Ordinanza collegiale 28 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 14 marzo 2025
Ordinanza collegiale 22 aprile 2025
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 2446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2446 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02446/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00592/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 592 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- S.p.A., in relazione alla procedura CIG B10A72508A, rappresentata e difesa dall’Avv. Arturo Testa, con domicilio eletto in Napoli alla Via dei Mille n. 47 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Calabrese dell’Avvocatura Regionale, con domicilio eletto in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) della determinazione dirigenziale del Consiglio Regionale della Campania n. -OMISSIS- recante l’aggiudicazione alla -OMISSIS-. del servizio di vigilanza armata delle sedi consiliari;
b) della valutazione delle offerte tecniche operata dalla commissione giudicatrice il 13 novembre 2024, della valutazione di congruità dell’offerta conclusasi positivamente il 16 gennaio 2025 ad opera del RUP coadiuvato dalla commissione giudicatrice, della proposta di aggiudicazione e della verifica dei requisiti;
c) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso;
e per la declaratoria
di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato, nonché per la condanna al risarcimento dei danni in forma specifica mediante il conseguimento dell’aggiudicazione e il subentro nel contratto o, in via subordinata, per equivalente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente e della società controinteressata;
Visto il ricorso incidentale proposto dalla società controinteressata;
Viste le ordinanze collegiali emesse in corso di causa, anche in tema di accesso endoprocessuale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 120 c.p.a.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 aprile 2026 il dott. LO DEIO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- in data 14 marzo 2026, la difesa della ricorrente principale -OMISSIS- ha depositato dichiarazione che è venuto meno l’interesse all’ulteriore coltivazione del giudizio;
- il Collegio non può non prendere atto di tale sopraggiunta situazione e, quindi, deve dichiarare il ricorso principale, come integrato dai motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso principale si riverbera in termini di analoga improcedibilità sul ricorso incidentale proposto dalla controinteressata -OMISSIS-., atteso il suo carattere accessorio rispetto al ricorso principale (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. III, 14 febbraio 2022 n. 966);
- invero, nel processo amministrativo, ed anche nel rito speciale appalti, funzione del ricorso incidentale è consentire l’unitarietà del processo attraverso la proposizione di domande il cui interesse sorga in dipendenza della domanda proposta in via principale ed il cui fine è quello di paralizzare la possibilità di accoglimento del ricorso principale: esso, pertanto, introduce una ragione ostativa che funziona come eccezione nel senso che, pur atteggiandosi formalmente ad autonoma azione di impugnazione, si traduce in un mezzo di difesa in senso tecnico, con la conseguenza di collocarsi sempre in posizione accessoria rispetto all’oggetto del giudizio principale. Da ciò discende che l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’irricevibilità del ricorso principale costituisce motivo oggettivo di arresto all’esame del ricorso incidentale, essendo venuta meno la ragione che ha dato origine a quest’ultimo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 5 maggio 2011 n. 2695; TAR Lombardia Milano, Sez. II, 4 giugno 2019 n. 1279; TAR Molise, Sez. I, 21 aprile 2016 n. 189; TAR Lazio Roma, Sez. III, 14 aprile 2016 n. 4391; TAR Sicilia Catania, Sez. I, 18 gennaio 2016 n. 162; TAR Lazio Roma, Sez. II, 2 marzo 2012 n. 2156);
- pertanto, anche l’odierno ricorso incidentale va dichiarato improcedibile;
- sussistono giusti e particolari motivi, in virtù dell’evoluzione della vicenda contenziosa, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, restando i rispettivi contributi unificati a carico della ricorrente principale e della ricorrente incidentale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibili il ricorso principale, unitamente ai relativi motivi aggiunti, e il ricorso incidentale.
Spese compensate, con rispettivi contributi unificati a carico della ricorrente principale e della ricorrente incidentale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessata e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la -OMISSIS-
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA MA UO, Presidente
LO DEIO, Consigliere, Estensore
Rosalba Giansante, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO DEIO | LA MA UO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.