TAR Firenze, sez. I, sentenza 28/04/2026, n. 799
TAR
Ordinanza cautelare 6 febbraio 2026
>
TAR
Sentenza 28 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Incompetenza e violazione del principio del contrarius actus

    La censura è infondata in quanto l'atto di ritiro della gara è stato legittimamente adottato dallo stesso soggetto che ne aveva deliberato l'indizione, definendone oggetto, modalità e criteri di valutazione.

  • Accolto
    Violazione di legge e dei principi del risultato, fiducia, proporzionalità, trasparenza, segretezza delle offerte e par condicio dei concorrenti

    La censura è fondata. Sussiste una discrasia negli atti di gara riguardo alla necessità di produrre la documentazione comprovante la disponibilità della sede a pena di esclusione. Tale previsione è nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione (art. 10, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023). La disponibilità della sede doveva essere qualificata come requisito di esecuzione e non di partecipazione, data l'incertezza della lex specialis e i principi di fiducia e risultato.

  • Accolto
    Illegittimità derivata dall'annullamento della procedura di gara

    La censura è fondata. L'illegittimità del provvedimento di annullamento della procedura rende illegittimo anche il provvedimento di proroga tecnica adottato per assicurare la continuità del servizio.

  • Accolto
    Vizi propri della proroga tecnica

    La censura è fondata. L'illegittimità del provvedimento di annullamento della procedura rende illegittimo anche il provvedimento di proroga tecnica adottato per assicurare la continuità del servizio.

  • Accolto
    Nullità per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione

    La censura è fondata. La previsione contenuta nel bando e nel disciplinare è da ritenersi nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall’art. 10, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023.

  • Accolto
    Annullamento dell'atto di annullamento della procedura di gara

    Il ricorso è fondato e va accolto. Deve essere annullato il provvedimento con il quale è stato disposto l'annullamento della gara, che dovrà essere riavviata dalla fase in cui si è interrotta, ossia dalla formulazione della proposta di aggiudicazione a favore di AS, alla quale, in caso di positivo espletamento di tutte le verifiche necessarie, dovrà essere affidato l'appalto.

  • Accolto
    Annullamento dell'atto di annullamento della procedura di gara

    Il ricorso è fondato e va accolto. Deve essere annullato il provvedimento con il quale è stato disposto l'annullamento della gara, che dovrà essere riavviata dalla fase in cui si è interrotta, ossia dalla formulazione della proposta di aggiudicazione a favore di AS, alla quale, in caso di positivo espletamento di tutte le verifiche necessarie, dovrà essere affidato l'appalto.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. I, sentenza 28/04/2026, n. 799
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 799
    Data del deposito : 28 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo