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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 25/03/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 430/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Maria Recalcati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 430/2023 promossa da:
P.IVA con sede legale in Mogliano Veneto (TV) – Parte_1 P.IVA_1
31021, via Marocchesa n. 14, in persona dei suoi Procuratori e Legali Rappresentanti, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Iro Tralli del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Milano, via Edmondo De Amicis n. 55, come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
(C.F./P.IVA ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, con sede legale in Via Gerli Arioli, 40 - 21026 Gavirate (VA), rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Spagnuoli, presso il cui studio sito in Piazza F. Guardi, 11 - 20133 Milano è elettivamente domiciliata, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
e
, corrente in Bologna via Stalingrado 45 (P.I. Controparte_2
), in persona del suo procuratore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo P.IVA_3
Gussoni, presso il cui studio in Busto Arsizio Largo Giardino n. 7 è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA
1 CONCLUSIONI
Per parte attrice (come da fogli depositati telematicamente in data 29 ottobre 2024):
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
In via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva, cumulativamente contrattuale ed extracontrattuale, di nella causazione del sinistro occorso alle signore Controparte_1
e in data 9/1/2010; Pt_2 Pt_3
- accertare e dichiarare che, per il sinistro de quo, a pagato alle signore e Pt_1 Pt_2
, in esecuzione del contratto assicurativo per la Responsabilità Civile e nell'interesse Pt_3 della propria assicurata , la complessiva somma di €.13.000,00; P_
- per l'effetto, condannare per le causali di cui in atti, a pagare a Controparte_1 la complessiva somma di €.13.000,00, ovvero in subordine la diversa somma Pt_1 risultante di giustizia, in considerazione ed in proporzione all'accertanda quota di corresponsabilità della società convenuta, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art.
1284 comma 4 c.c., o in subordine come per legge, dal dovuto al saldo.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti di giudizio, oltre IVA, CPA e successive occorrende, ivi compreso rimborso forfetario 15% come per legge.
In via istruttoria: ammettersi le istanze istruttorie non ammesse, ovverosia prova per testi, anche sui seguenti capitoli:
1. Vero che, il 4/2/2010, ho redatto e sottoscritto la dichiarazione che mi si rammostra (doc.2
? Pt_1
2. Vero che in data 9/1/2010, alle ore 7:00 circa, sulla strada SS 394 (al Km 47+850), in direzione della Dogana, davanti alla scuola di Vela a Pino Tronzano (VA), perdevo il controllo della mia autovettura ed uscivo di strada per la presenza di ghiaccio sul manto stradale?
3. Vero che il ghiaccio nel tratto di strada di cui al capitolo che precede non era visibile né segnalato?
[Chiedere al testimone se una cosa reale fosse visibile o non visibile è una domanda che non richiede una “valutazione” (Cass. Sez. VI-3 civ., ord. 18 novembre 2021 n. 35146)]
4. Vero che, nelle circostanze di tempo e luogo di cui ai capitoli che precedono, procedevo a velocità ridotta, e comunque entro i limiti di velocità consentiti per quel tratto di strada?
5. Vero che, subito dopo essere uscita di strada, vedevo sopraggiungere un'altra automobile, anch'essa a velocità moderata e comunque nei limiti consentiti? Vero che, nell'immediatezza dei fatti, intervenivano i Carabinieri della Stazione di Dumenza, che eseguivano gli accertamenti del caso, constatavano la presenza di ghiaccio sul fondo stradale, ed escludevano violazioni del
Codice della Strada da parte di entrambe le conducenti delle automobili uscite di strada?
8. Vero che sia io che la conducente dell'altro autoveicolo subivamo lesioni personali per le quali ci recavamo in Pronto Soccorso?
2
9. Vero che sia io che la conducente dell'altro autoveicolo siamo stati risarcite dalla Compagnia assicuratrice di gestore del tratto di strada teatro del sinistro stradale occorsomi, con P_
l'assistenza dell'Agenzia di Varese della “Infortunistica Taddia”?
Si indica quale teste la signora residente in 21010 - Montegrino Valtravaglia Testimone_1
(VA), via Sorti n. 103, già escussa sui capitoli di prova ammessi.”.
Per parte convenuta (come da fogli depositati telematicamente in data 22 ottobre 2024)
“Nel merito: rigettare tutte le domande articolate da in quanto infondate in fatto ed in Parte_1 diritto per tutti i motivi indicati in narrativa.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il codesto Giudice reputi sussistente una solidarietà tra e ridurre le pretese creditorie di P_ Controparte_1 Parte_1 all'importo di € 500,00 per le ragioni di cui in narrativa e in ogni caso, condannare al pagamento delle somme richieste – o comunque delle somme che verranno accertate in corso di causa – già in Controparte_4 Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Stalingrado 45, 40128 –
Bologna (BO), in manleva ed in garanzia di Controparte_1
Assolvere al contempo la da ogni domanda svolta nei suoi confronti con la Controparte_1 migliore formula ritenuta di giustizia.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi”.
Per la terza chiamata (come da fogli depositati telematicamente in data 23 ottobre 2024)
“Confida he il Tribunale vorrà come segue CP_2
GIUDICARE
IN VIA PRINCIPALE – RESPINGERE la domanda di rivalsa proposta da Parte_1
contro volta ad ottenere un rimborso per l'importo di €. 13.000,00 oltre
[...] CP_1 accessori versato a e per i danni da loro riportati nel Testimone_1 Parte_4 sinistro del 9.1.2010, non risultando provata una responsabilità di per la CP_1 causazione di tali danni per inadempimento delle obbligazioni di cui al contratto d'appalto stipulato con , con conseguente reiezione anche della domanda di manleva avanzata P_ da
contro
Con vittoria di spese, diritti ed onorari sostenuti da CP_1 CP_2
a porre a carico di . CP_2 Parte_1
IN SUBORDINE – Nel caso non creduto in cui risultasse provato un inadempimento di
come sostenuto ma non provato da , comunque DARE CP_1 Parte_1
ATTO del concorso di responsabilità di e delle stesse danneggiate nella P_ determinazione del sinistro ( per omessa vigilanza, omesso controllo delle condizioni P_ della strada e omessa esposizione di segnalazione di pericolo ghiaccio, le danneggiate per condotte di guida non improntate a doverosa prudenza), di conseguenza ridurre la pretesa di
3 rivalsa azionata da contro nella misura di 2/3 Parte_1 CP_1 dell'importo da essa richiesto, con le conseguenti statuizioni in punto spese legali e, quanto alla domanda di manleva proposta da contro accoglierla solo nei CP_1 CP_2 detti limiti. Spese di lite compensate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento del processo e allegazioni delle parti
1.1Con atto di citazione ritualmente notificato adiva l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di sentire accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro occorso alle signore e Controparte_6 Pt_2 Pt_3
in data 9 gennaio 2010 mentre percorrevano la SS 394 del Verbano Orientale e, conseguentemente, condannarla al pagamento in suo favore della somma pari a euro 13.000 che aveva corrisposto alle citate danneggiate nell'interesse della propria assicurata , P_
custode della strada statale.
Allegava, in particolare, l'attrice:
- che la mattina del 9 gennaio 2010 le signore e , Testimone_1 Parte_4
mentre percorrevano la SS 394 del Verbano Orientale, in località Tronzano Lago Maggiore
(Varese), all'altezza del km 47+850, avevano perso il controllo delle rispettive autovetture per la presenza di fondo ghiacciato sulla careggiata, andando a impattare con i guardrail;
- che, in conseguenza dell'impatto, le signore riportavano lesioni personali e danni materiali ai veicoli;
- che al momento del sinistro era gestore e custode della strada statale citata;
P_
- che all'epoca dei fatti era assicurata con con polizza P_ Parte_1
n. 273674900 (doc.3) e, pertanto, quest'ultima aveva indennizzato le signore danneggiate corrispondendo a ciascuna la somma pari a euro 6.500;
- che il pagamento era avvenuto con animo di rivalsa nei confronti della ditta appaltatrice del servizio sgombero neve e spargimento materiali antighiaccio, da ritenersi responsabile ultimo del sinistro (docc. 4 e 5);
- che la liquidazione dei danni era stata fatta all'esito di perizio medico-legali sulle persone delle danneggiate (docc. 6 e 7) e sui veicoli (docc. 8 e 9) e della valutazione sulla dinamica del sinistro, non essendo emersa alcuna violazione delle regole di circolazione da parte delle danneggiate (doc. 1);
4 - che all'epoca dei fatti la società si era aggiudicata l'appalto di Controparte_1
servizio manutenzione invernale, sgombero neve e spargimento di materiali antigelo per conto di (doc. 11); P_
- che era la responsabile ultima della agibilità della strada e della Controparte_1
sicurezza della circolazione stradale;
- che aveva diritto di surrogarsi nel diritto di regresso della propria assicurata nei confronti della convenuta.
1.2 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 17 aprile 2023, si costituiva la convenuta chiedendo di dichiarare in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva e l'autorizzazione a chiamare in causa la propria assicurazione;
nel merito, di rigettare tutte le domande articolate dall'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata, di ridurre a euro 500 l'importo dovuto all'attrice.
Allegava la convenuta:
- che il contratto era stato sottoscritto in data 15 febbraio 2010 e, quindi, un mese dopo il sinistro;
- che in esecuzione del contratto di appalto concluso con aveva agito, invero, quale P_ nudus minister, avendo la committente neutralizzato totalmente l'autonomia decisionale dell'appaltatore, cristallizzando e puntualizzando le operazioni che quest'ultimo era tenuto a compiere;
- che doveva ritenersi in ogni caso responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c.; P_
- che le signore e avevano tenuto una condotta colposa che doveva ritenersi Pt_2 Pt_3
unica causa del sinistro che le aveva viste coinvolte, atteso che era ben visibile lo stato dei luoghi;
- che non aveva adeguatamente segnalato la pericolosità del tratto stradale;
P_
- che il contratto prevedeva apposita penale all'art. 6 per il caso di ritardo nell'esecuzione del servizio di sgombraneve e trattamenti preventivi antigelo.
1.3 Autorizzata la chiamata dell'assicurazione della convenuta, con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 13 luglio 2023, si costituiva , Controparte_2 chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande formulate dall'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto;
in subordine, di accertare il concorso di colpa di e delle danneggiate e, P_ conseguentemente, ridurre al 30% l'importo richiesto dall'attrice.
Allegava in particolare la terza chiamata:
- che l'attrice non aveva provato l'inadempimento della convenuta;
5 - che non aveva adempiuto alla propria obbligazione di segnalare eventuali P_
situazioni di pericolo per gli utenti;
- che le condizioni del trattato di strada oggetto del sinistro erano evidenti per le danneggiate e, pertanto, queste ultime erano state disattente e non avevano tenuto un'andatura consona alle condizioni stradali.
1.3 La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti sui capitoli ritenuti ammissibili e rilevanti.
In data 5 novembre 2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e il
Giudice, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
2. Le istanze istruttorie di parte attrice
Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni da parte attrice, si ritiene di dover ribadire le valutazioni espresse dal precedente
Giudice assegnatario del fascicolo con l'ordinanza del 23 gennaio 2024, anche considerato che si hanno a disposizioni sufficienti elementi per assumere la decisione.
3. Le domande di parte attrice
3.1 Come anticipato, ha chiesto la condanna della convenuta al Controparte_7
pagamento in proprio favore della somma pari a euro 13.000, dalla stessa corrisposta in favore delle signore e che la mattina del 9 gennaio 2010 erano Testimone_1 Parte_4
rimaste coinvolte in un sinistro mentre percorrevano un tratto ghiacciato della SS 394 del
Verbano Orientale di cui la propria assicurata era custode e gestrice all'epoca dei P_
fatti.
Parte attrice fonda la propria domanda sul presupposto che responsabile esclusiva dei danni deve ritenersi , la quale aveva omesso di eseguire i trattamenti antigelo del Controparte_1
manto stradale, previsti dal contratto di appalto concluso con . P_
, quindi, esercita in questa sede il diritto di surrogazione previsto dagli Parte_1
artt. 1203 e 1916 c.c., ovvero il diritto di surrogarsi nei diritti del proprio assicurato nei confronti dei terzi responsabili.
Nel dettaglio, , da un lato, è tenuta a risarcire i danni subiti dalle signore P_ [...]
e ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto custode della strada Tes_1 Parte_4 sulla quale si è verificato il sinistro, dall'altro, avendo appaltato a il Controparte_1
servizio di sgombero neve e spargimento materiali antighiaccio in forza del contratto di appalto n.
6 5177 del 15 febbraio 2010, ha diritto ad agire nei confronti dell'appaltatrice per essere risarcita dei danni subiti a causa dell'inadempimento di quest'ultima agli obblighi contrattualmente assunti.
L'accoglimento di tale domanda presuppone, innanzitutto, la prova del pagamento dell'indennità prevista dall'assicurazione e, in secondo luogo, l'accertamento del sinistro e della responsabilità del terzo nei confronti del quale viene esercitata l'azione di condanna.
3.2 Orbene, la domanda merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto, deve rilevarsi che non risultano contestate tra le parti né la circostanza del pagamento dell'indennità prevista dall'assicurazione da parte dell'attrice, né la circostanza del verificarsi del sinistro.
A riguardo, in ogni caso, ha prodotto il rapporto del sinistro a firma Parte_1 dei Carabinieri “Lombardia” Stazione Dumenza (doc. 1), il contratto di assicurazione stipulato dal , nonché le quietanze inviate alle danneggiate (docc. 3,4,5 relativamente al P_ pagamento dell'indennità). Si aggiunga che parte attrice ha, altresì, prodotto in atti le perizie sulle persone lese e sui veicoli danneggiati, che sono state eseguite al fine di valutare l'adeguatezza della somma da corrispondere a titolo di risarcimento dei danni (docc. 6,7,9,10).
Ciò che, invece, risulta contestato dalla convenuta e dalla terza chiamata è l'esclusiva responsabilità della prima nella causazione del sinistro.
E infatti, secondo la prospettazione di parte convenuta, da un lato, non vi sarebbe alcun profilo di responsabilità della stessa in quanto mera esecutrice delle indicazioni della committente P_
, dall'altro, le danneggiate avrebbero tenuto una condotta colposa causatrice dell'evento
[...]
dannoso.
Secondo, invece, la prospettazione della terza chiamata, sarebbe sussistente un concorso di colpa tanto di (che non avrebbe segnalato la pericolosità del tratto di strada), quanto delle P_
danneggiate (che non avrebbero prestato la necessaria attenzione e tenuto una consona andatura).
Orbene, precisato che oggetto del giudizio è l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della convenuta e premesso che quest'ultima non può ritenersi mera esecutrice della volontà di
, atteso il contenuto del contratto di appalto intercorso tra le parti, che attribuisce a P_
il compito di garantire, con i propri mezzi, la sicurezza e percorribilità Controparte_1
delle strade statali per conto di nella stagione invernale 2009-2010, ritiene il P_
Tribunale che, all'esito del giudizio, risulti accertato l'inadempimento della convenuta e
7 l'esclusiva responsabilità della stessa nella causazione del sinistro avvenuto in data 9 gennaio
2010.
E infatti, dagli atti di causa risulta che era tenuta in forza del contratto Controparte_1
n. 2177/2010 a svolgere, all'epoca dei fatti, tutte le attività necessarie per mantenere a livelli di efficienza e sicurezza il piano stradale soggetto a precipitazioni nevose. Tra tali attività rientravano espressamente il “trattamento preventivo antighiaccio e il servizio sgombraneve”
(art. 3 contratto) e gli stessi dovevano “essere eseguiti di giorno e di notte, anche nei giorni non lavorativi, ogni qualvolta le condizioni metereologiche lo richiedano per eliminare i pericoli, per provvedere alla loro segnalazione, per eseguire piccole opere di primo intervento (ad esempio apposizione di segnaletica in caso di slavine o di incidenti, saturazione di chiazze d'olio) e quindi garantire in ogni momento la sicurezza e la continuità della circolazione stradale in condizioni di sicurezza”.
Ora, l'allegato inadempimento della convenuta trova riscontro nella dinamica del sinistro, avvenuto a causa della presenza di ghiaccio sul manto stradale, come constatato dai Carabinieri giunti sui luoghi (doc. 1) e non può ritenersi provato alcun profilo di colpa delle danneggiate, circostanza allegata in modo generico dalla convenuta e dalla terza chiamata. Dagli atti emerge, invero, il contrario se si considera che le auto di entrambe le danneggiate hanno riscontrato lo stesso problema nel tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro, che non è stata contestata alcuna violazione delle regole di circolazione alle automobiliste, che la visibilità menzionata nel rapporto dei Carabinieri è riferita alla curva e non allo strato di ghiaccio presente sul manto stradale, che l'evidenza di neve ammassata sul bordo della strada porta l'utente a ritenere che il manto stradale sia stato posto in sicurezza dal passaggio degli spazzaneve e degli altri veicoli adibiti alla pulizia della strada.
Anche l'istruttoria orale svolta, ammessa al fine di confermare il doc. 1 prodotto dalla terza chiamata, non ha fornito elementi utili per ritenere provato il corretto adempimento della propria prestazione da parte della convenuta. In particolare, il doc. 1 citato, denominato “Modulo rapporto giornaliero”, è stato prontamente contestato dall'attrice in quanto mai pervenuto alla committente e non è in ogni caso idoneo a provare la corretta esecuzione dell'attività oggetto del contratto nel tratto interessato dal sinistro il giorno dello stesso. I testi sentiti hanno dichiarato di non ricordare se avessero espletato il trattamento preventivo antighiaccio sul tratto di strada in questione.
8 Priva di pregio è infine la contestazione relativa alla mancata segnalazione da parte di P_
del pericolo, atteso che anche la sorveglianza e la segnalazione dei pericoli rientrava nelle
[...]
attività oggetto del contratto (art. 1 Capitolato Speciale di Appalto) e che, in ogni caso, un eventuale obbligo di segnalazione non esclude l'inadempimento della convenuta ai propri doveri contrattuali.
In conclusione, deve ritenersi inadempiente agli obblighi contrattuali Controparte_1
assunti nei confronti di ed unica responsabile della causazione del sinistro del 9 P_
gennaio 2010.
3.3 Accertata, quindi, l'esclusiva responsabilità della convenuta, deve essere rigettata la domanda formulata in via subordinata dalla stessa, ovvero quella di ridurre le pretese creditorie di all'importo di € 500,00, atteso il tenore dell'art. 6 del contratto di Parte_1
appalto.
E infatti, sebbene l'art. 6 del contratto disponga che “in caso di ritardo di intervento nell'esecuzione del servizio sgombraneve e dei trattamenti preventivi antigelo, verrà applicata una penale di euro 500 per ogni km di strada non agibile o sul quale siano stati riscontrati problemi di circolazione”, deve osservarsi che la stessa disposizione più avanti prevede che “il pagamento delle penali non esime la Società dal risarcimento di eventuali maggiori danni”.
In altre parole, se è vero che il contratto prevedeva delle penali da corrispondere in favore della committente in caso di ritardi nell'adempimento delle obbligazioni, è altrettanto vero che le stesse non escludevano il diritto al risarcimento di eventuali maggior danni subiti, tra i quali devono essere ricondotte le somme corrisposte a titolo di risarcimento alle signore
[...]
e . Tes_1 Parte_4
3.4 In conclusione, accertato l'inadempimento della convenuta agli obblighi contrattuali di cui al contratto n. 2177/2010 al quale consegue l'obbligo risarcitorio, pari nel caso di specie alle somme pagate dall'attrice ai terzi danneggiati, devono trovare accoglimento le domande formulate da
. Parte_1
Il relativo credito ha natura di credito di valore (Cass. n. 5594/2015) e, pertanto, va altresì riconosciuto all'attrice il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di
9 danno sino a oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio, - previa devalutazione alla data del fatto della somma espressa in moneta attuale - vanno aggiunti, alla somma rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di impiegati e di operai, gli interessi compensativi nella misura legale dall'evento fino alla data odierna.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo, decorrono inoltre gli interessi legali sulle somme sopra liquidate in moneta attuale.
4. La domanda di manleva della convenuta nei confronti della terza chiamata
4.1 ha chiesto, in via subordinata, di condannare Controparte_6 [...]
a tenerla manlevata dal pagamento delle somme che sarebbe stata tenuta Controparte_2
a corrispondere all'attrice all'esito del giudizio (doc. 2 fascicolo convenuta).
L'assicurazione convenuta nulla ha opposto circa l'operatività della copertura assicurativa, contestando solo la sussistenza della responsabilità della propria assicura, che invece è stata accertata nel corso del giudizio.
4.2 Ne consegue che la terza chiamata deve essere condannata a tenere indenne la convenuta delle somme che la stessa sarà tenuta a corrispondere all'attrice.
5. Sulle spese di lite
5.1 Quanto alle spese di lite, occorre procedere distintamente per i diversi rapporti processuali che sono intercorsi tra le varie parti.
5.2 Nell'ambito dei rapporti intercorsi tra parte attrice e parte convenuta, in applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di lite del presente procedimento devono essere poste a carico della convenuta.
Tali compensi si liquidano come in dispositivo applicando i valori medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, ridotti del 30% tenuto conto del valore della causa come determinato sulla scorta del quantum riconosciuto agli attori e dell'attività difensiva effettivamente prestata.
5.3 Nell'ambito, invece, dei rapporti tra parte convenuta e la terza chiamata si ritiene di compensare le spese, non essendosi opposta la terza chiamata alla domanda di manleva formulata dalla convenuta, propria assicurata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
10 1. ACCOGLIE le domande di parte attrice, , e per l'effetto condanna Parte_1 la convenuta a corrispondere in favore dell'attrice la somma pari a Controparte_1
euro 13.000 oltre accessori come in motivazione;
2. CONDANNA la terza chiamata, , a tenere indenne la Controparte_2 convenuta, dal pagamento delle somme dovute all'attrice, Controparte_1
; Parte_1
3. CONDANNA la convenuta, a rifondere in favore dell'attrice, Controparte_1
, le spese di lite che si liquidano in euro 3.554 per compensi, oltre Parte_1
i.v.a. (se dovuta), c.p.a. e 15% per spese generali.
4. COMPENSA le spese di lite tra la convenuta, , e la terza chiamata, Controparte_1
. Controparte_2
Varese, 25 marzo 2025
Il Giudice
Marta Maria Recalcati
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Maria Recalcati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 430/2023 promossa da:
P.IVA con sede legale in Mogliano Veneto (TV) – Parte_1 P.IVA_1
31021, via Marocchesa n. 14, in persona dei suoi Procuratori e Legali Rappresentanti, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Iro Tralli del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Milano, via Edmondo De Amicis n. 55, come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
(C.F./P.IVA ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, con sede legale in Via Gerli Arioli, 40 - 21026 Gavirate (VA), rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Spagnuoli, presso il cui studio sito in Piazza F. Guardi, 11 - 20133 Milano è elettivamente domiciliata, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
e
, corrente in Bologna via Stalingrado 45 (P.I. Controparte_2
), in persona del suo procuratore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo P.IVA_3
Gussoni, presso il cui studio in Busto Arsizio Largo Giardino n. 7 è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA
1 CONCLUSIONI
Per parte attrice (come da fogli depositati telematicamente in data 29 ottobre 2024):
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
In via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva, cumulativamente contrattuale ed extracontrattuale, di nella causazione del sinistro occorso alle signore Controparte_1
e in data 9/1/2010; Pt_2 Pt_3
- accertare e dichiarare che, per il sinistro de quo, a pagato alle signore e Pt_1 Pt_2
, in esecuzione del contratto assicurativo per la Responsabilità Civile e nell'interesse Pt_3 della propria assicurata , la complessiva somma di €.13.000,00; P_
- per l'effetto, condannare per le causali di cui in atti, a pagare a Controparte_1 la complessiva somma di €.13.000,00, ovvero in subordine la diversa somma Pt_1 risultante di giustizia, in considerazione ed in proporzione all'accertanda quota di corresponsabilità della società convenuta, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art.
1284 comma 4 c.c., o in subordine come per legge, dal dovuto al saldo.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti di giudizio, oltre IVA, CPA e successive occorrende, ivi compreso rimborso forfetario 15% come per legge.
In via istruttoria: ammettersi le istanze istruttorie non ammesse, ovverosia prova per testi, anche sui seguenti capitoli:
1. Vero che, il 4/2/2010, ho redatto e sottoscritto la dichiarazione che mi si rammostra (doc.2
? Pt_1
2. Vero che in data 9/1/2010, alle ore 7:00 circa, sulla strada SS 394 (al Km 47+850), in direzione della Dogana, davanti alla scuola di Vela a Pino Tronzano (VA), perdevo il controllo della mia autovettura ed uscivo di strada per la presenza di ghiaccio sul manto stradale?
3. Vero che il ghiaccio nel tratto di strada di cui al capitolo che precede non era visibile né segnalato?
[Chiedere al testimone se una cosa reale fosse visibile o non visibile è una domanda che non richiede una “valutazione” (Cass. Sez. VI-3 civ., ord. 18 novembre 2021 n. 35146)]
4. Vero che, nelle circostanze di tempo e luogo di cui ai capitoli che precedono, procedevo a velocità ridotta, e comunque entro i limiti di velocità consentiti per quel tratto di strada?
5. Vero che, subito dopo essere uscita di strada, vedevo sopraggiungere un'altra automobile, anch'essa a velocità moderata e comunque nei limiti consentiti? Vero che, nell'immediatezza dei fatti, intervenivano i Carabinieri della Stazione di Dumenza, che eseguivano gli accertamenti del caso, constatavano la presenza di ghiaccio sul fondo stradale, ed escludevano violazioni del
Codice della Strada da parte di entrambe le conducenti delle automobili uscite di strada?
8. Vero che sia io che la conducente dell'altro autoveicolo subivamo lesioni personali per le quali ci recavamo in Pronto Soccorso?
2
9. Vero che sia io che la conducente dell'altro autoveicolo siamo stati risarcite dalla Compagnia assicuratrice di gestore del tratto di strada teatro del sinistro stradale occorsomi, con P_
l'assistenza dell'Agenzia di Varese della “Infortunistica Taddia”?
Si indica quale teste la signora residente in 21010 - Montegrino Valtravaglia Testimone_1
(VA), via Sorti n. 103, già escussa sui capitoli di prova ammessi.”.
Per parte convenuta (come da fogli depositati telematicamente in data 22 ottobre 2024)
“Nel merito: rigettare tutte le domande articolate da in quanto infondate in fatto ed in Parte_1 diritto per tutti i motivi indicati in narrativa.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il codesto Giudice reputi sussistente una solidarietà tra e ridurre le pretese creditorie di P_ Controparte_1 Parte_1 all'importo di € 500,00 per le ragioni di cui in narrativa e in ogni caso, condannare al pagamento delle somme richieste – o comunque delle somme che verranno accertate in corso di causa – già in Controparte_4 Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Stalingrado 45, 40128 –
Bologna (BO), in manleva ed in garanzia di Controparte_1
Assolvere al contempo la da ogni domanda svolta nei suoi confronti con la Controparte_1 migliore formula ritenuta di giustizia.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi”.
Per la terza chiamata (come da fogli depositati telematicamente in data 23 ottobre 2024)
“Confida he il Tribunale vorrà come segue CP_2
GIUDICARE
IN VIA PRINCIPALE – RESPINGERE la domanda di rivalsa proposta da Parte_1
contro volta ad ottenere un rimborso per l'importo di €. 13.000,00 oltre
[...] CP_1 accessori versato a e per i danni da loro riportati nel Testimone_1 Parte_4 sinistro del 9.1.2010, non risultando provata una responsabilità di per la CP_1 causazione di tali danni per inadempimento delle obbligazioni di cui al contratto d'appalto stipulato con , con conseguente reiezione anche della domanda di manleva avanzata P_ da
contro
Con vittoria di spese, diritti ed onorari sostenuti da CP_1 CP_2
a porre a carico di . CP_2 Parte_1
IN SUBORDINE – Nel caso non creduto in cui risultasse provato un inadempimento di
come sostenuto ma non provato da , comunque DARE CP_1 Parte_1
ATTO del concorso di responsabilità di e delle stesse danneggiate nella P_ determinazione del sinistro ( per omessa vigilanza, omesso controllo delle condizioni P_ della strada e omessa esposizione di segnalazione di pericolo ghiaccio, le danneggiate per condotte di guida non improntate a doverosa prudenza), di conseguenza ridurre la pretesa di
3 rivalsa azionata da contro nella misura di 2/3 Parte_1 CP_1 dell'importo da essa richiesto, con le conseguenti statuizioni in punto spese legali e, quanto alla domanda di manleva proposta da contro accoglierla solo nei CP_1 CP_2 detti limiti. Spese di lite compensate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento del processo e allegazioni delle parti
1.1Con atto di citazione ritualmente notificato adiva l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di sentire accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro occorso alle signore e Controparte_6 Pt_2 Pt_3
in data 9 gennaio 2010 mentre percorrevano la SS 394 del Verbano Orientale e, conseguentemente, condannarla al pagamento in suo favore della somma pari a euro 13.000 che aveva corrisposto alle citate danneggiate nell'interesse della propria assicurata , P_
custode della strada statale.
Allegava, in particolare, l'attrice:
- che la mattina del 9 gennaio 2010 le signore e , Testimone_1 Parte_4
mentre percorrevano la SS 394 del Verbano Orientale, in località Tronzano Lago Maggiore
(Varese), all'altezza del km 47+850, avevano perso il controllo delle rispettive autovetture per la presenza di fondo ghiacciato sulla careggiata, andando a impattare con i guardrail;
- che, in conseguenza dell'impatto, le signore riportavano lesioni personali e danni materiali ai veicoli;
- che al momento del sinistro era gestore e custode della strada statale citata;
P_
- che all'epoca dei fatti era assicurata con con polizza P_ Parte_1
n. 273674900 (doc.3) e, pertanto, quest'ultima aveva indennizzato le signore danneggiate corrispondendo a ciascuna la somma pari a euro 6.500;
- che il pagamento era avvenuto con animo di rivalsa nei confronti della ditta appaltatrice del servizio sgombero neve e spargimento materiali antighiaccio, da ritenersi responsabile ultimo del sinistro (docc. 4 e 5);
- che la liquidazione dei danni era stata fatta all'esito di perizio medico-legali sulle persone delle danneggiate (docc. 6 e 7) e sui veicoli (docc. 8 e 9) e della valutazione sulla dinamica del sinistro, non essendo emersa alcuna violazione delle regole di circolazione da parte delle danneggiate (doc. 1);
4 - che all'epoca dei fatti la società si era aggiudicata l'appalto di Controparte_1
servizio manutenzione invernale, sgombero neve e spargimento di materiali antigelo per conto di (doc. 11); P_
- che era la responsabile ultima della agibilità della strada e della Controparte_1
sicurezza della circolazione stradale;
- che aveva diritto di surrogarsi nel diritto di regresso della propria assicurata nei confronti della convenuta.
1.2 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 17 aprile 2023, si costituiva la convenuta chiedendo di dichiarare in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva e l'autorizzazione a chiamare in causa la propria assicurazione;
nel merito, di rigettare tutte le domande articolate dall'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata, di ridurre a euro 500 l'importo dovuto all'attrice.
Allegava la convenuta:
- che il contratto era stato sottoscritto in data 15 febbraio 2010 e, quindi, un mese dopo il sinistro;
- che in esecuzione del contratto di appalto concluso con aveva agito, invero, quale P_ nudus minister, avendo la committente neutralizzato totalmente l'autonomia decisionale dell'appaltatore, cristallizzando e puntualizzando le operazioni che quest'ultimo era tenuto a compiere;
- che doveva ritenersi in ogni caso responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c.; P_
- che le signore e avevano tenuto una condotta colposa che doveva ritenersi Pt_2 Pt_3
unica causa del sinistro che le aveva viste coinvolte, atteso che era ben visibile lo stato dei luoghi;
- che non aveva adeguatamente segnalato la pericolosità del tratto stradale;
P_
- che il contratto prevedeva apposita penale all'art. 6 per il caso di ritardo nell'esecuzione del servizio di sgombraneve e trattamenti preventivi antigelo.
1.3 Autorizzata la chiamata dell'assicurazione della convenuta, con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 13 luglio 2023, si costituiva , Controparte_2 chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande formulate dall'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto;
in subordine, di accertare il concorso di colpa di e delle danneggiate e, P_ conseguentemente, ridurre al 30% l'importo richiesto dall'attrice.
Allegava in particolare la terza chiamata:
- che l'attrice non aveva provato l'inadempimento della convenuta;
5 - che non aveva adempiuto alla propria obbligazione di segnalare eventuali P_
situazioni di pericolo per gli utenti;
- che le condizioni del trattato di strada oggetto del sinistro erano evidenti per le danneggiate e, pertanto, queste ultime erano state disattente e non avevano tenuto un'andatura consona alle condizioni stradali.
1.3 La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti sui capitoli ritenuti ammissibili e rilevanti.
In data 5 novembre 2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e il
Giudice, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
2. Le istanze istruttorie di parte attrice
Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni da parte attrice, si ritiene di dover ribadire le valutazioni espresse dal precedente
Giudice assegnatario del fascicolo con l'ordinanza del 23 gennaio 2024, anche considerato che si hanno a disposizioni sufficienti elementi per assumere la decisione.
3. Le domande di parte attrice
3.1 Come anticipato, ha chiesto la condanna della convenuta al Controparte_7
pagamento in proprio favore della somma pari a euro 13.000, dalla stessa corrisposta in favore delle signore e che la mattina del 9 gennaio 2010 erano Testimone_1 Parte_4
rimaste coinvolte in un sinistro mentre percorrevano un tratto ghiacciato della SS 394 del
Verbano Orientale di cui la propria assicurata era custode e gestrice all'epoca dei P_
fatti.
Parte attrice fonda la propria domanda sul presupposto che responsabile esclusiva dei danni deve ritenersi , la quale aveva omesso di eseguire i trattamenti antigelo del Controparte_1
manto stradale, previsti dal contratto di appalto concluso con . P_
, quindi, esercita in questa sede il diritto di surrogazione previsto dagli Parte_1
artt. 1203 e 1916 c.c., ovvero il diritto di surrogarsi nei diritti del proprio assicurato nei confronti dei terzi responsabili.
Nel dettaglio, , da un lato, è tenuta a risarcire i danni subiti dalle signore P_ [...]
e ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto custode della strada Tes_1 Parte_4 sulla quale si è verificato il sinistro, dall'altro, avendo appaltato a il Controparte_1
servizio di sgombero neve e spargimento materiali antighiaccio in forza del contratto di appalto n.
6 5177 del 15 febbraio 2010, ha diritto ad agire nei confronti dell'appaltatrice per essere risarcita dei danni subiti a causa dell'inadempimento di quest'ultima agli obblighi contrattualmente assunti.
L'accoglimento di tale domanda presuppone, innanzitutto, la prova del pagamento dell'indennità prevista dall'assicurazione e, in secondo luogo, l'accertamento del sinistro e della responsabilità del terzo nei confronti del quale viene esercitata l'azione di condanna.
3.2 Orbene, la domanda merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto, deve rilevarsi che non risultano contestate tra le parti né la circostanza del pagamento dell'indennità prevista dall'assicurazione da parte dell'attrice, né la circostanza del verificarsi del sinistro.
A riguardo, in ogni caso, ha prodotto il rapporto del sinistro a firma Parte_1 dei Carabinieri “Lombardia” Stazione Dumenza (doc. 1), il contratto di assicurazione stipulato dal , nonché le quietanze inviate alle danneggiate (docc. 3,4,5 relativamente al P_ pagamento dell'indennità). Si aggiunga che parte attrice ha, altresì, prodotto in atti le perizie sulle persone lese e sui veicoli danneggiati, che sono state eseguite al fine di valutare l'adeguatezza della somma da corrispondere a titolo di risarcimento dei danni (docc. 6,7,9,10).
Ciò che, invece, risulta contestato dalla convenuta e dalla terza chiamata è l'esclusiva responsabilità della prima nella causazione del sinistro.
E infatti, secondo la prospettazione di parte convenuta, da un lato, non vi sarebbe alcun profilo di responsabilità della stessa in quanto mera esecutrice delle indicazioni della committente P_
, dall'altro, le danneggiate avrebbero tenuto una condotta colposa causatrice dell'evento
[...]
dannoso.
Secondo, invece, la prospettazione della terza chiamata, sarebbe sussistente un concorso di colpa tanto di (che non avrebbe segnalato la pericolosità del tratto di strada), quanto delle P_
danneggiate (che non avrebbero prestato la necessaria attenzione e tenuto una consona andatura).
Orbene, precisato che oggetto del giudizio è l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della convenuta e premesso che quest'ultima non può ritenersi mera esecutrice della volontà di
, atteso il contenuto del contratto di appalto intercorso tra le parti, che attribuisce a P_
il compito di garantire, con i propri mezzi, la sicurezza e percorribilità Controparte_1
delle strade statali per conto di nella stagione invernale 2009-2010, ritiene il P_
Tribunale che, all'esito del giudizio, risulti accertato l'inadempimento della convenuta e
7 l'esclusiva responsabilità della stessa nella causazione del sinistro avvenuto in data 9 gennaio
2010.
E infatti, dagli atti di causa risulta che era tenuta in forza del contratto Controparte_1
n. 2177/2010 a svolgere, all'epoca dei fatti, tutte le attività necessarie per mantenere a livelli di efficienza e sicurezza il piano stradale soggetto a precipitazioni nevose. Tra tali attività rientravano espressamente il “trattamento preventivo antighiaccio e il servizio sgombraneve”
(art. 3 contratto) e gli stessi dovevano “essere eseguiti di giorno e di notte, anche nei giorni non lavorativi, ogni qualvolta le condizioni metereologiche lo richiedano per eliminare i pericoli, per provvedere alla loro segnalazione, per eseguire piccole opere di primo intervento (ad esempio apposizione di segnaletica in caso di slavine o di incidenti, saturazione di chiazze d'olio) e quindi garantire in ogni momento la sicurezza e la continuità della circolazione stradale in condizioni di sicurezza”.
Ora, l'allegato inadempimento della convenuta trova riscontro nella dinamica del sinistro, avvenuto a causa della presenza di ghiaccio sul manto stradale, come constatato dai Carabinieri giunti sui luoghi (doc. 1) e non può ritenersi provato alcun profilo di colpa delle danneggiate, circostanza allegata in modo generico dalla convenuta e dalla terza chiamata. Dagli atti emerge, invero, il contrario se si considera che le auto di entrambe le danneggiate hanno riscontrato lo stesso problema nel tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro, che non è stata contestata alcuna violazione delle regole di circolazione alle automobiliste, che la visibilità menzionata nel rapporto dei Carabinieri è riferita alla curva e non allo strato di ghiaccio presente sul manto stradale, che l'evidenza di neve ammassata sul bordo della strada porta l'utente a ritenere che il manto stradale sia stato posto in sicurezza dal passaggio degli spazzaneve e degli altri veicoli adibiti alla pulizia della strada.
Anche l'istruttoria orale svolta, ammessa al fine di confermare il doc. 1 prodotto dalla terza chiamata, non ha fornito elementi utili per ritenere provato il corretto adempimento della propria prestazione da parte della convenuta. In particolare, il doc. 1 citato, denominato “Modulo rapporto giornaliero”, è stato prontamente contestato dall'attrice in quanto mai pervenuto alla committente e non è in ogni caso idoneo a provare la corretta esecuzione dell'attività oggetto del contratto nel tratto interessato dal sinistro il giorno dello stesso. I testi sentiti hanno dichiarato di non ricordare se avessero espletato il trattamento preventivo antighiaccio sul tratto di strada in questione.
8 Priva di pregio è infine la contestazione relativa alla mancata segnalazione da parte di P_
del pericolo, atteso che anche la sorveglianza e la segnalazione dei pericoli rientrava nelle
[...]
attività oggetto del contratto (art. 1 Capitolato Speciale di Appalto) e che, in ogni caso, un eventuale obbligo di segnalazione non esclude l'inadempimento della convenuta ai propri doveri contrattuali.
In conclusione, deve ritenersi inadempiente agli obblighi contrattuali Controparte_1
assunti nei confronti di ed unica responsabile della causazione del sinistro del 9 P_
gennaio 2010.
3.3 Accertata, quindi, l'esclusiva responsabilità della convenuta, deve essere rigettata la domanda formulata in via subordinata dalla stessa, ovvero quella di ridurre le pretese creditorie di all'importo di € 500,00, atteso il tenore dell'art. 6 del contratto di Parte_1
appalto.
E infatti, sebbene l'art. 6 del contratto disponga che “in caso di ritardo di intervento nell'esecuzione del servizio sgombraneve e dei trattamenti preventivi antigelo, verrà applicata una penale di euro 500 per ogni km di strada non agibile o sul quale siano stati riscontrati problemi di circolazione”, deve osservarsi che la stessa disposizione più avanti prevede che “il pagamento delle penali non esime la Società dal risarcimento di eventuali maggiori danni”.
In altre parole, se è vero che il contratto prevedeva delle penali da corrispondere in favore della committente in caso di ritardi nell'adempimento delle obbligazioni, è altrettanto vero che le stesse non escludevano il diritto al risarcimento di eventuali maggior danni subiti, tra i quali devono essere ricondotte le somme corrisposte a titolo di risarcimento alle signore
[...]
e . Tes_1 Parte_4
3.4 In conclusione, accertato l'inadempimento della convenuta agli obblighi contrattuali di cui al contratto n. 2177/2010 al quale consegue l'obbligo risarcitorio, pari nel caso di specie alle somme pagate dall'attrice ai terzi danneggiati, devono trovare accoglimento le domande formulate da
. Parte_1
Il relativo credito ha natura di credito di valore (Cass. n. 5594/2015) e, pertanto, va altresì riconosciuto all'attrice il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di
9 danno sino a oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio, - previa devalutazione alla data del fatto della somma espressa in moneta attuale - vanno aggiunti, alla somma rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di impiegati e di operai, gli interessi compensativi nella misura legale dall'evento fino alla data odierna.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo, decorrono inoltre gli interessi legali sulle somme sopra liquidate in moneta attuale.
4. La domanda di manleva della convenuta nei confronti della terza chiamata
4.1 ha chiesto, in via subordinata, di condannare Controparte_6 [...]
a tenerla manlevata dal pagamento delle somme che sarebbe stata tenuta Controparte_2
a corrispondere all'attrice all'esito del giudizio (doc. 2 fascicolo convenuta).
L'assicurazione convenuta nulla ha opposto circa l'operatività della copertura assicurativa, contestando solo la sussistenza della responsabilità della propria assicura, che invece è stata accertata nel corso del giudizio.
4.2 Ne consegue che la terza chiamata deve essere condannata a tenere indenne la convenuta delle somme che la stessa sarà tenuta a corrispondere all'attrice.
5. Sulle spese di lite
5.1 Quanto alle spese di lite, occorre procedere distintamente per i diversi rapporti processuali che sono intercorsi tra le varie parti.
5.2 Nell'ambito dei rapporti intercorsi tra parte attrice e parte convenuta, in applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di lite del presente procedimento devono essere poste a carico della convenuta.
Tali compensi si liquidano come in dispositivo applicando i valori medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, ridotti del 30% tenuto conto del valore della causa come determinato sulla scorta del quantum riconosciuto agli attori e dell'attività difensiva effettivamente prestata.
5.3 Nell'ambito, invece, dei rapporti tra parte convenuta e la terza chiamata si ritiene di compensare le spese, non essendosi opposta la terza chiamata alla domanda di manleva formulata dalla convenuta, propria assicurata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
10 1. ACCOGLIE le domande di parte attrice, , e per l'effetto condanna Parte_1 la convenuta a corrispondere in favore dell'attrice la somma pari a Controparte_1
euro 13.000 oltre accessori come in motivazione;
2. CONDANNA la terza chiamata, , a tenere indenne la Controparte_2 convenuta, dal pagamento delle somme dovute all'attrice, Controparte_1
; Parte_1
3. CONDANNA la convenuta, a rifondere in favore dell'attrice, Controparte_1
, le spese di lite che si liquidano in euro 3.554 per compensi, oltre Parte_1
i.v.a. (se dovuta), c.p.a. e 15% per spese generali.
4. COMPENSA le spese di lite tra la convenuta, , e la terza chiamata, Controparte_1
. Controparte_2
Varese, 25 marzo 2025
Il Giudice
Marta Maria Recalcati
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