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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel.
dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 378/2023 R.G.
da
, con l'avv. DE ZUANI ELENA Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. GALLINARO MARIA TERESA Controparte_1
resistente e con l'intervento del P.M.
oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
Con note scritte depositate il 9.12.2024 le parti rappresentavano di aver raggiunto il seguente accordo:
“[sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio]
Confermarsi la sentenza non definitiva n. 2350 del 28.11.2023 che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai SInori _1
e in Due Carrare (PD) in data 02.05.2010 [atto registrato al n.
[...] Controparte_1 2
5, Parte II, serie A, dell'Anno 2010 del registro degli atti di matrimonio del Comune di
Due Carrare] ordinando al competente ufficiale di Stato Civile di procedere alla annotazione della sentenza ed agli altri incombenti di rito, accogliendo, in sentenza, le seguenti condizioni:
Per_ 1. [affidamento dei figli minori ed e tempi di permanenza presso ciascun Per_2
genitore]
Per_ I figli minori ed vengono affidati in modalità condivisa ad entrambi i Per_2
genitori, con residenza prevalente presso la madre, prevedendo i seguenti tempi di permanenza con il padre:
° In ogni occasione, previo accordo tra i genitori;
°tutti i pomeriggi dal martedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 20.00, con un pernotto settimanale;
° A fine settimana alternati, dalle ore 12.00 del sabato sino alle ore 18.00
delle domenica;
° Due giorni durante le festività pasquali, alternando di anno in anno le festività di
Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
° Sette giorni durante le festività natalizie, anche non consecutivi, alternando di anno in anno le festività del Natale e Capodanno;
° Tre settimane durante le vacanze estive, anche non consecutivamente ed in periodi frazionati, da concordare tra i genitori entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
° Altre festività infra annuali seguiranno il principio dell'alternanza tra i genitori.
Resta inteso che eventuali cambi di orario dei tempi di permanenza dei figli verranno previamente concordati tra i genitori.
Per_ 2. [mantenimento diretto dei figli minori ed e divisione al 50% delle Per_2
spese straordinarie]
Dati i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, ognuno di essi provvederà
al mantenimento diretto ed in via ordinaria degli stessi per il tempo in cui li tiene presso di sé . Le spese straordinarie necessarie per i figli, invece, verranno ripartite tra i
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genitori secondo quanto previsto e regolamentato dal Protocollo adottato dal Tribunale
di Padova in data 17 gennaio 2017, con le seguenti precisazioni:
- quanto alla mensa scolastica dei figli: ciascun genitore provvederà all'inizio di ogni mese ad effettuare direttamente alla società erogante i pasti una ricarica pari al 50% dei pasti previsti per quel mese;
ogni tre mesi, i genitori faranno una verifica dei pasti effettivamente utilizzati, integrando se necessario quanto mancante;
- quanto alle attività sportive : ciascun genitore pagherà per intero una sola attività
sportiva, salva verifica e conguaglio a fine anno degli importi effettivamente versati da ciascuno di essi . L'Assegno Unico Universale verrà percepito dai genitori come per legge.
3. [Assegnazione casa familiare]
La casa familiare, sita in Vigodarzere (PD), in Via C. Colombo n. 1, viene assegnata alla
Per_ SInora , in ragione della coabitazione con i due figli minori ed Parte_1
Per_2
4. [Definizione dei rapporti patrimoniali tra le parti]
Le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale tra le stesse intercorrenti per il pregresso rapporto matrimoniale e di non aver più nulla a che pretendere l'una dall'altra. Le rate del mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare continueranno ad essere pagate dalle parti nella misura del 50% ciascuno.
5. [autosufficienza economica delle parti]
Nulla dovrà essere versato a titolo di assegno divorzile a favore della SInora _1
, dichiarandosi entrambe le parti economicamente autosufficienti.
[...]
6. [spese del giudizio]
Le spese legali della presente causa si intendono compensate, con rinuncia da parte dei legali al vincolo della solidarietà previsto dall'art.13 L.P.
Le parti dichiarano di rinunciare sin da ora all'impugnazione della emananda sentenza,
prestando espressa acquiescenza alla sentenza che sarà resa su congiunte conclusioni dei coniugi.”
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.01.2023 la ricorrente, premettendo che:
- contraeva matrimonio concordatario con il SI. in data 2.05.2010 CP_1
presso la Chiesa di S.Giorgio, trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Due Carrare (Pd) (al N. 5, P.2, S.A anno 2010);
- dalla loro unione nascevano i figli , il 5.03.2011, ed il Per_1 Per_2
28.10.2014;
- i coniugi, dopo dieci anni di matrimonio, a causa del venir meno dell'affectio maritalis, decidevano di procedere alla richiesta di separazione personale depositando ricorso congiunto;
- la separazione veniva omologata con decreto del 15.09.2020;
- le condizioni di separazione in merito all'esercizio del diritto di visita del SI.
venivano concordate sulla base dei tempi di lavoro dei genitori, CP_1
all'epoca della separazione: il resistente lavorava esclusivamente di notte e questo gli consentiva indicativamente di rispettare i tempi concordati. Lo
scenario tuttavia oggi è diverso in quanto il SI. da giugno 2021 ha CP_1
cambiato lavoro in termini di luogo e tempi;
- oggi il tempo che il SI. trascorre con ed subisce CP_1 Per_1 Per_2
continue modifiche in ragione dei turni di lavoro e della reperibilità richiesta;
si aggiunga poi che la SI.ra viene a conoscenza dei turni di lavoro solo la _1
settimana antecedente per la successiva, con poche possibilità di organizzazione;
- quanto alle condizioni economiche delle parti, la SI.ra percepisce uno _1
stipendio di circa € 1100,00, la metà dell'assegno unico pari ad € 190,00; con tali entrate deve sostenere la spesa del 50% del mutuo, pari a circa € 350,00 mensili,
oltre alle spese delle bollette e del proprio contributo per mantenere i figli;
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- non è dato sapere quanto percepisca il SI. gli elementi in possesso CP_1
fanno presumere che le sue condizioni economiche siano mutate in meglio, in ragione di una scelta lavorativa che lo ha allontanato da casa e gli impone dei turni di lavoro che per poter essere rispettati lo hanno indotto ad acquistare un camper in cui pernottare;
inoltre, ha acquistato un garage.
pertanto, chiedeva:
“• Dichiarare, ai sensi dell'art. 3 n. 2), lett. B), L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge n. 55 del 06/05/2015, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalla SI.ra e dal SI. Parte_1 CP_1
in data 2.05.2010, presso il Comune di Due Carrare (Pd), così come trascritto
[...]
nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Due
Carrare (Pd) – atto n.5 Parte II, Serie A, relativo all'anno 2010;
In via principale di merito:
1) La casa coniugale sita in Vigodarzere (Pd) in via C.Colombo n.1, rimane assegnata
Per_ alla moglie, che vi risiede con i figli ed Per_2
Per_ 2) Disporsi in forma condivisa l'affidamento dei figli minori ed con Per_2
residenza prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno disgiuntamente la potestà
parentale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, adottando congiuntamente le decisioni afferenti questioni di maggiore importanza per la vita della bambina.
3) Disporre a modifica del punto 3 del verbale di separazione che le presenze paterne siano disciplinate in ossequio ai seguenti tempi e modalità:
- Durante la settimana: un pomeriggio alla settimana (indicativamente il mercoledì)
Per_ dall'uscita della scuola per il figlio mentre la figlia aspetterà il padre a Per_2
casa della madre alle ore 15.30, sino al giovedì mattina con onere di riaccompagnarli a scuola, ed a fine settimana alternati: dal sabato ore 12/12.15 sino alla domenica ore 18
con onere di riportare i figli a casa della SI.ra . - Durante le vacanze natalizie: 7 _1
gg senza compreso il Natale o Capodanno ad anni alterni;
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- Durante le vacanze estive: due settimane anche non consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
- Durante le vacanze pasquali: ad anni alterni;
4) Porsi a modifica del punto 6 del verbale di separazione e a carico del SI. CP_1
l'obbligo di corrispondere alla SI.ra a titolo di contributo al mantenimento dei _1
figli la somma mensile di € 250,00 cadauno, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie così come previste dal Protocollo
del Tribunale di Padova 17.01.2017.
5) Disporre a conferma di quanto previsto al punto 8 del verbale di separazione che l'assegno unico venga percepito dalla SI.ra nella misura del 100% e pertanto _1
obbligare il SI. a restituire quanto sino ad ora percepito in luogo della CP_1
ricorrente;
6) Porsi a carico di ciascun coniuge, come da punto 5 del verbale di separazione, nella misura del 50% la rata del mutuo ipotecario cointestato sino alla sua totale estinzione,
versando entro il giorno 28 di ogni mese sul conto corrente cointestato a SIg.ri _1
e presso la Filiale Intesa San Paolo di Vigodarzere IBAN
[...] Controparte_1
[...]c di Vigodarzere la relativa quota di spettanza.
7) In ogni caso con vittoria di spese e competenze per spese legali del giudizio rifuse ai sensi del DM 2014/55 In via istruttoria: Si chiede l'ammissione della prova per interpello e testi sulle premesse del presente atto, con riserva di meglio formulare i capitoli di prova, nonché di indicare i testi assegnando termine.
Con riserva di merito ed istruttoria”.
In data 29.05.2023 si costituiva il resistente, il quale, premettendo che:
- nulla è cambiato tra i coniugi rispetto all'epoca della separazione consensuale,
essendo rimasto nella sostanza invariato sia il tempo di permanenza dei figli presso ciascun genitore sia la loro capacità reddituale e patrimoniale;
- da circa due anni il padre ha cambiato lavoro (ora è autista del 118 SUEM
presso l'Ospedale di Feltre con turni di 5 giorni su 7 o, addirittura, di 4 giorni
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su), tuttavia, seppur con modalità variabili, sta con i propri figli per almeno 4 o addirittura 5 giorni a settimana, dal termine dell'orario scolastico (ovvero dalle
13.00 per e dalle 16.00 per sino a dopo cena, quando li Per_1 Per_2
riaccompagna a casa della madre per la notte;
-quanto al pernotto, atteso che la madre pretende di accompagnare sempre i figli a scuola la mattina, solo durante il sabato sera è permesso ai figli rimanere a dormire a casa del padre;
- le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi sono rimaste pressoché le medesime dell'epoca della separazione;
pertanto, chiedeva:
“1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Due Carrare
il 2.5.2010 e trascritto al n. 5 parte II dell'anno 2010 tra la SI.ra ed il Parte_1
SI. , con relative annotazioni presso i competenti Uffici di Stato Civile Controparte_1
.
2. Confermarsi l'assegnazione della casa coniugale sita in Vigodarzere (PD), via C.
Colombo n. 1 alla SI.ra , la quale vi continuerà ad abitare insieme ai due Parte_1
Per_ figli minori, e Per_2
Per_ 3. Confermarsi l'affido condiviso dei figli minori ed ad entrambi i Per_2
genitori con conferma anche del tempo di permanenza degli stessi in maniera pressochè
paritaria presso ciascun genitore come concordato in sede di separazione, ovvero a settimane alterne dal lunedì mattina al lunedì successivo con riaccompagno a scuola.
4. Confermarsi il mantenimento diretto dei figli da parte di ciascun genitore, come concordato in sede di separazione, confermandosi anche il rimborso nella misura del
50% delle spese straordinarie anticipate da ciascun genitore, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova.”
A seguito dell'udienza presidenziale, nella quale veniva esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente del. pronunciava pronuncia i seguenti provvedimenti provvisori nell'interesse dei coniugi:
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Per_
“1) Conferma l'affido condiviso dei minori ed ad entrambi i genitori, Per_2
con collocamento presso la madre nella casa coniugale, a lei assegnata
Per_ 2) Dispone che il padre veda e tenga con sé ed tutti i pomeriggi dal Per_2
martedì al venerdi dalle 16 alle 20, con un pernotto settimanale, nonché a fine settimana alterni dalle 12 del sabato alle 18 della domenica;
una settimana durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il Natale o il Capodanno;
due giorni durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì
dell'Angelo; tre settimane durante le vacanze estive anche non consecutive da concordare entro il 31-5 di ciascun anno;
restanti festività alternate. Le parti potranno,
in ogni caso, in accordo tra loro individuare diversi e più ampi tempi di visita
3) Dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli quando li ha con sé
e contribuisca al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di
Padova.”
Quindi, nominava se stessa quale Giudice Istruttore e fissava udienza al 9
novembre 2023, assegnando termine al ricorrente fino a 30 giorni prima per il deposito in cancelleria di memoria integrativa e al convenuto fino a 10 giorni prima per la costituzione (eventuale) in giudizio e per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. Forniva, altresì, gli avvertimenti di legge.
A seguito dell'udienza in trattazione scritta, il G.I. rimetteva la causa al
Collegio per la decisione, senza termini per conclusionali.
In data 28.11.2024 veniva pubblicata sentenza non definitiva sullo status e con separata ordinanza veniva fissata udienza avanti al G.I. all'8.02.2024,
assegnando termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. nn. 1 e 2 di entrambe le parti e della fissazione di nuova udienza alla data dell'11.07.2024, il
G.I., lette le note depositate, rinviava all'udienza del 12.12.2024 per la precisazione delle conclusioni, in trattazione scritta.
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In data 9.12.2024 le parti presentavano conclusioni congiunte.
La domanda merita accoglimento.
Preliminarmente, il Collegio osserva che in data 28.11.2023 è stata pubblicata Sentenza parziale sullo status.
Quanto alle ulteriori statuizioni richieste dalle parti, poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, la quali risultano conformi all'interesse della prole, il Collegio ritiene che debbano essere recepite ad eccezione della condizione di cui al n. 4, che, pur facendo parte dell'accordo e regolamentazione dei propri reciproci interessi,
costituisce espressione della libertà negoziale delle parti.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Provvede in conformità alle conclusioni rassegnate concordemente dalle parti, ad eccezione della condizione n.4.
Spese compensate
Padova, 14.1.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato
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