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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 05/02/2026, n. 1923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1923 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1923/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AR AB, Presidente CICCARELLA ANTONELLA, Relatore PALLIGGIANO GIANMARIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13770/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 Del Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259007769322000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259007769322000 TARES 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1464/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata, con vittoria di spese.
Resistente: chiede il rigetto del ricorso, confermando la legittimità dell'atto impugnato e la condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato, il contribuente Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 07120259007769322/000, notificata in data 23 maggio 2025, avente ad oggetto il recupero di complessivi euro 11.802,61, fondata su otto cartelle di pagamento presupposte.
Il ricorrente deduceva di impugnare soltanto sette delle otto cartelle indicate nell'intimazione, rientranti nella competenza della Corte adita, affermando di non averne mai ricevuto notifica. In particolare, assumeva che le cartelle relative a tributi comunali e statali (TARES/TARSU e IRPEF, per varie annualità dal 2012 al 2018) non sarebbero mai state portate a sua conoscenza e che, per tale ragione, i crediti dovevano ritenersi prescritti. Contestava, altresì, la legittimità dell'intimazione per asserita violazione del diritto di difesa, lamentando la carenza delle indicazioni relative ai termini e alle modalità di impugnazione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – SI, la quale eccepiva preliminarmente la propria legittimazione passiva limitatamente ai vizi propri dell'attività di riscossione e, nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso. La resistente documentava puntualmente la regolare notifica di ciascuna delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione, producendo le relate di notifica e gli estratti di ruolo, dai quali risultava che le notifiche erano avvenute, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna personale al destinatario o a persona di famiglia convivente, in date comprese tra il 23 luglio 2019 e il 6 marzo 2023. Deduceva, pertanto, l'infondatezza delle eccezioni di omessa notifica e di prescrizione, evidenziando, altresì, l'interruzione dei termini prescrizionali per effetto degli atti successivi di riscossione.
All'udienza del 27 ottobre 2025 la Corte, all'esito della discussione, decideva come da dispositivo riservandosi per la motivazione.
Motivi della decisione
Va, in primo luogo, evidenziato che le contestazioni possono investire esclusivamente il procedimento di riscossione ed, in particolare, l'intimazione di pagamento stessa (atto autonomamente impugnabile) per vizi propri, nonché i vizi attinenti la notifica dell'atto presupposto, in questo caso le cartelle di pagamento.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Dall'esame degli atti di causa emerge che le doglianze del ricorrente sono incentrate, essenzialmente, sulla pretesa omessa notifica delle cartelle di pagamento e sulla conseguente prescrizione dei crediti azionati. Tali censure non possono essere condivise. La documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate – SI dimostra, in modo puntuale e analitico, l'avvenuta regolare notifica di tutte le cartelle di pagamento impugnate. Le notifiche risultano eseguite mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con consegna a persona di famiglia convivente presso il domicilio del contribuente, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la notifica dell'atto impositivo o della cartella di pagamento effettuata a mezzo del servizio postale, con consegna a persona di famiglia convivente, è pienamente valida ed efficace, non essendo richiesta la spedizione di una seconda raccomandata informativa, a differenza di quanto previsto per l'ipotesi di deposito dell'atto presso la casa comunale. La Corte di cassazione ha, infatti, affermato che la consegna del plico a persona di famiglia, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., perfeziona regolarmente la notificazione, purché il consegnatario non sia persona manifestamente incapace e risulti il rapporto di convivenza o di stabile collegamento con il destinatario (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. V, nn. 18074/2014; 5077/2017; 21305/2020).
Nel caso di specie, le relate di notifica attestano espressamente che la consegna è avvenuta a mani del destinatario ovvero di persona di famiglia, senza che il ricorrente abbia fornito alcuna prova contraria idonea a dimostrare l'inesistenza del rapporto di convivenza o l'irregolarità della procedura notificatoria. A tal fine, giova riepilogare in modo schematico le cartelle di pagamento oggetto di impugnazione e le relative date di notifica, così come documentate dalla parte resistente:
– cartella di pagamento n. 07120180050988878000, relativa alla TARES anno 2013, notificata in data 10 novembre 2021; – cartella di pagamento n. 07120190007529052000, relativa all'IRPEF anno 2015, notificata in data 23 luglio 2019; – cartella di pagamento n. 07120190063565087000, relativa all'IRPEF anno 2014, notificata in data 10 settembre 2019; – cartella di pagamento n. 07120190082270728000, relativa alla tassa rifiuti solidi urbani anno 2012, notificata in data 25 novembre 2019; – cartella di pagamento n. 07120200036847281000, relativa all'IRPEF anno 2016, notificata in data 10 novembre 2021; – cartella di pagamento n. 07120200049116413000, relativa all'IRPEF anno 2015, notificata in data 13 gennaio 2022; – cartella di pagamento n. 07120220112264987000, relativa all'IRPEF anno 2018, notificata in data 6 marzo 2023.
Tale quadro riepilogativo conferma, in modo inequivoco, la ritualità delle notifiche e l'infondatezza delle censure sollevate dal ricorrente. Le mere allegazioni difensive, prive di riscontri oggettivi, non sono sufficienti a superare la presunzione di regolarità dell'attività svolta dall'agente della riscossione.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione dei crediti. La regolare notifica delle cartelle di pagamento ha determinato l'interruzione dei termini prescrizionali, cui hanno fatto seguito ulteriori atti di riscossione, idonei a mantenere in vita la pretesa erariale. Ne consegue che, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, nessuno dei crediti azionati poteva ritenersi prescritto.
Quanto, infine, alla dedotta illegittimità dell'intimazione per asserita carenza delle indicazioni sui termini di impugnazione, va osservato che la giurisprudenza di legittimità qualifica tali omissioni come mere irregolarità formali, non idonee a determinare la nullità dell'atto, ove il contribuente abbia comunque esercitato il proprio diritto di difesa, come avvenuto nel caso di specie.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato. Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente , al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1500,00 complessive oltre accessori di legge. Napoli, 26 gennaio 2026.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AR AB, Presidente CICCARELLA ANTONELLA, Relatore PALLIGGIANO GIANMARIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13770/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 Del Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259007769322000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259007769322000 TARES 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1464/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata, con vittoria di spese.
Resistente: chiede il rigetto del ricorso, confermando la legittimità dell'atto impugnato e la condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato, il contribuente Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 07120259007769322/000, notificata in data 23 maggio 2025, avente ad oggetto il recupero di complessivi euro 11.802,61, fondata su otto cartelle di pagamento presupposte.
Il ricorrente deduceva di impugnare soltanto sette delle otto cartelle indicate nell'intimazione, rientranti nella competenza della Corte adita, affermando di non averne mai ricevuto notifica. In particolare, assumeva che le cartelle relative a tributi comunali e statali (TARES/TARSU e IRPEF, per varie annualità dal 2012 al 2018) non sarebbero mai state portate a sua conoscenza e che, per tale ragione, i crediti dovevano ritenersi prescritti. Contestava, altresì, la legittimità dell'intimazione per asserita violazione del diritto di difesa, lamentando la carenza delle indicazioni relative ai termini e alle modalità di impugnazione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – SI, la quale eccepiva preliminarmente la propria legittimazione passiva limitatamente ai vizi propri dell'attività di riscossione e, nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso. La resistente documentava puntualmente la regolare notifica di ciascuna delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione, producendo le relate di notifica e gli estratti di ruolo, dai quali risultava che le notifiche erano avvenute, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna personale al destinatario o a persona di famiglia convivente, in date comprese tra il 23 luglio 2019 e il 6 marzo 2023. Deduceva, pertanto, l'infondatezza delle eccezioni di omessa notifica e di prescrizione, evidenziando, altresì, l'interruzione dei termini prescrizionali per effetto degli atti successivi di riscossione.
All'udienza del 27 ottobre 2025 la Corte, all'esito della discussione, decideva come da dispositivo riservandosi per la motivazione.
Motivi della decisione
Va, in primo luogo, evidenziato che le contestazioni possono investire esclusivamente il procedimento di riscossione ed, in particolare, l'intimazione di pagamento stessa (atto autonomamente impugnabile) per vizi propri, nonché i vizi attinenti la notifica dell'atto presupposto, in questo caso le cartelle di pagamento.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Dall'esame degli atti di causa emerge che le doglianze del ricorrente sono incentrate, essenzialmente, sulla pretesa omessa notifica delle cartelle di pagamento e sulla conseguente prescrizione dei crediti azionati. Tali censure non possono essere condivise. La documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate – SI dimostra, in modo puntuale e analitico, l'avvenuta regolare notifica di tutte le cartelle di pagamento impugnate. Le notifiche risultano eseguite mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con consegna a persona di famiglia convivente presso il domicilio del contribuente, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la notifica dell'atto impositivo o della cartella di pagamento effettuata a mezzo del servizio postale, con consegna a persona di famiglia convivente, è pienamente valida ed efficace, non essendo richiesta la spedizione di una seconda raccomandata informativa, a differenza di quanto previsto per l'ipotesi di deposito dell'atto presso la casa comunale. La Corte di cassazione ha, infatti, affermato che la consegna del plico a persona di famiglia, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., perfeziona regolarmente la notificazione, purché il consegnatario non sia persona manifestamente incapace e risulti il rapporto di convivenza o di stabile collegamento con il destinatario (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. V, nn. 18074/2014; 5077/2017; 21305/2020).
Nel caso di specie, le relate di notifica attestano espressamente che la consegna è avvenuta a mani del destinatario ovvero di persona di famiglia, senza che il ricorrente abbia fornito alcuna prova contraria idonea a dimostrare l'inesistenza del rapporto di convivenza o l'irregolarità della procedura notificatoria. A tal fine, giova riepilogare in modo schematico le cartelle di pagamento oggetto di impugnazione e le relative date di notifica, così come documentate dalla parte resistente:
– cartella di pagamento n. 07120180050988878000, relativa alla TARES anno 2013, notificata in data 10 novembre 2021; – cartella di pagamento n. 07120190007529052000, relativa all'IRPEF anno 2015, notificata in data 23 luglio 2019; – cartella di pagamento n. 07120190063565087000, relativa all'IRPEF anno 2014, notificata in data 10 settembre 2019; – cartella di pagamento n. 07120190082270728000, relativa alla tassa rifiuti solidi urbani anno 2012, notificata in data 25 novembre 2019; – cartella di pagamento n. 07120200036847281000, relativa all'IRPEF anno 2016, notificata in data 10 novembre 2021; – cartella di pagamento n. 07120200049116413000, relativa all'IRPEF anno 2015, notificata in data 13 gennaio 2022; – cartella di pagamento n. 07120220112264987000, relativa all'IRPEF anno 2018, notificata in data 6 marzo 2023.
Tale quadro riepilogativo conferma, in modo inequivoco, la ritualità delle notifiche e l'infondatezza delle censure sollevate dal ricorrente. Le mere allegazioni difensive, prive di riscontri oggettivi, non sono sufficienti a superare la presunzione di regolarità dell'attività svolta dall'agente della riscossione.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione dei crediti. La regolare notifica delle cartelle di pagamento ha determinato l'interruzione dei termini prescrizionali, cui hanno fatto seguito ulteriori atti di riscossione, idonei a mantenere in vita la pretesa erariale. Ne consegue che, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, nessuno dei crediti azionati poteva ritenersi prescritto.
Quanto, infine, alla dedotta illegittimità dell'intimazione per asserita carenza delle indicazioni sui termini di impugnazione, va osservato che la giurisprudenza di legittimità qualifica tali omissioni come mere irregolarità formali, non idonee a determinare la nullità dell'atto, ove il contribuente abbia comunque esercitato il proprio diritto di difesa, come avvenuto nel caso di specie.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato. Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente , al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1500,00 complessive oltre accessori di legge. Napoli, 26 gennaio 2026.