabilità del servizio militare è volta a evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare e un altro che, ottenuto un impiego presso una pubblica amministrazione, potrebbe godere dei benefici, in termini di graduatorie, derivanti da tale impiego;
(C. App. Torino sent. 26/05/2022, App. Genova. 182/2021; Trib. Novara n. 224/2023) Inoltre, recentemente, a fronte di un orientamento contrastante del Consiglio di Stato (favorevoli all'equiparazione tra servizio prestato prima della nomina e servizio prestato in costanza di rapporto di lavoro, sent. 1720/2022 e 3423/2022; contraria sent. 2743/2020) nella recente sentenza del 29/12/2022 il Consiglio in sede giurisdizionale ha evidenziato che
“il collegio dovrà valutare se il nuovo indirizzo di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n° 1720 del 10 marzo 2022 meriti consolidamento o se invece debba farsi riferimento ai principi di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n° 2743 del 29 aprile 2020 di cui la sentenza appellata costituisce esplicazione.” Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale nella sentenza del 29/12/2022, (cfr. Cds. n. 11602/22) decidendo sull' appello contro la sentenza del Tar Lazio del 2022, ha rigettato l'appello dei ricorrenti confermando la sentenza del Tar Lazio, ed ha stabilito che “risulta ragionevole e corretto attribuire a coloro che hanno prestato il servizio di leva non in costanza di rapporto il punteggio attribuito alla prestazione lavorativa prestata presso qualsiasi altra pubblica amministrazione”. La sentenza depositata dalla ricorrente, n. 8586/24, e anche prima già citata, è nello stesso senso descritto finora: il servizio prestato prima dell'assunzione in ruolo è valutabile. Ma essa non afferma che è valutabile nella stessa misura del servizio prestato in costanza di rapporto di lavoro. Quindi esso va valutato in analogia con quanto sancito per l'attività lavorativa svolta presso amministrazioni statali.
Da ultimo, nello stesso senso, Cass 22429/2024 e n. 22439/24 che hanno espresso il seguente principio di diritto:
“in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto
3 preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto”.
La distinzione effettuata dal DM 50/2021 non contrasta, dunque, né con i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità (per i quali il servizio di leva, anche se non prestato in costanza di rapporto di lavoro, va in ogni caso valorizzato nella valutazione del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie scolastiche), né con il disposto dell'art. 2050 d.lgs. 66/2010, che in effetti dispone la parificazione di tale servizio a quello prestato presso enti pubblici.
Pertanto la domanda va rigettata. La difficoltà della materia trattata che fa registrare diversi orientamenti giurisprudenziali fa ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciano sulla domanda proposta da con ricorso del Parte_1 21/09/2023 così provvede:
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_2
2. Rigetta il ricorso.
3. Compensa le spese di lite.
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Cristina Giusti
4
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'esito del deposito di note scritte e conclusioni ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
tra
rapp.ta e difesa, in virtù di mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Noviello Bernardino presso Parte_1 il quale è elettivamente dom.ta,
RICORRENTE
Controparte_1 Controparte_2 in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano elettivamente domiciliato presso l' , Controparte_2
RESISTENTI
CONCLUSIONI: come in atti
OGGETTO: riconoscimento periodo servizio di leva preruolo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21/09/2023 la ricorrente adiva questo giudice con ricorso ex art. 414 cpc per chiedere, previa disapplicazione dei DM n. 50/21 e DM n. 60/20 tab A, di ordinare all'amministrazione resistente di attribuirle, in ragione del servizio civile espletato prima della nomina e in applicazione dell'art. 2050 codice ordinamento militare e dell'art. 485 d.lgs. 297/1994, 6 punti nella graduatoria ATA e 12 punti nella graduatoria GPS. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. Con Il l' resistenti si costituivano in giudizio ed eccepivano in via preliminare il difetto di giurisdizione;
CP_4 chiedevano, con varie motivazioni in fatto e in diritto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. All'udienza di discussione a trattazione scritta le parti si riportavano ai propri scritti e concludeva come da note depositate, i resistenti non depositavano note e il giudice decideva con la presente sentenza.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va affermata la giurisdizione del giudice ordinario. La giurisprudenza delle SU della Cassazione ha affermato (ord. n. 17123/19) che “Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al “petitum” sostanziale dedotto in giudizio”. Non avendo la domanda ad oggetto l'annullamento dell'atto amministrativo ma il diritto ad ottenere un diverso punteggio e di conseguenza una diversa posizione nelle graduatorie, previa disapplicazione dei Dm sopra indicati, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario (Cass. Sez.U. n.
10105-2021;Cass. Sez. U. 4 aprile 2023, n. 9330; Cass SU 2277/2024 emessa in relazione alla specifica fattispecie del riconoscimento ed attribuzione di un diverso punteggio per il servizio militare svolto). CP_ In via ulteriormente preliminare, va riconosciuta la legittimazione passiva del solo , in via concorrente, dell'
[...]
(ex art.8 del D.P.R. 17/2009) nelle controversie di lavoro promosse dal personale della scuola. Controparte_2 Invero, dapprima con l'art. 7 D.P.R. 21/12/07 n. 260, successivamente con l'art. 8 D.P.R. 20/01/09 n. 17, novellato con l'art. 4 D.P.R. 03/06/11 n. 132, con l'art. 8 d.p.c.m. 11/02/14 n. 98, ed oggi con il dpcm 140/19 si è attribuita all
[...]
una specifica legittimazione passiva per il contenzioso del personale scolastico ed amministrativo. Controparte_2 In particolare, al momento del deposito del presente ricorso, il testo vigente è quello del d.p.c.m. 140/19, e cioè che l "esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di Controparte_2
1 contenzioso del personale della scuola, nonchè del personale amministrativo in servizio presso gli uffici scolastici periferici". A ciò deve comunque pur sempre aggiungersi, ad avviso del giudice adito, la concorrente legittimazione del CP_1 che è e resta il datore di lavoro pubblico. Inoltre, difetta la legittimazione passiva del singolo istituto (v. Cass. 6372/11; Cass. 3275/16; Cass. 20430/12) e dell' , trattandosi di articolazione organica dell' che non risulta possedere Controparte_5 CP_4 autonoma capacità giuridica e processuale. Pertanto va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_2
Nel merito. Preliminarmente va evidenziato che quanto allegato dalla ricorrente in punto di fatto non è contestato dal . CP_1 Va quindi ritenuto provato, pur in assenza di documentazione relativa alle graduatorie e di documenti attributivi del punteggio, che alla sia stata inserita nelle graduatorie con il punteggio indicato dai Dm ritenuti illegittimi e quindi da disapplicare, pari a 0,6 punti annui, come allegato dal , che ha precisato che la disciplina in questione implica CP_1 che il servizio civile prestato in costanza di nomina venga valutato con l'attribuzione di 0,5 punti per mese, mentre quello espletato non in costanza di nomina consente il riconoscimento di 0,6 punti per anno. La ricorrente chiede l'applicazione di 6 punti nelle graduatorie Ata e 12 punti nelle Gps (pari a punti 0,6 per ogni mese per le graduatorie Ata e punti 2 per ogni mese nelle graduatorie di Istituto); cita l'ordinanza della Suprema Corte n. 5679/2020 a sostegno della propria tesi ritenendo iniquo, alla luce dell'art. 485 d. lgs. 297/1994 e dell'art. 2050 cod. ordinamento militare, l'attribuzione di un diverso punteggio. Tuttavia detta ordinanza, nonché le sentenze che ad essa sono seguite, non conclude nel senso prospettato dalla ricorrente.
Essa infatti, al pari della giurisprudenza amministrativa, ha “solo” escluso la legittimità delle previsioni, contenute nel decreto ministeriale n. 44/2011, secondo il quale alcun punteggio doveva essere riconosciuto al servizio di leva, se non svolto in costanza di nomina. Partendo dall'analisi dell'art. 485 d. lgs. 297/1994 e dell'art. 2050 cod. ordinamento militare, e premettendo che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, l'ordinanza citata ha evidenziato che un “lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
” pertanto “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.)”. Quindi essa ha stabilito che il servizio militare obbligatorio, e quello civile ad esso equiparato, devono ricevere valutazione. La Corte ha inoltre emesso altre sentenze conformi a quanto stabilito nell'ordinanza n. 5679/2020 (sent. n. 8586/2024, in cui ha ripercorso le motivazioni dell'ordinanza n. 5679/2020 e altre sentenze analoghe (Cass. 31 maggio 2021 n. 15127, Cass. 3 giugno 2021 nr. 15467 e Cass. n. 41894/2021).
Da ultimo, nello stesso senso, la sentenza n. 8586/24. Ha affermato che l'art. 2050 riguarda anche le graduatorie ad esaurimento;
ha infatti evidenziato che anche le suddette graduatorie, pur non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), costituiscono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, ed ha pertanto affermato che non si sottraggono ad un'interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge (Cass. n. 15467/2021). Per tali ragioni ha ritenuto che debba essere disapplicata, in quanto illegittima, la previsione di rango regolamentare di cui all'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343).
Ha affermato che tali principi devono trovare applicazione anche alle graduatorie di circolo e di istituto, che hanno natura non dissimile dalle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore (sent. N.8586/2024).
Il Tribunale condivide e fa proprie le valutazioni della Suprema Corte, ormai orientata da tempo sulle suddette posizioni. Analogamente, sul punto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cds. N. 1720/22, n. 3286/22, n. 7383/22).
Tuttavia occorre distinguere la problematica della totale mancata valutazione del servizio di leva ove non espletato in costanza di nomina, affrontata dall' ordinanza e dalle sentenze sopra richiamate, dalla diversa problematica afferente il DM 50/2021, che ha valorizzato il servizio di leva e il servizio civile sostitutivo al fine della formazione delle graduatorie anche se espletati non in costanza di rapporto di lavoro, ma ha assegnato a tale ipotesi un punteggio diverso ed inferiore rispetto al servizio di leva o equiparato prestato in costanza di rapporto di lavoro.
2 Diversa questione quindi è quella sottoposta al Tribunale, afferente alla modalità della valutazione di detto periodo di servizio svolto non in costanza di nomina. Come evidenziato dalla ricorrente, il D.M. n. 50 del 2021 - relativo alla costituzione delle graduatorie del personale ATA valide per il triennio 2021/2024 –prevede all' “Allegato A”, che:
“Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”. Lo stesso prevede il Dm 60/21 per le GPS, graduatorie provinciali biennali. Il DM 50/2021, come il DM 60/20, al pari del DM 717/2014 per il triennio 2014-2017, assegna una valutazione anche a tale servizio parificandolo a quello svolto presso enti pubblici e differenziandolo dal servizio di leva o civile sostitutivo svolto in costanza di nomina, che viene, al contrario, parificato al servizio prestato nel profilo specifico per il quale viene stilata la graduatoria. La ricorrente chiede la disapplicazione dei decreti ministeriali nella parte in cui assegnano un punteggio diverso ai canditati per il servizio militare prestato durante e rispettivamente al di fuori del rapporto di lavoro (come il servizio civile prestato dalla ricorrente), in quanto ne deriverebbe una disparità di trattamento. Invoca l'ordinanza della Corte n.
5679/2020. Tuttavia l'ordinanza n. 5679/2020 richiamata dalla ricorrente è afferente alla problematica relativa alla mancata totale valutazione del servizio prestato prima della nomina, e non rileva nel caso di specie. Non si riscontra nell'ordinamento una norma di fonte primaria che riconosca l'equiparazione tra il servizio prestato prima e il servizio prestato in costanza di nomina. Sia l'art. 485 d.lgs. 297/1994 che l'art. 2050 l. 66/2010 stabiliscono la valutazione “piena” del servizio solo nel caso in cui il servizio sia prestato in costanza di nomina. Invero, secondo l'art. 485, comma 7, D. Lgs. n. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"; dunque, per i docenti, una volta immessi in ruolo, il servizio di leva (o sostitutivo) è valutabile come servizio prestato specifico ai fini della ricostruzione di carriera. L'art. 2050 del D. Lgs. n. 66/2000, riguardante la "valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici" stabilisce, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e, al comma 2, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".
Inoltre, a contrario, valutando allo stesso modo le due situazioni si tratterebbero in modo uguale due situazioni profondamente differenti;
nel caso di servizio prestato durante il rapporto di lavoro vi è, infatti, la necessità di non pregiudicare (e non discriminare) un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'Amministrazione scolastica sia, poi, costretto a sospenderlo per adempiere al dovere di cui all'art. 52, secondo comma, Cost.; per la seconda, la valutabilità del servizio militare è volta a evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare e un altro che, ottenuto un impiego presso una pubblica amministrazione, potrebbe godere dei benefici, in termini di graduatorie, derivanti da tale impiego;
(C. App. Torino sent. 26/05/2022, App. Genova. 182/2021; Trib. Novara n. 224/2023) Inoltre, recentemente, a fronte di un orientamento contrastante del Consiglio di Stato (favorevoli all'equiparazione tra servizio prestato prima della nomina e servizio prestato in costanza di rapporto di lavoro, sent. 1720/2022 e 3423/2022; contraria sent. 2743/2020) nella recente sentenza del 29/12/2022 il Consiglio in sede giurisdizionale ha evidenziato che
“il collegio dovrà valutare se il nuovo indirizzo di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n° 1720 del 10 marzo 2022 meriti consolidamento o se invece debba farsi riferimento ai principi di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n° 2743 del 29 aprile 2020 di cui la sentenza appellata costituisce esplicazione.” Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale nella sentenza del 29/12/2022, (cfr. Cds. n. 11602/22) decidendo sull' appello contro la sentenza del Tar Lazio del 2022, ha rigettato l'appello dei ricorrenti confermando la sentenza del Tar Lazio, ed ha stabilito che “risulta ragionevole e corretto attribuire a coloro che hanno prestato il servizio di leva non in costanza di rapporto il punteggio attribuito alla prestazione lavorativa prestata presso qualsiasi altra pubblica amministrazione”. La sentenza depositata dalla ricorrente, n. 8586/24, e anche prima già citata, è nello stesso senso descritto finora: il servizio prestato prima dell'assunzione in ruolo è valutabile. Ma essa non afferma che è valutabile nella stessa misura del servizio prestato in costanza di rapporto di lavoro. Quindi esso va valutato in analogia con quanto sancito per l'attività lavorativa svolta presso amministrazioni statali.
Da ultimo, nello stesso senso, Cass 22429/2024 e n. 22439/24 che hanno espresso il seguente principio di diritto:
“in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto
3 preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto”.
La distinzione effettuata dal DM 50/2021 non contrasta, dunque, né con i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità (per i quali il servizio di leva, anche se non prestato in costanza di rapporto di lavoro, va in ogni caso valorizzato nella valutazione del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie scolastiche), né con il disposto dell'art. 2050 d.lgs. 66/2010, che in effetti dispone la parificazione di tale servizio a quello prestato presso enti pubblici.
Pertanto la domanda va rigettata. La difficoltà della materia trattata che fa registrare diversi orientamenti giurisprudenziali fa ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciano sulla domanda proposta da con ricorso del Parte_1 21/09/2023 così provvede:
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_2
2. Rigetta il ricorso.
3. Compensa le spese di lite.
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Cristina Giusti
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