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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/03/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5048/24 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente
Dott. Susanna Terni Giudice rel. est.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 02/052024 da
1) Parte_1 nata il [...] a [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], a 20156 Milano MI con l'Avv. Cecilia Di Toma presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato il [...] a [...] cittadino: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], a 20156 Milano MI con l'Avv. Cecilia Di Toma presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in San Colombano al Lambro (MI) il 21/06/2005
Atto N. 296 parte 2 serie C1 volume R03 - anno 2005
- separati con sentenza n.922/2024 pubbl. il 05/07/2024 RG n. 5048/2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti) con la seguente figlia:
- ( , il 30/01/2009, a Milano (MI), cittadina italiana Parte_3 C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02/05/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: relative alla cessazione degli effetti civili
• dichiarare la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 21/06/2005 a San Colombano al Lambro (MI), Atto N. 296 parte 2 serie C1 volume
R03 - anno 2005;
• ordinare al Comune di San Colombano al Lambro (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori con collocamento alternato. Pt_3 Pt_3 vivrà alternativamente con un genitore, dal venerdì sera alla domenica sera, con l'altro dalla domenica sera al martedì mattina e quindi con l'altro dal martedì sera al venerdì mattina;
2) durante le vacanze del 1 novembre la minore resterà col padre gli anni pari e con la madre negli anni dispari, mentre le vacanze dell'8 dicembre saranno trascorse dalla minore col padre negli anni dispari e con la madre negli anni pari, tutti gli anni la minore passerà la vigilia di Natale col padre e il giorno di Natale con la madre, mentre passerà il giorno 26 dicembre col padre negli anni dispari e col la madre negli anni pari. La minore trascorrerà le vacanze dal 27 dicembre al 31 dicembre con la madre negli anni dispari e col padre negli anni pari, mentre passerà il primo dell'anno e il 2 gennaio con la madre negli anni pari e col padre negli anni dispari, invece le festività dal 3 gennaio al sei gennaio le passerà col padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari. La domenica di
Pasqua sarà trascorsa dalla minore col padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari, mentre il lunedì dell'Angelo (Pasquetta), sarà trascorso dalla minore col padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari e così anche il 25 aprile. Il primo maggio sarà trascorso dalla minore negli anni pari con la madre e negli anni dispari col padre, mentre il 02 giugno (festa della
Repubblica) la minore lo trascorrerà col padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari. Il giorno del compleanno della Sig.ra , 23 maggio, la minore lo passerà tutti gli anni con la Pt_1 madre, mentre il giorno del compleanno del Sig. 24 aprile, la minore lo passerà tutti gli Pt_2
anni col padre. Il giorno del suo compleanno la minore lo passerà tutti gli anni con entrambi i genitori.
Le vacanze estive verranno trascorse dalla minore con i genitori secondo le modalità previste per il resto dell'anno.
Per i periodi di vacanza ogni genitore potrà avere 15 giorni consecutivi ogni anno per andare in vacanza con (10 giorni consecutivi il primo anno). Tutti i periodi estivi di vacanza devono Pt_3
essere calendarizzati entro gennaio di ogni anno. Sono consentiti i viaggi fuori dal paese di residenza quando all'altro genitore vengono fornite tutte le informazioni al riguardo con tre giorni di anticipo.
Sono consentiti viaggi all'estero quando all'altro genitore vengono fornite tutte le informazioni al riguardo con quindici giorni di anticipo;
3) I genitori contribuiranno ciascuno al mantenimento della figlia e si divideranno le spese extra relative alla figlia secondo le “Linee Guida spese extra” approvate dal Tribunale di Milano e dalla
Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017;
4) Nella casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, rimarrà a vivere il Sig. sino al Pt_2
raggiungimento della maturità liceale della figlia;
5) Entrambi provvederanno al pagamento del mutuo cointestato in pari quota;
6) Al raggiungimento della maturità liceale di , e comunque non oltre il 31.12.2027, le parti Pt_3
provvederanno alla vendita dell'immobile de quo con conseguente rilascio da parte del Sig,. Pt_2
entro e non oltre tale data;
7) al momento della vendita dell'immobile il Sig. si impegna a riconoscere alla Sig.ra Pt_2 Pt_1 la somma di € 600,00 mensile quale contributo per l'affitto della nuova casa a far data dal luglio 2023.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in San Colombano al Lambro (MI) il
21/06/2005 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Colombano al Lambro perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 12.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Susanna Terni Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente
Dott. Susanna Terni Giudice rel. est.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 02/052024 da
1) Parte_1 nata il [...] a [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], a 20156 Milano MI con l'Avv. Cecilia Di Toma presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato il [...] a [...] cittadino: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], a 20156 Milano MI con l'Avv. Cecilia Di Toma presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in San Colombano al Lambro (MI) il 21/06/2005
Atto N. 296 parte 2 serie C1 volume R03 - anno 2005
- separati con sentenza n.922/2024 pubbl. il 05/07/2024 RG n. 5048/2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti) con la seguente figlia:
- ( , il 30/01/2009, a Milano (MI), cittadina italiana Parte_3 C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02/05/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: relative alla cessazione degli effetti civili
• dichiarare la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 21/06/2005 a San Colombano al Lambro (MI), Atto N. 296 parte 2 serie C1 volume
R03 - anno 2005;
• ordinare al Comune di San Colombano al Lambro (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori con collocamento alternato. Pt_3 Pt_3 vivrà alternativamente con un genitore, dal venerdì sera alla domenica sera, con l'altro dalla domenica sera al martedì mattina e quindi con l'altro dal martedì sera al venerdì mattina;
2) durante le vacanze del 1 novembre la minore resterà col padre gli anni pari e con la madre negli anni dispari, mentre le vacanze dell'8 dicembre saranno trascorse dalla minore col padre negli anni dispari e con la madre negli anni pari, tutti gli anni la minore passerà la vigilia di Natale col padre e il giorno di Natale con la madre, mentre passerà il giorno 26 dicembre col padre negli anni dispari e col la madre negli anni pari. La minore trascorrerà le vacanze dal 27 dicembre al 31 dicembre con la madre negli anni dispari e col padre negli anni pari, mentre passerà il primo dell'anno e il 2 gennaio con la madre negli anni pari e col padre negli anni dispari, invece le festività dal 3 gennaio al sei gennaio le passerà col padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari. La domenica di
Pasqua sarà trascorsa dalla minore col padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari, mentre il lunedì dell'Angelo (Pasquetta), sarà trascorso dalla minore col padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari e così anche il 25 aprile. Il primo maggio sarà trascorso dalla minore negli anni pari con la madre e negli anni dispari col padre, mentre il 02 giugno (festa della
Repubblica) la minore lo trascorrerà col padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari. Il giorno del compleanno della Sig.ra , 23 maggio, la minore lo passerà tutti gli anni con la Pt_1 madre, mentre il giorno del compleanno del Sig. 24 aprile, la minore lo passerà tutti gli Pt_2
anni col padre. Il giorno del suo compleanno la minore lo passerà tutti gli anni con entrambi i genitori.
Le vacanze estive verranno trascorse dalla minore con i genitori secondo le modalità previste per il resto dell'anno.
Per i periodi di vacanza ogni genitore potrà avere 15 giorni consecutivi ogni anno per andare in vacanza con (10 giorni consecutivi il primo anno). Tutti i periodi estivi di vacanza devono Pt_3
essere calendarizzati entro gennaio di ogni anno. Sono consentiti i viaggi fuori dal paese di residenza quando all'altro genitore vengono fornite tutte le informazioni al riguardo con tre giorni di anticipo.
Sono consentiti viaggi all'estero quando all'altro genitore vengono fornite tutte le informazioni al riguardo con quindici giorni di anticipo;
3) I genitori contribuiranno ciascuno al mantenimento della figlia e si divideranno le spese extra relative alla figlia secondo le “Linee Guida spese extra” approvate dal Tribunale di Milano e dalla
Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017;
4) Nella casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, rimarrà a vivere il Sig. sino al Pt_2
raggiungimento della maturità liceale della figlia;
5) Entrambi provvederanno al pagamento del mutuo cointestato in pari quota;
6) Al raggiungimento della maturità liceale di , e comunque non oltre il 31.12.2027, le parti Pt_3
provvederanno alla vendita dell'immobile de quo con conseguente rilascio da parte del Sig,. Pt_2
entro e non oltre tale data;
7) al momento della vendita dell'immobile il Sig. si impegna a riconoscere alla Sig.ra Pt_2 Pt_1 la somma di € 600,00 mensile quale contributo per l'affitto della nuova casa a far data dal luglio 2023.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in San Colombano al Lambro (MI) il
21/06/2005 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Colombano al Lambro perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 12.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Susanna Terni Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG