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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 67/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI CARLO MARIA, Presidente
PESCINO PASQUALE, TO
AVIZZANO GIUSEPPE, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3029/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di SA - Indirizzo 81022 SA CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250001471424000 IMU 2015
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO n. 3644 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5326/2025 depositato il
10/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 residente a [...](Ce) alla Indirizzo_1, rappresentato e difeso, giusta procura in allegato al presente atto ai sensi dell'articolo 83 III comma c.p.c. e art. 10 D.P.R. 123/2001 dall'Avv. Difensore_1, come identificati agli atti del procedimento, propone ricorso avverso la cartella di pagamento N° 028 2025 0001471424000, notificata in data 15/4/25, per un importo complessivo pari ad € 12.486,88, comprensivo di interessi e sanzioni, in materia I.M.U., anni 15 senza alcuna indicazione del presunto immobile di riferimento.
Con la cartella di pagamento N° 02820250001471424000, indicata in epigrafe, le convenute richiedono al ricorrente il pagamento della somma complessiva di €12.486,88 in materia IMU anno 2015, senza alcuna indicazione del presunto immobile di riferimento.
In via preliminare ma totalmente assorbente rispetto ad ogni altra eccezione, eccepisce l'assenza, da parte dell'agente della riscossione, del titolo ad agire inerente il recupero delle somme per conto del Comune di
SA .
Sostiene che l'azione esecutiva promossa dall'agente della riscossione, per conto del Comune di SA nei riguardi della ricorrente, risulta, inoltre, viziata da un evidente errore, risalente alla mancata notifica dei propedeutici atti: atto n. 3644/2020 , in materia I.M.U., anno 2015, presumibilmente notificato 26/03/2021 , semplicemente menzionati ma non allegati all'atto oggi impugnato.
Lamenta la intervenuta prescrizione della richiesta di pagamento I.M.U. Anno 2015 , sostiene che il credito risulta essersi inesorabilmente prescritto, ai sensi dell'art. 2948, N° 4, c.c., in quanto è noto il principio che tutti i tributi locali, tra cui quello oggetto di impugnazione, soggiacciono alla prescrizione quinquennale.
Conclude con la richiesta alla Corte di voler dichiarare la nullità della cartella di pagamento:
- in via preliminare, per carenza di legittimazione da parte dell'agente della riscossione;
- in via principale, per omessa notifica degli atti prodromici e per mancata esibizione in originale delle presunte notifiche;
In via subordinata, per violazione dell'art. 3 della legge 7/8/1990, N° 241, nonché dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n° 212, per carente motivazione e mancata allegazione degli atti;
- in via ancora subordinata, per violazione di firma da parte del responsabile ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1, comma 162, L. 296/06 e 1, comma 87, L. 549/95;
- in via sempre principale, per intervenuta decadenza e prescrizione.
Con vittoria delle spese processuali ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 546/92 da distrarsi in favore del
Procuratore costituito agli atti che dichiara di averne fatto anticipo.
Deposita ulteriori memorie in data 25 settembre 2025 con la quale contesta la mancata allegazione degli atti.
Per l' AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE con sede legale in Roma alla Indirizzo_2 C.F./ P.IVA P.IVA_1, ente pubblico economico in persona di Nominativo_1 in qualita' di Responsabile Contenzioso CAMPANIA, elettivamente domiciliata in Napoli alla Indirizzo_3 presso lo studio legale dell'Avv. Difensore_2 , la quale contesta la regolare notifica degli atti, sostiene che l'avviso di accertamento 3644/2020 veniva notificato in data 26/03/2021 in virtù della sospensione per l'emergenza pandemica.
Sostiene che l'attività di riscossione è sulla base degli atti e delle notifiche regolare. Ribadisce il difetto di legittimazione passiva in ordine al processo di formazione del ruolo ed all'individuazione dei dati da riportare nella cartella esattoriale relativi all'an ed al quantum del credito vantato dall'Ente impositore.
Conclude con la richesta nel merito
1) dichiarare inammissible il ricorso per I motivi di cui in narrativa;
2) Rigettare le avverse domande in quanto, tardive, inammissibili oltre che infondate nel merito e, per l'effetto, confermare la validità e l'efficacia dell'atto impugnato;
3) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell' avversa domanda, ed ove sussistenti i presupposti manlevare l'odierna comparente dalle conseguenze pregiudizievoli dell'emittenda sentenza;
4) Con vittoria di spese ed onorari del giudizio oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
Si costituisce il COMUNE DI CASAGIOVE codice fiscale P.IVA_2, in persona del Sindaco pro-tempore ing. Nominativo_3, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dal dott. Difensore_3
il quale contesta la regolare notifica degli atti prodromici e la intervenuta prescrizione, deposita documentazione e conclude con la richiesta in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità ed improponibilità del ricorso proposto dal ricorrente;
in ogni caso, nel merito rigettare la domanda proposta dal medesimo ricorrente, poiché infondata in fatto ed in diritto e non provata;
confermare la validità della cartella di pagamento n° 02820250001471424000 esente da vizi perché correttamente formata a seguito della notifica dell'avviso di accertamento n. 3644/2015; Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'eccezione di intervenuta prescrizione non è condivisibile, ed infatti il prodromico avviso di accertamento
IMU è stato ritualmente notificato e provato dalla documentazione prodotta in giudizio. Più precisamente,
l'iter notificatorio dell'avviso di accertamento in argomento si è concluso in data 26.03.2021 (16.03.2025 +
10 gg del CAD) ed è quindi divenuto definitivo in data 25 maggio 2021.
Tali termini, sono stabiliti dall'art. 1 c. 163 della L. 296/2006, il quale prevede che “…. nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo
Nel caso di specie, con riferimento ai tributi del Comune di SA, la cartella impugnata risulta essere stata preceduta dall'avviso di accertamento Provv. n. 3644/2015 del 18.12.2020 (cfr. all. 2).
L'iter notificatorio dell'atto presupposto si è articolato in due fasi, come previsto dall'art. 140 c.p.c.: il messo notificatore, sig.ra Nominativo_4, in data 16.03.2021, constatata l'assenza temporanea del sig. Ricorrente_1
presso la residenza sita in SA, Indirizzo_1 (cfr. all. 3), ha provveduto al deposito dell'atto e alla successiva spedizione della raccomandata informativa.
Quest'ultima, identificata con il n. 020610121000034718, è ritornata al mittente per compiuta giacenza
(cfr. all. 4).
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18750/2024, ha chiarito che un avviso di accertamento definitivo, se non contestato nei termini, rende la pretesa fiscale non più discutibile.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso - Liquida le spese di lite per ciascuna delle parti resistenti in € 1.000,00 oltre oneri accessori se dovuti.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI CARLO MARIA, Presidente
PESCINO PASQUALE, TO
AVIZZANO GIUSEPPE, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3029/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di SA - Indirizzo 81022 SA CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250001471424000 IMU 2015
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO n. 3644 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5326/2025 depositato il
10/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 residente a [...](Ce) alla Indirizzo_1, rappresentato e difeso, giusta procura in allegato al presente atto ai sensi dell'articolo 83 III comma c.p.c. e art. 10 D.P.R. 123/2001 dall'Avv. Difensore_1, come identificati agli atti del procedimento, propone ricorso avverso la cartella di pagamento N° 028 2025 0001471424000, notificata in data 15/4/25, per un importo complessivo pari ad € 12.486,88, comprensivo di interessi e sanzioni, in materia I.M.U., anni 15 senza alcuna indicazione del presunto immobile di riferimento.
Con la cartella di pagamento N° 02820250001471424000, indicata in epigrafe, le convenute richiedono al ricorrente il pagamento della somma complessiva di €12.486,88 in materia IMU anno 2015, senza alcuna indicazione del presunto immobile di riferimento.
In via preliminare ma totalmente assorbente rispetto ad ogni altra eccezione, eccepisce l'assenza, da parte dell'agente della riscossione, del titolo ad agire inerente il recupero delle somme per conto del Comune di
SA .
Sostiene che l'azione esecutiva promossa dall'agente della riscossione, per conto del Comune di SA nei riguardi della ricorrente, risulta, inoltre, viziata da un evidente errore, risalente alla mancata notifica dei propedeutici atti: atto n. 3644/2020 , in materia I.M.U., anno 2015, presumibilmente notificato 26/03/2021 , semplicemente menzionati ma non allegati all'atto oggi impugnato.
Lamenta la intervenuta prescrizione della richiesta di pagamento I.M.U. Anno 2015 , sostiene che il credito risulta essersi inesorabilmente prescritto, ai sensi dell'art. 2948, N° 4, c.c., in quanto è noto il principio che tutti i tributi locali, tra cui quello oggetto di impugnazione, soggiacciono alla prescrizione quinquennale.
Conclude con la richiesta alla Corte di voler dichiarare la nullità della cartella di pagamento:
- in via preliminare, per carenza di legittimazione da parte dell'agente della riscossione;
- in via principale, per omessa notifica degli atti prodromici e per mancata esibizione in originale delle presunte notifiche;
In via subordinata, per violazione dell'art. 3 della legge 7/8/1990, N° 241, nonché dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n° 212, per carente motivazione e mancata allegazione degli atti;
- in via ancora subordinata, per violazione di firma da parte del responsabile ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1, comma 162, L. 296/06 e 1, comma 87, L. 549/95;
- in via sempre principale, per intervenuta decadenza e prescrizione.
Con vittoria delle spese processuali ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 546/92 da distrarsi in favore del
Procuratore costituito agli atti che dichiara di averne fatto anticipo.
Deposita ulteriori memorie in data 25 settembre 2025 con la quale contesta la mancata allegazione degli atti.
Per l' AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE con sede legale in Roma alla Indirizzo_2 C.F./ P.IVA P.IVA_1, ente pubblico economico in persona di Nominativo_1 in qualita' di Responsabile Contenzioso CAMPANIA, elettivamente domiciliata in Napoli alla Indirizzo_3 presso lo studio legale dell'Avv. Difensore_2 , la quale contesta la regolare notifica degli atti, sostiene che l'avviso di accertamento 3644/2020 veniva notificato in data 26/03/2021 in virtù della sospensione per l'emergenza pandemica.
Sostiene che l'attività di riscossione è sulla base degli atti e delle notifiche regolare. Ribadisce il difetto di legittimazione passiva in ordine al processo di formazione del ruolo ed all'individuazione dei dati da riportare nella cartella esattoriale relativi all'an ed al quantum del credito vantato dall'Ente impositore.
Conclude con la richesta nel merito
1) dichiarare inammissible il ricorso per I motivi di cui in narrativa;
2) Rigettare le avverse domande in quanto, tardive, inammissibili oltre che infondate nel merito e, per l'effetto, confermare la validità e l'efficacia dell'atto impugnato;
3) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell' avversa domanda, ed ove sussistenti i presupposti manlevare l'odierna comparente dalle conseguenze pregiudizievoli dell'emittenda sentenza;
4) Con vittoria di spese ed onorari del giudizio oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
Si costituisce il COMUNE DI CASAGIOVE codice fiscale P.IVA_2, in persona del Sindaco pro-tempore ing. Nominativo_3, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dal dott. Difensore_3
il quale contesta la regolare notifica degli atti prodromici e la intervenuta prescrizione, deposita documentazione e conclude con la richiesta in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità ed improponibilità del ricorso proposto dal ricorrente;
in ogni caso, nel merito rigettare la domanda proposta dal medesimo ricorrente, poiché infondata in fatto ed in diritto e non provata;
confermare la validità della cartella di pagamento n° 02820250001471424000 esente da vizi perché correttamente formata a seguito della notifica dell'avviso di accertamento n. 3644/2015; Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'eccezione di intervenuta prescrizione non è condivisibile, ed infatti il prodromico avviso di accertamento
IMU è stato ritualmente notificato e provato dalla documentazione prodotta in giudizio. Più precisamente,
l'iter notificatorio dell'avviso di accertamento in argomento si è concluso in data 26.03.2021 (16.03.2025 +
10 gg del CAD) ed è quindi divenuto definitivo in data 25 maggio 2021.
Tali termini, sono stabiliti dall'art. 1 c. 163 della L. 296/2006, il quale prevede che “…. nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo
Nel caso di specie, con riferimento ai tributi del Comune di SA, la cartella impugnata risulta essere stata preceduta dall'avviso di accertamento Provv. n. 3644/2015 del 18.12.2020 (cfr. all. 2).
L'iter notificatorio dell'atto presupposto si è articolato in due fasi, come previsto dall'art. 140 c.p.c.: il messo notificatore, sig.ra Nominativo_4, in data 16.03.2021, constatata l'assenza temporanea del sig. Ricorrente_1
presso la residenza sita in SA, Indirizzo_1 (cfr. all. 3), ha provveduto al deposito dell'atto e alla successiva spedizione della raccomandata informativa.
Quest'ultima, identificata con il n. 020610121000034718, è ritornata al mittente per compiuta giacenza
(cfr. all. 4).
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18750/2024, ha chiarito che un avviso di accertamento definitivo, se non contestato nei termini, rende la pretesa fiscale non più discutibile.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso - Liquida le spese di lite per ciascuna delle parti resistenti in € 1.000,00 oltre oneri accessori se dovuti.