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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/12/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10114/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Mariangela Gentile Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10114/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TROMBONI Parte_1 C.F._1
MANILA, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TROMBONI
MANILA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TROMBONI MANILA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TROMBONI MANILA
RICORRENTI
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso con le modifiche di cui alle note scritte di trattazione depositate il 28-10-2025. pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...] e , nato a San Giorgio a [...] Parte_1 Parte_2
(NA), il 31-03-1961 contraevano matrimonio civile in San Giorgio a Cremano (NA), il 26-09-1992, con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 96, parte I, Anno 1992, optando per il regime di comunione legale dei beni.
Da tempo tra i coniugi non esiste più alcuna comunione spirituale e materiale, tanto che le parti hanno posto fine alla convivenza e il marito ha già trasferito il proprio domicilio residenza altrove.
Col ricorso introduttivo del presente giudizio hanno chiesto che fosse pronunciata la separazione, alle condizioni concordate di cui al ricorso medesimo;
con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 28-10-2025 le parti hanno precisato che dall'unione matrimoniale è nata una figlia,
, in data 8-1-1988, oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
hanno, altresì, Persona_1 confermato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni concordate nel ricorso introduttivo con le modifiche di cui alle note scritte;
esse risultano conformi a legge e frutto di libero accordo e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
A – pronuncia la separazione personale tra , nata a [...], il [...], Parte_1 residente a [...] e , nato a San Giorgio a [...] Parte_2 il 31-03-1961, residente in [...], che in data 26-09-1992 hanno contratto matrimonio civile in San Giorgio a Cremano (NA), atto del Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di San Giorgio a Cremano (NA), n. 96, parte I, Anno 1992; manda all'Ufficiale di Stato civile di detto Comune e dei rispettivi Comuni di residenza per quanto di competenza;
B – dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1)- I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto senza reciproche interferenze.
2)- La sig.ra continuerà a vivere presso l'abitazione coniugale, di sua esclusiva Parte_1 proprietà, posta in Bologna (BO), via Della Croce Coperta n. 2, mentre il sig. si è trasferito presso Pt_2 altra abitazione sita in Granarolo dell'Emilia (BO), Via II Agosto 1980, portando con sé effetti ed oggetti personali.
pagina 2 di 3 3)- I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo per il loro mantenimento personale, dichiarandosi economicamente autosufficienti.
4)- Con la sottoscrizione del ricorso introduttivo le parti danno atto di aver proceduto alla regolamentazione di tutti i loro rapporti economici attualmente pendenti.
C – nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 9.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Mariangela Gentile Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10114/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TROMBONI Parte_1 C.F._1
MANILA, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TROMBONI
MANILA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TROMBONI MANILA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TROMBONI MANILA
RICORRENTI
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso con le modifiche di cui alle note scritte di trattazione depositate il 28-10-2025. pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...] e , nato a San Giorgio a [...] Parte_1 Parte_2
(NA), il 31-03-1961 contraevano matrimonio civile in San Giorgio a Cremano (NA), il 26-09-1992, con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 96, parte I, Anno 1992, optando per il regime di comunione legale dei beni.
Da tempo tra i coniugi non esiste più alcuna comunione spirituale e materiale, tanto che le parti hanno posto fine alla convivenza e il marito ha già trasferito il proprio domicilio residenza altrove.
Col ricorso introduttivo del presente giudizio hanno chiesto che fosse pronunciata la separazione, alle condizioni concordate di cui al ricorso medesimo;
con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 28-10-2025 le parti hanno precisato che dall'unione matrimoniale è nata una figlia,
, in data 8-1-1988, oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
hanno, altresì, Persona_1 confermato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni concordate nel ricorso introduttivo con le modifiche di cui alle note scritte;
esse risultano conformi a legge e frutto di libero accordo e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
A – pronuncia la separazione personale tra , nata a [...], il [...], Parte_1 residente a [...] e , nato a San Giorgio a [...] Parte_2 il 31-03-1961, residente in [...], che in data 26-09-1992 hanno contratto matrimonio civile in San Giorgio a Cremano (NA), atto del Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di San Giorgio a Cremano (NA), n. 96, parte I, Anno 1992; manda all'Ufficiale di Stato civile di detto Comune e dei rispettivi Comuni di residenza per quanto di competenza;
B – dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1)- I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto senza reciproche interferenze.
2)- La sig.ra continuerà a vivere presso l'abitazione coniugale, di sua esclusiva Parte_1 proprietà, posta in Bologna (BO), via Della Croce Coperta n. 2, mentre il sig. si è trasferito presso Pt_2 altra abitazione sita in Granarolo dell'Emilia (BO), Via II Agosto 1980, portando con sé effetti ed oggetti personali.
pagina 2 di 3 3)- I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo per il loro mantenimento personale, dichiarandosi economicamente autosufficienti.
4)- Con la sottoscrizione del ricorso introduttivo le parti danno atto di aver proceduto alla regolamentazione di tutti i loro rapporti economici attualmente pendenti.
C – nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 9.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3