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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/11/2025, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n N o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
1) dr. Maria Mitola - Presidente
2) dr. Michele Prencipe - Consigliere
3) dr. MA AN Consigliere rel. nel procedimento camerale n. 1144/2025 R.G.V.G., promosso da , nata a Parte_1
Corato il 7.09.1991 e , nato a [...] il [...], entrambi rappresentati e Parte_2 difesi dall'avvocato Salvina Gagliardi, presso il cui studio in Corato alla via Paisiello n.102, sono elettivamente domiciliati, giusta mandato in calce al ricorso, con l'intervento ex lege del
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bari, in persona del Sostituto Procuratore
Generale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Con sentenza del 10.03.2022, il Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese si è pronunciato affermativamente, dichiarando la nullità “per simulazione totale da parte dell'attore e da parte della convenuta” del matrimonio concordatario celebrato in Corato, il 4.12.2012, tra
[...]
, nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...], Parte_1 Parte_2 trascritto nei registri dello Stato civile di Corato, anno 2012, parte 2, serie A, n. 152.
La sentenza definitiva del 10.03.2022 era resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 13.05.2025, che ne dichiarava la esecutività.
Con ricorso congiunto depositato in data 29.08.2025, i sig.ri e Parte_1
, premesso che avevano contratto matrimonio concordatario nella data Parte_2 suddetta in Corato;
che il Tribunale ecclesiastico aveva dichiarato la nullità del matrimonio e che il procedimento si era svolto nella garanzia dei diritti difensivi delle parti, hanno chiesto a questa Corte dichiararsi l'efficacia della sentenza di nullità matrimoniale dell'autorità
pagina 1 di 3 ecclesiastica nel territorio italiano, con i provvedimenti conseguenti in ordine alle annotazioni di legge. Hanno prodotto la documentazione necessaria.
La Procura Generale presso la Corte d'Appello, in persona del Sostituto Procuratore
Generale, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
>>><<<
Va premesso in diritto che, a norma dell'art. 8 comma 2° della L. n. 121/1985 (“Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede”), «Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti
o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte
d'appello competente, quando questa accerti:
a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;
b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai princìpi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
La corte d'appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia.».
Nella fattispecie, la domanda è fondata alla stregua della documentazione esibita e va accolta in presenza di tutte le condizioni previste dalla legge: non è dubbia la sussistenza della competenza del giudice ecclesiastico, trattandosi di matrimonio concordatario, per il quale sussiste la giurisdizione del giudice nazionale italiano unicamente sugli effetti civili conseguenti alla trascrizione;
il giudizio canonico si è svolto nel rispetto del principio del contraddittorio, come incon- futabilmente emerge dagli atti prodotti dai ricorrenti;
l'istruttoria si è svolta con l'audizione delle parti e l'assunzione di testimonianze;
la delibanda sentenza, divenuta definitiva, non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano;
pagina 2 di 3 sicché la domanda può essere accolta;
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, su conformi conclusioni del Sostituto
Procuratore Generale,
d i c h i a r a
l'efficacia nel territorio della Repubblica Italiana della sentenza del Tribunale Ecclesiastico
Regionale Pugliese del 10.03.2022, resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica del 13.05.2025, con cui fu dichiarata la nullità del matrimonio concordatario celebrato in Corato, il 4.12.2012, tra , nata a [...] il [...] Parte_1
e , nato a [...] il [...], matrimonio trascritto nei registri dello Stato Parte_2 civile di Corato, anno 2012, parte 2, serie A, n. 152.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Corato di provvedere alle prescritte annotazioni.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione Famiglia Civile della Corte di
Appello, addì 30 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dr.MA AN) (dr. Maria Mitola)
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