Articolo 8 della Legge 11 dicembre 1984, n. 839
Articolo 7Articolo 9
Versione
1 gennaio 1985
Art. 8.
Quando una legge ovvero un decreto o altro atto normativo contenga rinvii numerosi o comunque complessi a preesistenti disposizioni normative, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per i decreti e gli altri atti, il Ministro competente per materia trasmette, unitamente alla legge o all'atto da pubblicare, il testo delle norme alle quali e' operato il rinvio. Queste norme sono pubblicate, per informazione, nella Gazzetta Ufficiale unitamente alla legge, al decreto o all'altro atto normativo.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1985