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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 14/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 2549 /2024
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 14/01/2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, viene chiamata la causa iscritta al n. 2549/2024 R.G.
Sono presenti l'avv. Giovanni Taccone, per parte ricorrente e l'avv. Maria Chiara Parte_1
Zampogna, per delega dell'avv. Alfonso Lamberti, per parte resistente Controparte_1
.
[...]
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2549/2024 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
Pag. 1 di 6 (C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Taurianova, Piazza Libertà, 16, presso lo studio dell'avv. Giovanni
Taccone, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
(CF ), Controparte_2 P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis in , Via Controparte_2
del Plebiscito, 15, presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , dalla Controparte_2
quale è rappresentato e difeso ope legis.
-resistente-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore e per lo stesso come da procura speciale del Controparte_3
25.07.2024, per Notaio , rep. 181515, racc. 12772, elettivamente domiciliata in Persona_1
Airola, Piazza Annunziata, 2, presso lo studio dell'avv. Alfonso Lamberti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede, nel merito, di accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare estinto/caducato il debito sanzionatorio richiesto con l'intimazione di pagamento n.
09420249004780705/000 e portato dalla sottesa cartella di pagamento n. 0942010 0034602126000, presuntivamente notificata il 28.12.2010, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale, e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel ricorso;
di ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per sanzioni amministrative e correlate maggiorazioni ex legge n. 689/81 per violazioni norme in materia di lavoro tutte afferenti all'anno 2008, in carico presso (già Direzione Controparte_4
), in quanto prescritti ai sensi ai sensi dell'art.28 della Controparte_5
legge n. 689/81, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Parte resistente chiede di rigettare Controparte_2
l'avversa domanda poiché infondata in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese, dei diritti e degli onorari di lite.
Pag. 2 di 6 Parte resistente chiede, via preliminare, di accogliere l'eccepita Controparte_6
sua carenza di legittimazione e/o interesse passivo con conseguente sua estromissione dal presente giudizio;
nel merito, previa dichiarazione di tardività e di inammissibilità, di rigettare il ricorso, almeno nei suoi confronti, perché infondato in fatto ed in diritto e privo di qualsivoglia elemento probatorio stante la regolare notifica della cartella e la presenza di precedenti atti, mai impugnati e contestati e validi anche come interruttivi dei termini prescrizionali, con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249004780705/000, notificata in data 29.08.2024, emessa in relazione alla cartella di pagamento n. 09420100034602126000, presuntivamente notificata il 28.12.2010, emessa per la riscossione di sanzioni amministrative e correlate maggiorazioni ex legge n. 689/81, conseguenti a violazioni di norme in materia di lavoro tutte afferenti all'anno 2008, in carico presso l' già Controparte_4 [...]
. Controparte_7
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito portato dalla suddetta cartella di pagamento maturata, anche dalla data della sua presunta notifica, ex art. 28 della legge n. 689/1981.
Si è costituito l' ed ha chiesto che il Controparte_2
contraddittorio fosse integrato, come è stato integrato, anche nei confronti dell'agente della riscossione ed ha eccepito che, al di fuori delle ipotesi di opposizione cosiddetta recuperatoria, che non ricorrerebbe nel caso di specie, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi relative a crediti di natura sanzionatoria vanno proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva, sostenendo, peraltro, che la prova dell'interruzione di termini spetti all'ente di riscossione e, pertanto, in via istruttoria ha chiesto l'acquisizione della prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione, e, comunque, la sospensione dei termini di prescrizione da parte della normativa covid19.
Si è costituita anche l' ed ha eccepito la sua carenza di Controparte_1
legittimazione passiva e, comunque, l'infondatezza dell'opposizione poiché la prescrizione è stata interrotta dai mai opposti e/o impugnati preavviso fermo amministrativo n.
09480201200002214000, notificato in data 16.03.2012 a familiare convivente, e intimazione di pagamento n. 09420239000720864000, notificata a mani dell'odierno opponente in data
22.03.2023, e sospesa dalla normativa pandemica.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
Pag. 3 di 6 L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata come opposizione ex art. 615 cpc, poiché è stata proposta avverso l'intimazione di pagamento, equiparata, dalla Giurisprudenza, all'atto di precetto al fine di sentir dichiarare l'estinzione dell'obbligo di pagamento, avveratasi nella fase della riscossione del credito, che impedisce al creditore di agire esecutivamente.
L'azione poteva essere pure qualificata come opposizione a sanzione amministrativa poiché, in ricorso, è stata eccepita anche la prescrizione a decorrere dalla data di commissione dell'illecito.
In applicazione, però, del principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 della
Costituzione, secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c., si esamina l'azione ex art. 615 cpc.
Tale opposizione non è soggetta a termini di decadenza.
Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalle parti resistenti si richiama la norma di cui all'art. 39 del D.L.gs n. 112/1999, applicabile a tutti i casi di riscossione a mezzo ruolo, la quale prevede che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa
l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
Tale norma evidenzia la concorrente, non necessaria, legittimazione passiva dell'Ente creditore e del Concessionario della riscossione, escludendola laddove si discute esclusivamente della regolarità o validità degli atti di riscossione.
Nel caso di specie si discute dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, per cui la decisione su tale discussione rende definitiva nel merito la pretesa creditoria e ciò individua nell'ente creditore il legittimato passivo unitamente all'agente della riscossione, competente, per legge, alla riscossione del credito e, pertanto, ad emettere gli atti interruttivi della prescrizione nella fase della riscossione, e che ha emesso e proceduto alla notifica sia la cartella di pagamento sia l'intimazione di pagamento opposta.
L ha chiesto, in via istruttoria, Controparte_2 genericamente, l'acquisizione degli atti interruttivi della prescrizione, senza dedurre, nella memoria difensiva, la presenza di tali atti.
Ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.c., l'istanza di esibizione deve contenere la specifica indicazione dei documenti, ciò per consentire la valutazione della loro utilità a provare il fatto controverso.
Pag. 4 di 6 L'ordine di esibizione deve essere utile, in via diretta ed immediata, all'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della causa, e non può avere fini meramente esplorativi.
Nel caso di specie non vi è menzione di fatti interruttivi della prescrizione.
L' , che aveva interesse a dimostrare l'avvenuta interruzione dei termini di CP_1 CP_1
prescrizione, ha allegato, nella propria memoria di costituzione, quali atti interruttivi della prescrizione, il preavviso fermo n. 09480201200002214000, consegnato in data 16.03.2012 a familiare convivente, e l'intimazione di pagamento n. 09420239000720864000, che sarebbe stata notificata a mani dell'odierno opponente in data 22.03.2023, ed ha dimostrato che la cartella di pagamento è stata consegnata al cognato della parte ricorrente il 28 dicembre 2010 ed il preavviso di fermo amministrativo alla madre della parte ricorrente il 16 marzo 2012.
L' non ha, però, depositato in atti il preavviso di fermo Controparte_1
amministrativo e ciò impedisce la verifica del contenuto dello stesso e, quindi, la verifica del contenimento della cartella di pagamento per cui è causa.
Non ha depositato neppure la prova dell'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento n.
09420239000720864000 a mani dell'odierno opponente in data 22.03.2023.
I suddetti atti, dunque, non possono assurgere ad atti interruttivi della prescrizione quinquennale ex art. 28 della legge n. 689/1981.
Considerate, dunque, la data di notifica della cartella di pagamento e quella di notifica dell'intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio, il credito intimato risulta abbondantemente prescritto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 1.618,00, considerando,
l'importo prescritto, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
5.201 ad €.
26.000, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, ed a favore della parte ricorrente, , con distrazione all'avv. Giovanni Parte_1
Taccone, che ha fatto richiesta.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Dichiara prescritto il credito portato dalla cartella di pagamento n. 09420100034602126000,
notificata il 28.12.2010, concernente sanzioni amministrative e correlate maggiorazioni ex legge n. 689/81, conseguenti a violazioni di norme in materia di lavoro tutte afferenti all'anno 2008, in carico presso l' Controparte_4
, già ;;
[...] Controparte_7 Controparte_2
Pag. 5 di 6
2. Dichiara illegittima ed inefficace per l'esecuzione l'intimazione di pagamento n.
09420249004780705/000 di €. 10.236,50;
3. condanna l' , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento degli onorari, che liquida in complessivi €. 1.618,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte ricorrente, da Parte_1 distrarsi in favore dell'avv. Giovanni Taccone, che ha fatto richiesta.
Palmi, 14 gennaio 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
Pag. 6 di 6
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 14/01/2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, viene chiamata la causa iscritta al n. 2549/2024 R.G.
Sono presenti l'avv. Giovanni Taccone, per parte ricorrente e l'avv. Maria Chiara Parte_1
Zampogna, per delega dell'avv. Alfonso Lamberti, per parte resistente Controparte_1
.
[...]
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2549/2024 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
Pag. 1 di 6 (C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Taurianova, Piazza Libertà, 16, presso lo studio dell'avv. Giovanni
Taccone, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
(CF ), Controparte_2 P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis in , Via Controparte_2
del Plebiscito, 15, presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , dalla Controparte_2
quale è rappresentato e difeso ope legis.
-resistente-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore e per lo stesso come da procura speciale del Controparte_3
25.07.2024, per Notaio , rep. 181515, racc. 12772, elettivamente domiciliata in Persona_1
Airola, Piazza Annunziata, 2, presso lo studio dell'avv. Alfonso Lamberti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede, nel merito, di accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare estinto/caducato il debito sanzionatorio richiesto con l'intimazione di pagamento n.
09420249004780705/000 e portato dalla sottesa cartella di pagamento n. 0942010 0034602126000, presuntivamente notificata il 28.12.2010, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale, e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel ricorso;
di ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per sanzioni amministrative e correlate maggiorazioni ex legge n. 689/81 per violazioni norme in materia di lavoro tutte afferenti all'anno 2008, in carico presso (già Direzione Controparte_4
), in quanto prescritti ai sensi ai sensi dell'art.28 della Controparte_5
legge n. 689/81, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Parte resistente chiede di rigettare Controparte_2
l'avversa domanda poiché infondata in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese, dei diritti e degli onorari di lite.
Pag. 2 di 6 Parte resistente chiede, via preliminare, di accogliere l'eccepita Controparte_6
sua carenza di legittimazione e/o interesse passivo con conseguente sua estromissione dal presente giudizio;
nel merito, previa dichiarazione di tardività e di inammissibilità, di rigettare il ricorso, almeno nei suoi confronti, perché infondato in fatto ed in diritto e privo di qualsivoglia elemento probatorio stante la regolare notifica della cartella e la presenza di precedenti atti, mai impugnati e contestati e validi anche come interruttivi dei termini prescrizionali, con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249004780705/000, notificata in data 29.08.2024, emessa in relazione alla cartella di pagamento n. 09420100034602126000, presuntivamente notificata il 28.12.2010, emessa per la riscossione di sanzioni amministrative e correlate maggiorazioni ex legge n. 689/81, conseguenti a violazioni di norme in materia di lavoro tutte afferenti all'anno 2008, in carico presso l' già Controparte_4 [...]
. Controparte_7
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito portato dalla suddetta cartella di pagamento maturata, anche dalla data della sua presunta notifica, ex art. 28 della legge n. 689/1981.
Si è costituito l' ed ha chiesto che il Controparte_2
contraddittorio fosse integrato, come è stato integrato, anche nei confronti dell'agente della riscossione ed ha eccepito che, al di fuori delle ipotesi di opposizione cosiddetta recuperatoria, che non ricorrerebbe nel caso di specie, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi relative a crediti di natura sanzionatoria vanno proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva, sostenendo, peraltro, che la prova dell'interruzione di termini spetti all'ente di riscossione e, pertanto, in via istruttoria ha chiesto l'acquisizione della prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione, e, comunque, la sospensione dei termini di prescrizione da parte della normativa covid19.
Si è costituita anche l' ed ha eccepito la sua carenza di Controparte_1
legittimazione passiva e, comunque, l'infondatezza dell'opposizione poiché la prescrizione è stata interrotta dai mai opposti e/o impugnati preavviso fermo amministrativo n.
09480201200002214000, notificato in data 16.03.2012 a familiare convivente, e intimazione di pagamento n. 09420239000720864000, notificata a mani dell'odierno opponente in data
22.03.2023, e sospesa dalla normativa pandemica.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
Pag. 3 di 6 L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata come opposizione ex art. 615 cpc, poiché è stata proposta avverso l'intimazione di pagamento, equiparata, dalla Giurisprudenza, all'atto di precetto al fine di sentir dichiarare l'estinzione dell'obbligo di pagamento, avveratasi nella fase della riscossione del credito, che impedisce al creditore di agire esecutivamente.
L'azione poteva essere pure qualificata come opposizione a sanzione amministrativa poiché, in ricorso, è stata eccepita anche la prescrizione a decorrere dalla data di commissione dell'illecito.
In applicazione, però, del principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 della
Costituzione, secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c., si esamina l'azione ex art. 615 cpc.
Tale opposizione non è soggetta a termini di decadenza.
Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalle parti resistenti si richiama la norma di cui all'art. 39 del D.L.gs n. 112/1999, applicabile a tutti i casi di riscossione a mezzo ruolo, la quale prevede che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa
l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
Tale norma evidenzia la concorrente, non necessaria, legittimazione passiva dell'Ente creditore e del Concessionario della riscossione, escludendola laddove si discute esclusivamente della regolarità o validità degli atti di riscossione.
Nel caso di specie si discute dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, per cui la decisione su tale discussione rende definitiva nel merito la pretesa creditoria e ciò individua nell'ente creditore il legittimato passivo unitamente all'agente della riscossione, competente, per legge, alla riscossione del credito e, pertanto, ad emettere gli atti interruttivi della prescrizione nella fase della riscossione, e che ha emesso e proceduto alla notifica sia la cartella di pagamento sia l'intimazione di pagamento opposta.
L ha chiesto, in via istruttoria, Controparte_2 genericamente, l'acquisizione degli atti interruttivi della prescrizione, senza dedurre, nella memoria difensiva, la presenza di tali atti.
Ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.c., l'istanza di esibizione deve contenere la specifica indicazione dei documenti, ciò per consentire la valutazione della loro utilità a provare il fatto controverso.
Pag. 4 di 6 L'ordine di esibizione deve essere utile, in via diretta ed immediata, all'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della causa, e non può avere fini meramente esplorativi.
Nel caso di specie non vi è menzione di fatti interruttivi della prescrizione.
L' , che aveva interesse a dimostrare l'avvenuta interruzione dei termini di CP_1 CP_1
prescrizione, ha allegato, nella propria memoria di costituzione, quali atti interruttivi della prescrizione, il preavviso fermo n. 09480201200002214000, consegnato in data 16.03.2012 a familiare convivente, e l'intimazione di pagamento n. 09420239000720864000, che sarebbe stata notificata a mani dell'odierno opponente in data 22.03.2023, ed ha dimostrato che la cartella di pagamento è stata consegnata al cognato della parte ricorrente il 28 dicembre 2010 ed il preavviso di fermo amministrativo alla madre della parte ricorrente il 16 marzo 2012.
L' non ha, però, depositato in atti il preavviso di fermo Controparte_1
amministrativo e ciò impedisce la verifica del contenuto dello stesso e, quindi, la verifica del contenimento della cartella di pagamento per cui è causa.
Non ha depositato neppure la prova dell'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento n.
09420239000720864000 a mani dell'odierno opponente in data 22.03.2023.
I suddetti atti, dunque, non possono assurgere ad atti interruttivi della prescrizione quinquennale ex art. 28 della legge n. 689/1981.
Considerate, dunque, la data di notifica della cartella di pagamento e quella di notifica dell'intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio, il credito intimato risulta abbondantemente prescritto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 1.618,00, considerando,
l'importo prescritto, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
5.201 ad €.
26.000, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, ed a favore della parte ricorrente, , con distrazione all'avv. Giovanni Parte_1
Taccone, che ha fatto richiesta.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Dichiara prescritto il credito portato dalla cartella di pagamento n. 09420100034602126000,
notificata il 28.12.2010, concernente sanzioni amministrative e correlate maggiorazioni ex legge n. 689/81, conseguenti a violazioni di norme in materia di lavoro tutte afferenti all'anno 2008, in carico presso l' Controparte_4
, già ;;
[...] Controparte_7 Controparte_2
Pag. 5 di 6
2. Dichiara illegittima ed inefficace per l'esecuzione l'intimazione di pagamento n.
09420249004780705/000 di €. 10.236,50;
3. condanna l' , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento degli onorari, che liquida in complessivi €. 1.618,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte ricorrente, da Parte_1 distrarsi in favore dell'avv. Giovanni Taccone, che ha fatto richiesta.
Palmi, 14 gennaio 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
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