Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 05/02/2026, n. 1923
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, poiché la regolare notifica delle cartelle ha interrotto i termini prescrizionali, e successivi atti di riscossione hanno mantenuto in vita la pretesa erariale.

  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte

    La Corte ha ritenuto provata la regolare notifica di tutte le cartelle di pagamento mediante raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a persona di famiglia convivente, sulla base della documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate e della giurisprudenza di legittimità.

  • Rigettato
    Violazione del diritto di difesa per carenza di indicazioni nell'intimazione

    La Corte ha qualificato tali omissioni come mere irregolarità formali, non idonee a determinare la nullità dell'atto, dato che il contribuente ha comunque esercitato il proprio diritto di difesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 05/02/2026, n. 1923
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1923
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

    Testo completo