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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 04/12/2024, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
Sentenza n. 532 del 4.12.2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa
Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 494 / 2023 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Walter Miceli, dell'Avv. Giovanni Parte_1
Rinaldi, dell'Avv. Fabio Ganci e dell'Avv. Simona Fabbrini;
Parte ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio del funzionario ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. Dott. ; Persona_1
Parte resistente
Oggetto: riconoscimento dell'indennità di ferie non godute.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 2.801,39 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e
2017/2018, e, conseguentemente, condannare il al pagamento della Controparte_1 suddetta somma o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Resistente: accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande e, per l'effetto, rigettarle. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp att. cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione dopo aver premesso di essere docente di ruolo presso l'Istituto Parte_1
Superiore Carlo Livi di Prato, rappresenta di aver svolto, prima della stipula del contratto a tempo indeterminato, incarichi di supplenza a partire dall'A. S. 2013/2014 su cd. organico di fatto (supplenze fino al 30 giugno).
Sostiene quindi di aver maturato (e non goduto) di tutti i giorni di ferie spettanti per ciascun incarico di supplenza, di cui chiede in questa sede la relativa liquidazione a titolo di indennità per un importo pari ad euro 2.801,39.
Il si è costituito chiedendo il rigetto della domanda. Dopo aver richiamato la CP_1 normativa anche contrattualcollettiva in materia, la difesa si sofferma in particolare sul periodo successivo al termine delle lezioni, da escludere dal computo delle ferie non godute.
La causa non necessita di ulteriori approfondimenti istruttori.
Passando al merito, la domanda risulta del tutto suscettibile di accoglimento.
Al fine di comprendere le ragioni del decidere, occorre esaminare l'evoluzione la disciplina normativa che ha riguardato la questione della monetizzazione delle ferie non godute in riferimento alla particolare categoria costituita dal personale scolastico.
Precedentemente all'anno scolastico 2012/2013, la contrattazione collettiva prevedeva la monetizzazione delle ferie che non erano state godute in costanza del rapporto di lavoro a tempo determinato e stabiliva altresì il carattere non obbligatorio della fruizione delle ferie nei periodi dell'anno scolastico di sospensione delle lezioni.
Le ferie dei docenti sono state poi disciplinate dall'art. 1 commi 54 e ss. Legge n.
228/12, in seguito al c.d. decreto-legge spending review (D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 135/2012) che ha introdotto, senza eccezioni di sorta, il divieto di
Pag. 2 di 6 monetizzazione delle ferie non godute per tutto il pubblico impiego. Nello specifico, il comma 54 prevede che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Il co. 55 (che ha modificato l'art. 5 co. 8 DL 95/2012 conv. L. 135/2012) stabilisce comunque che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti
e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra
i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
È stata, pertanto, prevista una specifica deroga per il personale scolastico, mediante la previsione di una disciplina ad hoc, per cui i docenti devono, in sintesi, fruire delle ferie nei giorni di sospensione (definiti dai calendari scolastici, con l'eccezione dei periodi destinati allo svolgimento delle attività connesse e collaterali a quella di insegnamento, come gli scrutini, gli esami e qualsivoglia ulteriore attività di tipo valutativo), ovvero nella restante parte dell'anno con il duplice limite del numero massimo (6 giorni) e della possibilità di loro sostituzione. Inoltre, in deroga alla regola generale in punto di divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, viene consentito ai docenti a tempo determinato di fruire
Pag. 3 di 6 la liquidazione limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.
Tale quadro normativo deve essere inserito nel più generale contesto del diritto dell'Unione Europea (secondo l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia), per cui la perdita del diritto alle ferie deve correlarsi ad un comportamento attivo del datore di lavoro che consenta al lavoratore sia la possibilità di esercitare il relativo diritto, sia, comunque, di avere contezza delle conseguenze in punto di mancata fruizione delle ferie nel periodo utile.
È, in altri termini, onere del datore di lavoro assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto, invitandolo— se necessario formalmente— a farlo, e, nel contempo, informandolo — in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il ristoro delle energie psico-fisiche cui esse sono volte a contribuire— del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo
(cfr. sentenza rese nelle cause riunite C-569/16 e C-570/16 c. e Controparte_2 CP_3
c. , nonché causa C-619/16, c. Controparte_4 Persona_2 Parte_2
, e causa C-684/16, CP_5 Controparte_6
c. ).
[...] Persona_3
Deve quindi richiamarsi il principio, stabilito dalla S.C. per cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva (cfr. Cass., n. 21780 del 2022; Cass., n. 16715 del 2024; da ultimo, Cass., n. 27496 del 2024).
È stato altresì precisato, del tutto condivisibilmente, che solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio;
ragion per cui deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente
Pag. 4 di 6 in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali.
Tanto è vero che, osserva la giurisprudenza di legittimità, l'opposta interpretazione
(sostenuta dal nella propria comparsa di costituzione e risposta) “non solo risulta CP_1 incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico” (Cass., n. 28587 del 2024).
Nel caso di specie - a fronte della puntuale deduzione della difesa del ricorrente in ordine al fatto di non essere stato invitato né a fruire delle ferie, né di essere stato informato delle conseguenze relative alla mancata fruizione - il ha allegato alcune CP_1 circolari degli istituti in cui il ricorrente risulta aver svolto supplenza, dove la dirigenza scolastica invitava il personale, anche a tempo determinato, a consegnare la richiesta delle ferie.
Tali circolari, tuttavia, nulla contengono, anche ove risulta individuata la normativa in materia (si veda ad esempio la circolare del 12.6.2017) in punto di avvertimento (che, si ripete, deve essere esplicito) circa l'impossibilità di una loro monetizzazione in caso di mancata fruizione e, pertanto, della loro perdita definitiva. Pertanto, le comunicazioni della dirigenza scolastica non possono dirsi idonee ad una adeguata informazione del dipendente circa le conseguenze della mancata fruizione del monte ferie, per come ricostruito dalla giurisprudenza in senso conforme alla normativa comunitaria.
Sussiste, pertanto, il diritto all'indennità relativa alle ferie non godute.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla mancata fruizione delle festività soppresse, dovendosi condividere l'orientamento, espresso da ultimo anche da una recente pronuncia della Corte di Cassazione (cfr. Cass., n. 8926 del 2024), di segno positivo in punto di equiparabilità dell'istituto alle ferie e, pertanto, da ricomprendersi all'interno dell'interpretazione conforme alle norme del diritto dell'Unione.
Pag. 5 di 6 In punto di quantificazione, non si registrano contestazioni specifiche ad opera del resistente né sul calcolo dei giorni residui, né sul conteggio dell'indennità CP_1 sostitutiva offerto dalla parte ricorrente, motivo per cui i conteggi offerti devono essere assunti alla base della decisione (si veda, con riferimento al principio per cui la mancata o generica contestazione dei conteggi rende l'accertamento definitivo, vincolando in tal senso il giudice, Cass., n. 563 del 2012 e successive conformi).
Di qui le raggiunte conclusioni in punto di accoglimento della domanda del ricorrente.
Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri previsti per il valore della controversia e della non particolare complessità delle questioni.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) condanna il convenuto al pagamento in favore di a titolo CP_1 Parte_1 di indennità ferie e festività soppresse maturate e non godute, della somma di €. 2.801,39, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dal CP_1 ricorrente, che liquida in €. 1.314,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge, da porsi in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Motivazione riservata in sessanta giorni.
Così deciso in Prato, il 4 dicembre 2024 - il 28 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa
Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 494 / 2023 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Walter Miceli, dell'Avv. Giovanni Parte_1
Rinaldi, dell'Avv. Fabio Ganci e dell'Avv. Simona Fabbrini;
Parte ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio del funzionario ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. Dott. ; Persona_1
Parte resistente
Oggetto: riconoscimento dell'indennità di ferie non godute.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 2.801,39 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e
2017/2018, e, conseguentemente, condannare il al pagamento della Controparte_1 suddetta somma o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Resistente: accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande e, per l'effetto, rigettarle. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp att. cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione dopo aver premesso di essere docente di ruolo presso l'Istituto Parte_1
Superiore Carlo Livi di Prato, rappresenta di aver svolto, prima della stipula del contratto a tempo indeterminato, incarichi di supplenza a partire dall'A. S. 2013/2014 su cd. organico di fatto (supplenze fino al 30 giugno).
Sostiene quindi di aver maturato (e non goduto) di tutti i giorni di ferie spettanti per ciascun incarico di supplenza, di cui chiede in questa sede la relativa liquidazione a titolo di indennità per un importo pari ad euro 2.801,39.
Il si è costituito chiedendo il rigetto della domanda. Dopo aver richiamato la CP_1 normativa anche contrattualcollettiva in materia, la difesa si sofferma in particolare sul periodo successivo al termine delle lezioni, da escludere dal computo delle ferie non godute.
La causa non necessita di ulteriori approfondimenti istruttori.
Passando al merito, la domanda risulta del tutto suscettibile di accoglimento.
Al fine di comprendere le ragioni del decidere, occorre esaminare l'evoluzione la disciplina normativa che ha riguardato la questione della monetizzazione delle ferie non godute in riferimento alla particolare categoria costituita dal personale scolastico.
Precedentemente all'anno scolastico 2012/2013, la contrattazione collettiva prevedeva la monetizzazione delle ferie che non erano state godute in costanza del rapporto di lavoro a tempo determinato e stabiliva altresì il carattere non obbligatorio della fruizione delle ferie nei periodi dell'anno scolastico di sospensione delle lezioni.
Le ferie dei docenti sono state poi disciplinate dall'art. 1 commi 54 e ss. Legge n.
228/12, in seguito al c.d. decreto-legge spending review (D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 135/2012) che ha introdotto, senza eccezioni di sorta, il divieto di
Pag. 2 di 6 monetizzazione delle ferie non godute per tutto il pubblico impiego. Nello specifico, il comma 54 prevede che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Il co. 55 (che ha modificato l'art. 5 co. 8 DL 95/2012 conv. L. 135/2012) stabilisce comunque che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti
e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra
i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
È stata, pertanto, prevista una specifica deroga per il personale scolastico, mediante la previsione di una disciplina ad hoc, per cui i docenti devono, in sintesi, fruire delle ferie nei giorni di sospensione (definiti dai calendari scolastici, con l'eccezione dei periodi destinati allo svolgimento delle attività connesse e collaterali a quella di insegnamento, come gli scrutini, gli esami e qualsivoglia ulteriore attività di tipo valutativo), ovvero nella restante parte dell'anno con il duplice limite del numero massimo (6 giorni) e della possibilità di loro sostituzione. Inoltre, in deroga alla regola generale in punto di divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, viene consentito ai docenti a tempo determinato di fruire
Pag. 3 di 6 la liquidazione limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.
Tale quadro normativo deve essere inserito nel più generale contesto del diritto dell'Unione Europea (secondo l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia), per cui la perdita del diritto alle ferie deve correlarsi ad un comportamento attivo del datore di lavoro che consenta al lavoratore sia la possibilità di esercitare il relativo diritto, sia, comunque, di avere contezza delle conseguenze in punto di mancata fruizione delle ferie nel periodo utile.
È, in altri termini, onere del datore di lavoro assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto, invitandolo— se necessario formalmente— a farlo, e, nel contempo, informandolo — in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il ristoro delle energie psico-fisiche cui esse sono volte a contribuire— del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo
(cfr. sentenza rese nelle cause riunite C-569/16 e C-570/16 c. e Controparte_2 CP_3
c. , nonché causa C-619/16, c. Controparte_4 Persona_2 Parte_2
, e causa C-684/16, CP_5 Controparte_6
c. ).
[...] Persona_3
Deve quindi richiamarsi il principio, stabilito dalla S.C. per cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva (cfr. Cass., n. 21780 del 2022; Cass., n. 16715 del 2024; da ultimo, Cass., n. 27496 del 2024).
È stato altresì precisato, del tutto condivisibilmente, che solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio;
ragion per cui deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente
Pag. 4 di 6 in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali.
Tanto è vero che, osserva la giurisprudenza di legittimità, l'opposta interpretazione
(sostenuta dal nella propria comparsa di costituzione e risposta) “non solo risulta CP_1 incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico” (Cass., n. 28587 del 2024).
Nel caso di specie - a fronte della puntuale deduzione della difesa del ricorrente in ordine al fatto di non essere stato invitato né a fruire delle ferie, né di essere stato informato delle conseguenze relative alla mancata fruizione - il ha allegato alcune CP_1 circolari degli istituti in cui il ricorrente risulta aver svolto supplenza, dove la dirigenza scolastica invitava il personale, anche a tempo determinato, a consegnare la richiesta delle ferie.
Tali circolari, tuttavia, nulla contengono, anche ove risulta individuata la normativa in materia (si veda ad esempio la circolare del 12.6.2017) in punto di avvertimento (che, si ripete, deve essere esplicito) circa l'impossibilità di una loro monetizzazione in caso di mancata fruizione e, pertanto, della loro perdita definitiva. Pertanto, le comunicazioni della dirigenza scolastica non possono dirsi idonee ad una adeguata informazione del dipendente circa le conseguenze della mancata fruizione del monte ferie, per come ricostruito dalla giurisprudenza in senso conforme alla normativa comunitaria.
Sussiste, pertanto, il diritto all'indennità relativa alle ferie non godute.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla mancata fruizione delle festività soppresse, dovendosi condividere l'orientamento, espresso da ultimo anche da una recente pronuncia della Corte di Cassazione (cfr. Cass., n. 8926 del 2024), di segno positivo in punto di equiparabilità dell'istituto alle ferie e, pertanto, da ricomprendersi all'interno dell'interpretazione conforme alle norme del diritto dell'Unione.
Pag. 5 di 6 In punto di quantificazione, non si registrano contestazioni specifiche ad opera del resistente né sul calcolo dei giorni residui, né sul conteggio dell'indennità CP_1 sostitutiva offerto dalla parte ricorrente, motivo per cui i conteggi offerti devono essere assunti alla base della decisione (si veda, con riferimento al principio per cui la mancata o generica contestazione dei conteggi rende l'accertamento definitivo, vincolando in tal senso il giudice, Cass., n. 563 del 2012 e successive conformi).
Di qui le raggiunte conclusioni in punto di accoglimento della domanda del ricorrente.
Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri previsti per il valore della controversia e della non particolare complessità delle questioni.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) condanna il convenuto al pagamento in favore di a titolo CP_1 Parte_1 di indennità ferie e festività soppresse maturate e non godute, della somma di €. 2.801,39, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dal CP_1 ricorrente, che liquida in €. 1.314,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge, da porsi in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Motivazione riservata in sessanta giorni.
Così deciso in Prato, il 4 dicembre 2024 - il 28 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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