CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 04/02/2026, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 973/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PALERMO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 109/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caltagirone - Casa Comunale 95041 Caltagirone CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4741 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 78/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: INSISTE IN ATTI
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso sopra indicato la difesa della contribuente, impugnando l'avviso di accertamento n. 4741 emesso dall'Ufficio Tributi del Comune di Caltagirone ai fini I.M.U. per l'anno 2019, ha lamentato l'infondatezza della pretesa tributaria ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
L'Ufficio impositore non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, esaminati gli atti, osserva che la pretesa tributaria avanzata dall'Ufficio si fonda suui terreni censiti in catasto al foglio 107, particelle 656/213/1056 ubicate nel Comune di Caltagirone.
In particolare la difesa della ricorrente ha rilevato che si tratta di terreni soggetti a vincoli in base al p.r.g. del
Comune di Caltagirone che ne impediscono l'edificabilità come evidenziato nella relazione di stima redatta per conto della ricorrente da parte dell'Architetto Nominativo_1. Sul punto va ancora evidenziato che, la Corte di Giustizia Tributaria di II° Grado della Sicilia sezione 13 con la sentenza n. 3713/2025 depositata il 21.05.2025 sul ricorso iscritto al R.G.A. n. 2286/2022 relativo all'avviso di accertamento emesso dallo stesso Ufficio nei confronti della ricorrente ai fini I.C.I. per l'anno 2011, ha stabilito in base agli atti che la particella 213 è assolutamente inedificabile in quanto ricadente seppure parzialmente in zona sottoposta a vincolo cimiteriale e inoltre l'edificazione su tali particelle (213 e 656) sarebbe possibile solo dopo aver demolito il fabbricato esistente, il quale è immobile adibito ad abitazione principale e conseguentemente non utilizzabile al fine di consentire l'edificabilità sui terreni citati. Inoltre non vi è prova agli atti relativamente all'eventuale possibilità edificatoria della particella 1056 nè ciò emerge dalla motivazione dell'atto impugnato.
Pertanto il ricorso va accolto in annullamento dell'atto impugnato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna il
Comune di Caltagirone al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 300,00 oltre spese generali,
C.P.A. ed I.V.A. Catania, 8.gennaio.2026 Il Giudice Monocratico Dr. Giuseppe Palermo
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PALERMO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 109/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caltagirone - Casa Comunale 95041 Caltagirone CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4741 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 78/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: INSISTE IN ATTI
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso sopra indicato la difesa della contribuente, impugnando l'avviso di accertamento n. 4741 emesso dall'Ufficio Tributi del Comune di Caltagirone ai fini I.M.U. per l'anno 2019, ha lamentato l'infondatezza della pretesa tributaria ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
L'Ufficio impositore non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, esaminati gli atti, osserva che la pretesa tributaria avanzata dall'Ufficio si fonda suui terreni censiti in catasto al foglio 107, particelle 656/213/1056 ubicate nel Comune di Caltagirone.
In particolare la difesa della ricorrente ha rilevato che si tratta di terreni soggetti a vincoli in base al p.r.g. del
Comune di Caltagirone che ne impediscono l'edificabilità come evidenziato nella relazione di stima redatta per conto della ricorrente da parte dell'Architetto Nominativo_1. Sul punto va ancora evidenziato che, la Corte di Giustizia Tributaria di II° Grado della Sicilia sezione 13 con la sentenza n. 3713/2025 depositata il 21.05.2025 sul ricorso iscritto al R.G.A. n. 2286/2022 relativo all'avviso di accertamento emesso dallo stesso Ufficio nei confronti della ricorrente ai fini I.C.I. per l'anno 2011, ha stabilito in base agli atti che la particella 213 è assolutamente inedificabile in quanto ricadente seppure parzialmente in zona sottoposta a vincolo cimiteriale e inoltre l'edificazione su tali particelle (213 e 656) sarebbe possibile solo dopo aver demolito il fabbricato esistente, il quale è immobile adibito ad abitazione principale e conseguentemente non utilizzabile al fine di consentire l'edificabilità sui terreni citati. Inoltre non vi è prova agli atti relativamente all'eventuale possibilità edificatoria della particella 1056 nè ciò emerge dalla motivazione dell'atto impugnato.
Pertanto il ricorso va accolto in annullamento dell'atto impugnato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna il
Comune di Caltagirone al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 300,00 oltre spese generali,
C.P.A. ed I.V.A. Catania, 8.gennaio.2026 Il Giudice Monocratico Dr. Giuseppe Palermo