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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa MARIA PIA MAGALDI
nella causa civile N.4409 /2021 R.G.A.C.
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma,via INDIRIZZO TELEMATICO presso lo studio dell'Avv. MATANO MARCO IPPOLITO che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo
E Controparte_1
[...] elettivamente domiciliato in Roma,via dei Portoghesi 12 rappresentato e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dai propri funzionari all'esito dell'udienza del 19.12.2024 tenutasi nelle forme della trattazione scritta ha pronunciato la seguente sentenza:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.2.2021 Parte_1 premesso di essere collaboratore scolastico assunto a tempo indeterminato in data 1.9.2008 con la qualifica di collaboratore scolastico e di prestare servizio presso l'Istituto Pallavicini di Roma esponeva che aveva prestato servizio pre-ruolo con contratti a tempo determinato a partire dal 24.1.2002 e che solo i primi quattro venivano considerati integralmente, mentre gli altri venivano riconosciuti solo nella misura di 2/3; che a fronte di un'anzianità di servizio pari ad anni 7 mesi 8 e giorni 21, venivano riconosciuti solo anni 6, mesi 5 e giorni 24; che, in considerazione del riconoscimento solo parziale dell'anzianità di servizio maturata, veniva inquadrato nella posizione stipendiale corrispondente all'anzianità di anni 3 dal 01.09.2008 e nella fascia 9/15 dal 07/03/2011 anziché essere inquadrato nella fascia stipendiale 9-15 a decorrere dal 10.12.2009 come gli sarebbe spettata in caso di integrale riconoscimento del servizio pre ruolo prestato;
che i restanti anni 1 mesi 8 e giorni 21 gli venivano riconosciuti solo ai fini economici ed utilizzabili solo al compimento dell'anzianità di anni 20. Tanto esposto, concludeva chiedendo: “ 1) Accertare e dichiarare che l'art. 569 D.Lgs. 297/1994 vada disatteso e disapplicato nella parte in cui prevede che gli anni di servizio pre ruolo prestati dai collaboratori scolastici assunti con contratto a tempo indeterminato vengano riconosciuti solo parzialmente ai fini della progressione di carriera e della connessa progressione stipendiale;
2) Accertare e dichiarare che in applicazione dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato clausola 4, punto 1, allegato alla direttiva del Consiglio Europeo del 20/06/1999, 1999/70/CE e in parziale disapplicazione dell'art. 569 D.Lgs. 297/1994, alla ricorrente doveva essere riconosciuto, ai fini giuridici ed economici l'intero servizio pre-ruolo fin dalla data di assunzione e, per l'effetto, 3) Disapplicare la normativa italiana di diritto interno;
4) Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al trattamento stipendiale che avrebbe percepito qualora fosse stato inquadrato a tempo indeterminato, tenuto conto delle fasce stipendiali previste dalla normativa contrattuale di comparto;
5) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla ricostruzione della carriera e, quindi, all'attribuzione in proprio favore delle classi stipendiali di anzianità maturate negli anni in ragione dell'integrale riconoscimento del servizio pre ruolo prestato;
6) Ordinare all'Amministrazione resistente di riconoscere integralmente, sia ai fini economici che giuridici, il periodo di servizio pre ruolo prestato dal ricorrente nella scuola statale, con conseguente inserimento della stessa nelle fasce retributive maturate nel corso del tempo ed alla conseguente ricostruzione di carriera con adeguamento della retribuzione ed inclusione nella fascia stipendiale 0/3 dal 12/12/2003, nella fascia 3/9 dal 10/12/2009 e nella fascia 15/21 dal 09/12/2015 in considerazione dell'effettivo servizio prestato, a seguire;
7) Condannare il , in persona legale rapp.te p.t., a collocare il CP_2 ricorrente nel livello stipendiale del CCNL Scuola corrispondente all'anzianità di servizio complessivamente maturata, fascia stipendiale 0/3 dal 12/12/2003, nella fascia 3/9 dal 10/12/2009 e nella fascia 15/21 dal 09/12/2015 a seguire, ed a corrispondere in suo favore le differenze retributive nel frattempo maturate;
8) Condannare il convenuto al pagamento delle differenze retributive, da CP_1 determinarsi sulla base di una anzianità di servizio calcolata a partire dalla prima assunzione a termine e cumulando tra loro i diversi periodi lavorati, per l'importo di € 18.731,40, come risulta dai conteggi analitici allegati e da considerarsi parte integrante del presente atto, nonché degli ulteriori importi che matureranno in pendenza di causa, da determinare assumendosi quali parametri di riferimento la retribuzione iniziale e gli importi delle fasce di anzianità previste dalle norme in materia e dal CCNL di Comparto di tempo in tempo vigenti, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, ex art. 22 comma 36 L. n. 724/1994, dalle singole scadenze al saldo effettivo. Si costituiva tardivamente il eccependo l'intervenuta CP_2 prescrizione e concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso. Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve trovare accoglimento, nella misura e nei limiti che si diranno. Deve, in primo luogo, rilevarsi che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta non può essere esaminata attesa la tardiva costituzione della stessa. Si rileva, nel merito, che la Corte di Cassazione, con la sentenza 22558/2016, ha affermato che : a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, 8.9.2011, causa C- Persona_1
177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva ( Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi). “ Secondo i principi enunciati dalla Cassazione l'interpretazione delle norme comunitarie è riservata alla Corte di Giustizia le cui pronunce hanno il carattere vincolante per il giudice nazionale che può e deve applicarle. Conformemente a quanto già affermato da altri Giudici di questo Tribunale , si rileva che anche nel caso di specie il non ha CP_2 evidenziato nessun elemento o circostanza o modalità di esecuzione idonea a distinguere l'attività lavorativa prestata dal personale assunto a tempo determinato rispetto a quella svolta dai colleghi assunti a tempo indeterminato. Anzi, il fatto che, come è del tutto pacifico, una volta immessi in ruolo, i dipendenti che hanno in precedenza lavorato in forza di contratti a termine si vedono ricostruita la carriera con il riconoscimento del servizio svolto in regime di rapporto a tempo determinato, conferma, semmai, la perfetta analogia tra le condizioni di lavoro dei dipendenti a tempo determinato e l'attività da essi espletata, rispetto a quelle proprie delle corrispondenti categorie di personale assunto a tempo indeterminato. La domanda volta al riconoscimento degli scatti di anzianità deve pertanto trovare accoglimento e i conteggi prodotti appaiono condivisibili. Va evidenziato che il CCNL Comparto Scuola del 4.8.2011 prevede con effetto dal 1.9.2010 un unico gradone retributivo per i primi otto anni di servizio e il citato CCNL prevede all' art.2:
“1. Le posizioni stipendiali di cui alla tabella B allegata al CCNL sottoscritto il 23/1/2009 sono ridefinite secondo le indicazioni di cui all'allegata tabella A.
2. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
3. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”. Con la già richiamata sentenza 22558/2016 la S.C. ha affermato che:
“Infine sulla progressione economica del personale a tempo indeterminato del comparto scuola, legata alla anzianità di servizio, le parti collettive sono nuovamente intervenute con il CCNL 4 agosto 2011… L'art. 2 del contratto ha previsto la rimodulazione delle posizioni stipendiali, modificandone la sequenza, ed accorpando nella prima fascia la anzianità di servizio 0/8. . E' evidente la assoluta incompatibilità fra detto sistema e scatti biennali, che finirebbero per assicurare all'assunto a tempo determinato un trattamento economico di miglior favore rispetto a quello riservato al personale della scuola definitivamente immesso nei ruoli, trattamento che non può certo trovare giustificazione nella clausola 4 dell'Accordo quadro.” La corte ha quindi fissato il seguente principio di diritto: " la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno pertanto disapplicate le disposizioni dei richiamati ccnl che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. Deve, quindi, riconoscersi, anche alla parte ricorrente, l'anzianità di servizio conseguente al servizio prestato con i contratti a tempo determinato con la medesima progressione stipendiale riconosciuta dal ccnl comparto scuola al personale con qualifica d collaboratore scolastico a tempo indeterminato. I conteggi da ultimo prodotti dalla parte ricorrente non sono stati specificamente e puntualmente contestati dalla convenuta e possono, pertanto, ritenersi attendibili. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza
PQM
Ogni altra istanza disattesa, condanna la parte convenuta ad effettuare l'esatta ricostruzione di carriera della ricorrente e dichiara il diritto della stessa al riconoscimento come servizio di ruolo di tutto il servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione con i contratti a termine con la medesima progressione stipendiale riconosciuta dai CCNL succedutisi nel tempo al personale con qualifica di collaboratore scolastico a tempo indeterminato;
condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 7.934,13 il tutto oltre accessori ed oltre alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.500, da distrarsi.
IL GIUDICE Mariapia Magaldi