Ordinanza cautelare 6 febbraio 2026
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 28/04/2026, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00799/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00153/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 153 del 2026, proposto da
AS Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B867AC9367, rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Vannucci Zauli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Firenze, viale dei Mille 50;
contro
Comune di Camaiore, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Bimbi, Maria Grazia Zicari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Centrale Unica di Committenza Comuni di Camaiore e Altopascio, non costituito in giudizio;
nei confronti
CA Cooperativa Sociale a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Gracili e Carolina Picchiotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione,
- della determinazione n. 1757 del 26.11.2025, con cui il Dirigente del Settore 3 - Servizi Sociali del Comune di Camaiore annullava in autotutela la procedura di gara per l'affidamento della gestione del servizio del Servizio di Educativa Territoriale per 24 mesi (CIG B67AC9367);
- del provvedimento di proroga del contratto all'affidatario uscente, disposta dal Comune di Camaiore - a seguito dell'annullamento della procedura di gara - con Determinazione n. 1776 del 01.12.2025 del Settore - Servizi Sociali;
nonché, per quanto occorrer possa:
- della relazione del RUP prot. GE/2025/70002 del 25.11.2025, conosciuta il 22.12.2025;
- del verbale del 13.11.2025, con cui la Commissione ha rimesso al RUP ogni valutazione sulle ambiguità del Disciplinare di gara e relativi allegati;
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche di incognito numero e data;
nonché, per l'accertamento, ove occorrente,
- della nullità dell'art. 15 del Disciplinare di Gara (nella parte relativa ai contenuti dell'offerta economica) e dell'Allegato B al Bando laddove si ritenesse che essi contenevano una causa di esclusione per l'ipotesi di mancata allegazione all'offerta economica della documentazione comprovante la disponibilità della sede operativa;
nonché, infine, per la condanna della stazione appaltante:
- in via principale, a formalizzare l'aggiudicazione a favore della ricorrente, ovviamente previa verifica dei requisiti generali e speciali;
- in via subordinata, a concludere la procedura e di farlo confermando l'ammissibilità dell'offerta della Coop. AS, in ragione delle argomentazioni spese nei motivi di ricorso pertinenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Camaiore e di CA Cooperativa Sociale a r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2026 la dott.ssa IA De Felice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TO
1. Con determinazione a contrarre n. 1384 del 16 settembre 2025, sottoscritta dal dirigente del Settore “Servizi al cittadino”, il Comune di Camaiore ha stabilito di dare avvio ad una gara per l’affidamento, per 24 mesi, della gestione del “Servizio di Educativa Territoriale” rivolto a minori appartenenti a nuclei familiari a rischio di emarginazione sociale (cfr. doc. 1 del Comune); alla determinazione era allegato il capitolato tecnico (doc. 1 bis del Comune) e il documento contenente i criteri di valutazione (cfr. doc. 1 ter del Comune).
L’espletamento della procedura - con importo a base d’asta pari ad € 465.245,76 - è stato affidato alla centrale unica di committenza istituita tra il Comune di Camaiore e il Comune di Altopascio che, in data 30 settembre 2025, ha pubblicato il bando/disciplinare di gara (cfr. docc. 2 e 2 bis del Comune).
Nella seduta del 13 novembre 2025, la commissione ha formulato la proposta di aggiudicazione dell’appalto a favore società cooperativa AS, collocatasi al primo posto della graduatoria sulla base dei punteggi ottenuti per l’offerta tecnica ed economica.
Il gestore uscente del servizio, società cooperativa CA, si è classificata seconda.
In una successiva seduta, tenutasi nella stessa data, essendosi prevista l’inversione procedimentale, sono state svolte le verifiche in ordine alla regolarità e completezza della documentazione amministrativa prodotta dalla società vincitrice; in tale occasione il rappresentante della seconda classificata ha evidenziato che - contrariamente a quanto previsto dal bando/disciplinare di gara - all’offerta economica di AS non risultava allegata la documentazione atta a dimostrare l’effettiva disponibilità della sede presso cui svolgere il servizio (cfr. docc. 5 e 5 bis del Comune).
Con determinazione n. 1757 del 26 novembre 2025 del dirigente del Settore “Servizi al cittadino” del Comune di Camaiore, prima dell’aggiudicazione dell’appalto in via definitiva, è stato disposto l’annullamento in autotutela dell’intera procedura; a sostegno della decisione, era richiamata - ma non allegata - la relazione predisposta dal responsabile unico del procedimento, nella quale si evidenziava la presenza di alcune “difformità e incongruenze” tra il capitolato e il bando/disciplinare di gara “potenzialmente idone(e) ad ingenerare confusione e ad indurre in errore” i concorrenti al momento della formulazione dell’offerta (cfr. doc. 7 del Comune).
In attesa di dare corso ad una nuova gara, l’Amministrazione ha inoltre disposto la proroga tecnica, per nove mesi, del contratto attualmente in essere con la società cooperativa CA.
Il 22 dicembre 2025, a seguito di istanza di accesso, la ricorrente ha potuto prendere visione della relazione redatta dal RUP, nella quale si spiegavano le ragioni del disposto annullamento.
Il 19 gennaio 2026 AS ha notificato alle parti resistenti l’odierno ricorso, contestando la decisione assunta dall’Amministrazione.
2. Il Comune di Camaiore e la controinteressata CA si sono costituiti per resistere, in rito e nel merito, alle pretese attoree.
In via preliminare è stata eccepita l’irricevibilità del ricorso, perché notificato oltre il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di annullamento della procedura in autotutela (26 novembre 2025), che già riportava le ragioni della scelta assunta dall’Amministrazione.
E’ stata inoltre eccepita l’inammissibilità del ricorso per carenza di un interesse qualificato in capo alla Società AS, destinataria di una mera proposta di aggiudicazione; il provvedimento di annullamento impugnato, essendo intervenuto prima dell’aggiudicazione, sarebbe in realtà un mero atto di ritiro, che non imponeva il preventivo raffronto tra l’interesse pubblico e quello privato sacrificato.
Nel merito, le parti resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso.
3. All’udienza pubblica del 9 aprile 2026, la causa è stata discussa e posta in decisione.
4. Vanno preliminarmente respinte le eccezioni in rito formulate dalle parti resistenti.
Il ricorso è innanzi tutto tempestivo. Lo stesso, infatti, è stato notificato nel termine decadenziale di 30 giorni dalla data di acquisizione della relazione del RUP, nella quale si chiariva quali fossero le “difformità e incongruenze” riscontrate tra il capitolato e il disciplinare di gara che, ad avviso dell’Amministrazione, avrebbero ingenerato una situazione di incertezza tale da impedire ai concorrenti di formulare un’offerta adeguata e pienamente rispondente alla legge di gara.
Nella determina di annullamento della procedura era invero contenuto solo un generico riferimento a tali difformità e la ricorrente non avrebbe potuto perciò valutare l’effettiva sussistenza di profili di illegittimità del provvedimento e formulare efficacemente le proprie censure.
Il ricorso è inoltre ammissibile.
Il Collegio ritiene infatti che “il soggetto partecipante ad un procedimento amministrativo coinvolgente i suoi interessi - vuoi perché ne abbia assunto l'iniziativa, vuoi perché vi abbia preso parte a seguito dell'invito formulato dall'Amministrazione, eventualmente manifestato, come nell'ipotesi in esame, mediante la pubblicazione di un bando - acquista per ciò solo la legittimazione a contestare l'eventuale atto di revirement da essa assunto: risponde, infatti, ad un principio generale la facoltà dei soggetti coinvolti in una procedura amministrativa, ed interessati al conseguimento del bene della vita che essa si prefigge di attribuire nella sua fase conclusiva, di contestare in sede giurisdizionale l'atto produttivo di un cd. arresto procedimentale, in quanto definitivamente preclusivo della chance , ad essi spettante, di conseguire quel bene.
Lo stato di sviluppo del procedimento, con particolare riferimento alla tipologia (che qui viene precipuamente in rilievo) finalizzata all'aggiudicazione di un appalto pubblico, in relazione all'avvenuta adozione o meno di un provvedimento di aggiudicazione, attiene infatti essenzialmente allo spessore delle garanzie procedimentali che la stazione appaltante deve rispettare laddove si orienti nel senso della non prosecuzione della gara, sotto lo specifico profilo, ad esempio, del corredo motivazionale del provvedimento interruttivo e della partecipazione del soggetto pregiudicato dalla sua adozione, ferma restando la tutelabilità in giudizio della sua posizione (e quindi la fondata predicabilità in capo allo stesso di un interesse meritevole di protezione giurisdizionale)” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 31 marzo 2021, n. 2707).
Il fatto che l’atto di ritiro impugnato sia intervenuto prima dell'aggiudicazione non determina quindi l’inammissibilità del ricorso, ma incide sulla natura del provvedimento – che costituisce esercizio di un potere discrezionale e prescinde dall'applicazione dell'art. 21 nonies della l. n. 241/1990, pur richiedendo la sussistenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna la prosecuzione delle operazioni di gara – e sull’estensione del vaglio di legittimità cui lo stesso può essere sottoposto.
5. E’ dunque possibile passare all’esame delle censure nel merito.
5.1. Con una prima censura la ricorrente deduce l’illegittimità della determinazione di annullamento d’ufficio della procedura per incompetenza e per violazione del principio del contrarius actus sancito dall’art. 21 nonies , comma 1 della l. n. 241/90, giacché la stessa è stata adottata dalla dirigente del Settore “Servizi al cittadino”, che aveva a suo tempo sottoscritto la determinazione a contrarre, anziché dal dirigente dell’Ufficio Unico Gare, operante come centrale unica di committenza, a cui soltanto sarebbe spettata siffatta decisione, fondata su presunte irregolarità della procedura di gara e non sulla volontà di non procedere più all’affidamento del servizio.
La censura è infondata.
Il provvedimento impugnato è stato infatti sottoscritto dalla dirigente comunale del Settore “Servizi al cittadino” del Comune di Camaiore che, come detto, ha adottato la determina a contrarre, il capitolato d’appalto e l’Allegato B, nel quale erano indicati i criteri di valutazione delle offerte presentate, ritenuti idonei ad assicurare l’individuazione dell’offerta più congrua per il soddisfacimento degli interessi pubblici perseguiti dall’Amministrazione.
In questo ultimo documento, in particolare, si precisava che l’offerta economica doveva riportare il prezzo per la fornitura di una sede destinata allo svolgimento del servizio e che la documentazione attestante la disponibilità di essa doveva essere allegata al modulo di offerta economica, senza tuttavia prevedere tale adempimento a pena di esclusione. Ed è proprio la difformità del bando e del disciplinare adottati dalla centrale unica di committenza rispetto a questa ultima previsione, come meglio si chiarirà nel prosieguo della motivazione, ad avere determinato l’annullamento della procedura di gara di cui si controverte.
L’atto di ritiro della gara è stato dunque legittimamente adottato dallo stesso soggetto che ne ha deliberato l’indizione, definendone oggetto, modalità di svolgimento e criteri di valutazione, al fine di assicurare la piena rispondenza della procedura comparativa e del meccanismo di selezione dell’aggiudicatario alle regole stabilite a monte, ancor prima della pubblicazione del bando.
5.2. Con una seconda censura la ricorrente deduce i vizi di violazione di legge e dei principi del risultato e della fiducia, di proporzionalità e trasparenza, di segretezza delle offerte e par condicio dei concorrenti.
A suo dire, infatti, non sussisterebbe affatto il denunciato contrasto tra il capitolato, da un lato, e il bando/disciplinare, dall’altro, posto che entrambi i documenti citati richiederebbero, a pena di esclusione, la sola indicazione del prezzo complessivo offerto e non anche la produzione della documentazione comprovante la disponibilità della sede di svolgimento del servizio.
E comunque, a fronte di eventuali dubbi interpretativi sulla corretta lettura della lex specialis – persistendo la volontà dell’Amministrazione di dar corso all’affidamento dell’appalto, come espressamente dichiarato nei provvedimenti impugnati – si sarebbe dovuta assicurare la proficua conclusione della gara, anche per evitare l’indizione di una nuova procedura nell’ambito della quale sarebbero oramai prevedibili le offerte dei concorrenti.
La difformità rilevata dall’Amministrazione sarebbe stata invero superabile attraverso:
- una lettura coordinata e sostanzialistica dei vari atti di gara, dai quali sarebbe emerso che la disponibilità di una sede presso la quale svolgere il servizio oggetto di affidamento doveva intendersi come mera condizione di esecuzione dell’appalto, non potendosene perciò pretendere la concreta soddisfazione e dimostrazione già in sede di presentazione dell’offerta economica;
- il chiarimento fornito dalla centrale unica di committenza in corso di gara, in cui si confermava che “la disponibilità della sede è riferita al momento dell’avvio dell’appalto”.
In ogni caso, ritiene la ricorrente che – oltre a non essere configurabile una situazione di illegittimità da rimuovere mediante l’annullamento degli atti in via di autotutela, ai sensi dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990 – la previsione dell’esclusione per la mancata produzione dei documenti a comprova della disponibilità di una sede in cui espletare il servizio sarebbe stata nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 36/2023.
La censura è fondata, secondo quanto di seguito precisato.
Va innanzi tutto rammentato che nel caso di specie, non essendo stata ancora disposta l’aggiudicazione a favore della ricorrente, a prescindere dal nomen juris attribuito al provvedimento impugnato (annullamento in autotutela), si è di fronte ad un atto di ritiro che ha natura discrezionale e che – pur non dovendo rispettare gli stringenti presupposti dettati dall’art. 21 nonies della l. n. 241/1990 – deve essere supportato da una motivazione adeguata, scevra da errori e illogicità manifeste, tale da rendere palese alla ricorrente le ragioni della scelta assunta, in ragione del legittimo affidamento dalla stessa maturato una volta intervenuta la proposta di aggiudicazione a suo favore.
Occorre altresì precisare che nel caso in esame l’Amministrazione non ha deciso di arrestare l’espletamento della gara perché non aveva più interesse all’affidamento del servizio o perché vi fossero ragioni oggettive che lo impedivano; la gara non è stata portata a compimento al solo scopo di sanare la rilevata contraddittorietà delle clausole contenute negli atti di gara in merito alla necessità di produrre - a pena di esclusione o meno - la documentazione comprovante la disponibilità delle sede dove svolgere il servizio da appaltare.
Ciò si evince chiaramente dalla relazione del RUP (cfr. doc. 6 del Comune), nella quale si evidenziava che:
- al punto B) “OFFERTA ECONOMICA” dell’Allegato B al capitolato di appalto era previsto che l’offerta economica dovesse indicare “1) il prezzo complessivo offerto per l’intera durata contrattuale (24 mesi), che non dovrà essere superiore all’importo previsto a base d’asta …, pena l’esclusione dalla gara” e “3) il prezzo per la fornitura di una sede per lo svolgimento del servizio…, la cui disponibilità dovrà essere opportunamente documentata e allegata al modulo di offerta economica”;
- all’art. 15 del bando/disciplinare di gara, invece, si stabiliva che “La busta virtuale “offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’Offerta economica segreta ed incondizionata, in lingua italiana”, specificando poi, nel dettaglio, le singole componenti dell’offerta economica stessa, tra cui era nuovamente contemplato il prezzo relativo alla sede di svolgimento del servizio e la documentazione comprovante la disponibilità della stessa;
- pertanto, solo nel bando/disciplinare, nell’ incipit della sezione dedicata al contenuto della busta virtuale contenente l’offerta economica, si richiedeva la presentazione di tutti i dati e i documenti che dovevano comporla, compresa la documentazione attestante la disponibilità della sede in cui svolgere il servizio, a pena di esclusione;
- “le inesattezze e le incongruenze sopra indicate risultano tali da aver potuto verosimilmente generare confusione nell’interpretazione di quanto richiesto dalla Stazione Appaltante in ordine all’offerta economica e da avere indotto in errore i potenziali partecipanti alla procedura, non essendo possibile, allo stato, stabilire a quale disposizione della lex specialis di gara gli stessi abbiano fatto riferimento in sede di predisposizione delle offerte. … Ma ciò che si teme abbia potuto rafforzare l’incertezza su quanto fosse necessario produrre in sede di offerta economica relativamente alla sede di svolgimento del servizio da fornirsi a cura del partecipante è la risposta data al quesito posto in data 06/10/2025. In realtà, in sede di predisposizione del Capitolato e dei relativi criteri di valutazione dell’offerta economica, proprio in virtù del favor partecipationis e del principio di par condicio tra gli operatori economici potenzialmente interessati alla procedura, l’allegazione all’offerta economica del documento comprovante la disponibilità di una sede sul territorio comunale non era da intendersi prevista a pena di esclusione”;
- “…nella fattispecie concreta, la Stazione Appaltante ha previsto la presentazione di un allegato all’offerta economica a pena di esclusione per mero errore, anche se in realtà il documento in questione non è strutturalmente rilevante per definire i termini dell’offerta …, e si ritiene pertanto che sarebbe eccessiva la sanzione dell’esclusione del concorrente, che presumibilmente fuorviato o confuso dalle difformità rilevate negli atti di gara e dal chiarimento fornito… ha omesso di produrre il documento in questione in sede di offerta economica, ciò comportando infine l’esclusione del medesimo dalla procedura senza possibilità di sanatoria tramite soccorso istruttorio. Mentre ammettere un’offerta incompleta si tradurrebbe in una violazione della par condicio. Di fatto, i vizi rilevati rendono incerto un elemento dell’offerta economica, pertanto in osservanza dei principi di imparzialità e buona amministrazione, parità di trattamento, correttezza, trasparenza e concorrenza, ma anche della fiducia in materia di contrattazione pubblica, si ritiene opportuno e maggiormente in linea con l’interesse generale ad una procedura legittima, certa ed improntata al favor partecipationis annullare in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies L. 241/1990 la procedura di cui alla determinazione a contrarre n. 1384/2025”.
Ebbene, come rilevato nella relazione del RUP, negli atti di gara sussiste effettivamente la discrasia sopra riportata.
Occorre tuttavia comprendere se la stessa poteva e doveva essere risolta dando applicazione alle norme e ai principi che regolano l’espletamento delle procedure di gara, sanciti dal Codice dei contratti pubblici.
Alla domanda va data risposta affermativa.
In primo luogo, infatti, la previsione contenuta nel bando e nel disciplinare era da ritenersi nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall’art. 10, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023, che a sua volta rinvia alle ipotesi elencate agli artt. 94 e 95, cui non può ascriversi l’adempimento relativo alla produzione della documentazione attestante la disponibilità della sede in cui svolgere il servizio oggetto di affidamento.
A quanto precede si aggiunga che la giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che devono considerarsi requisiti per l'esecuzione del contratto quelli che attengono, ad esempio, alle modalità organizzative di esecuzione o alla disponibilità di mezzi e strutture; e che, in linea di principio, “la stazione appaltante non può richiedere, ai fini della partecipazione alla procedura, la sussistenza di requisiti che rilevano solo in fase di esecuzione del rapporto, con la conseguenza che a fronte dell'ambiguità sul punto della lex specialis , tali requisiti vanno correttamente qualificati come funzionali, non alla partecipazione alla procedura, ma alla stipula del negozio, fatta eccezione per il caso in cui la lex specialis qualifichi in modo indubbio tali elementi come requisiti di partecipazione” (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 11 settembre 2025, n. 2592; si veda anche Cons. Stato, sez. V, 20 agosto 2025, n. 7090).
Il Consiglio di Stato, ancora, ha evidenziato che “Sul punto è intervenuta la Corte di giustizia UE (sez. I, 8 luglio 2021, n. 428) che ha chiarito come l'attrazione di una specifica capacità prestazionale nell'alveo dei requisiti di partecipazione, sebbene inerente stricto sensu alle concrete modalità di svolgimento della futura attività contrattuale, dunque dell'offerta, ben può essere giustificata dal rafforzamento dell'esigenza per la stazione appaltante di assicurarsi, a monte, che coloro che partecipano alla gara dimostrino di poter essere nelle condizioni di svolgere determinate prestazioni richiedenti caratteristiche operative peculiari. Tale esigenza è tuttavia controbilanciata dal principio secondo cui il fatto di obbligare gli offerenti a soddisfare tutte le condizioni di esecuzione dell'appalto sin dalla presentazione della loro offerta costituisce un requisito eccessivo che, di conseguenza, rischia di dissuadere tali operatori dal partecipare alle procedure di aggiudicazione degli appalti e, in tal modo, viola i principi di proporzionalità e di trasparenza.
… la regolazione dei requisiti di esecuzione va rinvenuta nella lex specialis , con la conseguenza che, se richiesti come elementi essenziali dell'offerta o per l'attribuzione di un punteggio premiale, la loro mancanza al momento di partecipazione alla gara comporta, rispettivamente, l'esclusione del concorrente o la mancata attribuzione del punteggio; se richiesti come condizione per la stipulazione del contratto, la loro mancanza rileva al momento dell'aggiudicazione o al momento fissato dalla legge di gara per la relativa verifica e comporta la decadenza dall'aggiudicazione, per l'impossibilità di stipulare il contratto addebitabile all'aggiudicatario (Cons. Stato, sez. V, 7 marzo 2022, n. 1617).
Sebbene si tratti di distinzione in sé non del tutto perspicua (perché non ancorata a parametri oggettivi) e fonte di potenziali incertezze, la giurisprudenza si è dimostrata, nondimeno, propensa a valorizzarla in una più comprensiva prospettiva proconcorrenziale, legittimando (talora perfino in termini di riqualificazione delle condizioni di gara) la prospettica disponibilità in executivis di requisiti di troppo onerosa (e, come tale, sproporzionata ed eccessivamente restrittiva) acquisizione preventiva (Cons. Stato, sez. V, 16 agosto 2022, n. 7137; id. 17 dicembre 2020, n. 8101; id., sez. V, 9 febbraio 2021, n. 1214)” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 27 giugno 2024, n. 5691).
Ebbene, nel caso di specie non era possibile desumere con certezza se la disponibilità della sede dove svolgere il servizio fosse da considerarsi requisito di partecipazione, da possedere a pena di esclusione; vi era, infatti, una disposizione del capitolato che non imponeva la presentazione della documentazione atta a comprovarla assieme all’offerta economica, a pena di esclusione, e un chiarimento, fornito dalla stazione appaltante in corso di gara, che confermava la rilevanza del requisito per la sola fase di esecuzione dell’appalto.
E’ la stessa relazione del RUP, peraltro, a riconoscere che la sanzione espulsiva prevista nell’ incipit del bando/disciplinare costituiva un errore e che “il documento in questione non è strutturalmente rilevante per definire i termini dell’offerta”, tanto che l’esclusione della ricorrente sarebbe stata “eccessiva”.
Nell’incertezza della lex specialis , allora, l’Amministrazione avrebbe dovuto ritenere il requisito in parola come requisito di esecuzione e non di partecipazione, anche al fine di consentire il più ampio accesso alla procedura comparativa.
A conclusioni analoghe, infine, avrebbero dovuto condurre i principi della fiducia e del risultato, contenuti nella prima parte del d.lgs. n. 36 del 2023 (artt. 1 e 2), che impongono l'interpretazione della legge di gara secondo buona fede (artt. 1337 e 1338 c.c.), con la conseguenza che “il bando e il disciplinare di gara, in tutte le ipotesi in cui insorgano criticità che non si traducono in vizi che abbiano inciso in maniera sostanziale e lesiva sulla posizione soggettiva delle parti, vadano interpretati alla luce del principio di legalità, al fine del perseguimento del fine ultimo della procedura concorsuale, che consiste nella tempestiva aggiudicazione alla migliore offerta nel rispetto della par condicio ” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 18 aprile 2025, n. 3411).
Ed invero, l’offerta formulata da AS – per stessa ammissione dell’Amministrazione – era da ritenersi idonea a garantire il raggiungimento del risultato atteso dall’operazione amministrativa posta in essere, desumibile dal complessivo contenuto della legge di gara e consistente nel puntuale ed efficiente svolgimento del “Servizio di Educativa Territoriale” rivolto a minori appartenenti a nuclei familiari a rischio di emarginazione sociale, a prescindere dalla materiale disponibilità della sede già in fase di partecipazione alla gara.
In conclusione, la scelta dell’Amministrazione di non dare corso alla procedura di gara è supportata da ragioni errate ed è tale da ledere, irragionevolmente, l’affidamento della ricorrente in ordine alla conclusione della stessa, con eventuale aggiudicazione dell’appalto in suo favore, previo positivo espletamento di tutte le necessarie verifiche.
5.3. Con una terza censura la ricorrente denuncia infine l’illegittimità della proroga tecnica disposta a favore di CA, in via derivata, per l’illegittimità del provvedimento con cui si è deciso di arrestare la procedura di gara; la stessa, in ogni caso, sarebbe illegittima per vizi propri, poiché seguirebbe ad altre precedenti proroghe dell’appalto, sarebbe stata concessa per un’estensione temporale eccessiva e a prezzi diversi rispetto a quelli di cui al contratto in essere.
La censura è fondata.
A prescindere da ogni altra considerazione, infatti, è evidente che l’illegittimità del provvedimento con cui l’Amministrazione ha deciso di arrestare lo svolgimento della procedura, di cui si è dato conto al paragrafo che precede, rende illegittimo anche il provvedimento di proroga tecnica adottato per assicurare la continuità del servizio in attesa di avviare e completare una nuova gara.
6. In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto.
Per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento con il quale è stato disposto l’annullamento della gara, che dovrà essere riavviata dalla fase in cui si è interrotta, ossia dalla formulazione della proposta di aggiudicazione a favore di AS, alla quale, in caso di positivo espletamento di tutte le verifiche necessarie, dovrà essere affidato l’appalto; deve essere altresì annullato il provvedimento con cui si è disposta la proroga tecnica a favore di CA, ai fini dell’espletamento di una nuova gara.
7. le spese di lite vanno poste a carico del Comune di Camaiore, secondo il criterio della soccombenza, mentre possono essere compensate nei confronti della controinteressata CA.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Camaiore al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente, liquidandole in € 4.000,00 oltre oneri accessori di legge e rimborso del contributo unificato versato.
Spese compensate nei riguardi di CA Cooperativa Sociale a r.l..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA La IA, Presidente
IA De Felice, Consigliere, Estensore
Davide De Grazia, Primo Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| IA De Felice | IA La IA |
IL SEGRETARIO