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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 2511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2511 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n° 12983 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
e , elettivamente domiciliato in Palermo, Parte_1 Parte_2 via Sammartino n. 45, presso lo studio degli Avv.ti Pietro Bisconti, Anna Papa e Maria
Antonietta Catania, che li rappresentano e difendono giusta procura in atti,
Attori
E
n persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Palermo, Via Emerico Amari n. 94, presso lo studio dell'Avv.to Daniele Dalfino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
Convenuta
Conclusioni: come da note scritte depositate entro il termine perentorio del 24 febbraio 2025, assegnato alle parti ex art. 127-ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato il 20.10.2020, gli attori convenivano in giudizio al fine di veder accertare la nullità del contratto di mutuo Controparte_1 fondiario del 31.12.2010 (Rep. N. 43449, Racc. N. 17000) per effetto della sentenza n.
5096 del 22.11.2018, con cui il Tribunale di Palermo aveva dichiarato la nullità del contratto di compravendita stipulato tra gli stessi ed i venditori, sig.ri Controparte_2
e , avente ad oggetto l'immobile, privo di concessione edilizia (denegato Controparte_3 in esito al procedimento di sanatoria), sito in Misilmeri, c/da De Simone snc. Eccependo il collegamento negoziale tra i due contratti (mutuo e compravendita) e adducendo l'effetto retroattivo della declaratoria di nullità, gli attori chiedevano di “accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo del 31.12.2010 a rogito del Notaio Dr. , Persona_1
Rep. N. 43449, Racc. N. 17000 e per l'effetto dichiarare la non debenza degli interessi e delle competenze
a valere sul contratto di mutuo medesimo;
b) accertare e dichiarare, previa dichiarazione della nullità del mutuo, che le somme versate da parte mutuataria a titolo di interessi e competenze siano imputate al pagamento delle somme residue in linea capitale, con rimodulazione del piano di ammortamento del mutuo per la restituzione delle somme relative alla sola linea capitale;
c) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione dei sigg.ri e alla dazione di ipoteca sull'immobile oggetto di Pt_1 Pt_2 compravendita, all'uopo dichiarando la nullità della predetta garanzia reale ed ordinando al Dirigente del Servizio Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate - Territorio Ufficio Provinciale di
Palermo la cancellazione dell'ipoteca Reg. Gen. N. 826 - Reg. Part. N. 119 iscritta lo 07.01.2011 sull'immobile posto a garanzia del contratto di mutuo, nonché la nullità di ogni altra garanzia anche personale, connessa al mutuo;
d) accertare e dichiarare la natura chirografaria del contratto di mutuo del 31.12.2010 a rogito del Notaio Dr. , Rep. N. 43449, Racc. N. 17000”. Persona_1
2. Si costituiva la quale, eccependo il difetto di interesse ad Controparte_1 agire degli attori ex art. 100 c.p.c. in ordine alla domanda di nullità della garanzia ipotecaria, contestava quanto ex adverso dedotto e insisteva per il rigetto delle domande.
3. Così brevemente delineati i fatti di lite, il contendere richiede essenzialmente di decidere sulla domanda di nullità del mutuo inter partes, sull'assunto che questo sia negozialmente collegato al contratto di compravendita stipulato tra gli attori e soggetti terzi, già dichiarato nullo.
Come noto, il collegamento negoziale è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, non già per mezzo di un singolo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, finalizzati ad un unico regolamento dei reciproci interessi e aventi ciascuno una causa autonoma, con la conseguenza che, pur creandosi un vincolo di reciproca dipendenza, in virtù del quale le vicende relative all'invalidità, all'inefficacia ed alla risoluzione dell'uno possono ripercuotersi sugli altri, ciascuno di essi conserva una propria distinta individualità giuridica (Cass. 10.7.2008 n.18884; Cass.
1.10.2014 n. 20726; Cass.
6.7.2015 n.13888; Cass.
26.6.2019 n. 7148). Il discrimen tra contratti giuridicamente collegati e contratti in mera connessione temporale l'uno con l'altro si rinviene nell'intenzione delle parti – intesa, come ben precisato dagli Ermellini con la sentenza n. 12454/2012, come il “volere, non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore” – e nella non occasionalità del coordinamento: ogni negozio conserva una propria e autonoma causa, anche se ciascuno di loro è diretto a realizzare un risultato ulteriore rispetto a quello espresso dalla causa dei singoli contratti organizzati in sequenza. Più precisamente, affinché possa configurarsi un collegamento tra atti giuridici di varia natura tipologica (contratti, provvedimenti amministrativi, accordi non aventi contenuto patrimoniale), con una loro considerazione unitaria allo scopo di trarne un vincolo a carico di una parte, è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi di una o più parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l'effetto tipico dei singoli atti in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale. Per stabilire se ricorra un collegamento negoziale, occorre, pertanto, verificare se, al di sopra della funzione singolarmente assolta dai negozi implicati, si possa individuare una funzione della fattispecie negoziale considerata nel suo complesso, per cui le vicende o, addirittura, la disciplina di ciascuno di essi siano variamente legati all'esistenza ed alla sorte dell'altro
(cfr. Cass. n. 474.1994 in motivazione), con un apprezzamento accurato della causa, intesa, più che nella sua ormai superata accezione di funzione economico-sociale del contratto, quale causa concreta identificativa della ragione pratica del negozio. La conseguenza più rilevante della qualificazione di un'operazione in termini di collegamento negoziale può sintetizzarsi nel noto brocardo “simul stabunt, simul cadent”, col risultato che la nullità o la risoluzione del contratto principale si ripercuotono sul contratto collegato (v. ex multis Cass. n. 7255.2013).
Orbene, trasponendo tali assunti al caso in esame, non si riscontra l'esistenza di un collegamento negoziale giuridicamente rilevante tra il contratto di mutuo del 31.12.2010
e il contratto di compravendita per cui è causa. Il mutuo in oggetto è, infatti, di tipo cd. fondiario, regolato dall'art. 38 ss. T.U.B., caratterizzantesi per la concessione di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su un bene immobile. A differenza di quanto accade per il mutuo di scopo, nel quale il godimento del denaro è funzionale alla realizzazione di un risultato economico ulteriore rispetto al godimento del denaro, nel caso del mutuo fondiario lo scopo esula dalla causa del contratto, rappresentata dall'immediata disponibilità di denaro. Di fatto, nessuna delle norme da cui il mutuo fondiario è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso, né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità o l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata (in questo senso, cfr. Cass. n. 9511.2007; Cass. n. 9838.2021; Cass. n. 1517.2021). Mettendo a confronto il mutuo di cui all'art. 38 T.U.B. con quello regolato dagli artt. 121 ss. T.U.B., emerge che nel mutuo fondiario lo scopo del finanziamento non entra nella causa del contratto (rimanendo uno scopo soggettivo), che è invece l'immediata disponibilità di denaro a fronte della concessione di garanzia ipotecaria immobiliare, con l'obbligo di restituzione della somma;
di contro, nel mutuo di scopo, legale o convenzionale, la destinazione delle somme mutuate è parte inscindibile del regolamento di interessi, e l'impegno assunto dal mutuatario ha rilevanza corrispettiva nell'attribuzione della somma, quindi rilievo causale nell'economia del contratto. Ciò vale perfino laddove nel contratto di mutuo fondiario venga indicata una specifica destinazione delle somme mutuate, posto che in questa tipologia di mutuo l'indicazione della destinazione costituisce una mera esteriorizzazione dei motivi del negozio. In altri termini, “la mera indicazione dei motivi, non accompagnata da un programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non è di per sé idonea a modificare il tipo negoziale”, come chiarito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 9838.2021, nella quale viene precisato che “in tutti i casi in cui sia dedotta
l'esistenza di un mutuo di scopo convenzionale, è pur sempre necessario che la clausola di destinazione della somma mutuata, incidendo sulla causa del contratto, finisca per coinvolgere direttamente anche
l'interesse dell'istituto finanziatore. Pertanto, per distinguere l'un tipo dall'altro, ove manchi un interesse del mutuante allo scopo, sul mutuatario non grava uno specifico obbligo di destinazione delle somme erogate”. Nella prassi, il mutuo fondiario viene sovente richiesto e concesso per l'acquisto di un immobile, sul quale viene di solito iscritta ipoteca a garanzia della somma mutuata (come nella specie). Tuttavia, anche laddove il mutuo fondiario sia coevo o contestuale al contratto di compravendita immobiliare, il loro collegamento è puramente di tipo economico/finanziario, il che non è sufficiente affinché esso divenga giuridicamente rilevante (collegamento in senso stretto), vieppiù che il riferimento nel mutuo all'immobile acquistato dal mutuatario è esclusivamente finalizzato alla costituzione della garanzia ipotecaria prevista ex lege quale elemento costitutivo della fattispecie. Dunque, pur in presenza di una estrinsecazione negoziale della destinazione della somma mutuata, laddove manchi un interesse proprio del mutuante alla specifica destinazione pattuita, la clausola di destinazione non incide sulla struttura causale e funzionale del contratto di mutuo, sicché l'inosservanza dello scopo pattuito da parte del mutuatario non inficia la validità e l'efficacia del negozio (così Cass. n. 9838.2021 e
Cass. n. 23149.2022).
Proprio questo si è verificato nel caso di specie.
Pacifica la stipula inter partes del contratto di mutuo, come altresì è pacifica (oltre che provata) la declaratoria giudiziale di nullità della compravendita sopra menzionata, dai documenti allegati e da una lettura attenta dei contratti non si evince alcuna funzionalizzazione del prestito alla soddisfazione dell'obbligazione di pagamento del prezzo assunta dai compratori, emergendo, piuttosto, tra prestito e obbligazione di pagamento, un mero collegamento economico, deponendo in tal senso la contestualità cronologica degli stessi. Non solo difetta qualsivoglia riferimento allo “scopo” del mutuo
(ad es. acquisto abitazione uso residenziale-turistico o altro), che prefiguri l'esistenza del collegamento negoziale e funzionale tra i due contratti, ma manca la condivisione dell'istituto mutuante dell'asserito fine ulteriore dell'acquisto dell'immobile da parte dei mutuatari: lo si desume dall'assenza di controlli sulla destinazione della somma mutuata allo scopo perseguito dai mutuatari e di sanzioni in caso di inosservanza di tale asserito obbligo di destinazione. L'esame della documentazione in atti non mostra, dunque, il fine comune ulteriore ambìto in tesi dalle parti attraverso il coordinamento tra i due contratti, idoneo a trascendere gli effetti e le cause tipiche dei contratti concretamente collegati in vista della realizzazione di una più ampia operazione economica, capace di superare le singole pattuizioni negoziali. Di talché, non vi sono margini per ritenere sussistente un collegamento negoziale in senso giuridico, sì che, non potendo trovare applicazione il principio simul stabunt simul cadent, alcuna nullità del contratto di mutuo (né condanna della società mutuante alla restituzione delle somme ricevute) possono conseguentemente pronunciarsi.
4. Il rigetto delle domanda assorbe lo scrutinio di ogni altro profilo o eccezione sollevati dalla convenuta, in disparte la fondatezza dell'eccezione di difetto di interesse ad agire degli attori ex art. 100 c.p.c. in ordine alla domanda di accertamento della nullità della garanzia ipotecaria: la nullità del contratto di compravendita, infatti, ha determinato la retrocessione dell'effetto traslativo in capo ai precedenti proprietari, dimodoché l'interesse ad agire per un'eventuale nullità della garanzia ipotecaria sussiste soltanto in capo agli originari venditori, e non anche agli odierni attori, che sono ormai estranei – per loro stessa ammissione – alla fattispecie acquisitiva avente origine nella compravendita. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ossequio alle tabelle introdotte dal D.M. 55/2014 (parametri minimi;
scaglione di riferimento: indeterminabile-complessità bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta le domande proposta da e;
Parte_1 Parte_2
- condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
Così deciso, il 9 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n° 12983 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
e , elettivamente domiciliato in Palermo, Parte_1 Parte_2 via Sammartino n. 45, presso lo studio degli Avv.ti Pietro Bisconti, Anna Papa e Maria
Antonietta Catania, che li rappresentano e difendono giusta procura in atti,
Attori
E
n persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Palermo, Via Emerico Amari n. 94, presso lo studio dell'Avv.to Daniele Dalfino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
Convenuta
Conclusioni: come da note scritte depositate entro il termine perentorio del 24 febbraio 2025, assegnato alle parti ex art. 127-ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato il 20.10.2020, gli attori convenivano in giudizio al fine di veder accertare la nullità del contratto di mutuo Controparte_1 fondiario del 31.12.2010 (Rep. N. 43449, Racc. N. 17000) per effetto della sentenza n.
5096 del 22.11.2018, con cui il Tribunale di Palermo aveva dichiarato la nullità del contratto di compravendita stipulato tra gli stessi ed i venditori, sig.ri Controparte_2
e , avente ad oggetto l'immobile, privo di concessione edilizia (denegato Controparte_3 in esito al procedimento di sanatoria), sito in Misilmeri, c/da De Simone snc. Eccependo il collegamento negoziale tra i due contratti (mutuo e compravendita) e adducendo l'effetto retroattivo della declaratoria di nullità, gli attori chiedevano di “accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo del 31.12.2010 a rogito del Notaio Dr. , Persona_1
Rep. N. 43449, Racc. N. 17000 e per l'effetto dichiarare la non debenza degli interessi e delle competenze
a valere sul contratto di mutuo medesimo;
b) accertare e dichiarare, previa dichiarazione della nullità del mutuo, che le somme versate da parte mutuataria a titolo di interessi e competenze siano imputate al pagamento delle somme residue in linea capitale, con rimodulazione del piano di ammortamento del mutuo per la restituzione delle somme relative alla sola linea capitale;
c) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione dei sigg.ri e alla dazione di ipoteca sull'immobile oggetto di Pt_1 Pt_2 compravendita, all'uopo dichiarando la nullità della predetta garanzia reale ed ordinando al Dirigente del Servizio Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate - Territorio Ufficio Provinciale di
Palermo la cancellazione dell'ipoteca Reg. Gen. N. 826 - Reg. Part. N. 119 iscritta lo 07.01.2011 sull'immobile posto a garanzia del contratto di mutuo, nonché la nullità di ogni altra garanzia anche personale, connessa al mutuo;
d) accertare e dichiarare la natura chirografaria del contratto di mutuo del 31.12.2010 a rogito del Notaio Dr. , Rep. N. 43449, Racc. N. 17000”. Persona_1
2. Si costituiva la quale, eccependo il difetto di interesse ad Controparte_1 agire degli attori ex art. 100 c.p.c. in ordine alla domanda di nullità della garanzia ipotecaria, contestava quanto ex adverso dedotto e insisteva per il rigetto delle domande.
3. Così brevemente delineati i fatti di lite, il contendere richiede essenzialmente di decidere sulla domanda di nullità del mutuo inter partes, sull'assunto che questo sia negozialmente collegato al contratto di compravendita stipulato tra gli attori e soggetti terzi, già dichiarato nullo.
Come noto, il collegamento negoziale è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, non già per mezzo di un singolo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, finalizzati ad un unico regolamento dei reciproci interessi e aventi ciascuno una causa autonoma, con la conseguenza che, pur creandosi un vincolo di reciproca dipendenza, in virtù del quale le vicende relative all'invalidità, all'inefficacia ed alla risoluzione dell'uno possono ripercuotersi sugli altri, ciascuno di essi conserva una propria distinta individualità giuridica (Cass. 10.7.2008 n.18884; Cass.
1.10.2014 n. 20726; Cass.
6.7.2015 n.13888; Cass.
26.6.2019 n. 7148). Il discrimen tra contratti giuridicamente collegati e contratti in mera connessione temporale l'uno con l'altro si rinviene nell'intenzione delle parti – intesa, come ben precisato dagli Ermellini con la sentenza n. 12454/2012, come il “volere, non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore” – e nella non occasionalità del coordinamento: ogni negozio conserva una propria e autonoma causa, anche se ciascuno di loro è diretto a realizzare un risultato ulteriore rispetto a quello espresso dalla causa dei singoli contratti organizzati in sequenza. Più precisamente, affinché possa configurarsi un collegamento tra atti giuridici di varia natura tipologica (contratti, provvedimenti amministrativi, accordi non aventi contenuto patrimoniale), con una loro considerazione unitaria allo scopo di trarne un vincolo a carico di una parte, è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi di una o più parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l'effetto tipico dei singoli atti in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale. Per stabilire se ricorra un collegamento negoziale, occorre, pertanto, verificare se, al di sopra della funzione singolarmente assolta dai negozi implicati, si possa individuare una funzione della fattispecie negoziale considerata nel suo complesso, per cui le vicende o, addirittura, la disciplina di ciascuno di essi siano variamente legati all'esistenza ed alla sorte dell'altro
(cfr. Cass. n. 474.1994 in motivazione), con un apprezzamento accurato della causa, intesa, più che nella sua ormai superata accezione di funzione economico-sociale del contratto, quale causa concreta identificativa della ragione pratica del negozio. La conseguenza più rilevante della qualificazione di un'operazione in termini di collegamento negoziale può sintetizzarsi nel noto brocardo “simul stabunt, simul cadent”, col risultato che la nullità o la risoluzione del contratto principale si ripercuotono sul contratto collegato (v. ex multis Cass. n. 7255.2013).
Orbene, trasponendo tali assunti al caso in esame, non si riscontra l'esistenza di un collegamento negoziale giuridicamente rilevante tra il contratto di mutuo del 31.12.2010
e il contratto di compravendita per cui è causa. Il mutuo in oggetto è, infatti, di tipo cd. fondiario, regolato dall'art. 38 ss. T.U.B., caratterizzantesi per la concessione di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su un bene immobile. A differenza di quanto accade per il mutuo di scopo, nel quale il godimento del denaro è funzionale alla realizzazione di un risultato economico ulteriore rispetto al godimento del denaro, nel caso del mutuo fondiario lo scopo esula dalla causa del contratto, rappresentata dall'immediata disponibilità di denaro. Di fatto, nessuna delle norme da cui il mutuo fondiario è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso, né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità o l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata (in questo senso, cfr. Cass. n. 9511.2007; Cass. n. 9838.2021; Cass. n. 1517.2021). Mettendo a confronto il mutuo di cui all'art. 38 T.U.B. con quello regolato dagli artt. 121 ss. T.U.B., emerge che nel mutuo fondiario lo scopo del finanziamento non entra nella causa del contratto (rimanendo uno scopo soggettivo), che è invece l'immediata disponibilità di denaro a fronte della concessione di garanzia ipotecaria immobiliare, con l'obbligo di restituzione della somma;
di contro, nel mutuo di scopo, legale o convenzionale, la destinazione delle somme mutuate è parte inscindibile del regolamento di interessi, e l'impegno assunto dal mutuatario ha rilevanza corrispettiva nell'attribuzione della somma, quindi rilievo causale nell'economia del contratto. Ciò vale perfino laddove nel contratto di mutuo fondiario venga indicata una specifica destinazione delle somme mutuate, posto che in questa tipologia di mutuo l'indicazione della destinazione costituisce una mera esteriorizzazione dei motivi del negozio. In altri termini, “la mera indicazione dei motivi, non accompagnata da un programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non è di per sé idonea a modificare il tipo negoziale”, come chiarito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 9838.2021, nella quale viene precisato che “in tutti i casi in cui sia dedotta
l'esistenza di un mutuo di scopo convenzionale, è pur sempre necessario che la clausola di destinazione della somma mutuata, incidendo sulla causa del contratto, finisca per coinvolgere direttamente anche
l'interesse dell'istituto finanziatore. Pertanto, per distinguere l'un tipo dall'altro, ove manchi un interesse del mutuante allo scopo, sul mutuatario non grava uno specifico obbligo di destinazione delle somme erogate”. Nella prassi, il mutuo fondiario viene sovente richiesto e concesso per l'acquisto di un immobile, sul quale viene di solito iscritta ipoteca a garanzia della somma mutuata (come nella specie). Tuttavia, anche laddove il mutuo fondiario sia coevo o contestuale al contratto di compravendita immobiliare, il loro collegamento è puramente di tipo economico/finanziario, il che non è sufficiente affinché esso divenga giuridicamente rilevante (collegamento in senso stretto), vieppiù che il riferimento nel mutuo all'immobile acquistato dal mutuatario è esclusivamente finalizzato alla costituzione della garanzia ipotecaria prevista ex lege quale elemento costitutivo della fattispecie. Dunque, pur in presenza di una estrinsecazione negoziale della destinazione della somma mutuata, laddove manchi un interesse proprio del mutuante alla specifica destinazione pattuita, la clausola di destinazione non incide sulla struttura causale e funzionale del contratto di mutuo, sicché l'inosservanza dello scopo pattuito da parte del mutuatario non inficia la validità e l'efficacia del negozio (così Cass. n. 9838.2021 e
Cass. n. 23149.2022).
Proprio questo si è verificato nel caso di specie.
Pacifica la stipula inter partes del contratto di mutuo, come altresì è pacifica (oltre che provata) la declaratoria giudiziale di nullità della compravendita sopra menzionata, dai documenti allegati e da una lettura attenta dei contratti non si evince alcuna funzionalizzazione del prestito alla soddisfazione dell'obbligazione di pagamento del prezzo assunta dai compratori, emergendo, piuttosto, tra prestito e obbligazione di pagamento, un mero collegamento economico, deponendo in tal senso la contestualità cronologica degli stessi. Non solo difetta qualsivoglia riferimento allo “scopo” del mutuo
(ad es. acquisto abitazione uso residenziale-turistico o altro), che prefiguri l'esistenza del collegamento negoziale e funzionale tra i due contratti, ma manca la condivisione dell'istituto mutuante dell'asserito fine ulteriore dell'acquisto dell'immobile da parte dei mutuatari: lo si desume dall'assenza di controlli sulla destinazione della somma mutuata allo scopo perseguito dai mutuatari e di sanzioni in caso di inosservanza di tale asserito obbligo di destinazione. L'esame della documentazione in atti non mostra, dunque, il fine comune ulteriore ambìto in tesi dalle parti attraverso il coordinamento tra i due contratti, idoneo a trascendere gli effetti e le cause tipiche dei contratti concretamente collegati in vista della realizzazione di una più ampia operazione economica, capace di superare le singole pattuizioni negoziali. Di talché, non vi sono margini per ritenere sussistente un collegamento negoziale in senso giuridico, sì che, non potendo trovare applicazione il principio simul stabunt simul cadent, alcuna nullità del contratto di mutuo (né condanna della società mutuante alla restituzione delle somme ricevute) possono conseguentemente pronunciarsi.
4. Il rigetto delle domanda assorbe lo scrutinio di ogni altro profilo o eccezione sollevati dalla convenuta, in disparte la fondatezza dell'eccezione di difetto di interesse ad agire degli attori ex art. 100 c.p.c. in ordine alla domanda di accertamento della nullità della garanzia ipotecaria: la nullità del contratto di compravendita, infatti, ha determinato la retrocessione dell'effetto traslativo in capo ai precedenti proprietari, dimodoché l'interesse ad agire per un'eventuale nullità della garanzia ipotecaria sussiste soltanto in capo agli originari venditori, e non anche agli odierni attori, che sono ormai estranei – per loro stessa ammissione – alla fattispecie acquisitiva avente origine nella compravendita. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ossequio alle tabelle introdotte dal D.M. 55/2014 (parametri minimi;
scaglione di riferimento: indeterminabile-complessità bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta le domande proposta da e;
Parte_1 Parte_2
- condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
Così deciso, il 9 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi